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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/10/2025, n. 5567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5567 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
dott. Elena Gelato Consigliere rel.
dott. Maria Aversano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 6411/2021, pendente
TRA
-(P.IVA , in persona Parte_1 P.IVA_1
del suo Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Li
Vigni giusta delega in atti appellante
E
(C.F./P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata CP_1 P.IVA_2
e difesa dall'Avv. Marzia Azzella in forza di procura in atti appellata
1 Oggetto: appalto pubblico
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “VOGLIA LA ECC.MA CORTE D'APPELLO DI ROMA Reiectis adversis
ACCOGLIERE il proposto atto d'appello nella forma ed in rito e, per l'effetto,
PRELIMINARMENTE ED IN VIA CAUTELARE EX ART.283 C.P.C. SOSPENDERE
INAUDITA ALTERA PARTE l'efficacia della decisione di primo grado (sentenza del Tribunale di Roma -
n.10932/2021 - repertorio n.7465/2017 pubblicata il 22/06/2021 del Tribunale di Roma, Sezione Sedicesima Civile, estensore il Giudice Unico designato, dr. Guido Romano), compiutamente sopra individuata ed impugnata, fissando conseguentemente udienza di comparizione delle parti per la verifica del provvedimento cautelare suddetto, con termine per notifica alle controparti stante l'urgenza di sospendere il titolo impugnato .
Nella denegata ipotesi in cui non sia concesso il chiesto provvedimento di sospensione cautelare come sopra preliminarmente richiesto,
SEMPRE PRELIMINARMENTE ED IN RITO
DISPORRE UDIENZA CAUTELARE DI DISCUSSIONE della domanda di inibitoria ex art.283 c.p.c. degli effetti della impugnata decisione del Tribunale di Roma, n.10932/2021 - repertorio n.7465/2017 pubblicata il
22/06/2021, Sezione Sedicesima Civile, estensore il Giudice Unico designato, dr. Guido Romano, come sopra formulata, con termine per notifica alla controparte del provvedimento di fissazione di udienza di discussione della chiesta inibitoria.
NEL MERITO ACCOGLIERE proposti motivi in atto di appello, in relazione a tutti i sopra proposti capi di impugnazione, qui per brevità tutti intesi ripetuti e trascritti e ciò con ogni e qualsivoglia statuizione e, per l'effetto,
RIFORMARE la decisione del sentenza del Tribunale di Roma - n.10932/2021 - repertorio n.7465/2017 pubblicata il 22/06/2021 del Tribunale di Roma, Sezione Sedicesima Civile, estensore il Giudice Unico designato, dr. Guido
Romano, come sopra impugnata, per i motivi di gravame tutti illustrati, che precedono.
Riformare la prima decisione anche in punto di accessori per interessi ex D.lgs. 231/02 smi e anche per spese legali ritenute non dovute.
In linea istruttoria AMMETTERE I MEZZI DI PROVA richiesti dall'Azienda nelle proprie difese di primo grado ex art.183 comma VI n.2 cpc che si richiamano per relationem.
2 Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio”;
Per l'appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis reiectis, così provvedere:
− preliminarmente, rigettare l'istanza di inibitoria perché infondata in fatto e in diritto per i motivi ampiamente illustrati in narrativa;
− rigettare il proposto appello perché infondato in fatto e in diritto, confermando l'impugnata sentenza Tribunale di Roma
n. 10932/2017 e per l'effetto confermare la condanna della , in persona del suo Parte_1
legale rappresentante p.t. al pagamento, in favore di della residua sorte capitale di € 118.976,31, oltre agli CP_1
interessi ex D. Lgs. 231/02 maturati sulla somma capitale di € 1.487.657,35 corrisposta nelle more del giudizio di primo grado e agli interessi ex D. Lgs. 231/02 maturati e maturandi sulla residua sorta capitale ingiunta di € 118.976,31 dalla scadenza delle singole fatture al saldo nonché al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in €
14.795,00 per compensi, oltre rimborso forfettario e accessori come per legge”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Part L' (di seguito, l' - ha impugnato la Parte_1
sentenza n. 10932/2021 emessa dal Tribunale di Roma in data 15.2.2021, con la quale era stata rigettata l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in suo danno su istanza della società CP_1
