CASS
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/06/2025, n. 20888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20888 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GA AN, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 25/11/2024 della Corte d'appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la condanna di AN GA ex art. 385 cod. pen per essersi allontanato senza giustificato motivo dal luogo in cui era posto in detenzione domiciliare. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di GA si chiede l’annullamento della sentenza perché l’avviso della citazione dell’imputato per comparire all’udienza del 25 novembre 2024 è stato notificato all’avvocato Luigi Scaramuzzino, del Foro di Crotone, il quale non è mai stato nominato difensore di fiducia di GA, e non, invece, al difensore di fiducia ─ già risultante tale nel decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica di Crotone ─ avvocato Fabrizio Salviati, del Penale Sent. Sez. 6 Num. 20888 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 22/05/2025 2 Foro di Crotone, sicché l’udienza, conclusasi con la sentenza, si è svolta senza che il difensore di fiducia ne fosse stato informato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve rilevarsi che nel decreto di citazione a giudizio di AN GA è indicato come difensore di fiducia l’avvocato Fabrizio Salviati, il cui nome è riportato, menzionandolo come difensore di fiducia, anche nella intestazione delal sentenza, sebbene nel verbale di udienza come tale sia indicato l’avvocato Luigi Scaramuzzino, al quale è stato notificato l’avviso della citazione dell’imputato per comparire all’udienza del 25 novembre 2024 davanti alla Corte di appello, senza che risulti una revoca della nomina dell’avvocato Salviati e/o la nomina dell’avvocato come difensore di fiducia. 2. L’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, perché viene leso il diritto dell'imputato a essere assistito da un difensore di sua scelta, riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo) (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598; Sez. 6, n. 29683 del 29/09/2020, Rv. 279722). Pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro. Così deciso il 22/05/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la condanna di AN GA ex art. 385 cod. pen per essersi allontanato senza giustificato motivo dal luogo in cui era posto in detenzione domiciliare. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di GA si chiede l’annullamento della sentenza perché l’avviso della citazione dell’imputato per comparire all’udienza del 25 novembre 2024 è stato notificato all’avvocato Luigi Scaramuzzino, del Foro di Crotone, il quale non è mai stato nominato difensore di fiducia di GA, e non, invece, al difensore di fiducia ─ già risultante tale nel decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica di Crotone ─ avvocato Fabrizio Salviati, del Penale Sent. Sez. 6 Num. 20888 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 22/05/2025 2 Foro di Crotone, sicché l’udienza, conclusasi con la sentenza, si è svolta senza che il difensore di fiducia ne fosse stato informato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve rilevarsi che nel decreto di citazione a giudizio di AN GA è indicato come difensore di fiducia l’avvocato Fabrizio Salviati, il cui nome è riportato, menzionandolo come difensore di fiducia, anche nella intestazione delal sentenza, sebbene nel verbale di udienza come tale sia indicato l’avvocato Luigi Scaramuzzino, al quale è stato notificato l’avviso della citazione dell’imputato per comparire all’udienza del 25 novembre 2024 davanti alla Corte di appello, senza che risulti una revoca della nomina dell’avvocato Salviati e/o la nomina dell’avvocato come difensore di fiducia. 2. L’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, perché viene leso il diritto dell'imputato a essere assistito da un difensore di sua scelta, riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo) (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598; Sez. 6, n. 29683 del 29/09/2020, Rv. 279722). Pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro. Così deciso il 22/05/2025