Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 30/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 865/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberta Bonaudi Presidente rel
Dott. Elisa Einaudi Giudice
Dott. Giusy Ciampa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 865/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Parte_1
l'Avv. GATTINO GIAN FRANCO che lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTE nei confronti di nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. CP
BARZELLONI STEFANO che la rappresenta e difende per procura in atti,
CONVENUTO
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: divorzio- cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Voglia, l'Ill.mo Tribunale, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i sig.ri e in data Parte_1 CP
27/05/2018 nel Comune di IO (CN), ivi trascritto in data 28/05/2018 nei registri dello Stato Civile al n° 2, Serie A, Parte II dell'anno 2018, così statuendo:
1. Confermare l'assegnazione di quella che fu la casa coniugale sita in IO,
Largo Petrarca n. 1, alla sig.ra CP
2. Confermare l'affidamento della figlia minore in maniera esclusiva alla madre;
Per_1
3. Confermare che l'assegno unico familiare per figli a carico viene definitivamente percepito dalla sig.ra ; CP
4. Disporre, a fronte delle mutate condizioni economiche come indicato in atti e in udienza nonché della nascita di un secondo figlio, che l'assegno di mantenimento a carico del sig.
e a favore della minore sia corrisposto, mensilmente, nella misura di Parte_1 Per_1
5. Disporre, quanto alle spese straordinarie, mediche, scolastiche, ludiche e sportive che vengano sostenute nella misura del 50% ciascuno, avuto comunque riguardo e riferimento al
Protocollo d'Intesa in materia del Tribunale di Torino;
6. Dare atto che le parti si concedono reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto e/o altro documento equipollente per l'espatrio, con l'iscrizione di figli minori;
7. Dare atto che le parti sono economicamente indipendenti, dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale tra loro senza nulla pretendere reciprocamente ad eccezione di quanto stabilito nel presente atto.
Con vittoria di spese di giudizio, oltre accessori di legge
Per parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale, previi gli incombenti di legge, previa acquisizione dei documenti prodotti in giudizio di cui all'elenco in calce. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i signori e in data 27/05/2018 nel Comune di Parte_1 CP
IO (Cn) ivi trascritto in data 280/05/2018 nei registri dello stato civile al n. 2 serie A, parte II alle seguenti
CONDIZIONI
1. Confermare l'assegnazione della casa coniugale in IO alla signora CP
.
[...]
2. Disporre l'affido super esclusivo, ovvero l'affido esclusivo della figlia minore alla Per_1 signora . CP
3. La figlia minore, previo accordo dei genitori e compatibilmente con i loro impegni lavorativi, nonché i di lei impegni scolastici, sportivi e/o ricreativi, avrà la più ampia facoltà di vedere, frequentare e stare con il padre, il tutto nell'ambito della maggiore collaborazione possibile tra i genitori.
4. Disporre il versamento a carico del sig. a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento della figlia la somma di € 500,00 (o comunque non inferiore Per_1 all'importo di € 400,00 così come da ordinanza 28/10/2024), somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT con base luglio 2024, con ordine di pagamento diretto in capo all'attuale datore di lavoro.
5. Disporre, quanto alle spese straordinarie mediche, scolastiche, ludiche sportive e ricreative che vengano sostenute nella misura del 50% ciascuno, avuto riguardo e riferimento ai criteri di cui al Protocollo del Tribunale di Torino.
6. Disporre che l'assegno unico venga percepito in via esclusiva dalla signora CP
.
[...]
