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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/11/2024, n. 4115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4115 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai
Signori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca Presidente
2) dott. Eliana Romeo Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente Consigliere All'udienza del 26 novembre 2024 celebrata nelle forme cartolari di cui all'art.127 ter cpc ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 257/2022 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 24/2022 emessa in data 27 gennaio 2022 dal Tribunale-
GL di Viterbo e vertente tra
, C.F. , rappresentato e difeso per procura Parte_1 C.F._1 in atti dagli Avvocati Luciano Pascucci e Maria Serafina Pascucci pec,
e Email_1 Email_2
-APPELLANTE-
E
, C.F.: , rappresentata e difesa Controparte_1 CodiceFiscale_2 per procura in atti dall'Avv. Guido Conticelli e dall'Avv. Cesare Cardoni pec
Email_3
Email_4 in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
Simona Miglio PEC: t), in virtù di Email_5 procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Persona_1
Repertorio n. 37590 e Raccolta n. 7131 del 23.1.2023;
-APPELLATI -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 3 febbraio 2022 ha Parte_1 impugnato la sentenza n.24/2022 emessa, con decisione contestuale, dal
Tribunale GL di Viterbo il giorno 27 gennaio 2022.
Con la decisione impugnata, il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda proposta dal condannando il datore di lavoro al pagamento, a Controparte_1 titolo di differenze retributive anche per orario straordinario, della somma di €
47.248,52, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo, ed alla regolarizzazione contributiva.
ha illustrato i motivi di impugnazione di cui si dirà appresso. Parte_1
si è costituita ed ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
Si è costituito l' ed ha concluso per il rigetto del gravame anche per la parte CP_2 concernente la misura della condanna alle spese in favore dell' CP_2
La causa, fissata per la decisione nelle forme della trattazione cartolare con termine per il deposito di note scritte fino alla data del giorno 26 novembre 2024, ore 9.30, alla cui scadenza, il Collegio, preso atto del deposito di note, l'ha definita con sentenza.
Pag. 2 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che l'appellato ha prodotto l'11 novembre 2024 certificato di morte riferito alla controparte , e con le note scritte ha richiesto Parte_1
l'interruzione del giudizio, viceversa, controparte ha ribadito di chiedere la decisione.
Al riguardo va precisato che a mente dell'art.300 cpc I comma <Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera nei riguardi della parte che si
è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti >> . Il tenore della previsione normativa e precisamente l'uso della locuzione <> riferita al procuratore della parte interessata dall'evento interruttivo, è con chiarezza espressione dell'attribuzione dellla facoltà di determinare l'effetto interruttivo in via esclusiva a tale soggetto e, pertanto, la medesima facoltà non può essere efficacemente esercitata dal difensore della controparte.
Pertanto, la causa va decisa.
Inoltre, è altrettanto infondata l'ulteriore argomento illustrato dalla con CP_1 le note di trattazione scritta, con cui pretende la condanna alla pena pecuniaria della controparte in relazione alla sospensiva promossa in difetto dell'inizio dell'esecuzione.
In base all'ultimo comma dell'art.431 cpc <Se l'istanza per la sospensione di cui al terzo ed al sesto comma è inammissibile o manifestamente infondata, il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000>>. Come si comprende agevolmente, l'uso da parte del legislatore dell'espressione << può>> rende palese che si tratta di una facoltà il cui esercizio
è rimesso alla discrezionalità del giudice. Né in ragione dell'esito complessivo della lite, di cui si darà contezza appresso, si ravvisano motivi per riconsiderare la valutazione implicita compiuta in fase cautelare.
Passando all'esame del merito della controversia si osserva quanto segue.
Pag. 3 di 14 aveva agito dinnanzi al Giudice del Lavoro di Orvieto Controparte_1 convenendo in giudizio e l' chiedendo l'accertamento dello Parte_1 CP_2 svolgimento del rapporto di lavoro intercorso con il come rapporto a tempo Pt_1 pieno rispetto all'apparente configurazione con rapporto a tempo parziale con condanna di questi alla corresponsione delle differenze retributive anche a titolo di straordinario.
A sostegno dei propri assunto allegava di aver lavorato per l'impresa individuale del convenuto dal 15 febbraio 2018 e fino al 31 ottobre 2019, in virtù di un contratto a tempo determinato, con termine finale fissato inizialmente per il 31 agosto 2018, successivamente prorogato, in base al quale era inquadrata al V livello del C.C.N.L. Turismo-Pubblici Esercizi con le mansioni di “cameriera di sala” presso l'esercizio ad insegna “Trattoria Antico Forno”.
Dall'estratto storico e dalle buste paga, sarebbe stato desumibile che il rapporto era stato formalizzato come “part-time orizzontale a 10 ore settimanali”, mentre, in realtà, aveva lavorato a tempo pieno, dalle 7.00 alle 19.00 (con 30 minuti di pausa per il pranzo) tutti giorni, svolgendo nella trattoria anche mansioni di lavapiatti e aiuto cuoca e, nelle chiusure settimanali, presso il Bed & Breakfast
“Civita di Bagnoregio” e l'appartamento “Civita di Bagnoregio” entrambi gestiti dal convenuto, con le mansioni di addetta pulizia e rifacimento delle camere, gestione della reception e servizio colazione.
Affermava che per tale attività aveva percepito compensi pari nel complesso ad importo di € 12.210,00, mentre non le sarebbe stato erogato alcunché per i periodi di assenza per infortunio (30 gg. dal 16/08/2019) e malattia (15/10-
28/10/2019), mensilità aggiuntive, ferie e permessi non goduti e TFR.
Sosteneva di avere maturato un credito complessivo di € 49.865,64 chiedendo la condanna dell'impresa al pagamento di tale somma oltre che al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali di legge sulle maggiori somme dovute per l'intera durata del rapporto lavorativo.
Si costituiva sia il datore di lavoro che l' CP_2
Assunta la prova testimoniale, il Tribunale, accogliendo parzialmente la domanda, riteneva la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno per tutta
Pag. 4 di 14 la durata del rapporto di lavoro e condannava il al pagamento, a titolo di Pt_1 differenze retributive anche per orario straordinario, della somma di € 47.248,52, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo, ed alla regolarizzazione contributiva.
