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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/03/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente rel. est. dott. Giovanna Guarino Consigliere dott. Francesca Gomez De Ayala Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello alla udienza del 3 marzo 2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1464 dell'anno 2024
TRA
- in persona del Parte_1
Presidente, legale rappresentante pro- tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per notar del 22/03/2024, dall'avv. Giuliana Cavalcanti Per_1
unitamente alla quale è elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Metropolitana dell'Ente con sede in Napoli Via A. De Gasperi n.55
APPELLANTE
E
elettivamente domiciliata presso l'avv. Gaetano Danilo Prisco Controparte_1
APPELLATA – NON COSTITUITA
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 29/05/2024, l' ha proposto appello avverso la Pt_1
sentenza n. 3082 pronunziata in data 29/04/2024 con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, aveva accolto la domanda proposta da Controparte_1
e condannato esso istituto al pagamento dei ratei di assegno di invalidità civile maturati dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 e dal 1 gennaio 2022 alla data del deposito della sentenza.
Ha dedotto che la sentenza impugnata era affetta da nullità poiché il ricorso introduttivo del giudizio non era stato notificato ad esso . Pt_1 Ha precisato che, per un mero errore di cancelleria, era stato inserito nel fascicolo telematico del giudizio l'atto di costituzione di esso Istituto che, tuttavia, era relativo ad un diverso ricorso proposto dalla stessa iscritto al numero di registro generale CP_1
9808 dell'anno 2023 e ritualmente notificato.
In via di mero subordine, ha dedotto che il primo Giudice aveva omesso ogni valutazione in ordine alla sussistenza del requisito reddituale per la prestazione assistenziale maturata nell'anno 2022. Dalla documentazione reddituale rilasciata dall' , tuttavia, emergeva che la aveva goduto nel detto Controparte_2 CP_1
anno, di un reddito superiore ai limiti di legge.
Ha concluso, pertanto, chiedendo che fosse dichiarata la nullità dell'impugnata sentenza e che l'appellata fosse condannata alla rifusione delle spese di lite.
2. La appellata, alla quale veniva ritualmente notificato il gravame, non si è costituita.
3. Alla odierna udienza la causa è stata decisa con separato dispositivo.
4. L'appello proposto è fondato e deve essere accolto.
La sentenza oggi gravata è stata pronunziata nel giudizio iscritto presso il Tribunale di Napoli – Sezione lavoro – al nrg. 9171 dell'anno 2023.
Dall'esame del fascicolo telematico del detto giudizio, ed in particolare dei messaggi pec depositati dalla difesa della ricorrente in data 30 novembre 2023, Controparte_1
si trae prova della inesistenza della notificazione del ricorso.
Gli allegati ai due messaggi di “avvenuta consegna“ depositati, infatti, sono relativi al ricorso proposto da un soggetto diverso dalla odierna appellata – – in Parte_2 danno dell' innanzi al Tribunale di Nola – Giudice del lavoro. Pt_1
Anche il decreto ex art. 415 c.p.c. notificato è quello pronunziato da detto ultimo
Tribunale in un giudizio che reca un numero di registro generale diverso da quello del ricorso introdotto dalla CP_1
4.1 Contrariamente a quanto implicitamente ritenuto con la gravata sentenza non può, poi, affermarsi che la notifica abbia comunque raggiunto il suo scopo in considerazione della rituale costituzione del convenuto.
La memoria difensiva che è stata allegata al fascicolo di ufficio nrg. 9171, infatti, è relativa ad altro giudizio vertente tra le medesime parti – il nrg. 9808/2023 – come comprova non solo, e non tanto, la indicazione contenuta nella memoria medesima quanto le ricevute di accettazione formate e trasmesse dalla cancelleria che fanno, appunto, riferimento al nrg. 9808. Conclusivamente, deve dichiararsi la nullità assoluta ed insanabile della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio e, in applicazione del dettato dell'art. 354 I comma c.p.c. , la causa deve essere rimessa al Tribunale di Napoli in funzione di
Giudice del lavoro assegnandosi alle parti i termini di legge per la riassunzione.
5. Le spese del doppio grado di giudizio possono rimanere interamente compensate tra le parti.
Sebbene, infatti, la parte oggi appellata abbia dato causa alla nullità, non può omettersi di considerare che la mancata concessione del termine ex art. 291 c.p.c. è stata cagionata dall'erroneo inserimento della memoria di costituzione dell' non Pt_1
ascrivibile alla parte ricorrente.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- accoglie l'appello e, in riforma della impugnata sentenza, dichiara la nullità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e, per l'effetto
- rimette la causa al Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro assegnando alle parti il termine di legge per la riassunzione del giudizio;
- compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado.
