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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 02/07/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce seconda sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 942 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024 decisa ex art. 281 sexies cpc all'udienza collegiale del 3 giugno 2025 tra
( C.F in proprio e Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(P.IVA , in persona del legale Parte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi, giusta mandato in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Antonio Lezzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio appellante
e
(CF E P.I ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
L.R., rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'Avv. Angelo Vantaggiato e dall'avv. Claudia Minerva ed elettivamente domiciliata presso il loro studio appellata
*******
Preliminarmente la Corte da atto che la presente sentenza è redatta, ai sensi dell'art. dell'art. 281 sexies c.p.c. con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
********** MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 3090/2024, pubblicata in data 4.10.2024, notificata il 22.10.2024, il Tribunale di Lecce, pronunciando in ordine alla domanda formulata e Parte_1 [...]
nei confronti di , rilevava Parte_2 Controparte_1 preliminarmente ed in via pregiudizialmente assorbente il proprio difetto di giurisdizione in favore del GA, compensando le spese di lite fra le parti.
2. Con atto di citazione notificato il 31.10.2024 e Parte_1 [...]
ha proposto appello avverso la sentenza suindicata, censurandola nel merito Parte_2 affidandosi ad un unico motivo di gravame, e segnatamente perché << la sentenza gravata sarebbe viziata da una motivazione che “solo apparentemente avrebbe il conforto della giurisprudenza di legittimità”, ma sarebbe, a suo dire, in preteso contrasto con le emergenze processuali e la documentazione acquisita in giudizio>> posto che, il primo giudice, richiamata in maniera inconferente, e/o comunque mal interpretato, la pronuncia a Sezioni Unite n.10080/2020, avrebbe dovuto estrapolare dall'atto negoziale gli elementi rilevatori nella specie di un appalto di servizi e, conseguentemente, qualificare in tali termini la fattispecie, disattendendo l'eccezione di difetto di giurisdizione. Ha quindi reiterato in questa sede tutte le domande già svolte in primo grado.
3. La si è costituita in giudizio, eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc e comunque, evidenziando nel merito l'infondatezza dell'impugnazione, ha concluso per il rigetto.
4. Con istanza del 29.11.2024 l'appellante chiedeva di essere rimesso in termini per la iscrizione a ruolo del giudizio, non effettuata nei termini di legge ma solo il 14.11.2024.
5. Alla udienza del 3.4.2025 l'appellato, opponendosi alla istanza di rimessione in termini, evidenziava invece che la tardiva iscrizione a ruolo determinava la improcedibilità del gravame, sicchè il Cons. Istruttore, ritenuto di dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. a definire l'eccezione preliminare di improcedibilità, fissava per tale incombente l'udienza collegiale del 3.6.2025, assegnando alle parti i termini di legge per la precisazione delle conclusioni ed il deposito di note scritte.
6. All'esito, alla udienza del 3.6.2025 le parti depositavano note in sostituzione della udienza e la Corte decideva, riservando, a mente dell'art. 281 sexies cpc., di depositare la sentenza nei successivi 30 gg.
>>>
7. Il Collegio rileva, preliminarmente ed in via assorbente, che la fondatezza dell'eccezione di improcedibilità dell'appello perché tardivamente iscritto a ruolo.
In base all'art. 347 c.p.c., la costituzione in appello deve avvenire secondo quanto disposto dall'art. 165 c.p.c. Ne deriva che l'appellante deve costituirsi mediante deposito, nella cancelleria del giudice di secondo grado, del proprio fascicolo, contenente la nota di iscrizione a ruolo, l'originale dell'atto d'appello notificato, la procura alle liti e gli eventuali documenti offerti in comunicazione, tra cui la copia della sentenza impugnata, con attestazione del cancelliere ed il fascicolo di parte di primo grado. L'art. 348, comma 1, c.p.c. sancisce che l'appello venga dichiarato improcedibile se l'appellante non si costituisce in termini. La costituzione dell'appellante, quindi deve avvenire entro dieci giorni dalla notificazione dell'atto di gravame, ( oppure, in caso di abbreviazione dei termini ex art. 163 bis c.p.c., entro cinque giorni) e detto termine per la costituzione decorre dal perfezionamento della notificazione, e non dalla consegna dell'atto di appello all'ufficiale giudiziario da parte dell'appellante. La mancata costituzione in termini dell'appellante implica automaticamente l'improcedibilità dell'appello, senza che rilevi l'avvenuta costituzione dell'appellato. La sanzione di improcedibilità è volta ad eliminare la controversia mediante il passaggio in giudicato della sentenza resa dal primo giudice ed è espressione di un favor per il passaggio in giudicato della sentenza.
