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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/07/2025, n. 3426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3426 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in persona dei magistrati: dr.ssa Silvia Vitrò Presidente dr. Ludovico Sburlati Giudice rel. dr.ssa Marisa Gallo Giudice ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg 9776/2022 promossa da:
elettivamente domiciliata in Torino, corso Ferraris 43, presso lo CP_1 studio dell'avv. Dario Candellero, che la rappresenta e difende, con gli avv. Giulio
E. Sironi, Stefania Bergia e Anna Colmano, per delega in atti;
attrice;
CONTRO
e , elettivamente domiciliati in CP_2 CP_3 Controparte_4
Torino, via Principe Tommaso 4/F, presso lo studio dell'avv. Luca Valente, che li rappresenta e difende, con l'avv. Mark Bosshard, per delega in atti;
elettivamente domiciliato in Torino, corso Francia 34, presso lo CP_5 studio dell'avv. Francesca Decaroli, che lo rappresenta e difende per delega in atti;
convenuti. Oggetto: concorrenza sleale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
“… 1) respingere le domande tutte formulate dai convenuti in CP_1 quanto inammissibili e infondate, assolvendone nel miglior modo l'attrice CP_1
[...]
2) accertare e dichiarare che i convenuti con le condotte di cui è causa si sono resi responsabili della violazione di segreti commerciali, informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, di titolarità di , protette ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i.; CP_1
3) accertare e dichiarare che con le condotte di cui è causa i convenuti si sono resi responsabili di atti di concorrenza sleale per sottrazione di informazioni aziendali riservate di ex art. 2598, n. 3, c.c.; CP_1
4) inibire ai convenuti la prosecuzione degli illeciti di cui ai punti 2) e 3) e, in particolare, inibire:
- l'utilizzazione, la divulgazione e la riproduzione, in qualsivoglia forma e modo, di tutti i segreti commerciali, le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali/commerciali segrete e/o riservate facenti capo a che si CP_1 trovino nella disponibilità dei convenuti stessi, disponendo altresì la distruzione delle medesime ex art. 124 c.p.i. a spese dei convenuti;
- la produzione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione,
l'esportazione, lo stoccaggio e in generale tutte le attività dei convenuti inerenti alle merci costituenti violazione ai sensi dell'art. 99, comma 1-ter, c.p.i., disponendo altresì il ritiro dal commercio e la distruzione delle merci medesime e di ogni materiale ad esse relativo a spese dei convenuti;
5) condannare i convenuti in solido tra loro a risarcire all'attrice i danni patiti e patiendi derivanti dagli illeciti di cui ai precedenti punti 2) e 3), ai sensi dell'art. 125 c.p.i. e dell'art. 2600 c.c., nella misura risultante dagli atti e dai documenti di causa, dalle presunzioni che ne derivano e dalla condotta delle parti nel processo, anche ai sensi dell'art. 116 c.p.c., eventualmente ricorrendo alla liquidazione equitativa, ed occorrendo rimettendo la causa in istruttoria ai fini della
2 quantificazione;
6) condannare i convenuti in solido tra loro alla retroversione a favore dell'attrice degli utili realizzati con la violazione dei segreti commerciali, delle informazioni aziendali e delle esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, di tutelate ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i., e con le CP_1 conseguenti attività inerenti alle “merci costituenti violazione”, nella misura in cui questi utili eccedano il risarcimento del lucro cessante ed occorrendo rimettendo la causa in istruttoria ai fini della quantificazione;
7) ordinare la pubblicazione dell'emananda sentenza, a cura dell'attrice e a spese dei convenuti, sulla homepage del sito internet di 2Gamma, con modalità che diano immediato risalto alla pubblicazione e per un congruo periodo di tempo, nonché sui quotidiani “Il Sole24Ore” e “La Stampa sezione Provincia di Cuneo”, sia nella versione cartacea, sia nella versione online, e sulla rivista di settore “Hoard's
Dairyman”, sia nella versione cartacea, sia nella sua versione on-line visibile anche in Italia, per due volte, a caratteri doppi del normale e con i nomi delle parti in grassetto;
8) fissare una penale, pari a Euro 5.000,00 o alla diversa somma che sarà ritenuta opportuna, dovuta dai convenuti all'attrice, per ogni violazione o inosservanza constatate successivamente all'emanazione della sentenza;
e una ulteriore penale pari a Euro 10.000,00, o alla diversa somma che sarà ritenuta opportuna, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti in essa contenuti;
In via istruttoria:
In ogni caso:
12) condannare i convenuti in solido tra loro a rifondere all'attrice spese e compensi professionali di lite, e successive occorrende, sia del procedimento cautelare ante causam, sia del giudizio di merito, nonché le spese sostenute dall'attrice per l'attività dei propri consulenti tecnici di parte.”
