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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 05/02/2026, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 697/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LEPORE ANTONIO, Presidente
GG DO, LA
DI MAIO ANTONINO MARIA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6104/2024 depositato il 25/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6003/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 16
e pubblicata il 03/05/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202200099519000 IMU 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 462/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato il 25.12.2024 e notificato il 1.12.2024, Ricorrente_1 s.r.l. ha impugnato la sentenza n. 6003/2024, depositata in data 3.5.2024, con la quale la Corte di giustizia tributaria di Roma aveva respinto il ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 6000,00 per ogni parte, proposto nei confronti del Comune di Roma e della Agenzia delle Entrate - Riscossione, avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 09780202200099519000.
In particolare, a fondamento dell'impugnazione, ha allegato:
1. Che, con posta elettronica certificata del 18 ottobre 2022, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, su richiesta del Dipartimento delle Risorse Economiche di Roma Capitale, aveva notificato alla società Ricorrente_1 una comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.09780202200099519000 per un omesso versamento dell'I.M.U., per un mancato versamento dell'IRES e per un mancato pagamento di sanzioni amministrative, non oggetto di contestazione innanzi all'ill.mo Giudice adito;
2. Che aveva impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo nella parte in cui l'Agenzia delle Entrate Riscossione e Roma Capitale consideravano legittimo il suddetto provvedimento sulla base di una cartella esattoriale n.09720180128819882000, ampiamente prescritta, notificata via pec il 07/01/2019 ed avente ad oggetto l'omesso pagamento dell'I.M.U. relativo agli anni 2010 e 2011;
3. Che “il precedente giudice ha completamente omesso di pronunciarsi sull'unico motivo di diritto presentato dall'odierna appellante, cioè sulla prescrizione del credito vantato e riportato nell'unica cartella di pagamento impugnata unitamente alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo ed ora unitamente alla sentenza impugnata”;
4. Che “impugna e contesta anche l'ingiusta condanna alle spese di lite, assolutamente sproporzionata per il valore della causa”.
Concludeva, chiedendo “all'Ill.mo Sig. Presidente ad a Codesta on. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, ciascuno per quanto di propria competenza, previa sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, ai sensi dello articolo 47 comma 3 del D. Lgs. 31 Dicembre 1992 nr. 546, in forza dell'ingiusto oltre che grave e irreparabile danno che provocherebbe la procedura esecutiva “periculum in mora”, in accoglimento delle argomentazioni in punto di mero diritto “fumus boni iuris” di cui in narrativa,
Voglia compiacersi, nel merito, di accertare la nullità, l'illegittimità e, comunque, l'infondatezza della sentenza impugnata per i motivi sopra esposti. Ed allorché l'adita Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del
Lazio non dovesse ritenere le motivazioni sollevate degne di accoglimento, si chiede la massima riduzione delle sanzioni irrogate e da irrogare”.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, depositando controdeduzioni con le quali allegava:
1. Che in primo grado “Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che, documentato la regolare notifica della cartella di pagamento in data 07.01.2019, eccepiva la tardività ex art.21 d.lgs. 546/1992 del ricorso in riferimento alla pretesa fiscale portata in riscossione, ivi incluso la questione circa l'intervenuta prescrizione, nonché l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda, anche di condanna alla lite temeraria
(per vero introdotta dal ricorrente), di annullamento dell'atto impugnato. Si costituiva, altresì, l'ente impositore che documentava l'intervenuta notifica – in data 16.12.2014 – degli avvisi di accertamento d'ufficio dell'ICI per gli anni 2010 e 2011”;
2. Che “il primo motivo di gravame è insanabilmente nullo in quanto, dopo aver articolato le ragioni che dovrebbero sottendere il momento rescindente della sentenza di appello richiesta, non indica la decisione che la Corte dovrebbe assumere quale l'effetto rescissorio dell'emananda sentenza”;
3. Che “Roma Capitale si costituiva nel primo grado di giudizio e documentava la notifica degli accertamenti d'ufficio ICI anno d'imposta 2010-2011 n. 141011587 e 141011586 a mezzo del servizio postale con raccomandata n. 78195405600-8 ricevuta in data 16.12.2014”;
4. Che “Prima dell'integrale decorso dei termini di prescrizione (16.12.2019), l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione notificava la cartella di pagamento n. 09720180128819882000 in data 07.01.2019 (circostanza non impugnata su cui si è formato il giudicato) dalla cui data – a tacere delle proroghe ex decretazione di urgenza COVID e delle ulteriori interruttive - è cominciato il decorso di un nuovo termine che sarebbe giunto a scadenza in data 16.12.2024. Ergo, alla data di notifica del ricorso in primo grado in data 13.12.2022, e a prescindere dagli effetti interruttivi della notifica del preavviso di fermo che si impugnava – non era maturata alcuna prescrizione delle imposte in riscossione”;
5. Che “l'appellante lamenta la liquidazione delle spese e dei compensi che – victus victoris – la Corte di primo grado riconosceva ai resistenti in quanto spropositata. La doglianza è oltremodo generica in quanto non espone le ragioni e i criteri evidente disattesi dalla Corte che renderebbero spropositata quella liquidazione”.
