Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 04/02/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Consigliere relatore Dott. Pier Giorgio Palestini
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 230/2024RG vertente tra
,(C.F. - P.I. P.IVA 1 in persona del Parte 1
corr.te in Pesaro Via Montanelli n. 39/8, liquidatore Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. FILIPPO MERCANTI (C.F. C.F. 1 PEC
e presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in Email 1
Pesaro Via del Cinema n. 5 interno 11;
-parte appellante e
Controparte_1 in persona del 1.r.p.t. Controparte 2 , con sede legale in 87100 elettivamente domiciliata in Cosenza- Cosenza Via Bendicenti Palazzo CGF snc (P.I. P.IVA 2
alla Via Panebianco, 164 Scala C, presso lo studio legale MAUROCO, rappresentata e difesa
MAURO (C.F.: C.F. 2 PEC: dall'Avv. Rossella
Email 2
-parte appellata
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del
17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
2.Con la sentenza impugnata il Tribunale (per la parte rilevante nel presente giudizio) motivava e decideva come segue:
"La presente controversia ha ad oggetto il pagamento del corrispettivo che la Parte 1
Controparte_1 per il noleggio di attrezzatura asserisce di aver maturato nei confronti della edile, quantificato dalla in complessivi euro 36.149,82 come da fattura n.110 Parte 1
del 14.12.2022.(...)
Nel merito, come sopra accennato, la controversia verte sul pagamento del corrispettivo per il noleggio di attrezzature edili. unaPrecisamente la Parte 1 ha sostenuto di aver noleggiato alla Controparte 1 serie di attrezzature (specificamente indicate nell'elenco stilato dalla stessa parte opposta e depositato come doc. n.4) da utilizzare nel cantiere sito a Rimini, denominato Porta Galliana. La Controparte_1 ha negato di aver stipulato con la Parte 1 un contratto avente tale contenuto, nonché di aver impiegato attrezzature fornitele dalla Parte 1
abbia ricevuto in appalto dal Il Tribunale osserva che non è contestato che la Controparte_1
Comune di Rimini l'esecuzione di lavori edili con contratto del 10.8.2020. Il contratto non è stato depositato in questa causa, ma è stato prodotto unicamente il certificato di pagamento della rata n.5 datato 29.7.2021.
Non è contestato che sia intercorso tra la Parte 1 e la Controparte_1 un contratto avente ad oggetto il distacco di personale dipendente della da Parte 1
Controparte 1 di Porta Galliana nel periodo dal settembre impiegare presso il cantiere della nel ricorso per 2020 all'ottobre 2021. La circostanza è stata indicata dalla Parte 1
decreto ingiuntivo e non è stata specificamente contestata dalla Controparte_1 Per il distacco del personale la è stata già interamente pagata dalla [...] Parte 1
Controparte 1 secondo quanto allegato dalla società nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Al fine di dimostrare il diritto al pagamento del corrispettivo per il noleggio di attrezzature edili la avrebbe dovuto in primo luogo provare la stipulazione del contratto. Tale onereParte 1 non è stato assolto. La Parte_1 si è limitata genericamente a sostenere l'esistenza del contratto, senza neppure indicare quando sarebbe stato stipulato, tra chi, quale importo sarebbe stato concordato.
Le prove testimoniali assunte non consentono di ritenere provata la stipulazione del contratto di noleggio. I testimoni della parte convenuta/opposta - ammesso e non concesso che siano attendibili - si sono limitati a riferire che gli operai mandati in distacco dalla nel cantiere Parte 1
nessuno di loro è stato in utilizzavano le attrezzature di proprietà della stessa Parte 1
grado di riferire alcunché sulla stipulazione di un contratto di noleggio, né sull'esistenza di un per la fornitura di attrezzature a accordo tra la Parte 1 e la Controparte 1
abbiano impiegato trapani a Parte 1titolo oneroso. La circostanza che gli operai della percussione, pompe per il sollevamento d'acqua, avvitatori e altre attrezzature di cantiere di e che utilizzassero per i loro spostamenti eproprietà della stessa Parte 1
Parte 1approvvigionamenti il furgone della non è sufficiente a provare l'esistenza di un contratto di noleggio a titolo oneroso tra le due società.
In mancanza di prova ex art.2697 c.c., il decreto ingiuntivo va revocato.
Le spese di causa vengono compensate, considerata la parziale reciproca soccombenza
Controparte 1 è risultata infondata;
(l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla
è risultato non provato). il credito rivendicato dalla Parte 1
- Va respinta la domanda di condanna al risarcimento per lite temeraria formulata dalla attrice- opponente Controparte_1 non ravvisandosi i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n.1701/2022 R.G., (...) ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa;
respinge l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla Controparte_1
revoca il decreto ingiuntivo n.395/2022 emesso da questo Tribunale il 13.5.2022; spese di causa compensate".
