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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/10/2025, n. 7656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7656 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38604/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 38604/24, promossa con citazione notificata in data 28.10.2024
DA
(C.F. ), in persona di Parte_1 P.IVA_1
un procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Torino via Confienza n. 10 presso l'avv. Marco Vouch e l'avv. Federica Ratto, che la rappresentano e difendono per procura in calce all'atto di citazione,
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. e P.I. ), in persona di un NTroparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Milano P.zza Castello n. 2 presso l'avv. Dante De Benedetti, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo,
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. pagina 1 di 10 All'udienza del 7.10.2025 le parti hanno discusso oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c., riportandosi alle conclusioni precisate come da verbale.
L'opponente ha così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in persona del Giudice Unico designato, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
, NTroparte_2
dato atto che parte opponente ha chiesto di poter chiamare in causa la sig.ra (C.F. CP_3
), nella sua qualità di coobbligata in solido con la contraente di polizza, letto CodiceFiscale_1 ed applicato l'art. 269, comma secondo, c.p.c., dichiarare ammissibile ed autorizzare la chiamata della suddetta terza nella presente causa, fissando nuova udienza allo scopo di consentire la citazione della medesima nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.;
- dato atto che la presente opposizione è fondata su prova scritta e che il credito vantato dalla
[...] risulta gravemente incerto, respingere, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 648 NTroparte_1 c.p.c., l'eventuale istanza avversaria di concessione dellaprovvisoria esecutorietà del decreto opposto;
NEL MERITO, NEI CONFRONTI DELLA NTroparte_1
accertata e dichiarata la violazione da parte della società dei principi di NTroparte_1 correttezza e buona fede nei confronti della Compagnia per tutti i motivi sopra esposti, dichiarare l'intervenuta liberazione della garanzia rilasciata da e, per Parte_2 l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 12971/2024 (R.G. n. 28699/2024), emesso inter-partes in data 17.09.2024 e pubblicato il successivo 20.09.2024 dall'intestato Tribunale, statuendo che parte attrice opponente nulla deve ad per i titoli dedotti e, conseguentemente, mandare NTroparte_1 assolta da ogni avversaria pretesa. Parte_2 IN VIA ISTRUTTORIA,
ammettere le produzioni documentali offerte in comunicazione e di cui al sottoindicato elenco;
con riserva di ulteriori istanze istruttorie e produzioni documentali nei termini di legge. IN PUNTO SPESE,
condannare la a rifondere alla Compagnia assicuratrice le spese di lite del NTroparte_1 presente giudizio, senza alcun addebito a carico di per la fase monitoria. Parte_2 SEMPRE NEL MERITO, IN VIA CONDIZIONATA, NEI CONFRONTI DELLA
[...]
, NTroparte_4
in denegata ipotesi di rigetto, in tutto od in parte, dell'opposizione spiegata da , Parte_2 accertato il diritto della Compagnia assicuratrice opponente alla rivalsa nei confronti della sig.ra
, nella sua veste di coobbligata di polizza, dichiarare tenuta e condannare la medesima, CP_3 per i titoli dedotti, a tenere indenne e rimborsare per tutte le Parte_2 somme pagate e da pagare, per capitale, interessi e spese, alla società e, NTroparte_1 comunque, alla rifusione da ogni effetto negativo che dovesse derivarle dall'emananda sentenza, ivi incluse le eventuali spese di soccombenza. IN VIA ISTRUTTORIA,
ammettere le produzioni documentali offerte in comunicazione e di cui al sottoindicato elenco;
con riserva di ulteriori istanze istruttorie e produzioni documentali nei termini di legge. IN PUNTO SPESE,
condannare la sig.ra a rifondere alla Compagnia le spese di lite relative alla domanda CP_3 di rivalsa.” pagina 2 di 10 Chiede, altresì, la restituzione della somma di euro 101.553,23 già versata all'opposta in forza della concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto”
L'opposta ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie tutte del caso in rito e merito, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE:
•concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 12971/24 (R.G. 28699), non essendo l'opposizione fondata né su prova scritta né di pronta soluzione;
IN VIA PRINCIPALE
•rigettare tutte le domande ed eccezioni ex adverso formulate, in quanto infondate per, tra le altre, le ragioni sopra esposte e, per l'effetto, confermare il decreto n. 12971/2024 (RG 28699/2024); IN VIA SUBORDINATA NT
•accertare, comunque, il credito vantato da nei confronti dell'Opponente e, per l'effetto, NT condannarla al pagamento in favore di di € 96.900,00 oltre interessi dal dovuto al saldo o del diverso, maggiore o minore, importo che dovesse risultare all'esito delle attività istruttorie o che il Giudice dovesse determinare, anche facendo ricorso all'equità, sempre maggiorato di interessi dal dovuto al saldo;
•condannare l'Opponente ex art. 96, primo e/o terzo comma, c.p.c. al pagamento di una somma determinata dal Tribunale secondo equità; IN OGNI CASO con vittoria di spese, compensi professionali, oltre alla rifusione degli oneri fiscali, previdenziali e delle spese generali come per legge”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata in data 28.10.2024 la Parte_1
a proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 12971/2024 emesso
[...]
