Articolo 9 della Legge 11 luglio 1877, n. 3940
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11 agosto 1877
Art. 9. Il progetto della nuova circoscrizione deliberato dalla Giunta dovra' tenersi depositato negli uffici della Prefettura per lo spazio di due mesi, entro i quali sara' permesso a tutti gl'interessati di esaminarlo.

Una notificazione pubblica avvertira' del giorno in cui comincera' a decorrere il termine sopra indicato.

Entrata in vigore il 11 agosto 1877