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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 27/08/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott. Natalino Sapone Consigliere
3) dott.ssa Stefania Maria Gambino G. A., Relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 18.2019 R.G., introitata in decisione con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 05.02.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, vertente
TRA
, c.f. nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 alla C.da AL, rappresentato e difeso, giusta procura in atti del primo grado, dall'Avv.
Giuseppe Spadaro (c.f. ), elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, C.F._2
Via Muratori Domenico 45 presso lo studio degli avv.ti Attilio Cotroneo e Domenico Polimeni,
PEC Email_1
Appellante
Contro
, c.f. , nata a [...] il [...] ed ivi residente in c.da Controparte_1 C.F._3
Fili, c.f. , nata a [...] il [...] e residente in CP_2 C.F._4
Cosenza in Piazza Cundari n.33, c.f. , nata a [...] il CP_3 C.F._5
16.07.1956 e residente a[...], c.f. Controparte_4
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in c.da AL, C.F._6 CP_5
c.f. , nato a [...] il [...] ed ivi residente in c.da AL,
[...] C.F._7
c.f. , nata a [...] il [...] e Controparte_6 C.F._8 residente in [...] 2170 Romas Meja, , c.f. Controparte_7 C.F._9 nato a [...] il [...] e residente in [...] 2170 Romas Meja,
[...]
c.f. nata a [...] il [...] e residente in [...]CP_8 C.F._10
(RA) 2170 Romas Meja, , c.f. , nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._11
1 ed ivi residente in [...], , c.f. , nata a [...] il CP_9 C.F._12
14.01.1953 ed ivi residente in [...], , c.f. , nata CP_6 C.F._13
a Siderno il 15.08.1948 ed ivi residente in [...], tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti del primo grado, dall'Avv. Antonio Pelle (c.f. ) ed C.F._14 elettivamente domiciliati in Reggio Calabria alla via Caprera n.25 presso lo studio dell'avv.to
Barbara Origlia, PEC Email_2
Appellati
(c.f. ), (c.f. ), Parte_3 C.F._15 CP_9 C.F._16
(c.f. ), (c.f. ), Parte_2 C.F._17 Parte_4 C.F._18
(c.f. ), (c.f. Parte_5 C.F._19 Parte_6
) in proprio e nella qualità di erede di , e C.F._20 Persona_1 Parte_7
(c.f. ) in proprio e nella qualità di erede di .
[...] C.F._21 Persona_1
- Appellati Contumaci
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n.1466 del 27.11.2018 resa dal Tribunale di Locri, in procedimento
R.G. n. 1360/2010, notificata il 03.12.2018.
CONCLUSIONI
All'udienza del 05.02.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti costituite concludevano come indicato di seguito ed in atti di causa che si intendono richiamati.
In specie:
- la parte appellante così deduceva: “si precisano le conclusioni riportandosi al contenuto di tutti gli atti e verbali di causa qui da intendersi integralmente riportati e trascritti, e si chiede che la causa venga trattenuta in decisione con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”;
- per le parti appellate costituite così si precisava: “L'avv. Pelle, nel riportarsi integralmente al contenuto della comparsa di costituzione e risposta in appello dell'11.04.2019 nonché alle allegazioni documentali del proprio fascicolo di parte, insiste per il rigetto integrale del gravame avversario, con conseguente conferma della sentenza di primo grado impugnata e vittoria di spese e competenze di causa in favore del procuratore antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Riportandosi per quanto più ampiamente indicato agli atti del giudizio in relazione alla ricostruzione del processo di primo grado, si espone quanto segue.
2 Con atto di citazione del 20.12.2010 i signori , Parte_3 Controparte_1 CP_2
[...] CP_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
, , e convenivano
[...] Controparte_8 Parte_2 CP_9 CP_6 in giudizio , , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_4 CP_9 Parte_5
, , esponendo di essere Persona_1 Parte_6 Parte_7 discendenti in linea retta del sig. , nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il Persona_2
13.03.1964, e chiedendo l'accertamento giudiziale in loro favore, ex art. 948 c.c., della proprietà del fabbricato rurale sito in Locri, località AG - poi c.da AL -, della consistenza di 86 centiare, distinto al Catasto Terreni al foglio 2, particelle 66, 243 e 244 (indicato il origine come identificato esclusivamente con la particella 66), nonché la condanna delle parti convenute al rilascio dello stesso.
Deducevano che era proprietario dell'immobile oggetto di causa per effetto Persona_2 di atto pubblico donativo e divisorio in suo favore posto in essere in data 20.09.1940 dalla madre (in cui risultava l'assegnazione di “un appezzamento del fondo Persona_3
AG, diviso in due sezioni, di cui la prima con casa rurale”, anche confinante con proprietà da assegnare ai figli e , e che successivamente al suo decesso (avvenuto nel CP_10 CP_11
1964), il diritto dominicale era pervenuto agli stessi attori per successione.
Rilevata la intervenuta trascrizione del relativo titolo, chiedevano volersi accertare la nullità dell'atto di donazione del 1967 con cui aveva ceduto la proprietà del fabbricato CP_12 rurale per cui è causa al figlio , deceduto il 20.07.2009 e dante causa dei ON convenuti, mancando il titolo di proprietà, risultando in capo allo stesso CP_12 unicamente detto atto di donazione del 22.09.1967 con indicazione della proprietà successiva in capo a senza alcun atto precedente e passaggio intermedio precedentemente ON
o successivamente al 1964 (data del decesso di , proprietario). Persona_2
Concludevano, quindi, chiedendo al Tribunale adito di voler: “dichiarare che il fabbricato rurale sito in Locri, località AG - oggi c.da Balderì -, distinto all'attualità al Catasto
Terreni, foglio 2, particelle 66, 243 e 244, è di esclusiva proprietà degli attori e conseguentemente condannare i convenuti all'immediato rilascio del medesimo immobile.
Ordinare al Sig. Conservatore dei R.R.I.I., ora Ufficio del Territorio, competente la trascrizione dell'emananda sentenza. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Si costituiva , rappresentando che l'immobile era stato in possesso di Parte_1 CP_12
, che lo aveva trasferito in donazione al figlio nel 1967 con valido atto
[...] ON
3 attesa la materiale disponibilità; che dalla morte di quest'ultimo, iure successionis, era passato anche all'odierno convenuto , che ne aveva esercitato il possesso;
che la Parte_1 particella 66 del foglio di mappa 2 era prima corrispondente alla p.lla n. 8/C e poi, a seguito di frazionamento del 31.05.2010, aveva dato origine alle particelle nn. 243 e 244, partita 1397.
Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto della domanda e la vittoria di spese e competenze con distrazione ex art. 93 c.p.c.. Successivamente aderiva all'eccezione sollevata da CP_9 come segue.
Si costituiva, altresì, per resistere alla domanda, dedurne l'infondatezza e CP_9 chiederne il rigetto, nonché spiegare eccezione di usucapione in favore di , e ON successivamente dei suoi eredi, chiedere la condanna degli attori ex art. 96 c.p.c. di una somma equitativamente determinata, con vittoria di spese e competenze da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale e prova per testi.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza celebrata in data 27.11.2018, previa concessione di termine per il deposito di comparsa conclusionale e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
Con sentenza impugnata il giudice di prime cure così disponeva: “1) in accoglimento della domanda proposta dagli attori (c.f. ), Parte_3 C.F._22 CP_1
(c.f. , (C.f. ),
[...] C.F._3 CP_2 C.F._23
(c.f. ), (c.f. ), CP_3 C.F._5 Controparte_4 C.F._6
(c.f. ), (c.f. CP_5 C.F._7 Controparte_6
, (c.f. , C.F._8 Controparte_7 C.F._9 Controparte_8
(c.f. , (c.f. ),
[...] C.F._10 Parte_2 C.F._24 CP_9
(c.f. ) e (c.f. ) nei confronti
[...] C.F._25 CP_6 C.F._26 di (c.f. ), (c.f. , Parte_1 C.F._27 CP_9 C.F._28
(c.f. ), (c.f. , Parte_2 C.F._17 Parte_4 C.F._18
(cf. , (c.f. Parte_5 C.F._29 Persona_1
. (c.f. ) e C.F._30 Parte_6 C.F._31 Parte_7
(c.f. ), accerta e dichiara che il fabbricato rurale sito in Locri,
[...] C.F._21 localita AG /c.da AL censito all'attualità al Catasto Terreni, foglio 2, particelle 66.
243 e 244, è di proprietà delle parti attrici;
2) per l'effetto, condanna le parti convenute all'immediato rilascio in favore degli attori dell'anzidetto fabbricato rurale;
3) dichiara interamente compensate, tra tutte le parti, le spese del giudizio;
4) ordina al Conservatore dei
4 R.R.II., ora Ufficio del Territorio, competente la trascrizione della presente sentenza in favore degli attori”.
Avverso la indicata pronuncia proponeva appello censurandola per erronea Parte_1 valutazione degli atti e delle prove, per vizio di motivazione ed errata pronuncia nella parte in cui il giudice di prime cure aveva ritenuto che gli attori in primo grado, in relazione ai quali ribadiva l'eccepito difetto della legittimazione attiva, avessero fornito la prova della titolarità del bene asserendo l'inidoneità probatoria dei documenti ex adverso prodotti in memoria ex art. 183 VI comma I termine c.p.c. e l'avvenuta contestazione delle circostanze dedotte da controparte, anche a mezzo produzione di atto di donazione n. 10212/6530 Rep. del 01.12.1960 rogato dal Notaio in Locri, nonché dell'atto di donazione n. 9507 Rep. Rogato a Persona_5
Locri il 22.09.1967 e registrato a Caulonia il 04.10.1967.
Lamentava, inoltre, l'errata valutazione della circostanza secondo cui dalla indicata documentazione poteva trarsi la dimostrazione della proprietà del fabbricato rurale sito in Locri alla località AG/C.da AL e riportato in Catasto Terreni al Foglio 2, p.lle 66, 243 e 244
e precedentemente individuato come particella 8/C del foglio di mappa n. 2, per doversi riconoscere la proprietà dello stesso in capo prima a e poi a . CP_12 ON
Censurava, infine, il mancato accoglimento della domanda di usucapione per essere stato dimostrato a mezzo prova per testi il possesso del fabbricato rurale prima da parte di Per_4
e dopo la morte di quest'ultimo dagli eredi e .
[...] Parte_1 CP_9
Concludeva, quindi, chiedendo alla Corte di voler: “Accogliere il presente gravame e per
l'effetto rigettare e/o dichiarare infondata la domanda proposta in primo grado da Pt_3
, , , , , ,
[...] Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
, , , , Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Parte_2 CP_9
e . - per l'effetto, accertare e dichiarare che il fabbricato rurale sito in
[...] CP_6
Locri, località AG/c.da AL, censito all'attualià (leggasi attualità) al catasto Terreni, foglio 2, particelle 66, 243, e 244, à di proprietà dei convenuti (c.f. Parte_1
), (c.f. ), (c.f. C.F._1 CP_9 C.F._16 Parte_2
), (c.f. , (c.f. C.F._17 Parte_4 C.F._18 Parte_5
, (c.f. , C.F._19 Persona_1 C.F._32 Parte_6
(c.f. e (c.f. );
[...] C.F._33 Parte_7 C.F._21 quali eredi di;
- in ogni caso, dichiarare che i convenuti ON Parte_1
(c.f. ), e (c.f. ), quali eredi di C.F._1 CP_9 C.F._16
, sono proprietari esclusivi del fabbricato rurale sito in Locri, località ON
5 AG/c.da censito all'attualià al catasto Terreni, foglio 2, particelle 66, 243 e 244, CP_13 per intervenuta usucapione;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.