in data 20.9.2024 dal Tribunale di Milano, intimante il pagamento di euro 96.900,00, oltre interessi e spese, in favore della società in forza di una NTroparte_1
polizza fideiussoria.
La compagnia di assicurazioni opponente deduce che:
-la società opposta con il suo comportamento ha violato gli obblighi di correttezza e buona fede che impongono alla parte garantita da copertura fideiussoria di salvaguardare la posizione del proprio garante con la conseguenza che la parte che viola le predette clausole non può pretendere di riversare sulla controparte un pregiudizio che avrebbe potuto evitare;
pagina 3 di 10 -in particolare la società opposta, anziché avvalersi dello strumento di autotutela previsto dall'ordinamento in corso di esecuzione del contratto ovvero l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. e, conseguentemente, sospendere i pagamenti fino all'eliminazione del riscontrato “difetto”, ha dapprima assunto su di sé il rischio che il problema non potesse essere risolto dalla società debitrice principale e, successivamente, quando l'inadempimento era certo e definitivo ha ignorato la circostanza, preferendo scaricare poi le conseguenze dell'inadempimento sulla compagnia assicuratrice, con l'attivazione della garanzia;
pertanto, se l'opposta avesse sospeso i pagamenti invocando il disposto di cui all'art. 1460 c.c., anche qualora l'inadempimento non fosse risultato certo, certamente il suo comportamento non avrebbe potuto essere tacciato di mala fede e la beneficiaria avrebbe tutelato la posizione propria e di riflesso, come suo preciso onere fare, quella della società garante;
-come riconosciuto dalla giurisprudenza in ipotesi analoga alla presente “una condotta più prudente avrebbe dovuto indurre l'appaltante a differire il pagamento del saldo (in virtù di un'eccezione di inadempimento) fino alla eliminazione dei difetti, così da stimolare l'adempimento dell'appaltatrice o – comunque – da consentire al fideiussore di non essere escusso per la quota corrispondente all'ammontare dell'ultimo SAL”
(Cass. n. 32478/2019);
-la violazione dei principi di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. comporta la liberazione della garanzia;
invero, la giurisprudenza è costante nel ritenere che gli obblighi di correttezza e di buona fede che permeano la vita del contratto impongono alla parte garantita di salvaguardare la posizione del proprio fideiussore, con la conseguenza che la loro violazione non consente l'esercizio di pretese nei confronti del garante nella misura in cui la sua posizione sia stata aggravata dal garantito;
una corretta valutazione, compiuta considerando anche l'interesse del fideiussore, avrebbe potuto prescindere da valutazioni di natura soggettiva e considerare – sul piano oggettivo – se la condotta del garantito fosse stata idonea a salvaguardare l'interesse del garante o se l'avesse invece aggravata”
(Cass. n. 32478/2019).
pagina 4 di 10 Pertanto, la società opponente chiede, nel merito, di accertare e dichiarare la violazione da parte della società opposta dei principi di correttezza e buona fede, di dichiarare l'intervenuta liberazione della garanzia rilasciata e, per l'effetto, di revocare il decreto ingiuntivo n. 12971/2024 pubblicato in data 20.9.2024, statuendo che la società opponente nulla deve all'opposta per i titoli dedotti.
