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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/11/2025, n. 3907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3907 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Napoli Nord – II SEZIONE
CIVILE, dott. Luca Stanziola, pronunziando in funzione di giudice monocratico ed in grado d'appello, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 10285 del
Ruolo Generale dell'anno 2020, avente ad oggetto: APPELLO vertente TRA
(C.F. ) rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Michele De Lise, presso il cui studio, alla via Nicola Capasso
n. 31 Mugnano di Napoli (già Corso Campano n. 426/m - Giugliano in
Campania), elett.te domicilia, come da procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
Fondo Garanzia per le Vittime della Controparte_1
Strada per la Regione Campania (C.F. , in persona del P.IVA_1
legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Valeria Verde, presso il cui studio elettivamente domicilia in Aversa (CE), alla Via F.lli Cervi
n. 13 presso lo studio Luongo
Proc. N.R.G. 10285 /2020 – sentenza Pagina 1 di 14 APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 14/07/2025 le parti hanno concluso con note ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede interamente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato, impugnava Parte_1
la sentenza n. 780/2020 emessa il 12/02/2020 e pubblicata il
17/03/2020 dal Giudice di Pace di Casoria, notificata a mezzo рес in data 08/10/2020, con la quale il giudice di primo grado rigettava la domanda risarcitoria dallo stesso avanzata nei confronti di
[...]
- Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per ivi Controparte_2
sentirla condannare al risarcimento dei danni per le lesioni personali subite a seguito del sinistro occorso il 30/12/2010 alle ore 22.00 circa in Casoria alla via sp1, circumvallazione esterna di Napoli, in direzione
Casoria-Casalnuovo, allorquando si trovava quale trasportato a bordo del veicolo Ford Fiesta tg. CL 657CB.
Quale motivo d'appello deduceva l'erroneità della Parte_1
sentenza gravata per aver il Giudice di prime cure erroneamente valutato il materiale probatorio acquisito, nonché per la violazione del principio di imparzialità del giudicante e l'errata applicazione dell'art. 1227, co.1, c.c..
Pertanto, adiva codesto Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, voglia l'adito Tribunale di Napoli
Nord, respinta ogni avversa istanza, ritenere fondati i motivi della presente impugnativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza
Proc. N.R.G. 10285 /2020 – sentenza Pagina 2 di 14 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Casoria n.780/2020 Sen., disporre
l'accoglimento integrale della domanda risarcitoria avanzata dal sig.
come oggi specificato. 2) Per effetto della detta riforma, Parte_1
condannarsi, essi intimati, in proprio e/o col vincolo solidale fra loro, ciascuno nelle rispettive qualità, al risarcimento di tutti i danni derivati al sig. dall'incidente occorsogli mediante pronto ed Parte_1
immediato pagamento in favore dello stesso dell'ulteriore somma di
€.3128,20. Il tutto oltre ovviamente interessi e rivalutazione come per legge;
condannarsi comunque essi intimati al pagamento di quella somma a risultare dalla espletanda istruttoria;
3) Condannare, previa riforma della sentenza impugnata, le medesime parti alle spese e diritti per il secondo grado giudizio”.
Si costituiva in giudizio quale impresa designata Controparte_1
per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo Garanzia per le
Vittime della Strada per la Regione Campania, la quale eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e nel merito l'infondatezza dell'avverso gravame di cui chiedeva il rigetto.
***
In limine litis, deve essere dichiarata la tempestività dell'appello
(considerato che il termine ultimo per la proposizione del mezzo di gravame era il 09/11/2020 e che l'atto di appello è stato tempestivamente notificato a mezzo PEC il 06/11/2020) nonché la sua piena ammissibilità, in quanto rispondente ai dettami di cui all'art. 342
c.p.c., così interpretato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
Proc. N.R.G. 10285 /2020 – sentenza Pagina 3 di 14 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, nel senso cioè che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. civ., Sez. Un., 16/11/2017, n. 27199).
***
Nel merito, l'appello è infondato e deve essere dunque rigettato.
L'appellante con un unico complesso motivo di gravame si duole dell'errata valutazione, da parte del giudice di prime cure, del materiale istruttorio acquisito agli atti, evidenziando l'erroneità del percorso logico seguito nel pervenire alla decisione di infondatezza della domanda.
Egli, più nello specifico, non contestando l'omesso utilizzo delle cinture di sicurezza e di non aver allertato, nell'immediatezza dei fatti, le forze dell'ordine, è insorto contro la decisione del primo giudice, nella parte in cui l'onere probatorio posto a carico dell'attore è stato ritenuto
“aggravato” a causa posizione rivestita, in giudizio, da Controparte_1
quale impresa designata per il Fondo di Garanzia per le Vittima
[...]
della Strada.
