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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/11/2025, n. 3944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3944 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 8015/2024, tra n persona del l.r.p.t., elett.te. dom.to in Aversa (CE) alla Via Alfonso d'Aragona, Parte_1
n. 28, presso lo studio dall'avv. Roberta Giliberti, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Casale di Carinola Controparte_1
(CE) alla via S. Maria, n. 11, presso lo studio dell'avv. Michele Canale, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
APPELLATA nonché
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Casoria, n. 672/2024 pubblicata in data 15.03.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 2060/2022.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, il ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 672/2024 del 15.03.2024, emessa dal Giudice di pace di Casoria nel giudizio RG
n. 2060/2022.
Emerge dagli atti di causa che gli odierni appellati, in primo grado, avevano impugnato la cartella esattoriale n. 071 2019 00804130 51 000, avente ad oggetto il pagamento di una sanzione pecuniaria per violazione del C.d.S. adiva quindi il Giudice di pace per ottenere l'annullamento della già menzionata Controparte_2 cartella, stante l'inesistenza del provvedimento posto a fondamento della pretesa creditoria.
Il Giudice di pace accoglieva la domanda per inesistenza del diritto di credito vantato e condannava il convenuto alla refusione delle spese.
L'appellante ha lamentava l'errata valutazione degli elementi probatori, dunque, la violazione dell'art. 116
c.p.c., giacché il giudice di prime cure non avrebbe valutato gli elementi probatori depositati dalla parte opposta, dichiarando l'insistenza del diritto di credito.
L' si costituiva in giudizio, aderendo alla posizione della parte Controparte_1 appellante, peraltro, evidenziando: 1) il mancato calcolo nei termini di prescrizione del periodo di sospensione di cui all'art. 68 del D.L. n. 18/2020; 2) inammissibilità per carenza di interesse ad agire;
3) inammissibilità per tardività dell'azione di opposizione al verbale di accertamento della contravvenzione, la quale avrebbe dovuto essere presentata nelle forme e secondo i termini dell'art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011.
Seppur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva, ne va, pertanto, Controparte_2 dichiarata la contumacia.
Tanto premesso, va dichiarata l'inammissibilità dell'appello, poiché l'atto di citazione è stato notificato oltre il termine di legge.
Gli artt. 325 e 327 c.p.c. disciplinano il regime dei termini per presentare impugnazione. Le due norme distinguono: 1) il c.d. termine breve, ossia il termine di trenta giorni che decorre dalla notifica della sentenza di primo gravo;
2) il c.d. termine lungo di sei mesi, che decorre dal giorno della pubblicazione della sentenza, a norma dell'art. 133 c.p.c., ossia dalla data di deposito nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento.
Il termine c.d. lungo decorre esclusivamente nell'ipotesi in cui non sia stata notificata la pronuncia;
in caso di notifica, invece, trova applicazione il regime dell'art. 325 c.p.c. Non è, poi, consentita l'eventuale proroga del termine c.d. lungo mediante notifica della sentenza allo scadere dei sei mesi.
Si rammenta poi che la presente controversia rientra nell'ambito del regime derogatorio della sospensione dei termini per il periodo feriale. L'art. 1, l. 7 ottobre 1969, n. 742, nel richiamare l'art. 92, r.d. n. 12 del
1941, dispone che detta sospensione feriale non sia applicabile ai procedimenti di opposizione all'esecuzione, agli atti esecutivi e di terzo, ex artt. 615, 617 e 619 c.p.c. (v. anche Cass., n. 12250 del 2007;
Cass., S.U., n. 2221 del 1975).
