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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/10/2025, n. 14488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14488 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 49038/2021 Ruolo Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice LA NT ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 49038 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 12 marzo 2025
TRA
nato a [...] il [...], residente in [...] (c.f. Parte_1
) rappresentato e difeso dall' Avv. Roberto Savarese ed elettivamente CodiceFiscale_1 domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Via Romeo Romei, 27;
- opponente
E
con sede legale in Conegliano Veneto (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1 (codice Controparte_1 fiscale, partita IVA , e per essa con sede legale in P.IVA_1 Controparte_2
Milano (partita IVA , in forza di procura rilasciata da P.IVA_2 Controparte_3 quale mandataria del veicolo con sede in Milano, Via Valtellina n. 15/17 (codice fiscale e partita
IVA ), in persona del procuratore, rappresentata e difesa dall' Avv. Grazia Gugliotta P.IVA_3 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catania, Via Alberto Mario n. 81;
- opposta
1 nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate per l'udienza del
12 marzo 2025, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, convenendo in giudizio Parte_1 [...]
tramite la procuratrice della mandataria, dinanzi al Tribunale di Roma, proponeva CP_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 9629/2021, emesso in data 21 maggio 2021, per sentir “in via preliminare sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo … per le motivazioni in atto e per il grave e irreparabile danno derivante dall'eventuale esecuzione sull'immobile oggetto della garanzia in corso di giudizio;
in via principale: in accoglimento totale della presente domanda, … ritenere e dichiarare infondata sia in fatto che in diritto la pretesa creditoria della convenuta e per essa dalla ., … e, per l'effetto, Controparte_1 Controparte_2 dichiarare illegittimo, annullare e revocare il decreto ingiuntivo …; in via subordinata,
…determinare l'esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo anche all'esito dell'espletanda CTU che il Giudice vorrà disporre e, per l'effetto condannare la società convenuta
…, alla refusione delle spese e competenze di causa” .
Premetteva l'opponente di aver ricevuto, in data 8 giugno 2021, la notificazione del decreto opposto con il quale gli era stato ingiunto il pagamento nei confronti della e per essa di Controparte_1
, della somma di € 279.108,57 oltre interessi, e spese, a titolo di debito Controparte_2 restitutorio residuo della quota di mutuo, oggetto di accollo da parte sua, a seguito del frazionamento del finanziamento ottenuto da parte della Società Finanziaria Italia per Azioni, contestualmente all'acquisto da parte di quest'ultima della proprietà del villino - distinto con int. 3 e posto auto e conseguenti pertinenze, sito in Roma nel comprensorio Convenzionato “G3
Borghesiana”.
L'opponente eccepiva la nullità del contratto costitutivo del rapporto per indeterminatezza dell'oggetto: segnatamente, si doleva del fatto che esso non indicasse compiutamente le condizioni di restituzione del finanziamento, con specifico riguardo al metodo di ammortamento di esso;
lamentava altresì la previsione di condizioni usurarie;
inoltre, sosteneva che ove fosse ravvisata nel contratto la previsione di una piano di ammortamento secondo il metodo alla francese dovesse ritenersi quest'ultima implicante l'applicazione di interessi anatocistici in violazione dei limiti di legge.
2 Si costituiva la parte opposta tramite la quale procuratrice CP_1 Controparte_2 della mandataria contestando la fondatezza di ciascuno dei motivi di Controparte_3 opposizione e concludendo come segue: “Nel merito: in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà ex art. 649 c.p.c. del decreto ingiuntivo … poiché non sono stati addotti e provati gravi motivi che giustifichino tale sospensione. In via principale, rigettare le domande, istanze ed eccezioni tutte formulate dall'opponente, in quanto generiche, indeterminate, infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate, e per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo di pagamento …. In via gradata, e nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare in ogni caso l'opponente al pagamento in favore dell'esponente delle somme che risulteranno comunque dovute all'esito del Controparte_1 giudizio, oltre interessi come richiesti nella domanda monitoria, fino al soddisfo. In ogni caso con vittoria di spese…”.
Con ordinanza depositata in data 10 febbraio 2022 era accolta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 12 marzo 2025; all'esito, il Giudice tratteneva la causa in decisione e le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.
*********
L'opposizione è parzialmente fondata a merita accoglimento nei limiti che di seguito si espongono.