7. Dare atto che le parti si rilasciano reciproco assenso per il rilascio in favore di sé stessi e in favore della figlia minore del passaporto per l'estero e/o di documento Persona_2 equipollente per l'espatrio ove necessario. Con vittoria di spese e compensi per l'attività legale
Per il Pubblico Ministero
Si accolgano le conclusioni della parte convenuta, confermando la statuizione dell'ordinanza del 28.10.2024 relativa al versamento mensile
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in IO il 27.05.2018 scegliendo il regime di separazione dei beni;
dall'unione era nata prima del matrimonio la figlia ( 30.11.2008) Per_1 Per_3
2. Con decreto 17.06.2022 il Tribunale di Cuneo omologava la separazione personale delle parti (che erano comparse avanti al Presidente il 9.06.2022) alle condizioni dalle stesse concordate che prevedevano: l'affidamento condiviso della figlia minore con residenza anagrafica e collocazione presso la madre (alla quale era assegnata la casa coniugale) e facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé previo accordo e, comunque, almeno un fine settimana ogni due dalle 10,30 del sabato alla domenica alle ore 19,30 con possibile pernotto fino al lunedì; per le vacanze estive, natalizie e pasquali era previsto che la figlia rimanesse con il padre nei modi e tempi concordati tra le parti;
con obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia versando la somma di euro 500,00 mensile, oltre al contributo al 50% alle spese straordinarie;
assegno unico integralmente a favore del padre.
3. Con ricorso depositato il 17.04.2024 chiedeva pronunciarsi la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio confermando le condizioni di affidamento (condiviso), collocazione e visita della figlia minore , confermando l'assegnazione della casa Per_1 coniugale alla madre, con godimento dell'assegno unico alla stessa in via esclusiva e riduzione del contributo al mantenimento a favore della figlia a euro 200,00
Rilevava infatti il ricorrente (i) che l'assegno unico era stato da lui percepito soltanto dal gennaio al settembre del 2023 nell'importo di euro 54,10 (successivamente non lo aveva più percepito non avendo presentato la dichiarazione Isee); (ii) che era nato un figlio dalla nuova compagna in data 2.10.2023 e (iii) che era dipendente a tempo determinato mediante agenzia interinale, con una retribuzione mensile peraltro gravata dalla trattenuta ex art. 473bis.37 c.p.c. oltre che da una cessione del quinto per pregresso finanziamento assunto nell'interesse della famiglia.
4. La convenuta si costituiva aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e per il resto chiedendo l'affidamento super esclusivo di , con conferma Per_1 dell'assegnazione della casa coniugale e aumento del contributo per la figlia a euro 500,00.
5. A seguito dell'audizione della minore, il ricorrente dichiarava di aderire alla richiesta di controparte per l'affidamento esclusivo della figlia minore e, previa rinuncia all'assegno unico, chiedeva che il contributo di mantenimento a suo carico venisse ridotto a euro 300,00 con desistenza dalla trattenuta del quinto sulla busta paga da parte della resistente.
6. Con i provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c. il Giudice delegato disponeva l'affidamento esclusivo di alla mamma, con previsione che il padre potesse vedere la figlia e tenerla Per_1 con sé solo previo accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi e con gli impegni scolastici ed extrascolastici di;
l'assegnazione della casa Per_1 coniugale alla madre e la percezione da parte sua dell'assegno unico;
l'obbligo per il padre di contribuire al mantenimento della figlia con l'assegno perequativo mensile di euro 400,00
e la ripartizione in pari quota delle spese straordinarie.
Ritenuto che la causa fosse matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 473bis.22 ultimo comma c.p.c. l'udienza dell'8 gennaio 2025 ore 9,30 nella quale le parti richiamavano le conclusioni rassegnate con note scritte depositate telematicamente e il giudice rimetteva la causa alla decisione collegiale.
Il P.M. rassegnava le sue conclusioni in data 15.01.2025 in margine al verbale dell'8.01.2025.
***
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio appare accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un provvedimento passato in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (9.06.2022).
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
L'affidamento, la collocazione, il diritto di visita della figlia minore Per_1
A seguito dell'ascolto della minore e dei provvedimenti provvisori ex art. 473bis.22 c.p.c., parte ricorrente ha aderito alla richiesta della madre, chiedendo che sia disposto l'affidamento esclusivo della minore alla madre con collocazione presso di lei e diritto di visita rimesso agli accordi tra i genitori, in considerazione dell'età della prole e dei suoi rapporti con il padre.
