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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 13/03/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3636/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3636/2023 promossa dalla sig.ra:
nata in [...] in data [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1
, residente in [...]21 ed elettivamente domiciliata in GE, Via
[...]
Galata 36/4, presso e nello studio dell'avv. Riccardo Marmorato, che la rappresenta e difende per procura alle liti su foglio aggiunto inserito in una busta digitale (pec: Email_1
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Controparte_1
Milano, Via Jacopo del Verme 7, partita iva/codice fiscale P.IVA_1
-convenuta - contumace -
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni della parte ricorrente:
“piaccia al Tribunale Ill.mo, previa fissazione udienza di discussione della causa, contrariis reiectis:
-accertare e dichiarare che tra la sig.ra e la società Parte_1 Controparte_1
, nel periodo compreso tra il 16.5.2017 / 19.1.2020, ovvero in quell'altro periodo
[...]
1 maggiore o minore meglio visto dal Giudice adìto, è intercorso un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato;
-accertare e dichiarare che la sig.ra nel corso del rapporto di lavoro Parte_1
subordinato alle dipendenze della società , nel periodo compreso Controparte_1 tra il 16.5.2017 / 19.1.2020, ovvero in quell'altro periodo maggiore o minore meglio visto dal
Giudice adìto, ha svolto, in via prevalente, mansioni proprie del V livello del CCNL Turismo -
Pubblici Esercizi, ovvero di quell'altro livello maggiore o minore meglio visto dal Giudice adito;
-accertare e dichiarare che la sig.ra nel corso del rapporto di lavoro Parte_1
subordinato alle dipendenze della società , nel periodo compreso Controparte_1 tra il 16.5.2017 / 19.1.2020, ovvero in quell'altro periodo maggiore o minore meglio visto dal
Giudice adìto, ha svolto, l'orario di lavoro meglio indicato nella superiore narrativa in fatto, ovvero in quell'altra misura maggiore o minore meglio vista in corso di causa;
- accertare e dichiarare che la sigla sig.ra nel corso del rapporto di lavoro Parte_1
subordinato alle dipendenze della società , nel periodo compreso Controparte_1
tra il 16.5.2017 / 19.1.2020, ovvero in quell'altro periodo maggiore o minore meglio visto dal
Giudice adìto, non ha percepito tutto quanto dovuto a titolo di retribuzione ordinaria, ratei di mensilità aggiuntive, scatti di anzianità, lavoro straordinario e/o festivo e/o domenicale e/o notturno e/o supplementare, indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, indennità sostitutiva del mancato preavviso e trattamento di fine rapporto;
e per l'effetto in via principale, anche ai sensi e per glie effetti dell'art. 36 Cost., condannare la società
(partita iva / codice fiscale ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della sig.ra (codice Parte_1 fiscale ), della somma complessiva di € 36.676,51, al lordo delle ritenute CodiceFiscale_1 di legge, ovvero in quell'altra somma maggiore o minore meglio vista dal Giudice adìto, dovuta a titolo di retribuzione ordinaria, ratei di mensilità aggiuntive, scatti di anzianità, lavoro straordinario e/o festivo e/o domenicale e/o supplementare, bonus D.L. 66/2014, indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, indennità sostitutiva del mancato riposto, indennità risarcitoria per il mancato godimento del giorno di riposto settimanale e trattamento di fine rapporto, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
2 Con la vittoria delle spese, diritti, onorari del giudizio e rimborso spese forfettarie ai sensi dell'art.
2 del decreto n. 55 del 10.3.2014, il tutto oltre CPA ed IVA”.
Come da verbale d'udienza del 30.1.2025, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di “… rinunciare alle domande relative all'indennità sostitutiva mancato preavviso e alle indennità sostitutive delle ferie e dei permessi non fruiti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente il 4.10.2023, la sig.ra Parte_1
ha convenuto in giudizio (nel seguito, per
[...] Controparte_1
brevità, anche solo ), deducendo di: CP_1
-essere stata (formalmente) assunta dalla convenuta in data 16.5.2017, in forza di contratto a termine (trasformato a tempo indeterminato a decorrere dall'1.11.2018 – docc. 4, 5 e 6) part time per complessive n. 20 ore settimanali (doc. 7), mansioni di “cameriera di ristorante” (come indicato nel C2 storico - doc. 2) ed inquadramento nel VI livello del CCNL Turismo - Pubblici Esercizi
(docc. 8 e 16), applicato sia dalla datrice di lavoro, sia da (nel seguito, per brevità, Controparte_2
anche solo , società di ristorazione (doc. 1B), che gestiva 2 bar / ristoranti, a marchio CP_2 [...]
siti rispettivamente in GE – LI, Via Sabotino 46R (ove era situata la sede legale), CP_3
e in GE, Via Ai Quattro Canti di San Francesco 40R, presso cui ella ha sempre prestato la propria attività lavorativa;
-avere sottoscritto il contratto di assunzione in GE – LI, presso il ristorante “ CP_3
”;
[...]
