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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/11/2025, n. 8120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8120 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Anna Maria Beneduce in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato, all'udienza del 28.10.2025, all'esito della trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 19690/2024 R.G.
TRA
c.f.: ), nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Gianluca Stanzione e con il quale elett.te domicilia in Napoli, alla Via S. Lucia n.
15.
Ricorrente
E (p.iva: , pec: Controparte_1 P.IVA_1
- con sede legale in Casalnuovo di Napoli (NA), alla via Filippo Manna n. Email_1
13, c.a.p. 80013.
Resistente contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16.09.2024 presso il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro il ricorrente in epigrafe premesso:
. che a far data dall'01.01.2021 l' di gli conferiva incarico di sub Controparte_1 Controparte_1 agenzia, a tempo indeterminato ed in regime di plurimandato, per la promozione e la vendita di tutti i prodotti (ceramiche, arredo bagno, rubinetterie, accessori da bagno) commercializzati dalle proprie mandanti operanti all'interno del territorio costituito dalla Regione Campania ed analiticamente indicate nell'allegato A al contratto di sub agenzia (cfr. contratto di subagenzia sottoscritto in data 28.12.2020 - doc. 1);
. che gli veniva riconosciuta un'aliquota provvigionale del 2,50% sul valore netto delle merci in euro, corrispondente al 50% del risultato del calcolo della media delle provvigioni calcolate dalle aziende mandanti in portafoglio all'agenzia , così come previsto all'art. 6 del contratto CP_1 stipulato inter partes che sarebbe stata corrisposta mensilmente sulle conferme d'ordine provenienti dalle singole mandati dell'agente ; CP_1
. che, all'art. 7 del contratto veniva espressamente previsto che tutte le spese connesse all'esecuzione dell'incarico da parte del ricorrente sarebbero state a carico della ditta resistente;
. che sempre a far data dall'01.01.2021, l affidava al un incarico Controparte_1 Pt_1 accessorio al contratto di agenzia consistente nello svolgimento dell'attività di “…formazione a carattere tecnico commerciale di tutti gli articoli facenti parte dei cataloghi delle aziende mandanti” rivolta a tutti i soggetti operanti nell'ambito della Regione Campania nel settore edile (cfr. scrittura privata sottoscritta in data 28.12.2020 - doc. 2); . che, la durata di tale incarico era prevista per 24 mesi, dall'01.01.2021 al 31.12.2022, con possibilità delle parti di rinegoziare le condizioni per il prosieguo dell'attività di promozione;
. che, per lo svolgimento di tale attività veniva riconosciuto in favore del ricorrente un compenso mensile fisso di € 1.250,00 oltre “benefit operativi” che avrebbero dovuto rimanere con le stesse modalità nella disponibilità del ricorrente, nell'ambito del contratto di sub agenzia, anche allo scadere del termine dei due anni (cfr. allegato “B” alla scrittura privata sottoscritta in data
28.12.2020;
. che, con comunicazione pec del 27.04.2022, la società resistente unilateralmente ed arbitrariamente variava le pattuizioni contrattuali prevedendo il pagamento trimestrale delle provvigioni sull'incassato in luogo di quello mensile sulle conferme d'ordine ed abolendo alcuni benefit operativi;
in particolare, poneva a carico del sub agente le spese necessarie per svolgere gli incarichi conferiti (comprese le spese per viaggi, per riunioni, per traffico telefonico e per pedaggi) motivando tale decisione sulla base di presunte cattive gestioni del telepass e della carta carburante nonchè di non meglio precisate violazioni degli obblighi contrattuali (cfr.
Corrispondenza pec del 27.04.2022 e del 28.04.202 tra ed - doc. Parte_1 Controparte_1
3);
. che, con comunicazione pec del 28.04.2022, il contestava integralmente il contenuto Pt_1 della predetta missiva lamentando: la mancata corresponsione dei compensi fissi pari ad €
1250,00 relativamente ai mesi di dicembre 2021 e marzo ed aprile 2022 oltre che delle provvigioni sugli ordini conclusi nel primo trimestre 2022; l'impossibilità di svolgere in modo sereno e regolare la propria attività lavorativa a causa del comportamento tenuto dalla mandante che gli aveva impedito addirittura di avere rapporti diretti con i clienti da lui seguiti e procurati anche attraverso il blocco della e-mail aziendale, la pretesa restituzione delle chiavi dell'ufficio, della carta carburante e del telepass e pertanto, alla luce di tali comportamenti, manifestava la propria volontà di non accettare le modifiche unilateralmente impostegli atteso che le stesse avrebbero inciso significativamente sul contenuto economico del rapporto di lavoro;
. che con pec del 06.05.2022 la resistente gli aveva comunicato la risoluzione, con effetto CP_1 immediato, del contratto in essere per presunte violazioni degli obblighi previsti all'art. 4 del contratto di subagenzia stipulato inter partes (cfr. comunicazione di recesso del 06.05.2022 – doc.
4);
. che, con comunicazione pec del 25 maggio 2022, aveva contestato fermamente le motivazioni generiche ed infondate poste a sostegno della revoca del contratto di sub agenzia e aveva rivendicato il diritto a ricevere le provvigioni ancora dovutegli relativamente agli ordini conclusi nel primo quadrimestre 2022 in uno ai compensi fissi relativi ai mesi di dicembre 2021, di marzo e di aprile 2022, nonché l'indennità sostitutiva per i tre mesi di mancato preavviso non lavorati, il risarcimento dei danni derivanti dall'anticipata risoluzione dell'incarico accessorio di formazione tecnico commerciale unitamente all'indennità di cessato rapporto ex art. 1751 c.c.;
. che a nulla erano valse le richieste di pagamento in via bonaria;
Tutto ciò premesso chiedeva: a) accertare e dichiarare, per le argomentazioni di cui alla parte motiva ed in diritto, l'intervenuta risoluzione, del contratto di sub agenzia intercorso inter partes, per fatto e colpa imputabile all' , in persona del suo legale Controparte_1 rapp.pt e per l'effetto b) accertare e dichiarare che il ricorrente, ha diritto ad Parte_1 ottenere l'importo complessivo di € 34.917,31 (di cui € 2.051,58 a titolo di saldo provvigionale relativo ai mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2022; € 3.750,00 a titolo di compensi fissi relativi ai mesi di dicembre 2021, marzo ed aprile 2022; € 1.732,05 a titolo di indennità sostitutiva per i tre mesi di mancato preavviso non lavorati;
€ 10.000,00 a titolo di risarcimento dei danni da anticipata risoluzione dell'incarico di formazione collegato al contratto di subagenzia;
€ 17.383,68 a titolo di indennità ex art. 1751 c.c.) ovvero quella diversa, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di Giustizia per le motivazioni di cui in premessa e per l'effetto, c) condannare l
[...]
in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento in favore della Controparte_1 ricorrente dell'indicato importo di € 34.917,31 ovvero quella diversa, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di Giustizia. In ogni caso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla maturazione di ogni singola proposta creditoria fino all'effettivo soddisfo;
d) in via subordinata accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto al Parte_1 riconoscimento dell'importo complessivo di € 28.667,31 (di cui € 2.051,58 a titolo di saldo provvigionale relativo ai mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2022; € 3.750,00 a titolo di compensi fissi relativi ai mesi di dicembre 2021, marzo ed aprile 2022; € 1.732,05 a titolo di indennità sostitutiva per i tre mesi di mancato preavviso non lavorato;
€ 3.750,00 a titolo di indennità sostituiva di mancato preavviso non lavorato relativa all'incarico accessorio di formazione collegato al contratto di sub agenzia;
€ 17.383,68 a titolo di indennità ex art. 1751 c.c.) ovvero quella diversa, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di Giustizia per le motivazioni di cui in premessa e per l'effetto,
e) condannare l , in persona del suo legale rapp.te p.t., al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente dell'indicato importo di € 28.667,31 ovvero quella diversa, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di Giustizia. In ogni caso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla maturazione di ogni singola proposta creditoria fino all'effettivo soddisfo;
f) Con vittoria di spese e competenze di giudizio da attribuirsi ai sottoscritti procuratori per fattone anticipo.