Si costituivano in giudizio Controparte_1 CP_2 CP_3 [...]
, , CP_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
(c.f. ), (c.f. ) e Parte_2 C.F._11 CP_9 C.F._12 CP_6 per resistere al gravame e chiederne il rigetto, con conferma della sentenza impugnata.
[...]
Eccepivano, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., nonché l'infondatezza del motivo di appello in relazione alla domanda conseguente di riconoscimento della proprietà del bene in capo a ed ai suoi eredi, la fondatezza ON della domanda proposta dagli attori in primo grado per essere stata documentalmente provata e non contestata per quanto attiene l'identificazione del bene e la proprietà dello stesso sino al
1964/1967, l'inammissibilità della domanda di intervenuto acquisto per usucapione in capo a e per come formulata per essere nuova e diversa rispetto a CP_9 Parte_1 quanto proposto in primo grado, il difetto di legittimazione ed inammissibilità della domanda proposta in favore di , la mancanza di possesso esclusivo utile ad usucapire e CP_9
l'infondatezza della domanda proposta e la mancata dimostrazione della sussistenza del possesso continuato e pacifico del bene nonché degli elementi utili all'acquisto per usucapione.
Concludevano, pertanto, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
A seguito di alcuni differimenti d'ufficio, all'udienza del 05.02.2024, svoltasi in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., le parti costituite depositavano note di trattazione scritta e precisavano le conclusioni come riportate.
Con successiva ordinanza la Corte poneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia di (c.f. Parte_3
), (c.f. ), (c.f. C.F._15 CP_9 C.F._16 Parte_2
), (c.f. ), (c.f. C.F._17 Parte_4 C.F._18 Parte_5
), (c.f. ) in proprio e C.F._19 Parte_6 C.F._20 nella qualità di erede di e (c.f. Persona_1 Parte_7
) in proprio e nella qualità di erede di , C.F._21 Persona_1 regolarmente convenuti e non costituiti in giudizio.
6 Sempre in via preliminare, si rigetta l'eccezione di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c. proposta dalle parti appellate costituite precisandosi che nel caso in esame l'atto di appello nel suo complesso contiene gli elementi indispensabili a consentire un esame delle censure sollevate, essendo desumibili sia una individuazione dei punti contestati della sentenza di cui si chiede la riforma sia i motivi di impugnazione, che vi è contestazione specifica dell'iter logico-argomentativo che ha condotto alla decisione, con indicazione del quantum appellatum e con formulazione delle ragioni di dissenso, così da porre questo giudice in condizione di comprendere con chiarezza il contenuto delle censure mosse alla sentenza impugnata.
Nel merito l'appello è infondato.
In specie, l'appellante eccepisce il vizio della pronuncia per “Difetto sulla ricostruzione del fatto - illogicità ed incoerenza dell'iter decisionale - vizio di motivazione - omesso e/o insufficiente esame delle prove testimoniali”.
In relazione alla parte dell'unico motivo di impugnazione relativa alla domanda di rivendicazione ex art. 948 c.c. proposta in primo grado, il giudice di prime cure ha fondando la propria decisione su una motivata analisi delle prove documentali acquisite e sul contenuto delle difese proposte, condividendo principi di diritto recepiti dalla giurisprudenza.
Gli elementi di fatto posti alla base della decisione sono, quindi, condivisibili poiché conformi a quanto emerge dagli atti di causa
In particolare, per quanto attiene alla qualità degli attori in primo grado di eredi di _2
, nato a [...] il [...] e deceduto il 13.03.1964, è stato chiarito con atto
[...] introduttivo del giudizio che a quest'ultimo sono succeduti la moglie Persona_6
(deceduta nel 1968), i figli (deceduto nel 2000 e per esso gli Controparte_14 indicati eredi , , ), Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Persona_7
(deceduta nel 2001, con indicati eredi
[...] CP_2 CP_3 Controparte_4
e , (deceduto nel 1993, con indicati eredi , CP_5 Parte_8 Parte_2 CP_9
, , (anche destinataria per testamento della quota di
[...] CP_6 Controparte_1
(deceduto nel 1963) e , come supportato da certificato di Persona_8 Parte_3 famiglia e certificati di decesso in atti delle parti attrici, e la circostanza non è stata contestata né da né da . Parte_1 CP_9
Per quanto attiene, invece, al titolo per il quale risultava proprietario del bene Persona_2 immobile in esame, ossia il fabbricato rurale sito in Locri, località AG, poi c.da AL, della consistenza di 86 centiare, distinto al Catasto Terreni al foglio 2, particelle 66, 243 e 244
(prima solo particella 66), sono stati prodotti in atti certificato pubblico immobiliare con
7 ispezione ipotecaria e visure per immobile presso l'Agenzia del Territorio di Reggio Calabria, da cui risulta che era proprietario del bene per atto pubblico donativo e Persona_2 divisorio del 14.09.1940, in nota del 20.09.1940, stipulato in suo favore dalla madre
[...]
atto formalità n. 2, sub lett. b), R.P. n.8461 del 1940, trascritto e riportato. Per_3
In esso si evince che era stato donato ad oltre che altri beni, tra cui un terreno in C.da _2
“Misovano territorio di Locri conosciuto col nome di ” (più ampio del bene Persona_9 in esame poiché indicato dell'estensione di aree 9 circa) e che era intervenuta una divisione tra fratelli ( e secondo la quale a era stato assegnato un CP_10 CP_11 Persona_2 appezzamento del fondo “AG”, diviso “in due sezioni…di cui la prima con casa rurale”, confinante con beni anche degli altri due fratelli e precisandosi che vi era un'altra zona di altro soggetto retrostante tra i due vani “lato mezzogiorno” e la “stalla lato tramontano”.
Anche l'esistenza, la validità e la rilevanza di detto titolo non sono stati oggetto di contestazione specifica delle parti convenute costituite.
Risulta, poi, atto di donazione dell'indicato fabbricato rurale con terreno, che risulta accatastato in capo a sino al 1967 come p.lla 66, come confermato dalle visure storiche Persona_2 prodotte (atti formalizzati in impianto meccanografico del 09.07.2010), tra cui quella relativa alla p.lla 66 foglio 2, riguardante un fabbricato rurale di superfice are 00.86 partita 1397, corrispondente a quanto oggetto di giudizio.
In relazione alla medesima particella risultano ulteriori certificati, tra cui quelli relativi alla p.lla
66 foglio 2 centiare 60, alla p.lla 243 foglio 2 “ente urbano”, avente superficie di centiare 22 e p.lla 244 foglio 2, “ente urbano”, avente superfice solo di centiare 04, derivati da variazione del
31.05.2010.
Per quanto si evince da visura mappale allegata nel fascicolo di primo grado delle parti appellate, contenente rappresentazione grafica dei terreni e delle particelle, le part.lle 243 e 244 si collocano su due diversi lati della p.lla 66 centrale, senza assorbirla.
Dalle visure risulta, quindi, confermato l'assunto delle parti istanti secondo cui il bene immobile era identificato alla data della domanda dalle tre particelle, e far interpretare l'assunto di parte appellante secondo cui la particella 66 del Foglio di mappa n.2 avrebbe “dato origine alla particella 243 ed alla particella n. 244 (cfr. visure T40796 e T39276 dell' 11/12/2010 allegate in atti)” nel senso che era identificato da tutte e tre le particelle.
La visura storica per immobile dell'Agenzia del Territorio di Reggio Calabria (doc. n.2 fascicolo attoreo di primo grado) indica, pertanto, quale intestatario del bene Persona_2 rivendicato fino al 1967 (anche dopo la sua morte avvenuta nel 1964), mentre solo dal
8 22.09.1967 si riscontra l'intestazione in capo a risultando trascrizione di atto ON pubblico del 22.09.1967 in suo favore.
È stato prodotto, come già detto, atto di donazione del 22.09.1967 con il quale , CP_12 nato a [...] il [...], ha donato a , nato il [...], alcuni beni ON immobili, derivati da frazionamento intervenuto nello stesso anno, comprendenti “un piccolo fabbricato rurale a piano terreno di due vani a malta di fango e piccolo terreno retrostante, sito il tutto in Locri località Misovano o fabbricato rurale detto pagghiera (per quanto CP_13 si legge, indicato dalla parte come “preghiera”), riportato in Catasto alla partita 3468
(tremilaquattrocentosessantotto) foglio 2 (due) particella 66 (sessantasei) di centiare 86
(ottantasei)”.
Come evidenziato in sentenza impugnata, non è stato contestato dai convenuti costituiti in primo grado che detto fabbricato rurale corrispondesse a quello oggetto di rivendica da parte degli attori in primo grado.
Inoltre, detto bene coincide nella descrizione con quello indicato in atto del 1940, per cui è stata correttamente dichiarata la nullità ex art. 771 c.c. di detto atto, non essendo risultato il donante proprietario del bene di cui ha disposto.
Infatti, nel costituirsi in giudizio in primo grado non ha specificamente Parte_1 contestato, l'appartenenza del bene alla madre del né l'intervenuta donazione Persona_2 del 1940, non ha prodotto alcuna diversa documentazione attestante la proprietà del dante causa del proprio antenato , non ha indicato inesistenza di eventuali differenti atti di Persona_10 passaggio intermedi, ma si è limitato ad indicare che era già proprietario del Persona_10 bene al momento della donazione in favore del figlio (genitore dei convenuti) ON essendone in possesso come dimostrato da atto del 1960 rep. 10212-6530, Notaio dott. Per_5
e che la particella in esame era individuata precedentemente come 8/C.
Produceva, quindi, atto di donazione del 01.12.1960 rep. 10212-6530 in cui Persona_2 effettuava delle donazioni in favore dei figli espressamente indicando che l'atto aveva effetto anticipatorio per i beni ivi riportati rispetto alla successione.
La rilevanza del documento, secondo l'appellante, derivava dalla parte in cui- parte “3) b)” – in cui, nel donare un bene in favore della LI , costituito da un fabbricato Persona_7 di tre vani più una capanna, si indicava che tra i due beni vi era altro bene di CP_12
“subalterno c della particella 8 del tipo di frazionamento”.
In sentenza impugnata si è precisato al riguardo che “In tale atto donativo, di cui CP_12
non era parte negoziale (e dunque, già per ciò non in grado di costituire prova di un
[...]
