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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 27/01/2026, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 907/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
NOVELLI GIANCARLO, Relatore
SCAFURI ANGELO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3363/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5581/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
7 e pubblicata il 19/12/2024
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. TF7CR0100050 REC.CREDITO.IMP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7814/2025 depositato il
19/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello, depositato in data 6.5.2025, la Ricorrente_1 SR impugnava, dinanzi a questa Corte, la sentenza n.5581/2024 del 23.10.2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Caserta
Sezione 7, depositata il 19.12.2024 nel giudizio R.G.R.3170/2024, che aveva rigettao il ricorso da essa promosso avverso l'atto di recupero nr.TF7CR0100050 notificato, a mezzo pec, in data 15.03.2024. e compensato le spese.
Si premette che con il predetto atto l'amministrazione finanziaria aveva accertato e recuperato l'indebita agevolazione complessiva dell'anno 2016 per l'importo di €.767.017,38, oltre interessi a sanzioni, di cui 3
€.750.981,25 per l'agevolazione cd “Caro Petrolio” ed €.16.063,13 per contributo SSN.
In sostanza, i giudici di prime cure hanno ritenuto infondata l'eccezione di decadenza valutando applicabile, al caso di specie, il termine ottennale (e non quinquennale) di cui all'art 27, comma 16, l. 2\009 (di conv. del d.l. 185\08), che (più di preciso) scade il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello dell'utilizzo, termine nella specie palesemente non decorso.
Analogamente , con riferimento alle censure sulla natura non definitiva del provvedimento interdittivo, i giudici del primo grado hanno ribadito che la società appellante, in forza dei provvedimenti interdittivi di cui si è detto, pienamente esecutivi, era – con riferimento alla vicenda di cui al provvedimento impugnato – priva di legittimazione a trattare con la PA, e in particolare a conseguire crediti d'imposta.
Nell'atto di gravame la Ricorrente_1 eccepisce, in primo luogo, la fondatezza dell'eccezione di decadenza anche alla luce della decisione della Suprema Corte a SS.UU., infatti, con la sentenza n.
34419/2023 con effetto dirimente di ogni contestazione sul punto, richiamando il più recente orientamento espresso a sezioni semplici, con le sentenze gemelle n. 34443/2021, n.34444/2021 e n.34445/2021, ha definitivamente tracciato la distinzione tra crediti inesistenti e non spettanti, con i rispettivi conseguenti diversi termini decadenziali del potere di accertamento (8 anni nel caso di credito inesistente e 5 anni nel caso di credito non spettante).
In secondo luogo, parte appellante ha ribadito anche l'eccezione di violazione delle regole in tema di contraddittorio.
La società contribuente, inoltre, ha evidenziato come la sentenza impugnata debba ritenersi, altresì, viziata per non essersi il giudice di prime cure pronunciato, di fatto rigettandola, sull'eccezione di carenza di legittimazione attiva di Agenzia delle Entrate e sulla duplicazione degli importi.
La sentenza impugnata, ancora, sarebbe viziata nella parte in cui il giudice di prime cure ha rigettato l'eccezione di infondatezza dell'atto di recupero per l'inapplicabilità, alla fattispecie in esame, dell'art.67 D. lgs 159/2011 su cui si fonda la pretesa impositiva.
Da ultimo , l'appellante eccepisce la violazione dell'art.13 d. lgs. 471/1997 sulle sanzioni.
Ricorrente_1i,infatti, nel giudizio di primo grado, ha eccepito la nullità dell'atto impugnato nella parte in cui l'Agenzia delle Entrate ha applicato le sanzioni nella misura prevista dall'art. 13, V comma, D. lgs 471/1997 (100 al 32 200%), dando per scontato che siano stati utilizzati in compensazione “crediti inesistenti”. La sanzione in esame sarebbe illegittima e quindi l'atto va annullato nella misura in cui la commina visto che, a tutto volere concedere, non si tratta di un credito inesistente, ma al più di un credito esistente e fondato su precisi e riconosciuti elementi contabili che è paralizzato nella riscossione dal provvedimento di diniego nella white list.
Parte appellante produceva in giudizio alcune sentenze di questa Corte ritenute ad essa favorevoli sia pure pronunciate nei confronti di altro contribuente ovvero le decisioni 3647/2023, 5072/2024, 5280/2024 e
4372/2024 .
In data 14.5.2025 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, che , con le sue controdeduzioni, sollecitav il rigetto del gravame.
Più specificamente, con riguardo al tema della distinzione tra credito inesistente e non spettante, l'ufficio ribadisce la correttezza della decisione dei giudici di primo grado , sottolineando come il credito oggetto del presente giudizio possa e debba essere considerato inesistente.
Ed, infatti,come evidenziato da attenta dottrina e giurisprudenza, il credito è inesistente allorquando il credito
è privo ,in tutto o in parte dei suoi presupposti costitutivi.
Ebbene uno presupposti costitutivi ad ottenere il credito d'imposta è costituito dalla legittimazione attiva ad agire nei confronti della PA che nel caso di specie è assente per la presenza della interdittiva antimafia e della non iscrizione nella white list.