Va qui ricordato che per granitica giurisprudenza, la regola generale dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155 c.c., è derogabile soltanto ove la sua applicazione risulti, in concreto, pregiudizievole per l'interesse dei minori (vedi da ultimo Cass. n. 15819 del 7.6.2021:
9.2 In proposito, mette conto rilevare che nel quadro della nuova disciplina relativa ai "provvedimenti riguardo ai figli" dei coniugi separati, di cui ai citati artt. 155 e 155 bis c.p.c., come modificati dalla L. n. 54 del 2006, improntata alla tutela del diritto del minore (già consacrato nella Convenzione di New York del 20 novembre
1989 resa esecutiva in Italia con la L. n. 176 del 1991) alla cd. "bigenitorialità", ovvero al diritto, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione, l'affidamento "condiviso", che comporta l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore, si pone non più come evenienza residuale, bensì come regola;
rispetto alla quale costituisce, invece, ora eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo: alla regola dell'affidamento condiviso può, dunque, derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore" (Cass.,
8 febbraio 2012, n. 1777). Pur non potendo ragionevolmente ritenersi comunque precluso
l'affidamento condiviso, di per sè, dalla mera conflittualità esistente fra i coniugi, poichè tale istituto avrebbe altrimenti una applicazione, evidentemente, solo residuale, occorre, perchè possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (Cass., 18 giugno 2008, n. 16593).
9.3 Con la duplice conseguenza che: non avendo il legislatore ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione resta rimessa alla decisione del Giudice nel caso concreto da adottarsi con provvedimento motivato, con riferimento alla peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione,
l'affidamento esclusivo;
l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento”.
Nel caso di specie, come emerge dagli atti e non è neppure negato dal ricorrente, il padre si
è lungamente disinteressato di mantenere e coltivare il rapporto con la figlia, che non ha frequentato per molto tempo e che non ha neppure informato della formazione di una nuova famiglia con la nascita di un bimbo;
ne è conseguita una sensazione di frustrazione da parte di che, come ha dichiarato al giudice, non percepisce nel padre alcun punto di Per_1 riferimento affettivo, educativo e materiale, essendo la sua presenza saltuaria e superficiale.
(vedi dichiarazioni di al giudice delegato: Per quanto riguarda il rapporto con mio Per_1 padre, non lo vedo da circa un mese;
avevamo gli appuntamenti all'ospedale dalla psicologa dove veniva anche lui, ma solo noi due non ci vediamo da tanto tempo. Lui era andato via e per tanto tempo, tre anni, non l'ho visto e non si è fatto sentire;
poi magari lo vedo per tre volte in un mese e poi sparisce di nuovo. Non è un punto di riferimento. Per adesso non mi va di vederlo. So dove abita, sono anche andata a casa sua. Non è che sia arrabbiata con lui, ma non vedo tanto il senso di vederlo una volta e poi di nuovo non vederlo per mesi).
Tale situazione ha creato nella ragazza una profonda sofferenza psicologica, tanto che dal gennaio 2022 è seguita da una psicologa e da una educatrice. Per_1
Alla lontananza affettiva e anche fisica del padre si aggiunge il suo mancato adempimento all'obbligo economico di contribuire al mantenimento della figlia;
come esposto dalla madre, documentato e non contestato, la sig. aveva dovuto da subito introdurre CP procedura ex art. 156 c.c. per ottenere l'ordine di pagamento diretto da parte del datore di lavoro del , il quale tuttavia aveva dato le dimissioni volontarie, con conseguente Pt_1 rinnovazione della notifica del ricorso presso il nuovo datore di lavoro;
il pignoramento presso terzi all'ex datore di lavoro sortiva esito negativo perché il aveva percepito Pt_1 direttamente ogni spettanza, anche il TFR;
a seguito di cessazione del rapporto di lavoro anche con il nuovo datore FIVE STARS SPA, la doveva individuare il nuovo datore CP
e notificare la richiesta di pagamento diretto ex art. 473bis.37 c.p.c.