Si è costituita in giudizio la società la quale contesta quanto ex NTroparte_1
adverso dedotto e chiede, in via principale, di rigettare tutte le domande ed eccezioni avversarie in quanto infondate e, per l'effetto, di confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, chiede di accertare il credito vantato dalla società opposta nei confronti dell'opponente e, per l'effetto, di condannarla al pagamento di euro
96.900,00 oltre interessi dal dovuto al saldo o del diverso, maggiore o minore, importo che dovesse risultare all'esito del procedimento;
chiede, inoltre, sempre in via subordinata di condannare l'opponente ex art. 96 c.p.c..
La società opposta, in particolare, espone e deduce che:
-in data 28.9.2020 la società opponente rilasciava la polizza n. 2020/50/2592581 con la quale si costituiva garante a prima richiesta e senza eccezioni fino alla concorrenza dell'importo di euro 96.900,00 dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla contraente nei confronti della società opposta, ivi compresa Parte_3
quella di corrispondere la penale per il caso in cui gli stabilizzatori forniti dalla Pt_3
non avessero raggiunto le performance;
-l'opponente nel suo scritto difensivo ammette che la contraente non ha Pt_3
raggiunto le performance e, di conseguenza, è sorto in capo all'opposta il diritto di ottenere la penale e di escutere la polizza;
-si tratta di un contratto autonomo di garanzia e il corollario della natura autonoma della polizza è che i rapporti garante e garantito sono del tutto autonomi e nessuna eccezione può essere sollevata dall'opponente con riferimento al rapporto nascente dal contratto tra la e la società opposta e, quindi, alle ragioni per le quali quest'ultima, Pt_3
pagina 5 di 10 adempiendo alle proprie obbligazioni, versava alla contraente il corrispettivo pattuito nel contratto, chiedendo il pagamento della penale;
-è evidente che il mancato raggiungimento delle performance concordate non legittimava l'opposta a negare alla sua controparte negoziale il pagamento delle forniture eseguite in suo favore e che l'art. 1460 c.c. non sia applicabile al caso di specie;
-gli stabilizzatori sono stati effettivamente forniti dalla la quale, quindi, aveva Pt_3
diritto di ricevere il corrispettivo per il tempo in cui gli stessi venivano utilizzati dall'opposta, pur non raggiungendo gli standard pattuiti;
del resto, è proprio per prevenire l'ipotesi in cui i predetti non avessero raggiunto le performance che le parti inserivano nel contratto la penale a garanzia del pagamento della quale l'opponente rilasciava la polizza;
-l'art. 1460 c.c. è norma inserita tra quelle che disciplinano la risoluzione del contratto e, nel caso di specie, tra le parti era stato pattuito che l'eventuale mancanza delle performance non avrebbe potuto causare la risoluzione del contratto, ma esclusivamente l'applicazione della penale;
-è evidente che la società opponente ha agito in giudizio al solo fine di ritardare il pagamento di quanto dovuto all'opposta e, pertanto, sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c..
Orbene, ritiene il Tribunale che l'opposizione proposta sia infondata.
Preliminarmente, va rilevato che, in base al condivisibile insegnamento della Suprema
Corte (v. Cass. n. 12652/20 e Cass. n. 21830/21), il Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.
pagina 6 di 10 Ritiene il Tribunale che la polizza fideiussoria de qua costituisca un contratto autonomo di garanzia ed invero nelle condizioni particolari (v. doc. n. 2 opponente) è previsto al punto n. 1 che il pagamento delle somme dovute in base alla polizza sarà effettuato dietro semplice richiesta scritta da parte dell'ente garantito e al punto 4 è previsto che la fideiussione è prestata con espressa rinuncia all'art. 1945 c.c.; peraltro, anche all'art. 11
Rivalsa delle condizioni generali di assicurazione, le parti hanno pattuito che il contraente si obbliga a rimborsare alla società a semplice richiesta le somme da essa pagate e riconosce espressamente che nessuna eccezione può essere da lui sollevata contro la società (v. Cass. n. 3964/99 e n. 7502/04).