Nella specie il gravame risulta notificato in via telematica alla controparte in data 31.10.2024, come attestato dalla ricevuta di avvenuta consegna telematica dell'atto ai difensori della controparte, prodotta nel fascicolo telematico, mentre l'appello risulta iscritto a ruolo, sempre in via telematica, solo in data 14.11.2024, quindi ben oltre il decimo giorno dal perfezionarsi della notificazione ( 10.11.2024). Nelle note di trattazione per la presente udienza, peraltro, l'appellante non contesta neppure detta circostanza, giustificando la tardività con un “errore fatale” del sistema. Dalla nota della
[...]
pervenuta il 13.5.2025 si chiarisce che: Controparte_2
a) Il deposito della Pec inviata dall'avv. Lezzi il 7.11.2024 ha rilevato un Errore FATAL in Cont quanto << il file con nome “sentenza primo grado n.3090-2024 notificata il 22.10.2024 contenuto nella busta ed etichettato con tipologia RdAC conteneva non una ricevuta di avvenuta consegna ma una Pec>> b) L'allegato “sentenza primo grado n.3090-2024 notificata il 22.10.2024.eml” è stato etichettato come RdAC al momento della redazione del deposito;
c) L'Errore FATAL è classificato come anomalia bloccante … non può essere sanato dalla cancellaria ed il relativo deposito può essere solo rifiutato;
d) L'esito finale del deposito è indicato nel testo della quarta Pec e nella sezione “descrizione esito” dell'allegato File esito-atto.xml… Emerge pertanto che l'errore Fatal che il sistema ha rilevato e che ha impedito la iscrizione dell'appello al ruolo il giorno 7.11.2024 è stato determinato da un errore nell'inserimento dell'allegato “sentenza primo grado n.3090-2024 notificata il 22.10.2024.eml” nella busta che l'avv. Lezzi ha inviato per il deposito telematico. Non si è trattata di una anomalia del sistema informatico.
Assume lo stesso appellante nella istanza di rimessione in termini che dopo la prima e seconda ricevuta di iscrizione a ruolo il 7.11.2024 riceveva anche la terza Pec, sempre il 7.11.2024, ove era già segnalato un errore “imprevisto” e fatale. La terza Pec in data 7.11.2024 ore 03.11 – in atti – recita << codice esito:
-1. Descrizione esito: INBUSTA 69380870 errore imprevisto nel sistema, sono necessarie verifiche da parte dell'apos- ufficio ricevente >>
Quindi a fronte della ricezione della terza Pec segnalante errore, il difensore non si è attivato, attendendo la quarta Pec, che - assume l'appellante - perveniva solo in data 11.11.2024, sicché la nuova iscrizione a ruolo avveniva quindi solo il 14.11.2024, quindi tardivamente. Appare evidente che ove il difensore avesse, subito dopo la ricezione della terza Pec, chiesto immediatamente chiarimenti per eliminare l'errore, la iscrizione a ruolo avrebbe potuto essere effettuata tempestivamente entro il 10.11.2024, perché le tempistiche lo consentivano. L'attesa ingiustificata della quarta Pec ha invece determinato il ritardo, che a fonte della segnalazione di errore già alla terza Pec non si giustifica. E comunque il nuovo deposito non è avvenuto subito dopo aver avuto conoscenza dell'esito negativo, e cioè il 12.11.2024, ma si è atteso il 14.11.2024 per effettuarlo.
Giova ricordare che alla luce della teoria del deposito telematico come fattispecie a formazione progressiva, il definitivo consolidarsi dell'effetto di tempestivo deposito prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC), è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione da parte della cancelleria ( cd. 4° Pec). È tuttavia necessario distinguere, per ciò che riguarda la valenza delle ricevute Pec, tra gli aspetti che concernono la tempestività del deposito e gli aspetti che invece riguardano la definitiva regolarità dello stesso.