9 acquisto in suo favore del fabbricato rurale, anteriore a quello documentato dagli attori), è però richiamato un immobile che non appare essere quello oggetto di causa e la cui proprietà
è attribuita a solo ai fini della riferita identificazione di confini proprietari CP_12 inerenti altri beni. Al di là della circostanza che il bene de quo risulti identificato con numerazione catastale non coincidente con quella invece identificante il fabbricato rurale rivendicato dagli attori per come indicato in citazione, pur nella numerazione più risalente nel tempo - e dunque non risultando provato al processo che si tratti del medesimo bene-, non è stata versata in atti alcuna prova precostituita (atto pubblico) che indicasse un acquisto da parte di neppure per lo stesso immobile di cui alla diversa part.lla catastale CP_12
(8/c) indicata nel detto atto prodotto da ”. Parte_1
L'impugnazione sul punto non fornisce dimostrazione dell'erroneità della statuizione essendosi limitato l'appellante ad affermare che l'errata valutazione del documento sarebbe evidente poiché con l'atto del 1960 si sarebbe spogliato di tutti i suoi beni in favore dei Persona_2 figli, così da escludere diverse destinazioni o beni non compresi, e che lo stesso non avrebbe indicato la particella 66 “proprio perché quest'ultima (ex particella 8/C) non gli appartiene”, nonché che la p.lla 8/C corrispondeva alla 66.
Le indicate affermazioni risultano indimostrate, per cui la statuizione non merita riforma.
Nessuna prova è stata fornita in merito alle circostanze secondo cui nel 1960 la p.lla 66 non era in capo a ma di altri, né che (terzo rispetto all'atto indicato) Persona_2 CP_12 fosse proprietario della p.lla 8 sub. C, e non vi è in atto di donazione alcun riferimento alla particella 66, né è stato dimostrato che la p.lla 8 sub. C corrispondeva alla p.lla 66.
Inoltre, pur corrispondendo al vero che i destinatari dell'atto del 1960 erano i figli di _2
, non è stato dimostrato, neanche a livelli indiziario, che con esso quest'ultimo avrebbe
[...] disposto di tutti i beni di sua proprietà, così da escludere la permanenza della disponibilità del bene oggetto di giudizio, né sono stati acquisiti elementi tali da far supporre vizi di accatastamento dei beni.
La censura è stata fondata, quindi, su meri assunti di fatto non verificabili, per cui deve essere disattesa.
In diritto, l'appellante contesta il valore probatorio delle risultanze catastali, ritenendo errata la statuizione in merito attesa l'insufficienza probatoria della documentazione prodotta dagli attori.
Ritiene, invece, la Corte che il Tribunale abbia fatto corretta applicazione dei principi di diritto di cui in motivazione.
10 Invero, nell'azione di rivendicazione sussiste sempre l'onere probatorio posto in capo a parte attrice di fornire la prova rigorosa della proprietà mediante dimostrazione di un titolo di acquisto originario o, nel caso di titolo derivativo, risalendo fino al dante causa che abbia acquistato a titolo originario, così da verificare l'esistenza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa, nel caso di specie il titolo è stato acquisito.
Si rigetta, quindi, il motivo di censura relativo alla mancanza di valore delle visure ed ispezioni allegate dagli attori non ritenendosi errato il riconosciuto valore probatorio concorrente ed integrativo delle visure poiché “confermative di altri documenti pubblici”, oggetto di impugnazione, come indicato in sentenza gravata.
Trattasi, infatti, di principio che viene condiviso in quanto l'ispezione ipotecaria assume maggiore rilevanza probatoria quando attesta specifici atti traslativi regolarmente trascritti.
Inoltre, le risultanze dei registri catastali, pur non potendo valere a dimostrare da sole la proprietà di un immobile, stante la preminenza dei titoli negoziali e il particolare rigore probatorio richiesto in capo all'attore, sono utilizzabili dal giudice di merito come indizi suscettibili di convincimento se presi in considerazione con rigore logico di ragionamento e convalidati da altri elementi di causa, per cui possono essere utilizzate nel concorso di altri elementi quali dati indiziari, sussidiari, e presuntivi da parte del giudice del merito per fondare positivamente una decisione circa il diritto di proprietà del bene.
Costituisce principio acquisito nella giurisprudenza che in tali ipotesi l'onere probatorio “deve essere stabilito in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, sicche il rigore si attenua secondo la linea difensiva adottata dal convenuto. In altri termini l'onere della prova in rivendicazione non può essere considerato in modo rigido ed indipendente dalla posizione che in concreto assume il convenuto nell'espletare la sua difesa” (ex multis Cassazione ordinanza del 12/12/2024 n. 32074), essendo stato più volte ulteriormente ribadito che “la intensità e la estensione della prova a carico dell'attore devono stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, cosicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della proprietà sua e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per la usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto”, per cui la prova deve essere valutata avendo riguardo alle contestazioni fra i contendenti (in Cass. Civ. ordinanza n.1569 del 19/01/2022, in cui si richiamano Cass. n 305 del 1964; Cass. n. 1873 del 1985; Cass. n. 6592 del 1986; Cass. n. 8394 del 1990).
11 Il giudice di primo grado è pervenuto, pertanto, ad un contesto complessivo di risultanze tale da confermare l'attendibilità dei documenti acquisiti.
Nel caso di specie, si è chiarito che la prova è stata raggiunta attraverso la valutazione complessiva dell'atto iniziale attraverso cui il dante causa degli attori era divenuto titolare del bene, come da ispezione ipocatastale, la condotta processuale delle parti, e le visure indicate, così che il complesso probatorio e indiziario acquisito convergeva verso il riconoscimento della proprietà invocato a seguito di un valido titolo d'acquisto.
Per quanto attiene, più specificatamente, il richiamo effettuato dal giudice di primo grado all'art. 115 c.p.c., si fa presente che nel caso di specie trattavasi di azione unitaria proposta nei confronti di più convenuti, alcuni dei quali rimasti contumaci, per cui, dovendosi la controversia svolgersi in maniera unitaria e con applicazione della medesima disciplina sull'onere probatorio tra tutti i soggetti del rapporto processuale unitario ed inscindibile, la valutazione della contestazione non ha portato ad una relevatio ad onere probandi, ma ad una mera attribuzione di valore indiziario, da considerarsi congiuntamente agli altri dati acquisiti.
Ai fini, quindi, della valutazione dei motivi di gravame e delle contestazioni proposte dal solo
, deve considerarsi che sono mancate specifiche contestazioni dello stesso Parte_1 rispetto all'allegazione degli attori dei titoli posti a fondamento della pretesa ed alla identificazione del bene, alla indicazione della titolarità formale del diritto e della proprietà dell'attore o del suo dante causa sin dal primo atto, nel caso di specie sin dal 1940.
Ulteriormente si osserva che nel costituirsi in giudizio il ha indicato che il Parte_1 proprio dante causa era possessore del bene, non dimostrandone la titolarità, sin dal 1960, per come prima indicato, mentre nel costituirsi in giudizio di primo grado con atto del 14.04.2011,
(rimasta contumace nel presente procedimento) ha rilevato la mancanza di CP_9 possesso in capo agli attori per circa 40 anni, eccependo l'intervenuto possesso ed usucapione del bene da parte di . In atti successivi ha chiarito che la titolarità ON CP_9 del bene in capo a aveva avuto origine dall'atto di donazione, stipulato da ON
, rogato a Locri (RC) in data 22/09/1967 dal Notaio , e CP_12 Persona_11 registrato a Caulonia il 04.10.1967 al n. 233, volume 80, data dalla quale la p.lla 66 risultava allo stesso intestata.
Ha aderito all'eccezione formulando prova per testi con la quale rilevava il Parte_1 possesso del bene in caso a . ON
12 Dette difese sono state valorizzate dal giudice di primo grado, che ha attribuito ulteriore valore al riconoscimento del possesso del solo dopo il 1967, e comunque non sin dal ON
1940, così da ritenere rilevante la non contestazione dalla indicata prima data.
Invero, deve precisarsi che quanto sopra non ha esonerato i rivendicanti dalla prova del titolo di proprietà trattandosi di posizione unitaria nei confronti di più parti, prova che è stata fornita con atto del 1940, in relazione al quale non sono risultati atti successivi.
Parte appellante, infatti, ha opposto una eccezione di intervenuta usucapione successiva al titolo del 1940 prodotto, così implicitamente non contestando la diversa titolarità del bene all'epoca in cui ha assunto che il proprio dante causa aveva iniziato a possedere, per cui l'opposizione del possesso utile ad usucapire non è stata posta in contrasto con il titolo originario di acquisto del dante causa degli attori.
In virtù del principio secondo il quale prova deve essere fornita in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto, ciò può supportare una valutazione di tutti gli elementi acquisiti in giudizio, al di là dell'applicazione specifica di quanto ritenuto in orientamento giurisprudenziale cui ha aderito il giudice di prima istanza, ai sensi del quale “In tema di azione di rivendicazione, ove il convenuto spieghi una domanda ovvero un'eccezione riconvenzionale, invocando un possesso "ad usucapionem" iniziato successivamente al perfezionarsi dell'acquisto ad opera dell'attore in rivendica (o del suo dante causa), l'onere probatorio gravante su quest'ultimo si riduce alla prova del suo titolo d'acquisto, nonché della mancanza di un successivo titolo di acquisto per usucapione da parte del convenuto, attenendo il "thema disputandum" all'appartenenza attuale del bene al convenuto in forza dell'invocata usucapione
e non già all'acquisto del bene medesimo da parte dell'attore.” (Cassazione Civile, II Sezione,
22.04.2016 n. 8215).
La diversa decorrenza del presunto inizio del possesso in capo a rispetto alla ON data di acquisizione del titolo in capo a e la intervenuta dimostrazione del Persona_2 titolo hanno supportato l'accoglimento della domanda di rivendicazione.
L'appellante, invero, censura la pronuncia di primo grado anche nella parte relativa al rigetto dell'eccezione di usucapione, in relazione alla quale, dopo ampia motivazione con richiamo di tutte le risultanze istruttorie e le dichiarazioni acquisite, il Tribunale ha concluso ritenendo che i testi “escussi non hanno dunque confermato la continuità, pacificità ed inequivocità delle possesso da parte di , dante causa dei convenuti, per il tempo richiesto dalla ON legge, in relazione al fabbricato rurale sito in Locri, località AG/ c.d e rivendicato CP_13 dagli attori, con conseguente rigetto dell'eccezione di usucapione per come avanzata dai
13 convenuti stessi e restando quindi efficace e valido titolo di acquisto del detto bene, quello anteriore in favore di , dante causa degli odierni attori, i quali hanno pertanto Persona_2 il diritto di esserne confermati proprietari iure hereditatis e di ottenerne la conseguente restituzione dai convenuti (in tema di azione di rivendicazione, sulla prevalenza del titolo anteriore a fronte della fallita eccezione di usucapione, cfr. Cass. Civ., Sez: II 17/10/2007, n,
21829, Cass. Civ., Se1., II, 21/01/2004, n. 901).”