3.Va preliminarmente esaminata e disattesa l'eccezione con cui l'appellata rileva la tardività dell'appello richiamando quanto disposto dall'art. 3, comma 1 sulla sospensione dei termini processuali prevista dal Decreto-Legge 61/2003, convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio
2023, n. 100.
La norma richiamata è in realtà inconferente riguardando la “giustizia amministrativa, contabile, militare e tributaria".
L'appello è invece tempestivo in forza dell'applicazione dell'art. 2 comma 4, della legge cit.
4.Con una seconda eccezione pregiudiziale di rito l'appellante deduce l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc.
L'eccezione va disattesa perché il gravame consente di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, richiamando gli specifici capi della sentenza impugnata nonché i passaggi argomentativi che la sorreggono e sottoponendoli a critica con chiara ed inequivoca formulazione degli argomenti che si intendono contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione. Non è, peraltro, richiesta la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
5.Con il primo e unico motivo di gravame l'appellante deduce quanto segue:
"La sentenza viene impugnata nel capo della decisione che ha revocato il decreto ingiuntivo n.
395/2022 opposto.
Si censura la ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudice di primo grado laddove in sostanza ha considerato indimostrata la stipulazione del contratto di noleggio.
Al riguardo il Tribunale di Pesaro asserisce che Parte 1 "si sarebbe limitata genericamente a sostenere l'esistenza del contratto, senza neppure indicare quando sarebbe stato stipulato, tra chi, quale importo sarebbe stato concordato".
E' sin troppo agevole rilevare l'infondatezza, e comunque l'inconferenza e irrilevanza ai fini del decidere di tali presunte manchevolezze, posto che:
a) è stato specificato il contenuto del contratto indicando dettagliatamente le attrezzature fornite e le tempistiche del loro utilizzo;
b) è ovviamente irrilevante l'indicazione specifica della data dell'accordo;
c) è stato dedotto che l'accordo è intercorso fra Parte 1 e Controparte_1 come peraltro è ovvio;
d) sono stati indicati gli importi ritenuti dovuti e richiesti, ma la questione è comunque superata dal fatto che Controparte_1 nella terza memoria ex art. 183 C.P.C. (pagina 4 rigo 3) deduce che "Le somme non sono state contestate sul quantum".
Sono altresì non condivisibili le asserzioni del Tribunale di Pesaro laddove rilevano che le prove testimoniali non consentirebbero di ritenere provata la stipulazione del contratto di noleggio perché
i testi si sarebbero limitati a riferire sulla avvenuta fornitura e utilizzazione nel cantiere della Santise
Costruzioni di attrezzature di Parte 1 di guisa che (a opinamento del Giudice) tali circostanze oggetto di prova testimoniale non sarebbero sufficienti a provare "l'esistenza di un contratto di noleggio tra le due società".
Tralasciando il fatto che le prove testimoniali sono state ammesse sull'ovvio presupposto della rilevanza e decisività ai fini del decidere delle circostanze ivi indicate e che i testimoni indotti da [...]
Parte 1 le hanno confermate (in disparte il problema della contraddittorietà con le dichiarazioni rese dai testi di controparte per cui v. infra), si rileva che contrariamente a quanto ritenuto in sentenza sull'an debeatur è sufficiente provare di avere fornito attrezzature e che esse sono state utilizzate da controparte per aver diritto al relativo compenso, trattandosi di prestazione che [...]
Parte_1 ha dedotto essere assunta a titolo oneroso, fatto di per sé incontestato da controparte che diversamente ne avrebbe dovuto eccepire la sua gratuità, fermo restando che trattasi di rapporto contrattuale ex lege a prestazioni corrispettive e quindi a pagamento.
Per quanto sopra esposto il punto focale della controversia inerente alla sussistenza del rapporto contrattuale (e quindi dell'obbligo di pagamento) deve essere ricostruito e riconsiderato ritenendo che per avere diritto al compenso richiesto Parte 1 aveva il solo onere di provare di avere fornito le attrezzature a Controparte 1 che le ha utilizzate per sua necessità e utilità nel suo cantiere edile.
Se ciò avesse fatto il Tribunale di Pesaro avrebbe dovuto accogliere la domanda e confermare il decreto ingiuntivo opposto".
Il motivo è infondato.
6.Osserva la Corte che ogni rapporto contrattuale origina da un accordo tra le parti che si manifesta in varie forme: dallo scritto alla conclusione mediante inizio dell'esecuzione.