-avere lavorato, in particolare, alle (almeno formali) dipendenze della convenuta, senza soluzione di continuità, dal 16.5.2017 al 19.1.2021 data in cui è stata licenziata per cessazione del servizio presso il ristorante denominato “ ” (docc. 2 e 3); CP_3
-avere svolto, fin dall'inizio del rapporto di lavoro (e per tutta la sua durata) mansioni di livello superiore, proprie del V livello del CCNL Turismo – Pubblici Esercizi, proprio di bariste e cameriere, provvedendo tra l'altro a preparare panini, tramezzini e piatti freddi in generale (ad esempio insalate), preparare la linea di produzione (tagliare le verdure, pulire carne/pesce etc.), preparare la sala da pranzo e i tavoli, prendere le ordinazioni e servire la clientela, riordinare la sala da pranzo occupandosi altresì della pulizia dei locali;
3 -essere stata tenuta ad osservare e di avere effettivamente osservato, fin dall'inizio e per tutta la durata del rapporto di lavoro, l'orario di lavoro dalle ore 7:00 alle ore 15:00 (con 30 minuti di pausa pranzo) tutti i giorni, dal lunedì al sabato, per complessive 45 ore settimanali;
-avere percepito, nel corso del rapporto di lavoro, unicamente le retribuzioni indicate nei cedolini paga prodotti (docc. da 9 a 12).
Ha aggiunto la ricorrente che:
-formalmente, il rapporto di lavoro alle dipendenze di è cessato il CP_1
30.11.2019, senza che nulla le venisse corrisposto a titolo di indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti e di indennità sostitutiva del mancato preavviso e senza percepire tutto quanto le spettava a titolo di trattamento di fine rapporto (TFR);
-ha poi proseguito a lavorare presso il ristorante , sempre sottoposta al potere CP_3
direttivo, organizzativo e disciplinare del sig. , amministratore unico di sino Persona_1 CP_2
al 19.1.2020, quando (il 20.1.2020) è stata formalmente assunta dalla Controparte_4
(nel seguito, per brevità, ), con mansioni (solo da un punto di vista
[...] CP_4
contrattuale) di barman e inquadramento nel livello D2 del CCNL (Anpit) Turismo (docc. 12, 13 e
14);
-nulla è comunque cambiato dal punto di vista lavorativo e il rapporto di lavoro è proseguito sino al 19.1.2021, quando è stata licenziata, formalmente, dalla;
CP_4
-per quanto qui interessa, anche nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze di
, “non ha percepito tutto quanto dovuto a titolo di retribuzione ordinaria, ratei di CP_1
mensilità aggiuntive, lavoro straordinario e/o supplementare, bonus D.L. 66/2014, bonus D.L.
3/2020”; all'atto della cessazione - come accennato - non ha percepito tutto quanto dovuto a titolo di TFR.
Alla luce di tali premesse, la lavoratrice ricorrente ha chiesto la condanna della datrice di lavoro a corrisponderle, per i titoli dedotti, la somma complessiva di € 36.676,51, CP_1
al lordo delle ritenute di legge (v. docc. 15 e 16).
2. La convenuta, benché raggiunta da regolare notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituita in giudizio, onde si è proceduto in sua contumacia.
4 3. Nell'udienza del 20.6.2024, il difensore della ricorrente ha dato atto che sia che CP_2
sono state sottoposte a procedure concorsuali. CP_4
La causa è stata istruita documentalmente e con l'escussione di 4 testi.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale ha richiesto a parte ricorrente di predisporre un conteggio alternativo.
La vertenza, infine, è stata infine discussa oralmente dal difensore della parte ricorrente, che ha insistito come in atti, salva rinuncia alle domande relative all'indennità sostitutiva mancato preavviso e alle indennità sostitutive delle ferie e dei permessi non fruiti (come da verbale dell'udienza del 30.1.2025.