Concludeva chiedendo “Affinché Voglia l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di II^ grado di LAZIO, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione in via principale: rigettare l'impugnazione promossa dalla soc.
Ricorrente_1 S.r.l. in quanto inammissibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto, confermando la sentenza impugnata in ogni sua parte sulla scorta di tutto quanto osservato ut supra;
Il tutto con vittoria di compensi e spese del presente grado di giudizio con attribuzione al procuratore costituito per avervi fatto anticipo”.
Si costituiva Roma Capitale depositando controdeduzioni con le quali allegava:
1. che “la contestazione contro la cartella di pagamento può avvenire solo per “vizi propri” della cartella stessa, ossia errori commessi dall'Agente della Riscossione. Quelli invece commessi a monte dall'ente titolare del credito si sono sanati per decorso dei termini utili all'impugnazione”;
2. che “In via del tutto preliminare si evidenzia come, rispetto all'eccezione formulata dalla controparte, afferente all'omessa notifica degli avvisi di accertamento ICI 2010-2011 6 e prescrizione della pretesa tributaria si sia formato giudicato il cui effetto preclusivo si invoca”;
3. che “l'odierna ricorrente abbia già promosso analogo ricorso avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n.
09720239046154313000 nel quale era riportato il debito ICI 2010-2011 iscritto a ruolo e notificato con la cartella di pagamento n. 09720180128819882000, la medesima ora contestata. Più nel dettaglio, come dichiarato dalla ricorrente nell'odierno ricorso, tale atto è stato impugnato RGR n. 9519/2023, la Onorevole
Corte in data 09/12/2024 ha emesso la sentenza n. 1565/01/2024 (Doc8) depositata il 18/12/2024 ed ha respinto il ricorso”;
4. che “L'identità della questione di diritto risolta dalla CTR n. 3985/11/2018 non può che determinare il rigetto del ricorso promosso, considerato il valore extra litem (ossia l'efficacia vincolante ultrannuale) della soluzione di questioni di fatto o di diritto adottata, nella fattispecie, mediante la pronunzia richiamata
(Cassazione Sez. Unite sent. n. 13916 del 16 giugno 2006). Ed invero, il processo tributario, non è solo un
“giudizio sull'atto” (da annullare o modificare), ma si estende anche all'accertamento del rapporto: il giudicato, dunque, non esaurisce i propri effetti nel limitato perimetro del giudizio, ma ha una potenziale capacità espansiva in altri giudizi fra le stesse parti, secondo le medesime regole che disciplinano nel processo civile il giudicato esterno”;
5. che “la scrivente Amministrazione evidenzia che dopo aver accertato in capo alla società ricorrente gli insufficienti versamenti per l'anno 2010 e la totale omissione dei versamenti del tributo di sua spettanza per l'anno 2011, ha emesso per gli anni di imposta accertati i richiamati avvisi di accertamento agendo nel pieno rispetto delle norme che disciplinano la notificazione degli atti”;
6. che “la procedura di notifica è stata avviata dall'Ente impositore, con consegna all' ufficio postale di una
Raccomandata A/R in data 12/12/2014 (Doc. cit.3-4-5) e gli avvisi notificati alla società il 16/12/2014 (Doc. cit. 2) quindi prima dello spirare dei termini previsti dalla legge per la prescrizione delle annualità in oggetto”;
7. che “Per gli avvisi di accertamento anno d'imposta ICI 2010-2011, notificati alla ricorrente il 16/12/2014
e non impugnati, prodromici alla cartella di pagamento n. 09720180128819882000, il termine decadenziale dei tre anni per la riscossione coattiva decorre dal 14/02/2015, il ruolo pertanto doveva essere formato, reso esecutivo e notificato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso è divenuto definitivo, ovvero entro il 31/12/2018. Nel ricordare quindi che gli avvisi di accertamento 2010-2011 sono stati notificati il 16/12/2014, e il ruolo è stato formato e reso esecutivo il 20/08/2018 (ruolo n. 2018/12265), appare del tutto evidente come l'Ente impositore abbia ottemperato ai propri obblighi nel più ampio rispetto dei termini decadenziali previsti dalla normativa di riferimento”;