recante l'ordine di pagamento della somma di euro 1.606.633,66 in ragione del mancato pagamento di fatture emesse dall'ingiungente nei suoi confronti, importo poi ridotto ad euro 683.760,14 e infine ad euro 118.976,31, a fronte del riconoscimento, da parte della stessa ingiungente dei pagamenti CP_1
intervenuti dapprima nelle fase monitoria e poi nelle more del giudizio di opposizione.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha censurato la pronuncia nella parte in cui il Tribunale, dopo aver sollevato d'ufficio la questione della possibile nullità del rapporto negoziale in ragione del difetto di prova dell'esistenza di un contratto scritto tra le parti relativo alle forniture in forza delle quali erano state emesse le fatture azionate, aveva poi inopinatamente superato l'eccezione ritenendo a tal sufficiente la produzione del processo verbale di aggiudicazione dell'appalto di fornitura (costituito da un
Part appalto cd. di “bacino”, cioè riguardante una pluralità di aziende tra cui la e del contratto prodotto in atti, concluso tra e l' (di seguito CP_1 Controparte_2
, azienda capofila nell'aggiudicazione dell'appalto. CP_2
3 In proposito ha per un verso lamentato la tardività dell'avversa produzione documentale, intervenuta non solo oltre i termini di cui all'art. 183 c.p.c. ma anche oltre quello fissato dal giudice con l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 101 c.p.c., e comunque la sua irrilevanza, posto che il contratto prodotto in atti, oltre ad essere intercorso tra ed aveva ad oggetto le diverse forniture specificamente riguardanti CP_1 CP_2
tale Azienda ospedaliera, e non già quelle oggetto di aggiudicazione in favore della . Parte_1
Per l'effetto l'appellante ha inferito l'inesistenza di alcun contratto scritto, non potendo a tal fine farsi riferimento, nella vigenza del d.lgs. 163/2006, al mero verbale di aggiudicazione.
Con il secondo motivo d'appello la ha in ogni caso censurato il capo di statuizione con Parte_2
cui era stato quantificato in euro 118.979,31 il residuo credito insoluto, determinato considerando i soli pagamenti sopravvenuti riconosciuti dalla controparte.
L'appellante ha addotto di avere puntualmente indicato le somme via via corrisposte alla controparte e le relative date di pagamento ed ha evidenziato l'erroneità della pronuncia nella parte in cui si era ritenuto il difetto di prova dell'effettiva esecuzione degli ordinativi di pagamento dalla stessa disposti, posto invece che la data di esecuzione dei relativi mandati era attestata dal timbro apposto dalla Tesoreria con la dicitura “eseguito” e in altri casi era comprovata dall'apposita attestazione rilasciata dalla tesoreria in calce all'ordine di pagamento.
Alla luce di tali emergenze (e per quanto necessario in forza delle prove orali non ammesse dal primo
Giudice e reiterate in sede di gravame) il credito era di gran lunga inferiore a quello accertato dal
Tribunale, dovendo considerarsi per un verso che non erano pervenute alla AST fatture per l'importo di
€ 41.133,82 (o comunque per una somma non inferiore a € 39.638,24) e per altro che erano state pagate ulteriori fatture per l'importo di € 814,57 e, infine, altre erano state stornate per la somma di € 33,59.
Con il terzo motivo l'appellante ha censurato la pronuncia di condanna alla rifusione delle spese di lite, posto che ai fini della delibazione in punto spese si sarebbe dovuto tenere conto dei tempestivi pagamenti dimostrati dall' (motivo per cui era erronea anche la pronuncia di condanna al Parte_1
versamento degli accessori).
La società si è costituita resistendo all'appello. CP_3
4 L'appellata, dopo aver eccepito l'inammissibilità delle istanze istruttorie formulate dalla controparte, in quanto non reiterate all'atto della precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado, con riguardo al primo motivo di gravame ha evidenziato come l'esistenza di un rapporto contrattuale a fondamento della pretesa azionata non fosse stata contestata da parte dell'opponente, la quale si era limitata ad eccepire l'intervenuto pagamento delle somme, ma fosse stata sollevata d'ufficio dal Giudice in epoca successiva allo spirare dei termini di cui all'art. 183 c.p.c.; per tale ragione l'appellata ha evidenziato come la produzione dei documenti necessari a superare il rilievo officioso non potesse ritenersi tardiva, essendo giustificata dallo sviluppo assunto dal processo successivamente al maturare delle preclusioni istruttorie.
