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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 28/02/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 1572/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa DR UL Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 1572/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], ed ai fini del presente procedimento domiciliata in Crotone alla via Torino n.63 presso lo studio dell'Avv. Ferdinando Pantuso che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
ricorrente
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi residente Controparte_1 C.F._2 alla Via Bulgaria n. 5 int. 3, ed ai fini del presente procedimento domiciliato in Crotone al C.so Mazzini
n° 76, presso lo studio dell'Avv. Francesco Pitingolo (C.F. ; C.F._3
che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
Email_1
resistente
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: Separazione personale.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.11.2024, esponeva: Parte_1
- di aver contratto matrimonio con il sig. in data 05/07/2008, in Crotone, Controparte_1 trascritto presso l'ufficio di Stato Civile del suddetto Comune al n. 114, Parte 2, Serie A, dell'anno
2008;
- che dalla loro unione nascevano i due figli , in Crotone il 03/11/2011 e Persona_1 Per_2
, in Crotone il 25/10/2018;
[...] - che a seguito dei forti contrasti e discussioni, era venuta meno l'affectio coniugalis, così da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tanto premesso, chiedeva che il Tribunale pronunciasse la separazione dal sig. , Controparte_1 con affido condiviso dei minori, assegnazione dell'intero importo dell'assegno unico erogato dall'INPS, previsione di un contributo per il mantenimento dei figli a carico del padre di Euro 500,00 mensili complessivi, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa ritualmente depositata si costituiva deducendo che non si Controparte_1 opponeva alla pronuncia di separazione e chiedeva l'affido condiviso dei figli minori con la previsione di Euro 400,00 complessivi quale contributo per il mantenimento dei figli.
Con decreto di assegnazione della causa del 27.11.2024, il Presidente disponeva la comparizione delle parti dinanzi al giudice relatore all'udienza del 19.02.2025.
In data 12.02.2025, i difensori depositavano istanza congiunta di fissazione dell'udienza in trattazione scritta con contestuale richiesta di trasformazione della causa da separazione giudiziale a consensuale, atteso che le parti avevano raggiunto un accordo;
il Giudice, letta l'istanza suddetta, disponeva la trattazione scritta dell'udienza del 19.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
In data 18.02.2025 i difensori depositavano note scritte contenenti l'accordo di separazione sottoscritto dalle parti, avente ad oggetto le seguenti condizioni:
“La casa coniugale resterà assegnata al SI. atteso che la ricorrente Controparte_1 Pt_1 abita già in altra dimora sita sempre in Crotone, alla Via Leonardo Sciascia n.16. I coniugi
[...] statuiscono di volersi avvalere, come la legge consente, dell'affidamento condiviso dei figli minori
(nato a [...] il [...]) e (nato a [...] [...]) Persona_1 Persona_2 con dimora e collocazione prevalente presso la madre. Il padre avrà facoltà di vedere i propri figli e tenerli con sé a settimane alterne prelevandoli, dall'abitazione della madre SI.ra , il Parte_1 sabato intorno alle ore 10:00 e riconducendoli presso quest'ultima la domenica pomeriggio - entro le ore 19:00, compatibilmente alle esigenze prevalenti dei minori sia ludiche che scolastiche. Per le festività natalizie, pasquali e Capodanno il padre potrà vedere e tenere con sé i figli e Per_2 Per_1 alternando singolarmente ogni festività (ad esempio nel periodo pasquale il padre terrà i figli con sé il giorno di pasqua mentre lunedì dell'angelo saranno tenuti dalla madre), alternandosi di anno in anno, salvo diversi accordi presi dalle parti liberamente;
per le vacanze estive il signor CP_1 potrà vedere e tenere con sé i figli per un periodo stabilito di trenta gironi anche non
[...] consecutivi - che sarà concordato di anno in anno da entrambi i genitori. I coniugi statuiscono, altresì, che ogni futuro e/o eventuale trasferimento di residenza dei minori dovrà essere preventivamente concordato tra loro, i quali, in caso di disaccordo, dovranno rivolgersi al Giudice competente per accertare il prevalente interesse dei figli a trasferirsi o meno. I ricorrenti dichiarano che nulla hanno da richiedersi a titolo di reciproco mantenimento. Invece, per la prole, il SI. si Controparte_1 impegna a corrispondere l'assegno di mantenimento che resta quantificato nella somma di €.300,00 mensili, da corrispondersi il 26 di ogni mese. Il SI. si fa carico del pagamento afferente il CP_1 contratto di mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto di un immobile (casa coniugale) con atto del
06/03/2014, a ministerio Notar Andrea Proto Rep. N.5608 - Racc. n.4272 (già allegato in atti). Si ricorda, altresì, che la ricorrente già percepisce, in accordo col SI. Parte_1 CP_1
l'assegno unico erogato dall'INPS nonché la retribuzione per il suo lavoro da dipendente;
[...]
