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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/11/2025, n. 4996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4996 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice onorario dott.ssa
OS IL, nella causa civile iscritta al N. 12508/2025 R.G.L. promossa da
nato a [...] il [...], ivi residente in [...], C.F. Parte_1
elettivamente domiciliato in Palermo via Enzo ed Elvira Sellerio 34, presso C.F._1
lo studio degli avv.ti Rosaria Pollarà e IN Sansone dai quali è rappresentato e difeso
- ricorrente -
CONTRO
, C.F. in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Presidente e legale rappresentante pro–tempore, , rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Di
Gloria
-resistente -
Avente ad oggetto: indebito erede
All'esito dell'udienza del 18.11.2025, definitivamente pronunciando, ha reso – ai sensi dell'art. 429 cpc - la seguente
SENTENZA
Munita del dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.200,00 per compensi, oltre CP_1
rimborso spese forfetario, CPA ed IVA come per legge e che distrae in favore degli Avv.ti Rosaria
OL e IN NS ai sensi dell'art. 93 cpc.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.08.2025 il ricorrente chiedeva che venisse dichiarato nullo e illegittimo
CP_ il provvedimento dell' con il quale si contestava l'indebito di € 5.375,14 quale maggiore somma percepita e non dovuta dalla propria madre - deceduta il 26/02/2010 - nel periodo 01/01/2005 al
30/06/2009. Contestava la nullità del provvedimento per mancanza di motivazione nonché la decadenza dell'azione di recupero, ex art. 13 L. 412/1991.
CP_ Si costituiva in giudizio l' producendo provvedimento di annullamento in autotutela dell'indebito e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'udienza di oggi le parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere.
CP_ Parte ricorrente chiedeva la condanna dell' alle spese di lite attesa la soccombenza virtuale, mentre l' insisteva per la compensazione. CP_1
*
Preso atto dell'intervenuto annullamento in autotutela del provvedimento di indebito contestato al ricorrente;
ritenuto che
è venuto meno l'interesse in capo a quest'ultimo alla prosecuzione del giudizio;
ritenuto che
le spese di lite, per il principio della soccombenza virtuale stante l'intervenuto
CP_ annullamento successivamente al ricorso, vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 18.11.2025
Il Giudice onorario
OS IL
Firmato digitalmente