Per effetto dell'affidamento esclusivo, la madre avrà per legge diritto alla percezione dell'assegno unico.
La casa coniugale resta assegnata alla madre presso cui risiede ed è collocata la minore.
Il mantenimento della minore
Quanto al mantenimento della minore, il padre ricorrente ha insistito per la sua riduzione a euro 300,00 (rispetto a euro 500,00 previsto in sede di separazione) mentre la madre ha richiesto il mantenimento di tale importo o in via subordinata la sua riduzione a euro 400,00 come da provvedimenti provvisori.
Ritiene il collegio che vadano confermati detti provvedimenti. Va infatti considerato:
(i) che In tema di mantenimento del figlio minore, la quantificazione del contributo dovuto dai genitori deve osservare un principio di proporzionalità, che postula una valutazione comparata dei loro redditi, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del minore e del tenore di vita da lui goduto, sicché, una volta accertata la riduzione delle entrate patrimoniali del genitore non collocatario nonché la sopravvenuta nascita di altro figlio al cui mantenimento egli debba contribuire, il giudice è tenuto a procedere alla nuova quantificazione del contributo in parola, tenendo conto anche delle risorse della madre convivente e delle necessità correnti del minore di età. (Cass. n. 32466/2023; n.
14760/2024); pertanto, se la nascita di un altro figlio nell'ambito, peraltro, di un nucleo famigliare del quale non si conosce la capacità economica complessiva ha il suo rilievo, deve anche considerarsi sono aumentate le esigenze di in ragione della sua età (Tribunale Per_1 di Rieti, provvedimento del 2.4.2019 n. 273: “L'aumento delle esigenze del figlio è notoriamente legato alla crescita e allo sviluppo della sua personalità, non ha bisogno di specifica dimostrazione, legittimando di per sé la revisione dell'assegno di mantenimento, anche in mancanza di miglioramenti reddituali e patrimoniali del coniuge tenuto alla contribuzione, a condizione, tuttavia, che l'incremento del contributo di mantenimento trovi capienza nelle disponibilità patrimoniali dell'onerato”; Il Tribunale di Velletri, provvedimento del 16/04/2020, n. 637: “L'accrescimento delle esigenze economiche del figlio è notoriamente legato alla crescita e allo sviluppo della sua personalità per cui la domanda di aumento dell'assegno per il suo mantenimento non abbisogna di specifica dimostrazione. In altri termini, la mera crescita dei figli implica in automatico un aumento dei loro bisogni, poiché alle necessità alimentari e abitative si sommano quelle legate alla vita sociale, scolastica, sportiva e ludica che, pertanto, essendo di per sé legato alla crescita del minore, non necessita di una prova specifica al riguardo richiedendosi a tal proposito il solo adempimento dell'onere allegatorio da parte del richiedente di tale fatto da ritenersi notorio.