La non si costituiva in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso. Controparte_1 Espletata la prova testimoniale e ritenuta la causa suscettibile di decisione sulla scorta del contenuto della documentazione prodotta e acquisita, concesso termine per il deposito di note illustrative e ulteriore termine per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte (secondo quanto previsto ai fini della modalità di “trattazione scritta” della causa, dalle linee guida approvate dalla Presidenza del Tribunale già richiamate); la causa è stata decisa, con la presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata ed entro tali limiti va accolta.
E' documentato (cfr. copia dei contratti in atti) che a far data dall'01.01.2021 l' Controparte_1
conferiva al incarico di sub agenzia, a tempo indeterminato ed in
[...] Pt_1 regime di plurimandato, per la promozione e la vendita di tutti i prodotti (ceramiche, arredo bagno, rubinetterie, accessori da bagno) commercializzati dalle proprie mandanti operanti all'interno del territorio costituito dalla Regione Campania ed analiticamente indicate nell'allegato A al contratto di sub agenzia.
E' altresì Incontestato che gli era stata riconosciuta un'aliquota provvigionale del 2,50% sul valore netto delle merci, somma che sarebbe dovuta essere corrisposta mensilmente sulle conferme d'ordine provenienti dalle singole mandati dell'agente . CP_1
All'art. 7, poi, del contratto era stato espressamente previsto che tutte le spese connesse all'esecuzione dell'incarico da parte del ricorrente sarebbero state a carico della ditta resistente e che sempre a far data dall'01.01.2021, l gli aveva affidato un incarico accessorio Controparte_1 al contratto di agenzia in essere consistente nello svolgimento dell'attività di “…formazione a carattere tecnico commerciale di tutti gli articoli facenti parte dei cataloghi delle aziende mandanti” rivolta a tutti i soggetti operanti nell'ambito della Regione Campania nel settore edile.
La durata di tale incarico era prevista per 24 mesi, dall'01.01.2021 al 31.12.2022, con possibilità delle parti di rinegoziare le condizioni per il prosieguo dell'attività di promozione e che per lo svolgimento di tale attività gli veniva riconosciuto un compenso mensile fisso di € 1.250,00 oltre
“benefit operativi” che avrebbero dovuto rimanere con le stesse modalità nella disponibilità del ricorrente, nell'ambito del contratto di sub agenzia, anche allo scadere del termine dei due anni.
Ciò precisato in fatto, appare opportuno esaminare partitamente le pretese dell'agente, accertando in primis le modalità di cessazione di tale rapporto di agenzia.
Invero, sulla base della stessa allegazione attorea è possibile affermare che il rapporto di agenzia si è risolto ad iniziativa della preponente in data 6 maggio 2022.
Dalla documentazione in atti si evince che precedentemente con comunicazione pec del
27.04.2022, la società resistente unilateralmente ed arbitrariamente aveva variato le pattuizioni contrattuali prevedendo il pagamento trimestrale delle provvigioni sull'incassato in luogo di quello mensile sulle conferme d'ordine ed abolendo alcuni benefit operativi ponendo a carico del sub agente le spese necessarie per svolgere gli incarichi conferiti (comprese le spese per viaggi, per riunioni, per traffico telefonico e per pedaggi) motivando tale decisione sulla base di presunte cattive gestioni del telepass e della carta carburante nonchè di non meglio precisate violazioni degli obblighi contrattuali (cfr. Corrispondenza pec del 27.04.2022 e del 28.04.202 tra
[...] ed - doc. 3). Pt_1 Controparte_1
La mandante, dunque, con una serie di comportamenti gli aveva causato l'impossibilità di svolgere in modo sereno e regolare la propria attività lavorativa impedendogli addirittura di avere rapporti diretti con i clienti da lui seguiti e procurati anche attraverso il blocco della e-mail aziendale, la pretesa restituzione delle chiavi dell'ufficio, della carta carburante e del telepass, fino alla data del
6 maggio in cui recedeva dal contratto per presunte violazioni degli obblighi previsti all'art. 4 del contratto di subagenzia stipulato inter partes (cfr. comunicazione di recesso del 06.05.2022 – doc.
4).
Osserva il giudicante che appare evidente che, nel caso in esame, l'iniziativa di recedere dal contratto di agenzia è stata assunta dalla società preponente ponendo a fondamento della stessa la sussistenza di una giusta causa.
In diritto è noto che l'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, primo comma, cod. civ. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato.
È indubbio che grava su chi deduce la sussistenza di una giusta causa di recesso l'onere di provarla (cfr. Cassazione civile 2008 n. 15784, Tribunale Teramo 20.2.2013; Tribunale Napoli 3 aprile 2003 dott. Amendola). Nel caso in esame la società avrebbe motivato il recesso con “ inadempimenti agli obblighi contrattuali”, tuttavia, osserva il giudicante, non costituendosi la società non ha dimostrato in che cosa si fossero concretizzati tali inadempimenti.
Viceversa il ha allegato che la società aveva posto in essere una serie di comportamenti Pt_1 ostruzionistici volti a rendergli difficile l'espletamento corretto del mandato contrattuale e cioè
l'avere unilateralmente ed arbitrariamente variato le pattuizioni contrattuali prevedendo il pagamento trimestrale delle provvigioni sull'incassato in luogo di quello mensile sulle conferme d'ordine, l'avere abolito alcuni benefit operativi;
in particolare, l'avere posto a carico del sub agente le spese necessarie per svolgere gli incarichi conferiti (comprese le spese per viaggi, per riunioni, per traffico telefonico e per pedaggi) motivando tale decisione sulla base di presunte cattive gestioni del telepass e della carta carburante nonchè di non meglio precisate violazioni degli obblighi contrattuali.
La mandante, inoltre, con una serie di comportamenti gli aveva impedito di svolgere in modo sereno e regolare la propria attività lavorativa impedendogli addirittura di avere rapporti diretti con i clienti da lui seguiti e procurati anche attraverso il blocco della e-mail aziendale, la pretesa restituzione delle chiavi dell'ufficio, della carta carburante e del telepass.
