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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 19/12/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili)
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina GOP
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado promossa con ricorso ex artt. 473 bis.
47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 29.7.2024
da
C.F. , nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Borgonovo Val ON (PC), rappresentata e difesa dall'Avv.
NI AS, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
E
C.F. nato il [...] a Controparte_1 C.F._2
Borgonovo Val ON(PC) , rappresentato e difeso dall'Avv. Isabella
Terenzio, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE-
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica Dott. Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso con domanda congiunta di separazione e divorzio ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
29.7.2024 con il quale le Parti hanno congiuntamente chiesto di dichiarare la separazione consensuale dei coniug i, omologando le condizioni concordate dagli stessi e, successivamente, decorsi i termini di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto in IA TI(PC) in data 23.7.2006, alle seguenti
CONDIZIONI “ 1)- i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto entrambi economicamente autosufficienti;
2)- i coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio;
A- con la sottoscrizione del presente ricorso, la sig.ra si Parte_1 impegna a restituire al sig. l'importo capitale di € 60.000,00 Controparte_1
(sessantamilaeuro/00), consegnatole dal marito in data 29.07.2019 e dalla medesima utilizzato per l'acquisto di un immobile abitativo posto al piano inferiore dello stabile ove è sita la casa coniugale. La sig.ra per la restante parte Parte_1 dell'importo ha acceso un mutuo ipotecario della durata ventennale. Si precisa che l'immobile acquistato è gravato dal diritto di usufrutto a favore della sig.ra Per_1
, madre della sig.ra
[...] Parte_1
B- la sig.ra si impegna a restituire al sig. Parte_1 Controparte_1
l'importo capitale infruttifero di € 60.000,00 (sessantamilaeuro/00) di cui al precedente punto A con le seguenti modalità, che quest'ultimo accetta: corresponsione di € 30.000,00 (trentamilaeuro/00) a mezzo assegno circolare contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso;
€ 5.000,00 (cinquemilaeuro/00) a mezzo bonifico bancario al seguente IBAN IT21- N0623065200000030175952 entro e non oltre il 31.12.2024; € 25.000,00 (venticinquemilaeuro/00) a mezzo assegno circolare entro e non oltre tre giorni a decorrere dalla comunicazione alle parti del deposito della sentenza di divorzio;
i coniugi altresì convengono che in caso di omissione e/o ritardo nel versamento anche di uno solo dei ratei previsti al presente punto n. B la sig.ra dovrà Parte_1 considerarsi automaticamente decaduta dal beneficio del termine e, sulla somma residua ancora dovuta, saranno applicati gli interessi al tasso del 3% a far tempo dalla data di sottoscrizione del presente ricorso;
C- le parti convengono che per quanto concerne la comproprietà del fabbricato ad uso deposito attrezzi agricoli con annessa area adibita ad orto e frutteto siti in Borgonovo V.T (PC) Loc. Fornace di Bruso censiti al Catasto fabbricati del detto comune al foglio 28, mapp. 150 cat. C/2 e dal Catasto terreni al foglio 28 mapp. 150 e mapp 72, di cui risultano proprietari quanto a ½ di Controparte_1 piena proprietà, quanto a ¼ di piena proprietà ed ¼ di usufrutto, Parte_1 concordano di mantenere, per ora, la comproprietà sui suddetti beni. Le parti saranno libere di cedere a terzi le proprie quote tuttavia, dovranno preliminarmente interpellare il comproprietario il quale avrà sempre il diritto di prelazione a parità di prezzo e valuterà la cessione delle proprie quote;
D- I coniugi precisano che quanto previsto ai precedenti punti n. A e B è stabilito dalle parti a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti ed è connesso, funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e dei rapporti tra i coniugi e chiedono, in relazione a detta pattuizione, l'esenzione da ogni imposta e/o tassa ai sensi dell'art. 19 L.74/'87 e della sentenza della Corte Cost. 154/1999.