Proc. N.R.G. 10285 /2020 – sentenza Pagina 4 di 14 Ha poi evidenziato l'erroneità della predetta decisione nella parte in cui
è stata valorizzata la circostanza dell'omessa presentazione, da parte del danneggiato, di denuncia e dell'omessa esibizione in giudizio di fotografie rappresentative del danno subito dall'autovettura, stante peraltro il chiaro disposto dell'art. 283 co. 2 cod. ass. che limita la pretesa risarcitoria ai soli danni alla persona.
Risulta poi censurata la decisione del primo giudice, nella parte in cui ha ritenuto la questione del mancato utilizzo dei presidi di sicurezza individuale ex art. 1227 c.c. assorbita dall'infondatezza, nel merito, della domanda risarcitoria nel suo complesso.
Le circostanze in precedenza evidenziate sono state contestate dalla parte appellata che, nell'evidenziare come, nella specie, l'appello si sia risolto in “uno sterile “attacco” alle argomentazioni svolte dal giudice di primo grado”, ha chiesto il rigetto del gravame.
Ciò posto, si osserva come l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice – con le precisazioni che seguiranno – è sostanzialmente conforme ai precetti enucleati dalla giurisprudenza e, dunque, non merita censura.
Invero, l'appellante si è limitato ad allegare, nel primo grado di giudizio, che allorquando si trovava quale trasportato a bordo del veicolo Ford Fiesta tg. CL 657CB in data 30/12/2010 alle ore 22.00 circa in Casoria alla via S.P. 1, circumvallazione esterna di Napoli, in direzione Casoria-Casalnuovo, subiva lesioni a causa di un tamponamento da tergo da parte di un veicolo non identificato, senza null'altro precisare e provare né sullo stato dei luoghi al momento del
Proc. N.R.G. 10285 /2020 – sentenza Pagina 5 di 14 sinistro, né circa l'esatta dinamica, non fornendo alcun elemento utile all'accertamento della presenza del presunto veicolo non identificato.
Ora, il primo giudice, ha evidenziato che “a) dopo il sinistro non sono state chiamate ad intervenire le autorità per l'accertamento dei fatti;
b) in occasione del pronto soccorso, avvenuto il giorno successivo al sinistro, non venne fatto alcun riferimento alla responsabilità del conducente di un'auto pirata;
c) non è mai stata sporta denuncia contro ignoti;
d) non sono state depositate le foto rappresentative dei danni alla parte posteriore dell'auto tamponata;
e) in quest'ultima vi erano oltre all'attore almeno altri due occupanti (il conducente ed il passeggero posto innanzi) e nessuno di essi ha provveduto a rilevare la targa dell'auto danneggiante, tanto più che la dichiarata violenza della collisione avrà impedito una fuga rapida e repentina”.
Ebbene, al netto della qualifica personale dell'attore, del tutto irrilevante nella fattispecie in esame, l'iter logico giuridico seguito dal primo giudice è apparso condivisibile nonché conforme ai precetti assolutamente granitici nella giurisprudenza di legittimità.
Ed invero, in punto di diritto occorre evidenziare che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, “In tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada (ex art. 283, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 209 del 2005) al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale,
l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato
Proc. N.R.G. 10285 /2020 – sentenza Pagina 6 di 14 cagionato dal veicolo inidentificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (tra le tante, di recente Cass. Civ., sez. III, 15/02/2024, n. 4213).
L'imposizione a carico del danneggiato di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro è conforme alla ratio della disposizione normativa in esame in relazione non solo al principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697
c.c. ma anche alla finalità perseguita dal legislatore di impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al conducente. Su detto onere probatorio la giurisprudenza ha anche evidenziato che “è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi" (Cass. Civ. n.
15367/2011).
Orbene, venendo al caso di specie, la dinamica dell'evento prospettata da parte attrice nell'atto introduttivo non ha trovato conforto nelle
Proc. N.R.G. 10285 /2020 – sentenza Pagina 7 di 14 risultanze probatorie acquisite all'esito dell'espletata istruttoria, non rinvenendosi in atti elementi sufficienti al fine di poter ritenere adeguatamente dimostrato il fatto storico così come dedotto in giudizio.
Sul punto, è vero che la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell'art. 283, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 209 del 2005 nei confronti dell'impresa designata dal
Fondo di garanzia per le vittime della strada (tra le altre, Cass. n.
