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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Como, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 35/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SPERA DAMIANO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 254/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Difesa In Proprio - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Como
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione AR - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03320250007414447000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 328/2025 depositato il 22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso R.G.R. n. 254/2025, Ricorrente_1 impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e della Regione AR, la cartella di pagamento n. 03320250007414447000, notificata il 14.4.2025, avente ad oggetto la richiesta di pagamento per l'omesso pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2019, per complessivi euro 388,27, comprensivi di interessi e sanzioni.
Eccepiva la ricorrente che il credito azionato era prescritto perché, alla data della notifica dell'atto impugnato, era già decorso il terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Concludeva per la nullità dell'atto impugnato.
Si costituivano, con separate controdeduzioni, la Regione AR e l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, le quali concludevano, nel merito e in via principale, per il rigetto del ricorso.
All'udienza in Camera di Consiglio del 15.12.2025, questo Giudice monocratico si riservava di decidere e successivamente depositava il dispositivo sottoriportato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa C.G.T. che il ricorso debba essere integralmente rigettato.
Infatti risulta provato che, in data 03.12.2022, alla ricorrente è stato notificato dalla Regione AR
l'avviso di accertamento ACC19-968446676453 con raccomandata n. 39000006704-7, per il veicolo targato Targa_1, tassa automobilistica per l'anno d'imposta 2019; in particolare, per assenza del destinatario, il citato avviso è stata depositato presso l'ufficio postale ai sensi dell'art. 8 della Legge
890/82, con relativo avviso;
pertanto, la notifica risulta regolarmente perfezionata per compiuta giacenza.
Il citato avviso è stato quindi notificato tempestivamente, tenuto conto che il termine per il recupero per l'anno d'imposta 2019 era il 31/12/2022 ai sensi dell'art. 94 della legge regionale AR n. 10/2003
(entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all'ultimo giorno utile per il pagamento del tributo).
Dunque, risulta tempestivamente interrotto il decorso della prescrizione e quest'ultima non è neppure decorsa fino alla notifica dell'atto impugnato nel presente giudizio.
L'eccezione di prescrizione deve essere quindi disattesa e il ricorso deve essere rigettato.
Consegue alla soccombenza la condanna della ricorrente a rifondere le spese processuali ad entrambi gli
Uffici costituiti.
P.Q.M.
La C.G.T. di Como, Sezione seconda, in composizione monocratica, sentite le parti, - rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente a rifondere all'Agenzia delle Entrate – Riscossione e alla Regione AR le spese processuali, che liquida, per ciascun ufficio, in Euro 150,00. Como, 15.12.2025 IL Giudice monocratico dott. Damiano Spera
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SPERA DAMIANO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 254/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Difesa In Proprio - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Como
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione AR - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03320250007414447000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 328/2025 depositato il 22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso R.G.R. n. 254/2025, Ricorrente_1 impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e della Regione AR, la cartella di pagamento n. 03320250007414447000, notificata il 14.4.2025, avente ad oggetto la richiesta di pagamento per l'omesso pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2019, per complessivi euro 388,27, comprensivi di interessi e sanzioni.
Eccepiva la ricorrente che il credito azionato era prescritto perché, alla data della notifica dell'atto impugnato, era già decorso il terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Concludeva per la nullità dell'atto impugnato.
Si costituivano, con separate controdeduzioni, la Regione AR e l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, le quali concludevano, nel merito e in via principale, per il rigetto del ricorso.
All'udienza in Camera di Consiglio del 15.12.2025, questo Giudice monocratico si riservava di decidere e successivamente depositava il dispositivo sottoriportato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa C.G.T. che il ricorso debba essere integralmente rigettato.
Infatti risulta provato che, in data 03.12.2022, alla ricorrente è stato notificato dalla Regione AR
l'avviso di accertamento ACC19-968446676453 con raccomandata n. 39000006704-7, per il veicolo targato Targa_1, tassa automobilistica per l'anno d'imposta 2019; in particolare, per assenza del destinatario, il citato avviso è stata depositato presso l'ufficio postale ai sensi dell'art. 8 della Legge
890/82, con relativo avviso;
pertanto, la notifica risulta regolarmente perfezionata per compiuta giacenza.
Il citato avviso è stato quindi notificato tempestivamente, tenuto conto che il termine per il recupero per l'anno d'imposta 2019 era il 31/12/2022 ai sensi dell'art. 94 della legge regionale AR n. 10/2003
(entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all'ultimo giorno utile per il pagamento del tributo).
Dunque, risulta tempestivamente interrotto il decorso della prescrizione e quest'ultima non è neppure decorsa fino alla notifica dell'atto impugnato nel presente giudizio.
L'eccezione di prescrizione deve essere quindi disattesa e il ricorso deve essere rigettato.
Consegue alla soccombenza la condanna della ricorrente a rifondere le spese processuali ad entrambi gli
Uffici costituiti.
P.Q.M.
La C.G.T. di Como, Sezione seconda, in composizione monocratica, sentite le parti, - rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente a rifondere all'Agenzia delle Entrate – Riscossione e alla Regione AR le spese processuali, che liquida, per ciascun ufficio, in Euro 150,00. Como, 15.12.2025 IL Giudice monocratico dott. Damiano Spera