Conseguentemente, va accolta la domanda finalizzata all'aumento dell'assegno quale contributo al mantenimento dei figli”. Cassazione n. 15774 del 2020: “La valutazione in ordine alle accresciute esigenze del figlio può effettuarsi anche in via presuntiva e si risolve in apprezzamento di fatto del Giudice di merito incensurabile in sede di legittimità, ove idoneamente motivato”. In senso conforme anche Cass. Civ. sent. n. 13664/2022 e Cass. Civ. ord. n. 11724/2023);
(ii) non vi è alcuna prova che la cessione del quinto che va a ridurre la retribuzione mensile netta del consegua ad un finanziamento contratto per pagare debiti famigliari;
Pt_1
(iii) la trattenuta giudiziale si è resa necessaria stante l'inadempimento prolungato del padre all'obbligo di contribuzione concordato nella separazione laddove egli, già destinatario di un provvedimento ex art. 156 c.c., ha dato le dimissioni volontarie dal lavoro a tempo indeterminato che svolgeva per poi cambiare altri due datori di lavoro, costringendo la moglie RA a inseguirlo per ottenere quanto in suo diritto;
(iv) l'unico altro aspetto di rilievo (oltre alla nascita di un altro figlio, ma senza che sia possibile modularne l'incidenza in assenza di altre indicazioni sul nuovo nucleo famigliare) è la circostanza che l'assegno unico (che esplicitamente era stato considerato nella quantificazione del contributo cui il padre si era obbligato, ma che questi ha percepito nella misura minima di euro 50,00 circa) sia ora percepito dalla madre;
specularmente, va considerato che la stessa si fa carico integralmente delle esigenze della figlia che è Per_1 collocata in modo assolutamente prevalente presso di lei e che non trascorre di fatto alcun tempo con il padre.
L'assegno va dunque ridotto rispetto a quanto concordato tra le parti in sede di separazione
(attesa la mancata percezione di euro 54,00 mensili a titolo di assegno unico e la nascita di un nuovo figlio) ma in misura minima (considerato l'affidamento esclusivo, le maggiori esigenze di e la sua collocazione pressoché esclusiva presso la mamma); si conferma Per_1 pertanto la quantificazione in euro 400,00 mensili a decorrere dal mese di novembre 2024, oltre alla partecipazione al 50% alle spese straordinarie, come concordemente richiesto dalle parti.
Il pagamento diretto può essere richiesto dalla parte avente diritto nei confronti della controparte inadempiente ex art. 473bis.37 c.p.c.
Le ulteriori richieste
Le parti concordano sul fatto di essere economicamente autosufficienti e di non prevedere alcun assegno divorzile.
Le spese di lite
Tenuto conto che le parti hanno rassegnato conclusioni conformi sull'affidamento, collocazione e tempi di permanenza della figlia minore e che il ricorrente è soccombente quanto all'unico punto controverso, le spese di lite vengono compensate per un mezzo e poste a carico del ricorrente quanto al residuo mezzo.
Tale quota è liquidata in complessivi euro 1.904,00, in applicazione dei valori minimi tabellari di cui al decreto 13 agosto 2022 n. 147, tabella n. 2 previsti per le controversie di bassa complessità e valore indeterminabile quali quella in epigrafe.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione o istanza,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori Parte_1
(C.F. ) nato a [...] il [...] e (C.F. C.F._1 CP
nata a [...] il 30/12/1989 in data [...] nel Comune di C.F._2
IO, ivi iscritto in data 28/05/2018 nei registri dello Stato Civile al n° 2, Serie A,
Parte II dell'anno 2018;
DISPONE l'affidamento esclusivo alla mamma della figlia minore , con collocazione e Per_1 residenza presso la stessa nella casa coniugale, che resta assegnata alla sig. CP
DISPONE che veda, frequenti e stia con il padre quando desidera, previo accordo dei Per_1 genitori e compatibilmente con i loro impegni lavorativi, nonché con i di lei impegni scolastici, sportivi e/o ricreativi;
PONE a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia minore , un assegno di euro 400,00 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo indici Per_1
Istat, da versare in favore della madre ricorrente a mezzo bonifico entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ludico sportive e ricreative) previamente concordate e successivamente documentate, sostenute nell'interesse della figlia;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IO di provvedere alle incombenze di legge.
DICHIARA compensate per un mezzo le spese di lite del presente giudizio e dichiara tenuto il sig. al rimborso a favore della sig. del residuo mezzo Parte_1 CP che si liquida in euro 1.904,00 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA di legge se dovuta.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 16/01/2025
Il Presidente Estensore
Dott. Roberta Bonaudi