Eccepisce, in specie, l'appellante in atto introduttivo del presente grado che “Ha errato, inoltre, il Giudice di prime cure a rigettare la domanda di usucapione avanzata dalla convenuta
e alla quale l'odierno appellante ha aderito. L'odierno appellante, infatti, non CP_9 soltanto ha dimostrato che il bene per cui è causa non è di proprietà degli attori, ma addirittura, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, ha dimostrato che il possesso sul fabbricato rurale sito in Locri alla località AG/C.da AL e riportato in Catasto Terreni al F.glio 2, p.lle 66,
243 e 244, è stato sempre esercitato prima dal e dopo la morte di quest'ultimo ON dagli eredi e ”, sino a concludere chiedendo alla Corte di voler, Parte_1 CP_9 in subordine, accertare e “dichiarare che i convenuti (c.f. Parte_1
), e (c.f. , quali eredi di C.F._1 CP_9 C.F._16 Per_4
, sono proprietari esclusivi del fabbricato rurale sito in Locri, località AG/c.da
[...]
AL, censito all'attualià al catasto Terreni, foglio 2, particelle 66, 243 e 244, per intervenuta usucapione.”
In merito, deve preliminarmente osservarsi che nella precedente fase di lite era stata proposta una mera eccezione di usucapione, volta a paralizzare la domanda avversaria ed a far valere il diverso diritto di proprietà fondato su un diverso titolo acquisitivo, e non la domanda di acquisizione come sopra formulata.
Ad ulteriore conferma della diversità della domanda, e novità della stessa, ha Parte_1 formulato nel presente giudizio una domanda di usucapione nei confronti solo di se stesso e di
, così ponendo in essere non solo una modifica della eccezione in nuova CP_9 domanda, ma anche variando i soggetti nei confronti dei quali il possesso ad usucapionem doveva essere riconosciuto, ossia due soltanto dei coeredi, parimenti formulando una domanda nuova e diversa, indi inammissibile.
Ciò comporta, altresì, una valutazione dell'esercizio del possesso in termini di esclusività rispetto agli altri coeredi, tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus e di esercitare il possesso con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui, con necessità di dimostrare anche come e quando gli altri eredi sarebbero
14 stati spogliati dal loro compossesso e sarebbe intervenuto il mutamento del titolo, comportando dimostrazioni e valutazioni che sono mancate nell'accertamento in primo grado.
La domanda come proposta, quindi, viene dichiarata inammissibile poiché nuova e diversa rispetto all'eccezione come proposta in primo grado, indi posta in violazione dell'art. 345 c.p.c..
Anche l'appello sulla sola eccezione come formulata in primo grado è, comunque, infondato, non ravvisandosi alcun vizio nella valutazione delle prove acquisite in merito alla mancata dimostrazione di un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall' animus rem sibi habendi, idoneo ad usucapire, che si assume intervenuto negli anni in capo a ed ai suoi eredi, possesso che non è stato riconosciuto ON come provato dal giudice di prime cure.
A supporto del gravame l'appellante ha valorizzato la testimonianza resa da Testimone_1 nella parte in cui questi ha dichiarato che nel 1985 aveva dovuto chiedere le chiavi della stalla a che ne aveva la disponibilità, di nella parte in cui ha ON Testimone_2 riferito che circa 10 anni prima aveva effettuato lavori di restauro e copertura tegole del fabbricato di tre vani nella disponibilità di , di nella parte ON Persona_12 in cui ha affermato che il bene era da sempre nella “disponibilità di mio suocero CP_12
prima e di poi, fino a giungere a ” che ne aveva
[...] ON Parte_1 anche curato la manutenzione, di nella parte in cui ha dichiarato che nel Persona_13
1988 aveva avuto la richiesta e disponibilità da parte di di portare legna nei ON locali e che “Dopo la morte di sui luoghi c'è stato ”, ON Parte_1 ritenendo che dalle stesse poteva evincersi la prova dell'usucapione.
Le censure non sono fondate ed in sentenza impugnata il giudicante ha fatto buon uso del proprio giudizio di controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, dell'esaustività delle dichiarazioni nonché dell'idoneità degli elementi acquisiti a sorreggere la domanda per cui è causa.
Nell'accertare l'intervenuta prova della sussistenza o meno dell'animus possidendi e del corpus possessionis, il giudice di prime cure ha, infatti, considerato tutti i fatti e le prove acquisite al processo ed ha fatto buon governo dei poteri di apprezzamento indicati, verificando la completezza ed idoneità probatoria delle dichiarazioni rese dai testi e fornendo in sentenza una ampia motivazione del decisum, che appare immune da vizi logici.
La statuizione in merito alla non intervenuta dimostrazione degli elementi utili ad integrare un possesso ad usucapionem è, quindi, scevra da vizi, considerando che l'onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva e la prova da fornire è complessa e deve essere ampiamente
15 concordante nei suoi esiti al punto da non lasciare spazio a perplessità sulla veridicità delle circostanze asserite, sulla efficacia e sufficienza delle medesime a dimostrare un comportamento corrispondente all'esercizio del diritto vantato, e, in particolare, a fornire la dimostrazione degli specifici atti compiuti, della datazione, della volontà del soggetto, idonei a rivelare inequivocabilmente il concreto possesso uti dominus esercitato ininterrottamente sul bene, e che detta prova rigorosa non è stata fornita.
Invero, è mancata la piena dimostrazione dell'esercizio da parte degli eredi di , ON così come dei soli e , di un potere continuo ed ininterrotto Parte_1 CP_9 corrispondente a quello del proprietario, non sono stati dimostrati atti costanti idonei a manifestare il dominio esclusivo sulla res da attuarsi attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, né atti idonei a dimostrare una esclusione del proprietario dall'utilizzo del bene e da apparire per i titolari del bene come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sullo stesso.
Come ritenuto in sentenza impugnata, dalle dichiarazioni testimoniali non si ravvedono con sufficiente certezza atti o comportamenti specifici, circoscritti e collocabili temporalmente nel periodo utile ad usucapire, che abbiano oggettivizzato una condotta possessoria ed un animus espressione di un possesso nomine proprio, e le prove acquisite hanno lasciato spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite dai testi, sulla concludenza e sufficienza delle medesime, sussistendo una insufficienza nei dati acquisiti ed un contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda e quanto ulteriormente emerso nel giudizio.
In specie, il gravame attiene alla valutazione del contenuto delle dichiarazioni testimoniali acquisite nel corso del giudizio di primo grado ed alla attendibilità dei testi delle parti convenute escussi, ma i rilievi mossi dall'appellante alla sentenza non sono tali da superare la pronuncia di rigetto nella parte in cui si è ritenuto che “nessuno dei testi escussi nel processo ha riferito alcunchè circa l'inizio del possesso del fabbricato rurale da parte di per come ON allegato dai convenuti (nel 1967), a fronte peraltro della circostanza documentata dagli attori che questi dal 1967 al 1991 risiedesse a Vercelli e dal 1991 al 2001 nel comune di Bianco”, né la precisazione dell'insufficienza della prova resa dal (che ha riferito di Persona_13 abitare in contrada AL dal 1986) poiché relativa ad un unico episodio (in cui aveva ricevuto la richiesta di spostare la legna) e dell'inattendibilità nella parte in cui ha dichiarato di avervi poi visto l'appellante mentre l'altro teste ha dichiarato che Testimone_1 Per_4
16 nel 2009 aveva dovuto forzare la porta, e dell'inattendibilità delle dichiarazioni rese Parte_1 da poiché contrastanti con le foto acquisite dalle quali si evince un unico Testimone_2 fabbricato con tetto, con evidente stato di fatiscenza dell'immobile stesso, e da 12
(le cui dichiarazioni non hanno indicato con specificazione le singole date e modalità
[...] di possesso) poiché detto stato effettivo e le caratteristiche dell'immobile risultanti dagli atti, per come evidente anche nelle foto prodotte, sono in contrasto con i riferiti continui interventi di manutenzione,
Ed invero, al riguardo l'appellante si è limitato a riportare la propria lettura delle dichiarazioni rese senza manifestare concrete ragioni di dissenso rispetto alla motivazione resa in sentenza né indicare le effettive ragioni per le quali la stessa motivazione sarebbe errata, indi senza proporre una critica adeguata e specifica della decisione impugnata sul punto, mentre quanto rilevato in sentenza impugnata trova conferma negli atti di causa.
Poiché l'insufficienza della prova si riverbera in danno all'istante, anche sul punto l'appello è infondato.
Per tutto quanto dedotto l'appello va rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
Attesa la integrale soccombenza della parte appellante va pronunciata, ai Parte_1 sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna dello stesso alla rifusione delle spese e competenze di questo grado di giudizio in favore delle parti appellate costituite, da distrarre ex art. 93 c.p.c in favore del loro difensore, Avv.to Antonio Pelle, che si è dichiarato antistatario.
Le competenze di lite si liquidano con applicazione dei parametri di cui al D.M. 13 agosto 2022
n. 147, essendosi le prestazioni professionali concluse dopo la data della sua entrata in vigore, rapportati al valore della domanda indicata dell'appellante nella misura della complessiva di €
2.500,00 (pari al valore già dichiarato dagli attori in primo grado), in considerazione dei valori medi dello scaglione di riferimento ad esclusione della fase di trattazione che si liquida ai valori minimi, valori che si considerano rapportati all'attività difensiva svolta ed alla natura dell'oggetto del contendere.
Si precisa che pur avendo il difensore assistito più parti processuali trattasi di unica posizione soggettiva derivante da un unico bene del comune già appartenete a comune dante causa ed indiviso, così da derivarne una unica sostanziale posizione processuale, con pretese identiche e coincidenti, con la medesima questione di fatto e di diritto e senza un significativo incremento dell'attività professionale, così da doversi liquidare un unico compenso.
17 Lo stesso si liquida, pertanto, in euro 2.419,00 (di cui fase di studio € 536,00, fase introduttiva
€ 536,00, fase trattazione € 496,00 e fase decisionale € 851,00), oltre al rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Nulla per spese e competenze nei confronti delle ulteriori parti rimaste contumaci, non avendo svolto alcuna attività difensiva né aderito all'appello.
In considerazione del rigetto integrale dell'appello, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro , Parte_1 Controparte_1 CP_2 CP_3
, ,
[...] Controparte_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
(c.f. ), (c.f. CP_8 Parte_2 C.F._11 CP_9
) , (c.f. C.F._12 CP_6 Parte_3 CP_9
), (c.f. ), , C.F._16 Parte_2 C.F._17 Parte_4 Pt_5
(in proprio e nella qualità di erede di ),
[...] Parte_6 Persona_1
e (in proprio e nella qualità di erede di ), avverso la Parte_7 Persona_1 sentenza n.1466 del 27.11.2018 resa dal Tribunale di Locri, in procedimento R.G. n. 1360/2010, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1- rigetta integralmente l'appello confermando la sentenza impugnata;
2- condanna parte appellante alla refusione delle competenze del presente grado di lite in favore delle parti appellate costituite, che liquida in complessive € 2.419,00, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, distratte in favore dell'avv.to Antonio Pelle che ne ha fatto espressa richiesta ex art. 93 c.p.c. e si è dichiarato antistatario;
3- nulla per spese nei confronti delle ulteriori parti appellate rimaste contumaci;
4- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso, in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della sezione civile della Corte
d'Appello, in data 25.08.2025.