23434/2014, Cass. n. 374/2015, Cass. n. 27541/2016).
E' altrettanto vero, però, che costituisce dunque un preciso onere del danneggiato che agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno, dimostrare sia che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che quest'ultimo sia rimasto sconosciuto (cfr., ex multis, Cass. 8 marzo
1990, n. 1860; Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15367 del 13/07/2011), non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto (Sez. 3, Sentenza n. 24449 del 18/11/2005).
Ebbene, premesso che non risulta in atti alcuna denuncia-querela sporta in merito al sinistro di cui è causa, come ammesso dallo stesso appellante, il rilevato deficit probatorio non può essere colmato dalle dichiarazioni dell'unico teste escusso, peraltro occupante il veicolo in discorso, al netto della sua incapacità a testimoniare, la cui rilevabilità
d'ufficio è, ormai, preclusa alla luce dei principi di diritto enucleati da
Proc. N.R.G. 10285 /2020 – sentenza Pagina 8 di 14 Cass. civ., Sez. U., 06/04/2023, n. 9456.
Ora, la testimonianza resa dal teste , escusso all'udienza Testimone_1
del 13.02.2019, è inidonea a corroborare la veridicità del sinistro per cui è processo: il teste, infatti, pur confermando sommariamente la dinamica del sinistro come prospettata da parte attrice, non forniva dettagli utili ad individuare il veicolo presunto responsabile del sinistro
(non riferiva alcun dettaglio sullo stesso quali modello, colore, cilindrata ecc.) né sulla natura e l'entità delle lesioni riportate dall'attore.
Il teste, limitandosi a riferire di aver avvertito un tamponamento
(“abbastanza violento”) da tergo essendo anch'ella trasportata all'interno del veicolo, nulla ha riferito sull'esatta dinamica del sinistro e sulla causa dello stesso, se effettivamente l'evento sia stato causato da una errata condotta del veicolo di controparte.
Ella ha infatti espressamente riferito di non essere riuscita a vedere il modello dell'auto investitrice né il suo numero di targa (benché il sinistro sia avvenuto a velocità moderata, come da lei sostenuto: “nel rallentare per girare a sinistra nello svincolo, il veicolo si cui eravamo trasportati veniva tamponato”) essendosi ella preoccupata esclusivamente delle condizioni di salute del danneggiato.
Stando poi al narrato del predetto teste, appare inverosimile che, nonostante la violenza dell'urto da tergo (tanto che il fu Pt_1
“sbalzato dal sediolino posteriore contro il sediolino anteriore”) il veicolo investitore riuscì a dileguarsi senza lasciare traccia, ed è altrettanto inverosimile che il teste abbia precisato la direzione di tale
Proc. N.R.G. 10285 /2020 – sentenza Pagina 9 di 14 veicolo (“Napoli-Poggioreale”) senza riferire alcunché in ordine alla tipologia dello stesso (“ricordo che ci preoccupammo della condizione del signor in quanto lamentava dolori e non riuscivo a Parte_2
vedere il modello e la targa del veicolo pirata”).
Orbene, la lacunosità di quanto riportato dal teste, con riferimento alla dinamica del sinistro per cui è causa, unitamente all'assenza di rilievi fotografici dell'autovettura tamponata (che avrebbero potuto chiarire la violenza dell'impatto), ha correttamente indotto il primo giudice a concludere per l'inverosimiglianza del racconto e l'inattendibilità del narrato.
Quanto poi al compendio probatorio offerto dall'appellante in primo grado, esso, invero, è limitato alla richiesta di risarcimento del danno, alle certificazioni mediche ed alla perizia di parte quantificativa del danno.
Come si vede, il materiale probatorio in atti appare scarno e, comunque, insufficiente a dimostrare la fondatezza della dinamica del sinistro come descritta in citazione;
più in particolare non vi è alcuna prova relativa allo stato dei luoghi in cui sarebbe avvenuto il sinistro né alla effettiva presenza di un veicolo investitore non identificato.
Tra l'altro, la prova testimoniale assunta nel corso del processo di primo grado deve essere valutata con particolare rigore, per una pluralità di ragioni: - trattasi di un unico testimone;
- il nominativo del testimone non è indicato nella missiva di messa in mora;
- sul luogo del sinistro, nonostante i danni asseritamente subiti dall'attore, non veniva allertata la pubblica autorità.