Va da sé che le spese straordinarie, afferenti i minori nati dall'unione dei separandi coniugi, ed inoltre le spese mediche non coperte dal SSNL, le spese specialistiche, dentistiche ed odontoiatriche, verranno ripartite tra i coniugi al 50% e verranno rimborsate al coniuge che li affronta, previa presentazione della relativa documentazione di spesa, concordando, ove possibile, gli specialisti ai quali affidare le cure dei propri figli;
spese di lite compensate”
Considerato il Visto del P.M., letti gli atti, all'udienza del 19.02.2025 la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità. Essendo l'odierno ricorso trasformatosi in congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 1572/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in data 05/07/2008, in Crotone, con atto iscritto
[...] presso l'ufficio di Stato Civile del suddetto Comune al n. 114, Parte 2 Serie A dell'anno 2008;
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
3) Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
4) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crotone (KR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 20.02.2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
Il Presidente
Dott.ssa DR UL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa DR UL Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 1572/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], ed ai fini del presente procedimento domiciliata in Crotone alla via Torino n.63 presso lo studio dell'Avv. Ferdinando Pantuso che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
ricorrente
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi residente Controparte_1 C.F._2 alla Via Bulgaria n. 5 int. 3, ed ai fini del presente procedimento domiciliato in Crotone al C.so Mazzini
n° 76, presso lo studio dell'Avv. Francesco Pitingolo (C.F. ; C.F._3
che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
Email_1
resistente
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: Separazione personale.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.11.2024, esponeva: Parte_1
- di aver contratto matrimonio con il sig. in data 05/07/2008, in Crotone, Controparte_1 trascritto presso l'ufficio di Stato Civile del suddetto Comune al n. 114, Parte 2, Serie A, dell'anno
2008;
- che dalla loro unione nascevano i due figli , in Crotone il 03/11/2011 e Persona_1 Per_2
, in Crotone il 25/10/2018;
[...] - che a seguito dei forti contrasti e discussioni, era venuta meno l'affectio coniugalis, così da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tanto premesso, chiedeva che il Tribunale pronunciasse la separazione dal sig. , Controparte_1 con affido condiviso dei minori, assegnazione dell'intero importo dell'assegno unico erogato dall'INPS, previsione di un contributo per il mantenimento dei figli a carico del padre di Euro 500,00 mensili complessivi, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa ritualmente depositata si costituiva deducendo che non si Controparte_1 opponeva alla pronuncia di separazione e chiedeva l'affido condiviso dei figli minori con la previsione di Euro 400,00 complessivi quale contributo per il mantenimento dei figli.
Con decreto di assegnazione della causa del 27.11.2024, il Presidente disponeva la comparizione delle parti dinanzi al giudice relatore all'udienza del 19.02.2025.
