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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/12/2025, n. 4395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4395 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del 2 dicembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10905/2023 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall' avv. Grazia Pinzone come da procura in atti;
Parte_1
-ricorrente- contro in persona del Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza come da procura generale alle liti n. rep. 37590 del 23.1.2023 a rogito del Notaio di Roma;
Per_1
-resistente-
Avente ad oggetto: disconoscimento giornate agricole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 23/10/2023 il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di essere socio lavoratore della Società Coop. Agricola Bionatura, ha esposto:
- di avere svolto attività lavorativa in agricoltura in favore della cooperativa per 108 giornate nel corso dell'anno 2022;
- che la Direzione Provinciale dell' di Catania ha modificato, ai fini delle assicurazioni CP_1 obbligatorie e del conseguente riconoscimento delle tutele previdenziali ed assistenziali, gli elenchi annuali di cui all'art. 12 del R.D. 1949/1940 per il tramite del provvedimento prot.
.2100.21/06/2023.0425419 per l'anno 2022 di disconoscimento delle giornate lavorate;
CP_1
- di avere impugnato in via amministrativa il predetto provvedimento innanzi alla Commissione
CISOA, la quale ha rigettato il ricorso ponendo alla base della decisione l'accertamento
1 ispettivo n. 2022002493 DDL del 16.06.2022 eseguito nei confronti della società cooperativa
Bionatura;
- che l'accertamento ispettivo è stato impugnato dalla società con motivazioni estensibili alla presente fattispecie;
- che le risultanze del verbale ispettivo non possono avere effetti anche per il periodo posteriore sicché le 72 giornate svolte successivamente all'accertamento non possono essere oggetto di disconoscimento;
- che con precedente provvedimento l' ha disconosciuto le giornate agricole afferenti agli CP_1 anni dal 2015 al 2021 e che tale atto è stato impugnato giudizialmente con motivazioni a cui si riporta.
Tanto premesso, il ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni, chiedendo: “1) per i motivi di cui in narrativa, annullare il provvedimento di cancellazione delle giornate agricole per l'anno 2022; 2) per l'effetto di cui sopra, disporre l'immediata re-iscrizione negli elenchi agricoli delle giornate lavorate nell'anno 2022 dal Sig. , alle dipendenze della Coop. Agricola Bionatura, Parte_1 con la contestuale cancellazione della contribuzione, quale coadiuvante coltivatore diretto, per il medesimo anno;
”.
Instauratosi il contraddittorio si è costituito tempestivamente l' eccependo in via preliminare la CP_1 decadenza dall'azione per violazione del termine di cui all'art. 22 co. 1 D.L. 7/1970 (conv. in L.
83/1970) e spiegando, nel resto, difese volte al rigetto del ricorso sulla scorta del verbale unico di accertamento del 16.6.2022 dell' dal quale era emersa l'insussistenza Controparte_2 di rapporti di lavoro subordinato tra la cooperativa e i soci.
Ha concluso pertanto chiedendo: “In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità
e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ex art. 4, L. 438/1992 ed ex art. 22, legge n. 83/1970 e/o ex art. 49, D.P.R. n. 639/70, come modificato dall'art. 4, legge n. 438/1992, per avvenuto compimento dei termini decadenziali di legge per la proposizione dell'azione giudiziaria, ove non venga fornita prova della sua tempestività. In via principale, dichiarare l'assoluta infondatezza dell'avverso ricorso, e di ogni domanda ivi formulata a qualsiasi titolo nei confronti dell' . CP_1
La causa è stata istruita documentalmente.
Sostituita l'udienza del 2 dicembre 2025 con il deposito di note scritte, all'esito, esaminati gli atti, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
______________
1. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da . CP_1
Giova ricordare che ai fini della determinazione del dies a quo del termine di 120 giorni di cui all'art. 22 d.l. 7/1970 convertito in l. 83/1970 (“contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del
2 presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”) deve considerarsi il momento in cui il provvedimento di cancellazione dall'elenco dei lavoratori agricoli diviene definitivo per mancata impugnazione in sede amministrativa nei termini prescritti ovvero per rigetto, tacito o tempestivamente espresso, delle relative impugnazioni (cfr. da ultimo Cass. n. 6259/2019).