8. che “Parte ricorrente presenta appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, in quanto sostiene che la condanna alle spese inflitta a Roma Capitale pari ad euro 6000,00 sia illegittima e ne chiede la riforma
Ebbene, preme precisare che la richiesta della ricorrente, per come di seguito si andrà a controdedurre è del tutto illegittima”;
9. che “la violazione imputabile alla ricorrente riguarda gli omessi e insufficienti versamenti d'imposta per l'anno d'imposta ICI-IMU 2010- 2011. Per tale tipo di violazione trova applicazione la sanzione del 30% dell'importo non versato entro i termini, così come previsto dall'art. 17 comma 1, D.Lgs. n. 472/1997, confermato dall'art. 30 del Regolamento IUC del Comune di Roma. Sulle somme dovute per l'imposta si applicano gli interessi nella misura fissata dal regolamento generale delle entrate”;
10. che “Roma Capitale, pertanto, in osservanza delle succitate disposizioni legislative e regolamentari, ha correttamente applicato la sanzione del 30% per l'anno d'imposta accertato, in considerazione del fatto che Parte ricorrente non ha pagato correttamente l'imposta ICI 2010 ed ha omesso il pagamento dovuto per l'anno d'imposta ICI 2011. (Doc. cit. 2) Anche in tema di applicazione delle sanzioni, pertanto, l'eccezione di controparte appare priva di fondamento mentre appare pienamente legittimo l'operato dell'Ente”;
11. che “Il ricorrente chiede la condanna dell'Ente impositore al risarcimento dei danni subiti ai sensi dell'art. 96 c.p.c. A tal proposito ci preme precisare che tale richiesta è illegittima”.
Concludeva, chiedendo “Voglia l'adita Commissione Tributaria, 1. Per quanto sopra controdedotto rigettare il ricorso e confermare l'atto impugnato e tutti gli atti sottesi allo stesso relativamente all'imposta ICI 2010-2011
2. Per quanto sopra controdedotto dichiarare l'appello della ricorrente società inammissibile 3. Condannare la parte ricorrente alle spese di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, la sentenza impugnata ha affermato che “L'ADER ha fornito la prova della regolare notificazione della cartella esattoriale avvenuta a mezzo pec il 7.1.2019 con conseguente inammissibilità prima ancora che di infondatezza delle doglianze che avrebbero dovuto essere fatte valere impugnando tempestivamente l'atto presupposto”. L'appellante riconosce la avvenuta notificazione a mezzo pec in data
7.1.2019 ed eccepisce la prescrizione.
L'impugnazione del contribuente è diretta alla contestazione del preavviso di fermo amministrativo n.
09780202200099519000 relativo alla cartella presupposta, la quale, tuttavia, è stata già impugnata con esito negativo (vds. sentenza n. 15650/2024) poiché già oggetto di contestazione anche nel presente giudizio.
Tuttavia, la mancata impugnazione nei termini normativamente previsti rende la cartella definitiva e non più contestabile per vizi afferenti alla stessa, compresa la eccezione di prescrizione per il periodo precedente.
La prescrizione poi è stata ritualmente interrotta anche dall'atto impugnato nel presente giudizio, notificato il 18.10.2022, e non risulta maturato il periodo prescrizionale previsto, senza considerare che vi è stata anche una intimazione di pagamento che lo stesso appellante riconosce essere stata notificata in data
23.6.2023.
L'appello, pertanto, appare infondato e deve essere respinto poiché all'appellante è preclusa ogni eccezione relativa alla cartella ed al periodo precedente, non avendola impugnata nei termini rispetto alla data della notifica suindicata e riconosciuta dallo stesso appellante.
Le residue contestazioni risultano assorbite dalla totale infondatezza dell'appello per le ragioni sopra esposte.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali liquidate per ogni parte costituita in € 3.000 oltre accessori di legge se dovuti da distrarsi a favore del procuratore antistatario dell'Agenzia Entrate Riscossione.
