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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/11/2025, n. 2935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2935 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. 5796/2022 R.G.A.C.
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 11/11/2025, alle ore 11.46, nella SECONDA SEZIONE civile del Tribunale di Bo- logna, all'udienza del Giudice dott.ssa Pierangela Congiu, è chiamata la causa
- ATTORE Parte_1
e
- CONVENUTO CP_1
E- - ZO IA CP_2
Sono presenti: per parte attrice l'Avv. Gianfranco Losi in sostituzione degli Avv.ti BONOMINI e BIANCO
ALESSANDRA; per parte convenuta l'Avv. Luca NN;
CP_1 per la terza chiamata l'avv. Michele Ottani, in sostituzione dell'avv. Cardarelli. Controparte_2
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
I procuratori delle parti discutono e concludono come da note conclusive autorizzate.
Terminata la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Ad ore 17.40, all'esito della camera di consiglio ed in assenza delle parti, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 5796/2022 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Parte_1 P.IVA_1
Buonomini CF.: PEC , e C.F._1 Email_1 dall'Avv. Alessandra Bianco, CF.: PEC C.F._2 [...]
, entrambi del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso lo Email_2
Studio dei difensori sito in Roma, Via Pasquale Leonardi Cattolica n.3, in virtù di procura allegata all' atto di citazione
- ATTRICE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to alla CORTE ISOLANI N. 8 40125 BO- CP_1 P.IVA_2
LOGNA presso lo studio dell'Avv. Piero Salituro – C.F. –dell'Avv. Luca C.F._3
NN – C.F. – e dell'Avv. Silvia Marsano – C.F. – C.F._4 C.F._5 che la rappresentano e difendono in virtù di procura rilasciata in calce al Ricorso per Decreto In- giuntivo
- CONVENUTA
, società a socio unico (C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_3 P.IVA_3 dall'Avv. Massimiliano Cardarelli, codice fiscale , elett.te dom.ta in Bo- CodiceFiscale_6 logna alla Via Saragozza nr° 1 presso lo studio dell'Avv. Michele Ottani giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- ZA IA
CONCLUSIONI: parte attrice
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
2
In via preliminare ed in rito:
1. Accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale in fa- vore del Tribunale di RI;
Nel MERITO
In via preliminare: a) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese creditizie avanzate da per le ragioni ulteriormente argomentate nella presente memoria CP_1 per tutti i crediti portati nelle fatture azionate e/o, quantomeno, per quelli riferiti a consumi asseri- tamente effettuati successivamente al 10 ottobre 2016 sul presupposto che per gli stessi non è nem- meno astrattamente ipotizzabile un prelievo fraudolento, sempre contestato, ed è quindi applicabile la prescrizione biennale maturata in data 30 aprile 2020 in assenza di atti interruttivi precedenti alla diffida del giugno 2020;
In via principale: b) revocare e annullare nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il De- creto Ingiuntivo n. 1225 del 16/03/2022 – RG n. 2592/2022-, emesso dal Tribunale di Bologna
Giudice Atzori, per i motivi di cui in narrativa accertando e dichiarando che la Parte_1 non è tenuta al pagamento degli importi ingiunti da
[...] CP_1
c) nonché accertata la temerarietà della lite proposta, sulla base di tutto quanto dedotto in atti, condannare la ex art. 96, 3° comma C.p.c. al pagamento in favore di CP_1 [...] della ulteriore somma da liquidarsi in via equitativa pari ad un multiplo – dal Parte_2 doppio al quadruplo, ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia – delle spese di lite riconosciute all'esito del presente procedimento;
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Parte convenuta
L'Ill.mo Tribunale adito, rigettata e respinta ogni diversa domanda ed eccezione,
VOGLIA
IN VIA PRELIMINARE:
non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, CONCEDERE ex art. 648 C.p.c., con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto ivi opposto, in quanto non già concessa a norma dell'articolo 642
C.p.c., fornendo – in ragione del proprio capitale interamente versato – CP_1 ampie garanzie di solvibilità all'esito del presente giudizio;
NEL MERITO:
ACCERTATA l'infondatezza delle eccezioni avanzate da Controparte per i motivi esposti in narrativa;
RESPINTE le eccezioni di Controparte;
3
ACCERTATA l'assoluta genericità ed infondatezza delle domande avanzate da
[...]
Controparte_4
ACCERTATA la fondatezza del credito azionato in via monitoria da;
CP_1
ACCERTATO, comunque e nel caso anche ex art. 2041 c.c., l'arricchimento senza causa di avendo regolarmente usufruito delle forniture di energia Controparte_4 elettrica da parte di;
CP_1
conseguentemente CONFERMARE il decreto ingiuntivo ivi opposto per l'importo ancora dovuto;
E COMUNQUE ED IN OGNI CASO
CONDANNARE l'Attrice in opposizione al pagamento in favore di CP_1 della somma di € 171.300,24= per le causali di cui in narrativa, o quella
[...] maggiore o minore somma che dovesse risultare dalla espletata istruttoria, oltre interessi di mora ex D.Lgs. 231/02, ovvero i differenti interessi di mora riconosciuti, e rivalutazione se dovuta;
nonché ACCERTATA la temerarietà della lite proposta, sulla base di tutto quanto dedotto in atti, CONDANNARE la stessa Attrice ex art. 96 – 3° comma C.p.c. al pagamento in favore di ella ulteriore somma da liquidarsi in Controparte_1 via equitativa pari ad un multiplo – dal doppio al quadruplo, ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia – delle spese di lite riconosciute all'esito del presente procedimento;
IN VIA SUBORDINATA:
nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avanzate da
Controparte, qualora in esito all'espletata istruttoria dovesse risultare un consumo reale presso il POD della Soc. ifferente rispetto a quanto rilevato e Controparte_4 portato nelle fatture ora azionate ed in contestazione e/o risultasse applicabile la prescrizione breve biennale ai consumi reali, ACCERTATO il consumo effettivo e
CALCOLATO il consumo corretto;
DICHIARARE e/o CONDANNARE la tenuta a Controparte_5 corrispondere alla 'importo così risultante, comprensivo di tutti Controparte_6 gli oneri, voci ed imposte di legge – nel caso anche ex art. 2041 c.c. – oltre interessi moratori di legge e rivalutazione se dovuta;
DICHIARARE enuta ad operare le opportune rettifiche e/o Controparte_3 storni delle fatture emesse a carico di er i consumi effettivi così Controparte_1 risultanti;
4
in ogni caso, DICHIARARE esponsabile per quanto meglio Controparte_3 indicato in narrativa e conseguentemente tenuta a mantenere indenne e/o manlevare/garantire la /o CONDANNARE la stessa Controparte_6 CP_7
[...] in sua vece, risultando quest'ultima l'unico soggetto responsabile
[...] per la gestione della rete elettrica e dei singoli POD, oltre che della rilevazione e ricostruzione dei consumi operata, per come meglio spiegato in narrativa;
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e competenze, sia riconosciuti nel decreto ingiuntivo opposto che del presente giudizio, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e C.P.A. come per legge.
Terza chiamata
Piaccia alla giustizia del Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa,
- in via istruttoria, previa remissione del procedimento sul ruolo, ammettere la prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
Capitolo 1. vero che in data 10.10.2016 si recava in Grot-taferrata al Viale Vittorio Veneto presso l'immobile ove la svolge la propria attività; Parte_1
Capitolo 2. vero che nella stessa occasione poteva accer-tare la presenza di una manomissione degli impianti di distribuzione della energia;
Capitolo 3. vero che poteva accertare che gli impianti della erano alimentati non sol- Parte_1 tanto attra-verso il gruppo di misura ma altresì attraverso un allaccio diretto alla rete di distribuzio- ne che bypassava il gruppo di misura;
Capitolo 4. vero che accertava quanto indicato nei verbali di ispezione e sequestro che le si rammo- strano (doc. 2, 3, 4, 5, 8 del fascicolo di costituzione di ); Controparte_3
Capitolo 5. vero che, ripristinata la corretta misura, erano ricostruite le maggiori quantità di energia prele-vate dalla nel periodo 24.8.2015 - 10.10.2016 utilizzando il metodo della po- Parte_1 tenza tecnica-mente prelevabile dal cavo avente minore sezione tra quello abusivo e quello da cui lo stesso si era derivato;
Capitolo 6. vero che nella ricostruzione dei prelievi è stata considerata la sezione del cavo di allu- minio da 150 mmq che poteva consentire il prelievo di una potenza pari a 110,6 kW secondo la ta- bella 35024 - Cavi uni-polari in rame;
Per_1
Capitolo 7. vero che nella ricostruzione dei prelievi la stessa potenza è stata moltiplicata per 10 ore giornaliere di utilizzo determinando una ricostruzione complessiva dei prelievi nello stesso periodo pari a 456.772 kWh;
5
si indicano a testi i Sig.ri , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
dom.ti presso da escutersi nelle forme previste dall'art.
[...] Testimone_5 Controparte_3
257 bis cpc o con prova delegata al Tribunale di RI;
- nel merito, dichiarare nulle e comunque rigettare le domande formulate da nei CP_1 confronti di . Controparte_3
In ogni caso con la condanna al pagamento delle spese di procedura, da liquidarsi conformemente al
DM nr° 147/2022, del contributo forfettario, dell'Iva e della Cap come per legge e delle spese suc- cessive tutte occorrende.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
La società in persona del legale rappresentante pro tempore, opponeva il de- Parte_1 creto ingiuntivo n. 1225/2022 emesso dal Tribunale di Bologna in data 16.3.2022, nell'ambito del proc. R.G. n. 2592/2022 promosso dalla società con il quale le era stato ingiunto Controparte_1 il pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 171.300,24 (oltre interessi e spese della pro- cedura di ingiunzione) quale importo dovuto per il mancato pagamento di due fatture emesse a fron- te del ricalcolo di consumi abusivi di energia elettrica.
L'opponente, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza del Tribunale di Bologna, a sua detta er- roneamente adito dall'opposta sulla base della clausola n. 18 delle Condizioni Generali di contratto mai sottoscritta, né approvata ex art. 1341 c.c.; contestava altresì che la competenza del Tribunale di
Bologna potesse individuarsi per mezzo degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c., essendo, quella dedotta da una obbligazione non liquida e non esigibile, motivo per cui, in applicazione degli artt. 19 CP_1
c.p.c. e 1182 ultimo comma c.c., il foro competente doveva individuarsi nel Tribunale di RI.
Eccepiva, inoltre, la prescrizione del credito portato dalla fattura emessa a maggio 2018 per decorso del termine biennale previsto dalla legge n. 205/2017.
L'opponente, poi, contestava sotto un duplice aspetto il quantum fatturato da poiché, da un CP_1 lato, le due bollette operavano un ricalcolo in riferimento a un periodo più ampio rispetto a quello in cui sarebbe avvenuto l'asserito prelievo abusivo (agosto 2015-ottobre 2016) e, dall'altro, in quanto le due bollette avevano come oggetto parziale del ricalcolo uno stesso periodo, sicché realizzavano, relativamente a tale arco temporale, una duplicazione del credito.
In ogni caso, contestava di aver fruito abusivamente l'energia elettrica e sosteneva che una eventua- le differenza tra i consumi effettuati e quelli fatturati doveva al più ricollegarsi ad un mal funziona- mento del contatore o ad errori di trasmissione e lettura dei dati, determinati da cause imputabili esclusivamente alla società distributrice di energia, più volte segnalate dalla stessa opponente.
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1.1.
L'opponente, pertanto, concludeva chiedendo, in via preliminare, che venisse dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Bologna in favore di quello di RI e, altresì, che venisse dichia- rata l'intervenuta prescrizione, almeno parziale, del credito avanzato da In via principale CP_1 chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società la Controparte_1 quale si opponeva alle avverse deduzioni.
