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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/12/2025, n. 4856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4856 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
In composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Flavia Coppola, pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 6392/2025 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi vertente, promosso
DA nata in [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
LO IN, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Questore pro tempore, Controparte_1
, in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_2 CP_3 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
RESISTENTE
OGGETTO: permesso di soggiorno per motivi familiari
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate telematicamente da parte ricorrente in data 24 novembre 2025 e comparsa di costituzione del
[...]
depositata telematicamente in pari data CP_2
******
Letto il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato nell'interesse di con Parte_1 cui la stessa ha impugnato il provvedimento Cat. A. 12/2024 Cont. Cit., emesso il 4 marzo 2024 e notificato il 23 aprile 2025, con cui il Questore di Palermo ha revocato il 1 permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo precedentemente rilasciato in suo favore nonché il consequenziale decreto Cat. A.12/2024 Cont. Cit, emesso in data 15 marzo 2024 e notificato il 23 aprile 2025, con cui è stata dichiarata irricevibile la sua istanza di aggiornamento di detto permesso di soggiorno, chiedendo il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari;
preso atto che l'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere in considerazione dell'avvenuto rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, con validità al 21 ottobre 2027, in favore della ricorrente;
considerato che
in vista dell'udienza del 26 novembre 2025, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, anche parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, documentando l'avvenuto rilascio in suo favore del predetto permesso di soggiorno per motivi familiari;
ritenuto che l'avvenuto rilascio nelle more del giudizio del predetto permesso di soggiorno con scadenza al 21 ottobre 2027 determini, in conformità alla comune richiesta delle parti, la cessazione della materia del contendere;
considerato, quanto alle spese del giudizio, che sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporne l'integrale compensazione tra le parti avuto riguardo alla peculiarità delle questioni trattate, all'oggetto dei provvedimenti impugnati
(concernenti un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo) e al tempestivo rilascio da parte dell'Amministrazione, a seguito della notifica del ricorso, del permesso di soggiorno per motivi familiari domandato in ricorso;
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Manda la Cancelleria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso in data 1 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Flavia Coppola
2 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
In composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Flavia Coppola, pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 6392/2025 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi vertente, promosso
DA nata in [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
LO IN, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Questore pro tempore, Controparte_1
, in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_2 CP_3 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
RESISTENTE
OGGETTO: permesso di soggiorno per motivi familiari
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate telematicamente da parte ricorrente in data 24 novembre 2025 e comparsa di costituzione del
[...]
depositata telematicamente in pari data CP_2
******
Letto il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato nell'interesse di con Parte_1 cui la stessa ha impugnato il provvedimento Cat. A. 12/2024 Cont. Cit., emesso il 4 marzo 2024 e notificato il 23 aprile 2025, con cui il Questore di Palermo ha revocato il 1 permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo precedentemente rilasciato in suo favore nonché il consequenziale decreto Cat. A.12/2024 Cont. Cit, emesso in data 15 marzo 2024 e notificato il 23 aprile 2025, con cui è stata dichiarata irricevibile la sua istanza di aggiornamento di detto permesso di soggiorno, chiedendo il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari;
preso atto che l'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere in considerazione dell'avvenuto rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, con validità al 21 ottobre 2027, in favore della ricorrente;
considerato che
in vista dell'udienza del 26 novembre 2025, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, anche parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, documentando l'avvenuto rilascio in suo favore del predetto permesso di soggiorno per motivi familiari;
ritenuto che l'avvenuto rilascio nelle more del giudizio del predetto permesso di soggiorno con scadenza al 21 ottobre 2027 determini, in conformità alla comune richiesta delle parti, la cessazione della materia del contendere;
considerato, quanto alle spese del giudizio, che sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporne l'integrale compensazione tra le parti avuto riguardo alla peculiarità delle questioni trattate, all'oggetto dei provvedimenti impugnati
(concernenti un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo) e al tempestivo rilascio da parte dell'Amministrazione, a seguito della notifica del ricorso, del permesso di soggiorno per motivi familiari domandato in ricorso;
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Manda la Cancelleria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso in data 1 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Flavia Coppola
2 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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