CASS
Sentenza 8 marzo 2024
Sentenza 8 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/03/2024, n. 10099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10099 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2024 |
Testo completo
sul ricorso proposto da: SENTENZA OL MA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/06/2023 del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 10099 Anno 2024 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 13/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 21/06/2023, il Tribunale di Bologna rigettava la richiesta di riesame, proposta nell'interesse di OL MA, avverso l'ordinanza emessa in data 16.3.2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare degli arresti domiciliari in carcere in relazione ai reati di cui all'art. 110 cod,pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 contestati ai capi 159) e 161) dell'imputazione provvisoria. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione OL MA, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al principio della autonoma valutazione del giudice ed omessa valutazione dei motivi nuovi. Argomenta che il Tribunale aveva disatteso l'eccezione di nullità dell'ordinanza genetica per violazione del principio di autonoma valutazione del Giudice, limitandosi a riportare una sterile rassegna di giurisprudenza e senza valutare in maniera specifica le censure difensive mosse con i motivi nuovi;
evidenzia che il Giudice per le indagini preliminari, in punto di gravità indiziaria, aveva ricalcato , in maniera pedissequa, la richiesta del Pm e, in relazione alle esigenze cautelari si era limitato ad un'asserzione generica di sussistenza del pericolo di reiterazione criminosa, con valutazione riferita a tutti gli indagati, così violando il disposto dell'art. 292, comma 2 lett-c.bis, cod.proc.pen. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dedotta carenza di esigenze cautelari. Argomenta che il Tribunale del riesame aveva ritenuto sussistente il pericolo di recidiva, senza valutare l'incidenza dell'ampio lasso di tempo decorso dalla commissione dei fatti, l'assenza di condotte rilevanti dal punto di vista investigativo successive all'anno 2020, la contestazione solo di due episodi delittuosi, lo stato di incensuratezza dell'indagato; era stata omessa la valutazione della memoria difensiva depositata, difettando ogni considerazione soggettiva del ricorrente. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il difensore di fiducia del ricorrente, avv. Francesco Bastone, munito di procura speciale, ha depositato in Cancelleria atto di rinuncia al proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell'articolo 589 comma 2 cod. proc. peri. 2 2.Tale rinuncia ha natura di atto negoziale processuale abdicativo, irrevocabile e recettizio, e da esso discende l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'articolo 591 lett. d) cod. proc. pen. 3. Secondo il condivisibile orientamento di questa Corte, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod, proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez.5, n.28691 del 06/06/2016, Rv.267373). Tenuto conto, quindi, della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/02/2024
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 10099 Anno 2024 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 13/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 21/06/2023, il Tribunale di Bologna rigettava la richiesta di riesame, proposta nell'interesse di OL MA, avverso l'ordinanza emessa in data 16.3.2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare degli arresti domiciliari in carcere in relazione ai reati di cui all'art. 110 cod,pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 contestati ai capi 159) e 161) dell'imputazione provvisoria. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione OL MA, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al principio della autonoma valutazione del giudice ed omessa valutazione dei motivi nuovi. Argomenta che il Tribunale aveva disatteso l'eccezione di nullità dell'ordinanza genetica per violazione del principio di autonoma valutazione del Giudice, limitandosi a riportare una sterile rassegna di giurisprudenza e senza valutare in maniera specifica le censure difensive mosse con i motivi nuovi;
evidenzia che il Giudice per le indagini preliminari, in punto di gravità indiziaria, aveva ricalcato , in maniera pedissequa, la richiesta del Pm e, in relazione alle esigenze cautelari si era limitato ad un'asserzione generica di sussistenza del pericolo di reiterazione criminosa, con valutazione riferita a tutti gli indagati, così violando il disposto dell'art. 292, comma 2 lett-c.bis, cod.proc.pen. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dedotta carenza di esigenze cautelari. Argomenta che il Tribunale del riesame aveva ritenuto sussistente il pericolo di recidiva, senza valutare l'incidenza dell'ampio lasso di tempo decorso dalla commissione dei fatti, l'assenza di condotte rilevanti dal punto di vista investigativo successive all'anno 2020, la contestazione solo di due episodi delittuosi, lo stato di incensuratezza dell'indagato; era stata omessa la valutazione della memoria difensiva depositata, difettando ogni considerazione soggettiva del ricorrente. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il difensore di fiducia del ricorrente, avv. Francesco Bastone, munito di procura speciale, ha depositato in Cancelleria atto di rinuncia al proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell'articolo 589 comma 2 cod. proc. peri. 2 2.Tale rinuncia ha natura di atto negoziale processuale abdicativo, irrevocabile e recettizio, e da esso discende l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'articolo 591 lett. d) cod. proc. pen. 3. Secondo il condivisibile orientamento di questa Corte, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod, proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez.5, n.28691 del 06/06/2016, Rv.267373). Tenuto conto, quindi, della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/02/2024