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, va dichiarato che il rapporto di agenzia di cui è causa si è risolto per iniziativa della preponente in assenza di una giusta causa e va accolta la domanda di corresponsione dell'indennità di mancato preavviso ex art. 1750 c.c.
Il ricorrente rivendica, poi, il pagamento dell'indennità di cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 1751 c.c., nella misura di € 17.383,68.
In diritto a tal riguardo occorre premettere che nella sua formulazione vigente (come sostituita dall'art. 4 del d.lgs. n. 303/91, attuativo della direttiva comunitaria n. 653 del 1986) l'art. 1751 c.c. ha subordinato il diritto dell'agente al pagamento dell'indennità di fine rapporto alla sussistenza di determinati requisiti quali l'avere l'agente procurato nuovi clienti al preponente o l'avere sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti;
il permanere, in favore del preponente e successivamente alla risoluzione del rapporto, di sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti, e infine il risultare il pagamento dell'indennità equo, tenuto conto in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.
Tali requisiti devono ricorrere in via cumulativa (cfr. d.lgs. n. 65/99) e in presenza di essi la disposizione in esame si limita a fissare non già i parametri per la quantificazione dell'indennità di cessazione ma solo il limite massimo della stessa. Ciò vuol dire che il pagamento dell'indennità di fine rapporto è condizionato e va legato all'esistenza di sostanziali incrementi realizzati dall'agente che debbono permanere in favore del preponente successivamente allo scioglimento del contratto. A seguito della citata modifica dell'art. 1751 c.c., le indennità di fine rapporto sono state nuovamente oggetto di accordi tre le rispettive OO.SS. attraverso la stipula dell'AEC 26.11.92.
In particolare si è stabilito che l'indennità corrisposta all'agente in caso di cessazione del rapporto
(nella indicata percentuale fissa sull'ammontare globale delle provvigioni maturate e liquidate durante il rapporto) soddisfa il criterio di equità di cui all'art. 1751 c.c.. Così come soddisfa il principio di cui al terzo comma del citato articolo 1751 c.c. il sistema concordato di aliquote e scaglioni (anche in relazione all'indennità suppletiva di clientela) e che tutte le disposizioni contrattuali in materia di trattamento di fine rapporto di agenzia, applicative dell'art. 1751 c.c., costituiscono complessivamente condizioni di miglior favore rispetto alla disciplina di legge.
Ora, premesso che l'art. 1751 c.c. vieta alle parti di derogare a detrimento dell'agente ai criteri di determinazione dell'indennità di cessazione ivi stabiliti, tuttavia, trattandosi di una inderogabilità relativa, deve ritenersi consentito, sia alle parti che alla contrattazione collettiva, introdurre deroghe alla disciplina legale, purché non pregiudizievoli per l'agente; la valutazione se la regolamentazione pattizia sia o meno pregiudizievole per l'agente rispetto a quella legale deve essere operata ex ante, non essendo corretto sul piano dell'affidamento delle parti, specie con riferimento ad un rapporto di durata, giudicare della validità delle clausole del negozio costitutivo del rapporto (e che tale rapporto sono destinate a regolare nel corso del suo svolgimento), alla luce del risultato economico che le parti conseguirebbero in concreto a seconda che si applichi il regime convenzionale o quello legale (così, Cass. 27.3.2004, n. 6162; Cass. 7.2.2004, n. 2383;
Cass. 21.10.2003, n. 15726; Cass. 20.12.2002, n. 18203; Cass. 6.8.2002, n. 11791).
Peraltro, come sostenuto nella decisione da ultimo citata, mancando nella legge qualsiasi criterio di determinazione dell'indennità, il sistema introdotto dalla contrattazione collettiva non trova in realtà alcun limite al suo dispiegarsi, se non il limite massimo della media delle cinque annualità; sicché il divieto della deroga in pejus di cui al penultimo comma dell'art. 1751 c.c., rispetto alla determinazione del quantum, non è neppure prospettabile teoricamente, dovendo essere escluso in radice per mancanza della norma da derogare, considerato appunto che la disposizione di legge non detta alcun criterio.
Non può pertanto leggersi l'art. 1751 c.c. come se garantisse all'agente meritevole (ossia a colui che ha apportato un notevole sviluppo agli affari del preponente) il pagamento dell'importo massimo dell'indennità, giacché l'apporto di clientela e l'equità rappresentano solo le condizioni per accertare se l'indennità deve essere corrisposta e non anche i criteri per calcolarla, mentre la media delle provvigioni degli ultimi cinque anni non è la misura spettante, ma è solo il limite che nella quantificazione non può essere superato.
Pertanto, proprio la mancanza di un sia pur generico criterio di calcolo e la mera fissazione di un tetto massimo di misura inducono a ritenere che il legislatore abbia inteso rimettere alla contrattazione, collettiva o individuale, la determinazione dell'indennità, com'era peraltro secondo la disciplina precedente.
Non può allora considerarsi derogatorio in pejus un sistema di determinazione dell'indennità, come quello di cui all'accordo collettivo in oggetto, che impedisse in ogni caso il raggiungimento del massimo, al cospetto di una disposizione di legge che pure astrattamente lo consentirebbe
(giacché il divieto verte sul suo superamento); infatti quel massimo è previsto solo astrattamente, perché non vengono poi indicati né criteri né condizioni per il suo conseguimento, e vale quindi come mero limite rispetto a criteri da definire, che vengono rimessi all'autonomia collettiva ed individuale.
Per esemplificare ulteriormente, si può osservare che anche ove, nel caso concreto, emergesse una notevolissima acquisizione di nuovi clienti, un sensibilissimo sviluppo degli affari della preponente e a carico dell'agente una perdita di provvigioni di rilevante entità, non per questo la legge darebbe titolo alla misura massima dell'indennità: l'esistenza di dette condizioni farebbe sorgere indubbiamente il diritto all'indennità, ma non darebbe titolo all'agente di ottenerla nella misura massima, giacché la legge, mentre consente implicitamente la possibilità di ottenere il massimo, tace poi sulle condizioni necessarie per conseguirlo, e quindi non è attributiva di un diritto.
La contrattazione, pertanto, trova nella legge l'insuperabilità del tetto massimo come unico limite ai criteri di quantificazione teoricamente possibili (cfr. anche Cass. 30.8.2000, n. 11402).