Mentre, invece, la diversa ipotesi della non spettanza del credito si ha allorquando il credito recuperato viene utilizzato oltre il limite normativo oppure utilizzato in compensazione in violazione del divieto di compensazione, situazioni che non ricorrono nella fattispecie in giudizio.
L'ufficio depositava decisioni rese proprio nei confronti della IE SR , per altra annualità, ed ad essa sfavorevoli.
In data 2.9.2025 la società appellante presentava ulteriori memorie.
In data 19.12.2025 questa Corte , a seguito di pubblica udienza, questa Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
In primo luogo, l'appellante ha eccepito la decadenza della pretesa erariale, sostenendo l'applicabilità di un termine quinquennale, tuttavia questa Corte ritiene il motivo infondato aderendo alla tesi secondo la quale per il recupero di crediti d'imposta indebitamente utilizzati si applica , nel caso di specie, il termine ottennale previsto dall'art. 27, comma 16, d.l. 185/082. Tale termine non risulta decorso al momento della notifica degli atti.
L'applicabilità di tale disposizione deve ritenersi giustificata dalla circostanza che il credito in oggetto deve considerarsi "giuridicamente inesistente " atteso che, ai sensi dell'art. 67 del Codice delle leggi antimafia, il soggetto colpito da interdittiva è privo della capacità giuridica di conseguire crediti d'imposta nei confronti della UB IS e , dunque, privo di un presupposto di esistenza sostanziale.
Quanto al presunto difetto di contraddittorio si osserva che l'accertamento non si riferisce direttamente ad un tributo armonizzato ma al recupero di un'agevolazione legata alla mancanza dei presupposti previsti dal diritto nazionale, di guisa che deve escludersi , in materia, l'esistenza di un diritto al contraddittorio preventivo.
In riferimento , inoltre, al presunto difetto di legittimazione attiva dell'Agenzia delle Entrate, si osserva che essa, al contrario, agisce doverosamente per il recupero di un'imposta rimasta insoddisfatta a seguito della compensazione , operata dalla società contribuente, con un credito in realtà non riconoscibile.
Infondato anche il motivo inerente alle sanzioni, correttamente applicate nell'an e nel quantum, atteso che la società IE si è avvalsa di un credito inesistente nel senso sopraprecisato e che , comunque, la contestazione , sotto questo profilo , è del tutto generica.
L'esistenza, peraltro, di decisioni, anche di questa Corte , di segno diverso giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e compensa le spese del presente grado di giudizio.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
NOVELLI GIANCARLO, Relatore
SCAFURI ANGELO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3363/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5581/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
7 e pubblicata il 19/12/2024
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. TF7CR0100050 REC.CREDITO.IMP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7814/2025 depositato il
19/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello, depositato in data 6.5.2025, la Ricorrente_1 SR impugnava, dinanzi a questa Corte, la sentenza n.5581/2024 del 23.10.2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Caserta
Sezione 7, depositata il 19.12.2024 nel giudizio R.G.R.3170/2024, che aveva rigettao il ricorso da essa promosso avverso l'atto di recupero nr.TF7CR0100050 notificato, a mezzo pec, in data 15.03.2024. e compensato le spese.
Si premette che con il predetto atto l'amministrazione finanziaria aveva accertato e recuperato l'indebita agevolazione complessiva dell'anno 2016 per l'importo di €.767.017,38, oltre interessi a sanzioni, di cui 3
€.750.981,25 per l'agevolazione cd “Caro Petrolio” ed €.16.063,13 per contributo SSN.
In sostanza, i giudici di prime cure hanno ritenuto infondata l'eccezione di decadenza valutando applicabile, al caso di specie, il termine ottennale (e non quinquennale) di cui all'art 27, comma 16, l. 2\009 (di conv. del d.l. 185\08), che (più di preciso) scade il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello dell'utilizzo, termine nella specie palesemente non decorso.
Analogamente , con riferimento alle censure sulla natura non definitiva del provvedimento interdittivo, i giudici del primo grado hanno ribadito che la società appellante, in forza dei provvedimenti interdittivi di cui si è detto, pienamente esecutivi, era – con riferimento alla vicenda di cui al provvedimento impugnato – priva di legittimazione a trattare con la PA, e in particolare a conseguire crediti d'imposta.
Nell'atto di gravame la Ricorrente_1 eccepisce, in primo luogo, la fondatezza dell'eccezione di decadenza anche alla luce della decisione della Suprema Corte a SS.UU., infatti, con la sentenza n.
34419/2023 con effetto dirimente di ogni contestazione sul punto, richiamando il più recente orientamento espresso a sezioni semplici, con le sentenze gemelle n. 34443/2021, n.34444/2021 e n.34445/2021, ha definitivamente tracciato la distinzione tra crediti inesistenti e non spettanti, con i rispettivi conseguenti diversi termini decadenziali del potere di accertamento (8 anni nel caso di credito inesistente e 5 anni nel caso di credito non spettante).