In particolare, rappresentava:
- che in data 24.8.2015, a seguito di richiesta inoltrata dall'opponente, il personale del distributore locale procedeva allo spostamento del contatore (POD IT001E00020254) Controparte_2 dell'opponente con collocazione in un nuovo punto;
- che in data 10.10.2016, il personale di , nel corso di un sopralluogo, si avvedeva di Controparte_2 alcune anomalie sul POD dettate da un prelievo fraudolento di energia;
- che detto accertamento avveniva alla presenza dei Carabinieri della Stazione di Grottaferrata che redigevano apposito verbale di ispezione e sequestro;
- che, pertanto, , unico soggetto responsabile ed autorizzato all'attività di attribu- Controparte_2 zione del POD, verifica dei requisiti, interfaccia tra i vari Fornitori, verifica delle quantità di energia erogata, procedeva alla ricostruzione e certificazione dei consumi relativamente al periodo
24.8.2015-10.10.2016 utilizzando il criterio della potenza tecnicamente prelevabile, che comunica- va ad e alla in data 16.11.2017; CP_1 CP_4
- che, sulla base di tali dati, procedeva a emettere le fatture azionate. CP_1
Nel merito, poi, si opponeva alla eccezione di incompetenza ex adverso sollevata, deducendo che l'opponente aveva medio tempore incardinato un procedimento ex art. 700 c.p.c. avverso l'opposta proprio innanzi al Tribunale di Bologna nel corso del quale aveva invocato la regolare validità del contratto.
Peraltro, evidenziava che era stata la stessa opponente, con domanda avanzata in data 5.5.2015 e accettata da in data 19.5.2015, a chiedere l'attivazione del contratto, sicché anche la previsione CP_1 di cui all'art. 1341 c.c. doveva ritenersi rispettata in quanto controparte regolarmente conosceva, o comunque poteva conoscere, le condizioni generali di contratto.
In ogni caso, allegava la competenza del Tribunale di Bologna in ragione del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c. essendo, quella azionata nel procedimento monitorio, una obbliga- zione avente ad oggetto una somma di denaro da adempiersi al domicilio del creditore.
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Contestava, poi, la fondatezza della eccezione di incompetenza territoriale poiché l'opponente non aveva adeguatamente contestato tutti i vari criteri di collegamento applicabili al Tribunale di Bolo- gna.
Si opponeva, altresì, alla eccezione di prescrizione, deducendo di aver ripetutamente interrotto il termine;
in ogni caso, eccepiva l'assenza dei presupposti per l'applicabilità al caso di specie della disciplina relativa alla prescrizione biennale, dovendosi ritenere, il caso di specie, regolato dalla prescrizione quinquennale, comunque non intervenuta.
Da ultimo, l'opposta allegava la responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c. dell'opponente e il con- seguente diritto al risarcimento, sostenendo che quest'ultimo aveva incardinato il giudizio di oppo- sizione in assenza di alcun valido e fondato presupposto di diritto e senza fornire alcuna prova della insussistenza del debito.
2.1.
pertanto, concludeva chiedendo, in via preliminare, l'autorizzazione a chiamare Controparte_1 in causa la società con contestuale differimento della prima udienza e, altresì, Controparte_3 domandava la concessione della esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo. Nel merito chiedeva il rigetto dell'avversa opposizione e, comunque, la condanna dell'opponente al pagamento di €
171.300,24 o di quella maggiore o minore somma risultante ad istruttoria espletata, oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/02 e, comunque, la condanna dell'opponente ex art. 96, comma 3 c.p.c.
In via subordinata, chiedeva che venisse dichiarata tenuta ad operare le oppor- Controparte_8 tune rettifiche e/o storni delle fatture emesse a carico di e, in ogni caso, che ve- Controparte_1 nisse dichiarata tenuta a mantenere indenne e manlevare l'opposta e/o che venisse condannata, in sua vece, risultando quest'ultima l'unico soggetto responsabile per la gestione della rete elettrica e dei singoli POD, oltre che della rilevazione e ricostruzione dei consumi operata.
3.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio la società Controparte_8 contestando le domande formulate da nei suoi confronti. CP_1
In particolare, rappresentava:
- di essere la concessionaria del servizio di distribuzione dell'energia nel comune di Grottaferrata ove è ubicato il punto di consegna nella disponibilità della opponente, contraddistinto dal codice
POD IT001E00020254;
- di aver accertato, a mezzo di proprio personale e alla presenza dei Carabinieri, in data 10.10.2016, che gli impianti della opponente erano alimentati non soltanto attraverso il gruppo di misura, ma al- tresì attraverso un allaccio abusivo diretto alla rete di distribuzione che by-passava il gruppo di mi- sura a servizio della Pt_1
8
- di aver informato, in data 24.10.2016, la Procura della Repubblica, la e le Controparte_9 società di vendita che avevano somministrato energia alla opponente, di quanto accertato, e di aver inviato ad e alla opponente, nella medesima data, la ricostruzione dei consumi relativa al pe- CP_1 riodo 20.5.2015 - 10.10.2016, effettuata con il metodo della potenza tecnicamente prelevabile;
- di aver inviato ad e alla opponente, in data 16.11.2017, una differente ricostruzione dei con- CP_1 sumi, corretta alla luce dell'effettivo periodo di prelievo abusivo, intercorso tra il 24.8.2015 e il
10.10.2016.
Nel merito si opponeva, eccependone la nullità e, comunque, l'infondatezza, alla domanda di man- leva effettuata in via subordinata da poiché quest'ultima non aveva fornito alcun elemento uti- CP_1 le a provare né l'erroneità della ricostruzione dei consumi né l'esistenza di obbligo di manleva, po- sto che alcuna domanda di pagamento era stata effettuata dalla opponente nei confronti della oppo- sta.
3.1. concludeva pertanto chiedendo, in via istruttoria, l'ammissione di alcuni ca- Controparte_3 pitoli di prova orale;
nel merito, chiedeva che venissero rigettate le domande formulate da
[...]
CP_1
4.
Rigettata, ad esito della prima udienza del 23.2.2023, la domanda di concessione della provvisoria esecuzione avanzata da venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. CP_1
Ritenuta la causa matura per la decisione, con ordinanza del 15.7.2023 emessa a scioglimento della riserva assunta ad esito dell'udienza del 22.6.2023 (svoltasi nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.) ve- niva fissata per precisazione delle conclusioni l'udienza del 15.2.2024, ad esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ritenuta, in sede di decisione, l'opportunità di rimettere la causa in istruttoria al fine accertare la correttezza dei dati ricostruiti da veniva disposta consulenza tecnica Controparte_3
d'ufficio; ad esito dell'udienza di giuramento CTU del 3.10.2024, la causa veniva rinviata per il de- posito della relazione finale all'udienza del 29.5.2025, successivamente differita, in accoglimento dell'istanza di proroga avanzata dal CTU, all'11.9.2025.
Ritenuta la causa matura per la decisione, con ordinanza del 2 ottobre 2025, emessa a scioglimento della riserva assunta ad esito dell'udienza di discussione della relazione peritale, veniva fissata per precisione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza dell' 11.11.2025 con concessione alle parti di termine sino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di note con- clusive.
9
***
5.
Tanto premesso sullo svolgimento del processo, devono essere anzitutto valutate le eccezioni preli- minari sollevate dall'opponente.
5.1.
Con una prima eccezione, la società ha eccepito l'incompetenza territoriale Parte_1 del Tribunale di Bologna in favore di quello di RI.
A supporto di tale eccezione ha dedotto di non aver mai sottoscritto le Condizioni Generali di con- tratto, né, conseguentemente, la clausola n. 18 relativa all'individuazione del foro convenzionale, la quale, peraltro, avrebbe a sua detta necessitato di una doppia sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341
c.c. in quanto vessatoria.
Ha contestato, comunque, l'applicabilità degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c. essendo, quella dedotta da una obbligazione non liquida e non esigibile, motivo per cui, la fattispecie in esame doveva CP_1 essere regolata dalle norme generali relative al foro delle persone giuridiche, artt.19 c.p.c. e 1182 ultimo comma c.c.
5.1.1.
L'eccezione non è fondata
Assorbente sul punto è la
contro
-eccezioni sollevata dalla opposta secondo cui, in ogni caso, la competenza del Tribunale di Bologna deriverebbe dalla sua natura di forum destinae solutionis ai sensi degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c.
Secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “Le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182 c.c., comma 3, sono - agli effetti […] del forum destinatae solutionis ai sensi dell'art. 20 c.p.c., ultima parte, - esclusiva- mente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone
l'art. 38, ultimo comma, c.p.c.” (ex multis, Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 17989/2016).
Nel caso di specie, è pacifica la sussistenza del rapporto di fornitura intercorso tra le parti, non con- testato dall'opponente ed anzi da quest'ultima espressamente riconosciuto: la società Parte_1
infatti, ha affermato di aver sempre regolarmente saldato tutte le bollette che aveva
[...] CP_1 emesso nel periodo antecedente alle fatture oggetto della presente controversia. La circostanza risul- ta effettivamente confermata dal fatto che nella bolletta n. 411710132611 del 22.12.2017 (doc. 1 opponente) è riportata la dicitura “Le bollette precedenti ci risultano pagate”.
10
Ciò significa che l'opponente conosceva ed aveva accettato le condizioni tariffarie sulla base delle quali validamente fatturava i consumi registrati e comunicati dal distributore locale, determi- CP_1 nando il quantum monetario dovuto sulla base di un mero calcolo aritmetico.
Per tali ragioni, il credito vantato da deve considerarsi liquido, radicandosi, così, la competen- CP_1 za per territorio nel luogo della sede del creditore ai sensi dell'art. 1182 c.c., comma 3.
Non valgono a confutare questa conclusione né il fatto che l'opponente abbia mosso contestazioni rispetto all'an e al quantum delle somme richieste da né il fatto che, nel corso del procedi- CP_1 mento, sia stata disposta una CTU al fine di quantificare l'esatto compenso dovuto all'opposta.
Da un lato, infatti, la sussistenza o meno del requisito della liquidità dell'obbligazione prescinde dalla fondatezza della contestazione, dipendendo detta sussistenza, come detto, solamente dalla astratta determinabilità dell'importo alla luce del titolo contrattuale. A ben vedere, la valutazione in ordine alla fondatezza della contestazione afferisce a questione giuridica distinta e logicamente suc- cessiva rispetto a quella relativa all'accertamento della portabilità del credito, ben potendo risultare,
l'obbligazione dedotta, liquida – e radicare quindi la competenza innanzi al Tribunale del luogo ove il creditore aveva la sede al tempo della sua scadenza – ma, nel merito, non dovuta, o dovuta solo parzialmente in conseguenza, ad esempio, del successivo accertamento in ordine all'esistenza di fat- ti modificativi, impeditivi o estintivi della stessa.
Ed è proprio al fine di determinare l'effettivo ammontare dovuto in conseguenza della ritenuta fon- datezza di un fatto modificativo allegato dall'opponente (si v. infra) che, dall'altro lato, si è resa ne- cessaria, nel caso di specie, l'assunzione di una consulenza tecnica. Ciò, tuttavia, non incide sulla natura liquida dell'obbligazione, la quale, sotto tale aspetto, rimane tale – potendosi pur sempre de- terminare sulla base di un calcolo aritmetico a partire dai consumi registrati – mutando, invece, solo dal punto di vista quantitativo (come precisato, infatti, il requisito minimo per la sussistenza della liquidità non è la determinatezza, bensì la determinabilità).
5.2.
