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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/12/2025, n. 9730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9730 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36949/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. CA CA ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36949/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 SCIROCCO LUCA e dell'avv. DI SALVO MAURIZIO ( , elettivamente C.F._1 domiciliato in presso il difensore avv. SCIROCCO LUCA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BACCICHET MARCO, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in VIA G. CATANI. 37 59100 PRATO presso il difensore avv. BACCICHET MARCO
CONVENUTO/I
CONVENUTA
OGGETTO: locazione – risarcimento danni
CONCLUSIONI della PARTE ATTRICE: Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, ed in ragione dei riconoscimenti operati da parte convenuta ex art. 115 cpc: I. accertare e dichiarare ai sensi degli artt. 1602 - 2051 cc la responsabilità di nella Controparte_1 sua qualità di proprietario locatore, per tutti i danni patrimoniali causati all'attore in conseguenza delle infiltrazioni d'acqua piovana verificatesi in data 15.5.2024 all'interno dell'immobile condotto in locazione;
II. per l'effetto, condannare la stessa a risarcire tutti i danni patrimoniali arrecati Controparte_1 allo Studio associato per i fatti dedotti nel presente giudizio, per un importo non inferiore a:
€ 12.660,00 per spese necessarie per smontaggio armadi ed arredi, nonché per il ripristino/sostituzione degli apparati elettronici ed informatici (ovvero server, sistemi di back-up, gruppi di continuità elettrica);
€ 2.700,00, salvo ulteriori, per perdita di guadagno da attività professionale, causate pagina 1 di 10 dall'impedimento di due giorni all'attività lavorativa causata dal sinistro agli associati, ai collaboratori di studio e al personale di segreteria, e quindi complessivamente ad almeno € 15.360,00, ovvero quella maggiore o minore somma che risulterà all'esito del giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla messa in mora al saldo effettivo;
III. con vittoria di compensi e spese relativi: a) all'attività legale necessaria per la predisposizione della scrittura di transazione poi inevasa da Contr
da liquidarsi in un importo non inferiore ad € 2.280,00 (attività stragiudiziale da parametri professionali, per uno scaglione da 5.200,00 a 26.000,00); b) all'attività legale necessaria per la fase di mediazione, da liquidarsi in un importo non inferiore ad
€ 441,00, oltre € 190,32 per di spese di avvio e primo incontro;
c) all'attività legale necessaria per la presente vertenza, il tutto ulteriormente aggravato dell'atteggiamento proditorio ed improntato alla mala fede/colpa grave della ex art. 96 CP_1 cpc, che provoca l'indebita occupazione delle aule di giustizia (ex multis Cass. civ. 29 settembre 2016, n. 19285, Trib. Roma sent. n. 9386/2021 e Trib. Napoli sent. n. 5002/2021 che sanziona per temerarietà chi adotta un comportamento pretestuoso non riscontrando le numerose istanze di controparte).
CONCLUSIONI della PARTE CONVENUTA :
Voglia l'Ecc.mo Giudice adito: (a) in tesi: respingere tutte le domande ex adverso proposte, in quanto infondate per tutte le ragioni indicate in atti;
(b) in ipotesi: in caso di accoglimento delle domande ex adverso proposte, ridurre l'importo da versarsi all'attrice alla minor somma ritenuta di giustizia. Con vittoria delle spese di lite. In via istruttoria, si insiste per l'accoglimento delle richieste contenute nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e dei motivi di diritto
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
Pertanto, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come
"omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) pagina 2 di 10 per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni.
L'esame delle questioni seguirà, quindi, il criterio della ragione più liquida (Cass. S.
8.5.2014 n. 9936,
Cass. 28.5.2014 n. 12002, Cass. 19.8.2016 n. 17214, Cass. 21.1.2018 ord. n. 30100, Cass.
9.1.2019 ord.
n. 363).
Con atto di citazione regolarmente notificato Parte_2 conveniva in giudizio esponendo:
[...] Controparte_1 di aver sottoscritto in data 3.5.2016 un contratto di locazione con la società TE SS (già TE Spa), avente ad oggetto l'immobile ad uso ufficio sito al piano quarto dello stabile di Milano alla via
Carducci n. 15, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Milano al Foglio 386, mappale 24, sub. 717 (ex sub. 709), piano 4, categoria A/10, classe 5, vani 6,5, al fine di esercitare l'attività professionale di commercialisti e avvocati;
che tale contratto aveva durata di anni 6, ovvero dal
1.5.2016 al 30.4.2022, rinnovatasi alla prima scadenza sino al 30.4.2028; che, in data 29.12.2023, comunicava a TE il proprio recesso dal contratto, con impegno a concludere il rapporto nel rispetto del termine di preavviso di 6 mesi, ovvero non prima del 29.6.2024; che in data 9.5.2024
l'intero fabbricato veniva venduto da TE SS a che, in data 13.5.2024, Controparte_1
Contr informava l'attrice del suo subentro nel contratto di locazione ex art. 1602 c.c.; che, in data
15.5.2024, si verificavano, all'interno dell'immobile, copiose perdite di acqua piovana provenienti dal terrazzo sovrastante, che andavano (i) a bagnare i corridoi e le stanze ove erano collocati gli armadi degli archivi ed alcuni arredi, e (ii) a danneggiare irrimediabilmente l'impianto server, i sistemi di back-up e i gruppi di continuità elettrica collocati nella zona segreteria, e una stampante di rete HP collocata nella stanza dell'avv. Maurizio Di Salvo, socio dello Studio associato; che, in data
15.05.2024, l'avv. inoltrava due formali comunicazioni pec alla convenuta, di cui la prima Pt_1 contenente la denuncia delle infiltrazioni e la seconda per richiedere un intervento immediato, con avvertimento che, in caso di mancato impegno alla risoluzione del problema, il conduttore avrebbe richiesto il ristoro di tutti i pregiudizi patrimoniali subiti;
che, in data 17.05.2024, l'avv. Pt_1
Contr trasmetteva a la copia dei preventivi di spesa relativi ai lavori di ripristino in gran parte realizzati e da realizzare, al fine di concordare le modalità della riparazione e degli esborsi, eventualmente azionando la polizza a copertura del fabbricato;
che, vista l'inerzia della convenuta, si rivolgeva ad operai e tecnici informatici di propria fiducia per ridurre l'entità del danno, attraverso: i. la rimozione degli armadi degli archivi e degli arredi bagnati ed ammalorati, ed al relativo smaltimento pagina 3 di 10 o conferimento in discarica, previo recupero con piattaforma al quarto piano dello stabile di Via
Carducci n. 15; ii. recuperare tutti i dati informatici conservati nell'impianto server, e sistemazione su un Cloud esterno per un periodo di tre mesi;
iii. ripristinare le parti hardware e software delle attrezzature informatiche ed elettroniche danneggiate dall'acqua; iv. riacquisto delle unità compromesse e relativa installazione;
con inevitabile interruzione forzata dell'attività professionale;
Contr che a distanza di un mese i legali di manifestavano la volontà della loro assistita di giungere ad una definizione della vicenda e dunque l'avv. provvedeva a redigere scrittura privata di Pt_1
Contr transazione;
che, in data 2.7.2024, si rifiutava di sottoscrivere detta scrittura per motivi riconducibili a pendenze con TE;
che veniva incardinata procedura di mediazione nei confronti di Contr con richiesta di risarcimento danni per l'ammontare complessivo di euro € 15.360,00, di cui €
12.660,00 per esborsi per smontaggio e smaltimento armadi archivi ed arredi, nonché per il ripristino/sostituzione degli apparati elettronici ed informatici ed € 2.700,00, per perdita di guadagno da attività professionale a causa dell'impedimento all'attività lavorativa per due giorni.