4. Il ricorso è fondato, nei limiti e per le ragioni di cui infra.
5. Occorre premettere che i risultati dell'istruttoria svolta vanno valutati anche considerando la condotta processuale della convenuta, rimasta contumace, nonché la mancata presentazione del suo procuratore/legale rappresentante all'udienza di comparizione personale
(valutabile, ai sensi degli artt. 183, primo comma, e 420, primo comma, c.p.c., come argomento di prova) e la mancata risposta del legale rappresentante all'interrogatorio formale (ciò che consente di ritenere ammessi, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., i fatti dedotti nei capitoli di prova).
6. Debbono esaminarsi, innanzitutto, i fatti essenziali ai fini del decidere, di cui può dirsi conseguita la prova, all'esito dell'istruttoria.
La ricorrente è stata assunta dalla convenuta con decorrenza 16.5.2017, mediante contratto a tempo determinato, prorogato e poi trasformato a tempo indeterminato con decorrenza 1.11.2018
(v. docc. 2, 4, 5, 6, 7, da 9 a 11). L'orario lavorativo formalizzato è sempre stato part time, di 20 ore settimanali (v. in particolare doc. 2 e docc. da 9 a 12).
Il rapporto di lavoro, per quanto qui interessa, è proseguito fino alla fine del mese di novembre 2019 (v. doc. 11 ric.). Anche in ricorso, del resto, si afferma che - almeno formalmente
- quella del 30.11.2019 è la data di cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze di
. Vi si indica anche che l'attività lavorativa è proseguita invariata, fino alla CP_1
formalizzazione di un nuovo rapporto di lavoro alle dipendenze di . La prospettazione CP_4
attrice, secondo cui la prestazione è stata svolta a favore di non consente, tuttavia, di ritenere CP_2
che nel periodo intermedio il rapporto di lavoro sia di fatto proseguito tra la ricorrente e
; né la prova orale ha fornito prova rigorosa di tale ultima circostanza. Diverso il CP_1
5 caso del precedente periodo, essendovi riscontro documentale del ruolo di datrice di lavoro ricoperto da . CP_1
L'inquadramento formale è sempre stato nel livello sesto del CCNL Turismo Pubblici esercizi (v. docc. 2, 8 e da 9 a 11).
In realtà, sulla base delle univoche risultanze della prova orale (che ha confermato le deduzioni attrici in argomento), la ricorrente ha sempre osservato, evidentemente per volontà datoriale, orario di lavoro dalla 7 alle 15, con mezz'ora di pausa pranzo, 6 giorni a settimana (per
45 ore settimanali complessive), dal lunedì al sabato.
Le univoche dichiarazioni testimoniali, conformi alle risultanze documentali (v. in particolare le indicazioni di cui al certificato C2 storico, doc. 2, in merito alle mansioni), hanno permesso altresì di accertare che ella ha sempre svolto, nel periodo in questione, le mansioni dedotte in ricorso, di cameriera (e barista), che comprendevano inoltre la preparazione di panini, tramezzini e piatti freddi in generale, la predisposizione della sala da pranzo e dei tavoli. In particolare, sono risultate nettamente prevalenti le mansioni di cameriera e quelle (di analogo
“livello”) di barista.
7. Si tratta di mansioni effettivamente riconducibili alla declaratoria e ai profili professionali del quinto livello del CCNL de quo (docc. 8 e 16 ric.) - applicato dalla datrice di lavoro (v. docc. 2
e da 9 a 12) e comunque applicabile al rapporto ex art. 36 Cost., alla luce delle caratteristiche dello stesso e del settore d'attività della datrice di lavoro - cui appartengono “i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro” e cioè, tra gli altri:
-banconiere di tavola calda, chiosco di stazione;
-cameriere bar, tavola calda, self-service;
-barista;
-allestitore catering.
Al sesto livello appartengono, invece, “i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali” e cioè, tra gli altri:
-secondo banconiere pasticceria, intendendosi per tale colui le cui prestazioni promiscue, svolgendosi subordinatamente alle direttive ed al controllo del datore di lavoro o del personale qualificato di categoria superiore, non siano prevalentemente di vendita, ma di confezione, consegna della merce, riordino del banco;
6 -commis di cucina, sala, tavola calda, self service (compresi ex aiuti in genere p.e.);
-commis di bar (ex aiuto barista), intendendosi per tale colui che esplica mansioni di ausilio nei riguardi del personale di categoria superiore, eccezione fatta per quelle attività che siano attinenti all'uso delle macchine da caffè ed alle operazioni di mescita delle bevande alcoliche o superalcoliche;
-addetto ai servizi di mensa con meno di un anno di anzianità nel settore;
-caffettiere non barista;
-caricatore catering;
- aiutante pista catering;
- preparatore catering.
