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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/10/2025, n. 10443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10443 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 27466/2024 R. Gen.
Il Giudice designato dr. SI PAGLIARINI nella causa
T R A
(nata a [...] il [...]), elettivamente domiciliata in Parte_1
Roma, via Lucca 1, presso lo studio dell'avv. Cataldo Scarpello che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti ricorrente
E
in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliata in CP_1
Roma, via del Tempio di Giove 21, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo
Richter PE OZ in virtù di procura generale in atti convenuta
N O N C H E '
in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, CP_2 elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Francesca Granata in virtù di procura generale in atti convenuto all'esito dell'udienza del 2.10.2025 (sostituita dal deposito di note ex art. 127- ter c.p.c., effettuato da tutte le parti) ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO condanna a pagare a CP_1 Parte_1 relativamente al periodo da 1.1.2018 a 31.12.2023, il complessivo importo di €
9.148,02 (già operata la compensazione con il debito di € 1.352,74 in capo alla ricorrente), oltre interessi legali dalla scadenza di ogni differenza mensile e fino al saldo;
condanna altresì a regolarizzare la posizione CP_1 previdenziale e contributiva della ricorrente e a versare all' i dovuti oneri CP_2 contributivi a favore di detta posizione, limitatamente al solo quinquennio antecedente la notifica del ricorso all' CP_2 compensa nella misura di 2/3 le spese del giudizio e condanna
[...]
a rimborsare in favore della ricorrente il restante terzo, che si CP_1
liquida in € 2.459,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa, nonché a rimborsare 1/3 delle spese sostenute (contributo unificato) pari a €
86,00; spese compensate tra le altre parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
è dipendente a tempo indeterminato di Parte_1 CP_1
essendo stata assunta con decorrenza 30.12.2008 e con inquadramento nella categoria D, posizione economica D1, del Ccnl di comparto.
Poiché prima dell'assunzione a tempo indeterminato la aveva Pt_1 svolto attività lavorativa a termine sempre alle dipendenze di CP_1
(con tre relativi contratti, i primi due dei quali con inquadramento nella superiore categoria D3), ella ha denunciato in giudizio una “retrocessione” di inquadramento, sostenendo di aver diritto all'assunzione a tempo indeterminato
(dal dicembre 2008) nella categoria D3.
Dopo una prima decisione per lei sfavorevole, con sentenza n. 7689/2015 la Corte di appello di Roma - ritenuto che “l'anzianità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato resta quella della formale data di assunzione, con l'unica particolarità del diritto ad un trattamento economico che non è quello iniziale, bensì che tenga conto dei periodi di lavoro svolti in precedenza, sia pure in virtù di distinti contratti di lavoro a tempo determinato” - ha dichiarato il diritto della
“alla progressione economica di anzianità in proporzione ai periodi Pt_1 di servizio prestati con contratti a tempo determinato da considerarsi rilevanti alla data dell'assunzione a tempo indeterminato” e ha di conseguenza condannato “al pagamento delle conseguenti differenze CP_1
retributive maturate, oltre interessi legali dalla maturazione di ciascun credito fino all'effettivo soddisfo”.
2 Detta decisione è passata in giudicato e in esecuzione di essa
[...]
ha corrisposto alla una somma ritenuta da quest'ultima non CP_1 Pt_1 corretta.
La ha quindi azionato un giudizio di quantificazione (con Pt_1
richiesta di arretrati fino a tutto il 2017) che si è concluso in appello, dopo una decisione di primo grado interamente favorevole alla pretesa della nel Pt_1
riconoscimento in favore della lavoratrice delle differenze retributive dal
30.12.2008 (come detto, data di assunzione a tempo indeterminato) e fino a tutto il 2017, quantificate in complessivi € 43.222,14, oltre interessi legali. In particolare, questa seconda sentenza di appello (n. 4868/2022) ha interamente recepito nel quantum i conteggi depositati in quel giudizio da CP_1
rispetto ai quali, come si legge nella motivazione, la aveva prestato Pt_1 adesione.
Anche questa seconda sentenza di appello risulta essere passata in giudicato.
Con questo presente nuovo giudizio, la ritenuto che Pt_1 [...]
avesse continuato ad erogarle una retribuzione non corretta, ha chiesto CP_1 la condanna dell'Ente al pagamento in suo favore della somma di € 29.433,51, oltre accessori, relativamente al periodo dall'1.1.2018 al 31.12.2023, come da allegati conteggi. La ha poi evidenziato di essere tenuta a restituire a Pt_1
l'importo di € 1.352,74 (pari alla differenza tra quanto stabilito CP_1
a titolo di sorte, interessi e spese legali dalle due sentenze, primo grado e appello, relative al primo giudizio di quantificazione) e ha inoltre richiesto la condanna dell'Ente alla regolarizzazione contributiva relativamente al periodo
2008/2023.
Si sono costituiti in giudizio sia che l CP_1 CP_2
La prima ha contestato l'esattezza dei conteggi depositati dalla Pt_1
mentre il secondo, nel rendersi disponibile a ricevere la contribuzione ritenuta dovuta, ha comunque eccepito la prescrizione dei contributi relativi a periodi antecedenti il quinquennio dalla prima richiesta di regolarizzazione.
Autorizzato il deposito di note, la causa è stata decisa.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
3 La pretesa della è fondata, ma solo nei limiti e nei termini che Pt_1
seguono.
Va in primo luogo chiarito che nel quantificare le differenze retributive dovute alla ricorrente nel periodo 2018/2023 (oggetto del presente giudizio) non può naturalmente non tenersi conto di quanto statuito, oramai definitivamente, sia dalla sentenza di appello sull'an sia, soprattutto, dalla conseguente sentenza di appello relativa al primo giudizio di quantificazione (periodo da 30.12.2008
a 31.12.2017).