Detto ciò nel caso in esame la prova testimoniale esperita ha confermato l'assunto del Pt_1
Il teste ha riferito: “ … ho una azienda di famiglia che si occupa di arredi bagni, Tes_1 ceramiche e accessori da bagno. Ho conosciuto il ricorrente nel 2019 quando era agente di commercio della società IN , che si occupava sempre di ceramiche e arredi bagno. Nel 2021 il ricorrente mi ha presentato l'agenzia e ho continuato a lavorare con il ricorrente ed ho
CP_1 cominciato ad acquistare prodotti venduti dalla società . E' venuto con quei marchi fino al
CP_1 maggio 2022, dopo tale data non è più venuto come rappresentante di tale agenzia. Ho anche provato a fare ordinativi all'agenzia ma dopo non mi hanno più aggiornato sui listini e
CP_1 cataloghi e quindi di conseguenza il rapporto si è risolto. Prima che venisse il ricorrente, io quest'agenzia non la conoscevo proprio, dopo che il ricorrente ha cessato il suo rapporto
CP_1 con l'agenzia , anche altri miei colleghi competitor nella località Durazzano non hanno più
CP_1 utilizzato i marchi venduti da . Riconosco le commesse indicate nel ricorso a pagg 34 e 35
CP_1
e come ho detto riconosco anche i miei competitor a Cervinara e a Parte_2 Pt_3
Durazzano. So che il rapporto con l'agenzia è cessato perché al ricorrente non sono state CP_1 riconosciute le provvigioni. Attualmente collaboro con il ricorrente che è agente per altre società. Il teste ha riferito: “ … Conosco il ricorrente dal 2017 perché ho un'attività Testimone_2 commerciale di rivendita di ceramiche e arredo bagno a Durazzano. Preciso che lo conoscevo già in precedenza allorquando trattava altri brand per altri agenzie. Nel 2021 il ricorrente si presentava come agente dell'Agenzia che io non conoscevo, presentandomi i loro prodotti e ho CP_1 cominciato ad acquistare i loro prodotti e per tutto il 2021, 2022 ho comprato dopodiché non ho avuto più continuità con l'agenzia perché non c'era nessuno che veniva a proporli , e il ricorrente non era più agente. Preciso che da un fatturato notevole siamo passati ad un fatturato zero dopo il
2022 perché non abbiamo acquistato più nulla. Non so nulla sul perché il ricorrente abbia cessato il rapporto di agenzia anche perché per riservatezza nel settore non si chiede nulla al riguardo.
Riconosco l'elenco di cui al ricorso pag. 34 ed effettivamente come già detto nell'anno 2022 feci grossi acquisti da tale e riconosco gli importi elencati. Controparte_1
Tali deposizioni appaiono precise e concordanti e dimostrano l'incremento di fatturato che la attività del aveva procurato alla convenuta. Pt_1
Ne consegue la condanna della società al pagamento della somma di euro 17.383,68 oltre accessori.
La parte ricorrente ha poi chiesto il pagamento della somma di euro 2.051,58 per provvigioni maturate e non pagate relativi agli ordini di acquisti per i mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2022.
Trattasi, secondo la prospettazione del ricorrente di provvigioni relative a fatture tutte evase ed andate a buon fine, indicando i relativi clienti.
In via subordinata il ricorrente ha invocato l'applicazione dell' art. 1748, 3 comma c.c.
Orbene, osserva il giudicante, la sussistenza di un rapporto di agenzia e le clausole del relativo contratto costituiscono soltanto il presupposto che rende possibile la nascita di crediti a favore del soggetto che abbia assunto la qualità di agente, e di obblighi correlativi a carico di chi rivesta quella di preponente.
Perchè si passi all'effettiva nascita di crediti per provvigioni, e per correlative indennità, è necessario che, per il tramite dell'agente, siano dal preponente conclusi degli affari.
E', quindi, la conclusione degli affari, nell'ambito del rapporto di agenzia, a sostanziare il fatto costitutivo della domanda, nel senso che per ogni affare concluso spetta un determinato corrispettivo e sull'ammontare degli affari conclusi vanno determinate una serie di indennità e provvigioni alla cessazione del rapporto.
“La proposizione della domanda di pagamento delle provvigioni relative ad un rapporto di agenzia, riguardando un diritto il cui fatto costitutivo è rappresentato non dal rapporto predetto (che, di per sè, è solo il presupposto della nascita del credito azionato), ma dalla conclusione di affari tra preponente e clienti per il tramite dell'agente, esige che siano indicati, con elementi sufficienti a consentirne l'identificazione, i contratti che l'agente assume siano stati conclusi per suo tramite, non potendosi considerare assolto l'onere probatorio dalla mera produzione degli ordini raccolti”.
(cfr. Cassazione 2011 n. 10821)
Nel caso che occupa, il ricorrente ha indicato nell'atto introduttivo i clienti ed i relativi ordini, relativi al periodo richiesto ne consegue, dunque, la condanna della società al pagamento della somma di euro 2.051,58 oltre accessori.
Va diversamente rigettata la domanda relativa al risarcimento dei danni per la anticipata risoluzione dell'incarico di formazione nonché la richiesta di condanna della società al pagamento della somma di euro 3.750,00 a titolo di compensi fissi per difetto di allegazione sul punto.
Ora, osserva il giudicante, appare opportuno il richiamo ai recenti pronunciati della Suprema Corte, alla cui stregua “i dati fattuali, interessanti sotto vari profili la domanda attrice, devono tutti essere esplicitati in modo esaustivo o in quanto fondativi del diritto fatto valere in giudizio o in quanto volti ad introdurre nel giudizio stesso, circostanze di mera rilevanza istruttoria, non potendosi negare la necessaria circolarità, per quanto attiene al rito del lavoro, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova;
circolarità attestata dal combinato disposto dell'art.414 nn.4 e 5 e dell'articolo 416 n.3 c.p.c.(cfr. al riguardo, Cass. n.5526/02).
Da qui l'impossibilità di contestare o richiedere prova – oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito – su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio (vedi Cass. S.U. 17 luglio 2004 n.11353).
Non può infatti tralasciarsi di considerare che le Sezioni Unite della Suprema Corte, nel comporre un contrasto insorto al loro interno, con sentenza 20 aprile 2005 n. 8202, hanno sottolineato la incoerenza sistematica di una ricostruzione che, a fronte di una estrema rigorosità dei tempi di indicazione degli elementi posti a base della domanda e delle eccezioni della controparte, finisse per affrancare le produzioni documentali da preclusioni operative per tutte le restanti prove (vedi sul punto anche Cass. 30 gennaio 2006 n. 2035, Cass. n. 20153/05).
Nella sentenza citata, i Giudici di Legittimità hanno infatti affermato che la omessa indicazione nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti, e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza dal diritto alla produzione dei documenti stessi, salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall'evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso o alla memoria di costituzione. Il mancato rispetto dei termini perentori e decadenziali intesi a regolamentare la dinamica processuale, importa quindi, di regola, la irreversibilità della estinzione del diritto della parte di produrre il documento con l'insuscettibilità di una sua riviviscenza in un successivo grado di giudizio.
Né si è ravvisata l'opportunità di far uso dei poteri d'ufficio ai sensi dell'art.421 c.p.c. per sopperire ad una macroscopica carenza istruttoria della difesa di parte ricorrente, per quanto sinora detto in tema di omessa allegazione e carenza di prova in ordine ai presupposti fattuali della domanda.
L'accoglimento parziale della domanda costituisce giusto motivo di compensazione per metà delle spese di lite.
Dispone che la presente sentenza, emessa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, sia comunicata alle parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Anna Maria
Beneduce, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
A) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna la Controparte_1
al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 21.167,31
[...] oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli crediti e fino al soddisfo.
B) Rigetta le ulteriori richieste formulate dalla parte ricorrente.
C) Compensa per metà le spese di lite e condanna la resistente al pagamento dell'ulteriore metà liquidata in euro 2.700,00 oltre IVA e CPA e spese generali ed euro 259,00 per contributo unificato con attribuzione.