Mentre il livello sesto super è proprio dei “lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque acquisite, che eseguono lavori di normale complessità” e cioè, tra gli altri:
-commis di cucina, sala e bar diplomato o che abbia, comunque, acquisito pluriennale esperienza o pratica di lavoro nella esecuzione delle relative mansioni;
-addetto servizi mensa intendendosi per tale il lavoratore con mansioni promiscue e fungibili, che partecipa alla preparazione dei cibi con aiuto significativo alla cucina, alla loro distribuzione e provvede alle operazioni di pulizia, riordino e riassetto dei locali, impianti, dotazioni e attrezzature della mensa, che abbia compiuto un anno di anzianità nel settore.
Il livello dedotto in ricorso spettava, dunque, atteso che, in base alle dichiarazioni testimoniali (e al doc. 2 ric.) la ricorrente ha svolto, in autonomia (tra l'altro, era lei ad aprire il bar e ad occuparsi, quindi, della clientela, e a ciò provvedeva anche durante il funzionamento del ristorante, dividendosi tra i tavoli e il bancone), mansioni di cameriera, oltre che di barista, presso i ristoranti/bar “ ” di GE LI e (per un breve periodo) di GE centro. Si tratta CP_3
di mansioni che richiedono qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche e che evidenziano specifica preparazione e pratica del lavoro.
8. La ricorrente ha riconosciuto di avere ricevuto, nel corso del rapporto di lavoro, le somme
(anche a titolo di TFR) di cui alle buste paga in atti.
Incombeva su parte convenuta, rimasta contumace, l'onere di fornire dimostrazione della sussistenza di eventuali fatti estintivi o modificativi dei diritti vantati dalla lavoratrice e, dunque,
7 del pagamento di somme superiori. Essa non vi ha ottemperato, onde il percepito deve ritenersi dimostrato negli importi ammessi da parte ricorrente.
9. Sono pertanto fondate le domande attrici, relative a differenze retributive, da calcolarsi, ab initio, sulla base della retribuzione prevista dal CCNL Turismo Pubblici esercizi per il livello quinto, tenendo conto, inoltre, dell'orario di lavoro effettivamente osservato (e, quindi, dell'orario a tempo pieno e del lavoro straordinario svolto per 5 ore settimanali) e del solo parziale pagamento del TFR (da calcolarsi sulla base della retribuzione spettante) al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
10. Ai fini della quantificazione del credito complessivo della lavoratrice, tenuto conto delle deduzioni in ricorso e delle risultanze istruttorie, nonché della limitazione delle domande, il
Tribunale ha richiesto a parte ricorrente un conteggio alternativo, delle (residue) spettanze (al netto di quelle “rinunciate”), per il periodo 16.5.2017 - 30.11.2020 (secondo i parametri: 45 ore di lavoro settimanali, dal lunedì al sabato, con orario 7-15 e mezz'ora di pausa pranzo;
mansioni di livello quinto del CCNL applicabile;
percepito come in busta).
11. Parte ricorrente ha depositato il conteggio in data 4.3.2025.
Il credito della lavoratrice appare in esso correttamente quantificato (calcolando le differenze retributive mese per mese, per retribuzione ordinaria, ratei delle mensilità aggiuntive, straordinario e, infine, anche per TFR) e ammonta ad euro 35.211,90, di cui euro [3.437,84 –
(669,89 + 162,81 + 348,71 + 1,30) =] 2.256,43 per TFR.
12. Pertanto, la convenuta deve essere condannata a corrispondere alla ricorrente la detta somma.
13. Sul credito della lavoratrice spettano la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle singole maturazioni al saldo (Corte Cost., 2 novembre 2000,
n. 459 e Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2001, n. 38).
14. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
(opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM n.
147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione:
8 -accerta e dichiara che tra la ricorrente e è Controparte_5
intercorso, tra il 16.5.2017 e il 30.11.2019, un rapporto di lavoro a tempo pieno, caratterizzato dallo svolgimento di mansioni del livello quinto del CCNL Turismo Pubblici esercizi;
-conseguentemente condanna la convenuta , Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente, in relazione al predetto rapporto di lavoro, a titolo di differenze retributive, la somma complessiva di euro
35.211,90, di cui euro 2.256,43 per TFR;
il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole maturazioni al saldo;
-condanna altresì , in persona di cui sopra, a Controparte_5
rifondere alla ricorrente le spese di lite, spese che liquida in complessivi euro 5.500,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, rimborso contributo unificato e accessori di legge
GE, il 13 marzo 2025.