Con una seconda eccezione preliminare (di merito), l'opponente ha eccepito la prescrizione del cre- dito portato dalla fattura n. 411804489078 emessa il 25.05.2018 per decorso del termine biennale previsto dalla legge n. 205/2017.
5.2.1.
L'eccezione non è fondata.
La legge n. 205/2017, all'art. 1, comma 4, prevede che “nei contratti di fornitura di energia elettri- ca e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese […]”, mentre, al comma 10, chiarisce che tale termine si applica “alle fatture la cui scadenza è successiva: a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018 […]”.
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Vero è che la fattura contestata dall'opponente è datata 25.05.2018, e dunque la sua scadenza è suc- cessiva al 1° marzo 2018; altresì vero è, però, che il comma 5 della medesima legge, abrogato dalla legge n. 160/2019, e quindi medio tempore applicabile al caso di specie, prescrive che “le disposi- zioni di cui al comma 4 non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di con- sumo derivi da responsabilità accertata dell'utente”.
Orbene, in disparte la considerazione relativa al fatto che non vi è prova che l'opponente, come ri- chiesto dalla legge n. 205/2017, sia una micro-impresa, rispetto all'applicabilità al caso di specie del richiamato comma 5 occorre osservare quanto segue.
È circostanza pacifica, in quanto non contestata dall'opponente, che, proprio su richiesta di quest'ultima, gli operatori del distributore locale , in data 24.8.2015, hanno proce- Controparte_2 duto allo spostamento, presso altro punto dell'immobile, del POD n. IT001E00020254 intestato all'opponente.
Risulta, poi, provato documentalmente che nel corso di un sopralluogo effettuato in data 10.10.2016 sul medesimo POD, il personale di ha accertato l'esistenza di un prelievo fraudo- Controparte_2 lento di energia elettrica dovuto al fatto che gli impianti dell'opponente erano alimentati, non sol- tanto attraverso il gruppo di misura, ma altresì attraverso un allaccio abusivo diretto alla rete di di- stribuzione che by-passava il gruppo di misura.
La circostanza, in particolare, è attestata: dal modello di verifica redatto dal personale di E-
Distribuzione in data 10.10.2016 nel quale è stato verbalizzato che “l'utenza era anche alimentata da un allaccio abusivo collegato direttamente alla rete ENEL” (doc. 2 di E-Distribuzione e doc.
5.2. di;
dal verbale di verifica, sempre redatto dal personale di in data CP_1 Controparte_2
10.10.2016, ove si dà atto dell'esistenza di una “derivazione abusiva collegata direttamente alla re- te ENEL. L'energia in tal modo prelevata non veniva in alcun modo registrata, né la potenza limi- tata. Tale derivazione si collegava all'interno dei locali in oggetto su in interruttore qudripolare da
250 ampere. In sede di verifica è stata rimossa la derivazione abusiva, la quale insieme al suddetto interruttore è stata sequestrata dal Comando Stazione di Grottaferrata” (doc. 3 di Controparte_2
e doc.
5.2. di;
dalle fotografie delle rilevazioni effettuate sul luogo (doc. 4 di CP_1 Controparte_2
e doc.
5.2. di;
dal verbale di ispezione e sequestro redatto, sempre in data 10.10.2016, dalla CP_1
Legione Carabinieri Lazio Stazione di Grottaferrata, nel quale è stato evidenziato che, a seguito di alcune anomalie riscontrate nel corso del sopralluogo, la squadra tecnica operativa di E- distribuzione, disalimentava la fornitura del cliente “constatando che dei cavi di alimentazione col- locati in un cunicolo posto nelle vicinanze del locale adibito a slot machine, rimanevano in tensio- ne. Tale tensione veniva a mancare solo quando veniva scollegata la presa del contatore (tratto di cavo che va dal sezionatore stradale al gruppo di misura, ossia il contatore) quindi a monte del
12
contatore e privo di misura. […] Gli operai quindi trovandosi di fronte ad un prelievo irregolare di corrente richiedevano l'intervento di personale di questo Ufficio” (doc. 5 di e doc. Controparte_2
5.2. di . CP_1
Dal canto suo, l'opponente si è limitata a dedurre una serie di capitoli di prova generici e, comun- que, smentiti dal contenuto dei documenti appena richiamati, i quali, peraltro, in quanto redatti da pubblici ufficiali (quanto meno il verbale dei Carabinieri) assumono forza di prove legali ex artt.
2699 e 2700 c.c., come tali sottratte alla libera valutazione del giudice.
Con la terza memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. l'opponente ha, poi, depositato istanza per la pro- duzione di un filmato che, a sua detta, smentirebbe quanto riportato nel verbale dei Carabinieri.
Orbene, tale istanza è tardiva in quanto successiva al termine decadenziale, individuato dalla legge nella memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. n. 2, entro cui poter domandare l'ammissione di prove e definire così il thema probandum, essendo invece dedicata, la terza memoria, esclusivamente alla richiesta di prove contrarie;
in ogni caso, detta istanza è inidonea a scalfire la particolare efficacia probatoria di cui è dotato il verbale dei Carabinieri che, quale atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso (non proposta nel caso di specie).
Accertata la sussistenza di un prelievo fraudolento di energia elettrica da parte dell'opponente emerge, allora, che l'emissione della contestata fattura altro non è se non il frutto di un necessario ricalcolo dei consumi effettuato dal distributore locale volto a regolarizzare una originaria “erronea rilevazione dei dati di consumo” derivante “da responsabilità accertata dell'utente”.
Appurata, quindi, l'operatività dell'art. 1 comma 5 della legge n. 2015/2017, ed esclusa l'applicabilità del termine biennale previsto dal medesimo art. 1, commi 4 e 10, la presente
contro
- versia deve intendersi regolata dal termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., sicché, essen- do stata proposta la domanda monitoria nel febbraio 2022, alcuna prescrizione può ritenersi medio tempore intervenuta (prescrizione comunque interrotta dalla diffida inviata da il 12.6.2020, CP_1 cfr. suo doc. 15).
6.
Esaurita l'analisi delle questioni preliminari di rito e di merito occorre ora valutare la fondatezza delle eccezioni sollevate dall'opponente in via principale.
in particolare, ha contestato sotto un duplice aspetto il quantum fatturato da Controparte_4 CP_1 poiché, da un lato, le due bollette opererebbero un ricalcolo in riferimento a un periodo più ampio rispetto a quello in cui sarebbe avvenuto l'asserito prelievo abusivo (agosto 2015-ottobre 2016) e, dall'altro, avrebbero come oggetto parziale del ricalcolo uno stesso periodo, sicché realizzerebbero, relativamente a tale arco temporale, una duplicazione del credito.
6.1.
13
L'eccezione è fondata relativamente a entrambi i profili contestati.
6.1.1.
Rispetto al primo (fatturazione di prelievi estranei al periodo di rispristino della misura) si osserva quanto segue.
Le fatture azionate da con il procedimento monitorio hanno ad oggetto il “Ricalcolo importi CP_1 fatturati per Ricostruzione per frode o malfunzionamento del contatore” (doc. 10 fattura n.
411710132611 del 22.12.2017 e doc. 13 fattura n. 411804489078 del 25.05.2018) e sono state emesse, come dedotto dalla stesa al fine di regolarizzare l'originaria erronea rilevazione dei CP_1 dati di consumo dettati dall'accertato prelievo abusivo di energia elettrica da parte della opponente.
Sia sia il distributore locale terzo chiamato hanno confermato quanto docu- CP_1 Controparte_2 mentalmente accertato, ovverosia che detto prelievo abusivo è avvenuto nel periodo intercorrente tra il 24.8.2015, giorno in cui il distributore locale, su richiesta dell'opponente, ha effettuato lo spo- stamento del contatore, e il 10.10.2016, giorno in cui il distributore locale ha provveduto a ripristi- nare la corretta misura del contatore a seguito dell'accertamento del prelievo abusivo.
In ragione di ciò, infatti, ha provveduto a ricalcolare i consumi, prendendo inizial- Controparte_2 mente a riferimento il periodo 20.5.2015 - 10.10.2016 (doc. 7 di , lettera del Controparte_2
24.10.2016), per poi successivamente rettificarli con comunicazione inviata ad il 16.11.2017 CP_1
(doc. 10 di ) ove ha dichiarato di aver “proceduto alla revisione del periodo oggetto Controparte_2 di ricostruzione dei consumi, ora decorrente dal 24/08/2015”; con tale missiva, peraltro, il distribu- tore ha chiarito che “La nuova decorrenza della ricostruzione non vede più interessato l'intero in- tervallo di tempo in cui il punto di prelievo è stato associato al vostro contratto. Pertanto procede- remo al ripristino delle precedenti misure sino al 24/08/15, ed alla revisione solo per le successive sino al ripristino della misura al 10/10/2016, come da precedente comunicazione indicata”.
Dall'analisi delle fatture, tuttavia, emerge che entrambe hanno come oggetto di ricalcolo non il solo periodo intercorrente tra il 24.8.2015 e il 10.10.2016, ma periodi più ampi, compresi, rispettivamen- te, tra l'1.5.2015 e il 30.11.2017 (fattura n. 411710132611 del 22.12.2017) e tra l'1.8.2015 e il
30.4.2018 (fattura n. 411804489078 del 25.5.2018).
La circostanza è stata confermata da , la quale, nella sua comparsa di costituzione, Controparte_2 ha affermato che “nelle fatture di cui lamenta il mancato pagamento, sono infatti addebitati CP_1 anche prelievi effettuati dalla dopo il ripristino della corretta misura” (si v. p. 13, nota g), Pt_1 comparsa di costituzione di ). Controparte_2
sul punto, non ha assunto alcuna specifica posizione e non ha chiarito perché siano stati fattu- CP_1 rati prelievi a titolo di ricostruzione per frode estranei al periodo in cui detta frode è effettivamente stata accertata.
14
Inoltre, mentre con riguardo al periodo 24.8.2015 - 10.10.2016 è presente in atti la menzionata rico- struzione dei consumi operata dal distributore locale, nulla di analogo sussiste rispetto ai consumi relativi agli ulteriori periodi. a fronte della contestazione sollevata dall'opponente, avrebbe CP_1 dovuto mettersi in prova in ordine alla regolarità degli stessi, producendo, ad esempio, la certifica- zione del distributore;
questi, al contrario, si è dichiarato estraneo a detti prelievi ed ha affermato che “ogni questione relativa ai contenuti delle fatture di cui reclama in questa sede il paga- CP_1 mento che non sia relativa alle maggiori quantità di energia che la deducente ha accertato esser state prelevate dalla nel periodo 24.8.2015 - 10.10.2016, è questione che riguarda esclusiva- Pt_1 mente e la cliente” (si v. p. 13, nota g), comparsa di costituzione di ). CP_1 Controparte_2
dunque, non ha raggiunto la prova della effettiva debenza delle somme fatturate sui consumi CP_1 diversi da quelli (fraudolenti) relativi al periodo 24.8.2015 - 10.10.2016, unico periodo, questo, che deve pertanto essere preso in considerazione per la determinazione del compenso spettante ad CP_1
6.1.2.
Rispetto al secondo profilo di contestazione (duplicazione del credito) occorre osservare che sia la fattura n. 411710132611 del 22.12.2017 sia la fattura n. 411804489078 del 25.5.2018, riferendosi rispettivamente al periodo 1.5.2015 - 30.11.2017 e al periodo 1.8.2015 - 30.4.2018, addebitano im- porti per l'arco temporale compreso tra l'agosto 2015 e il novembre 2017, includendo, quindi, an- che il periodo di prelievo fraudolento.