Il Tribunale, richiamato l'art.45 del D.Lgs 81/2015, riteneva inidonea ai fini della qualificazione del rapporto in termini di part time, la generica previsione del regime parziale della prestazione contenuta nel contratto individuale senza alcuna individuazione della articolazione oraria delle prestazioni o alternativamente, del monte ore settimanali o della percentuale del part time ed esclusa la rilevanza dell'art.10, comma 2, del medesimo testo normativo, considerava raggiunta la prova mediante le deposizioni testimoniali dell'osservanza del tempo pieno, e di prestazioni lavorative di natura straordinaria, feriale e festivo, pari a circa 30 ore settimanali (20 di straordinario feriale per cui è prevista la maggiorazione del 30% - art. 19 CCNL e 10 di straordinario festivo per cui è prevista la maggiorazione del 40% per un complessivo credito di € 23.372,84) .
Precisava che per il calcolo delle spettanze erano utilizzabili i conteggi operati dalla in quanto non oggetto di specifica contestazione da parte del , CP_1 Pt_1 mentre, le somme ulteriori, retribuite fuori busta, emergenti dall'estratto bancario prodotto dalla lavoratrice e contabilizzate dal datore di lavoro con la medesima tariffa oraria dell'orario ordinario, dovevano intendersi già computate tra il percepito dalla ai fini del calcolo delle differenze spettanti. CP_1
Viceversa, andava detratto dal dovuto, l'importo corrisposto in corso di causa alla nel gennaio 2021, pari ad euro 2.600,00 a titolo di TFR e mensilità di CP_1 ottobre 2019, che ella tratteneva a titolo di acconto sul maggior credito vantato.
Detto importo doveva conseguentemente detrarsi dal totale risultante dagli allegati conteggi con conseguente determinazione del credito in € 47.248,52 oltre accessori.
Avverso tale decisione ha proposto impugnazione il sulla base di tre motivi Pt_1 di impugnazione.
Pag. 5 di 14 Con il primo si sostiene che il Tribunale avrebbe omesso di considerare l'ammissione con valore confessorio da parte della in sede di CP_1 interrogatorio formale della percezione di somme fuori busta e che, per altro, sarebbe stata omessa ogni valutazione riguardante della documentazione da cui risulterebbero in varie e numerose circostanze i prelievi e i pagamenti effettuati attraverso la propria carta di credito dalla Sig.ra in periodi e in orari nei CP_1 quali la stessa avrebbe dovuto trovarsi sul posto di lavoro.
Con il secondo motivo si è sostenuto che il Tribunale non si sarebbe attenuto nella valutazione della prova all'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui la prova dello straordinario deve essere fornita in termini rigorosi dovendo il lavoratore che agisca in giudizio per tale affermazione dimostrare non solo lo svolgimento dell'orario superiore a quello ordinario ma anche la sua esatta distribuzione cronologica. Viceversa, le deposizioni dei testi sarebbero state confuse ed inattendibili. La teste avrebbe testimoniato Testimone_1 circostanze contrastanti con quanto dichiarato agli ispettori del lavoro in quanto avrebbe deposto di avere lavorato dalla metà di febbraio alla fine di marzo del
2018 e che la era impegnata al lavoro giornalmente dalle 7,00 alle 19,30, CP_1 con una sosta per il pranzo di circa venti minuti, mentre nella richiesta di intervento all'Ispettorato del Lavoro di Viterbo avrebbe affermato di avere lavorato dall'8.3.2019 ai primi di aprile del 2019, con orario dalle 7,00 alle 23.00.
Inoltre, la sua deposizione avrebbe riguardato un arco temporale limitato.
Il teste , compagno della lavoratrice dal 2019, avrebbe Testimone_2 dichiarato circostanze che si sarebbero poste in contraddizione con lo stesso asserto compiuto nell'atto introduttivo che la avesse iniziato a lavorare CP_1 nel 2018 e che l'orario di lavoro da lei osservato terminasse alle ore 19,00, fondando su ciò le proprie rivendicazioni. Il teste in esame, poi, in relazione al periodo successivo al febbraio 2018 avrebbe riferito de relato actoris sulla base di quanto gli avrebbe raccontato la lavoratrice.
Le due deposizioni sarebbero state, per giunta, fra loro contraddittorie. Inoltre,
l'affermazione del che dal 2019 per gli ultimi cinque mesi dell'attività Tes_2 lavorativa avrebbe accompagnato all'andata e al ritorno la lavoratrice sarebbe
Pag. 6 di 14 stata inverosimile in quanto la stessa risiedeva a Poggio Moiano in Provincia di
Rieti, distante circa oltre centoventi chilometri da Civita di Bagnoregio, in
Provincia di Viterbo, ove la stessa svolgeva la sua attività.
Infine, negli estratti conto bancari emergerebbe che nei periodi e negli asseriti orari di lavoro la ricorrente sarebbero stati effettuati pagamenti presso negozi e supermercati, nonché prelievi presso sportelli in luoghi disparati, distanti dal luogo di lavoro. Tra le varie località sarebbero presenti Lubriano, Orvieto,
in Teverina, Bagnoregio, , e Poggio Persona_2 Per_3 Persona_4 Per_5
Moiano ed il Tribunale non avrebbe motivato sul punto.
L'allegazione della lavoratrice di un orario di lavoro di circa 12 ore al giorno sarebbe stata del tutto inverosimile considerato che l'attività svolta dal Pt_1 sarebbe consistita nella gestione di una frazione del Comune di Bagnoregio, Civita, che, come è noto, per la sua conformazione non è facilmente raggiungibile ed è comunque meta di visite solo in brevi periodi dell'anno corrispondenti ai periodi estivi di alta stagione>>.
Con il terzo ed ultimo motivo si è assunto che fosse erronea la determinazione del
Tribunale nel respingere la priva testimoniale richiesta dal . Pt_1
Infatti, nella memoria di costituzione sarebbero stati specificamente indicati i capitoli di prova e richiesta di ammissione con riserva effettuata nell'atto sarebbe stata perfettamente opportuna e legittima in quanto l'interrogatorio formale, avrebbe potuto determinare la confessione della controparte e in tal caso sarebbe divenuta superflua la testimonianza. Inoltre, il primo giudice avrebbe errato nel disattendere la richiesta di ammissione della riprova, puntualmente e tempestivamente richiesta nella memoria di costituzione, con la indicazione dei relativi testi. Probabilmente il Tribunale non avrebbe emesso alcuna pronuncia su tali richieste nell'ordinanza del 18 gennaio 2021, nella quale non si leggerebbe alcuna parola sulle richieste istruttorie del convenuto, nè di accoglimento, né di rigetto.