- Spese compensate. “
Rilevato che con sentenza non definitiva n. 36/2025 emessa in data 22.1.2025 veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi, omologando le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi e prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti.
Considerato che, in questi casi, il Tribunale, all'esito positivo dell'esame della domanda di separazione personale, è tenuto a “rimettere la causa, con separata ordinanza, dinanzi al giudice relatore perché questi acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cassazione civile sez. I, 16/10/2023, n. 28727).
Rilevato che con ordinanza in data 22.1.2025 la causa veniva rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio e la pronuncia della sentenza di divorzio, assegnando termine sino al 28.10.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, da intendersi fissata nella stessa data.
Posto che con note congiunte di trattazione scritta le Parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, confermando la volontà di sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate ivi trascritte.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Rilevato che con ordinanza ex art. 473 bis.51 c.p.c., emessa in data 13.11.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.10.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione/divorzio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
Ciò premesso, è noto che il d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 ha introdotto la facoltà di presentare contestualmente la domanda di separazione e quella di divorzio, pur restando la seconda procedibile unicamente decorso il termine a tal fine previsto dalla legge (6 o 12 mesi, secondo i casi, in ragione della procedura consensuale o contenziosa, ai sensi dell'art. 3 della legge sul divorzio).
Sul punto, rileva considerare che l'ammissibilità della domanda cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata espressamente prevista solo con riferimento al giudizio contenzioso, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., mentre analoga previsione non è contenuta nell'art. 473 bis.51 c.p.c. – norma dedicata al “procedimento su domanda congiunta” – che detta una specifica disciplina relativa a tutti i procedimenti di cui all'art. 473 bis.47 c.p.c. laddove presentati in forma congiunta. A fronte di ciò, la Suprema Corte ha chiarito che “da un punto di vista sistematico, con riferimento ai principi generali, non si rinvengono ostacoli alla ammissibilità del cumulo anche con riferimento alle domande congiunte di separazione e divorzio: la trattazione della domanda congiunta di divorzio sarà condizionata all'omologazione (con sentenza passata in giudicato) della separazione consensuale, oltre che al decorso del termine minimo di separazione (sei mesi) previsto dalla legge, ed avverrà con il rito "comune" di cui all'art. 473 -bis.51 c.p.c. Ne' può dirsi che la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e divorzio non realizzi quel "risparmio di energie processuali" nel quale consisterebbe una delle rationes della previsione dell'art. 473 -bis.49 c.p.c.: trovare per le parti, a fronte della irreversibilità della crisi matrimoniale, in un'unica sede, un accordo complessivo sia sulle condizioni di separazione che sulle condizioni di divorzio, concentrando in un unico ricorso l'esito della negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi, disciplinando una volta per tutte i rapporti economici e patrimoniali tra loro e i rapporti tra ciascuno di essi e i figli minorenni o maggiorenni non ancora autosufficienti, realizza indubbiamente un "risparmio di energie processuali" che può indurre le stesse a far ricorso al predetto cumulo di domande congiunte.” (Cassazione civile sez. I, 16/10/2023, n. 28727)
Nella specie, essendo intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza che ha omologato la separazione consensuale ed essendo decorsi sei mesi dall'udienza di comparizione in sede di separazione personale, tenuto altresì conto che tramite lo scambio di note scritte, le Parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, per l'effetto confermando le condizioni già concordate, la domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, dovendo ritenersi cessata ogni comunione materiale e spirituale tra le Parti.
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, esse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e , matrimonio celebrato in data 23.7.2006 a Parte_1 Controparte_1
IA TI (PC) e trascritto nei Registri dello Stato Civile dell'anzidetto
Comune al n. 6 , parte II, anno 2006, serie A alle condizioni così convenute dalle
Parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che la presente sentenza dopo il passaggio in giudicato sia trasmessa, in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di IA TI (PC) per le annotazioni e le incombenze previste dalla legge.
- Spese di lite compensate tra le parti.