Pare, dunque, che abbia effettivamente fatturato due volte i consumi relativamente al periodo CP_1
24.8.2015 - 10.10.2016; peraltro, né i valori dei consumi riportati nella bolletta n. 411710132611 del 22.12.2017, né quelli di cui alla bolletta n. 411804489078 coincidono con i consumi ricalcolati e comunicati dal distributore con lettera del 16.11.2017 (doc. 10 di ): alcuna corri- Controparte_2 spondenza vi è, infatti, tra i dati comunicati dal distributore e la fattura di dicembre 2017; analiz- zando, invece, la fattura di maggio 2018 emerge una piena coincidenza solo relativamente ai con- sumi di maggio, giugno e luglio 2016, mentre rispetto a quelli di agosto, settembre e ottobre 2016 vi
è una coincidenza solo parzialmente;
quelli precedenti al maggio 2016 non sono riportati. non ha fornito chiarimenti sul punto. CP_1
A tale riguardo, un ausilio fondamentale va rinvenuto nella CTU disposta in corso di causa proprio al fine di determinare la correttezza dei dati ricostruiti da e conseguentemente Controparte_3 quantificare il corrispettivo spettante a con riferimento al periodo di prelievo abusivo compre- CP_1 so tra il 24.8.2015 e il 10.10.2016.
La relazione, seppur molto ampia ed analitica, risponde al quesito posto ed è esaustiva e ben moti- vata rispetto alle operazioni compiute a tale fine, oltre che priva di vizi logici, basata sui precisi ac- certamenti svolti in contraddittorio tra le parti (si v. p 7 ss. della relazione tecnica) e comprensiva
15
delle osservazioni presentate dai consulenti di parte, alle quali l'esperto ha fornito pertinenti e com- pleti chiarimenti (si v. p. 28 ss. della relazione tecnica).
Il tecnico incaricato Ing. , in particolare, ha esaustivamente chiarito di condividere il Persona_2 criterio di (ri)calcolo operato dal distributore locale basato sulla metodologia della massima potenza effettivamente prelevabile, ritenendo non corretti, invece, i criteri proposti dal CTP di parte oppo- nente: “Il CTP (BlackJack) propone nella propria relazione due distinte tipologie di ri- Per_3 costruzione dei consumi: 1) sulla base dei consumi storici e 2) mediante l'applicazione del coeffi- ciente di correzione. Lo scrivente CTU non ritiene corretta nessuna delle due tipologie proposte.
Quello che è un dato di fatto è che sia stato trovato, pure repertato, un allaccio diretto che entrava all'interno della proprietà Un allaccio diretto alla rete elettrica, si configura necessa- Parte_3 riamente come un prelievo fraudolento. […] La modalità di ricostruzione che si basa sui consumi storici di prelievo, previsto dalla Normativa si applica nel caso di malfunzionamenti e non CP_10 nel caso di prelievi fraudolenti. Il misuratore campione, quindi il secondo misuratore secondo linee guida del distributore pubblicate nel 2016 su esplicita richiesta di è una tecnica adibita CP_10 per andare a controllare l'errore di un misuratore di cui si è accertato il malfunzionamento. Quan- do si accerta un errore di funzionamento del contatore allora si può utilizzare il fattore di errore misurato in fase verifica, ma in questo caso non vi sono malfunzionamenti, sostanzialmente il con- tatore funzionava correttamente, è stato semplicemente bypassato.
Si ritiene che i dati ricostruiti da con riferimento ai consumi relativi al pe- Controparte_3 riodo compreso tra il 24/08/2015 e il 10/10/2016 siano corretti. Il criterio impiegato dal terzo di- stributore è conforme alla normativa di settore ed è indicato nel manuale di deno- Controparte_2 minato CRITERI DI STIMA E DI RICOSTRUZIONE DEI DATI DI MISURA DELL'ENERGIA
ELETTRICA (Allegato 4.2), in particolare si fa riferimento al paragrafo 5.6 Ricostruzione con Po- tenza Tecnicamente Prelevabile.
Il metodo viene utilizzato in casi di allacci diretti alla rete. La potenza “tecnicamente prelevabile”
è la potenza prelevabile dalla rete in regime continuativo in relazione alle caratteristiche elettriche della connessione. La ricostruzione viene effettuata utilizzando le ore di utilizzo stimate per kW di potenza “tecnicamente prelevabile”. Per prelievi irregolari con allaccio diretto alla rete o bypass del misuratore, si tiene conto della portata termica della sezione del cavo rilevato in sede di verifi- ca.
I consumi giornalieri vengono calcolati mediante il prodotto tra la potenza tecnicamente prelevabi- le e le ore di utilizzo stimate (Allegato 3.2). In questo specifico caso era presente un cavo di 150 mm quadri in alluminio del distributore e uno di 185 mm quadri in rame del cliente, cioè quello con cui era stato realizzato l'allaccio abusivo. La prescrizione indica che si deve prendere la minima
16
sezione ai fini della portata e quindi il 150 mm quadri in alluminio, il quale può trasportare 110,6 kilowatt, secondo le tabelle CEI-UNEL 35024. La ricostruzione è stata fatta su 413 giorni, periodo dal 24 agosto 2015 al 10 ottobre del 2016, sono state considerate 3.650 ore equivalenti all'anno, ovvero 10 ore al giorno, tenendo conto che questo esercizio era aperto sostanzialmente quasi sem- pre. Di conseguenza 10 ore al giorno * 110,6 kilowatt * 413 giorni = 456,778 kWh” (relazione tec- nica, p. 42 ss.).
Tanto precisato in ordine alla metodologia di calcolo dei consumi abusivi, il perito incaricato ha proceduto a quantificare il corrispettivo spettante ad secondo i parametri economici del regime CP_1 della fornitura (consulenza tecnica, p. 45 ss.). Egli, in particolare, ha ricostruito in maniera esente da censure le singole voci di spesa relative ai corrispettivi di vendita (€ 35.633,58), ai corrispettivi di distribuzione (€ 5.495,08), e agli oneri generali di sistema (€ 33.368,35), determinando un importo complessivo, per il periodo 24.8.2015 - 10.10.2016, di € 74.497,02, oltre IVA e le altre imposte.
Rispetto alle altre imposte, infatti, non si condivide la quantificazione di € 5.839,23 operata dal tec- nico attraverso la tabella di cui a p. 88 della relazione;
e ciò per un duplice ordine di ragioni: da un lato, l'Ing. ha sommato importi fatturati da bollette estranee alla cognizione di questo giudi- Per_2 zio;
dall'altro ha preso in considerazione gli importi fatturati nella bolletta di maggio 2018 senza te- nere conto del fatto che il suo incarico è stato disposto proprio alla luce della dubbia attendibilità delle bollette azionate da nella fase monitoria. Egli piuttosto, avrebbe dovuto calcolare ex novo CP_1 gli importi dovuti a titolo di “altre imposte” a partire dai dati da lui stesso ricostruiti.
7.
Tutto ciò considerato, quindi, il decreto ingiuntivo n. 1225/2022 deve essere revocato e parte op- ponente condannata a pagare in favore di la somma di € 74.497,02, oltre IVA e altre imposte a CP_1 titolo di compenso per il consumo di energia elettrica avvenuto nel periodo 24.8.2015 - 10.10.2016, il tutto oltre interessi legali a far data dalla domanda.
8.
Da ultimo, non è fondata la domanda con cui ha chiesto la condanna in manleva del terzo CP_1 chiamato . Controparte_2
La CTU ha confermato la correttezza delle ricostruzioni effettuate dal distributore sicché alcun vi- zio idoneo a determinare una modifica dei consumi può essere ad esso ascritto.
In ogni caso, presupposto indefettibile della domanda di manleva/garanzia è che nei confronti della parte che la solleva sia stata formulata una domanda di pagamento, ciò che, tuttavia, nel caso di specie non è avvenuto: la società opponente, infatti, si è limitata a chiedere la revoca del decreto in- giuntivo, senza nulla domandare ad in via riconvenzionale. CP_1
9.
17
Ogni ulteriore questione assorbita.
10.
Rispetto alle spese occorre osservare quanto segue.
10.1.
Le spese afferenti al rapporto processuale intercorso tra l'opponente e l'opposta devono essere compensate in ragione della reciproca parziale soccombenza e del parziale accoglimento dell'opposizione in misura prossima alla metà di quanto aveva domandato nella fase monito- CP_1 ria.
10.2.
Rispetto alle spese di lite sostenute dal terzo chiamato, occorre rammentare come sia indirizzo con- solidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “in forza del principio di causazione
– che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite – il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a cari- co dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia propo- sto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manife- stamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa”
(Cass. civ., Sez. III, ord. n. 6144/2024; cfr. Cass. civ., Sez. 1, ord. n. 10364/2023; Cass. civ., Sez.
III, ord. n. 31889/2019; Cass, civ., Sez. VI, ord. n. 18710/2021).
Alla luce di tale principio, quindi, l'analisi sulla opportunità della chiamata in causa del terzo deve essere effettuata valutando ex ante i fatti allegati a base della domanda di parte opponente e delle difese di parte opposta e, non invece, essere limitata all'accertamento in ordine alla (in)fondatezza virtuale della domanda attorea o della domanda di manleva formulata dalla convenuta (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 6144/2024).
Tanto considerato, allora, deve osservarsi che: alla luce della peculiarità della vicenda – avente ad oggetto un prelievo abusivo di energia che ha necessitato il ricalcolo, da parte del distributore loca- le, dei consumi effettivamente prelevati dall'opponente –, nonché tenuto conto delle eccezioni sol- levate da quest'ultima sul quantum fatturato da in conseguenza dei predetti consumi, e consi- CP_1 derato altresì che è il soggetto localmente competente ad eseguire l'attività di tra- Controparte_2 sporto dell'energia fino al punto di consegna, nonché le attività di rilevazione e certificazione delle misure, gestione e manutenzione delle reti, ivi compresi i misuratori dei prelievi, del tutto opportuna
è stata, nel caso di specie, l'estensione del contraddittorio al distributore locale, sì che potessero es-
18
sere adeguatamente valutati i fatti di causa e gli effettivi ed eventuali profili di responsabilità dei soggetti coinvolti.
D'altro lato, però, non ci si può esimere dall'evidenziare che il terzo chiamato, costituendosi in giu- dizio, ha dovuto anche fronteggiare la specifica domanda di manleva formulata da nei suoi CP_1 confronti, domanda che, come si è già avuto modo di chiarire, non aveva alcun tipo di collegamento causale con le domande formulate dall'opponente nei suoi confronti. Detta domanda è risultata, per- tanto, del tutto eccentrica ed ha costretto a sostenere inutili spese al fine di potersi Controparte_2 adeguatamente difendere.
Per tali ragioni devono essere poste a carico sia di sia di nella misura del 50% cia- Parte_4 CP_1 scuna, le spese legali sostenute dal terzo chiamato , che si liquidano in dispositivo Controparte_2 secondo i criteri stabiliti nel D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con applicazione delle ta- riffe previste per lo scaglione da € 52.001,00 a 260.000,00, nel loro valore medio per tutte le fasi di giudizio.
10.3.
Infine, vista la reciproca soccombenza parziale di parte attrice e parte convenuta, si reputa congruo porre a loro carico le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 225/2022 emesso dal Tribunale di Bologna in data 16.3.2022, nell'ambito del proc. R.G. n. 2592/2022;
- condanna la società a pagare in favore della società la Parte_1 Controparte_1 somma di € 74.497,02, oltre IVA e altre imposte dovute, il tutto oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- pone definitivamente a carico di e di le spese di CTU, Parte_1 Controparte_1 così come liquidate in corso di causa;
- compensa le spese di lite tra la società e la società Parte_1 Controparte_1
- condanna la società e la società nella misura del 50% cia- Parte_1 Controparte_1 scuna, a pagare in favore di le spese processuali che liquida in complessivi € Controparte_2
14.103,00, oltre il 15% per spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A.