La generazione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC - c.d. seconda Pec) individua il momento di perfezionamento del deposito e costituisce il riferimento temporale sulla cui base valutare la tempestività
o meno del deposito medesimo. Tale efficacia, tuttavia, costituisce un effetto anticipato meramente provvisorio in quanto comunque subordinata al generarsi con esito positivo delle successive Pec, e cioè quella esito controlli automatici deposito (cosiddetta terza Pec) e quella di accettazione deposito (cd. quarta Pec). Lo scopo del deposito - infatti - non può dirsi raggiunto finché non vi sia stata l'accettazione dell'atto da parte della Cancelleria, che ne determina la conoscibilità a beneficio delle parti del processo e del giudice, e la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione (cosiddetta quarta Pec). In caso di mancato completamento dell'iter del deposito telematico, e in particolare ove sia risultato negativo l'esito di una o di entrambe le ultime fasi della procedura, il deposito telematico, pur perfetto, non può dirsi - pertanto - efficace, poiché inidoneo al raggiungimento dello scopo.
Il definitivo consolidarsi dell'effetto di tempestivo deposito - prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della - è condizionato quindi dalla ricezione della terza e della quarta Pec e, quindi, al buon fine Pt_3 dell'intero procedimento, in tal modo riconoscendosi la necessità di un positivo superamento dei controlli, automatici e manuali, documentati da queste ultime comunicazioni Pec. Ciò in quanto lo scopo del deposito non può dirsi raggiunto finché non vi sia stata l'accettazione dell'atto da parte della Cancelleria, che ne determina la "visibilità" per le parti del processo e per il giudice, e la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione (cosiddetta quarta Pec). ( così Cassazione civile sez. II, 27/11/2023, n.32822). Pertanto, in assenza delle Pec successive alla seconda (e a maggior ragione nel caso in cui la terza o la quarta Pec diano esito non favorevole), la parte avrà l'onere di attivarsi quanto più tempestivamente possibile (considerata la possibilità di una sfasatura temporale nella generazione della terza e quarta Pec) per rimediare a tale mancato perfezionamento, procedendo ad un nuovo deposito, oppure alla tempestiva formulazione di una richiesta di rimessione in termini ( recentissima Cassazione civile sez. I, 03/01/2025, n.69).
Nella specie quindi la parte, ricevuta la terza Pec che già segnalava errore, non si è attivata, ha atteso la quarta Pec e quindi ha proceduto ad una nuova iscrizione a ruolo, ma non immediatamente, bensì a distanza di qualche giorno, solo il 14.11.2024, e poi formulando successivamente solo il 29.11.2024 istanza di rimessione in termini.
E' vero che un errore fatale nel deposito non presupponga la sua imputabilità alla parte depositante, in quanto esso implica solo una impossibilità tecnica dell'accettazione del deposito di per sé neutra, tuttavia la cronologia degli eventi non consente di ritenere integrato il requisito della tempestività della reazione del depositante al mancato buon fine del deposito e comunque l'accoglimento dell'istanza di remissione in termini è preclusa sia dal fatto che nella specie l'errore fatale del deposito telematico è stato determinato dal deposito di un atto in formato non ammesso dal sistema, e quindi per causa imputabile alla parte, ma soprattutto dalla circostanza che l'appellante si sia attivato solo a distanza di 7 gg giorni dal fallimento del deposito, per effettuare un nuovo deposito ( 14.11.) depositando l'istanza di rimessione solo dopo ulteriori 22 giorni ( 7.11./29.11). quindi anche in questo caso il ritardo ulteriore è imputabile alla inerzia della parte.
Ribadendo, quindi, che la parte, una volta avvedutasi del mancato buon fine dell'attività processuale da compiere nel termine decadenziale, debba attivarsi in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo, secondo un principio sufficientemente consolidato, originariamente elaborato per lo più per le ipotesi di mancato buon fine delle procedure notificatorie (Cass. civ., sez. V, 6 giugno 2012, n. 9114; Cass. civ., sez. VI - Lavoro, 5 aprile 2018, n. 8445), nella specie la Corte ritiene che non ci sia stata una tempestiva attivazione della parte, che invece avrebbe consentito sia di porre in essere un nuovo tentativo di deposito nei termini ( cioè entro il 10.11.2024), sia comunque di porre in essere un nuovo deposito in un lasso di tempo ragionevolmente più contenuto.