IL GIUDICE
Stefano Grillo
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3636/2023 promossa dalla sig.ra:
nata in [...] in data [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1
, residente in [...]21 ed elettivamente domiciliata in GE, Via
[...]
Galata 36/4, presso e nello studio dell'avv. Riccardo Marmorato, che la rappresenta e difende per procura alle liti su foglio aggiunto inserito in una busta digitale (pec: Email_1
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Controparte_1
Milano, Via Jacopo del Verme 7, partita iva/codice fiscale P.IVA_1
-convenuta - contumace -
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni della parte ricorrente:
“piaccia al Tribunale Ill.mo, previa fissazione udienza di discussione della causa, contrariis reiectis:
-accertare e dichiarare che tra la sig.ra e la società Parte_1 Controparte_1
, nel periodo compreso tra il 16.5.2017 / 19.1.2020, ovvero in quell'altro periodo
[...]
1 maggiore o minore meglio visto dal Giudice adìto, è intercorso un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato;
-accertare e dichiarare che la sig.ra nel corso del rapporto di lavoro Parte_1
subordinato alle dipendenze della società , nel periodo compreso Controparte_1 tra il 16.5.2017 / 19.1.2020, ovvero in quell'altro periodo maggiore o minore meglio visto dal
Giudice adìto, ha svolto, in via prevalente, mansioni proprie del V livello del CCNL Turismo -
Pubblici Esercizi, ovvero di quell'altro livello maggiore o minore meglio visto dal Giudice adito;
-accertare e dichiarare che la sig.ra nel corso del rapporto di lavoro Parte_1
subordinato alle dipendenze della società , nel periodo compreso Controparte_1 tra il 16.5.2017 / 19.1.2020, ovvero in quell'altro periodo maggiore o minore meglio visto dal
Giudice adìto, ha svolto, l'orario di lavoro meglio indicato nella superiore narrativa in fatto, ovvero in quell'altra misura maggiore o minore meglio vista in corso di causa;
- accertare e dichiarare che la sigla sig.ra nel corso del rapporto di lavoro Parte_1
subordinato alle dipendenze della società , nel periodo compreso Controparte_1
tra il 16.5.2017 / 19.1.2020, ovvero in quell'altro periodo maggiore o minore meglio visto dal
Giudice adìto, non ha percepito tutto quanto dovuto a titolo di retribuzione ordinaria, ratei di mensilità aggiuntive, scatti di anzianità, lavoro straordinario e/o festivo e/o domenicale e/o notturno e/o supplementare, indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, indennità sostitutiva del mancato preavviso e trattamento di fine rapporto;
e per l'effetto in via principale, anche ai sensi e per glie effetti dell'art. 36 Cost., condannare la società
(partita iva / codice fiscale ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della sig.ra (codice Parte_1 fiscale ), della somma complessiva di € 36.676,51, al lordo delle ritenute CodiceFiscale_1 di legge, ovvero in quell'altra somma maggiore o minore meglio vista dal Giudice adìto, dovuta a titolo di retribuzione ordinaria, ratei di mensilità aggiuntive, scatti di anzianità, lavoro straordinario e/o festivo e/o domenicale e/o supplementare, bonus D.L. 66/2014, indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, indennità sostitutiva del mancato riposto, indennità risarcitoria per il mancato godimento del giorno di riposto settimanale e trattamento di fine rapporto, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
2 Con la vittoria delle spese, diritti, onorari del giudizio e rimborso spese forfettarie ai sensi dell'art.
2 del decreto n. 55 del 10.3.2014, il tutto oltre CPA ed IVA”.
Come da verbale d'udienza del 30.1.2025, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di “… rinunciare alle domande relative all'indennità sostitutiva mancato preavviso e alle indennità sostitutive delle ferie e dei permessi non fruiti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente il 4.10.2023, la sig.ra Parte_1
ha convenuto in giudizio (nel seguito, per
[...] Controparte_1
brevità, anche solo ), deducendo di: CP_1
-essere stata (formalmente) assunta dalla convenuta in data 16.5.2017, in forza di contratto a termine (trasformato a tempo indeterminato a decorrere dall'1.11.2018 – docc. 4, 5 e 6) part time per complessive n. 20 ore settimanali (doc. 7), mansioni di “cameriera di ristorante” (come indicato nel C2 storico - doc. 2) ed inquadramento nel VI livello del CCNL Turismo - Pubblici Esercizi
(docc. 8 e 16), applicato sia dalla datrice di lavoro, sia da (nel seguito, per brevità, Controparte_2
anche solo , società di ristorazione (doc. 1B), che gestiva 2 bar / ristoranti, a marchio CP_2 [...]
siti rispettivamente in GE – LI, Via Sabotino 46R (ove era situata la sede legale), CP_3
e in GE, Via Ai Quattro Canti di San Francesco 40R, presso cui ella ha sempre prestato la propria attività lavorativa;
-avere sottoscritto il contratto di assunzione in GE – LI, presso il ristorante “ CP_3
”;
[...]