Bologna, 11 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Pierangela Congiu
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Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 11/11/2025, alle ore 11.46, nella SECONDA SEZIONE civile del Tribunale di Bo- logna, all'udienza del Giudice dott.ssa Pierangela Congiu, è chiamata la causa
- ATTORE Parte_1
e
- CONVENUTO CP_1
E- - ZO IA CP_2
Sono presenti: per parte attrice l'Avv. Gianfranco Losi in sostituzione degli Avv.ti BONOMINI e BIANCO
ALESSANDRA; per parte convenuta l'Avv. Luca NN;
CP_1 per la terza chiamata l'avv. Michele Ottani, in sostituzione dell'avv. Cardarelli. Controparte_2
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
I procuratori delle parti discutono e concludono come da note conclusive autorizzate.
Terminata la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Ad ore 17.40, all'esito della camera di consiglio ed in assenza delle parti, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 5796/2022 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Parte_1 P.IVA_1
Buonomini CF.: PEC , e C.F._1 Email_1 dall'Avv. Alessandra Bianco, CF.: PEC C.F._2 [...]
, entrambi del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso lo Email_2
Studio dei difensori sito in Roma, Via Pasquale Leonardi Cattolica n.3, in virtù di procura allegata all' atto di citazione
- ATTRICE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to alla CORTE ISOLANI N. 8 40125 BO- CP_1 P.IVA_2
LOGNA presso lo studio dell'Avv. Piero Salituro – C.F. –dell'Avv. Luca C.F._3
NN – C.F. – e dell'Avv. Silvia Marsano – C.F. – C.F._4 C.F._5 che la rappresentano e difendono in virtù di procura rilasciata in calce al Ricorso per Decreto In- giuntivo
- CONVENUTA
, società a socio unico (C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_3 P.IVA_3 dall'Avv. Massimiliano Cardarelli, codice fiscale , elett.te dom.ta in Bo- CodiceFiscale_6 logna alla Via Saragozza nr° 1 presso lo studio dell'Avv. Michele Ottani giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- ZA IA
CONCLUSIONI: parte attrice
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
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In via preliminare ed in rito:
1. Accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale in fa- vore del Tribunale di RI;
Nel MERITO
In via preliminare: a) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese creditizie avanzate da per le ragioni ulteriormente argomentate nella presente memoria CP_1 per tutti i crediti portati nelle fatture azionate e/o, quantomeno, per quelli riferiti a consumi asseri- tamente effettuati successivamente al 10 ottobre 2016 sul presupposto che per gli stessi non è nem- meno astrattamente ipotizzabile un prelievo fraudolento, sempre contestato, ed è quindi applicabile la prescrizione biennale maturata in data 30 aprile 2020 in assenza di atti interruttivi precedenti alla diffida del giugno 2020;
In via principale: b) revocare e annullare nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il De- creto Ingiuntivo n. 1225 del 16/03/2022 – RG n. 2592/2022-, emesso dal Tribunale di Bologna
Giudice Atzori, per i motivi di cui in narrativa accertando e dichiarando che la Parte_1 non è tenuta al pagamento degli importi ingiunti da
[...] CP_1
c) nonché accertata la temerarietà della lite proposta, sulla base di tutto quanto dedotto in atti, condannare la ex art. 96, 3° comma C.p.c. al pagamento in favore di CP_1 [...] della ulteriore somma da liquidarsi in via equitativa pari ad un multiplo – dal Parte_2 doppio al quadruplo, ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia – delle spese di lite riconosciute all'esito del presente procedimento;
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Parte convenuta
L'Ill.mo Tribunale adito, rigettata e respinta ogni diversa domanda ed eccezione,
VOGLIA
IN VIA PRELIMINARE:
non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, CONCEDERE ex art. 648 C.p.c., con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto ivi opposto, in quanto non già concessa a norma dell'articolo 642
C.p.c., fornendo – in ragione del proprio capitale interamente versato – CP_1 ampie garanzie di solvibilità all'esito del presente giudizio;
NEL MERITO:
ACCERTATA l'infondatezza delle eccezioni avanzate da Controparte per i motivi esposti in narrativa;
RESPINTE le eccezioni di Controparte;
3
ACCERTATA l'assoluta genericità ed infondatezza delle domande avanzate da
[...]
Controparte_4
ACCERTATA la fondatezza del credito azionato in via monitoria da;
CP_1
ACCERTATO, comunque e nel caso anche ex art. 2041 c.c., l'arricchimento senza causa di avendo regolarmente usufruito delle forniture di energia Controparte_4 elettrica da parte di;
CP_1
conseguentemente CONFERMARE il decreto ingiuntivo ivi opposto per l'importo ancora dovuto;
E COMUNQUE ED IN OGNI CASO
CONDANNARE l'Attrice in opposizione al pagamento in favore di CP_1 della somma di € 171.300,24= per le causali di cui in narrativa, o quella
[...] maggiore o minore somma che dovesse risultare dalla espletata istruttoria, oltre interessi di mora ex D.Lgs. 231/02, ovvero i differenti interessi di mora riconosciuti, e rivalutazione se dovuta;
nonché ACCERTATA la temerarietà della lite proposta, sulla base di tutto quanto dedotto in atti, CONDANNARE la stessa Attrice ex art. 96 – 3° comma C.p.c. al pagamento in favore di ella ulteriore somma da liquidarsi in Controparte_1 via equitativa pari ad un multiplo – dal doppio al quadruplo, ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia – delle spese di lite riconosciute all'esito del presente procedimento;
IN VIA SUBORDINATA:
nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avanzate da
Controparte, qualora in esito all'espletata istruttoria dovesse risultare un consumo reale presso il POD della Soc. ifferente rispetto a quanto rilevato e Controparte_4 portato nelle fatture ora azionate ed in contestazione e/o risultasse applicabile la prescrizione breve biennale ai consumi reali, ACCERTATO il consumo effettivo e
CALCOLATO il consumo corretto;
DICHIARARE e/o CONDANNARE la tenuta a Controparte_5 corrispondere alla 'importo così risultante, comprensivo di tutti Controparte_6 gli oneri, voci ed imposte di legge – nel caso anche ex art. 2041 c.c. – oltre interessi moratori di legge e rivalutazione se dovuta;
DICHIARARE enuta ad operare le opportune rettifiche e/o Controparte_3 storni delle fatture emesse a carico di er i consumi effettivi così Controparte_1 risultanti;
4
in ogni caso, DICHIARARE esponsabile per quanto meglio Controparte_3 indicato in narrativa e conseguentemente tenuta a mantenere indenne e/o manlevare/garantire la /o CONDANNARE la stessa Controparte_6 CP_7
[...] in sua vece, risultando quest'ultima l'unico soggetto responsabile
[...] per la gestione della rete elettrica e dei singoli POD, oltre che della rilevazione e ricostruzione dei consumi operata, per come meglio spiegato in narrativa;
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e competenze, sia riconosciuti nel decreto ingiuntivo opposto che del presente giudizio, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e C.P.A. come per legge.
Terza chiamata
Piaccia alla giustizia del Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa,
- in via istruttoria, previa remissione del procedimento sul ruolo, ammettere la prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
Capitolo 1. vero che in data 10.10.2016 si recava in Grot-taferrata al Viale Vittorio Veneto presso l'immobile ove la svolge la propria attività; Parte_1
Capitolo 2. vero che nella stessa occasione poteva accer-tare la presenza di una manomissione degli impianti di distribuzione della energia;
Capitolo 3. vero che poteva accertare che gli impianti della erano alimentati non sol- Parte_1 tanto attra-verso il gruppo di misura ma altresì attraverso un allaccio diretto alla rete di distribuzio- ne che bypassava il gruppo di misura;
Capitolo 4. vero che accertava quanto indicato nei verbali di ispezione e sequestro che le si rammo- strano (doc. 2, 3, 4, 5, 8 del fascicolo di costituzione di ); Controparte_3
Capitolo 5. vero che, ripristinata la corretta misura, erano ricostruite le maggiori quantità di energia prele-vate dalla nel periodo 24.8.2015 - 10.10.2016 utilizzando il metodo della po- Parte_1 tenza tecnica-mente prelevabile dal cavo avente minore sezione tra quello abusivo e quello da cui lo stesso si era derivato;
Capitolo 6. vero che nella ricostruzione dei prelievi è stata considerata la sezione del cavo di allu- minio da 150 mmq che poteva consentire il prelievo di una potenza pari a 110,6 kW secondo la ta- bella 35024 - Cavi uni-polari in rame;
Per_1
Capitolo 7. vero che nella ricostruzione dei prelievi la stessa potenza è stata moltiplicata per 10 ore giornaliere di utilizzo determinando una ricostruzione complessiva dei prelievi nello stesso periodo pari a 456.772 kWh;
5
si indicano a testi i Sig.ri , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
dom.ti presso da escutersi nelle forme previste dall'art.
[...] Testimone_5 Controparte_3
257 bis cpc o con prova delegata al Tribunale di RI;
- nel merito, dichiarare nulle e comunque rigettare le domande formulate da nei CP_1 confronti di . Controparte_3
In ogni caso con la condanna al pagamento delle spese di procedura, da liquidarsi conformemente al
DM nr° 147/2022, del contributo forfettario, dell'Iva e della Cap come per legge e delle spese suc- cessive tutte occorrende.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
La società in persona del legale rappresentante pro tempore, opponeva il de- Parte_1 creto ingiuntivo n. 1225/2022 emesso dal Tribunale di Bologna in data 16.3.2022, nell'ambito del proc. R.G. n. 2592/2022 promosso dalla società con il quale le era stato ingiunto Controparte_1 il pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 171.300,24 (oltre interessi e spese della pro- cedura di ingiunzione) quale importo dovuto per il mancato pagamento di due fatture emesse a fron- te del ricalcolo di consumi abusivi di energia elettrica.
L'opponente, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza del Tribunale di Bologna, a sua detta er- roneamente adito dall'opposta sulla base della clausola n. 18 delle Condizioni Generali di contratto mai sottoscritta, né approvata ex art. 1341 c.c.; contestava altresì che la competenza del Tribunale di
Bologna potesse individuarsi per mezzo degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c., essendo, quella dedotta da una obbligazione non liquida e non esigibile, motivo per cui, in applicazione degli artt. 19 CP_1
c.p.c. e 1182 ultimo comma c.c., il foro competente doveva individuarsi nel Tribunale di RI.
Eccepiva, inoltre, la prescrizione del credito portato dalla fattura emessa a maggio 2018 per decorso del termine biennale previsto dalla legge n. 205/2017.
L'opponente, poi, contestava sotto un duplice aspetto il quantum fatturato da poiché, da un CP_1 lato, le due bollette operavano un ricalcolo in riferimento a un periodo più ampio rispetto a quello in cui sarebbe avvenuto l'asserito prelievo abusivo (agosto 2015-ottobre 2016) e, dall'altro, in quanto le due bollette avevano come oggetto parziale del ricalcolo uno stesso periodo, sicché realizzavano, relativamente a tale arco temporale, una duplicazione del credito.
In ogni caso, contestava di aver fruito abusivamente l'energia elettrica e sosteneva che una eventua- le differenza tra i consumi effettuati e quelli fatturati doveva al più ricollegarsi ad un mal funziona- mento del contatore o ad errori di trasmissione e lettura dei dati, determinati da cause imputabili esclusivamente alla società distributrice di energia, più volte segnalate dalla stessa opponente.
6
1.1.
L'opponente, pertanto, concludeva chiedendo, in via preliminare, che venisse dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Bologna in favore di quello di RI e, altresì, che venisse dichia- rata l'intervenuta prescrizione, almeno parziale, del credito avanzato da In via principale CP_1 chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società la Controparte_1 quale si opponeva alle avverse deduzioni.