In quest'ultima decisione è stato chiarito che le differenze retributive cui
è stata condannata in forma generica (con la prima sentenza di CP_1 appello) “devono pertanto essere intese nel senso di quelle strettamente connesse al computo dell'anzianità di servizio maturata nel corso dei contratti
a tempo determinato, anzianità però da considerare solo a partire dalla stipulazione del contratto a tempo indeterminato (30.12.2008)”; che “la posizione economica D1 riconosciuta alla lavoratrice con il contratto a tempo indeterminato del 30.12.2008 non osta alla migliore posizione economica che la lavoratrice possa vantare a quella data (e non da date anteriori) per effetto dell'anzianità in precedenza maturata”; che “secondo le prospettazioni non contestate della lavoratrice dette migliori posizioni maturano ogni due anni e si fermano con il conseguimento della posizione D5”.
La stessa sentenza, pertanto, ha stabilito i criteri per la quantificazione:
“decorrenza del computo delle differenze: 30.12.2008 (data di assunzione a tempo indeterminato); posizione economica di entrata determinata in ragione della anzianità maturata giusta i contratti a tempo determinato intercorsi con
a partire dal 7 luglio 2003; valorizzazione della anzianità CP_1
eventualmente residuata al fine del raggiungimento della prima posizione economica utile successiva a quella di entrata;
computo fino a tutto il 2017 delle ulteriori posizione economiche spettanti in virtù della anzianità maturata ogni due anni, con il limite della posizione economica D5 (la migliore prevista)”.
E sulla base di detti criteri, la stessa Corte ha quantificato le differenze dovute alla per il periodo da 30.12.2008 a 31.12.2017, in complessivi Pt_1
4 € 43.222,14. Ciò sulla base del conteggio depositato da rispetto CP_1
al quale, come sopra già detto, la aveva prestato adesione. Pt_1
Leggendo detto conteggio, si ricava che nel “dovuto” si è considerata la retribuzione di un lavoratore in categoria D4 da dicembre 2008 e fino a novembre 2009 e di un lavoratore inquadrato nella superiore categoria D5 dal dicembre 2009 fino a tutto il 2017.
Pertanto, in questo presente secondo giudizio di quantificazione (relativo al periodo 1.1.2018/31.12.2023) non si possono utilizzare criteri diversi e incoerenti rispetto a quelli già definitivamente stabiliti, con la conseguenza, in primo luogo, che mai la potrebbe rivendicare una retribuzione di Pt_1 categoria D6 a partire da gennaio 2018 (come invece effettuato con i conteggi allegati al ricorso).
E ciò, sia perché detto superiore inquadramento contrasterebbe con quanto già affermato dalla citata sentenza di appello (“secondo le prospettazioni non contestate della lavoratrice dette migliori posizioni maturano ogni due anni e si fermano con il conseguimento della posizione D5”), sia perché, comunque, secondo la contrattazione collettiva di comparto, le progressioni economiche all'interno della categoria non sono automatiche e sono riconosciute in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti.
La conseguenza di quanto detto è che nel calcolo delle differenze dovute alla occorre muovere, a titolo di “dovuto”, dalla retribuzione prevista Pt_1 per un lavoratore inquadrato in categoria D5 relativamente a tutto il periodo da prendere in esame (da 1.1.2018 a 31.12.2023), detraendo il percepito come effettivamente erogato da nello stesso periodo. CP_1
I nuovi conteggi depositati dalla ricorrente, richiesti sulla base dei predetti parametri, consentono di affermare che risulta debitrice del CP_1 complessivo importo di € 10.500,76.
Da detta somma deve essere tuttavia detratto l'importo di € 1.352,74
(importo a debito della e pari alla differenza tra quanto stabilito a titolo Pt_1
di sorte, interessi e spese legali dalle due sentenze, primo grado e appello, relative al primo giudizio di quantificazione), come dalla stessa riconosciuto in ricorso.
5 Di conseguenza, relativamente al periodo da 1.1.2018 a CP_1
31.12.2023, è tenuta a pagare alla ricorrente la somma di € 9.148,02 (€
10.500,76 meno € 1.352,74), oltre interessi legali dalla scadenza di ogni differenza mensile e fino al saldo.
Quanto alla domanda di condanna alla regolarizzazione contributiva, va osservato che non risulta che prima della notifica del ricorso all' vi sia stato, CP_2
nei confronti dell' stesso, un precedente atto interruttivo del termine di CP_3 prescrizione del versamento dei contributi, con la conseguenza che
[...]
deve essere condannata a versare all' i dovuti oneri contributivi CP_1 CP_3
a favore della posizione della limitatamente al solo quinquennio Pt_1 antecedente la notifica del ricorso all' CP_2
Visto l'esito del giudizio, le spese di esso vanno compensate nella misura di 2/3. Il restante terzo, liquidato come in dispositivo, va posto a carico di
[...]
. CP_1
Nella liquidazione delle spese del giudizio si è tenuto conto della tabella n. 3 (cause di lavoro) allegata al Dm n. 147/2022, del valore della controversia
(scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00) e si sono considerate solo le fasi 1, 2
e 4 (studio, introduttiva e decisionale) nei rispettivi valori medi. Del totale così raggiunto (€ 7.377,00) si è liquidato un solo terzo, vista la parziale compensazione effettuata.
Con riguardo all' le spese del giudizio vanno interamente CP_2 compensate.
Roma, 20.10.2025.
Il giudice
SI GL
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