Inoltre, le spese liquidate a favore dell' sarebbero state eccessive considerato CP_2 che l'attività difensiva sarebbe stata limitata all'adesione alla posizione della lavoratrice.
Pag. 7 di 14 Il primo motivo è infondato.
Come si desume dalla sintetica riproduzione della motivazione della sentenza impugnata, il Tribunale ha dato atto nella motivazione della circostanza dichiarata dalla lavoratrice ed ha affermato che le somme documentate dagli estratti bancari fossero state incluse nei conteggi dalla stessa elaborati per tale via giungendo ad escludere da essi unicamente le somme erogate in corso di causa.
Avverso tale argomentare del primo giudice l'appellante non ha mosso censure specifiche.
Il secondo motivo è, viceversa, fondato nei termini appresso indicati.
In relazione all'argomento esposto con il secondo motivo della deposizione va rilevato che il teste riferisce deponendo dinnanzi al Tribunale <Ho Tes_1 lavorato nella struttura del resistente dalla metà di febbraio alla fine di marzo
2018 in qualità cameriera i piani ed in seguito anche negli appartamenti esterni
(2), nella cucina e nella sala>>.
Sebbene la dichiarazione, nella sua formulazione letterale, sembri intendere che il rapporto di lavoro si sia protratto oltre il marzo 2018, tale che la teste abbia, prima di tale data svolto i compiti di cameriera addetta ai piani, mentre dopo tale data, continuando a lavorare, abbia svolto mansioni di cameriera agli appartamenti esterni oltre che ai piani, resta tuttavia indeterminata la reale durata del suo rapporto di lavoro.
Non può neppure trascurarsi che, per altro, nella denuncia presentata dalla medesima lavoratrice all'Ispettorato del lavoro, la stessa indicava l'anno in cui il suo rapporto di lavoro era iniziato e si era concluso come il 2019, fra l'otto marzo ed i primi di aprile e non il 2018.
Né è possibile affermare che la non conservasse un ricordo degli eventi Tes_1 di cui riferiva, posto che la denuncia all'Ispettorato l'aveva presentata nel 2020, ossia l'anno dopo al periodo oggetto di denuncia, e la deposizione l'anno successivo nel 2021, delle due l'una o si era “confusa” nel compiere la denuncia o nel rendere la deposizione, ma allora non si comprende come nel 2020 potesse essere caduta in errore sul periodo lavorato indicando l'anno precedente, di cui avrebbe dovuto avere un ricordo ancora nitido, e poi , in ogni caso, nel 2021
Pag. 8 di 14 avesse sconfessato quanto riferito nella denuncia non ricordando più quanto denunciato agli ispettori l'anno prima.
In altri termini, la deposizione appare nel complesso assai poco persuasiva.
In ogni caso, l'incertezza dei dati temporali impedisce di trarre dalla deposizione sicuri elementi di giudizio che consentano di collocare nel tempo il suo rapporto di lavoro e conseguentemente la constatazione che ella afferma dell'orario osservato dalla CP_1
Quanto alla deposizione resa dal teste che riferiva di avere Testimone_2 lavorato nella struttura gestita dal da dicembre 2017 fino < Pt_1
2018>> in qualità di aiuto cuoco e che durante tale periodo lavorasse <nella struttura anche la ricorrente;
era cameriera, addetta alle camere, lavapiatti, ecc. >>, deve evidenziarsi che effettivamente il periodo di lavoro asserito dalla nel ricorso va dal 15 febbraio 2018 al 31 ottobre 2019 sicché non vi è una CP_1 coincidenza temporale fra i due rapporti.
Né, per altro, la lavoratrice ha mai dichiarato, nell'atto introduttivo o nel corso del giudizio, di essere stata assunta in epoca antecedente alla formalizzazione con contratto a tempo parziale.
Per tale ragione il teste non può ragionevolmente riferire del rapporto di lavoro della in forza di una constatazione de visu nel 2018. CP_1
Il teste ha aggiunto che <per il periodo successivo alla cessazione del mio rapporto posso riferirlo per quanto mi diceva la ricorrente, avendo continuato ad intrattenere rapporti di amicizia;
dal 2019 per gli ultimi 5 mesi della sua attività lavorativa inoltre ero io che provvedevo ad accompagnarla al lavoro e ad andarla a prendere al termine del servizio>>.
Se ne ricava che per la gran parte della durata del rapporto di lavoro della cessato il 31 ottobre 2019, tranne che per gli ultimi cinque mesi, il teste CP_1 ha riferito de relato actoris con dichiarazioni equiparabili all'asserto della parte e pertanto inidonee a sostenere la prova.
Come si è sopra evidenziato, l'appellante ha sostenuto l'inverosimiglianza anche dell'asserto in esame alla luce della distanza chilometrica (240 chilometri) da percorrere giornalmente per accompagnare, all'andata ed al ritorno, la CP_1
Pag. 9 di 14 giacché risulterebbe anche dalla documentazione prodotta che la stessa fosse residente in [...](documentazione reddituale, verbale di Pronto
Soccorso del 17.8.2019 e dal fatto che diverse operazioni bancarie sul conto risultano avvenute in tale luogo).
Su tale aspetto l'appellata, non negando il fatto della residenza ed i riscontri citati, ha sostenuto che nessuna prova contraria aveva smentito la veridicità della deposizione del e che il dato formale della residenza della non Tes_2 CP_1 potesse valere ad escludere che la coppia avesse fissato altrove (in un luogo rimasto imprecisato) la propria dimora.
Tanto premesso, la deposizione del risulta fortemente compromessa ed Tes_2 assai poco persuasiva per le contraddizioni in essa presenti.
Si è detto che il teste avesse affermato la parziale coincidenza temporale del proprio rapporto di lavoro con quello della lavoratrice, smentito dai dati cronologici da lui forniti della durata del proprio rapporto.
A prescindere da ciò e volendo pure affermare, come fa la difesa dell'appellata, che tale data finale del proprio rapporto sia frutto di un errore ( data finale che tuttavia è stata indicata nel corso della deposizione con estrema precisione e non in via approssimativa, il che avvalora l'opinione che non vi sia stato errore o confusione) resta comunque il fatto che il teste, riferendo in relazione al presunto periodo di coincidenza dei due rapporti di lavoro ( il suo e quello della CP_1 riferisce di orari di lavoro della lavoratrice che non si comprende neppure come egli avrebbe potuto constatare.
Infatti, egli non indicava il proprio orario di lavoro, né tantomeno il suo impegno nell'arco della settimana, ma solo altrove e in tal caso terminavo alle 15.00>> per cui non è chiaro come potesse affermare che la <lavorava dalle 7.00 fino alla sera con orario CP_1 variabile tra le 19.00 e le 23.00 a seconda della presenza dei clienti, con due pause per il pranzo e la cena di complessivi di un'ora e mezzo, due. Lavorava tutti i giorni della settimana>>.
Tale intrinseca debolezza della deposizione è ulteriormente intensificata dalle considerazioni condotte dalla controparte circa l'inverosimiglianza della
Pag. 10 di 14 dichiarazione, in relazione alle quali, per altro, risulta generica la difesa consistente nell'affermazione di una possibile dimora della coppia in un luogo diverso e non meglio identificato.
In ultima analisi, la deposizione del teste è scarsamente credibile nel Tes_2 suo complesso.
Ne deriva che è rimasto indimostrato lo svolgimento di un orario superiore a quello formalizzato in busta paga.
Né la dazione di <> ossia superiori a quelle documentate dalle buste paga, vale di per sé sola a sostenere il superamento di tale orario in difetto di una prova testimoniale che conforti l'assunto della lavoratrice.
Nell'originaria domanda la lavoratrice aveva dedotto la violazione del disposto contenuto nel dlgs n. 81/2015 art. 5 comma 2 per cui << Nel contratto di lavoro
a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno>>.
Nel caso, nel contratto individuale non era stata indicata né la misura oraria da osservarsi settimanalmente o giornalmente, mentre era presente solo la generica affermazione del tempo parziale, né tantomeno era specificata la collocazione oraria in relazione alle unità di tempo (giornata, settimana, mese).
Infatti, era stabilito unicamente: <il rapporto di lavoro è da intendersi a tempo parziale e l'orario di lavoro a cui Lei è tenuto è definito ai sensi del vigente CCNL
e articolato in base alla normativa aziendale vigente>>.
Inoltre, fra le parti è incontestato che il datore di lavoro avesse, con la denuncia all'ufficio di collocamento di avviamento al lavoro, affermato che il contratto avesse ad oggetto dieci ore settimanali.
Purtuttavia tale adempimento non vale ad integrare il requisito formale richiesto dalla legge dell'indicazione dell'orario e della collocazione oraria.
Va da sé che debba trovare applicazione il disposto del secondo comma dell'art.10 del dlgs sopra citato in base al quale < Qualora nel contratto scritto non sia determinata la durata della prestazione lavorativa, su domanda del lavoratore
è dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla
Pag. 11 di 14 pronuncia. Qualora l'omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice determina le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, tenendo conto delle responsabilità familiari del lavoratore interessato e della sua necessità di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente alla pronuncia, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese, a un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno.>>.
Come si vede, la tutela apprestata dal legislatore per l'ipotesi qui riscontrata ossia della violazione formale attiene alla possibilità di ottenere la retribuzione per le prestazioni effettivamente rese ed un risarcimento del danno.
Nel caso, come si è detto, non vi è prova della protrazione dell'orario lavorativo oltre quello effettivamente retribuito in busta paga.
In ordine al risarcimento è stato domandato di risarcire tutti i danni prodottisi
e/o producendi al medesimo per il tardivo pagamento e la irregolare formalizzazione del rapporto lavorativo senza tuttavia specificare in che cosa sarebbero consistiti i suddetti danni né dimostrarli.
L'accoglimento nei termini appena espressi del secondo motivo di impugnazione rende superfluo l'esame delle censure illustrate con il terzo motivo intese a dimostrare, attraverso l'ammissione delle prove richieste dal datore di lavoro, che la lavoratrice non avesse espletato un orario ulteriore rispetto a quello da busta paga.
Del pari è assorbita anche la censura sulle spese, poiché la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado investe il giudice dell'impugnazione dell'obbligo di statuire sulle spese pronunciandosi anche sul capo accessorio della decisione.
Restano, tuttavia, non assorbiti dalla statuizione appena indicata, gli assunti della lavoratrice fatti propri dal Tribunale nell'emettere condanna in coerenza ai calcoli da lei elaborati, della spettanza di una serie di emolumenti, ossia la tredicesima, la quattordicesima, l'indennità sostitutiva ferie ed i permessi oltre al tfr che la
Pag. 12 di 14 assumeva integralmente non corrisposti, senza che su tale statuizione sia CP_1 stata formulata critica da parte dell'appellante sull'an debeatur sul quale è pertanto caduto il giudicato.
Ne deriva che, in difetto di impugnativa della spettanza di tali emolumenti, presupposto logico giuridico della condanna, gli stessi vadano accordati, ma riparametrati all'orario ridotto operante fra le parti e detratto l'importo corrisposto in corso di causa di euro 2.600,00, oltre che le somme pagate dal datore di lavoro risultanti dagli estratti conto bancari nelle misure eccedenti quelli indicati nelle buste paga.
Procedendo sulla base del prospetto di calcolo elaborato dalla ricorrente in relazione alle 40 ore a riparametrare i valori in esso indicati per le voci della retribuzione ordinaria, tredicesima, quattordicesima, permessi e ferie si giunge in relazione alle dieci ore all'importo di euro 9.375,01 sicché con il pagamento della somma di euro 12.210 che la stessa lavoratrice ammette e che è comprovato dagli estratti conto da lei prodotti, i crediti per le voci appena indicate devono ritenersi integralmente saldati, ad essi va aggiungersi l'importo di euro €
2.600,00 corrisposto dal datore di lavoro a titolo di t.f.r. e mensilità di ottobre
2019 (quest'ultima da ritenersi già saldata in virtù dei precedenti pagamenti) con l'effetto che nessun credito può dirsi residuato in capo alla lavoratrice.
Le spese di entrambi i gradi sono integralmente compensate, ritenendosi che il pagamento fuori busta di somme da parte del datore di lavoro abbia reso più complesso l'accertamento ed integri un'ipotesi riconducibile ai << gravi ed eccezionali motivi>> che giustificano la compensazione.
PQM
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso depositato in data Parte_1
3 febbraio 2022 nei confronti di e dell' in persona del Controparte_1 CP_2 legale rappresentante pro tempore, con riferimento alla sentenza n. 21/2022 emessa il giorno 21 gennaio 2022 dal Tribunale-GL di Viterbo, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
Pag. 13 di 14 1)In accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e rigetta l'originaria domanda.
2)Compensa integralmente le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 26 novembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
Pag. 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai
Signori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca Presidente
2) dott. Eliana Romeo Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente Consigliere All'udienza del 26 novembre 2024 celebrata nelle forme cartolari di cui all'art.127 ter cpc ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 257/2022 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 24/2022 emessa in data 27 gennaio 2022 dal Tribunale-
GL di Viterbo e vertente tra
, C.F. , rappresentato e difeso per procura Parte_1 C.F._1 in atti dagli Avvocati Luciano Pascucci e Maria Serafina Pascucci pec,
e Email_1 Email_2
-APPELLANTE-
E
, C.F.: , rappresentata e difesa Controparte_1 CodiceFiscale_2 per procura in atti dall'Avv. Guido Conticelli e dall'Avv. Cesare Cardoni pec
Email_3
Email_4 in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
Simona Miglio PEC: t), in virtù di Email_5 procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Persona_1
Repertorio n. 37590 e Raccolta n. 7131 del 23.1.2023;
-APPELLATI -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 3 febbraio 2022 ha Parte_1 impugnato la sentenza n.24/2022 emessa, con decisione contestuale, dal
Tribunale GL di Viterbo il giorno 27 gennaio 2022.
Con la decisione impugnata, il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda proposta dal condannando il datore di lavoro al pagamento, a Controparte_1 titolo di differenze retributive anche per orario straordinario, della somma di €
47.248,52, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo, ed alla regolarizzazione contributiva.
ha illustrato i motivi di impugnazione di cui si dirà appresso. Parte_1
si è costituita ed ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
Si è costituito l' ed ha concluso per il rigetto del gravame anche per la parte CP_2 concernente la misura della condanna alle spese in favore dell' CP_2
La causa, fissata per la decisione nelle forme della trattazione cartolare con termine per il deposito di note scritte fino alla data del giorno 26 novembre 2024, ore 9.30, alla cui scadenza, il Collegio, preso atto del deposito di note, l'ha definita con sentenza.
Pag. 2 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che l'appellato ha prodotto l'11 novembre 2024 certificato di morte riferito alla controparte , e con le note scritte ha richiesto Parte_1
l'interruzione del giudizio, viceversa, controparte ha ribadito di chiedere la decisione.
Al riguardo va precisato che a mente dell'art.300 cpc I comma <Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera nei riguardi della parte che si
è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti >> . Il tenore della previsione normativa e precisamente l'uso della locuzione <> riferita al procuratore della parte interessata dall'evento interruttivo, è con chiarezza espressione dell'attribuzione dellla facoltà di determinare l'effetto interruttivo in via esclusiva a tale soggetto e, pertanto, la medesima facoltà non può essere efficacemente esercitata dal difensore della controparte.
Pertanto, la causa va decisa.
Inoltre, è altrettanto infondata l'ulteriore argomento illustrato dalla con CP_1 le note di trattazione scritta, con cui pretende la condanna alla pena pecuniaria della controparte in relazione alla sospensiva promossa in difetto dell'inizio dell'esecuzione.
In base all'ultimo comma dell'art.431 cpc <Se l'istanza per la sospensione di cui al terzo ed al sesto comma è inammissibile o manifestamente infondata, il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000>>. Come si comprende agevolmente, l'uso da parte del legislatore dell'espressione << può>> rende palese che si tratta di una facoltà il cui esercizio
è rimesso alla discrezionalità del giudice. Né in ragione dell'esito complessivo della lite, di cui si darà contezza appresso, si ravvisano motivi per riconsiderare la valutazione implicita compiuta in fase cautelare.
Passando all'esame del merito della controversia si osserva quanto segue.
Pag. 3 di 14 aveva agito dinnanzi al Giudice del Lavoro di Orvieto Controparte_1 convenendo in giudizio e l' chiedendo l'accertamento dello Parte_1 CP_2 svolgimento del rapporto di lavoro intercorso con il come rapporto a tempo Pt_1 pieno rispetto all'apparente configurazione con rapporto a tempo parziale con condanna di questi alla corresponsione delle differenze retributive anche a titolo di straordinario.
A sostegno dei propri assunto allegava di aver lavorato per l'impresa individuale del convenuto dal 15 febbraio 2018 e fino al 31 ottobre 2019, in virtù di un contratto a tempo determinato, con termine finale fissato inizialmente per il 31 agosto 2018, successivamente prorogato, in base al quale era inquadrata al V livello del C.C.N.L. Turismo-Pubblici Esercizi con le mansioni di “cameriera di sala” presso l'esercizio ad insegna “Trattoria Antico Forno”.
Dall'estratto storico e dalle buste paga, sarebbe stato desumibile che il rapporto era stato formalizzato come “part-time orizzontale a 10 ore settimanali”, mentre, in realtà, aveva lavorato a tempo pieno, dalle 7.00 alle 19.00 (con 30 minuti di pausa per il pranzo) tutti giorni, svolgendo nella trattoria anche mansioni di lavapiatti e aiuto cuoca e, nelle chiusure settimanali, presso il Bed & Breakfast
“Civita di Bagnoregio” e l'appartamento “Civita di Bagnoregio” entrambi gestiti dal convenuto, con le mansioni di addetta pulizia e rifacimento delle camere, gestione della reception e servizio colazione.
Affermava che per tale attività aveva percepito compensi pari nel complesso ad importo di € 12.210,00, mentre non le sarebbe stato erogato alcunché per i periodi di assenza per infortunio (30 gg. dal 16/08/2019) e malattia (15/10-
28/10/2019), mensilità aggiuntive, ferie e permessi non goduti e TFR.
Sosteneva di avere maturato un credito complessivo di € 49.865,64 chiedendo la condanna dell'impresa al pagamento di tale somma oltre che al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali di legge sulle maggiori somme dovute per l'intera durata del rapporto lavorativo.
Si costituiva sia il datore di lavoro che l' CP_2
Assunta la prova testimoniale, il Tribunale, accogliendo parzialmente la domanda, riteneva la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno per tutta
Pag. 4 di 14 la durata del rapporto di lavoro e condannava il al pagamento, a titolo di Pt_1 differenze retributive anche per orario straordinario, della somma di € 47.248,52, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo, ed alla regolarizzazione contributiva.
Il Tribunale, richiamato l'art.45 del D.Lgs 81/2015, riteneva inidonea ai fini della qualificazione del rapporto in termini di part time, la generica previsione del regime parziale della prestazione contenuta nel contratto individuale senza alcuna individuazione della articolazione oraria delle prestazioni o alternativamente, del monte ore settimanali o della percentuale del part time ed esclusa la rilevanza dell'art.10, comma 2, del medesimo testo normativo, considerava raggiunta la prova mediante le deposizioni testimoniali dell'osservanza del tempo pieno, e di prestazioni lavorative di natura straordinaria, feriale e festivo, pari a circa 30 ore settimanali (20 di straordinario feriale per cui è prevista la maggiorazione del 30% - art. 19 CCNL e 10 di straordinario festivo per cui è prevista la maggiorazione del 40% per un complessivo credito di € 23.372,84) .
Precisava che per il calcolo delle spettanze erano utilizzabili i conteggi operati dalla in quanto non oggetto di specifica contestazione da parte del , CP_1 Pt_1 mentre, le somme ulteriori, retribuite fuori busta, emergenti dall'estratto bancario prodotto dalla lavoratrice e contabilizzate dal datore di lavoro con la medesima tariffa oraria dell'orario ordinario, dovevano intendersi già computate tra il percepito dalla ai fini del calcolo delle differenze spettanti. CP_1
Viceversa, andava detratto dal dovuto, l'importo corrisposto in corso di causa alla nel gennaio 2021, pari ad euro 2.600,00 a titolo di TFR e mensilità di CP_1 ottobre 2019, che ella tratteneva a titolo di acconto sul maggior credito vantato.
Detto importo doveva conseguentemente detrarsi dal totale risultante dagli allegati conteggi con conseguente determinazione del credito in € 47.248,52 oltre accessori.
Avverso tale decisione ha proposto impugnazione il sulla base di tre motivi Pt_1 di impugnazione.
Pag. 5 di 14 Con il primo si sostiene che il Tribunale avrebbe omesso di considerare l'ammissione con valore confessorio da parte della in sede di CP_1 interrogatorio formale della percezione di somme fuori busta e che, per altro, sarebbe stata omessa ogni valutazione riguardante della documentazione da cui risulterebbero in varie e numerose circostanze i prelievi e i pagamenti effettuati attraverso la propria carta di credito dalla Sig.ra in periodi e in orari nei CP_1 quali la stessa avrebbe dovuto trovarsi sul posto di lavoro.
Con il secondo motivo si è sostenuto che il Tribunale non si sarebbe attenuto nella valutazione della prova all'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui la prova dello straordinario deve essere fornita in termini rigorosi dovendo il lavoratore che agisca in giudizio per tale affermazione dimostrare non solo lo svolgimento dell'orario superiore a quello ordinario ma anche la sua esatta distribuzione cronologica. Viceversa, le deposizioni dei testi sarebbero state confuse ed inattendibili. La teste avrebbe testimoniato Testimone_1 circostanze contrastanti con quanto dichiarato agli ispettori del lavoro in quanto avrebbe deposto di avere lavorato dalla metà di febbraio alla fine di marzo del
2018 e che la era impegnata al lavoro giornalmente dalle 7,00 alle 19,30, CP_1 con una sosta per il pranzo di circa venti minuti, mentre nella richiesta di intervento all'Ispettorato del Lavoro di Viterbo avrebbe affermato di avere lavorato dall'8.3.2019 ai primi di aprile del 2019, con orario dalle 7,00 alle 23.00.
Inoltre, la sua deposizione avrebbe riguardato un arco temporale limitato.
Il teste , compagno della lavoratrice dal 2019, avrebbe Testimone_2 dichiarato circostanze che si sarebbero poste in contraddizione con lo stesso asserto compiuto nell'atto introduttivo che la avesse iniziato a lavorare CP_1 nel 2018 e che l'orario di lavoro da lei osservato terminasse alle ore 19,00, fondando su ciò le proprie rivendicazioni. Il teste in esame, poi, in relazione al periodo successivo al febbraio 2018 avrebbe riferito de relato actoris sulla base di quanto gli avrebbe raccontato la lavoratrice.
Le due deposizioni sarebbero state, per giunta, fra loro contraddittorie. Inoltre,
l'affermazione del che dal 2019 per gli ultimi cinque mesi dell'attività Tes_2 lavorativa avrebbe accompagnato all'andata e al ritorno la lavoratrice sarebbe
Pag. 6 di 14 stata inverosimile in quanto la stessa risiedeva a Poggio Moiano in Provincia di
Rieti, distante circa oltre centoventi chilometri da Civita di Bagnoregio, in
Provincia di Viterbo, ove la stessa svolgeva la sua attività.
Infine, negli estratti conto bancari emergerebbe che nei periodi e negli asseriti orari di lavoro la ricorrente sarebbero stati effettuati pagamenti presso negozi e supermercati, nonché prelievi presso sportelli in luoghi disparati, distanti dal luogo di lavoro. Tra le varie località sarebbero presenti Lubriano, Orvieto,
in Teverina, Bagnoregio, , e Poggio Persona_2 Per_3 Persona_4 Per_5
Moiano ed il Tribunale non avrebbe motivato sul punto.
L'allegazione della lavoratrice di un orario di lavoro di circa 12 ore al giorno sarebbe stata del tutto inverosimile considerato che l'attività svolta dal Pt_1 sarebbe consistita nella gestione di una frazione del Comune di Bagnoregio, Civita, che, come è noto, per la sua conformazione non è facilmente raggiungibile ed è comunque meta di visite solo in brevi periodi dell'anno corrispondenti ai periodi estivi di alta stagione>>.
Con il terzo ed ultimo motivo si è assunto che fosse erronea la determinazione del
Tribunale nel respingere la priva testimoniale richiesta dal . Pt_1
Infatti, nella memoria di costituzione sarebbero stati specificamente indicati i capitoli di prova e richiesta di ammissione con riserva effettuata nell'atto sarebbe stata perfettamente opportuna e legittima in quanto l'interrogatorio formale, avrebbe potuto determinare la confessione della controparte e in tal caso sarebbe divenuta superflua la testimonianza. Inoltre, il primo giudice avrebbe errato nel disattendere la richiesta di ammissione della riprova, puntualmente e tempestivamente richiesta nella memoria di costituzione, con la indicazione dei relativi testi. Probabilmente il Tribunale non avrebbe emesso alcuna pronuncia su tali richieste nell'ordinanza del 18 gennaio 2021, nella quale non si leggerebbe alcuna parola sulle richieste istruttorie del convenuto, nè di accoglimento, né di rigetto.
Inoltre, le spese liquidate a favore dell' sarebbero state eccessive considerato CP_2 che l'attività difensiva sarebbe stata limitata all'adesione alla posizione della lavoratrice.
Pag. 7 di 14 Il primo motivo è infondato.
Come si desume dalla sintetica riproduzione della motivazione della sentenza impugnata, il Tribunale ha dato atto nella motivazione della circostanza dichiarata dalla lavoratrice ed ha affermato che le somme documentate dagli estratti bancari fossero state incluse nei conteggi dalla stessa elaborati per tale via giungendo ad escludere da essi unicamente le somme erogate in corso di causa.
Avverso tale argomentare del primo giudice l'appellante non ha mosso censure specifiche.
Il secondo motivo è, viceversa, fondato nei termini appresso indicati.
In relazione all'argomento esposto con il secondo motivo della deposizione va rilevato che il teste riferisce deponendo dinnanzi al Tribunale <Ho Tes_1 lavorato nella struttura del resistente dalla metà di febbraio alla fine di marzo
2018 in qualità cameriera i piani ed in seguito anche negli appartamenti esterni
(2), nella cucina e nella sala>>.
Sebbene la dichiarazione, nella sua formulazione letterale, sembri intendere che il rapporto di lavoro si sia protratto oltre il marzo 2018, tale che la teste abbia, prima di tale data svolto i compiti di cameriera addetta ai piani, mentre dopo tale data, continuando a lavorare, abbia svolto mansioni di cameriera agli appartamenti esterni oltre che ai piani, resta tuttavia indeterminata la reale durata del suo rapporto di lavoro.
Non può neppure trascurarsi che, per altro, nella denuncia presentata dalla medesima lavoratrice all'Ispettorato del lavoro, la stessa indicava l'anno in cui il suo rapporto di lavoro era iniziato e si era concluso come il 2019, fra l'otto marzo ed i primi di aprile e non il 2018.
Né è possibile affermare che la non conservasse un ricordo degli eventi Tes_1 di cui riferiva, posto che la denuncia all'Ispettorato l'aveva presentata nel 2020, ossia l'anno dopo al periodo oggetto di denuncia, e la deposizione l'anno successivo nel 2021, delle due l'una o si era “confusa” nel compiere la denuncia o nel rendere la deposizione, ma allora non si comprende come nel 2020 potesse essere caduta in errore sul periodo lavorato indicando l'anno precedente, di cui avrebbe dovuto avere un ricordo ancora nitido, e poi , in ogni caso, nel 2021
Pag. 8 di 14 avesse sconfessato quanto riferito nella denuncia non ricordando più quanto denunciato agli ispettori l'anno prima.
In altri termini, la deposizione appare nel complesso assai poco persuasiva.
In ogni caso, l'incertezza dei dati temporali impedisce di trarre dalla deposizione sicuri elementi di giudizio che consentano di collocare nel tempo il suo rapporto di lavoro e conseguentemente la constatazione che ella afferma dell'orario osservato dalla CP_1
Quanto alla deposizione resa dal teste che riferiva di avere Testimone_2 lavorato nella struttura gestita dal da dicembre 2017 fino < Pt_1
2018>> in qualità di aiuto cuoco e che durante tale periodo lavorasse <nella struttura anche la ricorrente;
era cameriera, addetta alle camere, lavapiatti, ecc. >>, deve evidenziarsi che effettivamente il periodo di lavoro asserito dalla nel ricorso va dal 15 febbraio 2018 al 31 ottobre 2019 sicché non vi è una CP_1 coincidenza temporale fra i due rapporti.
Né, per altro, la lavoratrice ha mai dichiarato, nell'atto introduttivo o nel corso del giudizio, di essere stata assunta in epoca antecedente alla formalizzazione con contratto a tempo parziale.
Per tale ragione il teste non può ragionevolmente riferire del rapporto di lavoro della in forza di una constatazione de visu nel 2018. CP_1
Il teste ha aggiunto che <per il periodo successivo alla cessazione del mio rapporto posso riferirlo per quanto mi diceva la ricorrente, avendo continuato ad intrattenere rapporti di amicizia;
dal 2019 per gli ultimi 5 mesi della sua attività lavorativa inoltre ero io che provvedevo ad accompagnarla al lavoro e ad andarla a prendere al termine del servizio>>.
Se ne ricava che per la gran parte della durata del rapporto di lavoro della cessato il 31 ottobre 2019, tranne che per gli ultimi cinque mesi, il teste CP_1 ha riferito de relato actoris con dichiarazioni equiparabili all'asserto della parte e pertanto inidonee a sostenere la prova.
Come si è sopra evidenziato, l'appellante ha sostenuto l'inverosimiglianza anche dell'asserto in esame alla luce della distanza chilometrica (240 chilometri) da percorrere giornalmente per accompagnare, all'andata ed al ritorno, la CP_1
Pag. 9 di 14 giacché risulterebbe anche dalla documentazione prodotta che la stessa fosse residente in [...](documentazione reddituale, verbale di Pronto
Soccorso del 17.8.2019 e dal fatto che diverse operazioni bancarie sul conto risultano avvenute in tale luogo).
Su tale aspetto l'appellata, non negando il fatto della residenza ed i riscontri citati, ha sostenuto che nessuna prova contraria aveva smentito la veridicità della deposizione del e che il dato formale della residenza della non Tes_2 CP_1 potesse valere ad escludere che la coppia avesse fissato altrove (in un luogo rimasto imprecisato) la propria dimora.
Tanto premesso, la deposizione del risulta fortemente compromessa ed Tes_2 assai poco persuasiva per le contraddizioni in essa presenti.
Si è detto che il teste avesse affermato la parziale coincidenza temporale del proprio rapporto di lavoro con quello della lavoratrice, smentito dai dati cronologici da lui forniti della durata del proprio rapporto.
A prescindere da ciò e volendo pure affermare, come fa la difesa dell'appellata, che tale data finale del proprio rapporto sia frutto di un errore ( data finale che tuttavia è stata indicata nel corso della deposizione con estrema precisione e non in via approssimativa, il che avvalora l'opinione che non vi sia stato errore o confusione) resta comunque il fatto che il teste, riferendo in relazione al presunto periodo di coincidenza dei due rapporti di lavoro ( il suo e quello della CP_1 riferisce di orari di lavoro della lavoratrice che non si comprende neppure come egli avrebbe potuto constatare.