In data 12.02.2025, i difensori depositavano istanza congiunta di fissazione dell'udienza in trattazione scritta con contestuale richiesta di trasformazione della causa da separazione giudiziale a consensuale, atteso che le parti avevano raggiunto un accordo;
il Giudice, letta l'istanza suddetta, disponeva la trattazione scritta dell'udienza del 19.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
In data 18.02.2025 i difensori depositavano note scritte contenenti l'accordo di separazione sottoscritto dalle parti, avente ad oggetto le seguenti condizioni:
“La casa coniugale resterà assegnata al SI. atteso che la ricorrente Controparte_1 Pt_1 abita già in altra dimora sita sempre in Crotone, alla Via Leonardo Sciascia n.16. I coniugi
[...] statuiscono di volersi avvalere, come la legge consente, dell'affidamento condiviso dei figli minori
(nato a [...] il [...]) e (nato a [...] [...]) Persona_1 Persona_2 con dimora e collocazione prevalente presso la madre. Il padre avrà facoltà di vedere i propri figli e tenerli con sé a settimane alterne prelevandoli, dall'abitazione della madre SI.ra , il Parte_1 sabato intorno alle ore 10:00 e riconducendoli presso quest'ultima la domenica pomeriggio - entro le ore 19:00, compatibilmente alle esigenze prevalenti dei minori sia ludiche che scolastiche. Per le festività natalizie, pasquali e Capodanno il padre potrà vedere e tenere con sé i figli e Per_2 Per_1 alternando singolarmente ogni festività (ad esempio nel periodo pasquale il padre terrà i figli con sé il giorno di pasqua mentre lunedì dell'angelo saranno tenuti dalla madre), alternandosi di anno in anno, salvo diversi accordi presi dalle parti liberamente;
per le vacanze estive il signor CP_1 potrà vedere e tenere con sé i figli per un periodo stabilito di trenta gironi anche non
[...] consecutivi - che sarà concordato di anno in anno da entrambi i genitori. I coniugi statuiscono, altresì, che ogni futuro e/o eventuale trasferimento di residenza dei minori dovrà essere preventivamente concordato tra loro, i quali, in caso di disaccordo, dovranno rivolgersi al Giudice competente per accertare il prevalente interesse dei figli a trasferirsi o meno. I ricorrenti dichiarano che nulla hanno da richiedersi a titolo di reciproco mantenimento. Invece, per la prole, il SI. si Controparte_1 impegna a corrispondere l'assegno di mantenimento che resta quantificato nella somma di €.300,00 mensili, da corrispondersi il 26 di ogni mese. Il SI. si fa carico del pagamento afferente il CP_1 contratto di mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto di un immobile (casa coniugale) con atto del
06/03/2014, a ministerio Notar Andrea Proto Rep. N.5608 - Racc. n.4272 (già allegato in atti). Si ricorda, altresì, che la ricorrente già percepisce, in accordo col SI. Parte_1 CP_1
l'assegno unico erogato dall'INPS nonché la retribuzione per il suo lavoro da dipendente;
[...]
Va da sé che le spese straordinarie, afferenti i minori nati dall'unione dei separandi coniugi, ed inoltre le spese mediche non coperte dal SSNL, le spese specialistiche, dentistiche ed odontoiatriche, verranno ripartite tra i coniugi al 50% e verranno rimborsate al coniuge che li affronta, previa presentazione della relativa documentazione di spesa, concordando, ove possibile, gli specialisti ai quali affidare le cure dei propri figli;
spese di lite compensate”
Considerato il Visto del P.M., letti gli atti, all'udienza del 19.02.2025 la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità. Essendo l'odierno ricorso trasformatosi in congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 1572/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in data 05/07/2008, in Crotone, con atto iscritto
[...] presso l'ufficio di Stato Civile del suddetto Comune al n. 114, Parte 2 Serie A dell'anno 2008;
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
3) Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
4) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crotone (KR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 20.02.2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
Il Presidente
Dott.ssa DR UL