In particolare, rappresentava:
- che in data 24.8.2015, a seguito di richiesta inoltrata dall'opponente, il personale del distributore locale procedeva allo spostamento del contatore (POD IT001E00020254) Controparte_2 dell'opponente con collocazione in un nuovo punto;
- che in data 10.10.2016, il personale di , nel corso di un sopralluogo, si avvedeva di Controparte_2 alcune anomalie sul POD dettate da un prelievo fraudolento di energia;
- che detto accertamento avveniva alla presenza dei Carabinieri della Stazione di Grottaferrata che redigevano apposito verbale di ispezione e sequestro;
- che, pertanto, , unico soggetto responsabile ed autorizzato all'attività di attribu- Controparte_2 zione del POD, verifica dei requisiti, interfaccia tra i vari Fornitori, verifica delle quantità di energia erogata, procedeva alla ricostruzione e certificazione dei consumi relativamente al periodo
24.8.2015-10.10.2016 utilizzando il criterio della potenza tecnicamente prelevabile, che comunica- va ad e alla in data 16.11.2017; CP_1 CP_4
- che, sulla base di tali dati, procedeva a emettere le fatture azionate. CP_1
Nel merito, poi, si opponeva alla eccezione di incompetenza ex adverso sollevata, deducendo che l'opponente aveva medio tempore incardinato un procedimento ex art. 700 c.p.c. avverso l'opposta proprio innanzi al Tribunale di Bologna nel corso del quale aveva invocato la regolare validità del contratto.
Peraltro, evidenziava che era stata la stessa opponente, con domanda avanzata in data 5.5.2015 e accettata da in data 19.5.2015, a chiedere l'attivazione del contratto, sicché anche la previsione CP_1 di cui all'art. 1341 c.c. doveva ritenersi rispettata in quanto controparte regolarmente conosceva, o comunque poteva conoscere, le condizioni generali di contratto.
In ogni caso, allegava la competenza del Tribunale di Bologna in ragione del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c. essendo, quella azionata nel procedimento monitorio, una obbliga- zione avente ad oggetto una somma di denaro da adempiersi al domicilio del creditore.
7
Contestava, poi, la fondatezza della eccezione di incompetenza territoriale poiché l'opponente non aveva adeguatamente contestato tutti i vari criteri di collegamento applicabili al Tribunale di Bolo- gna.
Si opponeva, altresì, alla eccezione di prescrizione, deducendo di aver ripetutamente interrotto il termine;
in ogni caso, eccepiva l'assenza dei presupposti per l'applicabilità al caso di specie della disciplina relativa alla prescrizione biennale, dovendosi ritenere, il caso di specie, regolato dalla prescrizione quinquennale, comunque non intervenuta.
Da ultimo, l'opposta allegava la responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c. dell'opponente e il con- seguente diritto al risarcimento, sostenendo che quest'ultimo aveva incardinato il giudizio di oppo- sizione in assenza di alcun valido e fondato presupposto di diritto e senza fornire alcuna prova della insussistenza del debito.
2.1.
pertanto, concludeva chiedendo, in via preliminare, l'autorizzazione a chiamare Controparte_1 in causa la società con contestuale differimento della prima udienza e, altresì, Controparte_3 domandava la concessione della esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo. Nel merito chiedeva il rigetto dell'avversa opposizione e, comunque, la condanna dell'opponente al pagamento di €
171.300,24 o di quella maggiore o minore somma risultante ad istruttoria espletata, oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/02 e, comunque, la condanna dell'opponente ex art. 96, comma 3 c.p.c.
In via subordinata, chiedeva che venisse dichiarata tenuta ad operare le oppor- Controparte_8 tune rettifiche e/o storni delle fatture emesse a carico di e, in ogni caso, che ve- Controparte_1 nisse dichiarata tenuta a mantenere indenne e manlevare l'opposta e/o che venisse condannata, in sua vece, risultando quest'ultima l'unico soggetto responsabile per la gestione della rete elettrica e dei singoli POD, oltre che della rilevazione e ricostruzione dei consumi operata.
3.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio la società Controparte_8 contestando le domande formulate da nei suoi confronti. CP_1
In particolare, rappresentava:
- di essere la concessionaria del servizio di distribuzione dell'energia nel comune di Grottaferrata ove è ubicato il punto di consegna nella disponibilità della opponente, contraddistinto dal codice
POD IT001E00020254;
- di aver accertato, a mezzo di proprio personale e alla presenza dei Carabinieri, in data 10.10.2016, che gli impianti della opponente erano alimentati non soltanto attraverso il gruppo di misura, ma al- tresì attraverso un allaccio abusivo diretto alla rete di distribuzione che by-passava il gruppo di mi- sura a servizio della Pt_1
8
- di aver informato, in data 24.10.2016, la Procura della Repubblica, la e le Controparte_9 società di vendita che avevano somministrato energia alla opponente, di quanto accertato, e di aver inviato ad e alla opponente, nella medesima data, la ricostruzione dei consumi relativa al pe- CP_1 riodo 20.5.2015 - 10.10.2016, effettuata con il metodo della potenza tecnicamente prelevabile;
- di aver inviato ad e alla opponente, in data 16.11.2017, una differente ricostruzione dei con- CP_1 sumi, corretta alla luce dell'effettivo periodo di prelievo abusivo, intercorso tra il 24.8.2015 e il
10.10.2016.
Nel merito si opponeva, eccependone la nullità e, comunque, l'infondatezza, alla domanda di man- leva effettuata in via subordinata da poiché quest'ultima non aveva fornito alcun elemento uti- CP_1 le a provare né l'erroneità della ricostruzione dei consumi né l'esistenza di obbligo di manleva, po- sto che alcuna domanda di pagamento era stata effettuata dalla opponente nei confronti della oppo- sta.
3.1. concludeva pertanto chiedendo, in via istruttoria, l'ammissione di alcuni ca- Controparte_3 pitoli di prova orale;
nel merito, chiedeva che venissero rigettate le domande formulate da
[...]
CP_1
4.
Rigettata, ad esito della prima udienza del 23.2.2023, la domanda di concessione della provvisoria esecuzione avanzata da venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. CP_1
Ritenuta la causa matura per la decisione, con ordinanza del 15.7.2023 emessa a scioglimento della riserva assunta ad esito dell'udienza del 22.6.2023 (svoltasi nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.) ve- niva fissata per precisazione delle conclusioni l'udienza del 15.2.2024, ad esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ritenuta, in sede di decisione, l'opportunità di rimettere la causa in istruttoria al fine accertare la correttezza dei dati ricostruiti da veniva disposta consulenza tecnica Controparte_3
d'ufficio; ad esito dell'udienza di giuramento CTU del 3.10.2024, la causa veniva rinviata per il de- posito della relazione finale all'udienza del 29.5.2025, successivamente differita, in accoglimento dell'istanza di proroga avanzata dal CTU, all'11.9.2025.
Ritenuta la causa matura per la decisione, con ordinanza del 2 ottobre 2025, emessa a scioglimento della riserva assunta ad esito dell'udienza di discussione della relazione peritale, veniva fissata per precisione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza dell' 11.11.2025 con concessione alle parti di termine sino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di note con- clusive.
9
***
5.
Tanto premesso sullo svolgimento del processo, devono essere anzitutto valutate le eccezioni preli- minari sollevate dall'opponente.
5.1.
Con una prima eccezione, la società ha eccepito l'incompetenza territoriale Parte_1 del Tribunale di Bologna in favore di quello di RI.
A supporto di tale eccezione ha dedotto di non aver mai sottoscritto le Condizioni Generali di con- tratto, né, conseguentemente, la clausola n. 18 relativa all'individuazione del foro convenzionale, la quale, peraltro, avrebbe a sua detta necessitato di una doppia sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341
c.c. in quanto vessatoria.
Ha contestato, comunque, l'applicabilità degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c. essendo, quella dedotta da una obbligazione non liquida e non esigibile, motivo per cui, la fattispecie in esame doveva CP_1 essere regolata dalle norme generali relative al foro delle persone giuridiche, artt.19 c.p.c. e 1182 ultimo comma c.c.
5.1.1.
L'eccezione non è fondata
Assorbente sul punto è la
contro
-eccezioni sollevata dalla opposta secondo cui, in ogni caso, la competenza del Tribunale di Bologna deriverebbe dalla sua natura di forum destinae solutionis ai sensi degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c.
Secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “Le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182 c.c., comma 3, sono - agli effetti […] del forum destinatae solutionis ai sensi dell'art. 20 c.p.c., ultima parte, - esclusiva- mente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone
l'art. 38, ultimo comma, c.p.c.” (ex multis, Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 17989/2016).
Nel caso di specie, è pacifica la sussistenza del rapporto di fornitura intercorso tra le parti, non con- testato dall'opponente ed anzi da quest'ultima espressamente riconosciuto: la società Parte_1
infatti, ha affermato di aver sempre regolarmente saldato tutte le bollette che aveva
[...] CP_1 emesso nel periodo antecedente alle fatture oggetto della presente controversia. La circostanza risul- ta effettivamente confermata dal fatto che nella bolletta n. 411710132611 del 22.12.2017 (doc. 1 opponente) è riportata la dicitura “Le bollette precedenti ci risultano pagate”.
10
Ciò significa che l'opponente conosceva ed aveva accettato le condizioni tariffarie sulla base delle quali validamente fatturava i consumi registrati e comunicati dal distributore locale, determi- CP_1 nando il quantum monetario dovuto sulla base di un mero calcolo aritmetico.
Per tali ragioni, il credito vantato da deve considerarsi liquido, radicandosi, così, la competen- CP_1 za per territorio nel luogo della sede del creditore ai sensi dell'art. 1182 c.c., comma 3.
Non valgono a confutare questa conclusione né il fatto che l'opponente abbia mosso contestazioni rispetto all'an e al quantum delle somme richieste da né il fatto che, nel corso del procedi- CP_1 mento, sia stata disposta una CTU al fine di quantificare l'esatto compenso dovuto all'opposta.
Da un lato, infatti, la sussistenza o meno del requisito della liquidità dell'obbligazione prescinde dalla fondatezza della contestazione, dipendendo detta sussistenza, come detto, solamente dalla astratta determinabilità dell'importo alla luce del titolo contrattuale. A ben vedere, la valutazione in ordine alla fondatezza della contestazione afferisce a questione giuridica distinta e logicamente suc- cessiva rispetto a quella relativa all'accertamento della portabilità del credito, ben potendo risultare,
l'obbligazione dedotta, liquida – e radicare quindi la competenza innanzi al Tribunale del luogo ove il creditore aveva la sede al tempo della sua scadenza – ma, nel merito, non dovuta, o dovuta solo parzialmente in conseguenza, ad esempio, del successivo accertamento in ordine all'esistenza di fat- ti modificativi, impeditivi o estintivi della stessa.
Ed è proprio al fine di determinare l'effettivo ammontare dovuto in conseguenza della ritenuta fon- datezza di un fatto modificativo allegato dall'opponente (si v. infra) che, dall'altro lato, si è resa ne- cessaria, nel caso di specie, l'assunzione di una consulenza tecnica. Ciò, tuttavia, non incide sulla natura liquida dell'obbligazione, la quale, sotto tale aspetto, rimane tale – potendosi pur sempre de- terminare sulla base di un calcolo aritmetico a partire dai consumi registrati – mutando, invece, solo dal punto di vista quantitativo (come precisato, infatti, il requisito minimo per la sussistenza della liquidità non è la determinatezza, bensì la determinabilità).
5.2.
Con una seconda eccezione preliminare (di merito), l'opponente ha eccepito la prescrizione del cre- dito portato dalla fattura n. 411804489078 emessa il 25.05.2018 per decorso del termine biennale previsto dalla legge n. 205/2017.