La Giudice ausiliario estensore La Presidente
(Dott.ssa Stefania Maria Gambino) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
18
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott. Natalino Sapone Consigliere
3) dott.ssa Stefania Maria Gambino G. A., Relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 18.2019 R.G., introitata in decisione con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 05.02.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, vertente
TRA
, c.f. nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 alla C.da AL, rappresentato e difeso, giusta procura in atti del primo grado, dall'Avv.
Giuseppe Spadaro (c.f. ), elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, C.F._2
Via Muratori Domenico 45 presso lo studio degli avv.ti Attilio Cotroneo e Domenico Polimeni,
PEC Email_1
Appellante
Contro
, c.f. , nata a [...] il [...] ed ivi residente in c.da Controparte_1 C.F._3
Fili, c.f. , nata a [...] il [...] e residente in CP_2 C.F._4
Cosenza in Piazza Cundari n.33, c.f. , nata a [...] il CP_3 C.F._5
16.07.1956 e residente a[...], c.f. Controparte_4
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in c.da AL, C.F._6 CP_5
c.f. , nato a [...] il [...] ed ivi residente in c.da AL,
[...] C.F._7
c.f. , nata a [...] il [...] e Controparte_6 C.F._8 residente in [...] 2170 Romas Meja, , c.f. Controparte_7 C.F._9 nato a [...] il [...] e residente in [...] 2170 Romas Meja,
[...]
c.f. nata a [...] il [...] e residente in [...]CP_8 C.F._10
(RA) 2170 Romas Meja, , c.f. , nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._11
1 ed ivi residente in [...], , c.f. , nata a [...] il CP_9 C.F._12
14.01.1953 ed ivi residente in [...], , c.f. , nata CP_6 C.F._13
a Siderno il 15.08.1948 ed ivi residente in [...], tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti del primo grado, dall'Avv. Antonio Pelle (c.f. ) ed C.F._14 elettivamente domiciliati in Reggio Calabria alla via Caprera n.25 presso lo studio dell'avv.to
Barbara Origlia, PEC Email_2
Appellati
(c.f. ), (c.f. ), Parte_3 C.F._15 CP_9 C.F._16
(c.f. ), (c.f. ), Parte_2 C.F._17 Parte_4 C.F._18
(c.f. ), (c.f. Parte_5 C.F._19 Parte_6
) in proprio e nella qualità di erede di , e C.F._20 Persona_1 Parte_7
(c.f. ) in proprio e nella qualità di erede di .
[...] C.F._21 Persona_1
- Appellati Contumaci
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n.1466 del 27.11.2018 resa dal Tribunale di Locri, in procedimento
R.G. n. 1360/2010, notificata il 03.12.2018.
CONCLUSIONI
All'udienza del 05.02.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti costituite concludevano come indicato di seguito ed in atti di causa che si intendono richiamati.
In specie:
- la parte appellante così deduceva: “si precisano le conclusioni riportandosi al contenuto di tutti gli atti e verbali di causa qui da intendersi integralmente riportati e trascritti, e si chiede che la causa venga trattenuta in decisione con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”;
- per le parti appellate costituite così si precisava: “L'avv. Pelle, nel riportarsi integralmente al contenuto della comparsa di costituzione e risposta in appello dell'11.04.2019 nonché alle allegazioni documentali del proprio fascicolo di parte, insiste per il rigetto integrale del gravame avversario, con conseguente conferma della sentenza di primo grado impugnata e vittoria di spese e competenze di causa in favore del procuratore antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Riportandosi per quanto più ampiamente indicato agli atti del giudizio in relazione alla ricostruzione del processo di primo grado, si espone quanto segue.
2 Con atto di citazione del 20.12.2010 i signori , Parte_3 Controparte_1 CP_2
[...] CP_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
, , e convenivano
[...] Controparte_8 Parte_2 CP_9 CP_6 in giudizio , , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_4 CP_9 Parte_5
, , esponendo di essere Persona_1 Parte_6 Parte_7 discendenti in linea retta del sig. , nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il Persona_2
13.03.1964, e chiedendo l'accertamento giudiziale in loro favore, ex art. 948 c.c., della proprietà del fabbricato rurale sito in Locri, località AG - poi c.da AL -, della consistenza di 86 centiare, distinto al Catasto Terreni al foglio 2, particelle 66, 243 e 244 (indicato il origine come identificato esclusivamente con la particella 66), nonché la condanna delle parti convenute al rilascio dello stesso.
Deducevano che era proprietario dell'immobile oggetto di causa per effetto Persona_2 di atto pubblico donativo e divisorio in suo favore posto in essere in data 20.09.1940 dalla madre (in cui risultava l'assegnazione di “un appezzamento del fondo Persona_3
AG, diviso in due sezioni, di cui la prima con casa rurale”, anche confinante con proprietà da assegnare ai figli e , e che successivamente al suo decesso (avvenuto nel CP_10 CP_11
1964), il diritto dominicale era pervenuto agli stessi attori per successione.
Rilevata la intervenuta trascrizione del relativo titolo, chiedevano volersi accertare la nullità dell'atto di donazione del 1967 con cui aveva ceduto la proprietà del fabbricato CP_12 rurale per cui è causa al figlio , deceduto il 20.07.2009 e dante causa dei ON convenuti, mancando il titolo di proprietà, risultando in capo allo stesso CP_12 unicamente detto atto di donazione del 22.09.1967 con indicazione della proprietà successiva in capo a senza alcun atto precedente e passaggio intermedio precedentemente ON
o successivamente al 1964 (data del decesso di , proprietario). Persona_2
Concludevano, quindi, chiedendo al Tribunale adito di voler: “dichiarare che il fabbricato rurale sito in Locri, località AG - oggi c.da Balderì -, distinto all'attualità al Catasto
Terreni, foglio 2, particelle 66, 243 e 244, è di esclusiva proprietà degli attori e conseguentemente condannare i convenuti all'immediato rilascio del medesimo immobile.
Ordinare al Sig. Conservatore dei R.R.I.I., ora Ufficio del Territorio, competente la trascrizione dell'emananda sentenza. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Si costituiva , rappresentando che l'immobile era stato in possesso di Parte_1 CP_12
, che lo aveva trasferito in donazione al figlio nel 1967 con valido atto
[...] ON
3 attesa la materiale disponibilità; che dalla morte di quest'ultimo, iure successionis, era passato anche all'odierno convenuto , che ne aveva esercitato il possesso;
che la Parte_1 particella 66 del foglio di mappa 2 era prima corrispondente alla p.lla n. 8/C e poi, a seguito di frazionamento del 31.05.2010, aveva dato origine alle particelle nn. 243 e 244, partita 1397.
Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto della domanda e la vittoria di spese e competenze con distrazione ex art. 93 c.p.c.. Successivamente aderiva all'eccezione sollevata da CP_9 come segue.
Si costituiva, altresì, per resistere alla domanda, dedurne l'infondatezza e CP_9 chiederne il rigetto, nonché spiegare eccezione di usucapione in favore di , e ON successivamente dei suoi eredi, chiedere la condanna degli attori ex art. 96 c.p.c. di una somma equitativamente determinata, con vittoria di spese e competenze da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale e prova per testi.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza celebrata in data 27.11.2018, previa concessione di termine per il deposito di comparsa conclusionale e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
Con sentenza impugnata il giudice di prime cure così disponeva: “1) in accoglimento della domanda proposta dagli attori (c.f. ), Parte_3 C.F._22 CP_1
(c.f. , (C.f. ),
[...] C.F._3 CP_2 C.F._23
(c.f. ), (c.f. ), CP_3 C.F._5 Controparte_4 C.F._6
(c.f. ), (c.f. CP_5 C.F._7 Controparte_6
, (c.f. , C.F._8 Controparte_7 C.F._9 Controparte_8
(c.f. , (c.f. ),
[...] C.F._10 Parte_2 C.F._24 CP_9
(c.f. ) e (c.f. ) nei confronti
[...] C.F._25 CP_6 C.F._26 di (c.f. ), (c.f. , Parte_1 C.F._27 CP_9 C.F._28
(c.f. ), (c.f. , Parte_2 C.F._17 Parte_4 C.F._18
(cf. , (c.f. Parte_5 C.F._29 Persona_1
. (c.f. ) e C.F._30 Parte_6 C.F._31 Parte_7
(c.f. ), accerta e dichiara che il fabbricato rurale sito in Locri,
[...] C.F._21 localita AG /c.da AL censito all'attualità al Catasto Terreni, foglio 2, particelle 66.
243 e 244, è di proprietà delle parti attrici;
2) per l'effetto, condanna le parti convenute all'immediato rilascio in favore degli attori dell'anzidetto fabbricato rurale;
3) dichiara interamente compensate, tra tutte le parti, le spese del giudizio;
4) ordina al Conservatore dei
4 R.R.II., ora Ufficio del Territorio, competente la trascrizione della presente sentenza in favore degli attori”.
Avverso la indicata pronuncia proponeva appello censurandola per erronea Parte_1 valutazione degli atti e delle prove, per vizio di motivazione ed errata pronuncia nella parte in cui il giudice di prime cure aveva ritenuto che gli attori in primo grado, in relazione ai quali ribadiva l'eccepito difetto della legittimazione attiva, avessero fornito la prova della titolarità del bene asserendo l'inidoneità probatoria dei documenti ex adverso prodotti in memoria ex art. 183 VI comma I termine c.p.c. e l'avvenuta contestazione delle circostanze dedotte da controparte, anche a mezzo produzione di atto di donazione n. 10212/6530 Rep. del 01.12.1960 rogato dal Notaio in Locri, nonché dell'atto di donazione n. 9507 Rep. Rogato a Persona_5
Locri il 22.09.1967 e registrato a Caulonia il 04.10.1967.
Lamentava, inoltre, l'errata valutazione della circostanza secondo cui dalla indicata documentazione poteva trarsi la dimostrazione della proprietà del fabbricato rurale sito in Locri alla località AG/C.da AL e riportato in Catasto Terreni al Foglio 2, p.lle 66, 243 e 244
e precedentemente individuato come particella 8/C del foglio di mappa n. 2, per doversi riconoscere la proprietà dello stesso in capo prima a e poi a . CP_12 ON
Censurava, infine, il mancato accoglimento della domanda di usucapione per essere stato dimostrato a mezzo prova per testi il possesso del fabbricato rurale prima da parte di Per_4
e dopo la morte di quest'ultimo dagli eredi e .
[...] Parte_1 CP_9
Concludeva, quindi, chiedendo alla Corte di voler: “Accogliere il presente gravame e per
l'effetto rigettare e/o dichiarare infondata la domanda proposta in primo grado da Pt_3
, , , , , ,
[...] Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
, , , , Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Parte_2 CP_9
e . - per l'effetto, accertare e dichiarare che il fabbricato rurale sito in
[...] CP_6
Locri, località AG/c.da AL, censito all'attualià (leggasi attualità) al catasto Terreni, foglio 2, particelle 66, 243, e 244, à di proprietà dei convenuti (c.f. Parte_1
), (c.f. ), (c.f. C.F._1 CP_9 C.F._16 Parte_2
), (c.f. , (c.f. C.F._17 Parte_4 C.F._18 Parte_5
, (c.f. , C.F._19 Persona_1 C.F._32 Parte_6
(c.f. e (c.f. );
[...] C.F._33 Parte_7 C.F._21 quali eredi di;
- in ogni caso, dichiarare che i convenuti ON Parte_1
(c.f. ), e (c.f. ), quali eredi di C.F._1 CP_9 C.F._16
, sono proprietari esclusivi del fabbricato rurale sito in Locri, località ON
5 AG/c.da censito all'attualià al catasto Terreni, foglio 2, particelle 66, 243 e 244, CP_13 per intervenuta usucapione;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.