In punto di diritto, nel rilevare che la stessa richiesta di definizione bonaria, nonché il contenuto dell'adesione alla mediazione valessero quali non contestazioni, l'attrice invocava una responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c. e dunque una responsabilità del proprietario-locatore per omessa custodia dell'immobile concesso in locazione, anche in relazione all'opponibilità della locazione al terzo acquirente ex art. 1602 c.c.; rilevava, in particolare, che il dedotto inadempimento contrattuale in tema di “mancata pulizia di canali di gronda” non rappresentava un caso fortuito Contr sopravvenuto all'acquisto da parte di ma un fatto precedente e verificabile facilmente secondo i canoni di cui all'art 1491 cc, e, come tale, non utile a paralizzare la richiesta di danni nei confronti della Contr stessa
Si costituiva la chiedendo, in via preliminare, la conversione del rito Controparte_1 ordinario in rito locatizio;
nel merito, contestava la fondatezza della domanda avversaria, non avendo l'attrice dimostrato né l'esistenza delle infiltrazioni, né il danno, né il nesso di causalità tra evento e danno – elementi tutti rientranti nell'onere probatorio spettante alla parte danneggiata, ai sensi dell'art. 2051 c.c. – e deduceva di non aver mai ammesso una propria responsabilità rispetto all'evento, sia per il tenore di quanto dichiarato in sede di mediazione, sia in considerazione dell'erroneo richiamo, ad opera della controparte, del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., inerente i soli fatti non contestati “dalla parte costituita” nel giudizio, non già quanto emerso al di fuori di esso e che comunque la transazione invocata – che non veniva neppure allegata dalla controparte - ineriva la restituzione dei canoni versati. Da ultimo, invocava l'esimente del caso fortuito, ritenendo che le eccezionali intemperie che avevano interessato il comprensorio milanese il 15.5.2024 rappresentassero pagina 4 di 10 Contr un evento imprevedibile e quindi tale da sollevare da qualunque responsabilità e comunque chiedeva autorizzazione alla chiamata in causa di TE società semplice.
Con provvedimento in data 8.1.2025, la richiesta di autorizzazione alla chiamata del terzo veniva rigettata.
All'udienza del 12.2.2025 le parti insistevano nelle proprie domande e il Giudice si riservava.
A scioglimento della riserva, ritenuto di non disporre il mutamento del rito, fissava per il trattenimento in decisione della causa l'udienza del 20.11.2025, assegnando alle parti i termini di rito ex art. 189
c.p.c. di gg. 60 per il deposito delle precisazioni delle conclusioni, di gg. 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di gg. 15 per il deposito delle memorie di replica.
In detta udienza, sostituita da note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
Non si è disposto il mutamento del rito, essendo la domanda stata proposta anche ai sensi dell'art. 2051 cc.
Le domande della parte attrice meritano accoglimento nei limiti che seguono.
Come noto, “L'acquirente dell'immobile locato, pur subentrando in tutti i diritti e gli obblighi correlati alla prosecuzione del rapporto di locazione, deve considerarsi terzo rispetto ai diritti ed agli obblighi già perfezionatisi ed esauritisi a favore ed a carico delle parti originarie fino al giorno del suo acquisto” (Cass. civ. n. 254/1991). L'art. 1602 cc, infatti, nel disciplinare gli effetti dell'opponibilità della locazione al terzo acquirente, dispone espressamente che “il terzo acquirente tenuto a rispettare la locazione subentra, dal giorno del suo acquisto, nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione”.
Inoltre, “Il principio stabilito in materia di locazione dall'art. 1602 c.c., che fissa nel momento dell'acquisto del bene locato il subingresso dell'acquirente nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto di locazione, esclude per implicito che il fenomeno successorio ex art. 1599 c.c. del trasferimento a titolo particolare della cosa locata possa avere effetto retroattivo e comporta, invece, che il rapporto di locazione viene a scindersi in due periodi distinti, rispetto a ciascuno dei quali
l'unico contratto spiega i suoi effetti nei confronti di colui che in quel periodo ha la qualità di locatore”
(cfr. Corte d'Appello Catania, Sez. II, 19/10/2021, n. 2003, ma anche Tribunale Roma, Sez. VI,
Sentenza, 07/04/2021, n. 5922).