Napoli, 09-11-2025
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Anna Maria Beneduce
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Anna Maria Beneduce in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato, all'udienza del 28.10.2025, all'esito della trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 19690/2024 R.G.
TRA
c.f.: ), nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Gianluca Stanzione e con il quale elett.te domicilia in Napoli, alla Via S. Lucia n.
15.
Ricorrente
E (p.iva: , pec: Controparte_1 P.IVA_1
- con sede legale in Casalnuovo di Napoli (NA), alla via Filippo Manna n. Email_1
13, c.a.p. 80013.
Resistente contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16.09.2024 presso il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro il ricorrente in epigrafe premesso:
. che a far data dall'01.01.2021 l' di gli conferiva incarico di sub Controparte_1 Controparte_1 agenzia, a tempo indeterminato ed in regime di plurimandato, per la promozione e la vendita di tutti i prodotti (ceramiche, arredo bagno, rubinetterie, accessori da bagno) commercializzati dalle proprie mandanti operanti all'interno del territorio costituito dalla Regione Campania ed analiticamente indicate nell'allegato A al contratto di sub agenzia (cfr. contratto di subagenzia sottoscritto in data 28.12.2020 - doc. 1);
. che gli veniva riconosciuta un'aliquota provvigionale del 2,50% sul valore netto delle merci in euro, corrispondente al 50% del risultato del calcolo della media delle provvigioni calcolate dalle aziende mandanti in portafoglio all'agenzia , così come previsto all'art. 6 del contratto CP_1 stipulato inter partes che sarebbe stata corrisposta mensilmente sulle conferme d'ordine provenienti dalle singole mandati dell'agente ; CP_1
. che, all'art. 7 del contratto veniva espressamente previsto che tutte le spese connesse all'esecuzione dell'incarico da parte del ricorrente sarebbero state a carico della ditta resistente;
. che sempre a far data dall'01.01.2021, l affidava al un incarico Controparte_1 Pt_1 accessorio al contratto di agenzia consistente nello svolgimento dell'attività di “…formazione a carattere tecnico commerciale di tutti gli articoli facenti parte dei cataloghi delle aziende mandanti” rivolta a tutti i soggetti operanti nell'ambito della Regione Campania nel settore edile (cfr. scrittura privata sottoscritta in data 28.12.2020 - doc. 2); . che, la durata di tale incarico era prevista per 24 mesi, dall'01.01.2021 al 31.12.2022, con possibilità delle parti di rinegoziare le condizioni per il prosieguo dell'attività di promozione;
. che, per lo svolgimento di tale attività veniva riconosciuto in favore del ricorrente un compenso mensile fisso di € 1.250,00 oltre “benefit operativi” che avrebbero dovuto rimanere con le stesse modalità nella disponibilità del ricorrente, nell'ambito del contratto di sub agenzia, anche allo scadere del termine dei due anni (cfr. allegato “B” alla scrittura privata sottoscritta in data
28.12.2020;
. che, con comunicazione pec del 27.04.2022, la società resistente unilateralmente ed arbitrariamente variava le pattuizioni contrattuali prevedendo il pagamento trimestrale delle provvigioni sull'incassato in luogo di quello mensile sulle conferme d'ordine ed abolendo alcuni benefit operativi;
in particolare, poneva a carico del sub agente le spese necessarie per svolgere gli incarichi conferiti (comprese le spese per viaggi, per riunioni, per traffico telefonico e per pedaggi) motivando tale decisione sulla base di presunte cattive gestioni del telepass e della carta carburante nonchè di non meglio precisate violazioni degli obblighi contrattuali (cfr.
Corrispondenza pec del 27.04.2022 e del 28.04.202 tra ed - doc. Parte_1 Controparte_1
3);
. che, con comunicazione pec del 28.04.2022, il contestava integralmente il contenuto Pt_1 della predetta missiva lamentando: la mancata corresponsione dei compensi fissi pari ad €
1250,00 relativamente ai mesi di dicembre 2021 e marzo ed aprile 2022 oltre che delle provvigioni sugli ordini conclusi nel primo trimestre 2022; l'impossibilità di svolgere in modo sereno e regolare la propria attività lavorativa a causa del comportamento tenuto dalla mandante che gli aveva impedito addirittura di avere rapporti diretti con i clienti da lui seguiti e procurati anche attraverso il blocco della e-mail aziendale, la pretesa restituzione delle chiavi dell'ufficio, della carta carburante e del telepass e pertanto, alla luce di tali comportamenti, manifestava la propria volontà di non accettare le modifiche unilateralmente impostegli atteso che le stesse avrebbero inciso significativamente sul contenuto economico del rapporto di lavoro;
. che con pec del 06.05.2022 la resistente gli aveva comunicato la risoluzione, con effetto CP_1 immediato, del contratto in essere per presunte violazioni degli obblighi previsti all'art. 4 del contratto di subagenzia stipulato inter partes (cfr. comunicazione di recesso del 06.05.2022 – doc.
4);
. che, con comunicazione pec del 25 maggio 2022, aveva contestato fermamente le motivazioni generiche ed infondate poste a sostegno della revoca del contratto di sub agenzia e aveva rivendicato il diritto a ricevere le provvigioni ancora dovutegli relativamente agli ordini conclusi nel primo quadrimestre 2022 in uno ai compensi fissi relativi ai mesi di dicembre 2021, di marzo e di aprile 2022, nonché l'indennità sostitutiva per i tre mesi di mancato preavviso non lavorati, il risarcimento dei danni derivanti dall'anticipata risoluzione dell'incarico accessorio di formazione tecnico commerciale unitamente all'indennità di cessato rapporto ex art. 1751 c.c.;
. che a nulla erano valse le richieste di pagamento in via bonaria;
Tutto ciò premesso chiedeva: a) accertare e dichiarare, per le argomentazioni di cui alla parte motiva ed in diritto, l'intervenuta risoluzione, del contratto di sub agenzia intercorso inter partes, per fatto e colpa imputabile all' , in persona del suo legale Controparte_1 rapp.pt e per l'effetto b) accertare e dichiarare che il ricorrente, ha diritto ad Parte_1 ottenere l'importo complessivo di € 34.917,31 (di cui € 2.051,58 a titolo di saldo provvigionale relativo ai mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2022; € 3.750,00 a titolo di compensi fissi relativi ai mesi di dicembre 2021, marzo ed aprile 2022; € 1.732,05 a titolo di indennità sostitutiva per i tre mesi di mancato preavviso non lavorati;
€ 10.000,00 a titolo di risarcimento dei danni da anticipata risoluzione dell'incarico di formazione collegato al contratto di subagenzia;
€ 17.383,68 a titolo di indennità ex art. 1751 c.c.) ovvero quella diversa, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di Giustizia per le motivazioni di cui in premessa e per l'effetto, c) condannare l
[...]
in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento in favore della Controparte_1 ricorrente dell'indicato importo di € 34.917,31 ovvero quella diversa, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di Giustizia. In ogni caso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla maturazione di ogni singola proposta creditoria fino all'effettivo soddisfo;
d) in via subordinata accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto al Parte_1 riconoscimento dell'importo complessivo di € 28.667,31 (di cui € 2.051,58 a titolo di saldo provvigionale relativo ai mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2022; € 3.750,00 a titolo di compensi fissi relativi ai mesi di dicembre 2021, marzo ed aprile 2022; € 1.732,05 a titolo di indennità sostitutiva per i tre mesi di mancato preavviso non lavorato;
€ 3.750,00 a titolo di indennità sostituiva di mancato preavviso non lavorato relativa all'incarico accessorio di formazione collegato al contratto di sub agenzia;
€ 17.383,68 a titolo di indennità ex art. 1751 c.c.) ovvero quella diversa, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di Giustizia per le motivazioni di cui in premessa e per l'effetto,
e) condannare l , in persona del suo legale rapp.te p.t., al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente dell'indicato importo di € 28.667,31 ovvero quella diversa, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di Giustizia. In ogni caso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla maturazione di ogni singola proposta creditoria fino all'effettivo soddisfo;
f) Con vittoria di spese e competenze di giudizio da attribuirsi ai sottoscritti procuratori per fattone anticipo.
