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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/08/2025, n. 8589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8589 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELPOPOLO ITALIANO Il Giudice del lavoro dr.ssa L. AJ ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. 1159/25 promosso DA
elettivamente domiciliata presso l'Avv. R. BOIANELLI Parte_1 che la rappresenta e difende
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t. - contumace - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente ha chiesto al Giudice di condannare il convenuto alla corresponsione in suo favore dell'importo di CP_1
€ 500,00 ai fini dell'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali ex art. 1 c. 121-124 l. 107/15. A fondamento della domanda ha riferito di essere dipendente a tempo determinato del
, avendo lavorato come docente presso gli istituti scolastici Controparte_1 indicati in atti agli aa.ss. 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2024/25, per almeno 180 giorni, e che le mansioni svolte nel periodo di precariato sono state identiche a quelle dei colleghi assunti con contratto a tempo indeterminato. Contr Il non si è costituito in giudizio ed è stato pertanto dichiarato contumace. Esaurita la fase istruttoria, svoltasi solo su base documentale, la causa è stata decisa con separato dispositivo. La domanda è fondata e va accolta. Si ritiene di aderire integralmente alla giurisprudenza di merito già intervenuta, che si è diffusamente pronunciata sulle stesse questioni giuridiche oggi in esame con argomentazioni complete e convincenti, ed alla quale integralmente ci si riporta;
ciò, ai sensi di cui all'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. Cass. 17640/16, per cui la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile;
in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione;
cfr. anche Cass. 23 settembre 2016 n. 18754; Cass. 22 maggio 2012 n. 8053; Cass. 4 maggio 2009 n. 10222; Cass. 3 giugno 2016 n. 11508). Si richiama in particolare la decisione di questo Ufficio resa in data 13.4.23 su RG. 40170/22, che ha tra l'altro rilevato che “L'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 ha disposto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121». (…) il DPCM del 23 settembre 2015 ha, a propria volta, disposto, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. E il successivo DPCM del 28 novembre 2016 ha quindi ribadito che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. (…) parte ricorrente, per il periodo in cui ha lavorato con un contratto a tempo determinato, pur espletando mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stata sottoposta agli stessi obblighi formativi non ha goduto del beneficio della carta elettronica. Tale disparità di trattamento riscontrabile tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato risulta (…) priva di oggettiva e plausibile spiegazione, rispetto alla finalità dell'istituto, e dunque ingiustificata ed irragionevole, soprattutto considerando che gli artt. 63 e 64 del Ccnl di comparto del 29.11/.2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato. Potendosi (…) prospettare un possibile contrasto con le clausole 4 e 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999, per il diverso trattamento tra docenti di ruolo e docenti con contratto a termine in relazione al beneficio in esame, la questione della compatibilità della relativa normativa con il diritto euro unitario è stata sottoposta alla CGUE la quale, con l'ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha ritenuto che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. La Corte di Giustizia (…) ha ribadito “il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (punto 29); ha affermato che l'indennità in esame (e cioè la cd. Carta docenti) “è versata ai fini di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le CP_1 competenze professionali” (punto 36); ha ribadito che la sola natura temporanea di un rapporto di lavoro non è sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato (punto 46); ha infine sostenuto che la differenza di trattamento in ordine all'indennità in questione
“non risulta giustificata da una ragione obiettiva” (punto 47). È noto che l'interpretazione delle norme comunitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. A tali sentenze (…) siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (per tutte, Cass. 8.2.2016, n. 2468). (…) i medesimi principi erano stati in precedenza affermati (…) anche dalla giurisprudenza amministrativa, intervenuta ad annullare il citato DPCM del 25 settembre 2015, che aveva definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 1842 del 18.3.2022). (…) pertanto, deve essere dichiarato il diritto della parte ricorrente ad ottenere il beneficio in esame, relativamente all'anno scolastico 2021/2022, per l'importo nominale di € 500,00. E tuttavia, ciò che il ricorrente può conseguire non è il corrispondente valore economico della Carta per l'anno di svolgimento del contratto a tempo determinato (nella specie, come detto, € 500,00), bensì l'ottenimento della Carta come tale, a destinazione ed utilizzazione vincolata, con finalità di formazione, non suscettibile di automatica conversione nel corrispondente valore monetario. (…) alla dichiarazione del diritto deve seguire la condanna del convenuto CP_1
a dare applicazione a quanto sopra e a provvedere alla consegna al ricorrente della carta docente, con valore nominale di € 500,00 e con le limitazioni e le modalità già previste e adottate per i docenti di ruolo (…)”. Nulla ha opposto l'Amministrazione convenuta, rimasta contumace. Alla luce delle condivisibili considerazioni che precedono, vista la documentazione allegata in atti, che conferma la sussistenza dei requisiti di specie, deve riconoscersi il diritto di parte ricorrente al beneficio ex art. 1, c. 121, l. 107/15 in relazione agli aa.ss. 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2024/25, per l'importo nominale di € 500,00 ciascuno, con conseguente condanna del convenuto a porre in essere i conseguenti CP_1 adempimenti. Le spese di lite seguono la soccombenza. Tali i motivi della decisione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio ex art. 1, c. 121, l. 107/15 in relazione agli aa.ss. 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2024/25 per l'importo nominale di
€ 500,00 ciascuno;
condanna il convenuto a porre in essere i conseguenti CP_1 adempimenti e alle spese di lite, liquidate in € 1.350,00 oltre oneri di legge, da distrarsi.