Nel caso di specie, è pacifico che la convenuta sia subentrata nel contratto di locazione già stipulato dallo con TE e che le infiltrazioni si siano verificate pochi giorni dopo il subentro, Parte_1 con la conseguenza che il diretto interlocutore rispetto alle domande svolte dall'attore è senza dubbio la pagina 5 di 10 convenuta.
Si rammenta, poi, che l'art. 1575 n. 2 c.c. stabilisce che il locatore deve mantenere la cosa locata in stato da servire all'uso convenuto e l'art. 1576 c.c. dispone che il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore. Ne discende che i danni che riguardano l'immobile e che causano infiltrazioni al suo interno impongono interventi da parte del locatore.
La giurisprudenza di merito di questo stesso Tribunale ha poi precisato che: “grava su di lui
(proprietario-locatore) una presunzione di responsabilità che può essere vinta mediante la prova, offerta dal locatore medesimo, dell'imputabilità dell'evento al caso fortuito (…) e che “nel caso in cui nell'immobile locato l'utilizzazione dei locali divenga inagibile a causa di infiltrazioni di acqua provenienti da parti comuni dello edificio, sussiste l'obbligazione principale del locatore in ordine al mantenimento della cosa locata in stato da servire allo uso convenuto” (Cfr. Cass. 28 giugno 2010 n.
15372 e Trib. Milano, sez. XIII sent. n. 4621/2020).
In via concorrente, la parte attrice ha dedotto che troverebbe applicazione anche l'art. 2051 cc, che configura la responsabilità oggettiva del custode per i danni cagionati dalle cose in custodia, salvo la prova del caso fortuito.
In tema di locazione, infatti, il proprietario del bene locato resta custode della struttura muraria dell'immobile e degli impianti in esse conglobati (quali a titolo esemplificativo tetti, terrazzi, balconi, cornicioni, tubature idriche) in quanto beni che non passano nella custodia del conduttore, sui quali questi non ha alcuna possibilità di intervenire per prevenire o riparare un danno.
Ne deriva che il locatore, conservando la disponibilità giuridica dell'immobile, è responsabile in via esclusiva dei danni arrecati ai terzi, ivi compreso il conduttore, dovendosi presumere che quest'ultimo sia stato immesso in tali condizioni nella disponibilità del bene locato.
Sul punto, la giurisprudenza ha confermato che “il proprietario dell'immobile locato conserva la disponibilità giuridica e la custodia delle strutture murarie e degli impianti in essa conglobati, di cui è responsabile in via esclusiva ex art. 2051 cc in caso di danni arrecati a terzi da impianti e/o strutture stesse” (ex multis Cass. civ. n. 10893/2023, Cass. civ. n. 21788/2015).
Nel caso di specie, la parte attrice, che aveva in ogni caso inoltrato disdetta dal contratto di locazione, Contr con efficacia dal 29 giugno 2024, lamenta un inadempimento della agli obblighi derivanti dal contratto, da cui discenderebbe il risarcimento del danno, per “mancata pulizia dei canali di gronda”.
La parte attrice ha offerto prova documentale del titolo posto a fondamento della domanda, ossia il Contr contratto di locazione e il subentro di Il rapporto locativo è stato dunque documentato dalla parte, Contr la quale ha dedotto che in data 15 maggio 2024 (e dunque subito dopo il subentro di nel contratto pagina 6 di 10 di locazione) l'immobile ha presentato gravi problemi di infiltrazioni d'acqua.
La convenuta, nel costituirsi, ha eccepito la carenza di prova dell'esistenza delle infiltrazioni, del danno e del nesso di causalità tra evento e danno, ma non ha fornito elementi utili al fine di dimostrare la sussistenza di fatti estintivi o modificativi dell'obbligazione dedotta in giudizio, dando invece atto dell'esistenza di un rapporto in contestazione con il precedente proprietario/locatore.
La prova dell'evento dannoso è fornita dalle comunicazioni inviate dall'attrice nell'immediatezza dei fatti (docc. 6 e 7 fasc. attrice); dalle riproduzioni fotografiche idonee a comprovare il verificarsi delle infiltrazioni di acqua piovana del 15.5.2024 (doc. 5, fascicolo di parte Contr attrice); dal fatto che in occasione dell'adesione alla procedura di mediazione avviata il 2.8.2024, ha affermato: “in data 15.5.2024, dunque soltanto 6 giorni dopo l'acquisto dello da parte Pt_3 dell'esponente, nell'Immobile si verificavano infiltrazioni di acqua piovana, che hanno interessato e bagnato i corridoi e le stanze dove erano conservati gli arredi;
dalle verifiche tecniche è appurato che tali fenomeni conseguivano alla mancata manutenzione/pulizia delle grondaie dello , che Pt_3 avrebbe dovuto essere eseguita dal precedente proprietario TE così da consegnare il bene compravenduto all'acquirente in condizioni ottimali” (doc. 17 fascicolo di parte attrice).
Già solo da tali dichiarazioni si esclude il caso fortuito, rilevandosi che, nell'ipotesi di danno da precipitazioni atmosferiche, le stesse integrano un'ipotesi di “caso fortuito” solo laddove siano caratterizzate da “eccezionalità” e “imprevedibilità”, non essendo sufficiente che si sia trattato di un fenomeno saltuario e non frequente (ex multis Cass. civ. 2482/2018).
Anzitutto, la convenuta ha sostenuto che l'attrice non avrebbe potuto produrre in giudizio la corrispondeva intercorsa tra i fiduciari delle parti, né la scrittura transattiva scambiata tra gli stessi e poi Contr non firmata da (docc. 12-13 e 19 fascicolo di parte attrice), poiché in violazione dell'art. 48 del
Codice deontologico forense.
Sul punto, l'attrice ha dedotto che detta corrispondenza non è qualificata come riservata non producibile;
l'art. 48 del Codice deontologico forense consente la produzione in giudizio della corrispondenza intercorsa tra quando la stessa costituisca perfezionamento e prova di un accordo;
l'eventuale CP_2 violazione della norma non può comportare lo stralcio della documentazione da parte del Giudice adito, rilevando esclusivamente da un punto di vista disciplinare.