Ferma la possibilità di proporre le eccezioni che attengono alla validità e all'oggetto dello stesso contratto di garanzia, l'autonomia del rapporto di garanzia trova un preciso limite soltanto allorché l'escussione della garanzia da parte del beneficiario si presenti ictu oculi come abusiva e fraudolenta ossia quando risulti evidente, certa ed incontestabile l'avvenuta estinzione dell'obbligazione per adempimento della prestazione o per altra causa ovvero quando il diritto viene esercitato al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio o ancora contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui. Un altro limite è costituito dalla possibilità di opporre eccezioni fondate sulla nullità del contratto principale per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa.
In ogni caso l'abusività della richiesta di garanzia ai fini dell'accoglimento dell'exceptio doli deve risultare prima facie o comunque da una prova c.d. liquida, cioè di pronta soluzione che il garante è tenuto a fornire mentre non possono essere addotte a suo fondamento circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile dal debitore garantito al creditore beneficiario della garanzia, in ragione dell'inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale (v. Cass. n. 30509/19).
pagina 7 di 10 Osserva il Tribunale che, secondo il condivisibile insegnamento della Suprema Corte (v.
Cass. n. 16213/15), l'inopponibilità delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale, che contraddistingue il contratto autonomo di garanzia rispetto alla fideiussione, comporta che, ai fini dell'exceptio doli, il garante non può limitarsi ad allegare circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un'eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore, ma debba far valere una condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della vicenda, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento, o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o, ancora, contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui.
Ne consegue che, in materia di contratto autonomo di garanzia, non possono essere addotte a fondamento dell'exceptio doli circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile nel rapporto principale dal debitore garantito al creditore e beneficiario della garanzia, in quanto elemento fondamentale di tale rapporto
è la inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale (v. Cass. n. 15216/12).
Nella fattispecie in esame, invece, l'opponente adduce a fondamento dell'exceptio doli soltanto circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezioni di merito nel rapporto principale tra il debitore e il beneficiario.
Ne consegue che l'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Rileva il Tribunale che, tuttavia, nelle more del giudizio -in data 16.5.2025- è intervenuto il pagamento da parte della società Parte_2
dell'importo di euro 101.553,23 a seguito della concessione della provvisoria esecuzione in data 8.4.2025 al decreto ingiuntivo opposto, come dedotto da parte opponente all'udienza del 7.10.2025 e non contestato dall'opposta e quindi la somma ingiunta è stata interamente versata.
pagina 8 di 10 Avendo il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore;
pertanto, la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato (v. Cass. n. 21432/11 e Cass. 21840/13).
Pur essendo accertato -per quanto sopra argomentato- il credito dell'opposta al momento dell'emissione del decreto, il decreto ingiuntivo opposto n. 12971/2024 emesso in data 20.9.2024 dal Tribunale di Milano va, comunque, revocato.
Va, quindi, rigettata la domanda di condanna della società opponente alla restituzione della predetta somma corrisposta in corso di causa.
Il Giudice dell'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo, deve regolare le spese processuali, anche per la fase monitoria, in base all'esito finale del giudizio di opposizione ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento (v. Cass. n. 24482/22).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, la società opponente va condannata a rimborsare all'opposta le spese della fase monitoria e del giudizio di opposizione, fasi di un unico processo, come liquidate in dispositivo.
-
P.Q.M
.- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
-revoca il decreto ingiuntivo n. 12971/2024 emesso in data 20.9.2024 dal Tribunale di
Milano;
pagina 9 di 10 -rigetta la domanda di condanna alla restituzione della somma di euro 101.553,23 proposta da Parte_1
-condanna la a rimborsare alla Parte_1
società e spese di giudizio che si liquidano nell'importo di euro NTroparte_1
11.648,50, di cui euro 11.242,00 per compenso ed euro 406,50 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.