La ratio è quella di garantire la celere trattazione di queste tipologie di procedimenti, al fine di tutelare l'interesse del creditore al rapido soddisfacimento del diritto di credito. D'altronde, il trascorrere del tempo concretizza il rischio di definitivo inadempimento del debitore, il quale potrebbe trovarsi, di fatto, nella condizione di essere impossibilitato oggettivamente ad adempiere all'obbligazione assunta al termine dell'intera procedura esecutiva. Tale circostanza, tuttavia, comporterebbe un irrimediabile pregiudizio della pretesa del creditore. È, inoltre, necessario rilevare che il principio sancito dalla l. n. 742 del 1969, secondo cui i giudizi di opposizione all'esecuzione non sono sottoposti a sospensione dei termini durante il periodo feriale, deve intendersi riferito all'intero corso del procedimento. Ciò implica che la norma dell'art. 92 sia applicabile anche ai termini per proporre appello e ricorso per Cassazione.
La disposizione citata, infatti, si riferisce ad ogni controversia che abbia una determinata natura, ossia quella esecutiva, tale, cioè, da giustificare l'esigenza di una sollecita trattazione;
da ciò consegue che sia del tutto irrilevante che essa penda in primo grado o in diverso grado di giudizio. Al contrario, è sufficiente che la controversia sia ascrivibile alla categoria delle procedure esecutive affinché sia possibile escludere la sospensione feriale dal computo dei termini per impugnare (Cass., n. 4942 del 2010).
In breve, anche nel calcolo del termine di decadenza lungo, di cui all'art. 327 c.p.c., per proporre impugnazione in sede di appello non dovrà essere considerato il periodo corrispondente alla sospensione feriale.
Tanto premesso, è opportuno rilevare che il presente atto di appello è stato notificato in data 1.10.2024, oltre il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza di cui all'art. 327 c.p.c., avvenuta in data 15.03.2024.
Per tali ragioni, l'appello va dichiarato inammissibile poiché tardivo.
Nulla si dispone sulle spese nei confronti di stante la contumacia della parte Controparte_2 appellata;
nei rapporti con l' la sostanziale adesione alle ragioni Controparte_1 dell'appellante inducono alla compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 8015/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Casoria, n. 672/2024 pubblicata in data
15.03.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 2060/2022, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. spese compensate.
Aversa, 12.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Lorella Triglione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 8015/2024, tra n persona del l.r.p.t., elett.te. dom.to in Aversa (CE) alla Via Alfonso d'Aragona, Parte_1
n. 28, presso lo studio dall'avv. Roberta Giliberti, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Casale di Carinola Controparte_1
(CE) alla via S. Maria, n. 11, presso lo studio dell'avv. Michele Canale, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
APPELLATA nonché
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Casoria, n. 672/2024 pubblicata in data 15.03.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 2060/2022.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, il ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 672/2024 del 15.03.2024, emessa dal Giudice di pace di Casoria nel giudizio RG
n. 2060/2022.
Emerge dagli atti di causa che gli odierni appellati, in primo grado, avevano impugnato la cartella esattoriale n. 071 2019 00804130 51 000, avente ad oggetto il pagamento di una sanzione pecuniaria per violazione del C.d.S. adiva quindi il Giudice di pace per ottenere l'annullamento della già menzionata Controparte_2 cartella, stante l'inesistenza del provvedimento posto a fondamento della pretesa creditoria.
Il Giudice di pace accoglieva la domanda per inesistenza del diritto di credito vantato e condannava il convenuto alla refusione delle spese.
L'appellante ha lamentava l'errata valutazione degli elementi probatori, dunque, la violazione dell'art. 116
c.p.c., giacché il giudice di prime cure non avrebbe valutato gli elementi probatori depositati dalla parte opposta, dichiarando l'insistenza del diritto di credito.
L' si costituiva in giudizio, aderendo alla posizione della parte Controparte_1 appellante, peraltro, evidenziando: 1) il mancato calcolo nei termini di prescrizione del periodo di sospensione di cui all'art. 68 del D.L. n. 18/2020; 2) inammissibilità per carenza di interesse ad agire;
3) inammissibilità per tardività dell'azione di opposizione al verbale di accertamento della contravvenzione, la quale avrebbe dovuto essere presentata nelle forme e secondo i termini dell'art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011.