Si costituivano in giudizio Controparte_1 CP_2 CP_3 [...]
, , CP_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
(c.f. ), (c.f. ) e Parte_2 C.F._11 CP_9 C.F._12 CP_6 per resistere al gravame e chiederne il rigetto, con conferma della sentenza impugnata.
[...]
Eccepivano, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., nonché l'infondatezza del motivo di appello in relazione alla domanda conseguente di riconoscimento della proprietà del bene in capo a ed ai suoi eredi, la fondatezza ON della domanda proposta dagli attori in primo grado per essere stata documentalmente provata e non contestata per quanto attiene l'identificazione del bene e la proprietà dello stesso sino al
1964/1967, l'inammissibilità della domanda di intervenuto acquisto per usucapione in capo a e per come formulata per essere nuova e diversa rispetto a CP_9 Parte_1 quanto proposto in primo grado, il difetto di legittimazione ed inammissibilità della domanda proposta in favore di , la mancanza di possesso esclusivo utile ad usucapire e CP_9
l'infondatezza della domanda proposta e la mancata dimostrazione della sussistenza del possesso continuato e pacifico del bene nonché degli elementi utili all'acquisto per usucapione.
Concludevano, pertanto, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
A seguito di alcuni differimenti d'ufficio, all'udienza del 05.02.2024, svoltasi in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., le parti costituite depositavano note di trattazione scritta e precisavano le conclusioni come riportate.
Con successiva ordinanza la Corte poneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia di (c.f. Parte_3
), (c.f. ), (c.f. C.F._15 CP_9 C.F._16 Parte_2
), (c.f. ), (c.f. C.F._17 Parte_4 C.F._18 Parte_5
), (c.f. ) in proprio e C.F._19 Parte_6 C.F._20 nella qualità di erede di e (c.f. Persona_1 Parte_7
) in proprio e nella qualità di erede di , C.F._21 Persona_1 regolarmente convenuti e non costituiti in giudizio.
6 Sempre in via preliminare, si rigetta l'eccezione di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c. proposta dalle parti appellate costituite precisandosi che nel caso in esame l'atto di appello nel suo complesso contiene gli elementi indispensabili a consentire un esame delle censure sollevate, essendo desumibili sia una individuazione dei punti contestati della sentenza di cui si chiede la riforma sia i motivi di impugnazione, che vi è contestazione specifica dell'iter logico-argomentativo che ha condotto alla decisione, con indicazione del quantum appellatum e con formulazione delle ragioni di dissenso, così da porre questo giudice in condizione di comprendere con chiarezza il contenuto delle censure mosse alla sentenza impugnata.
Nel merito l'appello è infondato.
In specie, l'appellante eccepisce il vizio della pronuncia per “Difetto sulla ricostruzione del fatto - illogicità ed incoerenza dell'iter decisionale - vizio di motivazione - omesso e/o insufficiente esame delle prove testimoniali”.
In relazione alla parte dell'unico motivo di impugnazione relativa alla domanda di rivendicazione ex art. 948 c.c. proposta in primo grado, il giudice di prime cure ha fondando la propria decisione su una motivata analisi delle prove documentali acquisite e sul contenuto delle difese proposte, condividendo principi di diritto recepiti dalla giurisprudenza.
Gli elementi di fatto posti alla base della decisione sono, quindi, condivisibili poiché conformi a quanto emerge dagli atti di causa
In particolare, per quanto attiene alla qualità degli attori in primo grado di eredi di _2
, nato a [...] il [...] e deceduto il 13.03.1964, è stato chiarito con atto
[...] introduttivo del giudizio che a quest'ultimo sono succeduti la moglie Persona_6
(deceduta nel 1968), i figli (deceduto nel 2000 e per esso gli Controparte_14 indicati eredi , , ), Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Persona_7
(deceduta nel 2001, con indicati eredi
[...] CP_2 CP_3 Controparte_4
e , (deceduto nel 1993, con indicati eredi , CP_5 Parte_8 Parte_2 CP_9
, , (anche destinataria per testamento della quota di
[...] CP_6 Controparte_1
(deceduto nel 1963) e , come supportato da certificato di Persona_8 Parte_3 famiglia e certificati di decesso in atti delle parti attrici, e la circostanza non è stata contestata né da né da . Parte_1 CP_9
Per quanto attiene, invece, al titolo per il quale risultava proprietario del bene Persona_2 immobile in esame, ossia il fabbricato rurale sito in Locri, località AG, poi c.da AL, della consistenza di 86 centiare, distinto al Catasto Terreni al foglio 2, particelle 66, 243 e 244
(prima solo particella 66), sono stati prodotti in atti certificato pubblico immobiliare con
7 ispezione ipotecaria e visure per immobile presso l'Agenzia del Territorio di Reggio Calabria, da cui risulta che era proprietario del bene per atto pubblico donativo e Persona_2 divisorio del 14.09.1940, in nota del 20.09.1940, stipulato in suo favore dalla madre
[...]
atto formalità n. 2, sub lett. b), R.P. n.8461 del 1940, trascritto e riportato. Per_3
In esso si evince che era stato donato ad oltre che altri beni, tra cui un terreno in C.da _2
“Misovano territorio di Locri conosciuto col nome di ” (più ampio del bene Persona_9 in esame poiché indicato dell'estensione di aree 9 circa) e che era intervenuta una divisione tra fratelli ( e secondo la quale a era stato assegnato un CP_10 CP_11 Persona_2 appezzamento del fondo “AG”, diviso “in due sezioni…di cui la prima con casa rurale”, confinante con beni anche degli altri due fratelli e precisandosi che vi era un'altra zona di altro soggetto retrostante tra i due vani “lato mezzogiorno” e la “stalla lato tramontano”.
Anche l'esistenza, la validità e la rilevanza di detto titolo non sono stati oggetto di contestazione specifica delle parti convenute costituite.
Risulta, poi, atto di donazione dell'indicato fabbricato rurale con terreno, che risulta accatastato in capo a sino al 1967 come p.lla 66, come confermato dalle visure storiche Persona_2 prodotte (atti formalizzati in impianto meccanografico del 09.07.2010), tra cui quella relativa alla p.lla 66 foglio 2, riguardante un fabbricato rurale di superfice are 00.86 partita 1397, corrispondente a quanto oggetto di giudizio.
In relazione alla medesima particella risultano ulteriori certificati, tra cui quelli relativi alla p.lla
66 foglio 2 centiare 60, alla p.lla 243 foglio 2 “ente urbano”, avente superficie di centiare 22 e p.lla 244 foglio 2, “ente urbano”, avente superfice solo di centiare 04, derivati da variazione del
31.05.2010.
Per quanto si evince da visura mappale allegata nel fascicolo di primo grado delle parti appellate, contenente rappresentazione grafica dei terreni e delle particelle, le part.lle 243 e 244 si collocano su due diversi lati della p.lla 66 centrale, senza assorbirla.
Dalle visure risulta, quindi, confermato l'assunto delle parti istanti secondo cui il bene immobile era identificato alla data della domanda dalle tre particelle, e far interpretare l'assunto di parte appellante secondo cui la particella 66 del Foglio di mappa n.2 avrebbe “dato origine alla particella 243 ed alla particella n. 244 (cfr. visure T40796 e T39276 dell' 11/12/2010 allegate in atti)” nel senso che era identificato da tutte e tre le particelle.
La visura storica per immobile dell'Agenzia del Territorio di Reggio Calabria (doc. n.2 fascicolo attoreo di primo grado) indica, pertanto, quale intestatario del bene Persona_2 rivendicato fino al 1967 (anche dopo la sua morte avvenuta nel 1964), mentre solo dal
8 22.09.1967 si riscontra l'intestazione in capo a risultando trascrizione di atto ON pubblico del 22.09.1967 in suo favore.
È stato prodotto, come già detto, atto di donazione del 22.09.1967 con il quale , CP_12 nato a [...] il [...], ha donato a , nato il [...], alcuni beni ON immobili, derivati da frazionamento intervenuto nello stesso anno, comprendenti “un piccolo fabbricato rurale a piano terreno di due vani a malta di fango e piccolo terreno retrostante, sito il tutto in Locri località Misovano o fabbricato rurale detto pagghiera (per quanto CP_13 si legge, indicato dalla parte come “preghiera”), riportato in Catasto alla partita 3468
(tremilaquattrocentosessantotto) foglio 2 (due) particella 66 (sessantasei) di centiare 86
(ottantasei)”.
Come evidenziato in sentenza impugnata, non è stato contestato dai convenuti costituiti in primo grado che detto fabbricato rurale corrispondesse a quello oggetto di rivendica da parte degli attori in primo grado.
Inoltre, detto bene coincide nella descrizione con quello indicato in atto del 1940, per cui è stata correttamente dichiarata la nullità ex art. 771 c.c. di detto atto, non essendo risultato il donante proprietario del bene di cui ha disposto.
Infatti, nel costituirsi in giudizio in primo grado non ha specificamente Parte_1 contestato, l'appartenenza del bene alla madre del né l'intervenuta donazione Persona_2 del 1940, non ha prodotto alcuna diversa documentazione attestante la proprietà del dante causa del proprio antenato , non ha indicato inesistenza di eventuali differenti atti di Persona_10 passaggio intermedi, ma si è limitato ad indicare che era già proprietario del Persona_10 bene al momento della donazione in favore del figlio (genitore dei convenuti) ON essendone in possesso come dimostrato da atto del 1960 rep. 10212-6530, Notaio dott. Per_5
e che la particella in esame era individuata precedentemente come 8/C.
Produceva, quindi, atto di donazione del 01.12.1960 rep. 10212-6530 in cui Persona_2 effettuava delle donazioni in favore dei figli espressamente indicando che l'atto aveva effetto anticipatorio per i beni ivi riportati rispetto alla successione.
La rilevanza del documento, secondo l'appellante, derivava dalla parte in cui- parte “3) b)” – in cui, nel donare un bene in favore della LI , costituito da un fabbricato Persona_7 di tre vani più una capanna, si indicava che tra i due beni vi era altro bene di CP_12
“subalterno c della particella 8 del tipo di frazionamento”.
In sentenza impugnata si è precisato al riguardo che “In tale atto donativo, di cui CP_12
non era parte negoziale (e dunque, già per ciò non in grado di costituire prova di un
[...]