Tanto premesso, ha evidenziato la rilevanza della suddetta documentazione, considerato che, CP_1
come espressamente previsto nel bando di gara e nel capitolato speciale d'appalto, “L'ARNAS civico nella qualità di capofila” aveva proceduto “alla stipula dei contratti con gli operatori economici aggiudicatari anche per le altre
Azienda Sanitaria del bacino della Sicilia Occidentale, le quali” avrebbero a loro volta provveduto “a successiva presa d'atto degli esiti di gara”; ha dunque evidenziato come, contrariamente a quanto dedotto ex adverso, non
Part fosse necessario sottoscrivere alcun ulteriore contratto con la di essendo sufficiente la presa Pt_1
d'atto degli esiti di gara da parte di questa, come effettivamente avvenuto e come confermato dalle
Part affermazioni rese in giudizio dalla stessa la quale aveva dichiarato di avere ricevuto dalla stessa una comunicazione con la quale è stata autorizzata all'acquisto dei lotti aggiudicati, facendo CP_2
gravare sul proprio bilancio la relativa spesa.
In relazione al secondo motivo ha addotto come non sussistesse prova del pagamento della CP_1
somma di € 814,57 e come l'importo di € 33,59 fosse riferibile a due note di credito già debitamente decurtate dal totale azionato in via monitoria;
ha poi rilevato come la ricezione delle merci non fosse mai stata oggetto di contestazione da parte della , la Parte_1
quale neppure aveva mai evidenziato la mancata ricezione di alcune fatture, motivo per cui era del tutto irrilevante la censura formulata in giudizio.
Rilevando infine l'infondatezza del terzo motivo d'appello, ha concluso per il rigetto del CP_1
gravame.
5 La causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento in data 10.2.2025, emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza; in quella sede sono stati assegnati alle parti un termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e un ulteriore termine di venti giorni per lo scambio delle memorie di replica
L'appello è fondato e va pertanto accolto.
E' suscettibile di accoglimento il primo motivo d'appello, con il quale l ha lamentato Parte_1
l'erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto provata l'esistenza del contratto, in ragione dell'inammissibilità e comunque dell'irrilevanza dei documenti prodotti da CP_1
Seppure debba ritenersi ammissibile la produzione documentale offerta da a seguito del rilievo CP_1
officioso della nullità del contratto, posto che in esito a tale evenienza deve ritenersi consentito il compimento non solo dell'attività assertiva, ma anche della corrispondente attività probatoria, quand'anche in deroga al regime delle preclusioni istruttorie (in questo senso, tra le molte, Cass., ord.,
5.9.2023, n. 25849, Cass., 30.9.2020, n. 20870), i documenti allo scopo prodotti da e valorizzati CP_1
dal Tribunale a fondamento della pronuncia non soccorrono allo scopo.
A dimostrazione dell'esistenza del contratto scritto l'odierna appellata ha in primo luogo prodotto l'aggiudicazione disposta con Delibera del Direttore Generale dell' n. 872/2014 in esito CP_2
alla gara dallo stesso indetta, in qualità di “capofila”, nell'interesse e a beneficio di tutte le
[...]
facenti parte del bacino della Sicilia Occidentale, tra cui è compresa la Parte_3 Pt_1
, che in tale delibera è espressamente menzionata.
[...]
Ora, sebbene sia corretto l'assunto di relativo alla validità della gara e successiva aggiudicazione CP_1
da parte della capofila nell'interesse anche di tutte le aziende sanitarie facenti parte del “bacino” in oggetto, alla suddetta Delibera di aggiudicazione avrebbe dovuto fare seguito la stipula dei vari contratti afferenti alle singole aziende sanitarie del bacino, che sarebbero potuti essere stipulati dalla stessa CP_2
previo rilascio di apposita delega, nell'interesse delle singole aziende.
L'art. 9 della suddetta Delibera di aggiudicazione prevedeva infatti la notifica della deliberazione suddetta
“a ogni facente parte del bacino… con riserva di acquisire apposita delega al fine di predisporre contratti Parte_1
validi per ciascuna Azienda consorziata”; nello stesso senso era l'art. 24 del capitolato speciale in forza del
6 quale era previsto che “L nella qualità di capofila (avrebbe proceduto) alla stipula dei contratti CP_2
con gli operatori economici aggiudicatari anche per le altre Azienda Sanitaria del bacino della Sicilia Occidentale, le quali
(avrebbero provveduto) a successiva presa d'atto degli esiti di gara”.