Stante la fondatezza di tali osservazioni, detta documentazione può essere considerata ai fini del decidere.
pagina 7 di 10 Ciò posto, in data 17.5.2025 l'attrice ha inviato la seguente mail alla convenuta: “come da accordi, vi anticipo la documentazione relativa alle conseguenze dell'infiltrazione di cui ho inviato le foto l'altro giorno, e di cui il Vs delegato ha preso cognizione personale e visiva l'altro giorno.
A margine delle mie precisazioni, Vi confesso nondimeno che mi risulta difficile nascondere lo stato penoso cui ci troviamo tuttora a svolgere la nostra attività professionale, in un locale che è pieno di infiltrazioni e di umidità…spero quindi che qualcuno del vs. staff possa venire a prendere cognizione, perché – pur avendo già comunicato il recesso e quindi pur consapevoli che dobbiamo andare via al 30 giugno – vi confesso che mi aspetto da parte della nuova proprietà un comportamento diverso da quello serbatoci dalla TE.
Venendo al dunque.
A seguito delle infiltrazioni, abbiamo subito danni essenzialmente su:
a) Armadi degli archivi, che dovranno essere rimossi;
b) Apparati che erano nell'area server e vicino alla colonna nella stanza da me occupata, dove è sistemata una stampante HP. Ho quindi fatto intervenire subito sia gli operai per fare una priva valutazione, avendo dovuto poi far smontare le parti umide in attesa che vengano portate in discarica, sia i tecnici per le parti hardware e software.
La conseguenza è stata anche un'interruzione di attività lavorativa, cui abbiamo dovuto rimediare mediate utilizzo di linee di fortuna e portatili e – soprattutto – mediante il recupero dei dati che oggi sono poggiati su server remoti del nostro fornitore di servizi Dataservice, che dovrà anche poi ripristinare il tutto e salvare su un nuovo server.
Allo stato, quindi, vi invio i preventivi dei lavori che in parte sono già stati realizzati: mi riferisco, in particolare, alla parte della gestione in remoto del server.
Le cifre, come leggerete, sono importanti perché – tra tutti e due i preventivi superiamo i 12.000 Euro di danno – e quindi vorrei discutere con voi la soluzione”.
Alla luce di ciò, risultano generiche le contestazioni sulla data certa delle fotografie e dei preventivi prodotti, non avendo neanche allegato la convenuta in cosa differissero da quelli inviati nell'immediatezza dei fatti. Peraltro, neanche sono stati contestati nello specifico nel loro contenuto, risultando che a questi sono seguite le fatture con i bonifici di pagamento (docc. 9, 10 e 15, 16 fasc. attrice).
Sul punto si ricorda che “il preventivo non contestato specificamente è prova. La contestazione non deve essere generica, ma specifica(Cass. civ., ord. 3 dicembre 2020 n. 27624).
Quindi, la responsabilità delle infiltrazioni è da ascriversi a in quanto soggetto obbligato ad Contr
pagina 8 di 10 assicurare l'idoneità strutturale dell'immobile e la sua costante manutenzione. Contr La domanda di inadempimento contrattuale da parte di dunque, merita accoglimento.
Quanto all'ammontare del risarcimento del danno, la parte attrice ha depositato, quindi, anche i Contr preventivi di spesa che, in seguito al pagamento degli importi indicati – di cui ha dato prova – sono divenuti fatture, nonché la dimostrazione di aver richiesto alla proprietà di intervenire al fine di risolvere il problema delle infiltrazioni con la precisazione che, in assenza di intervento, avrebbe provveduto in prima persona ad incaricare e far eseguire le lavorazioni a tecnici di fiducia.
Merita dunque accoglimento la domanda di risarcimento del danno nella misura di euro 12.660,00, pari alla sommatoria di cui alle fatture in atti, di cui si è fornita prova del pagamento, per spese necessarie per smontaggio armadi ed arredi, nonché per il ripristino/sostituzione degli apparati elettronici ed informatici (ovvero server, sistemi di back-up, gruppi di continuità elettrica). Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
Non è dovuta la rivalutazione monetaria.
Non merita invece accoglimento la domanda inerente ai danni da mancato guadagno, trattandosi di allegazione generica. L'attrice ha dedotto che a fronte di ricavi annui per € 432.614,00, appare congruo stimare in € 2.700,00 la perdita di guadagno da attività professionale per la forzata inattività per due giorni dello studio professionale, mancando la prova del fatto che l'evento abbia determinato in concreto una perdita di guadagno per l'attrice.
Quanto alle domande formulate con riguardo alle spese legali, si osserva quanto segue.
Non può riconoscersi l'importo di euro 2.280,00 per la predisposizione della scrittura privata, vertendo la domanda sul risarcimento dei danni conseguenti all'infiltrazione e non potendosi considerare la prestazione svolta quale danno conseguenza delle infiltrazioni. L'attività in questione è stragiudiziale, come precisato dalla stessa attrice, e non è quindi liquidabile in questa sede.
Le spese per la mediazione, se richieste, sono liquidabili unitamente alle spese processuali.
Non si ravvisano i requisiti per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., dal momento che la responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta pagina 9 di 10 inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass. n.