Così deciso in Roma, il 29.1.2026.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Aldo Ruggiero Dott. Antonio Lepore
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LEPORE ANTONIO, Presidente
GG DO, LA
DI MAIO ANTONINO MARIA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6104/2024 depositato il 25/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6003/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 16
e pubblicata il 03/05/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202200099519000 IMU 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 462/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato il 25.12.2024 e notificato il 1.12.2024, Ricorrente_1 s.r.l. ha impugnato la sentenza n. 6003/2024, depositata in data 3.5.2024, con la quale la Corte di giustizia tributaria di Roma aveva respinto il ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 6000,00 per ogni parte, proposto nei confronti del Comune di Roma e della Agenzia delle Entrate - Riscossione, avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 09780202200099519000.
In particolare, a fondamento dell'impugnazione, ha allegato:
1. Che, con posta elettronica certificata del 18 ottobre 2022, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, su richiesta del Dipartimento delle Risorse Economiche di Roma Capitale, aveva notificato alla società Ricorrente_1 una comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.09780202200099519000 per un omesso versamento dell'I.M.U., per un mancato versamento dell'IRES e per un mancato pagamento di sanzioni amministrative, non oggetto di contestazione innanzi all'ill.mo Giudice adito;
2. Che aveva impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo nella parte in cui l'Agenzia delle Entrate Riscossione e Roma Capitale consideravano legittimo il suddetto provvedimento sulla base di una cartella esattoriale n.09720180128819882000, ampiamente prescritta, notificata via pec il 07/01/2019 ed avente ad oggetto l'omesso pagamento dell'I.M.U. relativo agli anni 2010 e 2011;
3. Che “il precedente giudice ha completamente omesso di pronunciarsi sull'unico motivo di diritto presentato dall'odierna appellante, cioè sulla prescrizione del credito vantato e riportato nell'unica cartella di pagamento impugnata unitamente alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo ed ora unitamente alla sentenza impugnata”;
4. Che “impugna e contesta anche l'ingiusta condanna alle spese di lite, assolutamente sproporzionata per il valore della causa”.
Concludeva, chiedendo “all'Ill.mo Sig. Presidente ad a Codesta on. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, ciascuno per quanto di propria competenza, previa sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, ai sensi dello articolo 47 comma 3 del D. Lgs. 31 Dicembre 1992 nr. 546, in forza dell'ingiusto oltre che grave e irreparabile danno che provocherebbe la procedura esecutiva “periculum in mora”, in accoglimento delle argomentazioni in punto di mero diritto “fumus boni iuris” di cui in narrativa,
Voglia compiacersi, nel merito, di accertare la nullità, l'illegittimità e, comunque, l'infondatezza della sentenza impugnata per i motivi sopra esposti. Ed allorché l'adita Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del
Lazio non dovesse ritenere le motivazioni sollevate degne di accoglimento, si chiede la massima riduzione delle sanzioni irrogate e da irrogare”.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, depositando controdeduzioni con le quali allegava:
1. Che in primo grado “Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che, documentato la regolare notifica della cartella di pagamento in data 07.01.2019, eccepiva la tardività ex art.21 d.lgs. 546/1992 del ricorso in riferimento alla pretesa fiscale portata in riscossione, ivi incluso la questione circa l'intervenuta prescrizione, nonché l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda, anche di condanna alla lite temeraria
(per vero introdotta dal ricorrente), di annullamento dell'atto impugnato. Si costituiva, altresì, l'ente impositore che documentava l'intervenuta notifica – in data 16.12.2014 – degli avvisi di accertamento d'ufficio dell'ICI per gli anni 2010 e 2011”;
2. Che “il primo motivo di gravame è insanabilmente nullo in quanto, dopo aver articolato le ragioni che dovrebbero sottendere il momento rescindente della sentenza di appello richiesta, non indica la decisione che la Corte dovrebbe assumere quale l'effetto rescissorio dell'emananda sentenza”;
3. Che “Roma Capitale si costituiva nel primo grado di giudizio e documentava la notifica degli accertamenti d'ufficio ICI anno d'imposta 2010-2011 n. 141011587 e 141011586 a mezzo del servizio postale con raccomandata n. 78195405600-8 ricevuta in data 16.12.2014”;
4. Che “Prima dell'integrale decorso dei termini di prescrizione (16.12.2019), l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione notificava la cartella di pagamento n. 09720180128819882000 in data 07.01.2019 (circostanza non impugnata su cui si è formato il giudicato) dalla cui data – a tacere delle proroghe ex decretazione di urgenza COVID e delle ulteriori interruttive - è cominciato il decorso di un nuovo termine che sarebbe giunto a scadenza in data 16.12.2024. Ergo, alla data di notifica del ricorso in primo grado in data 13.12.2022, e a prescindere dagli effetti interruttivi della notifica del preavviso di fermo che si impugnava – non era maturata alcuna prescrizione delle imposte in riscossione”;
5. Che “l'appellante lamenta la liquidazione delle spese e dei compensi che – victus victoris – la Corte di primo grado riconosceva ai resistenti in quanto spropositata. La doglianza è oltremodo generica in quanto non espone le ragioni e i criteri evidente disattesi dalla Corte che renderebbero spropositata quella liquidazione”.