La non si costituiva in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso. Controparte_1 Espletata la prova testimoniale e ritenuta la causa suscettibile di decisione sulla scorta del contenuto della documentazione prodotta e acquisita, concesso termine per il deposito di note illustrative e ulteriore termine per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte (secondo quanto previsto ai fini della modalità di “trattazione scritta” della causa, dalle linee guida approvate dalla Presidenza del Tribunale già richiamate); la causa è stata decisa, con la presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata ed entro tali limiti va accolta.
E' documentato (cfr. copia dei contratti in atti) che a far data dall'01.01.2021 l' Controparte_1
conferiva al incarico di sub agenzia, a tempo indeterminato ed in
[...] Pt_1 regime di plurimandato, per la promozione e la vendita di tutti i prodotti (ceramiche, arredo bagno, rubinetterie, accessori da bagno) commercializzati dalle proprie mandanti operanti all'interno del territorio costituito dalla Regione Campania ed analiticamente indicate nell'allegato A al contratto di sub agenzia.
E' altresì Incontestato che gli era stata riconosciuta un'aliquota provvigionale del 2,50% sul valore netto delle merci, somma che sarebbe dovuta essere corrisposta mensilmente sulle conferme d'ordine provenienti dalle singole mandati dell'agente . CP_1
All'art. 7, poi, del contratto era stato espressamente previsto che tutte le spese connesse all'esecuzione dell'incarico da parte del ricorrente sarebbero state a carico della ditta resistente e che sempre a far data dall'01.01.2021, l gli aveva affidato un incarico accessorio Controparte_1 al contratto di agenzia in essere consistente nello svolgimento dell'attività di “…formazione a carattere tecnico commerciale di tutti gli articoli facenti parte dei cataloghi delle aziende mandanti” rivolta a tutti i soggetti operanti nell'ambito della Regione Campania nel settore edile.
La durata di tale incarico era prevista per 24 mesi, dall'01.01.2021 al 31.12.2022, con possibilità delle parti di rinegoziare le condizioni per il prosieguo dell'attività di promozione e che per lo svolgimento di tale attività gli veniva riconosciuto un compenso mensile fisso di € 1.250,00 oltre
“benefit operativi” che avrebbero dovuto rimanere con le stesse modalità nella disponibilità del ricorrente, nell'ambito del contratto di sub agenzia, anche allo scadere del termine dei due anni.
Ciò precisato in fatto, appare opportuno esaminare partitamente le pretese dell'agente, accertando in primis le modalità di cessazione di tale rapporto di agenzia.
Invero, sulla base della stessa allegazione attorea è possibile affermare che il rapporto di agenzia si è risolto ad iniziativa della preponente in data 6 maggio 2022.
Dalla documentazione in atti si evince che precedentemente con comunicazione pec del
27.04.2022, la società resistente unilateralmente ed arbitrariamente aveva variato le pattuizioni contrattuali prevedendo il pagamento trimestrale delle provvigioni sull'incassato in luogo di quello mensile sulle conferme d'ordine ed abolendo alcuni benefit operativi ponendo a carico del sub agente le spese necessarie per svolgere gli incarichi conferiti (comprese le spese per viaggi, per riunioni, per traffico telefonico e per pedaggi) motivando tale decisione sulla base di presunte cattive gestioni del telepass e della carta carburante nonchè di non meglio precisate violazioni degli obblighi contrattuali (cfr. Corrispondenza pec del 27.04.2022 e del 28.04.202 tra
[...] ed - doc. 3). Pt_1 Controparte_1
La mandante, dunque, con una serie di comportamenti gli aveva causato l'impossibilità di svolgere in modo sereno e regolare la propria attività lavorativa impedendogli addirittura di avere rapporti diretti con i clienti da lui seguiti e procurati anche attraverso il blocco della e-mail aziendale, la pretesa restituzione delle chiavi dell'ufficio, della carta carburante e del telepass, fino alla data del
6 maggio in cui recedeva dal contratto per presunte violazioni degli obblighi previsti all'art. 4 del contratto di subagenzia stipulato inter partes (cfr. comunicazione di recesso del 06.05.2022 – doc.
4).
Osserva il giudicante che appare evidente che, nel caso in esame, l'iniziativa di recedere dal contratto di agenzia è stata assunta dalla società preponente ponendo a fondamento della stessa la sussistenza di una giusta causa.
In diritto è noto che l'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, primo comma, cod. civ. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato.
È indubbio che grava su chi deduce la sussistenza di una giusta causa di recesso l'onere di provarla (cfr. Cassazione civile 2008 n. 15784, Tribunale Teramo 20.2.2013; Tribunale Napoli 3 aprile 2003 dott. Amendola). Nel caso in esame la società avrebbe motivato il recesso con “ inadempimenti agli obblighi contrattuali”, tuttavia, osserva il giudicante, non costituendosi la società non ha dimostrato in che cosa si fossero concretizzati tali inadempimenti.
Viceversa il ha allegato che la società aveva posto in essere una serie di comportamenti Pt_1 ostruzionistici volti a rendergli difficile l'espletamento corretto del mandato contrattuale e cioè
l'avere unilateralmente ed arbitrariamente variato le pattuizioni contrattuali prevedendo il pagamento trimestrale delle provvigioni sull'incassato in luogo di quello mensile sulle conferme d'ordine, l'avere abolito alcuni benefit operativi;
in particolare, l'avere posto a carico del sub agente le spese necessarie per svolgere gli incarichi conferiti (comprese le spese per viaggi, per riunioni, per traffico telefonico e per pedaggi) motivando tale decisione sulla base di presunte cattive gestioni del telepass e della carta carburante nonchè di non meglio precisate violazioni degli obblighi contrattuali.
La mandante, inoltre, con una serie di comportamenti gli aveva impedito di svolgere in modo sereno e regolare la propria attività lavorativa impedendogli addirittura di avere rapporti diretti con i clienti da lui seguiti e procurati anche attraverso il blocco della e-mail aziendale, la pretesa restituzione delle chiavi dell'ufficio, della carta carburante e del telepass.
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, va dichiarato che il rapporto di agenzia di cui è causa si è risolto per iniziativa della preponente in assenza di una giusta causa e va accolta la domanda di corresponsione dell'indennità di mancato preavviso ex art. 1750 c.c.