28226/2021). Nel caso de quo non vi è stato alcun abuso dello strumento processuale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, contrariis rejectis, così provvede:
- accerta e dichiara, ai sensi degli artt. 1602 e 2051 cc, la responsabilità di nella sua Controparte_1 qualità di proprietario locatore, per tutti i danni patrimoniali causati all'attore in conseguenza delle infiltrazioni d'acqua piovana verificatesi in data 15.5.2024 all'interno dell'immobile condotto in locazione e, per l'effetto, condanna al pagamento, a favore dell'attrice, della somma Controparte_1 di € 12.660,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- rigetta ogni altra domanda o eccezione;
- condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in euro 3397 per Parte_2 compensi e euro 264 per spese esenti, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA E CPA, se dovute, oltre 190,32 per spese e 441 per compensi della procedura di mediazione
Milano, 16 dicembre 2025 Il Giudice
CA CA
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. CA CA ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36949/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 SCIROCCO LUCA e dell'avv. DI SALVO MAURIZIO ( , elettivamente C.F._1 domiciliato in presso il difensore avv. SCIROCCO LUCA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BACCICHET MARCO, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in VIA G. CATANI. 37 59100 PRATO presso il difensore avv. BACCICHET MARCO
CONVENUTO/I
CONVENUTA
OGGETTO: locazione – risarcimento danni
CONCLUSIONI della PARTE ATTRICE: Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, ed in ragione dei riconoscimenti operati da parte convenuta ex art. 115 cpc: I. accertare e dichiarare ai sensi degli artt. 1602 - 2051 cc la responsabilità di nella Controparte_1 sua qualità di proprietario locatore, per tutti i danni patrimoniali causati all'attore in conseguenza delle infiltrazioni d'acqua piovana verificatesi in data 15.5.2024 all'interno dell'immobile condotto in locazione;
II. per l'effetto, condannare la stessa a risarcire tutti i danni patrimoniali arrecati Controparte_1 allo Studio associato per i fatti dedotti nel presente giudizio, per un importo non inferiore a:
€ 12.660,00 per spese necessarie per smontaggio armadi ed arredi, nonché per il ripristino/sostituzione degli apparati elettronici ed informatici (ovvero server, sistemi di back-up, gruppi di continuità elettrica);
€ 2.700,00, salvo ulteriori, per perdita di guadagno da attività professionale, causate pagina 1 di 10 dall'impedimento di due giorni all'attività lavorativa causata dal sinistro agli associati, ai collaboratori di studio e al personale di segreteria, e quindi complessivamente ad almeno € 15.360,00, ovvero quella maggiore o minore somma che risulterà all'esito del giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla messa in mora al saldo effettivo;
III. con vittoria di compensi e spese relativi: a) all'attività legale necessaria per la predisposizione della scrittura di transazione poi inevasa da Contr
da liquidarsi in un importo non inferiore ad € 2.280,00 (attività stragiudiziale da parametri professionali, per uno scaglione da 5.200,00 a 26.000,00); b) all'attività legale necessaria per la fase di mediazione, da liquidarsi in un importo non inferiore ad
€ 441,00, oltre € 190,32 per di spese di avvio e primo incontro;
c) all'attività legale necessaria per la presente vertenza, il tutto ulteriormente aggravato dell'atteggiamento proditorio ed improntato alla mala fede/colpa grave della ex art. 96 CP_1 cpc, che provoca l'indebita occupazione delle aule di giustizia (ex multis Cass. civ. 29 settembre 2016, n. 19285, Trib. Roma sent. n. 9386/2021 e Trib. Napoli sent. n. 5002/2021 che sanziona per temerarietà chi adotta un comportamento pretestuoso non riscontrando le numerose istanze di controparte).
CONCLUSIONI della PARTE CONVENUTA :
Voglia l'Ecc.mo Giudice adito: (a) in tesi: respingere tutte le domande ex adverso proposte, in quanto infondate per tutte le ragioni indicate in atti;
(b) in ipotesi: in caso di accoglimento delle domande ex adverso proposte, ridurre l'importo da versarsi all'attrice alla minor somma ritenuta di giustizia. Con vittoria delle spese di lite. In via istruttoria, si insiste per l'accoglimento delle richieste contenute nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e dei motivi di diritto
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
Pertanto, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come
"omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) pagina 2 di 10 per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni.
L'esame delle questioni seguirà, quindi, il criterio della ragione più liquida (Cass. S.
8.5.2014 n. 9936,
Cass. 28.5.2014 n. 12002, Cass. 19.8.2016 n. 17214, Cass. 21.1.2018 ord. n. 30100, Cass.
9.1.2019 ord.
n. 363).
Con atto di citazione regolarmente notificato Parte_2 conveniva in giudizio esponendo:
[...] Controparte_1 di aver sottoscritto in data 3.5.2016 un contratto di locazione con la società TE SS (già TE Spa), avente ad oggetto l'immobile ad uso ufficio sito al piano quarto dello stabile di Milano alla via
Carducci n. 15, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Milano al Foglio 386, mappale 24, sub. 717 (ex sub. 709), piano 4, categoria A/10, classe 5, vani 6,5, al fine di esercitare l'attività professionale di commercialisti e avvocati;
che tale contratto aveva durata di anni 6, ovvero dal
1.5.2016 al 30.4.2022, rinnovatasi alla prima scadenza sino al 30.4.2028; che, in data 29.12.2023, comunicava a TE il proprio recesso dal contratto, con impegno a concludere il rapporto nel rispetto del termine di preavviso di 6 mesi, ovvero non prima del 29.6.2024; che in data 9.5.2024
l'intero fabbricato veniva venduto da TE SS a che, in data 13.5.2024, Controparte_1
Contr informava l'attrice del suo subentro nel contratto di locazione ex art. 1602 c.c.; che, in data
15.5.2024, si verificavano, all'interno dell'immobile, copiose perdite di acqua piovana provenienti dal terrazzo sovrastante, che andavano (i) a bagnare i corridoi e le stanze ove erano collocati gli armadi degli archivi ed alcuni arredi, e (ii) a danneggiare irrimediabilmente l'impianto server, i sistemi di back-up e i gruppi di continuità elettrica collocati nella zona segreteria, e una stampante di rete HP collocata nella stanza dell'avv. Maurizio Di Salvo, socio dello Studio associato; che, in data
15.05.2024, l'avv. inoltrava due formali comunicazioni pec alla convenuta, di cui la prima Pt_1 contenente la denuncia delle infiltrazioni e la seconda per richiedere un intervento immediato, con avvertimento che, in caso di mancato impegno alla risoluzione del problema, il conduttore avrebbe richiesto il ristoro di tutti i pregiudizi patrimoniali subiti;
che, in data 17.05.2024, l'avv. Pt_1
Contr trasmetteva a la copia dei preventivi di spesa relativi ai lavori di ripristino in gran parte realizzati e da realizzare, al fine di concordare le modalità della riparazione e degli esborsi, eventualmente azionando la polizza a copertura del fabbricato;
che, vista l'inerzia della convenuta, si rivolgeva ad operai e tecnici informatici di propria fiducia per ridurre l'entità del danno, attraverso: i. la rimozione degli armadi degli archivi e degli arredi bagnati ed ammalorati, ed al relativo smaltimento pagina 3 di 10 o conferimento in discarica, previo recupero con piattaforma al quarto piano dello stabile di Via
Carducci n. 15; ii. recuperare tutti i dati informatici conservati nell'impianto server, e sistemazione su un Cloud esterno per un periodo di tre mesi;
iii. ripristinare le parti hardware e software delle attrezzature informatiche ed elettroniche danneggiate dall'acqua; iv. riacquisto delle unità compromesse e relativa installazione;
con inevitabile interruzione forzata dell'attività professionale;
Contr che a distanza di un mese i legali di manifestavano la volontà della loro assistita di giungere ad una definizione della vicenda e dunque l'avv. provvedeva a redigere scrittura privata di Pt_1
Contr transazione;
che, in data 2.7.2024, si rifiutava di sottoscrivere detta scrittura per motivi riconducibili a pendenze con TE;
che veniva incardinata procedura di mediazione nei confronti di Contr con richiesta di risarcimento danni per l'ammontare complessivo di euro € 15.360,00, di cui €
12.660,00 per esborsi per smontaggio e smaltimento armadi archivi ed arredi, nonché per il ripristino/sostituzione degli apparati elettronici ed informatici ed € 2.700,00, per perdita di guadagno da attività professionale a causa dell'impedimento all'attività lavorativa per due giorni.