Concludeva chiedendo “Affinché Voglia l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di II^ grado di LAZIO, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione in via principale: rigettare l'impugnazione promossa dalla soc.
Ricorrente_1 S.r.l. in quanto inammissibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto, confermando la sentenza impugnata in ogni sua parte sulla scorta di tutto quanto osservato ut supra;
Il tutto con vittoria di compensi e spese del presente grado di giudizio con attribuzione al procuratore costituito per avervi fatto anticipo”.
Si costituiva Roma Capitale depositando controdeduzioni con le quali allegava:
1. che “la contestazione contro la cartella di pagamento può avvenire solo per “vizi propri” della cartella stessa, ossia errori commessi dall'Agente della Riscossione. Quelli invece commessi a monte dall'ente titolare del credito si sono sanati per decorso dei termini utili all'impugnazione”;
2. che “In via del tutto preliminare si evidenzia come, rispetto all'eccezione formulata dalla controparte, afferente all'omessa notifica degli avvisi di accertamento ICI 2010-2011 6 e prescrizione della pretesa tributaria si sia formato giudicato il cui effetto preclusivo si invoca”;
3. che “l'odierna ricorrente abbia già promosso analogo ricorso avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n.
09720239046154313000 nel quale era riportato il debito ICI 2010-2011 iscritto a ruolo e notificato con la cartella di pagamento n. 09720180128819882000, la medesima ora contestata. Più nel dettaglio, come dichiarato dalla ricorrente nell'odierno ricorso, tale atto è stato impugnato RGR n. 9519/2023, la Onorevole
Corte in data 09/12/2024 ha emesso la sentenza n. 1565/01/2024 (Doc8) depositata il 18/12/2024 ed ha respinto il ricorso”;
4. che “L'identità della questione di diritto risolta dalla CTR n. 3985/11/2018 non può che determinare il rigetto del ricorso promosso, considerato il valore extra litem (ossia l'efficacia vincolante ultrannuale) della soluzione di questioni di fatto o di diritto adottata, nella fattispecie, mediante la pronunzia richiamata
(Cassazione Sez. Unite sent. n. 13916 del 16 giugno 2006). Ed invero, il processo tributario, non è solo un
“giudizio sull'atto” (da annullare o modificare), ma si estende anche all'accertamento del rapporto: il giudicato, dunque, non esaurisce i propri effetti nel limitato perimetro del giudizio, ma ha una potenziale capacità espansiva in altri giudizi fra le stesse parti, secondo le medesime regole che disciplinano nel processo civile il giudicato esterno”;
5. che “la scrivente Amministrazione evidenzia che dopo aver accertato in capo alla società ricorrente gli insufficienti versamenti per l'anno 2010 e la totale omissione dei versamenti del tributo di sua spettanza per l'anno 2011, ha emesso per gli anni di imposta accertati i richiamati avvisi di accertamento agendo nel pieno rispetto delle norme che disciplinano la notificazione degli atti”;
6. che “la procedura di notifica è stata avviata dall'Ente impositore, con consegna all' ufficio postale di una
Raccomandata A/R in data 12/12/2014 (Doc. cit.3-4-5) e gli avvisi notificati alla società il 16/12/2014 (Doc. cit. 2) quindi prima dello spirare dei termini previsti dalla legge per la prescrizione delle annualità in oggetto”;
7. che “Per gli avvisi di accertamento anno d'imposta ICI 2010-2011, notificati alla ricorrente il 16/12/2014
e non impugnati, prodromici alla cartella di pagamento n. 09720180128819882000, il termine decadenziale dei tre anni per la riscossione coattiva decorre dal 14/02/2015, il ruolo pertanto doveva essere formato, reso esecutivo e notificato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso è divenuto definitivo, ovvero entro il 31/12/2018. Nel ricordare quindi che gli avvisi di accertamento 2010-2011 sono stati notificati il 16/12/2014, e il ruolo è stato formato e reso esecutivo il 20/08/2018 (ruolo n. 2018/12265), appare del tutto evidente come l'Ente impositore abbia ottemperato ai propri obblighi nel più ampio rispetto dei termini decadenziali previsti dalla normativa di riferimento”;
