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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 05/07/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dr. Barbara Licitra Presidente relatore
Dr. Sara Cargasacchi Giudice
Dr. Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 353/2025 promossa da
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. OLIVIERI ANNA Parte_1 C.F._1
e
EL AY FA (c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. POLINELLI C.F._2
SILVIA
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto)
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Tribunale, letto il ricorso congiunto, ove viene premesso che dalla relazione tra i ricorrenti nasceva il 23 1 2020
e viene chiesto che venga disposto l'affidamento, il collocamento ed il Persona_1
mantenimento della figlia minore in base alle condizioni ivi dettagliatamente descritte,
lette le successive note congiunte, ove viene ribadita la domanda in ordine alle condizioni concordate:
pagina 1 di 4 1. disporre l'affidamento condiviso della minore ata a Sondrio il 23/1/2020 ad Persona_1
entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, residente a [...]in
Valtellina (SO), via IV Novembre, 31, ove già attualmente la bambina dimora e ha la sua residenza;
2. disciplinare il diritto di visita del padre nel modo seguente: premesso che il genitore non collocatario vive a Pescara e che la distanza dal luogo di abitazione della figlia è di circa 700 km, al fine di Per_1
evitare faticosi viaggi alla minore, - il padre potrà far visita alla figlia a Ponte in Valtellina almeno due week end al mese, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina (quando la accompagnerà all'asilo); al fine di favorire le frequentazioni tra il sig. e la figlia i genitori potranno concordare diverse Per_1 Per_1
modalità e luoghi di incontro tra padre e figlia nei week end di competenza del padre, così come in altri giorni, anche infrasettimanali, tenuto conto delle esigenze di di poter frequentare regolarmente la Per_1
scuola e i corsi extra scolastici e, soprattutto, evitando alla bambina, lunghi viaggi in auto, treno e/o aereo concentrati nell'arco di pochi giorni. Per agevolare gli incontri, la sig.ra El HA si rende disponibile ad ospitare il sig. presso la propria abitazione di Ponte in Valtellina, in occasione Per_1
delle sue visite alla figlia comunicate con congruo preavviso;
- il padre potrà portare con sé Per_1
a Pescara in occasione delle vacanze estive, delle festività e di eventuali ponti con sospensione Per_1
delle attività scolastiche;
in tali occasioni, ove possibile e compatibilmente con i suoi impegni lavorativi, la madre si rende occasionalmente disponibile ad accompagnare all'aeroporto di Orio Per_1
al Serio o di Milano, secondo gli accordi che le parti prenderanno di volta in volta, al fine di agevolare gli incontri tra padre e figlia. trascorrerà con il padre all'incirca due terzi delle vacanze estive, Per_1
suddivisi in periodi di 15-20 giorni consecutivi, intervallati tra loro da periodi di almeno dieci giorni in cui starà con la madre, in considerazione dell'età della bambina. Durante le vacanze natalizie, Per_1
trascorrerà i giorni di Natale e Santo Stefano a Ponte in Valtellina e potrà stare con il padre nei giorni successivi (indicativamente dal 28 dicembre) inclusi Capodanno ed Epifania;
3. il sig. contribuirà al mantenimento della figlia minore corrispondendo alla sig.ra Parte_1 Per_1
Fadia El HA, entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal mese di Marzoe 2024, la somma di € 300,00, rivalutabile annualmente sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT, mediante bonifico sul conto corrente bancario [...]; oltre al versamento della somma mensile di € 300,00, il sig. si farà carico dell'integrale pagamento della mensa scolastica e della Per_1
retta mensile per la frequenza del doposcuola, versando i relativi importi direttamente agli enti che erogano il servizio;