In Napoli, il 03/03/2025
Il Presidente Estensore
Mariavittoria Papa
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente rel. est. dott. Giovanna Guarino Consigliere dott. Francesca Gomez De Ayala Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello alla udienza del 3 marzo 2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1464 dell'anno 2024
TRA
- in persona del Parte_1
Presidente, legale rappresentante pro- tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per notar del 22/03/2024, dall'avv. Giuliana Cavalcanti Per_1
unitamente alla quale è elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Metropolitana dell'Ente con sede in Napoli Via A. De Gasperi n.55
APPELLANTE
E
elettivamente domiciliata presso l'avv. Gaetano Danilo Prisco Controparte_1
APPELLATA – NON COSTITUITA
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 29/05/2024, l' ha proposto appello avverso la Pt_1
sentenza n. 3082 pronunziata in data 29/04/2024 con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, aveva accolto la domanda proposta da Controparte_1
e condannato esso istituto al pagamento dei ratei di assegno di invalidità civile maturati dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 e dal 1 gennaio 2022 alla data del deposito della sentenza.
Ha dedotto che la sentenza impugnata era affetta da nullità poiché il ricorso introduttivo del giudizio non era stato notificato ad esso . Pt_1 Ha precisato che, per un mero errore di cancelleria, era stato inserito nel fascicolo telematico del giudizio l'atto di costituzione di esso Istituto che, tuttavia, era relativo ad un diverso ricorso proposto dalla stessa iscritto al numero di registro generale CP_1
9808 dell'anno 2023 e ritualmente notificato.
In via di mero subordine, ha dedotto che il primo Giudice aveva omesso ogni valutazione in ordine alla sussistenza del requisito reddituale per la prestazione assistenziale maturata nell'anno 2022. Dalla documentazione reddituale rilasciata dall' , tuttavia, emergeva che la aveva goduto nel detto Controparte_2 CP_1
anno, di un reddito superiore ai limiti di legge.
Ha concluso, pertanto, chiedendo che fosse dichiarata la nullità dell'impugnata sentenza e che l'appellata fosse condannata alla rifusione delle spese di lite.
2. La appellata, alla quale veniva ritualmente notificato il gravame, non si è costituita.
3. Alla odierna udienza la causa è stata decisa con separato dispositivo.
4. L'appello proposto è fondato e deve essere accolto.
La sentenza oggi gravata è stata pronunziata nel giudizio iscritto presso il Tribunale di Napoli – Sezione lavoro – al nrg. 9171 dell'anno 2023.
Dall'esame del fascicolo telematico del detto giudizio, ed in particolare dei messaggi pec depositati dalla difesa della ricorrente in data 30 novembre 2023, Controparte_1
si trae prova della inesistenza della notificazione del ricorso.
Gli allegati ai due messaggi di “avvenuta consegna“ depositati, infatti, sono relativi al ricorso proposto da un soggetto diverso dalla odierna appellata – – in Parte_2 danno dell' innanzi al Tribunale di Nola – Giudice del lavoro. Pt_1
Anche il decreto ex art. 415 c.p.c. notificato è quello pronunziato da detto ultimo
Tribunale in un giudizio che reca un numero di registro generale diverso da quello del ricorso introdotto dalla CP_1
4.1 Contrariamente a quanto implicitamente ritenuto con la gravata sentenza non può, poi, affermarsi che la notifica abbia comunque raggiunto il suo scopo in considerazione della rituale costituzione del convenuto.
La memoria difensiva che è stata allegata al fascicolo di ufficio nrg. 9171, infatti, è relativa ad altro giudizio vertente tra le medesime parti – il nrg. 9808/2023 – come comprova non solo, e non tanto, la indicazione contenuta nella memoria medesima quanto le ricevute di accettazione formate e trasmesse dalla cancelleria che fanno, appunto, riferimento al nrg. 9808. Conclusivamente, deve dichiararsi la nullità assoluta ed insanabile della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio e, in applicazione del dettato dell'art. 354 I comma c.p.c. , la causa deve essere rimessa al Tribunale di Napoli in funzione di
Giudice del lavoro assegnandosi alle parti i termini di legge per la riassunzione.
5. Le spese del doppio grado di giudizio possono rimanere interamente compensate tra le parti.
Sebbene, infatti, la parte oggi appellata abbia dato causa alla nullità, non può omettersi di considerare che la mancata concessione del termine ex art. 291 c.p.c. è stata cagionata dall'erroneo inserimento della memoria di costituzione dell' non Pt_1
ascrivibile alla parte ricorrente.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- accoglie l'appello e, in riforma della impugnata sentenza, dichiara la nullità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e, per l'effetto
- rimette la causa al Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro assegnando alle parti il termine di legge per la riassunzione del giudizio;
- compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado.
In Napoli, il 03/03/2025
Il Presidente Estensore
Mariavittoria Papa