Segnatamente l'art. 11 del d.lgs. n. 375/93 prevede che "
1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello Scau possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto servizio (oggi, ai sensi dell'art. 9 sexies, comma 3, del dl
n.510 del 1996 come convertito in legge, la commissione centrale costituita quale organo dell' ) che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
Il provvedimento di cancellazione può, dunque, dirsi definito laddove non sia stato proposto ricorso amministrativo nel termine di 30 giorni (o sia stato proposto ricorso oltre tale termine) oppure laddove siano state rigettate, per provvedimento espresso o per formarsi del silenzio rigetto previsto dalla suddetta norma, le relative impugnazioni in sede amministrativa.
Ne discende che al fine della verifica del rispetto del termine di decadenza dall'azione giudiziale, in caso di mancanza di tempestivo ricorso alla commissione provinciale avverso il provvedimento di cancellazione vanno considerati 150 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento (i 30 giorni utili per impugnare avanti alla Commissione provinciale il provvedimento, divenuto definitivo per mancata impugnativa, e i 120 dell'art. 22 d.l. 7/1970).
In caso di ricorso tempestivo alla commissione provinciale con successiva tempestiva impugnativa in secondo grado alla commissione centrale si deve attendere la data di comunicazione della decisione definitiva sul contenzioso amministrativo, ma nel rispetto dei relativi termini ossia senza che eventuali ritardi nei provvedimenti espressi possano rilevare (dunque i 30+90 giorni per ricorso e formazione silenzio rigetto della Commissione provinciale;
i 30+90 per ricorso e silenzio rigetto della commissione centrale, in tutto 240 giorni) e poi decorrono i 120 giorni del termine di decadenza. In definitiva al fine della verifica del rispetto del termine decadenziale vanno conteggiati 360 giorni dalla data della comunicazione di disconoscimento.
Nel caso, infine, di ricorso amministrativo tempestivo solo in primo grado (non proposto o tardivo il ricorso alla commissione centrale) vanno considerati 270 giorni dalla data della comunicazione del
3 disconoscimento (30+90 per il contenzioso amministrativo di primo grado +30 per la definitività del rigetto espresso o tacito in primo grado + i 120 giorni del termine decadenziale).
Ora, venendo ad applicare i predetti principi al caso di specie, nella fattispecie in esame a fronte della data di notifica del provvedimento di disconoscimento, che è stata provata dall' nel giorno CP_1
5.7.2023 e non è in contestazione, il ricorrente ha proposto solo ricorso amministrativo di primo grado in data 29.7.2023 (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente) che è stato definito in data 13.9.2023, momento da cui decorre il termine decadenziale come sopra specificato.
Da quanto sopra deve concludersi che al momento della proposizione del successivo ricorso giudiziario il 23.10.2023, nessuna decadenza può dirsi maturata.
2. Posto ciò, venendo al merito il ricorso non può dirsi fondato e va, pertanto, integralmente rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Appare necessario, in primo luogo, richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge CP_ una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n.
7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845); L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli adempie a una mera funzione ricognitiva della corrispondente situazione CP_ soggettiva e di agevolazione probatoria. Funzione che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro (Cass., sez. lav., 2 dicembre 2022, n. 35548). CP_ In caso di contestazione da parte dell' incombe sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto d'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli a tempo determinato (Cass., sez. lav., 16 maggio 2018, n. 12001, in linea con
Cass., S.U., 26 ottobre 2000, n. 1133; di recente, la già richiamata sentenza n. 37971 del 2022, punto
17)”.
Come evidenziato pertanto “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali
4 richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa
l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente
e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa ( Cass. Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877).
Ancora di recente (Cfr. Cass., n. 3129 del 2 febbraio 2023) la Suprema Corte ha ribadito tali principi statuendo nel senso che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli adempie a una mera funzione ricognitiva della corrispondente situazione soggettiva e di agevolazione probatoria. Funzione che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza del rapporto di lavoro” (Cass., sez. lav., 2 dicembre 2022, n. 35548).
In capo al lavoratore che intenda dimostrare il proprio diritto alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli incombe, dunque, l'obbligo di provare la sussistenza ex art. 2094 c.c. di un rapporto di lavoro in agricoltura ascrivibile nello schema del rapporto di lavoro subordinato.
In ipotesi di disconoscimento del rapporto di lavoro, occorre in particolare che il ricorrente provi in modo puntuale i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento, dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al “tipo” legale di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa
(Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975).