4. le parti concordano che il sig. corrisponderà alla sig.ra El HA gli arretrati del Per_1 mantenimento da gennaio 2024 a ottobre 2024, stabiliti nell'importo di € 1.800,00, in n. 6 rate mensili dell'importo di € 300,00 l'una a decorrere dal mese di febbraio 2025; il mantenimento dei mesi da pagina 2 di 4 novembre 2024 a gennaio 2025, pari a € 900,00, verrà corrisposto dal sig. alla firma del Per_1
presente accordo in un'unica soluzione;
5. il sig. sosterrà integralmente le spese di viaggio (da Ponte in Valtellina a Pescara e Parte_1
ritorno) per la figlia mentre la sig.ra El HA sosterrà le spese per la baby-sitter. Nel Per_1 momento in cui non vi sarà più la necessità di ricorrere all'aiuto della baby-sitter, le sopra indicate spese di viaggio per verranno ripartite equamente tra il sig. e la sig.ra El HA;
Per_1 Per_1
6. il sig. contribuirà nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie sostenute Parte_1 nell'interesse della figlia minore a tal proposito, si richiama nella sua interezza il Protocollo Per_1
adottato dal Tribunale di Sondrio, al quale le parti espressamente aderiscono e che quindi trova applicazione nel caso in questione. Fanno eccezione le spese per la baby-sitter (circa € 300-400,00 al mese), che la sig.ra El HA si impegna a sostenere in via esclusiva in considerazione del fatto che il sig. terrà a suo carico le spese per le trasferte sue e della figlia tra Pescara e Ponte in Per_1 Per_1
Valtellina;
7. l'Assegno Unico per la figlia continuerà ad essere percepito al 100% dalla madre El Per_1
HA Fadia, con il consenso del sig. ; Parte_1
8. il sig. si impegna a comunicare alla sig.ra El HA ogni variazione del proprio reddito Per_1
che dovesse avvenire in melius in considerazione del recente avviamento di una nuova attività imprenditoriale;
9. i ricorrenti prestano reciproco consenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio, anche per la figlia minore Per_1
10. le spese legali del presente giudizio vengono interamente compensate tra le parti,
reputate le condizioni suddette conformi alla legge e all'interesse delle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
dispone in conformità.
pagina 3 di 4 Sondrio, camera di consiglio 19 6 25
Il Presidente estensore pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dr. Barbara Licitra Presidente relatore
Dr. Sara Cargasacchi Giudice
Dr. Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 353/2025 promossa da
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. OLIVIERI ANNA Parte_1 C.F._1
e
EL AY FA (c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. POLINELLI C.F._2
SILVIA
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto)
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Tribunale, letto il ricorso congiunto, ove viene premesso che dalla relazione tra i ricorrenti nasceva il 23 1 2020
e viene chiesto che venga disposto l'affidamento, il collocamento ed il Persona_1
mantenimento della figlia minore in base alle condizioni ivi dettagliatamente descritte,
lette le successive note congiunte, ove viene ribadita la domanda in ordine alle condizioni concordate:
pagina 1 di 4 1. disporre l'affidamento condiviso della minore ata a Sondrio il 23/1/2020 ad Persona_1
entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, residente a [...]in
Valtellina (SO), via IV Novembre, 31, ove già attualmente la bambina dimora e ha la sua residenza;
2. disciplinare il diritto di visita del padre nel modo seguente: premesso che il genitore non collocatario vive a Pescara e che la distanza dal luogo di abitazione della figlia è di circa 700 km, al fine di Per_1
evitare faticosi viaggi alla minore, - il padre potrà far visita alla figlia a Ponte in Valtellina almeno due week end al mese, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina (quando la accompagnerà all'asilo); al fine di favorire le frequentazioni tra il sig. e la figlia i genitori potranno concordare diverse Per_1 Per_1
modalità e luoghi di incontro tra padre e figlia nei week end di competenza del padre, così come in altri giorni, anche infrasettimanali, tenuto conto delle esigenze di di poter frequentare regolarmente la Per_1