8. che “Parte ricorrente presenta appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, in quanto sostiene che la condanna alle spese inflitta a Roma Capitale pari ad euro 6000,00 sia illegittima e ne chiede la riforma
Ebbene, preme precisare che la richiesta della ricorrente, per come di seguito si andrà a controdedurre è del tutto illegittima”;
9. che “la violazione imputabile alla ricorrente riguarda gli omessi e insufficienti versamenti d'imposta per l'anno d'imposta ICI-IMU 2010- 2011. Per tale tipo di violazione trova applicazione la sanzione del 30% dell'importo non versato entro i termini, così come previsto dall'art. 17 comma 1, D.Lgs. n. 472/1997, confermato dall'art. 30 del Regolamento IUC del Comune di Roma. Sulle somme dovute per l'imposta si applicano gli interessi nella misura fissata dal regolamento generale delle entrate”;
10. che “Roma Capitale, pertanto, in osservanza delle succitate disposizioni legislative e regolamentari, ha correttamente applicato la sanzione del 30% per l'anno d'imposta accertato, in considerazione del fatto che Parte ricorrente non ha pagato correttamente l'imposta ICI 2010 ed ha omesso il pagamento dovuto per l'anno d'imposta ICI 2011. (Doc. cit. 2) Anche in tema di applicazione delle sanzioni, pertanto, l'eccezione di controparte appare priva di fondamento mentre appare pienamente legittimo l'operato dell'Ente”;
11. che “Il ricorrente chiede la condanna dell'Ente impositore al risarcimento dei danni subiti ai sensi dell'art. 96 c.p.c. A tal proposito ci preme precisare che tale richiesta è illegittima”.
Concludeva, chiedendo “Voglia l'adita Commissione Tributaria, 1. Per quanto sopra controdedotto rigettare il ricorso e confermare l'atto impugnato e tutti gli atti sottesi allo stesso relativamente all'imposta ICI 2010-2011
2. Per quanto sopra controdedotto dichiarare l'appello della ricorrente società inammissibile 3. Condannare la parte ricorrente alle spese di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, la sentenza impugnata ha affermato che “L'ADER ha fornito la prova della regolare notificazione della cartella esattoriale avvenuta a mezzo pec il 7.1.2019 con conseguente inammissibilità prima ancora che di infondatezza delle doglianze che avrebbero dovuto essere fatte valere impugnando tempestivamente l'atto presupposto”. L'appellante riconosce la avvenuta notificazione a mezzo pec in data
7.1.2019 ed eccepisce la prescrizione.
L'impugnazione del contribuente è diretta alla contestazione del preavviso di fermo amministrativo n.
09780202200099519000 relativo alla cartella presupposta, la quale, tuttavia, è stata già impugnata con esito negativo (vds. sentenza n. 15650/2024) poiché già oggetto di contestazione anche nel presente giudizio.
Tuttavia, la mancata impugnazione nei termini normativamente previsti rende la cartella definitiva e non più contestabile per vizi afferenti alla stessa, compresa la eccezione di prescrizione per il periodo precedente.
La prescrizione poi è stata ritualmente interrotta anche dall'atto impugnato nel presente giudizio, notificato il 18.10.2022, e non risulta maturato il periodo prescrizionale previsto, senza considerare che vi è stata anche una intimazione di pagamento che lo stesso appellante riconosce essere stata notificata in data
23.6.2023.
L'appello, pertanto, appare infondato e deve essere respinto poiché all'appellante è preclusa ogni eccezione relativa alla cartella ed al periodo precedente, non avendola impugnata nei termini rispetto alla data della notifica suindicata e riconosciuta dallo stesso appellante.
Le residue contestazioni risultano assorbite dalla totale infondatezza dell'appello per le ragioni sopra esposte.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali liquidate per ogni parte costituita in € 3.000 oltre accessori di legge se dovuti da distrarsi a favore del procuratore antistatario dell'Agenzia Entrate Riscossione.
Così deciso in Roma, il 29.1.2026.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Aldo Ruggiero Dott. Antonio Lepore