Proc. N.R.G. 10285 /2020 – sentenza Pagina 10 di 14 Ora, preme anzitutto evidenziare che la valutazione sull'attendibilità del teste afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva
(la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite: così, di recente, Cass. civ., sez. I, 07/06/2021, n. 15818 nonché Cass., 9 agosto 2019, n. 21239), alla luce del materiale istruttorio a sua disposizione. Ebbene, è lecito dubitare dell'attendibilità della deposizione testimoniale del teste escusso, per quanto si è già detto.
Considerato che trattasi di teste oculare la cui credibilità non è stata corroborata da altri elementi di prova a supporto della tesi attorea, non offerti in giudizio.
Come è noto, è compito del Giudice valutare la deposizione alla stregua di elementi di natura oggettiva (precisione e completezza della dichiarazione, possibili contraddizioni) sia di carattere soggettivo
(qualità personali, rapporti con le parti, interesse ad un determinato esito della lite) e che la valutazione negativa anche di uno solo dei precedenti elementi possa determinare l'inattendibilità del teste (Cass.
30 marzo 2010 n. 7763).
Orbene, se è vero che l'omessa o incompleta (anche per omessa indicazione dei testimoni) denuncia all'autorità giudiziaria non è idonea, in sé, ad escludere che il danno sia effettivamente verificato
(cfr. Cass. Civ., sez. III, 18/06/2012, n. 9939), tale elemento deve essere
Proc. N.R.G. 10285 /2020 – sentenza Pagina 11 di 14 comparativamente valutato con il materiale probatorio ritualmente acquisito agli atti.
Nella specie, come detto, alcun elemento oggettivo di prova è stato fornito in merito alla causazione del sinistro ad opera di un veicolo non identificato.
In definitiva, il Tribunale ritiene che, alla luce del materiale istruttorio raccolto nel processo di primo grado, correttamente il giudice di prime cure abbia respinto la domanda attorea per insussistenza della prova - del cui onere l'attore era gravata, ai sensi dell'art. 2697 c.c. - del verificarsi del sinistro con le modalità e le conseguenze di cui in citazione.
Si osserva infatti che la fattispecie dedotta in giudizio configura una ipotesi di responsabilità extracontrattuale e, più propriamente, di un fatto illecito in relazione alla circolazione dei veicoli, fattispecie per la quale l'obbligo del risarcimento del danno sussiste solo qualora vi sia il concorso di tre elementi: 1) il verificarsi dell'evento storico;
2)
l'esistenza di un rapporto causa-effetto tra il fatto storico e il danno ingiusto;
3) il dolo o la colpa dell'agente.
I predetti elementi devono essere interamente provati ai sensi dell'art. 2697 c.c. da chi agisce in giudizio in applicazione delle ordinarie regole di distribuzione dell'onere probatorio.
Nel caso di specie, essendo controversa la ricostruzione della dinamica dei fatti così come genericamente esposta in citazione, sull'attore incombeva l'onere di provare sia il fatto come in concreto verificatosi, sia il nesso eziologico tra l'evento ed i danni lamentati.
Proc. N.R.G. 10285 /2020 – sentenza Pagina 12 di 14 Per quanto sopra, la domanda è stata dunque correttamente rigettata dal primo giudice per non essere stata fornita la prova del fatto, né conseguentemente del nesso di causalità tra l'evento descritto e le lesioni allegate da parte attrice.
Non essendosi raggiunta la prova dell'an, il primo giudice ha, altrettanto correttamente, ritenuto assorbita la questione dell'omesso utilizzo delle cinture di sicurezza, circostanza, peraltro, come detto, incontestata tra le parti.
L'appello, sua pur con le precisazioni che precedono, deve quindi essere rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
***
Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 10/3/2014 n. 55 (scaglione sino ad euro
5200,00, valori minimi per la fase di studio, introduttiva e decisoria alla luce della bassa complessità della vertenza e della limitata attività processuale compiuta); va dato atto, ai sensi dell'art. 13, co.1 del d.P.R.
n. 115 del 2002 (inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del
2012) della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE
CIVILE, definitivamente pronunziando quale giudice monocratico ed in
Proc. N.R.G. 10285 /2020 – sentenza Pagina 13 di 14 grado di appello, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1. rigetta l'appello proposto da , confermando Parte_1
integralmente la sentenza appellata;
2. condanna al pagamento delle spese Parte_1
processuali del presente grado di giudizio in favore di
- FGVS, che si liquidano in €. Controparte_1
852,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n.