Il ricorrente rivendica, poi, il pagamento dell'indennità di cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 1751 c.c., nella misura di € 17.383,68.
In diritto a tal riguardo occorre premettere che nella sua formulazione vigente (come sostituita dall'art. 4 del d.lgs. n. 303/91, attuativo della direttiva comunitaria n. 653 del 1986) l'art. 1751 c.c. ha subordinato il diritto dell'agente al pagamento dell'indennità di fine rapporto alla sussistenza di determinati requisiti quali l'avere l'agente procurato nuovi clienti al preponente o l'avere sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti;
il permanere, in favore del preponente e successivamente alla risoluzione del rapporto, di sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti, e infine il risultare il pagamento dell'indennità equo, tenuto conto in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.
Tali requisiti devono ricorrere in via cumulativa (cfr. d.lgs. n. 65/99) e in presenza di essi la disposizione in esame si limita a fissare non già i parametri per la quantificazione dell'indennità di cessazione ma solo il limite massimo della stessa. Ciò vuol dire che il pagamento dell'indennità di fine rapporto è condizionato e va legato all'esistenza di sostanziali incrementi realizzati dall'agente che debbono permanere in favore del preponente successivamente allo scioglimento del contratto. A seguito della citata modifica dell'art. 1751 c.c., le indennità di fine rapporto sono state nuovamente oggetto di accordi tre le rispettive OO.SS. attraverso la stipula dell'AEC 26.11.92.
In particolare si è stabilito che l'indennità corrisposta all'agente in caso di cessazione del rapporto
(nella indicata percentuale fissa sull'ammontare globale delle provvigioni maturate e liquidate durante il rapporto) soddisfa il criterio di equità di cui all'art. 1751 c.c.. Così come soddisfa il principio di cui al terzo comma del citato articolo 1751 c.c. il sistema concordato di aliquote e scaglioni (anche in relazione all'indennità suppletiva di clientela) e che tutte le disposizioni contrattuali in materia di trattamento di fine rapporto di agenzia, applicative dell'art. 1751 c.c., costituiscono complessivamente condizioni di miglior favore rispetto alla disciplina di legge.
Ora, premesso che l'art. 1751 c.c. vieta alle parti di derogare a detrimento dell'agente ai criteri di determinazione dell'indennità di cessazione ivi stabiliti, tuttavia, trattandosi di una inderogabilità relativa, deve ritenersi consentito, sia alle parti che alla contrattazione collettiva, introdurre deroghe alla disciplina legale, purché non pregiudizievoli per l'agente; la valutazione se la regolamentazione pattizia sia o meno pregiudizievole per l'agente rispetto a quella legale deve essere operata ex ante, non essendo corretto sul piano dell'affidamento delle parti, specie con riferimento ad un rapporto di durata, giudicare della validità delle clausole del negozio costitutivo del rapporto (e che tale rapporto sono destinate a regolare nel corso del suo svolgimento), alla luce del risultato economico che le parti conseguirebbero in concreto a seconda che si applichi il regime convenzionale o quello legale (così, Cass. 27.3.2004, n. 6162; Cass. 7.2.2004, n. 2383;
Cass. 21.10.2003, n. 15726; Cass. 20.12.2002, n. 18203; Cass. 6.8.2002, n. 11791).
Peraltro, come sostenuto nella decisione da ultimo citata, mancando nella legge qualsiasi criterio di determinazione dell'indennità, il sistema introdotto dalla contrattazione collettiva non trova in realtà alcun limite al suo dispiegarsi, se non il limite massimo della media delle cinque annualità; sicché il divieto della deroga in pejus di cui al penultimo comma dell'art. 1751 c.c., rispetto alla determinazione del quantum, non è neppure prospettabile teoricamente, dovendo essere escluso in radice per mancanza della norma da derogare, considerato appunto che la disposizione di legge non detta alcun criterio.
Non può pertanto leggersi l'art. 1751 c.c. come se garantisse all'agente meritevole (ossia a colui che ha apportato un notevole sviluppo agli affari del preponente) il pagamento dell'importo massimo dell'indennità, giacché l'apporto di clientela e l'equità rappresentano solo le condizioni per accertare se l'indennità deve essere corrisposta e non anche i criteri per calcolarla, mentre la media delle provvigioni degli ultimi cinque anni non è la misura spettante, ma è solo il limite che nella quantificazione non può essere superato.
Pertanto, proprio la mancanza di un sia pur generico criterio di calcolo e la mera fissazione di un tetto massimo di misura inducono a ritenere che il legislatore abbia inteso rimettere alla contrattazione, collettiva o individuale, la determinazione dell'indennità, com'era peraltro secondo la disciplina precedente.
Non può allora considerarsi derogatorio in pejus un sistema di determinazione dell'indennità, come quello di cui all'accordo collettivo in oggetto, che impedisse in ogni caso il raggiungimento del massimo, al cospetto di una disposizione di legge che pure astrattamente lo consentirebbe
(giacché il divieto verte sul suo superamento); infatti quel massimo è previsto solo astrattamente, perché non vengono poi indicati né criteri né condizioni per il suo conseguimento, e vale quindi come mero limite rispetto a criteri da definire, che vengono rimessi all'autonomia collettiva ed individuale.
Per esemplificare ulteriormente, si può osservare che anche ove, nel caso concreto, emergesse una notevolissima acquisizione di nuovi clienti, un sensibilissimo sviluppo degli affari della preponente e a carico dell'agente una perdita di provvigioni di rilevante entità, non per questo la legge darebbe titolo alla misura massima dell'indennità: l'esistenza di dette condizioni farebbe sorgere indubbiamente il diritto all'indennità, ma non darebbe titolo all'agente di ottenerla nella misura massima, giacché la legge, mentre consente implicitamente la possibilità di ottenere il massimo, tace poi sulle condizioni necessarie per conseguirlo, e quindi non è attributiva di un diritto.
La contrattazione, pertanto, trova nella legge l'insuperabilità del tetto massimo come unico limite ai criteri di quantificazione teoricamente possibili (cfr. anche Cass. 30.8.2000, n. 11402).
