TRIB
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/09/2025, n. 2336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2336 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di lavoro tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Franco Orlando, Parte_1 ricorrente;
e , in persona del rappresentante legale in Controparte_1 carica, rappresentato e difeso ex art. 417 bis dalla dott.ssa Rosa Tanzarella, resistente;
oggetto: altre ipotesi Fatto e diritto Con atto depositato in data 10.7.2024, la ricorrente di cui in epigrafe, assunta dal nel ruolo ATA, quale collaboratore scolastico, con decorrenza Controparte_1 dall'1.9.2008, sulla premessa che “l'Amministrazione convenuta non considera utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali previste dalla contrattazione collettiva il servizio prestato nell'anno 2013 ex art. 1, comma 1, lettera b del DPR 122/2013, erroneamente interpretato” e che “pertanto, agli effetti e con le decorrenze della su indicata normativa, (si ribadisce, erroneamente applicata), la maturazione degli incrementi contrattuali – prevista al raggiungimento del 3°, 9°, 15°, 21° 28° e 35° - risulta illegittimamente posticipata di un anno sia riguardo a quelli già maturati alla data odierna, sia riguardo a quelli maturandi. Ne consegue che all'odierno ricorrente viene riconosciuta l'anzianità retributiva con decorrenza dall'anno successivo rispetto a quella contrattualmente pattuita”; sul rilievo che “il dato normativo, ispirato alla necessità di contenimento della spesa pubblica per il determinato e circoscritto periodo di tempo (per la precisione gli anni 2011, 2012, 2013, poi limitato al solo anno 2013, in seguito ad interventi governativi per il 2011 e 2012) prevede il solo blocco economico, giammai quello giuridico”, ha chiesto al giudice del lavoro adito di:
1. Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici del servizio prestato nell'anno 2013.
2. Per l'effetto, condannare gli uffici resistenti ad effettuare una nuova ricostruzione della carriera, con il riconoscimento giuridico anche di tale anno.
3. Condannare gli uffici resistenti a rimuovere il blocco economico per gli incrementi retributivi non espressamente indicati dalla norma.
4. Condannare gli uffici resistenti al pagamento delle differenze stipendiali derivanti dalla ricostruzione della carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013, da accertare in separato giudizio, oltre interessi legali.
5. Condannare gli uffici resistenti alla regolarizzazione contributiva. L'amministrazione scolastica convenuta, costituitasi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie e ha concluso per il rigetto della domanda. Con note di trattazione scritta del 24.9.2025, la difesa della parte ricorrente ha inteso limitare “la propria domanda all'accertamento e condanna di parte avversa al riconoscimento ai fini giuridici dell'anno 2013, con esclusione delle domande volte alla rimozione degli effetti economici”, modificando le proprie conclusioni nei termini appresso virgolettati: “accogliere la domanda proposta nei confronti dei resistenti così come precisata e modificata, di seguito riprodotta:
1. Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici del servizio prestato nell'anno 2013”. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Quanto ai principi di diritto applicabili alla fattispecie in esame, ritiene questo giudice di conformarsi a quanto, in termini convincenti, puntualizzato da Cassazione civile, sez. lav., 21.5.2025, n. 13618, secondo cui “In tema di personale docente e A.T.A. della scuola statale, per il quale è previsto un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, le disposizioni inerenti al blocco degli incrementi retributivi per il periodo 2010-2013, di cui agli artt. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010 , conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010 ; 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013 ; 1 del d.l. n. 3 del 2014 , conv. con modif. dalla l. n. 41 del 2014 , nonché 1, comma 3, dei c.c.n.l. 13 marzo 2013 e 7 agosto 2014, comportano la sterilizzazione - ai soli fini economici, e non già agli effetti giuridici dell'anzianità - dell'annualità 2013, della quale è stata esclusa l'utilità ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva che, previo stanziamento delle relative risorse, ne consenta il recupero”; ciò con la puntualizzazione (punto 2.6 della motivazione) che “la “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici”. Come anticipato in premessa, la difesa della parte ricorrente, a seguito del pronunciamento dappresso richiamato, ha inteso limitare la propria domanda giudiziale nei termini sopra specificati, in tal modo rinunciando all'azione proposta con riferimento ai capi da 2 a 5 delle conclusioni di cui al ricorso. In relazione a quanto precede, la disamina della presente controversia è, dunque, da circoscrivere al capo della domanda afferente al riconoscimento ai fini giuridici del servizio prestato dal ricorrente nell'anno 2013. È da ritenere preliminarmente sussiste un interesse alla definizione della relativa questione, laddove, l'amministrazione convenuta non ha efficacemente contrastato l'allegazione di parte ricorrente secondo cui, malgrado il tenore della norma, sarebbe stata ampliata la portata della sterilizzazione che viene in rilievo anche agli effetti giuridici;
sicché, in altri termini, permane quantomeno una situazione di incertezza che legittima la proposizione del ricorso. Tanto puntualizzato, prestando questo giudice, come detto, adesione a quanto meglio esplicitato da Cass. nn. 13618/2025 non può pertanto che ritenersi che l'annualità del 2013 concorra a determinare la complessiva anzianità di servizio della Parte_1 restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva. È pertanto da dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici del servizio prestato nell'anno 2013. L'esito della controversia sin qui tratteggiato determina la soccombenza reciproca con integrale compensazione delle spese di lite, ove si consideri che, per un verso, esso si concreta in un parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi e che, per altro verso, la rinuncia alla domanda (ovvero, nel caso, la rinuncia alla parte della domanda relativa ai capi da 2 a 5 delle conclusioni) diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante (cfr. Cassazione civile sez. II, 9.6.2014, n. 12953).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 10.7.2024 da nei confronti del Parte_1 [...]
, così provvede: accoglie la domanda attorea per quanto di Controparte_1 ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente al computo dell'anno 2013 ai fini dell'anzianità di servizio;
compensa le spese di lite. Lecce, 29 settembre 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di lavoro tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Franco Orlando, Parte_1 ricorrente;
e , in persona del rappresentante legale in Controparte_1 carica, rappresentato e difeso ex art. 417 bis dalla dott.ssa Rosa Tanzarella, resistente;
oggetto: altre ipotesi Fatto e diritto Con atto depositato in data 10.7.2024, la ricorrente di cui in epigrafe, assunta dal nel ruolo ATA, quale collaboratore scolastico, con decorrenza Controparte_1 dall'1.9.2008, sulla premessa che “l'Amministrazione convenuta non considera utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali previste dalla contrattazione collettiva il servizio prestato nell'anno 2013 ex art. 1, comma 1, lettera b del DPR 122/2013, erroneamente interpretato” e che “pertanto, agli effetti e con le decorrenze della su indicata normativa, (si ribadisce, erroneamente applicata), la maturazione degli incrementi contrattuali – prevista al raggiungimento del 3°, 9°, 15°, 21° 28° e 35° - risulta illegittimamente posticipata di un anno sia riguardo a quelli già maturati alla data odierna, sia riguardo a quelli maturandi. Ne consegue che all'odierno ricorrente viene riconosciuta l'anzianità retributiva con decorrenza dall'anno successivo rispetto a quella contrattualmente pattuita”; sul rilievo che “il dato normativo, ispirato alla necessità di contenimento della spesa pubblica per il determinato e circoscritto periodo di tempo (per la precisione gli anni 2011, 2012, 2013, poi limitato al solo anno 2013, in seguito ad interventi governativi per il 2011 e 2012) prevede il solo blocco economico, giammai quello giuridico”, ha chiesto al giudice del lavoro adito di:
1. Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici del servizio prestato nell'anno 2013.
2. Per l'effetto, condannare gli uffici resistenti ad effettuare una nuova ricostruzione della carriera, con il riconoscimento giuridico anche di tale anno.