115/2002 (TU Spese di Giustizia), la sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello,
a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Aversa il 10/11/2025
Il Giudice
dott. Luca Stanziola
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
Proc. N.R.G. 10285 /2020 – sentenza Pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Napoli Nord – II SEZIONE
CIVILE, dott. Luca Stanziola, pronunziando in funzione di giudice monocratico ed in grado d'appello, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 10285 del
Ruolo Generale dell'anno 2020, avente ad oggetto: APPELLO vertente TRA
(C.F. ) rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Michele De Lise, presso il cui studio, alla via Nicola Capasso
n. 31 Mugnano di Napoli (già Corso Campano n. 426/m - Giugliano in
Campania), elett.te domicilia, come da procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
Fondo Garanzia per le Vittime della Controparte_1
Strada per la Regione Campania (C.F. , in persona del P.IVA_1
legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Valeria Verde, presso il cui studio elettivamente domicilia in Aversa (CE), alla Via F.lli Cervi
n. 13 presso lo studio Luongo
Proc. N.R.G. 10285 /2020 – sentenza Pagina 1 di 14 APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 14/07/2025 le parti hanno concluso con note ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede interamente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato, impugnava Parte_1
la sentenza n. 780/2020 emessa il 12/02/2020 e pubblicata il
17/03/2020 dal Giudice di Pace di Casoria, notificata a mezzo рес in data 08/10/2020, con la quale il giudice di primo grado rigettava la domanda risarcitoria dallo stesso avanzata nei confronti di
[...]
- Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per ivi Controparte_2
sentirla condannare al risarcimento dei danni per le lesioni personali subite a seguito del sinistro occorso il 30/12/2010 alle ore 22.00 circa in Casoria alla via sp1, circumvallazione esterna di Napoli, in direzione
Casoria-Casalnuovo, allorquando si trovava quale trasportato a bordo del veicolo Ford Fiesta tg. CL 657CB.
Quale motivo d'appello deduceva l'erroneità della Parte_1
sentenza gravata per aver il Giudice di prime cure erroneamente valutato il materiale probatorio acquisito, nonché per la violazione del principio di imparzialità del giudicante e l'errata applicazione dell'art. 1227, co.1, c.c..
Pertanto, adiva codesto Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, voglia l'adito Tribunale di Napoli
Nord, respinta ogni avversa istanza, ritenere fondati i motivi della presente impugnativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza
Proc. N.R.G. 10285 /2020 – sentenza Pagina 2 di 14 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Casoria n.780/2020 Sen., disporre
l'accoglimento integrale della domanda risarcitoria avanzata dal sig.
come oggi specificato. 2) Per effetto della detta riforma, Parte_1
condannarsi, essi intimati, in proprio e/o col vincolo solidale fra loro, ciascuno nelle rispettive qualità, al risarcimento di tutti i danni derivati al sig. dall'incidente occorsogli mediante pronto ed Parte_1
immediato pagamento in favore dello stesso dell'ulteriore somma di
€.3128,20. Il tutto oltre ovviamente interessi e rivalutazione come per legge;
condannarsi comunque essi intimati al pagamento di quella somma a risultare dalla espletanda istruttoria;
3) Condannare, previa riforma della sentenza impugnata, le medesime parti alle spese e diritti per il secondo grado giudizio”.
Si costituiva in giudizio quale impresa designata Controparte_1
per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo Garanzia per le
Vittime della Strada per la Regione Campania, la quale eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e nel merito l'infondatezza dell'avverso gravame di cui chiedeva il rigetto.
***
In limine litis, deve essere dichiarata la tempestività dell'appello
(considerato che il termine ultimo per la proposizione del mezzo di gravame era il 09/11/2020 e che l'atto di appello è stato tempestivamente notificato a mezzo PEC il 06/11/2020) nonché la sua piena ammissibilità, in quanto rispondente ai dettami di cui all'art. 342
c.p.c., così interpretato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
Proc. N.R.G. 10285 /2020 – sentenza Pagina 3 di 14 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, nel senso cioè che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. civ., Sez. Un., 16/11/2017, n. 27199).
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Nel merito, l'appello è infondato e deve essere dunque rigettato.
L'appellante con un unico complesso motivo di gravame si duole dell'errata valutazione, da parte del giudice di prime cure, del materiale istruttorio acquisito agli atti, evidenziando l'erroneità del percorso logico seguito nel pervenire alla decisione di infondatezza della domanda.
Egli, più nello specifico, non contestando l'omesso utilizzo delle cinture di sicurezza e di non aver allertato, nell'immediatezza dei fatti, le forze dell'ordine, è insorto contro la decisione del primo giudice, nella parte in cui l'onere probatorio posto a carico dell'attore è stato ritenuto
“aggravato” a causa posizione rivestita, in giudizio, da Controparte_1
quale impresa designata per il Fondo di Garanzia per le Vittima
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della Strada.
