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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/12/2025, n. 5326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5326 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 13357/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 18 novembre 2024 da elettivamente domiciliato in Brescia, Via Solferino 31, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Jacobo Sanchez Codoni, che lo rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti Matteo Vricella e Mattia Giudici per procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro RT s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via G. Modena, 3, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Bigoni, che lo rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti Arturo Maresca, Marcello Bonomo, Enrico Maria D'Onofrio, per procura in calce alla memoria di costituzione;
convenuto OGGETTO: appalto i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE Parte_1
A) accertare e dichiarare la non genuinità dell'appalto intercorso tra RT PA e: I. con sede in viale Europa 43 a Fara (RI) dal 1.12.11 al Controparte_1
30.10.19; II. con sede in via delle Fornaci a Monterotondo (RM) dal 1.11.19 CP_2 al 1.3.20; III. , con sede in via De Amicis 1 a Melzo, c.f. , dal Controparte_3 P.IVA_1
2.3.20 al 30.6.21; IV. con sede in Corso Indipendenza 18 a Milano, dal 1.7.21 ad oggi CP_4
1 in esecuzione dei quali il ricorrente ha prestato attività alle formali dipendenze di RT nei suddetti periodi;
in ogni caso, accertare e dichiarare che l'effettivo datore di lavoro del ricorrente, nei periodi suindicati, era la convenuta RT PA;
per l'effetto, dichiarare costituito tra il ricorrente e RT PA un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di quest'ultima a far data dal 1.2.11, in subordine dalle date di cui sopra, in subordine dalla data ritenuta di Giustizia;
condannare RT PA all'assunzione del ricorrente con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato dalla data di cui sopra, alle condizioni contrattuali godute presso la formale datrice di lavoro, nonché al pagamento in favore del medesimo di una indennità risarcitoria compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini TFR (in subordine: al pagamento delle mensilità tra il deposito del ricorso e la sentenza); B) accertare e dichiarare che il ricorrente per tutto il periodo di causa prestava attività full-time; C) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento delle seguenti somme:
- € 43.968,07 per differenze sulla retribuzione base, già comprensiva di scatti di anzianità;
- € 13.659,88 per differenze su 13ma e 14ma mensilità;
- € 7.927,75 per indennità maneggio denaro;
- € 3.070,80 per indennità di trasferta;
- relative incidenze TFR sul totale;
- € 5.173,23 per TFR presso Controparte_1 così per complessivi € 78.883,17, o le diverse somme ritenute di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge. D) per l'effetto, condannare RT PA, quale effettiva datrice di lavoro, al pagamento in favore del ricorrente delle somme di cui al punto precedente, o le diverse ritenute di Giustizia;
E) in subordine condannare RT, in qualità di obbligata solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003, al pagamento delle suddette somme, limitatamente a quelle maturate a decorrere dalla mensilità di aprile 2017, o le diverse ritenute di Giustizia;
F) Con interessi e rivalutazione come per legge. G) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e CPA. Con distrazione in favore dei difensori antistatari.
PER IL CONVENUTO RT s.p.a.: previa ogni opportuna declaratoria, ivi incluse quelle di improponibilità e/o improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso e/o di singole domande per le ragioni sopra viste, ivi compresi l'accertamento del difetto di legittimazione passiva di RT S.p.A. ut supra e/o stralcio di documenti, rigettare tutte le domande
2 proposte con il ricorso introduttivo della lite. Con vittoria di spese e compensi professionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 18 novembre 2024, Pt_1
ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire
[...] accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di RT s.p.a. Rilevava il ricorrente di aver svolto l'attività di autista, addetto alla guida di furgone con portata inferiore a 35 q.li, nell'ambito di contratti di appalto/trasporto asseritamente non genuini, commissionati dalla convenuta RT s.p.a. alle seguenti aziende (doc.1 fasc. ric.), formali datrici di lavoro di Parte_1
- dal 1.12.11 al 30.10.19; Controparte_1
- dal 1.11.19 al 1.3.20; Controparte_2
- dal 2.3.20 al 30.6.21; Controparte_3
- dal 1.7.21 ad oggi. CP_4
Riferiva il ricorrente che i poteri datoriali (direttivo, di controllo e disciplinare) erano stati esercitati da RT s.p.a., e che le Società formalmente datrici non avevano alcuna struttura imprenditoriale e neppure una gestione a proprio rischio dei servizi/trasporti. riferiva pertanto di aver diritto alla costituzione del rapporto di lavoro Parte_1 con RT s.p.a., nonché al pagamento di una corrispondente indennità risarcitoria. Al fine di dimostrare la fondatezza della propria tesi, il ricorrente produceva il decreto di sequestro preventivo d'urgenza della Procura della Repubblica di Milano del 12/12/2022, il relativo provvedimento di convalida del 21/12/22 , il sequestro preventivo del 24/1/2023, il provvedimento con cui la convenuta era stata posta in amministrazione giudiziaria del 23/3/2023 per la durata di un anno e le dichiarazioni rese nel corso delle indagini dall'ex consulente di RT s.p.a., Avv. Gianluca Spolverato e dall' ex direttore generale della società, Parte_2
(docc. da 12 a 18 fasc. ric.).
