Art. 1.
A coadiuvare il commissario, incaricato della sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra, ai termini dell' art. 1 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674 , e a supplirlo in caso di sua assenza o impedimento, possono essere nominati due vice commissari, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
A coadiuvare il commissario, incaricato della sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra, ai termini dell' art. 1 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674 , e a supplirlo in caso di sua assenza o impedimento, possono essere nominati due vice commissari, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.