Nel presente giudizio la parte appellante non ha provato e neppure allegato l'esistenza di un accordo scritto o verbale a fondamento della propria pretesa. Manca cioè ogni riferimento ad uno o più fatti storici, intervenuti tra soggetti determinati, in una o più date esatte, generativi del rapporto contrattuale dedotto in causa e posto a base della pretesa dell'appellante.
Deve dunque desumersi che non sia stato concluso alcun contratto nelle forme proprie dell'accordo verbale secondo lo schema ordinario dell'incontro dei consensi.
Di conseguenza manca ogni riscontro diretto della natura del rapporto dedotto in giudizio e dell'oggetto dello stesso, comprensivo dell'individuazione dei beni e delle prestazioni negoziate.
Neppure la prova articolata in appello contiene riferimenti a fatti storici attestanti l'esistenza un preciso accordo tra le parti.
7.In assenza di accordo quando, come nella specie, il contratto sia a forma libera, l'appellante avrebbe dovuto provare l'avvenuto perfezionamento del negozio anche in via esecutiva mediante presunzioni semplici purché aventi i caratteri della gravità e precisione, nonché, qualora siano più
d'una, della concordanza ex art. 2729 cod. civ., la cui valenza probatoria deve essere valutata e adeguatamente motivata dal giudice del merito (Cass. n. 315/2024, Cass. n. 12971/2018).
8.Osserva la Corte come l'unico valido elemento indiziante circa la conclusione del contratto potrebbe ricondursi alle dichiarazioni dei testi di parte originaria opposta ( Testimone 1 e Persona 1 ) secondo cui gli operai mandati in distacco dalla Parte 1 nel cantiere utilizzavano le attrezzature di proprietà della stessa Parte 1
9.Va subito detto che tali deposizioni sono specularmente contrarie a quelle rese dai testi di parte originaria opponente Testimone 2 e Testimone 3 .
Trattandosi di soggetti tutti dipendenti delle società in causa asseritamente operanti in cantiere ed in difetto di ulteriori elementi di valutazione (illogicità, contraddittorietà delle dichiarazione, confronto con altri elementi di prova) si profila un contrasto non superabile sulla scorta né della intrinseca valutazione di attendibilità né di ulteriori risultanze istruttorie.
In tal modo l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte appellante sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda.
10. Peraltro deve condividersi quanto osservato dal Tribunale secondo cui i testi di parte originaria opposta non hanno fatto riferimento all'esistenza di un particolare rapporto di noleggio né su intese comunque intervenute tra le parti per la fornitura di attrezzature a titolo oneroso.
Va anche ricordato che tra le parti era invece, incontestatamente, intercorso un contratto avente ad oggetto il distacco di personale dipendente della Parte_1 da impiegare presso il cantiere della CP 1 Controparte 1 di Porta Galliana nel periodo dal settembre 2020 all'ottobre 2021.
Dunque l'utilizzo delle attrezzature della Parte 1
,se avvenuto, andrebbe comunque inquadrato nel contesto dei complessivi rapporti intervenuti tra le parti.
In tal modo il fatto che gli operai della Parte 1 abbiano impiegato attrezzature e mezzi di proprietà della Parte_1 non costituisce in sé circostanza induttiva di rilievo e conducenza tale da lasciar presumere l'esistenza di un accordo per il noleggio oneroso dei beni.
11.Appare d'altra parte poco credibile che la parte appellata abbia potuto accettare di pagare il nolo di varie attrezzature di cantiere non precedentemente individuate per identità e numero, senza riferimento al tempo di utilizzo e senza alcun riferimento al corrispettivo (fosse anche forfettario).
D'altra parte, secondo la prospettazione dell'appellante, l'utilizzo dei beni non sarebbe avvenuta da parte dell'appellata ma da parte dei propri dipendenti presenti in cantiere.
12.In definitiva: assente la prova diretta o induttiva di un fatto storico costituente accordo di noleggio oneroso e dei suoi contenuti;
assente la prova dell'avvenuto perfezionamento del contratto di noleggio in via esecutiva mediante presunzioni semplici perché quelle offerte non hanno i caratteri della gravità e precisione;
la domanda dell'appellante deve ritenersi infondata come correttamente statuito dal Tribunale.
In tal modo il motivo di appello è respinto.
13.Le spese di lite del grado sono compensate per la metà in ragione della soccombenza dell'appellata sulle due eccezioni pregiudiziali di rito mentre, per il residuo, seguono la soccombenza di merito dall'appellante, liquidate come da dispositivo. Spese da distrarsi in favore del procuratore appellato dichiaratosi antistatario
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnativa, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
definitivamente pronunziando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-respinge l'appello;
2-in esito a compensazione per la metà condanna l'appellante a rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate in euro 4.950,00 per compensi professionali oltre magg. spese forfett., cap e iva come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3-ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 28 gennaio 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini