Articolo 2894 del Codice civile
Articolo 2839Articolo 2849
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19 aprile 1942
Art. 2894.

(Effetti del mancato deposito del prezzo).

Se il terzo acquirente non deposita il prezzo entro il termine stabilito dall' art. 792 del codice di procedura civile , la richiesta di liberazione del bene dalle ipoteche rimane senza effetto, salva la responsabilita' del richiedente per i danni verso i creditori iscritti.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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