-avere lavorato, in particolare, alle (almeno formali) dipendenze della convenuta, senza soluzione di continuità, dal 16.5.2017 al 19.1.2021 data in cui è stata licenziata per cessazione del servizio presso il ristorante denominato “ ” (docc. 2 e 3); CP_3
-avere svolto, fin dall'inizio del rapporto di lavoro (e per tutta la sua durata) mansioni di livello superiore, proprie del V livello del CCNL Turismo – Pubblici Esercizi, proprio di bariste e cameriere, provvedendo tra l'altro a preparare panini, tramezzini e piatti freddi in generale (ad esempio insalate), preparare la linea di produzione (tagliare le verdure, pulire carne/pesce etc.), preparare la sala da pranzo e i tavoli, prendere le ordinazioni e servire la clientela, riordinare la sala da pranzo occupandosi altresì della pulizia dei locali;
3 -essere stata tenuta ad osservare e di avere effettivamente osservato, fin dall'inizio e per tutta la durata del rapporto di lavoro, l'orario di lavoro dalle ore 7:00 alle ore 15:00 (con 30 minuti di pausa pranzo) tutti i giorni, dal lunedì al sabato, per complessive 45 ore settimanali;
-avere percepito, nel corso del rapporto di lavoro, unicamente le retribuzioni indicate nei cedolini paga prodotti (docc. da 9 a 12).
Ha aggiunto la ricorrente che:
-formalmente, il rapporto di lavoro alle dipendenze di è cessato il CP_1
30.11.2019, senza che nulla le venisse corrisposto a titolo di indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti e di indennità sostitutiva del mancato preavviso e senza percepire tutto quanto le spettava a titolo di trattamento di fine rapporto (TFR);
-ha poi proseguito a lavorare presso il ristorante , sempre sottoposta al potere CP_3
direttivo, organizzativo e disciplinare del sig. , amministratore unico di sino Persona_1 CP_2
al 19.1.2020, quando (il 20.1.2020) è stata formalmente assunta dalla Controparte_4
(nel seguito, per brevità, ), con mansioni (solo da un punto di vista
[...] CP_4
contrattuale) di barman e inquadramento nel livello D2 del CCNL (Anpit) Turismo (docc. 12, 13 e
14);
-nulla è comunque cambiato dal punto di vista lavorativo e il rapporto di lavoro è proseguito sino al 19.1.2021, quando è stata licenziata, formalmente, dalla;
CP_4
-per quanto qui interessa, anche nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze di
, “non ha percepito tutto quanto dovuto a titolo di retribuzione ordinaria, ratei di CP_1
mensilità aggiuntive, lavoro straordinario e/o supplementare, bonus D.L. 66/2014, bonus D.L.
3/2020”; all'atto della cessazione - come accennato - non ha percepito tutto quanto dovuto a titolo di TFR.
Alla luce di tali premesse, la lavoratrice ricorrente ha chiesto la condanna della datrice di lavoro a corrisponderle, per i titoli dedotti, la somma complessiva di € 36.676,51, CP_1
al lordo delle ritenute di legge (v. docc. 15 e 16).
2. La convenuta, benché raggiunta da regolare notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituita in giudizio, onde si è proceduto in sua contumacia.
4 3. Nell'udienza del 20.6.2024, il difensore della ricorrente ha dato atto che sia che CP_2
sono state sottoposte a procedure concorsuali. CP_4
La causa è stata istruita documentalmente e con l'escussione di 4 testi.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale ha richiesto a parte ricorrente di predisporre un conteggio alternativo.
La vertenza, infine, è stata infine discussa oralmente dal difensore della parte ricorrente, che ha insistito come in atti, salva rinuncia alle domande relative all'indennità sostitutiva mancato preavviso e alle indennità sostitutive delle ferie e dei permessi non fruiti (come da verbale dell'udienza del 30.1.2025.