scuola e i corsi extra scolastici e, soprattutto, evitando alla bambina, lunghi viaggi in auto, treno e/o aereo concentrati nell'arco di pochi giorni. Per agevolare gli incontri, la sig.ra El HA si rende disponibile ad ospitare il sig. presso la propria abitazione di Ponte in Valtellina, in occasione Per_1
delle sue visite alla figlia comunicate con congruo preavviso;
- il padre potrà portare con sé Per_1
a Pescara in occasione delle vacanze estive, delle festività e di eventuali ponti con sospensione Per_1
delle attività scolastiche;
in tali occasioni, ove possibile e compatibilmente con i suoi impegni lavorativi, la madre si rende occasionalmente disponibile ad accompagnare all'aeroporto di Orio Per_1
al Serio o di Milano, secondo gli accordi che le parti prenderanno di volta in volta, al fine di agevolare gli incontri tra padre e figlia. trascorrerà con il padre all'incirca due terzi delle vacanze estive, Per_1
suddivisi in periodi di 15-20 giorni consecutivi, intervallati tra loro da periodi di almeno dieci giorni in cui starà con la madre, in considerazione dell'età della bambina. Durante le vacanze natalizie, Per_1
trascorrerà i giorni di Natale e Santo Stefano a Ponte in Valtellina e potrà stare con il padre nei giorni successivi (indicativamente dal 28 dicembre) inclusi Capodanno ed Epifania;
3. il sig. contribuirà al mantenimento della figlia minore corrispondendo alla sig.ra Parte_1 Per_1
Fadia El HA, entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal mese di Marzoe 2024, la somma di € 300,00, rivalutabile annualmente sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT, mediante bonifico sul conto corrente bancario [...]; oltre al versamento della somma mensile di € 300,00, il sig. si farà carico dell'integrale pagamento della mensa scolastica e della Per_1
retta mensile per la frequenza del doposcuola, versando i relativi importi direttamente agli enti che erogano il servizio;
4. le parti concordano che il sig. corrisponderà alla sig.ra El HA gli arretrati del Per_1 mantenimento da gennaio 2024 a ottobre 2024, stabiliti nell'importo di € 1.800,00, in n. 6 rate mensili dell'importo di € 300,00 l'una a decorrere dal mese di febbraio 2025; il mantenimento dei mesi da pagina 2 di 4 novembre 2024 a gennaio 2025, pari a € 900,00, verrà corrisposto dal sig. alla firma del Per_1
presente accordo in un'unica soluzione;
5. il sig. sosterrà integralmente le spese di viaggio (da Ponte in Valtellina a Pescara e Parte_1
ritorno) per la figlia mentre la sig.ra El HA sosterrà le spese per la baby-sitter. Nel Per_1 momento in cui non vi sarà più la necessità di ricorrere all'aiuto della baby-sitter, le sopra indicate spese di viaggio per verranno ripartite equamente tra il sig. e la sig.ra El HA;
Per_1 Per_1
6. il sig. contribuirà nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie sostenute Parte_1 nell'interesse della figlia minore a tal proposito, si richiama nella sua interezza il Protocollo Per_1
adottato dal Tribunale di Sondrio, al quale le parti espressamente aderiscono e che quindi trova applicazione nel caso in questione. Fanno eccezione le spese per la baby-sitter (circa € 300-400,00 al mese), che la sig.ra El HA si impegna a sostenere in via esclusiva in considerazione del fatto che il sig. terrà a suo carico le spese per le trasferte sue e della figlia tra Pescara e Ponte in Per_1 Per_1
Valtellina;
7. l'Assegno Unico per la figlia continuerà ad essere percepito al 100% dalla madre El Per_1
HA Fadia, con il consenso del sig. ; Parte_1
8. il sig. si impegna a comunicare alla sig.ra El HA ogni variazione del proprio reddito Per_1
che dovesse avvenire in melius in considerazione del recente avviamento di una nuova attività imprenditoriale;
9. i ricorrenti prestano reciproco consenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio, anche per la figlia minore Per_1
10. le spese legali del presente giudizio vengono interamente compensate tra le parti,
reputate le condizioni suddette conformi alla legge e all'interesse delle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
dispone in conformità.
pagina 3 di 4 Sondrio, camera di consiglio 19 6 25
Il Presidente estensore pagina 4 di 4