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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 12/01/2026, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 312/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
24/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
MO ANNA RITA, Giudice
PASTORE FRANCESCO, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8086/2024 depositato il 04/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8572/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 8
e pubblicata il 03/06/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5726/2025 depositato il
03/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello RGA 8086/2024 l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Napoli impugnava la sentenza n. 8572/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli con cui era stato accolto il ricorso proposto da Resistente_1 avverso il silenzio rifiuto maturato in ordine all'istanza di rimborso dell'acconto di imposta IRPEF su redditi soggetti a tassazione separata, avente ad oggetto la trattenuta operata dal Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla c.d. “indennità aggiuntiva di fine rapporto”, secondo la definizione data dal medesimo Fondo previdenziale erogatore, che alla cessazione del servizio avvenuta per normale pensionamento, le era stata riconosciuta gravata alla fonte di una ritenuta ritenuta eccessiva.
La contribuente chiedeva pertanto il rimborso dell'IRPEF versata in eccedenza sul presupposto che l'indennità conseguita avesse una funzione esclusivamente previdenziale, dovendosi assimilare alle indennità equipollenti di cui all'art. 17 – comma 1 – del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con natura di retribuzione differita e applicazione di tassazione separata e non integrale.
Non si costituiva la Agenzia Entrate.
La Corte di I grado, richiamato un consolidato orientamento di legittimità, aveva accolto il ricorso sul presupposto che l'indennità corrisposta dal Fondo costituisse una forma di retribuzione differita rientrante nel perimetro normativo di cui agli artt. 17 e 19 del TUIR quale indennità equipollente.
L'Ufficio ha proposto appello eccependo la tardività della richiesta di rimborso, presentata oltre i 48 mesi dalla erogazione, ed argomentando sul punto, ovvero il 24 marzo 2023 a fronte di una erogazione avvenuta nel 2017, e ciò anche a voler considerare come dies a quo non il momento in cui è stata operata la ritenuta, ma il momento della ricezione della Certificazione Unica,
Si è costituito il contribuente sostenendo la inammissibilità della eccezione di tardività dell'istanza di rimborso proposta in appello, stante la mancata costituzione dell'Agenzia in primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
Non è controverso in atti il momento della erogazione così come di quello della richiesta di rimborso, avvenuta oltre il termine di 48 mesi.
L'art. 38 del D.P.R. 602/1972 stabilisce che “ Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede l'esattoria presso la quale è stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento.
L'istanza di cui al primo comma può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta e stata operata.”
Trattasi di decadenza rilevabile di ufficio, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, che ne sostiene la rilevabilità, a condizioni, anche nel giudizio di cassazione, e pertanto eccepibile dalla Agenzia in II grado.
Per le suesposte considerazioni, l'appello va accolto. La condanna alle spese e competenze del grado vanno poste a carico del contribuente appellato, liquidate complessivamente come in dispositivo;
nulla per il I grado stante la mancata costituzione
P.Q.M.
accoglie l'appello e per l'effetto respinge l'originario ricorso.; condanna il contribuente appellato al pagamento delle spese e competenze del secondo grado in favore dell'Agenzia Entrate, che liquida in complessivi € 250,00, oltre spese prenotate a debito;
nulla per il primo grado
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
24/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
MO ANNA RITA, Giudice
PASTORE FRANCESCO, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8086/2024 depositato il 04/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8572/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 8
e pubblicata il 03/06/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5726/2025 depositato il
03/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello RGA 8086/2024 l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Napoli impugnava la sentenza n. 8572/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli con cui era stato accolto il ricorso proposto da Resistente_1 avverso il silenzio rifiuto maturato in ordine all'istanza di rimborso dell'acconto di imposta IRPEF su redditi soggetti a tassazione separata, avente ad oggetto la trattenuta operata dal Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla c.d. “indennità aggiuntiva di fine rapporto”, secondo la definizione data dal medesimo Fondo previdenziale erogatore, che alla cessazione del servizio avvenuta per normale pensionamento, le era stata riconosciuta gravata alla fonte di una ritenuta ritenuta eccessiva.
La contribuente chiedeva pertanto il rimborso dell'IRPEF versata in eccedenza sul presupposto che l'indennità conseguita avesse una funzione esclusivamente previdenziale, dovendosi assimilare alle indennità equipollenti di cui all'art. 17 – comma 1 – del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con natura di retribuzione differita e applicazione di tassazione separata e non integrale.
Non si costituiva la Agenzia Entrate.
La Corte di I grado, richiamato un consolidato orientamento di legittimità, aveva accolto il ricorso sul presupposto che l'indennità corrisposta dal Fondo costituisse una forma di retribuzione differita rientrante nel perimetro normativo di cui agli artt. 17 e 19 del TUIR quale indennità equipollente.
L'Ufficio ha proposto appello eccependo la tardività della richiesta di rimborso, presentata oltre i 48 mesi dalla erogazione, ed argomentando sul punto, ovvero il 24 marzo 2023 a fronte di una erogazione avvenuta nel 2017, e ciò anche a voler considerare come dies a quo non il momento in cui è stata operata la ritenuta, ma il momento della ricezione della Certificazione Unica,
Si è costituito il contribuente sostenendo la inammissibilità della eccezione di tardività dell'istanza di rimborso proposta in appello, stante la mancata costituzione dell'Agenzia in primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
Non è controverso in atti il momento della erogazione così come di quello della richiesta di rimborso, avvenuta oltre il termine di 48 mesi.
L'art. 38 del D.P.R. 602/1972 stabilisce che “ Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede l'esattoria presso la quale è stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento.
L'istanza di cui al primo comma può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta e stata operata.”
Trattasi di decadenza rilevabile di ufficio, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, che ne sostiene la rilevabilità, a condizioni, anche nel giudizio di cassazione, e pertanto eccepibile dalla Agenzia in II grado.
Per le suesposte considerazioni, l'appello va accolto. La condanna alle spese e competenze del grado vanno poste a carico del contribuente appellato, liquidate complessivamente come in dispositivo;
nulla per il I grado stante la mancata costituzione
P.Q.M.
accoglie l'appello e per l'effetto respinge l'originario ricorso.; condanna il contribuente appellato al pagamento delle spese e competenze del secondo grado in favore dell'Agenzia Entrate, che liquida in complessivi € 250,00, oltre spese prenotate a debito;
nulla per il primo grado