4. Il ricorso è fondato, nei limiti e per le ragioni di cui infra.
5. Occorre premettere che i risultati dell'istruttoria svolta vanno valutati anche considerando la condotta processuale della convenuta, rimasta contumace, nonché la mancata presentazione del suo procuratore/legale rappresentante all'udienza di comparizione personale
(valutabile, ai sensi degli artt. 183, primo comma, e 420, primo comma, c.p.c., come argomento di prova) e la mancata risposta del legale rappresentante all'interrogatorio formale (ciò che consente di ritenere ammessi, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., i fatti dedotti nei capitoli di prova).
6. Debbono esaminarsi, innanzitutto, i fatti essenziali ai fini del decidere, di cui può dirsi conseguita la prova, all'esito dell'istruttoria.
La ricorrente è stata assunta dalla convenuta con decorrenza 16.5.2017, mediante contratto a tempo determinato, prorogato e poi trasformato a tempo indeterminato con decorrenza 1.11.2018
(v. docc. 2, 4, 5, 6, 7, da 9 a 11). L'orario lavorativo formalizzato è sempre stato part time, di 20 ore settimanali (v. in particolare doc. 2 e docc. da 9 a 12).
Il rapporto di lavoro, per quanto qui interessa, è proseguito fino alla fine del mese di novembre 2019 (v. doc. 11 ric.). Anche in ricorso, del resto, si afferma che - almeno formalmente
- quella del 30.11.2019 è la data di cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze di
. Vi si indica anche che l'attività lavorativa è proseguita invariata, fino alla CP_1
formalizzazione di un nuovo rapporto di lavoro alle dipendenze di . La prospettazione CP_4
attrice, secondo cui la prestazione è stata svolta a favore di non consente, tuttavia, di ritenere CP_2
che nel periodo intermedio il rapporto di lavoro sia di fatto proseguito tra la ricorrente e
; né la prova orale ha fornito prova rigorosa di tale ultima circostanza. Diverso il CP_1
5 caso del precedente periodo, essendovi riscontro documentale del ruolo di datrice di lavoro ricoperto da . CP_1
L'inquadramento formale è sempre stato nel livello sesto del CCNL Turismo Pubblici esercizi (v. docc. 2, 8 e da 9 a 11).
In realtà, sulla base delle univoche risultanze della prova orale (che ha confermato le deduzioni attrici in argomento), la ricorrente ha sempre osservato, evidentemente per volontà datoriale, orario di lavoro dalla 7 alle 15, con mezz'ora di pausa pranzo, 6 giorni a settimana (per
45 ore settimanali complessive), dal lunedì al sabato.
Le univoche dichiarazioni testimoniali, conformi alle risultanze documentali (v. in particolare le indicazioni di cui al certificato C2 storico, doc. 2, in merito alle mansioni), hanno permesso altresì di accertare che ella ha sempre svolto, nel periodo in questione, le mansioni dedotte in ricorso, di cameriera (e barista), che comprendevano inoltre la preparazione di panini, tramezzini e piatti freddi in generale, la predisposizione della sala da pranzo e dei tavoli. In particolare, sono risultate nettamente prevalenti le mansioni di cameriera e quelle (di analogo
“livello”) di barista.
7. Si tratta di mansioni effettivamente riconducibili alla declaratoria e ai profili professionali del quinto livello del CCNL de quo (docc. 8 e 16 ric.) - applicato dalla datrice di lavoro (v. docc. 2
e da 9 a 12) e comunque applicabile al rapporto ex art. 36 Cost., alla luce delle caratteristiche dello stesso e del settore d'attività della datrice di lavoro - cui appartengono “i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro” e cioè, tra gli altri:
-banconiere di tavola calda, chiosco di stazione;
-cameriere bar, tavola calda, self-service;
-barista;
-allestitore catering.
Al sesto livello appartengono, invece, “i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali” e cioè, tra gli altri:
-secondo banconiere pasticceria, intendendosi per tale colui le cui prestazioni promiscue, svolgendosi subordinatamente alle direttive ed al controllo del datore di lavoro o del personale qualificato di categoria superiore, non siano prevalentemente di vendita, ma di confezione, consegna della merce, riordino del banco;
6 -commis di cucina, sala, tavola calda, self service (compresi ex aiuti in genere p.e.);
-commis di bar (ex aiuto barista), intendendosi per tale colui che esplica mansioni di ausilio nei riguardi del personale di categoria superiore, eccezione fatta per quelle attività che siano attinenti all'uso delle macchine da caffè ed alle operazioni di mescita delle bevande alcoliche o superalcoliche;
-addetto ai servizi di mensa con meno di un anno di anzianità nel settore;
-caffettiere non barista;
-caricatore catering;
- aiutante pista catering;
- preparatore catering.
