Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 05/02/2026, n. 697
CGT2
Sentenza 5 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che la cartella esattoriale fosse stata regolarmente notificata e che la mancata impugnazione nei termini di legge rendesse la stessa definitiva e non più contestabile per vizi afferenti, inclusa la prescrizione. Inoltre, l'atto impugnato nel presente giudizio ha interrotto la prescrizione, così come una successiva intimazione di pagamento.

  • Rigettato
    Omessa pronuncia del giudice di primo grado sulla prescrizione

    La Corte ha implicitamente rigettato questo motivo ritenendo la cartella definitiva e non più contestabile per prescrizione, dato che l'eccezione di prescrizione è stata esaminata nel merito in appello.

  • Rigettato
    Sproporzione delle spese di lite

    Le spese seguono la soccombenza e sono state liquidate come da dispositivo, senza specificare un'accoglimento della richiesta di riduzione.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 05/02/2026, n. 697
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 697
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

    Testo completo