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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/11/2024, n. 2135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2135 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Sezione Lavoro e Previdenza Il giudice, dott. ssa Marianna Molinario, letto l'art. 127 ter c.p.c., pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 6517 del 2023 del R.G. Previdenza e Lavoro, avente ad oggetto: opposizione ad atp T R A
, (cod. fisc.: ) nata il [...] a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Del GR (NA) ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Borzelleca, in virtù di procura in atti, con domicilio eletto in Torre Annunziata (NA), alla Via Gino Alfani, n°45
RICORRENTE
CO N T R O
, rappresentato e difeso, come in atti Controparte_1
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.10.2023, l' istante in epigrafe, premesso di aver presentato domanda per il riconoscimento della indennità di accompagnamento e della condizione di handicap, con connotazione di gravità, evidenziava che a seguito della pregressa fase (R.G. 6284 del 2022) i benefici erano stati riconosciuti solo dal 31.12.2022 (“…INVALIDO ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita DECORRENZA: 31/12/2022 PORTATORE di handicap Comma 3 Art. 3 Legge 104/92 DECORRENZA 31/12/2022).
Tanto premesso, dedotta la illegittimità della decorrenza attribuita dal ctu, adiva questo Tribunale chiedendo, previa nomina di nuovo consulente, la retrodatazione dei predetti benefici, sin dalla domanda. All'esito della notifica del ricorso, si costituiva l' . CP_1
Il giudice, acquisita la documentazione prodotta ed il fascicolo relativo al procedimento per atp, disposta un'integrazione peritale, all'esito, letto l'art. 127 ter c.p.c., decideva la causa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
********** L'opposizione deve essere respinta. Invero, la parte ricorrente ha impugnato l'accertamento sanitario svolto nella pregressa fase solo limitatamente alla decorrenza. Invero, il ctu aveva concluso per il riconoscimento della condizione sanitaria per la indennità di accompagnamento e art. 3 comma 3 legge 104 del 1992 dal 31.12.2022.
La parte ricorrente ha contestato la decorrenza.
1 All'esito, è stata disposta un' integrazione peritale. Il ctu ha così concluso: Le due certificazioni agli atti oggetto della richiesta di chiarimenti (certificazione del 20.5.2021 e del 23.6.2021), risultano “fuori contesto” in quanto tutta l'altra documentazione agli atti risale ad alcuni anni prima. In particolare: 1: la certificazione fisiatrica del 20/5/2021 stilata dal dott. riporta: “ deambulazione Per_1 possibile con doppio appoggio ed ausilio dei familiari”. Meraviglia che l'istante sia in grado di deambulare con doppio appoggio e che richieda ausilio dei familiari (in che modo?). Non risultano prescrizioni di adeguati ausili (tripode, deambulatore, sedia a rotelle). Non risultano esami radiologici a sostegno di quanto descritto o prescrizioni terapeutiche. 2: la certificazione geriatrica del 23/6/21 risulta descrittiva e non contiene test adeguati (MMSE, ADL, IADL). In questo caso la deambulazione avviene con “doppio appoggio e supervisione del caregiver. Anche qui mancano esami e documentazione.
Entrambi gli esami contrastano con i rilievi anamnestici ed obiettivi effettuati dallo scrivente.
In sostanza, il consulente ha confermato le risultanze della pregressa fase. L'analisi operata dall'esperto incaricato si presenta immune da censure logiche che ne possano inficiare l'esito conclusivo e può, pertanto, essere idonea a supportare il convincimento del Tribunale. Il ctu ha adeguatamente motivato anche in ordine alla decorrenza.
Peraltro, dopo il deposito dei chiarimenti, nessuno specifico rilievo ha sollevato la parte istante. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e dall'elaborato redatto nella pregressa fase (cui integralmente si rinvia) si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate. L'opposizione deve essere rigettata e, per l'effetto, deve essere omologato l'accertamento svolto nella pregressa fase, ovvero deve ritenersi accertata la condizione sanitaria per fruire della indennità di accompagnamento e l'art. 3 comma 3 legge 104 del
1992 dal 31.12.2022. Letto l'art. 152 disp att. c.p.c., nulla per le spese.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, omologa l'accertamento sanitario, come da perizia depositata nel giudizio n. R.G. 6284 del 2022; nulla per le spese;
pone le spese per la integrazione peritale a carico dell' . CP_1
Torre Annunziata, 19.11.2024 Il Giudice
dott.ssa Marianna Molinario
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