3. Condannare gli uffici resistenti a rimuovere il blocco economico per gli incrementi retributivi non espressamente indicati dalla norma.
4. Condannare gli uffici resistenti al pagamento delle differenze stipendiali derivanti dalla ricostruzione della carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013, da accertare in separato giudizio, oltre interessi legali.
5. Condannare gli uffici resistenti alla regolarizzazione contributiva. L'amministrazione scolastica convenuta, costituitasi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie e ha concluso per il rigetto della domanda. Con note di trattazione scritta del 24.9.2025, la difesa della parte ricorrente ha inteso limitare “la propria domanda all'accertamento e condanna di parte avversa al riconoscimento ai fini giuridici dell'anno 2013, con esclusione delle domande volte alla rimozione degli effetti economici”, modificando le proprie conclusioni nei termini appresso virgolettati: “accogliere la domanda proposta nei confronti dei resistenti così come precisata e modificata, di seguito riprodotta:
1. Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici del servizio prestato nell'anno 2013”. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Quanto ai principi di diritto applicabili alla fattispecie in esame, ritiene questo giudice di conformarsi a quanto, in termini convincenti, puntualizzato da Cassazione civile, sez. lav., 21.5.2025, n. 13618, secondo cui “In tema di personale docente e A.T.A. della scuola statale, per il quale è previsto un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, le disposizioni inerenti al blocco degli incrementi retributivi per il periodo 2010-2013, di cui agli artt. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010 , conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010 ; 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013 ; 1 del d.l. n. 3 del 2014 , conv. con modif. dalla l. n. 41 del 2014 , nonché 1, comma 3, dei c.c.n.l. 13 marzo 2013 e 7 agosto 2014, comportano la sterilizzazione - ai soli fini economici, e non già agli effetti giuridici dell'anzianità - dell'annualità 2013, della quale è stata esclusa l'utilità ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva che, previo stanziamento delle relative risorse, ne consenta il recupero”; ciò con la puntualizzazione (punto 2.6 della motivazione) che “la “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici”. Come anticipato in premessa, la difesa della parte ricorrente, a seguito del pronunciamento dappresso richiamato, ha inteso limitare la propria domanda giudiziale nei termini sopra specificati, in tal modo rinunciando all'azione proposta con riferimento ai capi da 2 a 5 delle conclusioni di cui al ricorso. In relazione a quanto precede, la disamina della presente controversia è, dunque, da circoscrivere al capo della domanda afferente al riconoscimento ai fini giuridici del servizio prestato dal ricorrente nell'anno 2013. È da ritenere preliminarmente sussiste un interesse alla definizione della relativa questione, laddove, l'amministrazione convenuta non ha efficacemente contrastato l'allegazione di parte ricorrente secondo cui, malgrado il tenore della norma, sarebbe stata ampliata la portata della sterilizzazione che viene in rilievo anche agli effetti giuridici;
sicché, in altri termini, permane quantomeno una situazione di incertezza che legittima la proposizione del ricorso. Tanto puntualizzato, prestando questo giudice, come detto, adesione a quanto meglio esplicitato da Cass. nn. 13618/2025 non può pertanto che ritenersi che l'annualità del 2013 concorra a determinare la complessiva anzianità di servizio della Parte_1 restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva. È pertanto da dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici del servizio prestato nell'anno 2013. L'esito della controversia sin qui tratteggiato determina la soccombenza reciproca con integrale compensazione delle spese di lite, ove si consideri che, per un verso, esso si concreta in un parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi e che, per altro verso, la rinuncia alla domanda (ovvero, nel caso, la rinuncia alla parte della domanda relativa ai capi da 2 a 5 delle conclusioni) diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante (cfr. Cassazione civile sez. II, 9.6.2014, n. 12953).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 10.7.2024 da nei confronti del Parte_1 [...]
, così provvede: accoglie la domanda attorea per quanto di Controparte_1 ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente al computo dell'anno 2013 ai fini dell'anzianità di servizio;
compensa le spese di lite. Lecce, 29 settembre 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma