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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 20/11/2024, n. 2676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2676 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3183/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa ex art. 473 bis.12 c.p.c. da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
RUBERTO NICOLA, come da mandato difensivo in atti
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'Avv. MARIKA DE BONA , come da mandato difensivo in atti;
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI:
Conclusioni congiunte delle parti:
1) affidamento condiviso dei due figli minori ad entrambi i genitori;
2) collocamento dei due figli minori paritario presso ciascun genitore, come
da attuale schema di ripartizione dei rispettivi tempi di permanenza, descritto
come di seguito:
i) nella settimana in cui il weekend è di competenza paterna, i bambini
staranno con il padre dal lunedì della settimana medesima dalla uscita da
scuola sino al mercoledì mattina, con riaccompagnamento a scuola:
ii) nella settimana in cui il weekend è di competenza materna, i bambini
staranno con il padre dal mercoledì pomeriggio della settimana medesima al
venerdì mattina, con riaccompagnamento a scuola;
iii) il weekend di ciascun genitore parte dal venerdì pomeriggio, all'uscita di
scuola, sino al lunedì mattina, con riaccompagnamento a scuola;
iv) con riferimento alle VACANZE ESTIVE, il padre terrà i figli per due
settimane anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 31
maggio di ogni anno;
v) nelle FESTIVITÀ NATALIZIE E PASQUALI, i minori staranno a Natale con
un genitore e a Capodanno con l'altro, a Pasqua con un genitore e a
Pasquetta con l'altro, alternando lo schema l'anno successivo;
vi) ponti e festività ulteriori, alternate tra i genitori di anno in anno;
3) contributo paterno al mantenimento dei figli stabilito in € 250,00 mensili,
rivalutabili annualmente in base all'indice Istat, da pagarsi entro il 5 ogni
pagina 2 di 5 mese in favore della madre oltre al 50% delle spese straordinarie, come da
Protocollo del Tribunale di Verona;
4) il padre si obbliga cedere la propria quota del 50% della casa coniugale
sita in Zevio alla controparte, al prezzo concordato in € 15.000,00, con
impegno al pagamento in unica soluzione alla data del rogito, da eseguirsi
nel termine di 60 giorni da oggi, con spese notarili a carico della madre
resistente quale acquirente;
5) assegno unico universale ripartito al 50% tra i due genitori;
6) incarico ai Servizi sociali per un percorso di sostegno alla genitorialità
delle parti finalizzato al recupero della capacità dei genitori di interrelazione
reciproca per l'ottimale svolgimento della funzione genitoriale (luogo di
residenza di madre e prole in Zevio);
7) apertura d'ufficio di un procedimento di vigilanza innanzi al giudice tutelare
ex art. 337, cod.civ. innanzi al quale i Servizi sociali incaricati relazioneranno
la prima volta decorsi sei mesi dalla comunicazione del presente verbale e
successivamente di semestre in semestre;
8) spese di lite integralmente compensate tra le parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso introduttivo;
Richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di costituzione e risposta;
pagina 3 di 5 dato atto che, all'udienza del 19/11/24, le parti hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa formulata dall'ufficio all'udienza medesima per la definizione della lite, recante le condizioni sopra riportate;
dato atto che le condizioni cui le parti hanno dichiarato di voler definire la lite risultano eque e non contrastano con norme imperative;
osservato che va dato incarico ai Servizi Sociali come da punto 6 delle condizioni della proposta conciliativa dell'ufficio, con termine ai SS di sei mesi dalla comunicazione per la relazione al GT;
osservato che, ai sensi del punto 7 dell'accordo, va disposta l'apertura di un procedimento di vigilanza innanzi al giudice tutelare ex art. 337 cod.civ.,
innanzi al quale i Servizi sociali incaricati relazioneranno la prima volta decorsi sei mesi dalla comunicazione e successivamente di semestre in semestre;
dato atto che il PM nulla ha rilevato;
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
-omologa l'accordo raggiunto dalle parti e Parte_1 [...]
, alle condizioni di cui ai nn. 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8 sopra CP_1
riportati;
- prende atto dell'impegno in materia immobiliare di cui al punto 4
dell'accordo, espressione della libertà negoziale delle parti;
-incarica i Servizi Sociali competenti per territorio come da parte motiva
(residenza di madre e prole in Zevio VR);
pagina 4 di 5 -dispone l'apertura di un procedimento ex art. 337 cod.civ. innanzi al giudice tutelare presso il Tribunale di Verona.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per l'apertura del procedimento ex art. 337 cod.civ..