Piacenza, 17.12.2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina GOP
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado promossa con ricorso ex artt. 473 bis.
47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 29.7.2024
da
C.F. , nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Borgonovo Val ON (PC), rappresentata e difesa dall'Avv.
NI AS, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
E
C.F. nato il [...] a Controparte_1 C.F._2
Borgonovo Val ON(PC) , rappresentato e difeso dall'Avv. Isabella
Terenzio, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE-
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica Dott. Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso con domanda congiunta di separazione e divorzio ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
29.7.2024 con il quale le Parti hanno congiuntamente chiesto di dichiarare la separazione consensuale dei coniug i, omologando le condizioni concordate dagli stessi e, successivamente, decorsi i termini di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto in IA TI(PC) in data 23.7.2006, alle seguenti
CONDIZIONI “ 1)- i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto entrambi economicamente autosufficienti;
2)- i coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio;
A- con la sottoscrizione del presente ricorso, la sig.ra si Parte_1 impegna a restituire al sig. l'importo capitale di € 60.000,00 Controparte_1
(sessantamilaeuro/00), consegnatole dal marito in data 29.07.2019 e dalla medesima utilizzato per l'acquisto di un immobile abitativo posto al piano inferiore dello stabile ove è sita la casa coniugale. La sig.ra per la restante parte Parte_1 dell'importo ha acceso un mutuo ipotecario della durata ventennale. Si precisa che l'immobile acquistato è gravato dal diritto di usufrutto a favore della sig.ra Per_1
, madre della sig.ra
[...] Parte_1
B- la sig.ra si impegna a restituire al sig. Parte_1 Controparte_1
l'importo capitale infruttifero di € 60.000,00 (sessantamilaeuro/00) di cui al precedente punto A con le seguenti modalità, che quest'ultimo accetta: corresponsione di € 30.000,00 (trentamilaeuro/00) a mezzo assegno circolare contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso;
€ 5.000,00 (cinquemilaeuro/00) a mezzo bonifico bancario al seguente IBAN IT21- N0623065200000030175952 entro e non oltre il 31.12.2024; € 25.000,00 (venticinquemilaeuro/00) a mezzo assegno circolare entro e non oltre tre giorni a decorrere dalla comunicazione alle parti del deposito della sentenza di divorzio;
i coniugi altresì convengono che in caso di omissione e/o ritardo nel versamento anche di uno solo dei ratei previsti al presente punto n. B la sig.ra dovrà Parte_1 considerarsi automaticamente decaduta dal beneficio del termine e, sulla somma residua ancora dovuta, saranno applicati gli interessi al tasso del 3% a far tempo dalla data di sottoscrizione del presente ricorso;
C- le parti convengono che per quanto concerne la comproprietà del fabbricato ad uso deposito attrezzi agricoli con annessa area adibita ad orto e frutteto siti in Borgonovo V.T (PC) Loc. Fornace di Bruso censiti al Catasto fabbricati del detto comune al foglio 28, mapp. 150 cat. C/2 e dal Catasto terreni al foglio 28 mapp. 150 e mapp 72, di cui risultano proprietari quanto a ½ di Controparte_1 piena proprietà, quanto a ¼ di piena proprietà ed ¼ di usufrutto, Parte_1 concordano di mantenere, per ora, la comproprietà sui suddetti beni. Le parti saranno libere di cedere a terzi le proprie quote tuttavia, dovranno preliminarmente interpellare il comproprietario il quale avrà sempre il diritto di prelazione a parità di prezzo e valuterà la cessione delle proprie quote;
D- I coniugi precisano che quanto previsto ai precedenti punti n. A e B è stabilito dalle parti a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti ed è connesso, funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e dei rapporti tra i coniugi e chiedono, in relazione a detta pattuizione, l'esenzione da ogni imposta e/o tassa ai sensi dell'art. 19 L.74/'87 e della sentenza della Corte Cost. 154/1999.