Se dunque, come inferito da non era necessaria la stipula di un contratto tra l'aggiudicataria e le CP_1
singole “bacino”, che anche in fase contrattuale avrebbero potuto Pt_3 Parte_4
essere rappresentate dalla capofila previo rilascio di apposita delega, era all'evidenza necessaria la stipula di un successivo contratto, considerato l'espresso tenore del verbale di aggiudicazione e degli atti di gara ed il fatto che, come meglio si dirà, l'aggiudicazione non poteva ritenersi sufficiente a soddisfare il requisito della forma scritta nella vigenza del d.lgs. 163/2006.
Ebbene, come eccepito dall'appellante e contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, il contratto prodotto da a seguito del rilievo officioso non è riferibile alla posizione della . CP_1 Parte_1
Ed invero, il contratto n. rep. 233 del 18.11.2014 prodotto in atti, intercorso tra ed è CP_2 CP_1
stato testualmente stipulato “con esclusivo riferimento alle forniture che attengono l derivanti dalla gara di CP_2
bacino” sopra menzionata, come confermato, per quanto necessario: dalla previsione della consegna dei beni presso la , dalla previsione del pagamento del prezzo da parte della stessa Controparte_4
dalla sottoscrizione del contratto da parte del legale rappresentante dell in assenza di CP_2 CP_2
alcun riferimento ad un suo ipotetico potere rappresentativo dell , in conseguenza di Parte_1
corrispondente eventuale “delega”.
Part Ebbene, una volta appurato che il contratto prodotto in atti non è riferibile alla posizione della di
, non si può che concludere nel senso del difetto di prova dell'esistenza di un contratto scritto Pt_1
atto a sorreggere (per quanto ancora qui interessi) la residua pretesa creditoria di CP_1
Non sono invero condivisibili le contrarie deduzioni svolte dall'appellata, la quale ha sostenuto che, anche a prescindere dal menzionato contratto, l'obbligo di forma scritta possa ritenersi assolto mediante la produzione della Delibera di aggiudicazione, contenente tutti gli elementi essenziali del rapporto negoziale.
Una simile conclusione, seppure prospettabile nel sistema previgente, è da escludere a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 163/2006, applicabile all'appalto in oggetto ratione temporis.
7 Solo nel regime anteriore al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, infatti poteva ritenersi che l'aggiudicazione definitiva equivalesse al contratto, sempre che la P.A. non avesse previsto di rinviare ad un momento successivo l'instaurazione del vincolo negoziale, con separazione della fase di affidamento da quella negoziale;
di contro, a seguito dell'entrata in vigore del suddetto testo normativo, ai sensi dell'art. 11 “detta separazione diviene la regola posto che stabilisce che l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e
l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 9”, in forza del quale si prevede la stipulazione del contratto entro sessanta giorni dall'aggiudicazione (in questi termini, Cass., 22.uu.,
13.7.2015, n. 14555).
Part In assenza di alcun contratto scritto successivo all'aggiudicazione afferente alla posizione di di
, tale non potendo certamente ritenersi la delibera dell con cui si dava atto del subentro Pt_1 CP_2
dell'odierna appellata nell'aggiudicazione a seguito di fusione per incorporazione dell'originaria aggiudicataria, non si può dunque che concludere per l'accertamento dell'invalidità del rapporto per assenza di forma scritta.
Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbita ogni considerazione sul secondo e sul terzo motivo d'appello, deve essere accertata la non debenza della residua somma di euro 118.164,74 e dei relativi accessori (azionata da solo a titolo negoziale, non risultando proposta una domanda ex CP_1
art. 2041 c.c.), con conseguente necessità di revoca della corrispondente pronuncia di condanna emessa dal primo Giudice.
In difetto di proposizione di alcuna domanda restitutoria delle somme medio tempore versate dalla Pt_1
, nulla è sul punto a statuire.
[...]
Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa rubricata al n. 6411/2021, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, revoca la pronuncia di condanna di al pagamento Parte_1
della somma di euro 118.164,74 oltre accessori;
8 2) condanna alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida, quanto al CP_1
giudizio di primo grado, in euro 12.000,00 e, quanto al giudizio d'appello, in euro 10.000,00, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2025.
Il cons. est. Il Presidente
Elena Gelato Diego Rosario Antonio Pinto
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