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 19/11/24
Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa ex art. 473 bis.12 c.p.c. da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
RUBERTO NICOLA, come da mandato difensivo in atti
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'Avv. MARIKA DE BONA , come da mandato difensivo in atti;
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI:
Conclusioni congiunte delle parti:
1) affidamento condiviso dei due figli minori ad entrambi i genitori;
2) collocamento dei due figli minori paritario presso ciascun genitore, come
da attuale schema di ripartizione dei rispettivi tempi di permanenza, descritto
come di seguito:
i) nella settimana in cui il weekend è di competenza paterna, i bambini
staranno con il padre dal lunedì della settimana medesima dalla uscita da
scuola sino al mercoledì mattina, con riaccompagnamento a scuola:
ii) nella settimana in cui il weekend è di competenza materna, i bambini
staranno con il padre dal mercoledì pomeriggio della settimana medesima al
venerdì mattina, con riaccompagnamento a scuola;
iii) il weekend di ciascun genitore parte dal venerdì pomeriggio, all'uscita di
scuola, sino al lunedì mattina, con riaccompagnamento a scuola;
iv) con riferimento alle VACANZE ESTIVE, il padre terrà i figli per due
settimane anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 31
maggio di ogni anno;
v) nelle FESTIVITÀ NATALIZIE E PASQUALI, i minori staranno a Natale con
un genitore e a Capodanno con l'altro, a Pasqua con un genitore e a
Pasquetta con l'altro, alternando lo schema l'anno successivo;
vi) ponti e festività ulteriori, alternate tra i genitori di anno in anno;
3) contributo paterno al mantenimento dei figli stabilito in € 250,00 mensili,
rivalutabili annualmente in base all'indice Istat, da pagarsi entro il 5 ogni
pagina 2 di 5 mese in favore della madre oltre al 50% delle spese straordinarie, come da
Protocollo del Tribunale di Verona;
4) il padre si obbliga cedere la propria quota del 50% della casa coniugale
sita in Zevio alla controparte, al prezzo concordato in € 15.000,00, con
impegno al pagamento in unica soluzione alla data del rogito, da eseguirsi
nel termine di 60 giorni da oggi, con spese notarili a carico della madre
resistente quale acquirente;
5) assegno unico universale ripartito al 50% tra i due genitori;
6) incarico ai Servizi sociali per un percorso di sostegno alla genitorialità
delle parti finalizzato al recupero della capacità dei genitori di interrelazione
reciproca per l'ottimale svolgimento della funzione genitoriale (luogo di
residenza di madre e prole in Zevio);
7) apertura d'ufficio di un procedimento di vigilanza innanzi al giudice tutelare
ex art. 337, cod.civ. innanzi al quale i Servizi sociali incaricati relazioneranno
la prima volta decorsi sei mesi dalla comunicazione del presente verbale e
successivamente di semestre in semestre;
8) spese di lite integralmente compensate tra le parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso introduttivo;
Richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di costituzione e risposta;
pagina 3 di 5 dato atto che, all'udienza del 19/11/24, le parti hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa formulata dall'ufficio all'udienza medesima per la definizione della lite, recante le condizioni sopra riportate;
dato atto che le condizioni cui le parti hanno dichiarato di voler definire la lite risultano eque e non contrastano con norme imperative;
osservato che va dato incarico ai Servizi Sociali come da punto 6 delle condizioni della proposta conciliativa dell'ufficio, con termine ai SS di sei mesi dalla comunicazione per la relazione al GT;
osservato che, ai sensi del punto 7 dell'accordo, va disposta l'apertura di un procedimento di vigilanza innanzi al giudice tutelare ex art. 337 cod.civ.,
innanzi al quale i Servizi sociali incaricati relazioneranno la prima volta decorsi sei mesi dalla comunicazione e successivamente di semestre in semestre;
dato atto che il PM nulla ha rilevato;
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
-omologa l'accordo raggiunto dalle parti e Parte_1 [...]
, alle condizioni di cui ai nn. 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8 sopra CP_1
riportati;
- prende atto dell'impegno in materia immobiliare di cui al punto 4
dell'accordo, espressione della libertà negoziale delle parti;
-incarica i Servizi Sociali competenti per territorio come da parte motiva
(residenza di madre e prole in Zevio VR);
pagina 4 di 5 -dispone l'apertura di un procedimento ex art. 337 cod.civ. innanzi al giudice tutelare presso il Tribunale di Verona.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per l'apertura del procedimento ex art. 337 cod.civ..
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 19/11/24
Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
pagina 5 di 5