Seppur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva, ne va, pertanto, Controparte_2 dichiarata la contumacia.
Tanto premesso, va dichiarata l'inammissibilità dell'appello, poiché l'atto di citazione è stato notificato oltre il termine di legge.
Gli artt. 325 e 327 c.p.c. disciplinano il regime dei termini per presentare impugnazione. Le due norme distinguono: 1) il c.d. termine breve, ossia il termine di trenta giorni che decorre dalla notifica della sentenza di primo gravo;
2) il c.d. termine lungo di sei mesi, che decorre dal giorno della pubblicazione della sentenza, a norma dell'art. 133 c.p.c., ossia dalla data di deposito nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento.
Il termine c.d. lungo decorre esclusivamente nell'ipotesi in cui non sia stata notificata la pronuncia;
in caso di notifica, invece, trova applicazione il regime dell'art. 325 c.p.c. Non è, poi, consentita l'eventuale proroga del termine c.d. lungo mediante notifica della sentenza allo scadere dei sei mesi.
Si rammenta poi che la presente controversia rientra nell'ambito del regime derogatorio della sospensione dei termini per il periodo feriale. L'art. 1, l. 7 ottobre 1969, n. 742, nel richiamare l'art. 92, r.d. n. 12 del
1941, dispone che detta sospensione feriale non sia applicabile ai procedimenti di opposizione all'esecuzione, agli atti esecutivi e di terzo, ex artt. 615, 617 e 619 c.p.c. (v. anche Cass., n. 12250 del 2007;
Cass., S.U., n. 2221 del 1975).
La ratio è quella di garantire la celere trattazione di queste tipologie di procedimenti, al fine di tutelare l'interesse del creditore al rapido soddisfacimento del diritto di credito. D'altronde, il trascorrere del tempo concretizza il rischio di definitivo inadempimento del debitore, il quale potrebbe trovarsi, di fatto, nella condizione di essere impossibilitato oggettivamente ad adempiere all'obbligazione assunta al termine dell'intera procedura esecutiva. Tale circostanza, tuttavia, comporterebbe un irrimediabile pregiudizio della pretesa del creditore. È, inoltre, necessario rilevare che il principio sancito dalla l. n. 742 del 1969, secondo cui i giudizi di opposizione all'esecuzione non sono sottoposti a sospensione dei termini durante il periodo feriale, deve intendersi riferito all'intero corso del procedimento. Ciò implica che la norma dell'art. 92 sia applicabile anche ai termini per proporre appello e ricorso per Cassazione.
La disposizione citata, infatti, si riferisce ad ogni controversia che abbia una determinata natura, ossia quella esecutiva, tale, cioè, da giustificare l'esigenza di una sollecita trattazione;
da ciò consegue che sia del tutto irrilevante che essa penda in primo grado o in diverso grado di giudizio. Al contrario, è sufficiente che la controversia sia ascrivibile alla categoria delle procedure esecutive affinché sia possibile escludere la sospensione feriale dal computo dei termini per impugnare (Cass., n. 4942 del 2010).
In breve, anche nel calcolo del termine di decadenza lungo, di cui all'art. 327 c.p.c., per proporre impugnazione in sede di appello non dovrà essere considerato il periodo corrispondente alla sospensione feriale.
Tanto premesso, è opportuno rilevare che il presente atto di appello è stato notificato in data 1.10.2024, oltre il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza di cui all'art. 327 c.p.c., avvenuta in data 15.03.2024.
Per tali ragioni, l'appello va dichiarato inammissibile poiché tardivo.
Nulla si dispone sulle spese nei confronti di stante la contumacia della parte Controparte_2 appellata;
nei rapporti con l' la sostanziale adesione alle ragioni Controparte_1 dell'appellante inducono alla compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 8015/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Casoria, n. 672/2024 pubblicata in data
15.03.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 2060/2022, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. spese compensate.
Aversa, 12.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Lorella Triglione