Alla luce di tanto, disattesa la istanza di rimessione in termini, il gravame è improcedibile, perchè tardivamente iscritto a ruolo.
Tutte le altre questioni restano ovviamente assorbite.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
La improcedibilità del gravame comporta la revoca ai sensi dell'art. 136 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115, dell'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, disposto, in via anticipata e provvisoria, con delibera del 20.11.2024 dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Lecce ai sensi dell'art. 126 dello stesso D.P.R. Come già precisato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito (cfr. sentenze 7.8.2006 n. 7082, 16.1.2007 n. 275), sulla possibilità di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio da parte del giudice investito della causa non pare possano sussistere dubbi (cfr. TAR Toscana, I, n. 390/2006 e n. 157/2006; TAR Campania, Napoli, IV, n. 1879/2006 e n. 1042/2006), atteso che il citato art. 136, al secondo comma, espressamente prevede che "con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave" e tale circostanza deve ritenersi sussistere nella specie, alla luce della improcedibilità dell'appello proposto sotto i profili sopra evidenziati. Ai sensi dell'art. 126, primo comma, dello stesso D.P.R. n. 115/2002, infatti, costituisce presupposto per l'ammissibilità al gratuito patrocinio la circostanza che "le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate".
Deve darsi atto, comunque, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 in persona del legale rappresentante pro Parte_2 tempore, con atto di citazione notificato il 31.10.2024 e depositato il 29.11.2024, nei confronti della
, avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 3090/2024, Controparte_1 pubblicata in data 4.10.2024, notificata il 22.10.2024, così provvede:
1. Dichiara improcedibile l'appello, confermando integralmente l'impugnata sentenza;
2. Revoca il beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
3. Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata Unione, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 5.100,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa;
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'Erario, di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 3 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio Francesco Esposito
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce seconda sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 942 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024 decisa ex art. 281 sexies cpc all'udienza collegiale del 3 giugno 2025 tra
( C.F in proprio e Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(P.IVA , in persona del legale Parte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi, giusta mandato in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Antonio Lezzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio appellante
e
(CF E P.I ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
L.R., rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'Avv. Angelo Vantaggiato e dall'avv. Claudia Minerva ed elettivamente domiciliata presso il loro studio appellata
*******
Preliminarmente la Corte da atto che la presente sentenza è redatta, ai sensi dell'art. dell'art. 281 sexies c.p.c. con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
********** MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 3090/2024, pubblicata in data 4.10.2024, notificata il 22.10.2024, il Tribunale di Lecce, pronunciando in ordine alla domanda formulata e Parte_1 [...]
nei confronti di , rilevava Parte_2 Controparte_1 preliminarmente ed in via pregiudizialmente assorbente il proprio difetto di giurisdizione in favore del GA, compensando le spese di lite fra le parti.
2. Con atto di citazione notificato il 31.10.2024 e Parte_1 [...]
ha proposto appello avverso la sentenza suindicata, censurandola nel merito Parte_2 affidandosi ad un unico motivo di gravame, e segnatamente perché << la sentenza gravata sarebbe viziata da una motivazione che “solo apparentemente avrebbe il conforto della giurisprudenza di legittimità”, ma sarebbe, a suo dire, in preteso contrasto con le emergenze processuali e la documentazione acquisita in giudizio>> posto che, il primo giudice, richiamata in maniera inconferente, e/o comunque mal interpretato, la pronuncia a Sezioni Unite n.10080/2020, avrebbe dovuto estrapolare dall'atto negoziale gli elementi rilevatori nella specie di un appalto di servizi e, conseguentemente, qualificare in tali termini la fattispecie, disattendendo l'eccezione di difetto di giurisdizione. Ha quindi reiterato in questa sede tutte le domande già svolte in primo grado.
3. La si è costituita in giudizio, eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc e comunque, evidenziando nel merito l'infondatezza dell'impugnazione, ha concluso per il rigetto.