Al fine di acquisire gli elementi necessari ad accertare la fondatezza della doglianza dell'opponente in ordine all'indeterminatezza delle condizioni del contratto di mutuo per cui è causa si è ritenuto di conferire incarico di consulenza tecnica contabile.
Il Consulente nominato, all'esito delle operazioni peritali, ha riferito di avere esaminato il contratto di mutuo intercorso tra la società Finanziaria Italia e la Banca concedente il finanziamento, nonché il successivo atto di erogazione e quietanza;
di avere altresì rinvenuto in atti la presenza anche della comunicazione relativa alle condizioni riservate agli accollatari sottoscritta in data 18.7.2006 e di avere analizzato l'atto di compravendita stipulato dalla mutuataria con l'opponente in data 19 ottobre 2006. Ha quindi concluso nel senso che da nessuna di tali scritture fossero desumibili le modalità di ammortamento del mutuo, non essendo rinvenibili il piano di ammortamento finanziario, né alcuna pattuizione circa l'importo delle rate in scadenza, cosicché non fosse
3 oggettivamente determinabile in maniera univoca il piano di rimborso del capitale (ammortamento a quote costanti di capitale, c.d. all'italiana, ovvero ammortamento a rata costante c.d. alla francese).
Se è vero - come dedotto dalla parte opposta - che secondo orientamento giurisprudenziale costante,
l'omessa produzione in atti del piano di ammortamento non determina di per sé alcun profilo di invalidità del contratto, nell'ipotesi in cui la modalità di ammortamento del finanziamento sia comunque ricostruibile sulla base delle pattuizioni delle parti, è pur vero che, nel caso di specie, il
Consulente ha rilevato la mancanza negli atti di elementi sufficienti al fine di operare tale ricostruzione, dovendo così concludere per l'indeterminatezza assoluta delle condizioni del rapporto. Quest'ultima inficia la validità del contratto costitutivo di esso e integra il presupposto applicativo del disposto dell'art. 117 TUB, che prevede l'applicazione dei tassi sostitutivi.
Al fine di rideterminare il piano di ammortamento del finanziamento, il Consulente ha ritenuto di effettuare un duplice calcolo: l'uno sviluppando il conteggio con riferimento a quote di capitale costanti, l'altro secondo il metodo a rata costante. Ha poi precisato di non essere stato in grado di ricalcolare il rapporto di dare-avere tra le parti, non avendo rinvenuto in atti le quietanze relative alle rate scadute, comprovanti i pagamenti già intercorsi.
Ritiene il giudicante che, in mancanza di specifica pattuizione del piano di ammortamento secondo la modalità (più gravosa) c.d. “alla francese”, debba accertarsi il debito residuo della parte opponente in relazione allo sviluppo di un piano di ammortamento del finanziamento secondo il metodo “all'italiana”, con la conseguenza che debba recepirsi, tra le due soluzioni alternative elaborate dal Ctu, quella che prevedeva quote di capitale costante.
Quanto alla determinazione dell'entità del debito residuo dell'opponente nei confronti dell'opposta, si è già detto che il Consulente ha affermato di non potersi pronunciare, non avendo le parti prodotto in atti documenti dai quali desumere compiutamente riscontro delle rate pagate da parte dell'opponente.
Sul punto si osserva che effettivamente non si rinviene nella produzione documentale della parte opposta alcun prospetto dal quale evincere lo svolgimento del rapporto intercorso tra le parti;
né la parte opponente ha prodotto alcun documento dal quale evincere l'ammontare dei pagamenti eseguiti da parte sua nei confronti della creditrice.
Il Consulente di parte opponente ha, però, formulato un'ipotesi di ricostruzione dello svolgimento del rapporto intercorso tra le parti, allo scopo di fornire elementi utili ai fini della quantificazione del debito residuo del mutuatario: segnatamente, muovendo dalla quantificazione del debito restitutorio residuo operata dalla ricorrente per ingiunzione all'atto della formulazione della domanda (pari ad euro 279.108,57), è pervenuto alla conclusioni che la Banca avesse proceduto
(pur in assenza di specifica pattuizione) all'ammortamento del finanziamento secondo il metodo
4 alla francese: ciò in quanto, se avesse previsto un piano di ammortamento all'italiana, quella quantificazione del debito residuo sarebbe maturata nel 2012, mentre – nell'assunto della ricorrente
– la morosità del debitore sarebbe maturata al primo semestre 2016.