Detto ciò nel caso in esame la prova testimoniale esperita ha confermato l'assunto del Pt_1
Il teste ha riferito: “ … ho una azienda di famiglia che si occupa di arredi bagni, Tes_1 ceramiche e accessori da bagno. Ho conosciuto il ricorrente nel 2019 quando era agente di commercio della società IN , che si occupava sempre di ceramiche e arredi bagno. Nel 2021 il ricorrente mi ha presentato l'agenzia e ho continuato a lavorare con il ricorrente ed ho
CP_1 cominciato ad acquistare prodotti venduti dalla società . E' venuto con quei marchi fino al
CP_1 maggio 2022, dopo tale data non è più venuto come rappresentante di tale agenzia. Ho anche provato a fare ordinativi all'agenzia ma dopo non mi hanno più aggiornato sui listini e
CP_1 cataloghi e quindi di conseguenza il rapporto si è risolto. Prima che venisse il ricorrente, io quest'agenzia non la conoscevo proprio, dopo che il ricorrente ha cessato il suo rapporto
CP_1 con l'agenzia , anche altri miei colleghi competitor nella località Durazzano non hanno più
CP_1 utilizzato i marchi venduti da . Riconosco le commesse indicate nel ricorso a pagg 34 e 35
CP_1
e come ho detto riconosco anche i miei competitor a Cervinara e a Parte_2 Pt_3
Durazzano. So che il rapporto con l'agenzia è cessato perché al ricorrente non sono state CP_1 riconosciute le provvigioni. Attualmente collaboro con il ricorrente che è agente per altre società. Il teste ha riferito: “ … Conosco il ricorrente dal 2017 perché ho un'attività Testimone_2 commerciale di rivendita di ceramiche e arredo bagno a Durazzano. Preciso che lo conoscevo già in precedenza allorquando trattava altri brand per altri agenzie. Nel 2021 il ricorrente si presentava come agente dell'Agenzia che io non conoscevo, presentandomi i loro prodotti e ho CP_1 cominciato ad acquistare i loro prodotti e per tutto il 2021, 2022 ho comprato dopodiché non ho avuto più continuità con l'agenzia perché non c'era nessuno che veniva a proporli , e il ricorrente non era più agente. Preciso che da un fatturato notevole siamo passati ad un fatturato zero dopo il
2022 perché non abbiamo acquistato più nulla. Non so nulla sul perché il ricorrente abbia cessato il rapporto di agenzia anche perché per riservatezza nel settore non si chiede nulla al riguardo.
Riconosco l'elenco di cui al ricorso pag. 34 ed effettivamente come già detto nell'anno 2022 feci grossi acquisti da tale e riconosco gli importi elencati. Controparte_1
Tali deposizioni appaiono precise e concordanti e dimostrano l'incremento di fatturato che la attività del aveva procurato alla convenuta. Pt_1
Ne consegue la condanna della società al pagamento della somma di euro 17.383,68 oltre accessori.
La parte ricorrente ha poi chiesto il pagamento della somma di euro 2.051,58 per provvigioni maturate e non pagate relativi agli ordini di acquisti per i mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2022.
Trattasi, secondo la prospettazione del ricorrente di provvigioni relative a fatture tutte evase ed andate a buon fine, indicando i relativi clienti.
In via subordinata il ricorrente ha invocato l'applicazione dell' art. 1748, 3 comma c.c.
Orbene, osserva il giudicante, la sussistenza di un rapporto di agenzia e le clausole del relativo contratto costituiscono soltanto il presupposto che rende possibile la nascita di crediti a favore del soggetto che abbia assunto la qualità di agente, e di obblighi correlativi a carico di chi rivesta quella di preponente.
Perchè si passi all'effettiva nascita di crediti per provvigioni, e per correlative indennità, è necessario che, per il tramite dell'agente, siano dal preponente conclusi degli affari.
E', quindi, la conclusione degli affari, nell'ambito del rapporto di agenzia, a sostanziare il fatto costitutivo della domanda, nel senso che per ogni affare concluso spetta un determinato corrispettivo e sull'ammontare degli affari conclusi vanno determinate una serie di indennità e provvigioni alla cessazione del rapporto.
“La proposizione della domanda di pagamento delle provvigioni relative ad un rapporto di agenzia, riguardando un diritto il cui fatto costitutivo è rappresentato non dal rapporto predetto (che, di per sè, è solo il presupposto della nascita del credito azionato), ma dalla conclusione di affari tra preponente e clienti per il tramite dell'agente, esige che siano indicati, con elementi sufficienti a consentirne l'identificazione, i contratti che l'agente assume siano stati conclusi per suo tramite, non potendosi considerare assolto l'onere probatorio dalla mera produzione degli ordini raccolti”.
(cfr. Cassazione 2011 n. 10821)
Nel caso che occupa, il ricorrente ha indicato nell'atto introduttivo i clienti ed i relativi ordini, relativi al periodo richiesto ne consegue, dunque, la condanna della società al pagamento della somma di euro 2.051,58 oltre accessori.
Va diversamente rigettata la domanda relativa al risarcimento dei danni per la anticipata risoluzione dell'incarico di formazione nonché la richiesta di condanna della società al pagamento della somma di euro 3.750,00 a titolo di compensi fissi per difetto di allegazione sul punto.
Ora, osserva il giudicante, appare opportuno il richiamo ai recenti pronunciati della Suprema Corte, alla cui stregua “i dati fattuali, interessanti sotto vari profili la domanda attrice, devono tutti essere esplicitati in modo esaustivo o in quanto fondativi del diritto fatto valere in giudizio o in quanto volti ad introdurre nel giudizio stesso, circostanze di mera rilevanza istruttoria, non potendosi negare la necessaria circolarità, per quanto attiene al rito del lavoro, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova;
circolarità attestata dal combinato disposto dell'art.414 nn.4 e 5 e dell'articolo 416 n.3 c.p.c.(cfr. al riguardo, Cass. n.5526/02).
Da qui l'impossibilità di contestare o richiedere prova – oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito – su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio (vedi Cass. S.U. 17 luglio 2004 n.11353).
Non può infatti tralasciarsi di considerare che le Sezioni Unite della Suprema Corte, nel comporre un contrasto insorto al loro interno, con sentenza 20 aprile 2005 n. 8202, hanno sottolineato la incoerenza sistematica di una ricostruzione che, a fronte di una estrema rigorosità dei tempi di indicazione degli elementi posti a base della domanda e delle eccezioni della controparte, finisse per affrancare le produzioni documentali da preclusioni operative per tutte le restanti prove (vedi sul punto anche Cass. 30 gennaio 2006 n. 2035, Cass. n. 20153/05).
Nella sentenza citata, i Giudici di Legittimità hanno infatti affermato che la omessa indicazione nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti, e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza dal diritto alla produzione dei documenti stessi, salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall'evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso o alla memoria di costituzione. Il mancato rispetto dei termini perentori e decadenziali intesi a regolamentare la dinamica processuale, importa quindi, di regola, la irreversibilità della estinzione del diritto della parte di produrre il documento con l'insuscettibilità di una sua riviviscenza in un successivo grado di giudizio.
Né si è ravvisata l'opportunità di far uso dei poteri d'ufficio ai sensi dell'art.421 c.p.c. per sopperire ad una macroscopica carenza istruttoria della difesa di parte ricorrente, per quanto sinora detto in tema di omessa allegazione e carenza di prova in ordine ai presupposti fattuali della domanda.
L'accoglimento parziale della domanda costituisce giusto motivo di compensazione per metà delle spese di lite.
Dispone che la presente sentenza, emessa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, sia comunicata alle parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Anna Maria
Beneduce, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
A) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna la Controparte_1
al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 21.167,31
[...] oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli crediti e fino al soddisfo.
B) Rigetta le ulteriori richieste formulate dalla parte ricorrente.
C) Compensa per metà le spese di lite e condanna la resistente al pagamento dell'ulteriore metà liquidata in euro 2.700,00 oltre IVA e CPA e spese generali ed euro 259,00 per contributo unificato con attribuzione.
Napoli, 09-11-2025
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Anna Maria Beneduce