4. Con istanza del 29.11.2024 l'appellante chiedeva di essere rimesso in termini per la iscrizione a ruolo del giudizio, non effettuata nei termini di legge ma solo il 14.11.2024.
5. Alla udienza del 3.4.2025 l'appellato, opponendosi alla istanza di rimessione in termini, evidenziava invece che la tardiva iscrizione a ruolo determinava la improcedibilità del gravame, sicchè il Cons. Istruttore, ritenuto di dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. a definire l'eccezione preliminare di improcedibilità, fissava per tale incombente l'udienza collegiale del 3.6.2025, assegnando alle parti i termini di legge per la precisazione delle conclusioni ed il deposito di note scritte.
6. All'esito, alla udienza del 3.6.2025 le parti depositavano note in sostituzione della udienza e la Corte decideva, riservando, a mente dell'art. 281 sexies cpc., di depositare la sentenza nei successivi 30 gg.
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7. Il Collegio rileva, preliminarmente ed in via assorbente, che la fondatezza dell'eccezione di improcedibilità dell'appello perché tardivamente iscritto a ruolo.
In base all'art. 347 c.p.c., la costituzione in appello deve avvenire secondo quanto disposto dall'art. 165 c.p.c. Ne deriva che l'appellante deve costituirsi mediante deposito, nella cancelleria del giudice di secondo grado, del proprio fascicolo, contenente la nota di iscrizione a ruolo, l'originale dell'atto d'appello notificato, la procura alle liti e gli eventuali documenti offerti in comunicazione, tra cui la copia della sentenza impugnata, con attestazione del cancelliere ed il fascicolo di parte di primo grado. L'art. 348, comma 1, c.p.c. sancisce che l'appello venga dichiarato improcedibile se l'appellante non si costituisce in termini. La costituzione dell'appellante, quindi deve avvenire entro dieci giorni dalla notificazione dell'atto di gravame, ( oppure, in caso di abbreviazione dei termini ex art. 163 bis c.p.c., entro cinque giorni) e detto termine per la costituzione decorre dal perfezionamento della notificazione, e non dalla consegna dell'atto di appello all'ufficiale giudiziario da parte dell'appellante. La mancata costituzione in termini dell'appellante implica automaticamente l'improcedibilità dell'appello, senza che rilevi l'avvenuta costituzione dell'appellato. La sanzione di improcedibilità è volta ad eliminare la controversia mediante il passaggio in giudicato della sentenza resa dal primo giudice ed è espressione di un favor per il passaggio in giudicato della sentenza.
Nella specie il gravame risulta notificato in via telematica alla controparte in data 31.10.2024, come attestato dalla ricevuta di avvenuta consegna telematica dell'atto ai difensori della controparte, prodotta nel fascicolo telematico, mentre l'appello risulta iscritto a ruolo, sempre in via telematica, solo in data 14.11.2024, quindi ben oltre il decimo giorno dal perfezionarsi della notificazione ( 10.11.2024). Nelle note di trattazione per la presente udienza, peraltro, l'appellante non contesta neppure detta circostanza, giustificando la tardività con un “errore fatale” del sistema. Dalla nota della
[...]
pervenuta il 13.5.2025 si chiarisce che: Controparte_2
a) Il deposito della Pec inviata dall'avv. Lezzi il 7.11.2024 ha rilevato un Errore FATAL in Cont quanto << il file con nome “sentenza primo grado n.3090-2024 notificata il 22.10.2024 contenuto nella busta ed etichettato con tipologia RdAC conteneva non una ricevuta di avvenuta consegna ma una Pec>> b) L'allegato “sentenza primo grado n.3090-2024 notificata il 22.10.2024.eml” è stato etichettato come RdAC al momento della redazione del deposito;
c) L'Errore FATAL è classificato come anomalia bloccante … non può essere sanato dalla cancellaria ed il relativo deposito può essere solo rifiutato;
d) L'esito finale del deposito è indicato nel testo della quarta Pec e nella sezione “descrizione esito” dell'allegato File esito-atto.xml… Emerge pertanto che l'errore Fatal che il sistema ha rilevato e che ha impedito la iscrizione dell'appello al ruolo il giorno 7.11.2024 è stato determinato da un errore nell'inserimento dell'allegato “sentenza primo grado n.3090-2024 notificata il 22.10.2024.eml” nella busta che l'avv. Lezzi ha inviato per il deposito telematico. Non si è trattata di una anomalia del sistema informatico.