In punto di diritto, nel rilevare che la stessa richiesta di definizione bonaria, nonché il contenuto dell'adesione alla mediazione valessero quali non contestazioni, l'attrice invocava una responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c. e dunque una responsabilità del proprietario-locatore per omessa custodia dell'immobile concesso in locazione, anche in relazione all'opponibilità della locazione al terzo acquirente ex art. 1602 c.c.; rilevava, in particolare, che il dedotto inadempimento contrattuale in tema di “mancata pulizia di canali di gronda” non rappresentava un caso fortuito Contr sopravvenuto all'acquisto da parte di ma un fatto precedente e verificabile facilmente secondo i canoni di cui all'art 1491 cc, e, come tale, non utile a paralizzare la richiesta di danni nei confronti della Contr stessa
Si costituiva la chiedendo, in via preliminare, la conversione del rito Controparte_1 ordinario in rito locatizio;
nel merito, contestava la fondatezza della domanda avversaria, non avendo l'attrice dimostrato né l'esistenza delle infiltrazioni, né il danno, né il nesso di causalità tra evento e danno – elementi tutti rientranti nell'onere probatorio spettante alla parte danneggiata, ai sensi dell'art. 2051 c.c. – e deduceva di non aver mai ammesso una propria responsabilità rispetto all'evento, sia per il tenore di quanto dichiarato in sede di mediazione, sia in considerazione dell'erroneo richiamo, ad opera della controparte, del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., inerente i soli fatti non contestati “dalla parte costituita” nel giudizio, non già quanto emerso al di fuori di esso e che comunque la transazione invocata – che non veniva neppure allegata dalla controparte - ineriva la restituzione dei canoni versati. Da ultimo, invocava l'esimente del caso fortuito, ritenendo che le eccezionali intemperie che avevano interessato il comprensorio milanese il 15.5.2024 rappresentassero pagina 4 di 10 Contr un evento imprevedibile e quindi tale da sollevare da qualunque responsabilità e comunque chiedeva autorizzazione alla chiamata in causa di TE società semplice.
Con provvedimento in data 8.1.2025, la richiesta di autorizzazione alla chiamata del terzo veniva rigettata.
All'udienza del 12.2.2025 le parti insistevano nelle proprie domande e il Giudice si riservava.
A scioglimento della riserva, ritenuto di non disporre il mutamento del rito, fissava per il trattenimento in decisione della causa l'udienza del 20.11.2025, assegnando alle parti i termini di rito ex art. 189
c.p.c. di gg. 60 per il deposito delle precisazioni delle conclusioni, di gg. 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di gg. 15 per il deposito delle memorie di replica.
In detta udienza, sostituita da note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
Non si è disposto il mutamento del rito, essendo la domanda stata proposta anche ai sensi dell'art. 2051 cc.
Le domande della parte attrice meritano accoglimento nei limiti che seguono.
Come noto, “L'acquirente dell'immobile locato, pur subentrando in tutti i diritti e gli obblighi correlati alla prosecuzione del rapporto di locazione, deve considerarsi terzo rispetto ai diritti ed agli obblighi già perfezionatisi ed esauritisi a favore ed a carico delle parti originarie fino al giorno del suo acquisto” (Cass. civ. n. 254/1991). L'art. 1602 cc, infatti, nel disciplinare gli effetti dell'opponibilità della locazione al terzo acquirente, dispone espressamente che “il terzo acquirente tenuto a rispettare la locazione subentra, dal giorno del suo acquisto, nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione”.
Inoltre, “Il principio stabilito in materia di locazione dall'art. 1602 c.c., che fissa nel momento dell'acquisto del bene locato il subingresso dell'acquirente nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto di locazione, esclude per implicito che il fenomeno successorio ex art. 1599 c.c. del trasferimento a titolo particolare della cosa locata possa avere effetto retroattivo e comporta, invece, che il rapporto di locazione viene a scindersi in due periodi distinti, rispetto a ciascuno dei quali
l'unico contratto spiega i suoi effetti nei confronti di colui che in quel periodo ha la qualità di locatore”
(cfr. Corte d'Appello Catania, Sez. II, 19/10/2021, n. 2003, ma anche Tribunale Roma, Sez. VI,
Sentenza, 07/04/2021, n. 5922).