Infatti, egli non indicava il proprio orario di lavoro, né tantomeno il suo impegno nell'arco della settimana, ma solo altrove e in tal caso terminavo alle 15.00>> per cui non è chiaro come potesse affermare che la <lavorava dalle 7.00 fino alla sera con orario CP_1 variabile tra le 19.00 e le 23.00 a seconda della presenza dei clienti, con due pause per il pranzo e la cena di complessivi di un'ora e mezzo, due. Lavorava tutti i giorni della settimana>>.
Tale intrinseca debolezza della deposizione è ulteriormente intensificata dalle considerazioni condotte dalla controparte circa l'inverosimiglianza della
Pag. 10 di 14 dichiarazione, in relazione alle quali, per altro, risulta generica la difesa consistente nell'affermazione di una possibile dimora della coppia in un luogo diverso e non meglio identificato.
In ultima analisi, la deposizione del teste è scarsamente credibile nel Tes_2 suo complesso.
Ne deriva che è rimasto indimostrato lo svolgimento di un orario superiore a quello formalizzato in busta paga.
Né la dazione di <> ossia superiori a quelle documentate dalle buste paga, vale di per sé sola a sostenere il superamento di tale orario in difetto di una prova testimoniale che conforti l'assunto della lavoratrice.
Nell'originaria domanda la lavoratrice aveva dedotto la violazione del disposto contenuto nel dlgs n. 81/2015 art. 5 comma 2 per cui << Nel contratto di lavoro
a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno>>.
Nel caso, nel contratto individuale non era stata indicata né la misura oraria da osservarsi settimanalmente o giornalmente, mentre era presente solo la generica affermazione del tempo parziale, né tantomeno era specificata la collocazione oraria in relazione alle unità di tempo (giornata, settimana, mese).
Infatti, era stabilito unicamente: <il rapporto di lavoro è da intendersi a tempo parziale e l'orario di lavoro a cui Lei è tenuto è definito ai sensi del vigente CCNL
e articolato in base alla normativa aziendale vigente>>.
Inoltre, fra le parti è incontestato che il datore di lavoro avesse, con la denuncia all'ufficio di collocamento di avviamento al lavoro, affermato che il contratto avesse ad oggetto dieci ore settimanali.
Purtuttavia tale adempimento non vale ad integrare il requisito formale richiesto dalla legge dell'indicazione dell'orario e della collocazione oraria.
Va da sé che debba trovare applicazione il disposto del secondo comma dell'art.10 del dlgs sopra citato in base al quale < Qualora nel contratto scritto non sia determinata la durata della prestazione lavorativa, su domanda del lavoratore
è dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla
Pag. 11 di 14 pronuncia. Qualora l'omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice determina le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, tenendo conto delle responsabilità familiari del lavoratore interessato e della sua necessità di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente alla pronuncia, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese, a un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno.>>.
Come si vede, la tutela apprestata dal legislatore per l'ipotesi qui riscontrata ossia della violazione formale attiene alla possibilità di ottenere la retribuzione per le prestazioni effettivamente rese ed un risarcimento del danno.
Nel caso, come si è detto, non vi è prova della protrazione dell'orario lavorativo oltre quello effettivamente retribuito in busta paga.
In ordine al risarcimento è stato domandato di risarcire tutti i danni prodottisi
e/o producendi al medesimo per il tardivo pagamento e la irregolare formalizzazione del rapporto lavorativo senza tuttavia specificare in che cosa sarebbero consistiti i suddetti danni né dimostrarli.
L'accoglimento nei termini appena espressi del secondo motivo di impugnazione rende superfluo l'esame delle censure illustrate con il terzo motivo intese a dimostrare, attraverso l'ammissione delle prove richieste dal datore di lavoro, che la lavoratrice non avesse espletato un orario ulteriore rispetto a quello da busta paga.
Del pari è assorbita anche la censura sulle spese, poiché la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado investe il giudice dell'impugnazione dell'obbligo di statuire sulle spese pronunciandosi anche sul capo accessorio della decisione.
Restano, tuttavia, non assorbiti dalla statuizione appena indicata, gli assunti della lavoratrice fatti propri dal Tribunale nell'emettere condanna in coerenza ai calcoli da lei elaborati, della spettanza di una serie di emolumenti, ossia la tredicesima, la quattordicesima, l'indennità sostitutiva ferie ed i permessi oltre al tfr che la
Pag. 12 di 14 assumeva integralmente non corrisposti, senza che su tale statuizione sia CP_1 stata formulata critica da parte dell'appellante sull'an debeatur sul quale è pertanto caduto il giudicato.
Ne deriva che, in difetto di impugnativa della spettanza di tali emolumenti, presupposto logico giuridico della condanna, gli stessi vadano accordati, ma riparametrati all'orario ridotto operante fra le parti e detratto l'importo corrisposto in corso di causa di euro 2.600,00, oltre che le somme pagate dal datore di lavoro risultanti dagli estratti conto bancari nelle misure eccedenti quelli indicati nelle buste paga.
Procedendo sulla base del prospetto di calcolo elaborato dalla ricorrente in relazione alle 40 ore a riparametrare i valori in esso indicati per le voci della retribuzione ordinaria, tredicesima, quattordicesima, permessi e ferie si giunge in relazione alle dieci ore all'importo di euro 9.375,01 sicché con il pagamento della somma di euro 12.210 che la stessa lavoratrice ammette e che è comprovato dagli estratti conto da lei prodotti, i crediti per le voci appena indicate devono ritenersi integralmente saldati, ad essi va aggiungersi l'importo di euro €
2.600,00 corrisposto dal datore di lavoro a titolo di t.f.r. e mensilità di ottobre
2019 (quest'ultima da ritenersi già saldata in virtù dei precedenti pagamenti) con l'effetto che nessun credito può dirsi residuato in capo alla lavoratrice.
Le spese di entrambi i gradi sono integralmente compensate, ritenendosi che il pagamento fuori busta di somme da parte del datore di lavoro abbia reso più complesso l'accertamento ed integri un'ipotesi riconducibile ai << gravi ed eccezionali motivi>> che giustificano la compensazione.
PQM
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso depositato in data Parte_1
3 febbraio 2022 nei confronti di e dell' in persona del Controparte_1 CP_2 legale rappresentante pro tempore, con riferimento alla sentenza n. 21/2022 emessa il giorno 21 gennaio 2022 dal Tribunale-GL di Viterbo, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
Pag. 13 di 14 1)In accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e rigetta l'originaria domanda.
2)Compensa integralmente le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 26 novembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
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