e : “In via principale CP_2 CP_3 Controparte_4
1. Respingere le domande tute svolte dall'attrice, in quanto inammissibili - anche per indeterminatezza del petitum rispetto al fatto illecito contestato - e totalmente infondate, in fatto e in diritto, assolvendone integralmente i convenuti
3 con la miglior formula.
In ogni eventualità,
2. Condannare l'attrice a rifondere interamente ai convenuti spese, diritti ed onorari di causa.
In via istruttoria ...”
: “IN VIA PRELIMINARE CP_5
- per i motivi dedotti in narrativa al punto 1) della comparsa, dichiarare la nullità dell'atto citazione in relazione alla domanda risarcitoria ivi formulata per carenza dei presupposti di cui all'art. 163 nr. 3 e 4 c.p.c
- NEL MERITO
RESPINGERE tutte le domande formulate da parte attrice nei confronti del convenuto in quanto infondate in fatto e diritto. CP_5
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
In via istruttoria ...”
MOTIVAZIONE
1. Le domande attoree hanno a oggetto l'accertamento, anche ai sensi dell'art. 2598 n. 3) Cc, dell'illecita acquisizione, rivelazione e utilizzazione da parte dei convenuti di segreti commerciali ex art. 98 e 99 Cpi, relativi a “film tecnici per
l'industria, il mercato dei compositi e l'agricoltura” (cit. p. 3), con i conseguenti provvedimenti inibitori e risarcitori, oltre alla pubblicazione della sentenza e alla fissazione di penali.
La , e hanno CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 chiesto il rigetto delle domande avversarie, contestando in particolare il “difetto di allegazione” del know how “fino al deposito del doc. 41”, che però sarebbe avvenuto “dopo lo spirare delle preclusioni assertive” (comp. conc. . CP_2
20 - 21); con riferimento ai requisiti di cui all'art. 98 Cpi, la “segretezza delle informazioni e la loro protezione”, con affermazione della “legittima loro disponibilità in capo” all (comp. concl. p. 10). CP_5 CP_5
Per quanto concerne lo svolgimento del processo, si osserva che nell'ordinanza del 21/06/2024 si è “ritenuta l'opportunità di decidere le domande
4 attoree da 1 a 4 e 7 e 8, rispetto alle quali la causa è matura per la decisione, riservando all'eventuale prosieguo del giudizio l'esame delle questioni in ordine al risarcimento del danno, oggetto delle domande sub 5 e 6”.
