Art. 3.
Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a provvedere all'esecuzione dei lavori di cui all'art. 1, nei limiti di spesa di lire 235 milioni, che sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'esercizio finanziario 1956-57.
Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a provvedere all'esecuzione dei lavori di cui all'art. 1, nei limiti di spesa di lire 235 milioni, che sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'esercizio finanziario 1956-57.