Milano, 13.10.2025
Il Giudice dott. Guido Macripò
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 38604/24, promossa con citazione notificata in data 28.10.2024
DA
(C.F. ), in persona di Parte_1 P.IVA_1
un procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Torino via Confienza n. 10 presso l'avv. Marco Vouch e l'avv. Federica Ratto, che la rappresentano e difendono per procura in calce all'atto di citazione,
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. e P.I. ), in persona di un NTroparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Milano P.zza Castello n. 2 presso l'avv. Dante De Benedetti, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo,
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. pagina 1 di 10 All'udienza del 7.10.2025 le parti hanno discusso oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c., riportandosi alle conclusioni precisate come da verbale.
L'opponente ha così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in persona del Giudice Unico designato, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
, NTroparte_2
dato atto che parte opponente ha chiesto di poter chiamare in causa la sig.ra (C.F. CP_3
), nella sua qualità di coobbligata in solido con la contraente di polizza, letto CodiceFiscale_1 ed applicato l'art. 269, comma secondo, c.p.c., dichiarare ammissibile ed autorizzare la chiamata della suddetta terza nella presente causa, fissando nuova udienza allo scopo di consentire la citazione della medesima nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.;
- dato atto che la presente opposizione è fondata su prova scritta e che il credito vantato dalla
[...] risulta gravemente incerto, respingere, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 648 NTroparte_1 c.p.c., l'eventuale istanza avversaria di concessione dellaprovvisoria esecutorietà del decreto opposto;
NEL MERITO, NEI CONFRONTI DELLA NTroparte_1
accertata e dichiarata la violazione da parte della società dei principi di NTroparte_1 correttezza e buona fede nei confronti della Compagnia per tutti i motivi sopra esposti, dichiarare l'intervenuta liberazione della garanzia rilasciata da e, per Parte_2 l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 12971/2024 (R.G. n. 28699/2024), emesso inter-partes in data 17.09.2024 e pubblicato il successivo 20.09.2024 dall'intestato Tribunale, statuendo che parte attrice opponente nulla deve ad per i titoli dedotti e, conseguentemente, mandare NTroparte_1 assolta da ogni avversaria pretesa. Parte_2 IN VIA ISTRUTTORIA,
ammettere le produzioni documentali offerte in comunicazione e di cui al sottoindicato elenco;
con riserva di ulteriori istanze istruttorie e produzioni documentali nei termini di legge. IN PUNTO SPESE,
condannare la a rifondere alla Compagnia assicuratrice le spese di lite del NTroparte_1 presente giudizio, senza alcun addebito a carico di per la fase monitoria. Parte_2 SEMPRE NEL MERITO, IN VIA CONDIZIONATA, NEI CONFRONTI DELLA
[...]
, NTroparte_4
in denegata ipotesi di rigetto, in tutto od in parte, dell'opposizione spiegata da , Parte_2 accertato il diritto della Compagnia assicuratrice opponente alla rivalsa nei confronti della sig.ra
, nella sua veste di coobbligata di polizza, dichiarare tenuta e condannare la medesima, CP_3 per i titoli dedotti, a tenere indenne e rimborsare per tutte le Parte_2 somme pagate e da pagare, per capitale, interessi e spese, alla società e, NTroparte_1 comunque, alla rifusione da ogni effetto negativo che dovesse derivarle dall'emananda sentenza, ivi incluse le eventuali spese di soccombenza. IN VIA ISTRUTTORIA,
ammettere le produzioni documentali offerte in comunicazione e di cui al sottoindicato elenco;
con riserva di ulteriori istanze istruttorie e produzioni documentali nei termini di legge. IN PUNTO SPESE,
condannare la sig.ra a rifondere alla Compagnia le spese di lite relative alla domanda CP_3 di rivalsa.” pagina 2 di 10 Chiede, altresì, la restituzione della somma di euro 101.553,23 già versata all'opposta in forza della concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto”
L'opposta ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie tutte del caso in rito e merito, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE:
•concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 12971/24 (R.G. 28699), non essendo l'opposizione fondata né su prova scritta né di pronta soluzione;
IN VIA PRINCIPALE
•rigettare tutte le domande ed eccezioni ex adverso formulate, in quanto infondate per, tra le altre, le ragioni sopra esposte e, per l'effetto, confermare il decreto n. 12971/2024 (RG 28699/2024); IN VIA SUBORDINATA NT
•accertare, comunque, il credito vantato da nei confronti dell'Opponente e, per l'effetto, NT condannarla al pagamento in favore di di € 96.900,00 oltre interessi dal dovuto al saldo o del diverso, maggiore o minore, importo che dovesse risultare all'esito delle attività istruttorie o che il Giudice dovesse determinare, anche facendo ricorso all'equità, sempre maggiorato di interessi dal dovuto al saldo;
•condannare l'Opponente ex art. 96, primo e/o terzo comma, c.p.c. al pagamento di una somma determinata dal Tribunale secondo equità; IN OGNI CASO con vittoria di spese, compensi professionali, oltre alla rifusione degli oneri fiscali, previdenziali e delle spese generali come per legge”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata in data 28.10.2024 la Parte_1
a proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 12971/2024 emesso
[...]