Nel caso di specie, è pacifico che la convenuta sia subentrata nel contratto di locazione già stipulato dallo con TE e che le infiltrazioni si siano verificate pochi giorni dopo il subentro, Parte_1 con la conseguenza che il diretto interlocutore rispetto alle domande svolte dall'attore è senza dubbio la pagina 5 di 10 convenuta.
Si rammenta, poi, che l'art. 1575 n. 2 c.c. stabilisce che il locatore deve mantenere la cosa locata in stato da servire all'uso convenuto e l'art. 1576 c.c. dispone che il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore. Ne discende che i danni che riguardano l'immobile e che causano infiltrazioni al suo interno impongono interventi da parte del locatore.
La giurisprudenza di merito di questo stesso Tribunale ha poi precisato che: “grava su di lui
(proprietario-locatore) una presunzione di responsabilità che può essere vinta mediante la prova, offerta dal locatore medesimo, dell'imputabilità dell'evento al caso fortuito (…) e che “nel caso in cui nell'immobile locato l'utilizzazione dei locali divenga inagibile a causa di infiltrazioni di acqua provenienti da parti comuni dello edificio, sussiste l'obbligazione principale del locatore in ordine al mantenimento della cosa locata in stato da servire allo uso convenuto” (Cfr. Cass. 28 giugno 2010 n.
15372 e Trib. Milano, sez. XIII sent. n. 4621/2020).
In via concorrente, la parte attrice ha dedotto che troverebbe applicazione anche l'art. 2051 cc, che configura la responsabilità oggettiva del custode per i danni cagionati dalle cose in custodia, salvo la prova del caso fortuito.
In tema di locazione, infatti, il proprietario del bene locato resta custode della struttura muraria dell'immobile e degli impianti in esse conglobati (quali a titolo esemplificativo tetti, terrazzi, balconi, cornicioni, tubature idriche) in quanto beni che non passano nella custodia del conduttore, sui quali questi non ha alcuna possibilità di intervenire per prevenire o riparare un danno.
Ne deriva che il locatore, conservando la disponibilità giuridica dell'immobile, è responsabile in via esclusiva dei danni arrecati ai terzi, ivi compreso il conduttore, dovendosi presumere che quest'ultimo sia stato immesso in tali condizioni nella disponibilità del bene locato.
Sul punto, la giurisprudenza ha confermato che “il proprietario dell'immobile locato conserva la disponibilità giuridica e la custodia delle strutture murarie e degli impianti in essa conglobati, di cui è responsabile in via esclusiva ex art. 2051 cc in caso di danni arrecati a terzi da impianti e/o strutture stesse” (ex multis Cass. civ. n. 10893/2023, Cass. civ. n. 21788/2015).
Nel caso di specie, la parte attrice, che aveva in ogni caso inoltrato disdetta dal contratto di locazione, Contr con efficacia dal 29 giugno 2024, lamenta un inadempimento della agli obblighi derivanti dal contratto, da cui discenderebbe il risarcimento del danno, per “mancata pulizia dei canali di gronda”.
La parte attrice ha offerto prova documentale del titolo posto a fondamento della domanda, ossia il Contr contratto di locazione e il subentro di Il rapporto locativo è stato dunque documentato dalla parte, Contr la quale ha dedotto che in data 15 maggio 2024 (e dunque subito dopo il subentro di nel contratto pagina 6 di 10 di locazione) l'immobile ha presentato gravi problemi di infiltrazioni d'acqua.
La convenuta, nel costituirsi, ha eccepito la carenza di prova dell'esistenza delle infiltrazioni, del danno e del nesso di causalità tra evento e danno, ma non ha fornito elementi utili al fine di dimostrare la sussistenza di fatti estintivi o modificativi dell'obbligazione dedotta in giudizio, dando invece atto dell'esistenza di un rapporto in contestazione con il precedente proprietario/locatore.
La prova dell'evento dannoso è fornita dalle comunicazioni inviate dall'attrice nell'immediatezza dei fatti (docc. 6 e 7 fasc. attrice); dalle riproduzioni fotografiche idonee a comprovare il verificarsi delle infiltrazioni di acqua piovana del 15.5.2024 (doc. 5, fascicolo di parte Contr attrice); dal fatto che in occasione dell'adesione alla procedura di mediazione avviata il 2.8.2024, ha affermato: “in data 15.5.2024, dunque soltanto 6 giorni dopo l'acquisto dello da parte Pt_3 dell'esponente, nell'Immobile si verificavano infiltrazioni di acqua piovana, che hanno interessato e bagnato i corridoi e le stanze dove erano conservati gli arredi;
dalle verifiche tecniche è appurato che tali fenomeni conseguivano alla mancata manutenzione/pulizia delle grondaie dello , che Pt_3 avrebbe dovuto essere eseguita dal precedente proprietario TE così da consegnare il bene compravenduto all'acquirente in condizioni ottimali” (doc. 17 fascicolo di parte attrice).
Già solo da tali dichiarazioni si esclude il caso fortuito, rilevandosi che, nell'ipotesi di danno da precipitazioni atmosferiche, le stesse integrano un'ipotesi di “caso fortuito” solo laddove siano caratterizzate da “eccezionalità” e “imprevedibilità”, non essendo sufficiente che si sia trattato di un fenomeno saltuario e non frequente (ex multis Cass. civ. 2482/2018).
Anzitutto, la convenuta ha sostenuto che l'attrice non avrebbe potuto produrre in giudizio la corrispondeva intercorsa tra i fiduciari delle parti, né la scrittura transattiva scambiata tra gli stessi e poi Contr non firmata da (docc. 12-13 e 19 fascicolo di parte attrice), poiché in violazione dell'art. 48 del
Codice deontologico forense.
Sul punto, l'attrice ha dedotto che detta corrispondenza non è qualificata come riservata non producibile;
l'art. 48 del Codice deontologico forense consente la produzione in giudizio della corrispondenza intercorsa tra quando la stessa costituisca perfezionamento e prova di un accordo;
l'eventuale CP_2 violazione della norma non può comportare lo stralcio della documentazione da parte del Giudice adito, rilevando esclusivamente da un punto di vista disciplinare.
