Articolo 4 della Legge 26 gennaio 1999, n. 23
Articolo 3
Versione
12 febbraio 1999
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 12 febbraio 1999