in data 20.9.2024 dal Tribunale di Milano, intimante il pagamento di euro 96.900,00, oltre interessi e spese, in favore della società in forza di una NTroparte_1
polizza fideiussoria.
La compagnia di assicurazioni opponente deduce che:
-la società opposta con il suo comportamento ha violato gli obblighi di correttezza e buona fede che impongono alla parte garantita da copertura fideiussoria di salvaguardare la posizione del proprio garante con la conseguenza che la parte che viola le predette clausole non può pretendere di riversare sulla controparte un pregiudizio che avrebbe potuto evitare;
pagina 3 di 10 -in particolare la società opposta, anziché avvalersi dello strumento di autotutela previsto dall'ordinamento in corso di esecuzione del contratto ovvero l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. e, conseguentemente, sospendere i pagamenti fino all'eliminazione del riscontrato “difetto”, ha dapprima assunto su di sé il rischio che il problema non potesse essere risolto dalla società debitrice principale e, successivamente, quando l'inadempimento era certo e definitivo ha ignorato la circostanza, preferendo scaricare poi le conseguenze dell'inadempimento sulla compagnia assicuratrice, con l'attivazione della garanzia;
pertanto, se l'opposta avesse sospeso i pagamenti invocando il disposto di cui all'art. 1460 c.c., anche qualora l'inadempimento non fosse risultato certo, certamente il suo comportamento non avrebbe potuto essere tacciato di mala fede e la beneficiaria avrebbe tutelato la posizione propria e di riflesso, come suo preciso onere fare, quella della società garante;
-come riconosciuto dalla giurisprudenza in ipotesi analoga alla presente “una condotta più prudente avrebbe dovuto indurre l'appaltante a differire il pagamento del saldo (in virtù di un'eccezione di inadempimento) fino alla eliminazione dei difetti, così da stimolare l'adempimento dell'appaltatrice o – comunque – da consentire al fideiussore di non essere escusso per la quota corrispondente all'ammontare dell'ultimo SAL”
(Cass. n. 32478/2019);
-la violazione dei principi di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. comporta la liberazione della garanzia;
invero, la giurisprudenza è costante nel ritenere che gli obblighi di correttezza e di buona fede che permeano la vita del contratto impongono alla parte garantita di salvaguardare la posizione del proprio fideiussore, con la conseguenza che la loro violazione non consente l'esercizio di pretese nei confronti del garante nella misura in cui la sua posizione sia stata aggravata dal garantito;
una corretta valutazione, compiuta considerando anche l'interesse del fideiussore, avrebbe potuto prescindere da valutazioni di natura soggettiva e considerare – sul piano oggettivo – se la condotta del garantito fosse stata idonea a salvaguardare l'interesse del garante o se l'avesse invece aggravata”
(Cass. n. 32478/2019).
pagina 4 di 10 Pertanto, la società opponente chiede, nel merito, di accertare e dichiarare la violazione da parte della società opposta dei principi di correttezza e buona fede, di dichiarare l'intervenuta liberazione della garanzia rilasciata e, per l'effetto, di revocare il decreto ingiuntivo n. 12971/2024 pubblicato in data 20.9.2024, statuendo che la società opponente nulla deve all'opposta per i titoli dedotti.