Proc. N.R.G. 10285 /2020 – sentenza Pagina 4 di 14 Ha poi evidenziato l'erroneità della predetta decisione nella parte in cui
è stata valorizzata la circostanza dell'omessa presentazione, da parte del danneggiato, di denuncia e dell'omessa esibizione in giudizio di fotografie rappresentative del danno subito dall'autovettura, stante peraltro il chiaro disposto dell'art. 283 co. 2 cod. ass. che limita la pretesa risarcitoria ai soli danni alla persona.
Risulta poi censurata la decisione del primo giudice, nella parte in cui ha ritenuto la questione del mancato utilizzo dei presidi di sicurezza individuale ex art. 1227 c.c. assorbita dall'infondatezza, nel merito, della domanda risarcitoria nel suo complesso.
Le circostanze in precedenza evidenziate sono state contestate dalla parte appellata che, nell'evidenziare come, nella specie, l'appello si sia risolto in “uno sterile “attacco” alle argomentazioni svolte dal giudice di primo grado”, ha chiesto il rigetto del gravame.
Ciò posto, si osserva come l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice – con le precisazioni che seguiranno – è sostanzialmente conforme ai precetti enucleati dalla giurisprudenza e, dunque, non merita censura.
Invero, l'appellante si è limitato ad allegare, nel primo grado di giudizio, che allorquando si trovava quale trasportato a bordo del veicolo Ford Fiesta tg. CL 657CB in data 30/12/2010 alle ore 22.00 circa in Casoria alla via S.P. 1, circumvallazione esterna di Napoli, in direzione Casoria-Casalnuovo, subiva lesioni a causa di un tamponamento da tergo da parte di un veicolo non identificato, senza null'altro precisare e provare né sullo stato dei luoghi al momento del
Proc. N.R.G. 10285 /2020 – sentenza Pagina 5 di 14 sinistro, né circa l'esatta dinamica, non fornendo alcun elemento utile all'accertamento della presenza del presunto veicolo non identificato.
Ora, il primo giudice, ha evidenziato che “a) dopo il sinistro non sono state chiamate ad intervenire le autorità per l'accertamento dei fatti;
b) in occasione del pronto soccorso, avvenuto il giorno successivo al sinistro, non venne fatto alcun riferimento alla responsabilità del conducente di un'auto pirata;
c) non è mai stata sporta denuncia contro ignoti;
d) non sono state depositate le foto rappresentative dei danni alla parte posteriore dell'auto tamponata;
e) in quest'ultima vi erano oltre all'attore almeno altri due occupanti (il conducente ed il passeggero posto innanzi) e nessuno di essi ha provveduto a rilevare la targa dell'auto danneggiante, tanto più che la dichiarata violenza della collisione avrà impedito una fuga rapida e repentina”.
Ebbene, al netto della qualifica personale dell'attore, del tutto irrilevante nella fattispecie in esame, l'iter logico giuridico seguito dal primo giudice è apparso condivisibile nonché conforme ai precetti assolutamente granitici nella giurisprudenza di legittimità.
Ed invero, in punto di diritto occorre evidenziare che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, “In tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada (ex art. 283, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 209 del 2005) al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale,
l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato
Proc. N.R.G. 10285 /2020 – sentenza Pagina 6 di 14 cagionato dal veicolo inidentificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (tra le tante, di recente Cass. Civ., sez. III, 15/02/2024, n. 4213).
L'imposizione a carico del danneggiato di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro è conforme alla ratio della disposizione normativa in esame in relazione non solo al principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697
c.c. ma anche alla finalità perseguita dal legislatore di impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al conducente. Su detto onere probatorio la giurisprudenza ha anche evidenziato che “è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi" (Cass. Civ. n.
15367/2011).
Orbene, venendo al caso di specie, la dinamica dell'evento prospettata da parte attrice nell'atto introduttivo non ha trovato conforto nelle
Proc. N.R.G. 10285 /2020 – sentenza Pagina 7 di 14 risultanze probatorie acquisite all'esito dell'espletata istruttoria, non rinvenendosi in atti elementi sufficienti al fine di poter ritenere adeguatamente dimostrato il fatto storico così come dedotto in giudizio.
Sul punto, è vero che la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell'art. 283, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 209 del 2005 nei confronti dell'impresa designata dal
Fondo di garanzia per le vittime della strada (tra le altre, Cass. n.