Mentre il livello sesto super è proprio dei “lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque acquisite, che eseguono lavori di normale complessità” e cioè, tra gli altri:
-commis di cucina, sala e bar diplomato o che abbia, comunque, acquisito pluriennale esperienza o pratica di lavoro nella esecuzione delle relative mansioni;
-addetto servizi mensa intendendosi per tale il lavoratore con mansioni promiscue e fungibili, che partecipa alla preparazione dei cibi con aiuto significativo alla cucina, alla loro distribuzione e provvede alle operazioni di pulizia, riordino e riassetto dei locali, impianti, dotazioni e attrezzature della mensa, che abbia compiuto un anno di anzianità nel settore.
Il livello dedotto in ricorso spettava, dunque, atteso che, in base alle dichiarazioni testimoniali (e al doc. 2 ric.) la ricorrente ha svolto, in autonomia (tra l'altro, era lei ad aprire il bar e ad occuparsi, quindi, della clientela, e a ciò provvedeva anche durante il funzionamento del ristorante, dividendosi tra i tavoli e il bancone), mansioni di cameriera, oltre che di barista, presso i ristoranti/bar “ ” di GE LI e (per un breve periodo) di GE centro. Si tratta CP_3
di mansioni che richiedono qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche e che evidenziano specifica preparazione e pratica del lavoro.
8. La ricorrente ha riconosciuto di avere ricevuto, nel corso del rapporto di lavoro, le somme
(anche a titolo di TFR) di cui alle buste paga in atti.
Incombeva su parte convenuta, rimasta contumace, l'onere di fornire dimostrazione della sussistenza di eventuali fatti estintivi o modificativi dei diritti vantati dalla lavoratrice e, dunque,
7 del pagamento di somme superiori. Essa non vi ha ottemperato, onde il percepito deve ritenersi dimostrato negli importi ammessi da parte ricorrente.
9. Sono pertanto fondate le domande attrici, relative a differenze retributive, da calcolarsi, ab initio, sulla base della retribuzione prevista dal CCNL Turismo Pubblici esercizi per il livello quinto, tenendo conto, inoltre, dell'orario di lavoro effettivamente osservato (e, quindi, dell'orario a tempo pieno e del lavoro straordinario svolto per 5 ore settimanali) e del solo parziale pagamento del TFR (da calcolarsi sulla base della retribuzione spettante) al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
10. Ai fini della quantificazione del credito complessivo della lavoratrice, tenuto conto delle deduzioni in ricorso e delle risultanze istruttorie, nonché della limitazione delle domande, il
Tribunale ha richiesto a parte ricorrente un conteggio alternativo, delle (residue) spettanze (al netto di quelle “rinunciate”), per il periodo 16.5.2017 - 30.11.2020 (secondo i parametri: 45 ore di lavoro settimanali, dal lunedì al sabato, con orario 7-15 e mezz'ora di pausa pranzo;
mansioni di livello quinto del CCNL applicabile;
percepito come in busta).
11. Parte ricorrente ha depositato il conteggio in data 4.3.2025.
Il credito della lavoratrice appare in esso correttamente quantificato (calcolando le differenze retributive mese per mese, per retribuzione ordinaria, ratei delle mensilità aggiuntive, straordinario e, infine, anche per TFR) e ammonta ad euro 35.211,90, di cui euro [3.437,84 –
(669,89 + 162,81 + 348,71 + 1,30) =] 2.256,43 per TFR.
12. Pertanto, la convenuta deve essere condannata a corrispondere alla ricorrente la detta somma.
13. Sul credito della lavoratrice spettano la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle singole maturazioni al saldo (Corte Cost., 2 novembre 2000,
n. 459 e Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2001, n. 38).
14. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
(opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM n.
147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione:
8 -accerta e dichiara che tra la ricorrente e è Controparte_5
intercorso, tra il 16.5.2017 e il 30.11.2019, un rapporto di lavoro a tempo pieno, caratterizzato dallo svolgimento di mansioni del livello quinto del CCNL Turismo Pubblici esercizi;
-conseguentemente condanna la convenuta , Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente, in relazione al predetto rapporto di lavoro, a titolo di differenze retributive, la somma complessiva di euro
35.211,90, di cui euro 2.256,43 per TFR;
il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole maturazioni al saldo;
-condanna altresì , in persona di cui sopra, a Controparte_5
rifondere alla ricorrente le spese di lite, spese che liquida in complessivi euro 5.500,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, rimborso contributo unificato e accessori di legge
GE, il 13 marzo 2025.
IL GIUDICE
Stefano Grillo
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