Si è costituita in giudizio la società la quale contesta quanto ex NTroparte_1
adverso dedotto e chiede, in via principale, di rigettare tutte le domande ed eccezioni avversarie in quanto infondate e, per l'effetto, di confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, chiede di accertare il credito vantato dalla società opposta nei confronti dell'opponente e, per l'effetto, di condannarla al pagamento di euro
96.900,00 oltre interessi dal dovuto al saldo o del diverso, maggiore o minore, importo che dovesse risultare all'esito del procedimento;
chiede, inoltre, sempre in via subordinata di condannare l'opponente ex art. 96 c.p.c..
La società opposta, in particolare, espone e deduce che:
-in data 28.9.2020 la società opponente rilasciava la polizza n. 2020/50/2592581 con la quale si costituiva garante a prima richiesta e senza eccezioni fino alla concorrenza dell'importo di euro 96.900,00 dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla contraente nei confronti della società opposta, ivi compresa Parte_3
quella di corrispondere la penale per il caso in cui gli stabilizzatori forniti dalla Pt_3
non avessero raggiunto le performance;
-l'opponente nel suo scritto difensivo ammette che la contraente non ha Pt_3
raggiunto le performance e, di conseguenza, è sorto in capo all'opposta il diritto di ottenere la penale e di escutere la polizza;
-si tratta di un contratto autonomo di garanzia e il corollario della natura autonoma della polizza è che i rapporti garante e garantito sono del tutto autonomi e nessuna eccezione può essere sollevata dall'opponente con riferimento al rapporto nascente dal contratto tra la e la società opposta e, quindi, alle ragioni per le quali quest'ultima, Pt_3
pagina 5 di 10 adempiendo alle proprie obbligazioni, versava alla contraente il corrispettivo pattuito nel contratto, chiedendo il pagamento della penale;
-è evidente che il mancato raggiungimento delle performance concordate non legittimava l'opposta a negare alla sua controparte negoziale il pagamento delle forniture eseguite in suo favore e che l'art. 1460 c.c. non sia applicabile al caso di specie;
-gli stabilizzatori sono stati effettivamente forniti dalla la quale, quindi, aveva Pt_3
diritto di ricevere il corrispettivo per il tempo in cui gli stessi venivano utilizzati dall'opposta, pur non raggiungendo gli standard pattuiti;
del resto, è proprio per prevenire l'ipotesi in cui i predetti non avessero raggiunto le performance che le parti inserivano nel contratto la penale a garanzia del pagamento della quale l'opponente rilasciava la polizza;
-l'art. 1460 c.c. è norma inserita tra quelle che disciplinano la risoluzione del contratto e, nel caso di specie, tra le parti era stato pattuito che l'eventuale mancanza delle performance non avrebbe potuto causare la risoluzione del contratto, ma esclusivamente l'applicazione della penale;
-è evidente che la società opponente ha agito in giudizio al solo fine di ritardare il pagamento di quanto dovuto all'opposta e, pertanto, sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c..
Orbene, ritiene il Tribunale che l'opposizione proposta sia infondata.
Preliminarmente, va rilevato che, in base al condivisibile insegnamento della Suprema
Corte (v. Cass. n. 12652/20 e Cass. n. 21830/21), il Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.
pagina 6 di 10 Ritiene il Tribunale che la polizza fideiussoria de qua costituisca un contratto autonomo di garanzia ed invero nelle condizioni particolari (v. doc. n. 2 opponente) è previsto al punto n. 1 che il pagamento delle somme dovute in base alla polizza sarà effettuato dietro semplice richiesta scritta da parte dell'ente garantito e al punto 4 è previsto che la fideiussione è prestata con espressa rinuncia all'art. 1945 c.c.; peraltro, anche all'art. 11
Rivalsa delle condizioni generali di assicurazione, le parti hanno pattuito che il contraente si obbliga a rimborsare alla società a semplice richiesta le somme da essa pagate e riconosce espressamente che nessuna eccezione può essere da lui sollevata contro la società (v. Cass. n. 3964/99 e n. 7502/04).