9 acquisto in suo favore del fabbricato rurale, anteriore a quello documentato dagli attori), è però richiamato un immobile che non appare essere quello oggetto di causa e la cui proprietà
è attribuita a solo ai fini della riferita identificazione di confini proprietari CP_12 inerenti altri beni. Al di là della circostanza che il bene de quo risulti identificato con numerazione catastale non coincidente con quella invece identificante il fabbricato rurale rivendicato dagli attori per come indicato in citazione, pur nella numerazione più risalente nel tempo - e dunque non risultando provato al processo che si tratti del medesimo bene-, non è stata versata in atti alcuna prova precostituita (atto pubblico) che indicasse un acquisto da parte di neppure per lo stesso immobile di cui alla diversa part.lla catastale CP_12
(8/c) indicata nel detto atto prodotto da ”. Parte_1
L'impugnazione sul punto non fornisce dimostrazione dell'erroneità della statuizione essendosi limitato l'appellante ad affermare che l'errata valutazione del documento sarebbe evidente poiché con l'atto del 1960 si sarebbe spogliato di tutti i suoi beni in favore dei Persona_2 figli, così da escludere diverse destinazioni o beni non compresi, e che lo stesso non avrebbe indicato la particella 66 “proprio perché quest'ultima (ex particella 8/C) non gli appartiene”, nonché che la p.lla 8/C corrispondeva alla 66.
Le indicate affermazioni risultano indimostrate, per cui la statuizione non merita riforma.
Nessuna prova è stata fornita in merito alle circostanze secondo cui nel 1960 la p.lla 66 non era in capo a ma di altri, né che (terzo rispetto all'atto indicato) Persona_2 CP_12 fosse proprietario della p.lla 8 sub. C, e non vi è in atto di donazione alcun riferimento alla particella 66, né è stato dimostrato che la p.lla 8 sub. C corrispondeva alla p.lla 66.
Inoltre, pur corrispondendo al vero che i destinatari dell'atto del 1960 erano i figli di _2
, non è stato dimostrato, neanche a livelli indiziario, che con esso quest'ultimo avrebbe
[...] disposto di tutti i beni di sua proprietà, così da escludere la permanenza della disponibilità del bene oggetto di giudizio, né sono stati acquisiti elementi tali da far supporre vizi di accatastamento dei beni.
La censura è stata fondata, quindi, su meri assunti di fatto non verificabili, per cui deve essere disattesa.
In diritto, l'appellante contesta il valore probatorio delle risultanze catastali, ritenendo errata la statuizione in merito attesa l'insufficienza probatoria della documentazione prodotta dagli attori.
Ritiene, invece, la Corte che il Tribunale abbia fatto corretta applicazione dei principi di diritto di cui in motivazione.
10 Invero, nell'azione di rivendicazione sussiste sempre l'onere probatorio posto in capo a parte attrice di fornire la prova rigorosa della proprietà mediante dimostrazione di un titolo di acquisto originario o, nel caso di titolo derivativo, risalendo fino al dante causa che abbia acquistato a titolo originario, così da verificare l'esistenza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa, nel caso di specie il titolo è stato acquisito.
Si rigetta, quindi, il motivo di censura relativo alla mancanza di valore delle visure ed ispezioni allegate dagli attori non ritenendosi errato il riconosciuto valore probatorio concorrente ed integrativo delle visure poiché “confermative di altri documenti pubblici”, oggetto di impugnazione, come indicato in sentenza gravata.
Trattasi, infatti, di principio che viene condiviso in quanto l'ispezione ipotecaria assume maggiore rilevanza probatoria quando attesta specifici atti traslativi regolarmente trascritti.
Inoltre, le risultanze dei registri catastali, pur non potendo valere a dimostrare da sole la proprietà di un immobile, stante la preminenza dei titoli negoziali e il particolare rigore probatorio richiesto in capo all'attore, sono utilizzabili dal giudice di merito come indizi suscettibili di convincimento se presi in considerazione con rigore logico di ragionamento e convalidati da altri elementi di causa, per cui possono essere utilizzate nel concorso di altri elementi quali dati indiziari, sussidiari, e presuntivi da parte del giudice del merito per fondare positivamente una decisione circa il diritto di proprietà del bene.
Costituisce principio acquisito nella giurisprudenza che in tali ipotesi l'onere probatorio “deve essere stabilito in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, sicche il rigore si attenua secondo la linea difensiva adottata dal convenuto. In altri termini l'onere della prova in rivendicazione non può essere considerato in modo rigido ed indipendente dalla posizione che in concreto assume il convenuto nell'espletare la sua difesa” (ex multis Cassazione ordinanza del 12/12/2024 n. 32074), essendo stato più volte ulteriormente ribadito che “la intensità e la estensione della prova a carico dell'attore devono stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, cosicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della proprietà sua e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per la usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto”, per cui la prova deve essere valutata avendo riguardo alle contestazioni fra i contendenti (in Cass. Civ. ordinanza n.1569 del 19/01/2022, in cui si richiamano Cass. n 305 del 1964; Cass. n. 1873 del 1985; Cass. n. 6592 del 1986; Cass. n. 8394 del 1990).
11 Il giudice di primo grado è pervenuto, pertanto, ad un contesto complessivo di risultanze tale da confermare l'attendibilità dei documenti acquisiti.
Nel caso di specie, si è chiarito che la prova è stata raggiunta attraverso la valutazione complessiva dell'atto iniziale attraverso cui il dante causa degli attori era divenuto titolare del bene, come da ispezione ipocatastale, la condotta processuale delle parti, e le visure indicate, così che il complesso probatorio e indiziario acquisito convergeva verso il riconoscimento della proprietà invocato a seguito di un valido titolo d'acquisto.
Per quanto attiene, più specificatamente, il richiamo effettuato dal giudice di primo grado all'art. 115 c.p.c., si fa presente che nel caso di specie trattavasi di azione unitaria proposta nei confronti di più convenuti, alcuni dei quali rimasti contumaci, per cui, dovendosi la controversia svolgersi in maniera unitaria e con applicazione della medesima disciplina sull'onere probatorio tra tutti i soggetti del rapporto processuale unitario ed inscindibile, la valutazione della contestazione non ha portato ad una relevatio ad onere probandi, ma ad una mera attribuzione di valore indiziario, da considerarsi congiuntamente agli altri dati acquisiti.
Ai fini, quindi, della valutazione dei motivi di gravame e delle contestazioni proposte dal solo
, deve considerarsi che sono mancate specifiche contestazioni dello stesso Parte_1 rispetto all'allegazione degli attori dei titoli posti a fondamento della pretesa ed alla identificazione del bene, alla indicazione della titolarità formale del diritto e della proprietà dell'attore o del suo dante causa sin dal primo atto, nel caso di specie sin dal 1940.
Ulteriormente si osserva che nel costituirsi in giudizio il ha indicato che il Parte_1 proprio dante causa era possessore del bene, non dimostrandone la titolarità, sin dal 1960, per come prima indicato, mentre nel costituirsi in giudizio di primo grado con atto del 14.04.2011,
(rimasta contumace nel presente procedimento) ha rilevato la mancanza di CP_9 possesso in capo agli attori per circa 40 anni, eccependo l'intervenuto possesso ed usucapione del bene da parte di . In atti successivi ha chiarito che la titolarità ON CP_9 del bene in capo a aveva avuto origine dall'atto di donazione, stipulato da ON
, rogato a Locri (RC) in data 22/09/1967 dal Notaio , e CP_12 Persona_11 registrato a Caulonia il 04.10.1967 al n. 233, volume 80, data dalla quale la p.lla 66 risultava allo stesso intestata.
Ha aderito all'eccezione formulando prova per testi con la quale rilevava il Parte_1 possesso del bene in caso a . ON
12 Dette difese sono state valorizzate dal giudice di primo grado, che ha attribuito ulteriore valore al riconoscimento del possesso del solo dopo il 1967, e comunque non sin dal ON
1940, così da ritenere rilevante la non contestazione dalla indicata prima data.
Invero, deve precisarsi che quanto sopra non ha esonerato i rivendicanti dalla prova del titolo di proprietà trattandosi di posizione unitaria nei confronti di più parti, prova che è stata fornita con atto del 1940, in relazione al quale non sono risultati atti successivi.
Parte appellante, infatti, ha opposto una eccezione di intervenuta usucapione successiva al titolo del 1940 prodotto, così implicitamente non contestando la diversa titolarità del bene all'epoca in cui ha assunto che il proprio dante causa aveva iniziato a possedere, per cui l'opposizione del possesso utile ad usucapire non è stata posta in contrasto con il titolo originario di acquisto del dante causa degli attori.
In virtù del principio secondo il quale prova deve essere fornita in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto, ciò può supportare una valutazione di tutti gli elementi acquisiti in giudizio, al di là dell'applicazione specifica di quanto ritenuto in orientamento giurisprudenziale cui ha aderito il giudice di prima istanza, ai sensi del quale “In tema di azione di rivendicazione, ove il convenuto spieghi una domanda ovvero un'eccezione riconvenzionale, invocando un possesso "ad usucapionem" iniziato successivamente al perfezionarsi dell'acquisto ad opera dell'attore in rivendica (o del suo dante causa), l'onere probatorio gravante su quest'ultimo si riduce alla prova del suo titolo d'acquisto, nonché della mancanza di un successivo titolo di acquisto per usucapione da parte del convenuto, attenendo il "thema disputandum" all'appartenenza attuale del bene al convenuto in forza dell'invocata usucapione
e non già all'acquisto del bene medesimo da parte dell'attore.” (Cassazione Civile, II Sezione,
22.04.2016 n. 8215).
La diversa decorrenza del presunto inizio del possesso in capo a rispetto alla ON data di acquisizione del titolo in capo a e la intervenuta dimostrazione del Persona_2 titolo hanno supportato l'accoglimento della domanda di rivendicazione.
L'appellante, invero, censura la pronuncia di primo grado anche nella parte relativa al rigetto dell'eccezione di usucapione, in relazione alla quale, dopo ampia motivazione con richiamo di tutte le risultanze istruttorie e le dichiarazioni acquisite, il Tribunale ha concluso ritenendo che i testi “escussi non hanno dunque confermato la continuità, pacificità ed inequivocità delle possesso da parte di , dante causa dei convenuti, per il tempo richiesto dalla ON legge, in relazione al fabbricato rurale sito in Locri, località AG/ c.d e rivendicato CP_13 dagli attori, con conseguente rigetto dell'eccezione di usucapione per come avanzata dai
13 convenuti stessi e restando quindi efficace e valido titolo di acquisto del detto bene, quello anteriore in favore di , dante causa degli odierni attori, i quali hanno pertanto Persona_2 il diritto di esserne confermati proprietari iure hereditatis e di ottenerne la conseguente restituzione dai convenuti (in tema di azione di rivendicazione, sulla prevalenza del titolo anteriore a fronte della fallita eccezione di usucapione, cfr. Cass. Civ., Sez: II 17/10/2007, n,
21829, Cass. Civ., Se1., II, 21/01/2004, n. 901).”
