Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 27/01/2026, n. 907
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Sentenza 27 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Eccezione di decadenza

    La Corte ritiene applicabile il termine ottennale per il recupero di crediti d'imposta indebitamente utilizzati, in quanto il credito deve considerarsi giuridicamente inesistente ai sensi dell'art. 67 del Codice delle leggi antimafia, dato che il soggetto colpito da interdittiva è privo della capacità giuridica di conseguire crediti d'imposta.

  • Rigettato
    Eccezione di violazione delle regole sul contraddittorio

    Si esclude l'obbligo di contraddittorio preventivo in quanto l'accertamento non si riferisce direttamente a un tributo armonizzato, ma al recupero di un'agevolazione legata alla mancanza dei presupposti previsti dal diritto nazionale.

  • Rigettato
    Eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'Agenzia delle Entrate

    L'Agenzia delle Entrate agisce legittimamente per il recupero di un'imposta rimasta insoddisfatta a seguito della compensazione operata con un credito non riconoscibile.

  • Rigettato
    Eccezione di infondatezza dell'atto di recupero per inapplicabilità dell'art. 67 D. lgs 159/2011

    Il credito è considerato inesistente ai sensi dell'art. 67 del Codice delle leggi antimafia, poiché il soggetto colpito da interdittiva è privo della capacità giuridica di conseguire crediti d'imposta.

  • Rigettato
    Eccezione di violazione dell'art. 13 d. lgs. 471/1997 sulle sanzioni

    Le sanzioni sono state correttamente applicate sia nell'an che nel quantum, poiché la società si è avvalsa di un credito inesistente. La contestazione sotto questo profilo è generica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 27/01/2026, n. 907
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 907
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

    Testo completo