Più precisamente, si rileva, invero, che l'opposta ha prodotto in atti missiva recante la data del 14 gennaio 2016, inviata all'opponente, nella quale dava conto dell'esposizione debitoria già maturata dal medesimo in relazione alla restituzione del finanziamento a quella data per l'importo di euro
283.521,74; la stessa somma è poi riportata quale saldo iniziale nell'estratto di saldaconto prodotto in atti da parte della ricorrente per ingiunzione in allegato all'atto introduttivo del giudizio. Da tale produzione, si desume quindi, da un lato, che il debitore fosse in realtà divenuto moroso già nell'ultimo dicembre del 2015; dall'altro, che effettivamente la stesse procedendo CP_4 all'ammortamento del finanziamento secondo il metodo alla francese, riscontrandosi sostanziale coincidenza (sia pure con una certa approssimazione) tra l'ammontare del credito stimato dalla a quella data e la quantificazione del debito residuo del mutuatario alla stessa data nel CP_4 prospetto ricostruttivo dell'ammortamento del finanziamento secondo il suddetto criterio.
Il Consulente di parte ha quindi proseguito il suo ragionamento, calcolando che, alla data del 30 giugno 2016, secondo il piano di ammortamento alla francese del finanziamento, il debitore avesse versato alla Banca la somma complessiva di euro 125.893,23 a titolo di interessi: invero, in virtù di quanto sopra detto, deve ritenersi che il debitore avesse corrisposto (fino al mese di dicembre 2015) la minor somma di euro 125.198,79, a titolo di interessi;
mentre, alla stessa data, il debitore aveva corrisposto alla la somma di euro 79.397,22 a titolo di restituzione del capitale. CP_4
Sennonché, tenendo conto della ridefinizione del piano di ammortamento del finanziamento operata dal Consulente, in applicazione dell'art 117 Tub e secondo il metodo all'italiana, alla data del 31 dicembre 2015, al creditore avrebbe dovuto essere corrisposta, a titolo di interessi, la minor somma di euro 48.989,28 cosicché risultasse pagata in eccedenza per tale titolo la somma di euro
76.209,51.
Il Consulente della parte opponente ha quindi concluso nel senso che il debito residuo della creditrice dovesse essere rideterminato sottraendo l'ammontare delle somme corrisposte dall'opponente nei suoi confronti in eccesso a titolo di interessi, dall'importo preteso a titolo di debito residuo, quest'ultimo computato dalla Banca – come desumibile dall'estratto ex art. 50 Tub del rapporto depositato in atti - anche tenendo conto dei versamenti effettuati dal debitore tra il mese di giugno 2016 e maggio 2018, in esecuzione di un piano di rientro accordatogli, nell'importo di euro 279.108,57.
Il metodo seguito dal Consulente di parte opponente è stato, peraltro, ritenuto corretto dal punto di vista tecnico da parte del Ctu nominato.
5 Ritiene, pertanto, il giudicante che, sia pure con la necessaria approssimazione derivante dalla lacunosa produzione documentale delle parti, debba operarsi la ricostruzione del debito secondo il criterio individuato dal Consulente della parte opponente.
Ne discende che, dall'importo di euro 279.108,57, indicato dalla Banca quale debito residuo alla data del 26 giugno 2018, debba detrarsi la somma di euro 76.209,51, cosicché il l'esposizione del medesimo in relazione al finanziamento debba rideterminarsi nella misura di euro 202.899,06.
Per tali motivi, l'opposizione è parzialmente accolta;
per l'effetto è disposta revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma sopra indicata di euro 202.899,06, oltre interessi legali con decorrenza dalla data di costituzione in mora (9 ottobre 2018) al soddisfo.
In ragione della parziale soccombenza reciproca, si dispone compensazione integrale delle spese tra le parti.
Si pongono, infine, le spese di CTU separatamente liquidate a carico della parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di euro 202.899,06, oltre interessi come liquidati in motivazione;
- dispone compensazione integrale delle spese tra le parti;
- pone, in via definitiva, le spese di CTU a carico della parte opposta.