Sintetizzando, ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, è necessario che la stessa dimostri quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, integranti gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della medesima, non essendo a tal fine sufficiente la mera generica prova di avere svolto attività lavorativa
“alle dipendenze” di una determinata azienda o l'indicazione del numero di giorni lavorati o delle ore lavorate, posto che tali elementi - in specie per periodi di lavoro non continuativi (come nel caso che ci riguarda) - non appaiono determinanti per sostenere, anche ove risultino provati, l'effettiva natura subordinata del rapporto.
2.1 Posto ciò, ragionando nel caso a mano in applicazione dei sopra enunciati principi, l' onere probatorio gravante sul ricorrente non può dirsi compiutamente assolto.
Il ricorso si palesa, invero, assolutamente generico già in punto di allegazione.
5 In disparte considerare che nell'intero corpo dell'atto introduttivo non è contenuto alcun riferimento all'asserito rapporto di lavoro alle dipendenze della cooperativa Bionatura, essendosi parte ricorrente limitata a rinviare per relationem alle difese spiegate in altri ricorsi allegati al n. 4 e n. 6 non risultando, peraltro, che gli allegati in questione siano stati notificati unitamente al ricorso ( cfr relata in atti), neppure dalla lettura complessiva dei documenti in atti risultano comunque allegazioni specifiche in riferimento ai caratteri tipici della subordinazione.
Invero, parte ricorrente si limita ad affermare di avere lavorato secondo un orario definito e costante,
6 ore e mezza prima e 8 ore a partire dal mese di giugno 2016, secondo le esigenze previste dall'Azienda ( cfr. doc. 6 di cui al ricorso) senza indicare la distribuzione settimanale della prestazione e il numero complessivo di giornate annue.
Lo stesso ricorrente deduce, poi, di avere espletato attività lavorativa secondo le esigenze previste dall'azienda, disimpegnando prevalentemente l'attività di panificazione e, quando richiesto dal
Consiglio di Amministrazione, di essersi altresì occupato del pascolo degli animali e attività connesse utilizzando i beni aziendali omettendo, tuttavia, di esplicitare il contenuto delle direttive o ordini impartiti dal datore di lavoro e finanche da quale soggetto in particolare promanassero le predette direttive. E' rimasto, pertanto, del tutto dubbio il concreto atteggiarsi della prestazione lavorativa asseritamente disimpegnata avendo, peraltro, il ricorso dedotto di avere ricevuto quale corrispettivo una retribuzione parametrata alla paga oraria omettendo di indicare gli importi ricevuti e le modalità della corresponsione,
L'inadeguatezza delle deduzioni attoree non è stata in qualche modo colmata altrimenti, atteso che parte ricorrente non ha articolato capitolati di prova testimoniale.
Emergendo, poi, elementi di dubbio in ordine al rapporto di lavoro, deve rilevarsi lo scarso valore probatorio della documentazione di formazione unilaterale proveniente dal presunto datore di lavoro versata in atti ( cfr. doc. 8 Modello UniLav 2022; doc. 9) Libro Unico del Lavoro 2022; doc. 10)
Documentazione Bancari;
a doc. 11) CUD 2023; Doc. 12) Lettera assunzione 2022 ).
Alla predetta documentazione avrebbe al più potuto riconoscersi carattere indiziario (cfr. tra le tante,
Cass. 9290/2000; id. 10529/1996), nell'ambito di un compendio probatorio volto a delineare la fondatezza della prospettazione attorea, prospettazione che, nel caso di specie, invece è rimasta totalmente priva di riscontri.
Gli assunti attorei, del resto, non avrebbero potuto trovare conferma all'esito della chiesta CTU al fine di “ accertare l'oggettivo fabbisogno dei terreni dei tre soci iscritti quali coltivatori diretti e concessi in affitto alla società Bionatura” ( cfr. ricorso introduttivo) la quale, alla luce di quanto fin qui osservato, deve reputarsi inammissibile perché esplorativa e ancor prima irrilevante, nulla
6 aggiungendo alla insufficienza di elementi comprovanti lo svolgimento di attività lavorativa nell'ambito di un rapporto di lavoro di natura subordinata.
3. Assume, poi, rilievo dirimente quanto emerso in sede ispettiva con riguardo alla CP_3
(cfr. verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022002493 DDL del 16.06.2022 e
[...] prima ancora, verbale unico di accertamento e notificazione n. 21 00 000455044 del 25.02.2015 depositato da parte resistente).