5.2.1.
L'eccezione non è fondata.
La legge n. 205/2017, all'art. 1, comma 4, prevede che “nei contratti di fornitura di energia elettri- ca e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese […]”, mentre, al comma 10, chiarisce che tale termine si applica “alle fatture la cui scadenza è successiva: a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018 […]”.
11
Vero è che la fattura contestata dall'opponente è datata 25.05.2018, e dunque la sua scadenza è suc- cessiva al 1° marzo 2018; altresì vero è, però, che il comma 5 della medesima legge, abrogato dalla legge n. 160/2019, e quindi medio tempore applicabile al caso di specie, prescrive che “le disposi- zioni di cui al comma 4 non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di con- sumo derivi da responsabilità accertata dell'utente”.
Orbene, in disparte la considerazione relativa al fatto che non vi è prova che l'opponente, come ri- chiesto dalla legge n. 205/2017, sia una micro-impresa, rispetto all'applicabilità al caso di specie del richiamato comma 5 occorre osservare quanto segue.
È circostanza pacifica, in quanto non contestata dall'opponente, che, proprio su richiesta di quest'ultima, gli operatori del distributore locale , in data 24.8.2015, hanno proce- Controparte_2 duto allo spostamento, presso altro punto dell'immobile, del POD n. IT001E00020254 intestato all'opponente.
Risulta, poi, provato documentalmente che nel corso di un sopralluogo effettuato in data 10.10.2016 sul medesimo POD, il personale di ha accertato l'esistenza di un prelievo fraudo- Controparte_2 lento di energia elettrica dovuto al fatto che gli impianti dell'opponente erano alimentati, non sol- tanto attraverso il gruppo di misura, ma altresì attraverso un allaccio abusivo diretto alla rete di di- stribuzione che by-passava il gruppo di misura.
La circostanza, in particolare, è attestata: dal modello di verifica redatto dal personale di E-
Distribuzione in data 10.10.2016 nel quale è stato verbalizzato che “l'utenza era anche alimentata da un allaccio abusivo collegato direttamente alla rete ENEL” (doc. 2 di E-Distribuzione e doc.
5.2. di;
dal verbale di verifica, sempre redatto dal personale di in data CP_1 Controparte_2
10.10.2016, ove si dà atto dell'esistenza di una “derivazione abusiva collegata direttamente alla re- te ENEL. L'energia in tal modo prelevata non veniva in alcun modo registrata, né la potenza limi- tata. Tale derivazione si collegava all'interno dei locali in oggetto su in interruttore qudripolare da
250 ampere. In sede di verifica è stata rimossa la derivazione abusiva, la quale insieme al suddetto interruttore è stata sequestrata dal Comando Stazione di Grottaferrata” (doc. 3 di Controparte_2
e doc.
5.2. di;
dalle fotografie delle rilevazioni effettuate sul luogo (doc. 4 di CP_1 Controparte_2
e doc.
5.2. di;
dal verbale di ispezione e sequestro redatto, sempre in data 10.10.2016, dalla CP_1
Legione Carabinieri Lazio Stazione di Grottaferrata, nel quale è stato evidenziato che, a seguito di alcune anomalie riscontrate nel corso del sopralluogo, la squadra tecnica operativa di E- distribuzione, disalimentava la fornitura del cliente “constatando che dei cavi di alimentazione col- locati in un cunicolo posto nelle vicinanze del locale adibito a slot machine, rimanevano in tensio- ne. Tale tensione veniva a mancare solo quando veniva scollegata la presa del contatore (tratto di cavo che va dal sezionatore stradale al gruppo di misura, ossia il contatore) quindi a monte del
12
contatore e privo di misura. […] Gli operai quindi trovandosi di fronte ad un prelievo irregolare di corrente richiedevano l'intervento di personale di questo Ufficio” (doc. 5 di e doc. Controparte_2
5.2. di . CP_1
Dal canto suo, l'opponente si è limitata a dedurre una serie di capitoli di prova generici e, comun- que, smentiti dal contenuto dei documenti appena richiamati, i quali, peraltro, in quanto redatti da pubblici ufficiali (quanto meno il verbale dei Carabinieri) assumono forza di prove legali ex artt.
2699 e 2700 c.c., come tali sottratte alla libera valutazione del giudice.
Con la terza memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. l'opponente ha, poi, depositato istanza per la pro- duzione di un filmato che, a sua detta, smentirebbe quanto riportato nel verbale dei Carabinieri.
Orbene, tale istanza è tardiva in quanto successiva al termine decadenziale, individuato dalla legge nella memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. n. 2, entro cui poter domandare l'ammissione di prove e definire così il thema probandum, essendo invece dedicata, la terza memoria, esclusivamente alla richiesta di prove contrarie;
in ogni caso, detta istanza è inidonea a scalfire la particolare efficacia probatoria di cui è dotato il verbale dei Carabinieri che, quale atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso (non proposta nel caso di specie).
Accertata la sussistenza di un prelievo fraudolento di energia elettrica da parte dell'opponente emerge, allora, che l'emissione della contestata fattura altro non è se non il frutto di un necessario ricalcolo dei consumi effettuato dal distributore locale volto a regolarizzare una originaria “erronea rilevazione dei dati di consumo” derivante “da responsabilità accertata dell'utente”.
Appurata, quindi, l'operatività dell'art. 1 comma 5 della legge n. 2015/2017, ed esclusa l'applicabilità del termine biennale previsto dal medesimo art. 1, commi 4 e 10, la presente
contro
- versia deve intendersi regolata dal termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., sicché, essen- do stata proposta la domanda monitoria nel febbraio 2022, alcuna prescrizione può ritenersi medio tempore intervenuta (prescrizione comunque interrotta dalla diffida inviata da il 12.6.2020, CP_1 cfr. suo doc. 15).
6.
Esaurita l'analisi delle questioni preliminari di rito e di merito occorre ora valutare la fondatezza delle eccezioni sollevate dall'opponente in via principale.
in particolare, ha contestato sotto un duplice aspetto il quantum fatturato da Controparte_4 CP_1 poiché, da un lato, le due bollette opererebbero un ricalcolo in riferimento a un periodo più ampio rispetto a quello in cui sarebbe avvenuto l'asserito prelievo abusivo (agosto 2015-ottobre 2016) e, dall'altro, avrebbero come oggetto parziale del ricalcolo uno stesso periodo, sicché realizzerebbero, relativamente a tale arco temporale, una duplicazione del credito.
6.1.
13
L'eccezione è fondata relativamente a entrambi i profili contestati.
6.1.1.
Rispetto al primo (fatturazione di prelievi estranei al periodo di rispristino della misura) si osserva quanto segue.
Le fatture azionate da con il procedimento monitorio hanno ad oggetto il “Ricalcolo importi CP_1 fatturati per Ricostruzione per frode o malfunzionamento del contatore” (doc. 10 fattura n.
411710132611 del 22.12.2017 e doc. 13 fattura n. 411804489078 del 25.05.2018) e sono state emesse, come dedotto dalla stesa al fine di regolarizzare l'originaria erronea rilevazione dei CP_1 dati di consumo dettati dall'accertato prelievo abusivo di energia elettrica da parte della opponente.
Sia sia il distributore locale terzo chiamato hanno confermato quanto docu- CP_1 Controparte_2 mentalmente accertato, ovverosia che detto prelievo abusivo è avvenuto nel periodo intercorrente tra il 24.8.2015, giorno in cui il distributore locale, su richiesta dell'opponente, ha effettuato lo spo- stamento del contatore, e il 10.10.2016, giorno in cui il distributore locale ha provveduto a ripristi- nare la corretta misura del contatore a seguito dell'accertamento del prelievo abusivo.
In ragione di ciò, infatti, ha provveduto a ricalcolare i consumi, prendendo inizial- Controparte_2 mente a riferimento il periodo 20.5.2015 - 10.10.2016 (doc. 7 di , lettera del Controparte_2
24.10.2016), per poi successivamente rettificarli con comunicazione inviata ad il 16.11.2017 CP_1
(doc. 10 di ) ove ha dichiarato di aver “proceduto alla revisione del periodo oggetto Controparte_2 di ricostruzione dei consumi, ora decorrente dal 24/08/2015”; con tale missiva, peraltro, il distribu- tore ha chiarito che “La nuova decorrenza della ricostruzione non vede più interessato l'intero in- tervallo di tempo in cui il punto di prelievo è stato associato al vostro contratto. Pertanto procede- remo al ripristino delle precedenti misure sino al 24/08/15, ed alla revisione solo per le successive sino al ripristino della misura al 10/10/2016, come da precedente comunicazione indicata”.
Dall'analisi delle fatture, tuttavia, emerge che entrambe hanno come oggetto di ricalcolo non il solo periodo intercorrente tra il 24.8.2015 e il 10.10.2016, ma periodi più ampi, compresi, rispettivamen- te, tra l'1.5.2015 e il 30.11.2017 (fattura n. 411710132611 del 22.12.2017) e tra l'1.8.2015 e il
30.4.2018 (fattura n. 411804489078 del 25.5.2018).
La circostanza è stata confermata da , la quale, nella sua comparsa di costituzione, Controparte_2 ha affermato che “nelle fatture di cui lamenta il mancato pagamento, sono infatti addebitati CP_1 anche prelievi effettuati dalla dopo il ripristino della corretta misura” (si v. p. 13, nota g), Pt_1 comparsa di costituzione di ). Controparte_2
sul punto, non ha assunto alcuna specifica posizione e non ha chiarito perché siano stati fattu- CP_1 rati prelievi a titolo di ricostruzione per frode estranei al periodo in cui detta frode è effettivamente stata accertata.
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Inoltre, mentre con riguardo al periodo 24.8.2015 - 10.10.2016 è presente in atti la menzionata rico- struzione dei consumi operata dal distributore locale, nulla di analogo sussiste rispetto ai consumi relativi agli ulteriori periodi. a fronte della contestazione sollevata dall'opponente, avrebbe CP_1 dovuto mettersi in prova in ordine alla regolarità degli stessi, producendo, ad esempio, la certifica- zione del distributore;
questi, al contrario, si è dichiarato estraneo a detti prelievi ed ha affermato che “ogni questione relativa ai contenuti delle fatture di cui reclama in questa sede il paga- CP_1 mento che non sia relativa alle maggiori quantità di energia che la deducente ha accertato esser state prelevate dalla nel periodo 24.8.2015 - 10.10.2016, è questione che riguarda esclusiva- Pt_1 mente e la cliente” (si v. p. 13, nota g), comparsa di costituzione di ). CP_1 Controparte_2
dunque, non ha raggiunto la prova della effettiva debenza delle somme fatturate sui consumi CP_1 diversi da quelli (fraudolenti) relativi al periodo 24.8.2015 - 10.10.2016, unico periodo, questo, che deve pertanto essere preso in considerazione per la determinazione del compenso spettante ad CP_1
6.1.2.
Rispetto al secondo profilo di contestazione (duplicazione del credito) occorre osservare che sia la fattura n. 411710132611 del 22.12.2017 sia la fattura n. 411804489078 del 25.5.2018, riferendosi rispettivamente al periodo 1.5.2015 - 30.11.2017 e al periodo 1.8.2015 - 30.4.2018, addebitano im- porti per l'arco temporale compreso tra l'agosto 2015 e il novembre 2017, includendo, quindi, an- che il periodo di prelievo fraudolento.
Pare, dunque, che abbia effettivamente fatturato due volte i consumi relativamente al periodo CP_1
24.8.2015 - 10.10.2016; peraltro, né i valori dei consumi riportati nella bolletta n. 411710132611 del 22.12.2017, né quelli di cui alla bolletta n. 411804489078 coincidono con i consumi ricalcolati e comunicati dal distributore con lettera del 16.11.2017 (doc. 10 di ): alcuna corri- Controparte_2 spondenza vi è, infatti, tra i dati comunicati dal distributore e la fattura di dicembre 2017; analiz- zando, invece, la fattura di maggio 2018 emerge una piena coincidenza solo relativamente ai con- sumi di maggio, giugno e luglio 2016, mentre rispetto a quelli di agosto, settembre e ottobre 2016 vi
è una coincidenza solo parzialmente;
quelli precedenti al maggio 2016 non sono riportati. non ha fornito chiarimenti sul punto. CP_1
A tale riguardo, un ausilio fondamentale va rinvenuto nella CTU disposta in corso di causa proprio al fine di determinare la correttezza dei dati ricostruiti da e conseguentemente Controparte_3 quantificare il corrispettivo spettante a con riferimento al periodo di prelievo abusivo compre- CP_1 so tra il 24.8.2015 e il 10.10.2016.
La relazione, seppur molto ampia ed analitica, risponde al quesito posto ed è esaustiva e ben moti- vata rispetto alle operazioni compiute a tale fine, oltre che priva di vizi logici, basata sui precisi ac- certamenti svolti in contraddittorio tra le parti (si v. p 7 ss. della relazione tecnica) e comprensiva
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delle osservazioni presentate dai consulenti di parte, alle quali l'esperto ha fornito pertinenti e com- pleti chiarimenti (si v. p. 28 ss. della relazione tecnica).
Il tecnico incaricato Ing. , in particolare, ha esaustivamente chiarito di condividere il Persona_2 criterio di (ri)calcolo operato dal distributore locale basato sulla metodologia della massima potenza effettivamente prelevabile, ritenendo non corretti, invece, i criteri proposti dal CTP di parte oppo- nente: “Il CTP (BlackJack) propone nella propria relazione due distinte tipologie di ri- Per_3 costruzione dei consumi: 1) sulla base dei consumi storici e 2) mediante l'applicazione del coeffi- ciente di correzione. Lo scrivente CTU non ritiene corretta nessuna delle due tipologie proposte.
Quello che è un dato di fatto è che sia stato trovato, pure repertato, un allaccio diretto che entrava all'interno della proprietà Un allaccio diretto alla rete elettrica, si configura necessa- Parte_3 riamente come un prelievo fraudolento. […] La modalità di ricostruzione che si basa sui consumi storici di prelievo, previsto dalla Normativa si applica nel caso di malfunzionamenti e non CP_10 nel caso di prelievi fraudolenti. Il misuratore campione, quindi il secondo misuratore secondo linee guida del distributore pubblicate nel 2016 su esplicita richiesta di è una tecnica adibita CP_10 per andare a controllare l'errore di un misuratore di cui si è accertato il malfunzionamento. Quan- do si accerta un errore di funzionamento del contatore allora si può utilizzare il fattore di errore misurato in fase verifica, ma in questo caso non vi sono malfunzionamenti, sostanzialmente il con- tatore funzionava correttamente, è stato semplicemente bypassato.
Si ritiene che i dati ricostruiti da con riferimento ai consumi relativi al pe- Controparte_3 riodo compreso tra il 24/08/2015 e il 10/10/2016 siano corretti. Il criterio impiegato dal terzo di- stributore è conforme alla normativa di settore ed è indicato nel manuale di deno- Controparte_2 minato CRITERI DI STIMA E DI RICOSTRUZIONE DEI DATI DI MISURA DELL'ENERGIA
ELETTRICA (Allegato 4.2), in particolare si fa riferimento al paragrafo 5.6 Ricostruzione con Po- tenza Tecnicamente Prelevabile.
Il metodo viene utilizzato in casi di allacci diretti alla rete. La potenza “tecnicamente prelevabile”
è la potenza prelevabile dalla rete in regime continuativo in relazione alle caratteristiche elettriche della connessione. La ricostruzione viene effettuata utilizzando le ore di utilizzo stimate per kW di potenza “tecnicamente prelevabile”. Per prelievi irregolari con allaccio diretto alla rete o bypass del misuratore, si tiene conto della portata termica della sezione del cavo rilevato in sede di verifi- ca.
I consumi giornalieri vengono calcolati mediante il prodotto tra la potenza tecnicamente prelevabi- le e le ore di utilizzo stimate (Allegato 3.2). In questo specifico caso era presente un cavo di 150 mm quadri in alluminio del distributore e uno di 185 mm quadri in rame del cliente, cioè quello con cui era stato realizzato l'allaccio abusivo. La prescrizione indica che si deve prendere la minima
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sezione ai fini della portata e quindi il 150 mm quadri in alluminio, il quale può trasportare 110,6 kilowatt, secondo le tabelle CEI-UNEL 35024. La ricostruzione è stata fatta su 413 giorni, periodo dal 24 agosto 2015 al 10 ottobre del 2016, sono state considerate 3.650 ore equivalenti all'anno, ovvero 10 ore al giorno, tenendo conto che questo esercizio era aperto sostanzialmente quasi sem- pre. Di conseguenza 10 ore al giorno * 110,6 kilowatt * 413 giorni = 456,778 kWh” (relazione tec- nica, p. 42 ss.).
Tanto precisato in ordine alla metodologia di calcolo dei consumi abusivi, il perito incaricato ha proceduto a quantificare il corrispettivo spettante ad secondo i parametri economici del regime CP_1 della fornitura (consulenza tecnica, p. 45 ss.). Egli, in particolare, ha ricostruito in maniera esente da censure le singole voci di spesa relative ai corrispettivi di vendita (€ 35.633,58), ai corrispettivi di distribuzione (€ 5.495,08), e agli oneri generali di sistema (€ 33.368,35), determinando un importo complessivo, per il periodo 24.8.2015 - 10.10.2016, di € 74.497,02, oltre IVA e le altre imposte.
Rispetto alle altre imposte, infatti, non si condivide la quantificazione di € 5.839,23 operata dal tec- nico attraverso la tabella di cui a p. 88 della relazione;
e ciò per un duplice ordine di ragioni: da un lato, l'Ing. ha sommato importi fatturati da bollette estranee alla cognizione di questo giudi- Per_2 zio;
dall'altro ha preso in considerazione gli importi fatturati nella bolletta di maggio 2018 senza te- nere conto del fatto che il suo incarico è stato disposto proprio alla luce della dubbia attendibilità delle bollette azionate da nella fase monitoria. Egli piuttosto, avrebbe dovuto calcolare ex novo CP_1 gli importi dovuti a titolo di “altre imposte” a partire dai dati da lui stesso ricostruiti.
7.
Tutto ciò considerato, quindi, il decreto ingiuntivo n. 1225/2022 deve essere revocato e parte op- ponente condannata a pagare in favore di la somma di € 74.497,02, oltre IVA e altre imposte a CP_1 titolo di compenso per il consumo di energia elettrica avvenuto nel periodo 24.8.2015 - 10.10.2016, il tutto oltre interessi legali a far data dalla domanda.
8.
Da ultimo, non è fondata la domanda con cui ha chiesto la condanna in manleva del terzo CP_1 chiamato . Controparte_2
La CTU ha confermato la correttezza delle ricostruzioni effettuate dal distributore sicché alcun vi- zio idoneo a determinare una modifica dei consumi può essere ad esso ascritto.
In ogni caso, presupposto indefettibile della domanda di manleva/garanzia è che nei confronti della parte che la solleva sia stata formulata una domanda di pagamento, ciò che, tuttavia, nel caso di specie non è avvenuto: la società opponente, infatti, si è limitata a chiedere la revoca del decreto in- giuntivo, senza nulla domandare ad in via riconvenzionale. CP_1
9.
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Ogni ulteriore questione assorbita.
10.
Rispetto alle spese occorre osservare quanto segue.
10.1.
Le spese afferenti al rapporto processuale intercorso tra l'opponente e l'opposta devono essere compensate in ragione della reciproca parziale soccombenza e del parziale accoglimento dell'opposizione in misura prossima alla metà di quanto aveva domandato nella fase monito- CP_1 ria.
10.2.
Rispetto alle spese di lite sostenute dal terzo chiamato, occorre rammentare come sia indirizzo con- solidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “in forza del principio di causazione
– che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite – il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a cari- co dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia propo- sto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manife- stamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa”
(Cass. civ., Sez. III, ord. n. 6144/2024; cfr. Cass. civ., Sez. 1, ord. n. 10364/2023; Cass. civ., Sez.
III, ord. n. 31889/2019; Cass, civ., Sez. VI, ord. n. 18710/2021).
Alla luce di tale principio, quindi, l'analisi sulla opportunità della chiamata in causa del terzo deve essere effettuata valutando ex ante i fatti allegati a base della domanda di parte opponente e delle difese di parte opposta e, non invece, essere limitata all'accertamento in ordine alla (in)fondatezza virtuale della domanda attorea o della domanda di manleva formulata dalla convenuta (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 6144/2024).
Tanto considerato, allora, deve osservarsi che: alla luce della peculiarità della vicenda – avente ad oggetto un prelievo abusivo di energia che ha necessitato il ricalcolo, da parte del distributore loca- le, dei consumi effettivamente prelevati dall'opponente –, nonché tenuto conto delle eccezioni sol- levate da quest'ultima sul quantum fatturato da in conseguenza dei predetti consumi, e consi- CP_1 derato altresì che è il soggetto localmente competente ad eseguire l'attività di tra- Controparte_2 sporto dell'energia fino al punto di consegna, nonché le attività di rilevazione e certificazione delle misure, gestione e manutenzione delle reti, ivi compresi i misuratori dei prelievi, del tutto opportuna
è stata, nel caso di specie, l'estensione del contraddittorio al distributore locale, sì che potessero es-
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sere adeguatamente valutati i fatti di causa e gli effettivi ed eventuali profili di responsabilità dei soggetti coinvolti.
D'altro lato, però, non ci si può esimere dall'evidenziare che il terzo chiamato, costituendosi in giu- dizio, ha dovuto anche fronteggiare la specifica domanda di manleva formulata da nei suoi CP_1 confronti, domanda che, come si è già avuto modo di chiarire, non aveva alcun tipo di collegamento causale con le domande formulate dall'opponente nei suoi confronti. Detta domanda è risultata, per- tanto, del tutto eccentrica ed ha costretto a sostenere inutili spese al fine di potersi Controparte_2 adeguatamente difendere.
Per tali ragioni devono essere poste a carico sia di sia di nella misura del 50% cia- Parte_4 CP_1 scuna, le spese legali sostenute dal terzo chiamato , che si liquidano in dispositivo Controparte_2 secondo i criteri stabiliti nel D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con applicazione delle ta- riffe previste per lo scaglione da € 52.001,00 a 260.000,00, nel loro valore medio per tutte le fasi di giudizio.
10.3.
Infine, vista la reciproca soccombenza parziale di parte attrice e parte convenuta, si reputa congruo porre a loro carico le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 225/2022 emesso dal Tribunale di Bologna in data 16.3.2022, nell'ambito del proc. R.G. n. 2592/2022;
- condanna la società a pagare in favore della società la Parte_1 Controparte_1 somma di € 74.497,02, oltre IVA e altre imposte dovute, il tutto oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- pone definitivamente a carico di e di le spese di CTU, Parte_1 Controparte_1 così come liquidate in corso di causa;
- compensa le spese di lite tra la società e la società Parte_1 Controparte_1
- condanna la società e la società nella misura del 50% cia- Parte_1 Controparte_1 scuna, a pagare in favore di le spese processuali che liquida in complessivi € Controparte_2
14.103,00, oltre il 15% per spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A.
Bologna, 11 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Pierangela Congiu
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