Roma, 17/10/2025
Il Giudice
LA NT
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice LA NT ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 49038 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 12 marzo 2025
TRA
nato a [...] il [...], residente in [...] (c.f. Parte_1
) rappresentato e difeso dall' Avv. Roberto Savarese ed elettivamente CodiceFiscale_1 domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Via Romeo Romei, 27;
- opponente
E
con sede legale in Conegliano Veneto (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1 (codice Controparte_1 fiscale, partita IVA , e per essa con sede legale in P.IVA_1 Controparte_2
Milano (partita IVA , in forza di procura rilasciata da P.IVA_2 Controparte_3 quale mandataria del veicolo con sede in Milano, Via Valtellina n. 15/17 (codice fiscale e partita
IVA ), in persona del procuratore, rappresentata e difesa dall' Avv. Grazia Gugliotta P.IVA_3 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catania, Via Alberto Mario n. 81;
- opposta
1 nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate per l'udienza del
12 marzo 2025, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, convenendo in giudizio Parte_1 [...]
tramite la procuratrice della mandataria, dinanzi al Tribunale di Roma, proponeva CP_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 9629/2021, emesso in data 21 maggio 2021, per sentir “in via preliminare sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo … per le motivazioni in atto e per il grave e irreparabile danno derivante dall'eventuale esecuzione sull'immobile oggetto della garanzia in corso di giudizio;
in via principale: in accoglimento totale della presente domanda, … ritenere e dichiarare infondata sia in fatto che in diritto la pretesa creditoria della convenuta e per essa dalla ., … e, per l'effetto, Controparte_1 Controparte_2 dichiarare illegittimo, annullare e revocare il decreto ingiuntivo …; in via subordinata,
…determinare l'esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo anche all'esito dell'espletanda CTU che il Giudice vorrà disporre e, per l'effetto condannare la società convenuta
…, alla refusione delle spese e competenze di causa” .
Premetteva l'opponente di aver ricevuto, in data 8 giugno 2021, la notificazione del decreto opposto con il quale gli era stato ingiunto il pagamento nei confronti della e per essa di Controparte_1
, della somma di € 279.108,57 oltre interessi, e spese, a titolo di debito Controparte_2 restitutorio residuo della quota di mutuo, oggetto di accollo da parte sua, a seguito del frazionamento del finanziamento ottenuto da parte della Società Finanziaria Italia per Azioni, contestualmente all'acquisto da parte di quest'ultima della proprietà del villino - distinto con int. 3 e posto auto e conseguenti pertinenze, sito in Roma nel comprensorio Convenzionato “G3
Borghesiana”.
L'opponente eccepiva la nullità del contratto costitutivo del rapporto per indeterminatezza dell'oggetto: segnatamente, si doleva del fatto che esso non indicasse compiutamente le condizioni di restituzione del finanziamento, con specifico riguardo al metodo di ammortamento di esso;
lamentava altresì la previsione di condizioni usurarie;
inoltre, sosteneva che ove fosse ravvisata nel contratto la previsione di una piano di ammortamento secondo il metodo alla francese dovesse ritenersi quest'ultima implicante l'applicazione di interessi anatocistici in violazione dei limiti di legge.
2 Si costituiva la parte opposta tramite la quale procuratrice CP_1 Controparte_2 della mandataria contestando la fondatezza di ciascuno dei motivi di Controparte_3 opposizione e concludendo come segue: “Nel merito: in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà ex art. 649 c.p.c. del decreto ingiuntivo … poiché non sono stati addotti e provati gravi motivi che giustifichino tale sospensione. In via principale, rigettare le domande, istanze ed eccezioni tutte formulate dall'opponente, in quanto generiche, indeterminate, infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate, e per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo di pagamento …. In via gradata, e nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare in ogni caso l'opponente al pagamento in favore dell'esponente delle somme che risulteranno comunque dovute all'esito del Controparte_1 giudizio, oltre interessi come richiesti nella domanda monitoria, fino al soddisfo. In ogni caso con vittoria di spese…”.
Con ordinanza depositata in data 10 febbraio 2022 era accolta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 12 marzo 2025; all'esito, il Giudice tratteneva la causa in decisione e le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.
*********
L'opposizione è parzialmente fondata a merita accoglimento nei limiti che di seguito si espongono.