Roma, 22/07/2025 Il Giudice
(RA AJ)
elettivamente domiciliata presso l'Avv. R. BOIANELLI Parte_1 che la rappresenta e difende
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t. - contumace - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente ha chiesto al Giudice di condannare il convenuto alla corresponsione in suo favore dell'importo di CP_1
€ 500,00 ai fini dell'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali ex art. 1 c. 121-124 l. 107/15. A fondamento della domanda ha riferito di essere dipendente a tempo determinato del
, avendo lavorato come docente presso gli istituti scolastici Controparte_1 indicati in atti agli aa.ss. 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2024/25, per almeno 180 giorni, e che le mansioni svolte nel periodo di precariato sono state identiche a quelle dei colleghi assunti con contratto a tempo indeterminato. Contr Il non si è costituito in giudizio ed è stato pertanto dichiarato contumace. Esaurita la fase istruttoria, svoltasi solo su base documentale, la causa è stata decisa con separato dispositivo. La domanda è fondata e va accolta. Si ritiene di aderire integralmente alla giurisprudenza di merito già intervenuta, che si è diffusamente pronunciata sulle stesse questioni giuridiche oggi in esame con argomentazioni complete e convincenti, ed alla quale integralmente ci si riporta;
ciò, ai sensi di cui all'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. Cass. 17640/16, per cui la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile;
in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione;
cfr. anche Cass. 23 settembre 2016 n. 18754; Cass. 22 maggio 2012 n. 8053; Cass. 4 maggio 2009 n. 10222; Cass. 3 giugno 2016 n. 11508). Si richiama in particolare la decisione di questo Ufficio resa in data 13.4.23 su RG. 40170/22, che ha tra l'altro rilevato che “L'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 ha disposto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121». (…) il DPCM del 23 settembre 2015 ha, a propria volta, disposto, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. E il successivo DPCM del 28 novembre 2016 ha quindi ribadito che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. (…) parte ricorrente, per il periodo in cui ha lavorato con un contratto a tempo determinato, pur espletando mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stata sottoposta agli stessi obblighi formativi non ha goduto del beneficio della carta elettronica. Tale disparità di trattamento riscontrabile tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato risulta (…) priva di oggettiva e plausibile spiegazione, rispetto alla finalità dell'istituto, e dunque ingiustificata ed irragionevole, soprattutto considerando che gli artt. 63 e 64 del Ccnl di comparto del 29.11/.2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato. Potendosi (…) prospettare un possibile contrasto con le clausole 4 e 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999, per il diverso trattamento tra docenti di ruolo e docenti con contratto a termine in relazione al beneficio in esame, la questione della compatibilità della relativa normativa con il diritto euro unitario è stata sottoposta alla CGUE la quale, con l'ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha ritenuto che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. La Corte di Giustizia (…) ha ribadito “il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (punto 29); ha affermato che l'indennità in esame (e cioè la cd. Carta docenti) “è versata ai fini di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le CP_1 competenze professionali” (punto 36); ha ribadito che la sola natura temporanea di un rapporto di lavoro non è sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato (punto 46); ha infine sostenuto che la differenza di trattamento in ordine all'indennità in questione
“non risulta giustificata da una ragione obiettiva” (punto 47). È noto che l'interpretazione delle norme comunitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. A tali sentenze (…) siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (per tutte, Cass. 8.2.2016, n. 2468). (…) i medesimi principi erano stati in precedenza affermati (…) anche dalla giurisprudenza amministrativa, intervenuta ad annullare il citato DPCM del 25 settembre 2015, che aveva definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 1842 del 18.3.2022). (…) pertanto, deve essere dichiarato il diritto della parte ricorrente ad ottenere il beneficio in esame, relativamente all'anno scolastico 2021/2022, per l'importo nominale di € 500,00. E tuttavia, ciò che il ricorrente può conseguire non è il corrispondente valore economico della Carta per l'anno di svolgimento del contratto a tempo determinato (nella specie, come detto, € 500,00), bensì l'ottenimento della Carta come tale, a destinazione ed utilizzazione vincolata, con finalità di formazione, non suscettibile di automatica conversione nel corrispondente valore monetario. (…) alla dichiarazione del diritto deve seguire la condanna del convenuto CP_1
a dare applicazione a quanto sopra e a provvedere alla consegna al ricorrente della carta docente, con valore nominale di € 500,00 e con le limitazioni e le modalità già previste e adottate per i docenti di ruolo (…)”. Nulla ha opposto l'Amministrazione convenuta, rimasta contumace. Alla luce delle condivisibili considerazioni che precedono, vista la documentazione allegata in atti, che conferma la sussistenza dei requisiti di specie, deve riconoscersi il diritto di parte ricorrente al beneficio ex art. 1, c. 121, l. 107/15 in relazione agli aa.ss. 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2024/25, per l'importo nominale di € 500,00 ciascuno, con conseguente condanna del convenuto a porre in essere i conseguenti CP_1 adempimenti. Le spese di lite seguono la soccombenza. Tali i motivi della decisione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio ex art. 1, c. 121, l. 107/15 in relazione agli aa.ss. 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2024/25 per l'importo nominale di
€ 500,00 ciascuno;
condanna il convenuto a porre in essere i conseguenti CP_1 adempimenti e alle spese di lite, liquidate in € 1.350,00 oltre oneri di legge, da distrarsi.
Roma, 22/07/2025 Il Giudice
(RA AJ)