Eccepisce, in specie, l'appellante in atto introduttivo del presente grado che “Ha errato, inoltre, il Giudice di prime cure a rigettare la domanda di usucapione avanzata dalla convenuta
e alla quale l'odierno appellante ha aderito. L'odierno appellante, infatti, non CP_9 soltanto ha dimostrato che il bene per cui è causa non è di proprietà degli attori, ma addirittura, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, ha dimostrato che il possesso sul fabbricato rurale sito in Locri alla località AG/C.da AL e riportato in Catasto Terreni al F.glio 2, p.lle 66,
243 e 244, è stato sempre esercitato prima dal e dopo la morte di quest'ultimo ON dagli eredi e ”, sino a concludere chiedendo alla Corte di voler, Parte_1 CP_9 in subordine, accertare e “dichiarare che i convenuti (c.f. Parte_1
), e (c.f. , quali eredi di C.F._1 CP_9 C.F._16 Per_4
, sono proprietari esclusivi del fabbricato rurale sito in Locri, località AG/c.da
[...]
AL, censito all'attualià al catasto Terreni, foglio 2, particelle 66, 243 e 244, per intervenuta usucapione.”
In merito, deve preliminarmente osservarsi che nella precedente fase di lite era stata proposta una mera eccezione di usucapione, volta a paralizzare la domanda avversaria ed a far valere il diverso diritto di proprietà fondato su un diverso titolo acquisitivo, e non la domanda di acquisizione come sopra formulata.
Ad ulteriore conferma della diversità della domanda, e novità della stessa, ha Parte_1 formulato nel presente giudizio una domanda di usucapione nei confronti solo di se stesso e di
, così ponendo in essere non solo una modifica della eccezione in nuova CP_9 domanda, ma anche variando i soggetti nei confronti dei quali il possesso ad usucapionem doveva essere riconosciuto, ossia due soltanto dei coeredi, parimenti formulando una domanda nuova e diversa, indi inammissibile.
Ciò comporta, altresì, una valutazione dell'esercizio del possesso in termini di esclusività rispetto agli altri coeredi, tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus e di esercitare il possesso con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui, con necessità di dimostrare anche come e quando gli altri eredi sarebbero
14 stati spogliati dal loro compossesso e sarebbe intervenuto il mutamento del titolo, comportando dimostrazioni e valutazioni che sono mancate nell'accertamento in primo grado.
La domanda come proposta, quindi, viene dichiarata inammissibile poiché nuova e diversa rispetto all'eccezione come proposta in primo grado, indi posta in violazione dell'art. 345 c.p.c..
Anche l'appello sulla sola eccezione come formulata in primo grado è, comunque, infondato, non ravvisandosi alcun vizio nella valutazione delle prove acquisite in merito alla mancata dimostrazione di un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall' animus rem sibi habendi, idoneo ad usucapire, che si assume intervenuto negli anni in capo a ed ai suoi eredi, possesso che non è stato riconosciuto ON come provato dal giudice di prime cure.
A supporto del gravame l'appellante ha valorizzato la testimonianza resa da Testimone_1 nella parte in cui questi ha dichiarato che nel 1985 aveva dovuto chiedere le chiavi della stalla a che ne aveva la disponibilità, di nella parte in cui ha ON Testimone_2 riferito che circa 10 anni prima aveva effettuato lavori di restauro e copertura tegole del fabbricato di tre vani nella disponibilità di , di nella parte ON Persona_12 in cui ha affermato che il bene era da sempre nella “disponibilità di mio suocero CP_12
prima e di poi, fino a giungere a ” che ne aveva
[...] ON Parte_1 anche curato la manutenzione, di nella parte in cui ha dichiarato che nel Persona_13
1988 aveva avuto la richiesta e disponibilità da parte di di portare legna nei ON locali e che “Dopo la morte di sui luoghi c'è stato ”, ON Parte_1 ritenendo che dalle stesse poteva evincersi la prova dell'usucapione.
Le censure non sono fondate ed in sentenza impugnata il giudicante ha fatto buon uso del proprio giudizio di controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, dell'esaustività delle dichiarazioni nonché dell'idoneità degli elementi acquisiti a sorreggere la domanda per cui è causa.
Nell'accertare l'intervenuta prova della sussistenza o meno dell'animus possidendi e del corpus possessionis, il giudice di prime cure ha, infatti, considerato tutti i fatti e le prove acquisite al processo ed ha fatto buon governo dei poteri di apprezzamento indicati, verificando la completezza ed idoneità probatoria delle dichiarazioni rese dai testi e fornendo in sentenza una ampia motivazione del decisum, che appare immune da vizi logici.
La statuizione in merito alla non intervenuta dimostrazione degli elementi utili ad integrare un possesso ad usucapionem è, quindi, scevra da vizi, considerando che l'onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva e la prova da fornire è complessa e deve essere ampiamente
15 concordante nei suoi esiti al punto da non lasciare spazio a perplessità sulla veridicità delle circostanze asserite, sulla efficacia e sufficienza delle medesime a dimostrare un comportamento corrispondente all'esercizio del diritto vantato, e, in particolare, a fornire la dimostrazione degli specifici atti compiuti, della datazione, della volontà del soggetto, idonei a rivelare inequivocabilmente il concreto possesso uti dominus esercitato ininterrottamente sul bene, e che detta prova rigorosa non è stata fornita.
Invero, è mancata la piena dimostrazione dell'esercizio da parte degli eredi di , ON così come dei soli e , di un potere continuo ed ininterrotto Parte_1 CP_9 corrispondente a quello del proprietario, non sono stati dimostrati atti costanti idonei a manifestare il dominio esclusivo sulla res da attuarsi attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, né atti idonei a dimostrare una esclusione del proprietario dall'utilizzo del bene e da apparire per i titolari del bene come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sullo stesso.
Come ritenuto in sentenza impugnata, dalle dichiarazioni testimoniali non si ravvedono con sufficiente certezza atti o comportamenti specifici, circoscritti e collocabili temporalmente nel periodo utile ad usucapire, che abbiano oggettivizzato una condotta possessoria ed un animus espressione di un possesso nomine proprio, e le prove acquisite hanno lasciato spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite dai testi, sulla concludenza e sufficienza delle medesime, sussistendo una insufficienza nei dati acquisiti ed un contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda e quanto ulteriormente emerso nel giudizio.
In specie, il gravame attiene alla valutazione del contenuto delle dichiarazioni testimoniali acquisite nel corso del giudizio di primo grado ed alla attendibilità dei testi delle parti convenute escussi, ma i rilievi mossi dall'appellante alla sentenza non sono tali da superare la pronuncia di rigetto nella parte in cui si è ritenuto che “nessuno dei testi escussi nel processo ha riferito alcunchè circa l'inizio del possesso del fabbricato rurale da parte di per come ON allegato dai convenuti (nel 1967), a fronte peraltro della circostanza documentata dagli attori che questi dal 1967 al 1991 risiedesse a Vercelli e dal 1991 al 2001 nel comune di Bianco”, né la precisazione dell'insufficienza della prova resa dal (che ha riferito di Persona_13 abitare in contrada AL dal 1986) poiché relativa ad un unico episodio (in cui aveva ricevuto la richiesta di spostare la legna) e dell'inattendibilità nella parte in cui ha dichiarato di avervi poi visto l'appellante mentre l'altro teste ha dichiarato che Testimone_1 Per_4
16 nel 2009 aveva dovuto forzare la porta, e dell'inattendibilità delle dichiarazioni rese Parte_1 da poiché contrastanti con le foto acquisite dalle quali si evince un unico Testimone_2 fabbricato con tetto, con evidente stato di fatiscenza dell'immobile stesso, e da 12
(le cui dichiarazioni non hanno indicato con specificazione le singole date e modalità
[...] di possesso) poiché detto stato effettivo e le caratteristiche dell'immobile risultanti dagli atti, per come evidente anche nelle foto prodotte, sono in contrasto con i riferiti continui interventi di manutenzione,
Ed invero, al riguardo l'appellante si è limitato a riportare la propria lettura delle dichiarazioni rese senza manifestare concrete ragioni di dissenso rispetto alla motivazione resa in sentenza né indicare le effettive ragioni per le quali la stessa motivazione sarebbe errata, indi senza proporre una critica adeguata e specifica della decisione impugnata sul punto, mentre quanto rilevato in sentenza impugnata trova conferma negli atti di causa.
Poiché l'insufficienza della prova si riverbera in danno all'istante, anche sul punto l'appello è infondato.
Per tutto quanto dedotto l'appello va rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
Attesa la integrale soccombenza della parte appellante va pronunciata, ai Parte_1 sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna dello stesso alla rifusione delle spese e competenze di questo grado di giudizio in favore delle parti appellate costituite, da distrarre ex art. 93 c.p.c in favore del loro difensore, Avv.to Antonio Pelle, che si è dichiarato antistatario.
Le competenze di lite si liquidano con applicazione dei parametri di cui al D.M. 13 agosto 2022
n. 147, essendosi le prestazioni professionali concluse dopo la data della sua entrata in vigore, rapportati al valore della domanda indicata dell'appellante nella misura della complessiva di €
2.500,00 (pari al valore già dichiarato dagli attori in primo grado), in considerazione dei valori medi dello scaglione di riferimento ad esclusione della fase di trattazione che si liquida ai valori minimi, valori che si considerano rapportati all'attività difensiva svolta ed alla natura dell'oggetto del contendere.
Si precisa che pur avendo il difensore assistito più parti processuali trattasi di unica posizione soggettiva derivante da un unico bene del comune già appartenete a comune dante causa ed indiviso, così da derivarne una unica sostanziale posizione processuale, con pretese identiche e coincidenti, con la medesima questione di fatto e di diritto e senza un significativo incremento dell'attività professionale, così da doversi liquidare un unico compenso.
17 Lo stesso si liquida, pertanto, in euro 2.419,00 (di cui fase di studio € 536,00, fase introduttiva
€ 536,00, fase trattazione € 496,00 e fase decisionale € 851,00), oltre al rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Nulla per spese e competenze nei confronti delle ulteriori parti rimaste contumaci, non avendo svolto alcuna attività difensiva né aderito all'appello.
In considerazione del rigetto integrale dell'appello, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro , Parte_1 Controparte_1 CP_2 CP_3
, ,
[...] Controparte_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
(c.f. ), (c.f. CP_8 Parte_2 C.F._11 CP_9
) , (c.f. C.F._12 CP_6 Parte_3 CP_9
), (c.f. ), , C.F._16 Parte_2 C.F._17 Parte_4 Pt_5
(in proprio e nella qualità di erede di ),
[...] Parte_6 Persona_1
e (in proprio e nella qualità di erede di ), avverso la Parte_7 Persona_1 sentenza n.1466 del 27.11.2018 resa dal Tribunale di Locri, in procedimento R.G. n. 1360/2010, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1- rigetta integralmente l'appello confermando la sentenza impugnata;
2- condanna parte appellante alla refusione delle competenze del presente grado di lite in favore delle parti appellate costituite, che liquida in complessive € 2.419,00, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, distratte in favore dell'avv.to Antonio Pelle che ne ha fatto espressa richiesta ex art. 93 c.p.c. e si è dichiarato antistatario;
3- nulla per spese nei confronti delle ulteriori parti appellate rimaste contumaci;
4- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso, in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della sezione civile della Corte
d'Appello, in data 25.08.2025.
La Giudice ausiliario estensore La Presidente
(Dott.ssa Stefania Maria Gambino) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
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