Art. 1. 1. Il termine per l'applicazione delle disposizioni dell' articolo 39, comma 1, lettera b), del codice della nautica da diporto , di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , relative all'obbligo della patente nautica per la conduzione di unita' aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi, fissato al 1° gennaio 2019 dall' articolo 4, comma 3, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108 , e' differito al 1° gennaio 2020.
2. All'articolo 9, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 , la parola: «2019» e' sostituita dalla seguente: «2020».
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell' art. 39, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE , a norma dell' art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 2005 e' il seguente:
«Art. 39 (Patente nautica). - 1. La patente nautica per unita' da diporto di lunghezza non superiore a ventiquattro metri e' obbligatoria nei seguenti casi, in relazione alla navigazione effettivamente svolta:
a) per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa o comunque, su moto d'acqua;
b) per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo dell' unita' sia installato un motore avente una cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione a quattro tempi fuori bordo o se a iniezione diretta, o a 1.300 cc se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel, comunque con potenza superiore a 30 kw o a 40,8 cv.
Omissis».
- Il testo dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108 , recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2018, come modificato dalla presente legge e' il seguente:
«3. Le disposizioni di cui all' art. 39, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , relative all'obbligatorieta' della patente nautica per la conduzione di unita' aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.».
- Il testo dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n, 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 , recante proroga e definizione di termini, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017, cosi' come modificato dalla presente legge e' il seguente:
«Art. 9 (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti). - Omissis.
2. L'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206 e' prorogata al 31 ottobre 2020. Conseguentemente, le autorizzazioni all'esercizio di attivita' di formazione e concessione per lo svolgimento delle attivita' di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011, sono prorogate al 31 ottobre 2020.
Omissis.».
2. All'articolo 9, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 , la parola: «2019» e' sostituita dalla seguente: «2020».
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell' art. 39, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE , a norma dell' art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 2005 e' il seguente:
«Art. 39 (Patente nautica). - 1. La patente nautica per unita' da diporto di lunghezza non superiore a ventiquattro metri e' obbligatoria nei seguenti casi, in relazione alla navigazione effettivamente svolta:
a) per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa o comunque, su moto d'acqua;
b) per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo dell' unita' sia installato un motore avente una cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione a quattro tempi fuori bordo o se a iniezione diretta, o a 1.300 cc se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel, comunque con potenza superiore a 30 kw o a 40,8 cv.
Omissis».
- Il testo dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108 , recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2018, come modificato dalla presente legge e' il seguente:
«3. Le disposizioni di cui all' art. 39, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , relative all'obbligatorieta' della patente nautica per la conduzione di unita' aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.».
- Il testo dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n, 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 , recante proroga e definizione di termini, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017, cosi' come modificato dalla presente legge e' il seguente:
«Art. 9 (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti). - Omissis.
2. L'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206 e' prorogata al 31 ottobre 2020. Conseguentemente, le autorizzazioni all'esercizio di attivita' di formazione e concessione per lo svolgimento delle attivita' di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011, sono prorogate al 31 ottobre 2020.
Omissis.».