In secondo luogo, parte appellante ha ribadito anche l'eccezione di violazione delle regole in tema di contraddittorio.
La società contribuente, inoltre, ha evidenziato come la sentenza impugnata debba ritenersi, altresì, viziata per non essersi il giudice di prime cure pronunciato, di fatto rigettandola, sull'eccezione di carenza di legittimazione attiva di Agenzia delle Entrate e sulla duplicazione degli importi.
La sentenza impugnata, ancora, sarebbe viziata nella parte in cui il giudice di prime cure ha rigettato l'eccezione di infondatezza dell'atto di recupero per l'inapplicabilità, alla fattispecie in esame, dell'art.67 D. lgs 159/2011 su cui si fonda la pretesa impositiva.
Da ultimo , l'appellante eccepisce la violazione dell'art.13 d. lgs. 471/1997 sulle sanzioni.
Ricorrente_1i,infatti, nel giudizio di primo grado, ha eccepito la nullità dell'atto impugnato nella parte in cui l'Agenzia delle Entrate ha applicato le sanzioni nella misura prevista dall'art. 13, V comma, D. lgs 471/1997 (100 al 32 200%), dando per scontato che siano stati utilizzati in compensazione “crediti inesistenti”. La sanzione in esame sarebbe illegittima e quindi l'atto va annullato nella misura in cui la commina visto che, a tutto volere concedere, non si tratta di un credito inesistente, ma al più di un credito esistente e fondato su precisi e riconosciuti elementi contabili che è paralizzato nella riscossione dal provvedimento di diniego nella white list.
Parte appellante produceva in giudizio alcune sentenze di questa Corte ritenute ad essa favorevoli sia pure pronunciate nei confronti di altro contribuente ovvero le decisioni 3647/2023, 5072/2024, 5280/2024 e
4372/2024 .
In data 14.5.2025 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, che , con le sue controdeduzioni, sollecitav il rigetto del gravame.
Più specificamente, con riguardo al tema della distinzione tra credito inesistente e non spettante, l'ufficio ribadisce la correttezza della decisione dei giudici di primo grado , sottolineando come il credito oggetto del presente giudizio possa e debba essere considerato inesistente.
Ed, infatti,come evidenziato da attenta dottrina e giurisprudenza, il credito è inesistente allorquando il credito
è privo ,in tutto o in parte dei suoi presupposti costitutivi.
Ebbene uno presupposti costitutivi ad ottenere il credito d'imposta è costituito dalla legittimazione attiva ad agire nei confronti della PA che nel caso di specie è assente per la presenza della interdittiva antimafia e della non iscrizione nella white list.
Mentre, invece, la diversa ipotesi della non spettanza del credito si ha allorquando il credito recuperato viene utilizzato oltre il limite normativo oppure utilizzato in compensazione in violazione del divieto di compensazione, situazioni che non ricorrono nella fattispecie in giudizio.
L'ufficio depositava decisioni rese proprio nei confronti della IE SR , per altra annualità, ed ad essa sfavorevoli.
In data 2.9.2025 la società appellante presentava ulteriori memorie.
In data 19.12.2025 questa Corte , a seguito di pubblica udienza, questa Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
In primo luogo, l'appellante ha eccepito la decadenza della pretesa erariale, sostenendo l'applicabilità di un termine quinquennale, tuttavia questa Corte ritiene il motivo infondato aderendo alla tesi secondo la quale per il recupero di crediti d'imposta indebitamente utilizzati si applica , nel caso di specie, il termine ottennale previsto dall'art. 27, comma 16, d.l. 185/082. Tale termine non risulta decorso al momento della notifica degli atti.
L'applicabilità di tale disposizione deve ritenersi giustificata dalla circostanza che il credito in oggetto deve considerarsi "giuridicamente inesistente " atteso che, ai sensi dell'art. 67 del Codice delle leggi antimafia, il soggetto colpito da interdittiva è privo della capacità giuridica di conseguire crediti d'imposta nei confronti della UB IS e , dunque, privo di un presupposto di esistenza sostanziale.
Quanto al presunto difetto di contraddittorio si osserva che l'accertamento non si riferisce direttamente ad un tributo armonizzato ma al recupero di un'agevolazione legata alla mancanza dei presupposti previsti dal diritto nazionale, di guisa che deve escludersi , in materia, l'esistenza di un diritto al contraddittorio preventivo.
In riferimento , inoltre, al presunto difetto di legittimazione attiva dell'Agenzia delle Entrate, si osserva che essa, al contrario, agisce doverosamente per il recupero di un'imposta rimasta insoddisfatta a seguito della compensazione , operata dalla società contribuente, con un credito in realtà non riconoscibile.
Infondato anche il motivo inerente alle sanzioni, correttamente applicate nell'an e nel quantum, atteso che la società IE si è avvalsa di un credito inesistente nel senso sopraprecisato e che , comunque, la contestazione , sotto questo profilo , è del tutto generica.
L'esistenza, peraltro, di decisioni, anche di questa Corte , di segno diverso giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e compensa le spese del presente grado di giudizio.