23434/2014, Cass. n. 374/2015, Cass. n. 27541/2016).
E' altrettanto vero, però, che costituisce dunque un preciso onere del danneggiato che agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno, dimostrare sia che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che quest'ultimo sia rimasto sconosciuto (cfr., ex multis, Cass. 8 marzo
1990, n. 1860; Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15367 del 13/07/2011), non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto (Sez. 3, Sentenza n. 24449 del 18/11/2005).
Ebbene, premesso che non risulta in atti alcuna denuncia-querela sporta in merito al sinistro di cui è causa, come ammesso dallo stesso appellante, il rilevato deficit probatorio non può essere colmato dalle dichiarazioni dell'unico teste escusso, peraltro occupante il veicolo in discorso, al netto della sua incapacità a testimoniare, la cui rilevabilità
d'ufficio è, ormai, preclusa alla luce dei principi di diritto enucleati da
Proc. N.R.G. 10285 /2020 – sentenza Pagina 8 di 14 Cass. civ., Sez. U., 06/04/2023, n. 9456.
Ora, la testimonianza resa dal teste , escusso all'udienza Testimone_1
del 13.02.2019, è inidonea a corroborare la veridicità del sinistro per cui è processo: il teste, infatti, pur confermando sommariamente la dinamica del sinistro come prospettata da parte attrice, non forniva dettagli utili ad individuare il veicolo presunto responsabile del sinistro
(non riferiva alcun dettaglio sullo stesso quali modello, colore, cilindrata ecc.) né sulla natura e l'entità delle lesioni riportate dall'attore.
Il teste, limitandosi a riferire di aver avvertito un tamponamento
(“abbastanza violento”) da tergo essendo anch'ella trasportata all'interno del veicolo, nulla ha riferito sull'esatta dinamica del sinistro e sulla causa dello stesso, se effettivamente l'evento sia stato causato da una errata condotta del veicolo di controparte.
Ella ha infatti espressamente riferito di non essere riuscita a vedere il modello dell'auto investitrice né il suo numero di targa (benché il sinistro sia avvenuto a velocità moderata, come da lei sostenuto: “nel rallentare per girare a sinistra nello svincolo, il veicolo si cui eravamo trasportati veniva tamponato”) essendosi ella preoccupata esclusivamente delle condizioni di salute del danneggiato.
Stando poi al narrato del predetto teste, appare inverosimile che, nonostante la violenza dell'urto da tergo (tanto che il fu Pt_1
“sbalzato dal sediolino posteriore contro il sediolino anteriore”) il veicolo investitore riuscì a dileguarsi senza lasciare traccia, ed è altrettanto inverosimile che il teste abbia precisato la direzione di tale
Proc. N.R.G. 10285 /2020 – sentenza Pagina 9 di 14 veicolo (“Napoli-Poggioreale”) senza riferire alcunché in ordine alla tipologia dello stesso (“ricordo che ci preoccupammo della condizione del signor in quanto lamentava dolori e non riuscivo a Parte_2
vedere il modello e la targa del veicolo pirata”).
Orbene, la lacunosità di quanto riportato dal teste, con riferimento alla dinamica del sinistro per cui è causa, unitamente all'assenza di rilievi fotografici dell'autovettura tamponata (che avrebbero potuto chiarire la violenza dell'impatto), ha correttamente indotto il primo giudice a concludere per l'inverosimiglianza del racconto e l'inattendibilità del narrato.
Quanto poi al compendio probatorio offerto dall'appellante in primo grado, esso, invero, è limitato alla richiesta di risarcimento del danno, alle certificazioni mediche ed alla perizia di parte quantificativa del danno.
Come si vede, il materiale probatorio in atti appare scarno e, comunque, insufficiente a dimostrare la fondatezza della dinamica del sinistro come descritta in citazione;
più in particolare non vi è alcuna prova relativa allo stato dei luoghi in cui sarebbe avvenuto il sinistro né alla effettiva presenza di un veicolo investitore non identificato.
Tra l'altro, la prova testimoniale assunta nel corso del processo di primo grado deve essere valutata con particolare rigore, per una pluralità di ragioni: - trattasi di un unico testimone;
- il nominativo del testimone non è indicato nella missiva di messa in mora;
- sul luogo del sinistro, nonostante i danni asseritamente subiti dall'attore, non veniva allertata la pubblica autorità.