Ferma la possibilità di proporre le eccezioni che attengono alla validità e all'oggetto dello stesso contratto di garanzia, l'autonomia del rapporto di garanzia trova un preciso limite soltanto allorché l'escussione della garanzia da parte del beneficiario si presenti ictu oculi come abusiva e fraudolenta ossia quando risulti evidente, certa ed incontestabile l'avvenuta estinzione dell'obbligazione per adempimento della prestazione o per altra causa ovvero quando il diritto viene esercitato al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio o ancora contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui. Un altro limite è costituito dalla possibilità di opporre eccezioni fondate sulla nullità del contratto principale per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa.
In ogni caso l'abusività della richiesta di garanzia ai fini dell'accoglimento dell'exceptio doli deve risultare prima facie o comunque da una prova c.d. liquida, cioè di pronta soluzione che il garante è tenuto a fornire mentre non possono essere addotte a suo fondamento circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile dal debitore garantito al creditore beneficiario della garanzia, in ragione dell'inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale (v. Cass. n. 30509/19).
pagina 7 di 10 Osserva il Tribunale che, secondo il condivisibile insegnamento della Suprema Corte (v.
Cass. n. 16213/15), l'inopponibilità delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale, che contraddistingue il contratto autonomo di garanzia rispetto alla fideiussione, comporta che, ai fini dell'exceptio doli, il garante non può limitarsi ad allegare circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un'eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore, ma debba far valere una condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della vicenda, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento, o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o, ancora, contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui.
Ne consegue che, in materia di contratto autonomo di garanzia, non possono essere addotte a fondamento dell'exceptio doli circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile nel rapporto principale dal debitore garantito al creditore e beneficiario della garanzia, in quanto elemento fondamentale di tale rapporto
è la inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale (v. Cass. n. 15216/12).
Nella fattispecie in esame, invece, l'opponente adduce a fondamento dell'exceptio doli soltanto circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezioni di merito nel rapporto principale tra il debitore e il beneficiario.
Ne consegue che l'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Rileva il Tribunale che, tuttavia, nelle more del giudizio -in data 16.5.2025- è intervenuto il pagamento da parte della società Parte_2
dell'importo di euro 101.553,23 a seguito della concessione della provvisoria esecuzione in data 8.4.2025 al decreto ingiuntivo opposto, come dedotto da parte opponente all'udienza del 7.10.2025 e non contestato dall'opposta e quindi la somma ingiunta è stata interamente versata.
pagina 8 di 10 Avendo il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore;
pertanto, la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato (v. Cass. n. 21432/11 e Cass. 21840/13).
Pur essendo accertato -per quanto sopra argomentato- il credito dell'opposta al momento dell'emissione del decreto, il decreto ingiuntivo opposto n. 12971/2024 emesso in data 20.9.2024 dal Tribunale di Milano va, comunque, revocato.
Va, quindi, rigettata la domanda di condanna della società opponente alla restituzione della predetta somma corrisposta in corso di causa.
Il Giudice dell'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo, deve regolare le spese processuali, anche per la fase monitoria, in base all'esito finale del giudizio di opposizione ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento (v. Cass. n. 24482/22).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, la società opponente va condannata a rimborsare all'opposta le spese della fase monitoria e del giudizio di opposizione, fasi di un unico processo, come liquidate in dispositivo.
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P.Q.M
.- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
-revoca il decreto ingiuntivo n. 12971/2024 emesso in data 20.9.2024 dal Tribunale di
Milano;
pagina 9 di 10 -rigetta la domanda di condanna alla restituzione della somma di euro 101.553,23 proposta da Parte_1
-condanna la a rimborsare alla Parte_1
società e spese di giudizio che si liquidano nell'importo di euro NTroparte_1
11.648,50, di cui euro 11.242,00 per compenso ed euro 406,50 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.
Milano, 13.10.2025
Il Giudice dott. Guido Macripò
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