2. Ciò premesso, va ora rilevato che l'oggetto della richiesta di tutela ex art. 98 e 99 Cpi è stato specificato dall'attrice nella tabella allegata alle note del
19/04/2024, che contiene un analitico elenco dei “prodotti”, del relativo “contatto commerciale” e delle “informazioni”, articolato in 187 punti, di cui, a mero titolo esemplificativo, si riporta il primo: “Film 500-800 micron, fascia 2000 no antifiamma, rotolini da 20-25 mt”; “Emis (Cliente)”; “Richieste informazioni commerciali relative al prezzo fatto da per questo prodotto venduto ad CP_1
(doc. 41 fasc. att.). CP_6
Infondata al riguardo è la contestazione dei convenuti in ordine alla tardività della precisazione attorea, atteso che nel procedimento cautelare Nrg 3207/2021 era stata disposta “la secretazione del contenuto del supporto informatico depositato” (ord. 03/06/2021); nel presente giudizio, la desecretazione di tale supporto è stata disposta dopo la scadenza dei termini ex art. 183 c. 6 Cpc, con ordinanza del 02/05/2023, all'esito della quale le questioni relative al contenuto di questo documento sono state trattate in contraddittorio (note CP_2
07/06/2024, a cui ha fatto seguito l'udienza del 19/06/2024).
E' pertanto a tale materiale che occorre fare riferimento ai fini delle valutazioni relative all'applicazione degli art. 98 e 99 Cpi.
3. Così individuato il know how attoreo, le argomentazioni dei convenuti in ordine all'assenza dei requisiti di cui all'art. 98 Cpi sono infondate, perché l'attrice ha dimostrato l'esistenza di segreti commerciali, essendo da ritenere che le informazioni di cui al documento 41 fasc. att. siano segrete (lett. a), “abbiano valore economico in quanto segrete” (lett. b) e “siano sottoposte … a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete” (lett. c).
Rispetto al presupposto sub a), va considerato che le informazioni in esame, riguardando una notevole quantità di prodotti e contatti commerciali, “nel loro insieme” non possono ritenersi “facilmente accessibili … agli operatori del settore”, senza che rilevi l'astratta possibilità di reperimento di singoli elementi, nell'ambito di rapporti contrattuali o attraverso processi di reverse engineering, essendo ben diversa l'immediata disponibilità del complesso degli stessi.
5 La natura e il numero delle informazioni dimostrano anche la sussistenza del requisito sub b).
Per quanto concerne il presupposto sub c), invece, rilevano anzitutto le specifiche allegazioni e i documenti del ricorso introduttivo del procedimento cautelare, che sono state analizzati dall'ing. “a livello fisico ..., Persona_1 informatico ... e giuridico”, giungendo alla conclusione che “esistono adeguate regole, in uso almeno dal 22 maggio 2018” (ric. p. 19 - 20 e doc. 10 e 11 fasc. ric.).
Quanto alla disponibilità di queste informazioni da parte dell' le sue CP_5 prospettazioni in ordine alla necessità di “consultare dalla propria abitazione la documentazione tecnica” (mem. 12/12/2022 capo 8) non hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni dei testimoni escussi, i quali, pur affermando che il convenuto veniva spesso contattato fuori dell'orario di lavoro, non hanno confermato le circostanze relative alla disamina di documenti, riferendo invece che in questi casi egli doveva tornare in azienda (test. : “Spesso mio figlio veniva Testimone_1 contattato per questioni di lavoro anche fuori dall'orario previsto e doveva tornare in azienda. Non l'ho mai visto consultare dei documenti nel corso di queste telefonate.”; nello stesso senso, test. , Controparte_7 CP_8 [...]
e ). CP_9 CP_10
L'esistenza di questo requisito, infine, non è esclusa dalle risultanze della testimonianza dell'”operaio” in ordine all'accessibilità delle Controparte_7 informazioni in sede di produzione (“Per il mio lavoro io esaminavo i dati relativi alle ricette e ai materiali di produzione, ma non li ricavavo da Business Cube, bensì da documenti cartacei, comunemente chiamati cartellini. Questi dati potevano anche essere ricavati da un terminale presente in ogni area di produzione, che era protetto da username e password, che però non erano personali e erano addirittura segnati su un post-it attaccato allo schermo del computer. Per comodità io però utilizzavo di solito i documenti cartacei.”), considerato, in primo luogo, che il documento 41 fasc. att. riguarda anche numerosi dati commerciali;
in secondo luogo, che tale disponibilità risulta limitata a singoli prodotti e ai dati necessari per le esigenze della produzione, come emerge dall'affermazione del testimone secondo cui “Questi documenti mi venivano messi a disposizione dall'ufficio che si occupava dell'organizzazione del lavoro. Veniva così messo a mia disposizione il materiale che serviva per la singola lavorazione che dovevo svolgere in quel
6 momento, a livello sia qualitativo che quantitativo. In concreto, un faldone contenente i vari ordini di lavoro veniva messo accanto alla macchina per poter essere utilizzato per ogni singola lavorazione.”