Al fine di acquisire gli elementi necessari ad accertare la fondatezza della doglianza dell'opponente in ordine all'indeterminatezza delle condizioni del contratto di mutuo per cui è causa si è ritenuto di conferire incarico di consulenza tecnica contabile.
Il Consulente nominato, all'esito delle operazioni peritali, ha riferito di avere esaminato il contratto di mutuo intercorso tra la società Finanziaria Italia e la Banca concedente il finanziamento, nonché il successivo atto di erogazione e quietanza;
di avere altresì rinvenuto in atti la presenza anche della comunicazione relativa alle condizioni riservate agli accollatari sottoscritta in data 18.7.2006 e di avere analizzato l'atto di compravendita stipulato dalla mutuataria con l'opponente in data 19 ottobre 2006. Ha quindi concluso nel senso che da nessuna di tali scritture fossero desumibili le modalità di ammortamento del mutuo, non essendo rinvenibili il piano di ammortamento finanziario, né alcuna pattuizione circa l'importo delle rate in scadenza, cosicché non fosse
3 oggettivamente determinabile in maniera univoca il piano di rimborso del capitale (ammortamento a quote costanti di capitale, c.d. all'italiana, ovvero ammortamento a rata costante c.d. alla francese).
Se è vero - come dedotto dalla parte opposta - che secondo orientamento giurisprudenziale costante,
l'omessa produzione in atti del piano di ammortamento non determina di per sé alcun profilo di invalidità del contratto, nell'ipotesi in cui la modalità di ammortamento del finanziamento sia comunque ricostruibile sulla base delle pattuizioni delle parti, è pur vero che, nel caso di specie, il
Consulente ha rilevato la mancanza negli atti di elementi sufficienti al fine di operare tale ricostruzione, dovendo così concludere per l'indeterminatezza assoluta delle condizioni del rapporto. Quest'ultima inficia la validità del contratto costitutivo di esso e integra il presupposto applicativo del disposto dell'art. 117 TUB, che prevede l'applicazione dei tassi sostitutivi.
Al fine di rideterminare il piano di ammortamento del finanziamento, il Consulente ha ritenuto di effettuare un duplice calcolo: l'uno sviluppando il conteggio con riferimento a quote di capitale costanti, l'altro secondo il metodo a rata costante. Ha poi precisato di non essere stato in grado di ricalcolare il rapporto di dare-avere tra le parti, non avendo rinvenuto in atti le quietanze relative alle rate scadute, comprovanti i pagamenti già intercorsi.
Ritiene il giudicante che, in mancanza di specifica pattuizione del piano di ammortamento secondo la modalità (più gravosa) c.d. “alla francese”, debba accertarsi il debito residuo della parte opponente in relazione allo sviluppo di un piano di ammortamento del finanziamento secondo il metodo “all'italiana”, con la conseguenza che debba recepirsi, tra le due soluzioni alternative elaborate dal Ctu, quella che prevedeva quote di capitale costante.
Quanto alla determinazione dell'entità del debito residuo dell'opponente nei confronti dell'opposta, si è già detto che il Consulente ha affermato di non potersi pronunciare, non avendo le parti prodotto in atti documenti dai quali desumere compiutamente riscontro delle rate pagate da parte dell'opponente.
Sul punto si osserva che effettivamente non si rinviene nella produzione documentale della parte opposta alcun prospetto dal quale evincere lo svolgimento del rapporto intercorso tra le parti;
né la parte opponente ha prodotto alcun documento dal quale evincere l'ammontare dei pagamenti eseguiti da parte sua nei confronti della creditrice.
Il Consulente di parte opponente ha, però, formulato un'ipotesi di ricostruzione dello svolgimento del rapporto intercorso tra le parti, allo scopo di fornire elementi utili ai fini della quantificazione del debito residuo del mutuatario: segnatamente, muovendo dalla quantificazione del debito restitutorio residuo operata dalla ricorrente per ingiunzione all'atto della formulazione della domanda (pari ad euro 279.108,57), è pervenuto alla conclusioni che la Banca avesse proceduto
(pur in assenza di specifica pattuizione) all'ammortamento del finanziamento secondo il metodo
4 alla francese: ciò in quanto, se avesse previsto un piano di ammortamento all'italiana, quella quantificazione del debito residuo sarebbe maturata nel 2012, mentre – nell'assunto della ricorrente
– la morosità del debitore sarebbe maturata al primo semestre 2016.