Alla conclusione che il ricorrente svolga attività di collaborazione nell'ambito dell'attività familiare, senza vincolo di subordinazione alcuno e in mancanza di assoggettamento al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare di un datore di lavoro, gli ispettori verbalizzanti sono giunti all'esito di una complessiva valutazione della documentazione acquisita, dell'esame dei luoghi visitati e delle dichiarazioni loro rese dai fratelli e dai loro prossimi familiari. Pt_1
Elementi indiziari in vista del riconoscimento della natura autonoma dei rapporti di lavoro intrattenuti dai lavoratori con la società Bionatura emergono, infatti, già dalle dichiarazioni rese agli ispettori verbalizzanti in sede di accesso ispettivo.
In particolare, , socio e consigliere del C.d.A. della Società cooperativa, ha riferito: Testimone_1
“sono socio e lavoratore della dalla costituzione della cooperativa. La Controparte_3 cooperativa è costituita da me e mia moglie, ma anche dai miei fratelli e le rispettive mogli, io lavoro per lo più nel caseificio insieme a mio fratello , la cooperativa ha diversi terreni, 10 ha di Per_2 questi sono in comproprietà con i miei fratelli dati in affitto alla cooperativa, lavoro circa 160/165 giornate all'anno, non c'è un periodo dell'anno in cui non lavoro, lavoro durante tutto l'anno per un totale di 165 giornate circa. Svolgo circa 8 ore al giorno di lavoro ma non tutti i giorni, ma in base alle esigenze di lavoro in caseificio. Vengo pagato tramite assegno”. Riferisce, peraltro, Tes_1
: “le nostre mogli aiutano in macelleria, alternandosi fra loro nella gestione dell'attività di
[...] famiglia”.
, socio e Presidente del C.d.A. della società precitata, a sua volta ha dichiarato : “sono Testimone_2 socio della Soc. cooperativa agricola Bionatura dalla sua costituzione, se non erro dal 2003. Sono socio lavoratore e dipendente della cooperativa insieme ai miei fratelli, e Testimone_1 [...]
, e le nostre rispettive mogli, vi lavorano anche i mei figli e nipoti. Ad oggi vi è un solo Per_3 lavoratore che è estraneo al nucleo familiare: . Io per lo più lavoro Persona_4 nel punto vendita di Randazzo, nell'azienda agricola lavorano invece i miei fratelli e i mie nipoti. I prodotto che vendiamo prevengono quasi esclusivamente dalla nostra produzione. La cooperativa ha capi di bestiame allo stato semibrado. Il pascolo e il terreno in cui insiste l'azienda si trovano in terreni di proprietà dei noi fratelli conferiti con contratto di comodato alla società coop. agricola
Bionatura. L' ha solo 10 ettari dati in comodato da noi soci, ma dispone di altri 70 ettari dati Pt_2
7 in comodato e affitto da terzi. Di questi 80 ettari solo una ventina circa sono coltivati a seminativi
(per uso aziendale) e la restante parte a pascolo. Sono il rappresentante legale della cooperativa.
Sono OTD per circa 150 giornate all'anno”.
Vengono, ulteriormente in rilievo le dichiarazioni di del seguente tenore “io Testimone_3 sono la moglie di . Io lavoro in macelleria insieme alle mie cognate, ci alterniamo tra Testimone_2 noi. Noi siamo una famiglia e cerchiamo di gestire insieme quest'attività. […] Io vado in macelleria circa 3-4 giorni, ma non sono giorni fissi, la gestiamo tra di noi. Non abbiamo un calendario presenze né ferie ma ci gestiamo tra noi alternandoci e tenendo conto delle esigenze di ciascun nucleo familiare” e di la quale ha dichiarato : “io sto in macelleria, di solito facciamo io e le Per_5 mie cognate 3-4 giorni alternandoci in base a quello che c'è da fare. […] In realtà, essendo una cosa familiare, delle scelte aziendali e dei relativi impegni economici, anche se può capitare che ne parliamo tutti, decidono gli uomini. […] Non sono stata mai malata, non ho un turno ferie anche perché ci mettiamo d'accordo fra di noi in famiglia”
Il complesso indiziario grave, preciso e concordante emerso in sede di accertamento permette di affermare, dunque, che all'interno della società cooperativa, a prescindere dal nomen iuris utilizzato e persino dalla sua reale esistenza, non è ravvisabile un centro di imputazione datoriale del rapporto di lavoro essendo rimasto del tutto indimostrato che la prestazione lavorativa si estrinsecasse, in capo al ricorrente come agli altri membri della famiglia, con i connotati tipici della subordinazione.