Proc. N.R.G. 10285 /2020 – sentenza Pagina 10 di 14 Ora, preme anzitutto evidenziare che la valutazione sull'attendibilità del teste afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva
(la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite: così, di recente, Cass. civ., sez. I, 07/06/2021, n. 15818 nonché Cass., 9 agosto 2019, n. 21239), alla luce del materiale istruttorio a sua disposizione. Ebbene, è lecito dubitare dell'attendibilità della deposizione testimoniale del teste escusso, per quanto si è già detto.
Considerato che trattasi di teste oculare la cui credibilità non è stata corroborata da altri elementi di prova a supporto della tesi attorea, non offerti in giudizio.
Come è noto, è compito del Giudice valutare la deposizione alla stregua di elementi di natura oggettiva (precisione e completezza della dichiarazione, possibili contraddizioni) sia di carattere soggettivo
(qualità personali, rapporti con le parti, interesse ad un determinato esito della lite) e che la valutazione negativa anche di uno solo dei precedenti elementi possa determinare l'inattendibilità del teste (Cass.
30 marzo 2010 n. 7763).
Orbene, se è vero che l'omessa o incompleta (anche per omessa indicazione dei testimoni) denuncia all'autorità giudiziaria non è idonea, in sé, ad escludere che il danno sia effettivamente verificato
(cfr. Cass. Civ., sez. III, 18/06/2012, n. 9939), tale elemento deve essere
Proc. N.R.G. 10285 /2020 – sentenza Pagina 11 di 14 comparativamente valutato con il materiale probatorio ritualmente acquisito agli atti.
Nella specie, come detto, alcun elemento oggettivo di prova è stato fornito in merito alla causazione del sinistro ad opera di un veicolo non identificato.
In definitiva, il Tribunale ritiene che, alla luce del materiale istruttorio raccolto nel processo di primo grado, correttamente il giudice di prime cure abbia respinto la domanda attorea per insussistenza della prova - del cui onere l'attore era gravata, ai sensi dell'art. 2697 c.c. - del verificarsi del sinistro con le modalità e le conseguenze di cui in citazione.
Si osserva infatti che la fattispecie dedotta in giudizio configura una ipotesi di responsabilità extracontrattuale e, più propriamente, di un fatto illecito in relazione alla circolazione dei veicoli, fattispecie per la quale l'obbligo del risarcimento del danno sussiste solo qualora vi sia il concorso di tre elementi: 1) il verificarsi dell'evento storico;
2)
l'esistenza di un rapporto causa-effetto tra il fatto storico e il danno ingiusto;
3) il dolo o la colpa dell'agente.
I predetti elementi devono essere interamente provati ai sensi dell'art. 2697 c.c. da chi agisce in giudizio in applicazione delle ordinarie regole di distribuzione dell'onere probatorio.
Nel caso di specie, essendo controversa la ricostruzione della dinamica dei fatti così come genericamente esposta in citazione, sull'attore incombeva l'onere di provare sia il fatto come in concreto verificatosi, sia il nesso eziologico tra l'evento ed i danni lamentati.
Proc. N.R.G. 10285 /2020 – sentenza Pagina 12 di 14 Per quanto sopra, la domanda è stata dunque correttamente rigettata dal primo giudice per non essere stata fornita la prova del fatto, né conseguentemente del nesso di causalità tra l'evento descritto e le lesioni allegate da parte attrice.
Non essendosi raggiunta la prova dell'an, il primo giudice ha, altrettanto correttamente, ritenuto assorbita la questione dell'omesso utilizzo delle cinture di sicurezza, circostanza, peraltro, come detto, incontestata tra le parti.
L'appello, sua pur con le precisazioni che precedono, deve quindi essere rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
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Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 10/3/2014 n. 55 (scaglione sino ad euro
5200,00, valori minimi per la fase di studio, introduttiva e decisoria alla luce della bassa complessità della vertenza e della limitata attività processuale compiuta); va dato atto, ai sensi dell'art. 13, co.1 del d.P.R.
n. 115 del 2002 (inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del
2012) della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE
CIVILE, definitivamente pronunziando quale giudice monocratico ed in
Proc. N.R.G. 10285 /2020 – sentenza Pagina 13 di 14 grado di appello, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1. rigetta l'appello proposto da , confermando Parte_1
integralmente la sentenza appellata;
2. condanna al pagamento delle spese Parte_1
processuali del presente grado di giudizio in favore di
- FGVS, che si liquidano in €. Controparte_1
852,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n.
115/2002 (TU Spese di Giustizia), la sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello,
a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Aversa il 10/11/2025
Il Giudice
dott. Luca Stanziola
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
Proc. N.R.G. 10285 /2020 – sentenza Pagina 14 di 14