Stante la fondatezza di tali osservazioni, detta documentazione può essere considerata ai fini del decidere.
pagina 7 di 10 Ciò posto, in data 17.5.2025 l'attrice ha inviato la seguente mail alla convenuta: “come da accordi, vi anticipo la documentazione relativa alle conseguenze dell'infiltrazione di cui ho inviato le foto l'altro giorno, e di cui il Vs delegato ha preso cognizione personale e visiva l'altro giorno.
A margine delle mie precisazioni, Vi confesso nondimeno che mi risulta difficile nascondere lo stato penoso cui ci troviamo tuttora a svolgere la nostra attività professionale, in un locale che è pieno di infiltrazioni e di umidità…spero quindi che qualcuno del vs. staff possa venire a prendere cognizione, perché – pur avendo già comunicato il recesso e quindi pur consapevoli che dobbiamo andare via al 30 giugno – vi confesso che mi aspetto da parte della nuova proprietà un comportamento diverso da quello serbatoci dalla TE.
Venendo al dunque.
A seguito delle infiltrazioni, abbiamo subito danni essenzialmente su:
a) Armadi degli archivi, che dovranno essere rimossi;
b) Apparati che erano nell'area server e vicino alla colonna nella stanza da me occupata, dove è sistemata una stampante HP. Ho quindi fatto intervenire subito sia gli operai per fare una priva valutazione, avendo dovuto poi far smontare le parti umide in attesa che vengano portate in discarica, sia i tecnici per le parti hardware e software.
La conseguenza è stata anche un'interruzione di attività lavorativa, cui abbiamo dovuto rimediare mediate utilizzo di linee di fortuna e portatili e – soprattutto – mediante il recupero dei dati che oggi sono poggiati su server remoti del nostro fornitore di servizi Dataservice, che dovrà anche poi ripristinare il tutto e salvare su un nuovo server.
Allo stato, quindi, vi invio i preventivi dei lavori che in parte sono già stati realizzati: mi riferisco, in particolare, alla parte della gestione in remoto del server.
Le cifre, come leggerete, sono importanti perché – tra tutti e due i preventivi superiamo i 12.000 Euro di danno – e quindi vorrei discutere con voi la soluzione”.
Alla luce di ciò, risultano generiche le contestazioni sulla data certa delle fotografie e dei preventivi prodotti, non avendo neanche allegato la convenuta in cosa differissero da quelli inviati nell'immediatezza dei fatti. Peraltro, neanche sono stati contestati nello specifico nel loro contenuto, risultando che a questi sono seguite le fatture con i bonifici di pagamento (docc. 9, 10 e 15, 16 fasc. attrice).
Sul punto si ricorda che “il preventivo non contestato specificamente è prova. La contestazione non deve essere generica, ma specifica(Cass. civ., ord. 3 dicembre 2020 n. 27624).
Quindi, la responsabilità delle infiltrazioni è da ascriversi a in quanto soggetto obbligato ad Contr
pagina 8 di 10 assicurare l'idoneità strutturale dell'immobile e la sua costante manutenzione. Contr La domanda di inadempimento contrattuale da parte di dunque, merita accoglimento.
Quanto all'ammontare del risarcimento del danno, la parte attrice ha depositato, quindi, anche i Contr preventivi di spesa che, in seguito al pagamento degli importi indicati – di cui ha dato prova – sono divenuti fatture, nonché la dimostrazione di aver richiesto alla proprietà di intervenire al fine di risolvere il problema delle infiltrazioni con la precisazione che, in assenza di intervento, avrebbe provveduto in prima persona ad incaricare e far eseguire le lavorazioni a tecnici di fiducia.
Merita dunque accoglimento la domanda di risarcimento del danno nella misura di euro 12.660,00, pari alla sommatoria di cui alle fatture in atti, di cui si è fornita prova del pagamento, per spese necessarie per smontaggio armadi ed arredi, nonché per il ripristino/sostituzione degli apparati elettronici ed informatici (ovvero server, sistemi di back-up, gruppi di continuità elettrica). Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
Non è dovuta la rivalutazione monetaria.
Non merita invece accoglimento la domanda inerente ai danni da mancato guadagno, trattandosi di allegazione generica. L'attrice ha dedotto che a fronte di ricavi annui per € 432.614,00, appare congruo stimare in € 2.700,00 la perdita di guadagno da attività professionale per la forzata inattività per due giorni dello studio professionale, mancando la prova del fatto che l'evento abbia determinato in concreto una perdita di guadagno per l'attrice.
Quanto alle domande formulate con riguardo alle spese legali, si osserva quanto segue.
Non può riconoscersi l'importo di euro 2.280,00 per la predisposizione della scrittura privata, vertendo la domanda sul risarcimento dei danni conseguenti all'infiltrazione e non potendosi considerare la prestazione svolta quale danno conseguenza delle infiltrazioni. L'attività in questione è stragiudiziale, come precisato dalla stessa attrice, e non è quindi liquidabile in questa sede.
Le spese per la mediazione, se richieste, sono liquidabili unitamente alle spese processuali.
Non si ravvisano i requisiti per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., dal momento che la responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta pagina 9 di 10 inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass. n.
28226/2021). Nel caso de quo non vi è stato alcun abuso dello strumento processuale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, contrariis rejectis, così provvede:
- accerta e dichiara, ai sensi degli artt. 1602 e 2051 cc, la responsabilità di nella sua Controparte_1 qualità di proprietario locatore, per tutti i danni patrimoniali causati all'attore in conseguenza delle infiltrazioni d'acqua piovana verificatesi in data 15.5.2024 all'interno dell'immobile condotto in locazione e, per l'effetto, condanna al pagamento, a favore dell'attrice, della somma Controparte_1 di € 12.660,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- rigetta ogni altra domanda o eccezione;
- condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in euro 3397 per Parte_2 compensi e euro 264 per spese esenti, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA E CPA, se dovute, oltre 190,32 per spese e 441 per compensi della procedura di mediazione
Milano, 16 dicembre 2025 Il Giudice
CA CA
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