Assume lo stesso appellante nella istanza di rimessione in termini che dopo la prima e seconda ricevuta di iscrizione a ruolo il 7.11.2024 riceveva anche la terza Pec, sempre il 7.11.2024, ove era già segnalato un errore “imprevisto” e fatale. La terza Pec in data 7.11.2024 ore 03.11 – in atti – recita << codice esito:
-1. Descrizione esito: INBUSTA 69380870 errore imprevisto nel sistema, sono necessarie verifiche da parte dell'apos- ufficio ricevente >>
Quindi a fronte della ricezione della terza Pec segnalante errore, il difensore non si è attivato, attendendo la quarta Pec, che - assume l'appellante - perveniva solo in data 11.11.2024, sicché la nuova iscrizione a ruolo avveniva quindi solo il 14.11.2024, quindi tardivamente. Appare evidente che ove il difensore avesse, subito dopo la ricezione della terza Pec, chiesto immediatamente chiarimenti per eliminare l'errore, la iscrizione a ruolo avrebbe potuto essere effettuata tempestivamente entro il 10.11.2024, perché le tempistiche lo consentivano. L'attesa ingiustificata della quarta Pec ha invece determinato il ritardo, che a fonte della segnalazione di errore già alla terza Pec non si giustifica. E comunque il nuovo deposito non è avvenuto subito dopo aver avuto conoscenza dell'esito negativo, e cioè il 12.11.2024, ma si è atteso il 14.11.2024 per effettuarlo.
Giova ricordare che alla luce della teoria del deposito telematico come fattispecie a formazione progressiva, il definitivo consolidarsi dell'effetto di tempestivo deposito prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC), è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione da parte della cancelleria ( cd. 4° Pec). È tuttavia necessario distinguere, per ciò che riguarda la valenza delle ricevute Pec, tra gli aspetti che concernono la tempestività del deposito e gli aspetti che invece riguardano la definitiva regolarità dello stesso.
La generazione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC - c.d. seconda Pec) individua il momento di perfezionamento del deposito e costituisce il riferimento temporale sulla cui base valutare la tempestività
o meno del deposito medesimo. Tale efficacia, tuttavia, costituisce un effetto anticipato meramente provvisorio in quanto comunque subordinata al generarsi con esito positivo delle successive Pec, e cioè quella esito controlli automatici deposito (cosiddetta terza Pec) e quella di accettazione deposito (cd. quarta Pec). Lo scopo del deposito - infatti - non può dirsi raggiunto finché non vi sia stata l'accettazione dell'atto da parte della Cancelleria, che ne determina la conoscibilità a beneficio delle parti del processo e del giudice, e la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione (cosiddetta quarta Pec). In caso di mancato completamento dell'iter del deposito telematico, e in particolare ove sia risultato negativo l'esito di una o di entrambe le ultime fasi della procedura, il deposito telematico, pur perfetto, non può dirsi - pertanto - efficace, poiché inidoneo al raggiungimento dello scopo.
Il definitivo consolidarsi dell'effetto di tempestivo deposito - prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della - è condizionato quindi dalla ricezione della terza e della quarta Pec e, quindi, al buon fine Pt_3 dell'intero procedimento, in tal modo riconoscendosi la necessità di un positivo superamento dei controlli, automatici e manuali, documentati da queste ultime comunicazioni Pec. Ciò in quanto lo scopo del deposito non può dirsi raggiunto finché non vi sia stata l'accettazione dell'atto da parte della Cancelleria, che ne determina la "visibilità" per le parti del processo e per il giudice, e la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione (cosiddetta quarta Pec). ( così Cassazione civile sez. II, 27/11/2023, n.32822). Pertanto, in assenza delle Pec successive alla seconda (e a maggior ragione nel caso in cui la terza o la quarta Pec diano esito non favorevole), la parte avrà l'onere di attivarsi quanto più tempestivamente possibile (considerata la possibilità di una sfasatura temporale nella generazione della terza e quarta Pec) per rimediare a tale mancato perfezionamento, procedendo ad un nuovo deposito, oppure alla tempestiva formulazione di una richiesta di rimessione in termini ( recentissima Cassazione civile sez. I, 03/01/2025, n.69).