Deve pertanto ritenersi provata la sussistenza di segreti commerciali ex art. 98 Cpi.
4. Passando ai profili di illiceità delle condotte, va osservato che essa emerge dalla relazione dell'ing. e, in particolare, dal contenuto della Persona_1 chat Icam 2 tra , e , in cui sono CP_3 Controparte_4 CP_5 stati rilevati 815 messaggi (per. p. 11 e seg.), di cui si riportano, a titolo esemplificativo, alcuni inequivoci passi di quelli in data 24/06/2020 (“Mi raccomando, massima disctiezione, nessun incontro di persona se non strettamente necessario e nessun spostamento di campioni di resina o film ...”),
26/06/2020 (“Dovrebbe essere in film 500 - 900 micron per emis fascia 2000 no antifiamma rotoljni da 20, 25 mt”, in relazione al punto 1 del doc. 41 fasc. att.) e
02/07/2020 (“Ciao , 8 mt blu binylon non stabilizzato, sai dirmi a che prezzi CP_5 lo vende flex in giro per l'Italia? È quello che serve per i blocchi di marmo ... Sul file che hai di la rana dovrebbero esserci se non verifico ...)” (doc. 19 bis- 19.4 fasc. att.).
Si richiama al riguardo anche il contenuto delle conversazioni del
09/07/2020, 17/07/2020, 30/07/2020 e 14/09/2020, riportato nella comparsa conclusionale attorea (p. 23 e seg.).
Rileva in proposito, infine, nei confronti dell' la sentenza del CP_5
Tribunale di Cuneo n. 660/2023, di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 e seg. Cpp, con riferimento al reato di cui agli art. 110 e 622 Cp (doc.
39 fasc. att.).
5. Ne discende l'accertamento delle violazioni di cui alle domande attoree sub 2) e 3), con riferimento sia ai segreti commerciali ex art. 98 e 99 Cpi, sia al compimento di atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 Cc, con conseguente accoglimento dell'inibitoria sub 4).
Per quanto concerne la domanda sub 8), in assenza di specifiche contestazioni al riguardo, si conferma il contenuto dell'ordinanza cautelare del
12/04/2022, fissando la somma di € 5.000,00 per ogni violazione o inosservanza della presente sentenza.
7 E' invece opportuno riservare all'esito del giudizio la decisione sulla domanda di pubblicazione sub 7).
Si provvede con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio con riferimento alle questioni relative al risarcimento del danno, riservando al suo esito anche la decisione sulle spese di lite.
PQM
Non definitivamente pronunciando, dichiara che la e , e CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 hanno violato i segreti commerciali della di cui al documento
[...] CP_1
41 fasc. att. e compiuto atti di concorrenza sleale;
inibisce alla e a , e CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 di rivelare a terzi e utilizzare i segreti commerciali della di cui
[...] CP_1 al documento 41 fasc. att.; fissa a carico della e di , e CP_2 CP_3 Controparte_4
la somma di € 5.000,00 per ogni violazione o inosservanza della CP_5 presente sentenza;
provvede con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio.
Torino, 20/06/2025 (secondo la composizione del collegio del 18/04/2025).
IL GIUDICE EST. LA PRESIDENTE dr. Ludovico Sburlati dr.ssa Silvia Vitrò
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