Più precisamente, si rileva, invero, che l'opposta ha prodotto in atti missiva recante la data del 14 gennaio 2016, inviata all'opponente, nella quale dava conto dell'esposizione debitoria già maturata dal medesimo in relazione alla restituzione del finanziamento a quella data per l'importo di euro
283.521,74; la stessa somma è poi riportata quale saldo iniziale nell'estratto di saldaconto prodotto in atti da parte della ricorrente per ingiunzione in allegato all'atto introduttivo del giudizio. Da tale produzione, si desume quindi, da un lato, che il debitore fosse in realtà divenuto moroso già nell'ultimo dicembre del 2015; dall'altro, che effettivamente la stesse procedendo CP_4 all'ammortamento del finanziamento secondo il metodo alla francese, riscontrandosi sostanziale coincidenza (sia pure con una certa approssimazione) tra l'ammontare del credito stimato dalla a quella data e la quantificazione del debito residuo del mutuatario alla stessa data nel CP_4 prospetto ricostruttivo dell'ammortamento del finanziamento secondo il suddetto criterio.
Il Consulente di parte ha quindi proseguito il suo ragionamento, calcolando che, alla data del 30 giugno 2016, secondo il piano di ammortamento alla francese del finanziamento, il debitore avesse versato alla Banca la somma complessiva di euro 125.893,23 a titolo di interessi: invero, in virtù di quanto sopra detto, deve ritenersi che il debitore avesse corrisposto (fino al mese di dicembre 2015) la minor somma di euro 125.198,79, a titolo di interessi;
mentre, alla stessa data, il debitore aveva corrisposto alla la somma di euro 79.397,22 a titolo di restituzione del capitale. CP_4
Sennonché, tenendo conto della ridefinizione del piano di ammortamento del finanziamento operata dal Consulente, in applicazione dell'art 117 Tub e secondo il metodo all'italiana, alla data del 31 dicembre 2015, al creditore avrebbe dovuto essere corrisposta, a titolo di interessi, la minor somma di euro 48.989,28 cosicché risultasse pagata in eccedenza per tale titolo la somma di euro
76.209,51.
Il Consulente della parte opponente ha quindi concluso nel senso che il debito residuo della creditrice dovesse essere rideterminato sottraendo l'ammontare delle somme corrisposte dall'opponente nei suoi confronti in eccesso a titolo di interessi, dall'importo preteso a titolo di debito residuo, quest'ultimo computato dalla Banca – come desumibile dall'estratto ex art. 50 Tub del rapporto depositato in atti - anche tenendo conto dei versamenti effettuati dal debitore tra il mese di giugno 2016 e maggio 2018, in esecuzione di un piano di rientro accordatogli, nell'importo di euro 279.108,57.
Il metodo seguito dal Consulente di parte opponente è stato, peraltro, ritenuto corretto dal punto di vista tecnico da parte del Ctu nominato.
5 Ritiene, pertanto, il giudicante che, sia pure con la necessaria approssimazione derivante dalla lacunosa produzione documentale delle parti, debba operarsi la ricostruzione del debito secondo il criterio individuato dal Consulente della parte opponente.
Ne discende che, dall'importo di euro 279.108,57, indicato dalla Banca quale debito residuo alla data del 26 giugno 2018, debba detrarsi la somma di euro 76.209,51, cosicché il l'esposizione del medesimo in relazione al finanziamento debba rideterminarsi nella misura di euro 202.899,06.
Per tali motivi, l'opposizione è parzialmente accolta;
per l'effetto è disposta revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma sopra indicata di euro 202.899,06, oltre interessi legali con decorrenza dalla data di costituzione in mora (9 ottobre 2018) al soddisfo.
In ragione della parziale soccombenza reciproca, si dispone compensazione integrale delle spese tra le parti.
Si pongono, infine, le spese di CTU separatamente liquidate a carico della parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di euro 202.899,06, oltre interessi come liquidati in motivazione;
- dispone compensazione integrale delle spese tra le parti;
- pone, in via definitiva, le spese di CTU a carico della parte opposta.
Roma, 17/10/2025
Il Giudice
LA NT
6