Nella specie quindi la parte, ricevuta la terza Pec che già segnalava errore, non si è attivata, ha atteso la quarta Pec e quindi ha proceduto ad una nuova iscrizione a ruolo, ma non immediatamente, bensì a distanza di qualche giorno, solo il 14.11.2024, e poi formulando successivamente solo il 29.11.2024 istanza di rimessione in termini.
E' vero che un errore fatale nel deposito non presupponga la sua imputabilità alla parte depositante, in quanto esso implica solo una impossibilità tecnica dell'accettazione del deposito di per sé neutra, tuttavia la cronologia degli eventi non consente di ritenere integrato il requisito della tempestività della reazione del depositante al mancato buon fine del deposito e comunque l'accoglimento dell'istanza di remissione in termini è preclusa sia dal fatto che nella specie l'errore fatale del deposito telematico è stato determinato dal deposito di un atto in formato non ammesso dal sistema, e quindi per causa imputabile alla parte, ma soprattutto dalla circostanza che l'appellante si sia attivato solo a distanza di 7 gg giorni dal fallimento del deposito, per effettuare un nuovo deposito ( 14.11.) depositando l'istanza di rimessione solo dopo ulteriori 22 giorni ( 7.11./29.11). quindi anche in questo caso il ritardo ulteriore è imputabile alla inerzia della parte.
Ribadendo, quindi, che la parte, una volta avvedutasi del mancato buon fine dell'attività processuale da compiere nel termine decadenziale, debba attivarsi in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo, secondo un principio sufficientemente consolidato, originariamente elaborato per lo più per le ipotesi di mancato buon fine delle procedure notificatorie (Cass. civ., sez. V, 6 giugno 2012, n. 9114; Cass. civ., sez. VI - Lavoro, 5 aprile 2018, n. 8445), nella specie la Corte ritiene che non ci sia stata una tempestiva attivazione della parte, che invece avrebbe consentito sia di porre in essere un nuovo tentativo di deposito nei termini ( cioè entro il 10.11.2024), sia comunque di porre in essere un nuovo deposito in un lasso di tempo ragionevolmente più contenuto.
Alla luce di tanto, disattesa la istanza di rimessione in termini, il gravame è improcedibile, perchè tardivamente iscritto a ruolo.
Tutte le altre questioni restano ovviamente assorbite.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
La improcedibilità del gravame comporta la revoca ai sensi dell'art. 136 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115, dell'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, disposto, in via anticipata e provvisoria, con delibera del 20.11.2024 dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Lecce ai sensi dell'art. 126 dello stesso D.P.R. Come già precisato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito (cfr. sentenze 7.8.2006 n. 7082, 16.1.2007 n. 275), sulla possibilità di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio da parte del giudice investito della causa non pare possano sussistere dubbi (cfr. TAR Toscana, I, n. 390/2006 e n. 157/2006; TAR Campania, Napoli, IV, n. 1879/2006 e n. 1042/2006), atteso che il citato art. 136, al secondo comma, espressamente prevede che "con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave" e tale circostanza deve ritenersi sussistere nella specie, alla luce della improcedibilità dell'appello proposto sotto i profili sopra evidenziati. Ai sensi dell'art. 126, primo comma, dello stesso D.P.R. n. 115/2002, infatti, costituisce presupposto per l'ammissibilità al gratuito patrocinio la circostanza che "le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate".
Deve darsi atto, comunque, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 in persona del legale rappresentante pro Parte_2 tempore, con atto di citazione notificato il 31.10.2024 e depositato il 29.11.2024, nei confronti della
, avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 3090/2024, Controparte_1 pubblicata in data 4.10.2024, notificata il 22.10.2024, così provvede:
1. Dichiara improcedibile l'appello, confermando integralmente l'impugnata sentenza;
2. Revoca il beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
3. Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata Unione, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 5.100,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa;
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'Erario, di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 3 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio Francesco Esposito