- Spese compensate. “
Rilevato che con sentenza non definitiva n. 36/2025 emessa in data 22.1.2025 veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi, omologando le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi e prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti.
Considerato che, in questi casi, il Tribunale, all'esito positivo dell'esame della domanda di separazione personale, è tenuto a “rimettere la causa, con separata ordinanza, dinanzi al giudice relatore perché questi acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cassazione civile sez. I, 16/10/2023, n. 28727).
Rilevato che con ordinanza in data 22.1.2025 la causa veniva rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio e la pronuncia della sentenza di divorzio, assegnando termine sino al 28.10.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, da intendersi fissata nella stessa data.
Posto che con note congiunte di trattazione scritta le Parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, confermando la volontà di sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate ivi trascritte.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Rilevato che con ordinanza ex art. 473 bis.51 c.p.c., emessa in data 13.11.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.10.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione/divorzio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
Ciò premesso, è noto che il d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 ha introdotto la facoltà di presentare contestualmente la domanda di separazione e quella di divorzio, pur restando la seconda procedibile unicamente decorso il termine a tal fine previsto dalla legge (6 o 12 mesi, secondo i casi, in ragione della procedura consensuale o contenziosa, ai sensi dell'art. 3 della legge sul divorzio).
Sul punto, rileva considerare che l'ammissibilità della domanda cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata espressamente prevista solo con riferimento al giudizio contenzioso, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., mentre analoga previsione non è contenuta nell'art. 473 bis.51 c.p.c. – norma dedicata al “procedimento su domanda congiunta” – che detta una specifica disciplina relativa a tutti i procedimenti di cui all'art. 473 bis.47 c.p.c. laddove presentati in forma congiunta. A fronte di ciò, la Suprema Corte ha chiarito che “da un punto di vista sistematico, con riferimento ai principi generali, non si rinvengono ostacoli alla ammissibilità del cumulo anche con riferimento alle domande congiunte di separazione e divorzio: la trattazione della domanda congiunta di divorzio sarà condizionata all'omologazione (con sentenza passata in giudicato) della separazione consensuale, oltre che al decorso del termine minimo di separazione (sei mesi) previsto dalla legge, ed avverrà con il rito "comune" di cui all'art. 473 -bis.51 c.p.c. Ne' può dirsi che la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e divorzio non realizzi quel "risparmio di energie processuali" nel quale consisterebbe una delle rationes della previsione dell'art. 473 -bis.49 c.p.c.: trovare per le parti, a fronte della irreversibilità della crisi matrimoniale, in un'unica sede, un accordo complessivo sia sulle condizioni di separazione che sulle condizioni di divorzio, concentrando in un unico ricorso l'esito della negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi, disciplinando una volta per tutte i rapporti economici e patrimoniali tra loro e i rapporti tra ciascuno di essi e i figli minorenni o maggiorenni non ancora autosufficienti, realizza indubbiamente un "risparmio di energie processuali" che può indurre le stesse a far ricorso al predetto cumulo di domande congiunte.” (Cassazione civile sez. I, 16/10/2023, n. 28727)
Nella specie, essendo intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza che ha omologato la separazione consensuale ed essendo decorsi sei mesi dall'udienza di comparizione in sede di separazione personale, tenuto altresì conto che tramite lo scambio di note scritte, le Parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, per l'effetto confermando le condizioni già concordate, la domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, dovendo ritenersi cessata ogni comunione materiale e spirituale tra le Parti.
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, esse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e , matrimonio celebrato in data 23.7.2006 a Parte_1 Controparte_1
IA TI (PC) e trascritto nei Registri dello Stato Civile dell'anzidetto
Comune al n. 6 , parte II, anno 2006, serie A alle condizioni così convenute dalle
Parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che la presente sentenza dopo il passaggio in giudicato sia trasmessa, in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di IA TI (PC) per le annotazioni e le incombenze previste dalla legge.
- Spese di lite compensate tra le parti.
Piacenza, 17.12.2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti