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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/10/2025, n. 2869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2869 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice onorario dott.ssa Giorgia Imperiale
All'udienza del giorno 15 ottobre 2025 svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Nella causa per opposizione agli atti esecutivi
promossa da
, rappresentato e difeso dall' Avv. V. Faiulo come da mandato in atti Parte_1
contro
rappresentata e difesa dall'Avv. P. Controparte_1
Scorrano come da mandato in atti
Ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con atto di citazione in opposizione notificato in data 04.02 2019, il sig. Parte_1
ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 24.01.2025, con il quale la sig.ra intimava il pagamento della somma di Controparte_1
importo di € 1475,21 in forza dell'ordinanza presidenziale (quale provvedimento provvisorio ed urgente) emessa all'udienza del 02.10.2023 nell'ambito del procedimento di affidamento esclusivo del figlio minore nrg 2399/2023 pendente presso il Tribunale di Lecce.
Con comparsa di risposta del 26.06.2025 si costituiva in giudizio la sig.ra
[...]
per impugnare e contestare l'assunto attoreo. Controparte_1
Precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la discussione orale, previo deposito di note conclusionali.
Il sig. ha eccepito la nullità/inefficacia dell'atto di precetto notificato in data Pt_1
14.01.2019 poiché carente del titolo esecutivo.
In particolare, deduce che la Sig.ra ha notificato l'atto di Controparte_1
precetto violazione dell'art. 479 c.p.c. in quanto carente della notifica del titolo esecutivo.
L'art. 480 c.p.c. definisce il precetto come “l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, entro un termine non minore di dieci giorni, salva l'autorizzazione di cui all'art.
482, con l'avvertimento che, in mancanza si procederà ad esecuzione forzata”.
L'atto di precetto deve, pertanto, contenere necessariamente l'intimazione,
l'indicazione del titolo esecutivo da cui scaturisce l'obbligo del debitore, la previsione di un termine entro il quale adempiere all'obbligo, e l'avvertimento della imminente esecuzione forzata in caso di mancato adempimento entro il termine.
Il precetto, completo dei contenuti sopra descritti, deve essere notificato al debitore, insieme al titolo esecutivo, salvo i casi in cui il titolo esecutivo sia stato notificato prima del precetto
Ne consegue che la carenza del titolo esecutivo nella copia del precetto notificata rende l'atto di precetto nullo per vizio formale.
Dall'esame della documentazione in atti risulta che la copia dell'atto di precetto notificata al debitore – opponente - non contiene il titolo esecutivo - ordinanza presidenziale (quale provvedimento provvisorio ed urgente)-, bensi il solo verbale di
2 udienza presidenziale conclusasi con riserva a provvedere.
La natura della controversia e l'esiguità dell'attività processuale svolta inducono il
Giudicante a compensare le spese di lite
P. Q. M.
il Tribunale di Lecce, - III Sezione Civile-, nella persona del Giudice Onorario Giorgia
Imperiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, ragione e deduzione, così provvede:
1) Accoglie la opposizione proposta dal sig. e per l'effetto, Parte_1
dichiara la nullità dell'atto di precetto notificato in data 24.01.2025;
2) Spese compensate
.
Il Giudice Onorario
(dott.ssa Giorgia Imperiale)
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