A ciò si aggiunga che, quanto rilevato in seno al primo verbale ispettivo del 2015, è stato oggetto di accertamento giudiziale divenuto definitivo (cfr. sentenza Tribunale di Catania n. 525/2019 e sentenza Corte di Appello di Catania, Sez. Lav., nel proc. n. 870/2019 allegate alla memoria ). CP_1
Con il verbale del 2022 gli ispettori hanno, poi, dato atto che “nulla è cambiato in merito alla consistenza aziendale, nulla è cambiato in relazione alla compagine societaria ed è stato ribadito dai signori e che si tratta di una attività svolta a livello familiare. […] Le Tes_1 Testimone_2 considerazioni sopra svolte valgono anche per tutti gli altri parenti dei signori che, dall'anno Pt_1
2016 in poi sono stati denunciati quali OTD dall'azienda. Del resto è stato ampiamente dimostrato,
e confermato giudizialmente, che trattasi di azienda di tipo familiare in cui non è possibile ravvisare elementi tipici della subordinazione”.
Quanto alla specifica posizione del ricorrente, poi, non è tale da inficiare le considerazioni già esposte la constatazione secondo cui parte delle giornate lavorative disconosciute sono relative a periodi successivi all'accertamento ispettivo, stante la ritenuta dalla insussistenza a monte dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli, essendo rimasto indimostrato che all'interno della cooperativa trovassero concreta esecuzione gli schemi tipici del rapporto di lavoro subordinato.
8 Come, peraltro, già evidenziato da questo Ufficio argomentando sui medesimi elementi di indagine
( cfr sentenza n. 2889/2025 emessa in data 04/07/2025 nel procedimento iscritto al N.R.G. 1144/2023 est. Dott. Marco Antonino Pennisi) “ Il complesso di tali elementi, dunque, induce ad escludere il carattere della subordinazione ed a ritenere l'attività svolta dalla ricorrente e dai suoi familiari nell'ambito della società Bionatura come di natura autonoma. La costituzione della predetta società, infatti, non costituisce un ostacolo al riconoscimento della qualifica di coadiutrice coltivatore diretto in capo alla ricorrente. In tal senso rileva quanto precisato dalla Corte di Cassazione Sez. Lavoro nella sentenza n. 2527 del 19.3.1988: “La qualifica di coltivatore diretto, ai fini dell'Assicurazione e dell'iscrizione negli appositi elenchi, può essere riconosciuta anche a persone che svolgano l'attività di coltivazione di un fondo in Forma associata, giacché la non equiparabilità della società all'uopo costituita al "nucleo familiare" menzionato nell'art. 2 della legge 9 gennaio 1963 n. 9 non esclude la configurabilità quali coltivatori diretti dei singoli soci, ferma, peraltro, la necessità che il fabbisogno lavorativo del fondo di cui agli artt. 3 e 4 di tale legge ed il rapporto fra esso e la prestazione lavorativa di cui al primo comma del citato art. 2 siano apprezzati con riferimento non già al fondo oggetto dell'attività sociale ma alle frazioni di esso corrispondenti alle quote dei singoli soci, le quali,
a norma dell'art. 2263, primo comma, cod. civ., si presumono eguali”.
Alla stregua delle superiori considerazioni, pertanto, deve ritenersi non provato che l'attività lavorativa della ricorrente, nel periodo in esame, sia stata svolta alle dipendenze della società
Bionatura, dovendosi concludere che il rapporto di lavoro non è stato caratterizzato dalla subordinazione, ma da abitualità e prevalenza nei termini indicati dall'istituto previdenziale
(coadiutrice – coltivatore diretto).
Da tanto discende il rigetto dell'opposizione proposta avverso i plurimi provvedimenti di disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo espletate in favore della società cooperativa
Bionatura, a seguito del verbale di accertamento ispettivo succitato”.
Per tutto quanto esposto e considerato il ricorso va, in definitiva, rigettato.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo con in riferimento all'effettivo valore della causa e sulla scorta dei valori minimi di cui al D.M.
55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, stante il carattere seriale della controversia.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
rigetta il ricorso;
9 condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 884,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Catania, 10/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso
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