[...] rilevava inoltre di avere un credito retributivo, relativo alla Parte_1 corresponsione di una retribuzione corrisposta sul part-time nonostante egli prestasse sempre attività full time:
-dall'assunzione del 1.12.2011 sino al 30.4.2017 (part-time 50%)
[...
- dal 2.3.2020 all'8.7.2021 (part-time al 51,28%: periodo di lavoro presso
. Controparte_3
- nella corresponsione, nei suddetti periodi, delle quote mensili di 13ma e 14ma (parametrate alle percentuali di part-time);
- nella mancata corresponsione delle quote mensili di 13ma e 14ma da gennaio 2018 a luglio 2019;
- nell'erronea corresponsione degli scatti di anzianità, che venivano azzerati in occasione di ogni cambio di datore di lavoro formale;
3 - nella mancata o insufficiente corresponsione dell'indennità di trasferta in misura non conforme a quanto previsto dall'art. 62 CCNL;
a) nelle mensilità da aprile a novembre 2019 aveva percepito Parte_1
l'indennità di trasferta in misura di soli € 13/die, anziché di € 21,80; b) nei mesi di marzo, aprile, luglio, agosto, settembre e ottobre 2020 non gli era stata corrisposta;
- nella mancata corresponsione dell'indennità maneggio denaro di cui all'art. 15, comma 2, CCNL, in misura pari al 4% della retribuzione base. RT S.p.A. si è costituita in giudizio contestando la propria legittimazione passiva, le allegazioni avversarie oltre che l'utilizzabilità e la valenza probatoria degli atti del procedimento penale, eccependo la decadenza biennale dell'azione ex art. 29, comma 2, D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e chiedendo il rigetto integrale del ricorso, ivi incluse le domande relative alle differenze retributive, chieste sulla base di un non provato full time. Vano ogni tentativo di conciliazione, ammessa ed espletata la prova orale, all'udienza del 1° dicembre 2025 la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di è fondato e va accolto. Parte_1
Quanto all'eccepita inutilizzabilità degli atti dell'indagine penale (prodotti da
, deve rilevarsi che il giudice civile, può formare il proprio Parte_1 convincimento anche in base alla c.d. prove atipiche, come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova. Invero, “Le prove raccolte in un procedimento penale, anche se ottenute senza rispettare le regole previste per garantire il contraddittorio, possono essere considerate valide come prove atipiche nel processo civile. In ambito civile, il contraddittorio è garantito attraverso metodi standardizzati per l'introduzione di mezzi istruttori atipici, al fine di consentire alle parti di confrontarsi sulla loro efficacia dimostrativa in relazione ai fatti da provare” (Cass., sez. III, 28 agosto 2024, n. 23299). Sono prove atipiche, ad esempio, gli scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale;
gli atti dell'istruttoria penale o amministrativa;
i verbali di prove espletati in altri giudizi;
le sentenze rese in altri giudizi civili o penali, comprese le sentenze di patteggiamento. Costituiscono prove atipiche anche le risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari;
le prove raccolte in un processo penale e, segnatamente, le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento nel procedimento penale (cfr. App. Milano sez. I, 22 marzo 2019, n.1283).
4 Nel caso di specie, pertanto, dagli atti allegati al ricorso e sottoposti al contraddittorio delle parti possono essere tratti elementi di prova. In particolare (e per quanto tali elementi non siano centrali in questa istruttoria) si può ricavare che a RT s.p.a. veniva contestato dal p.m. presso il Tribunale locale di utilizzare fittizi contratti d'appalto per prestazioni di servizi che dissimulavano l'unico oggetto del negozio: la mera somministrazione di manodopera (doc. 13, p. 3). Anche nell'interrogatorio del professionista di riferimento di RT s.p.a., Avv. Spolverato (doc. 18 fasc. ric.), si legge che era la stessa RT attraverso la figura del COAU (coordinatore degli autisti) ad organizzare il lavoro, ciò che in diverse occasioni si traduceva in una vera e propria interposizione di manodopera.
2. La prima domanda di riguarda dunque la non genuinità Parte_1 dell'appalto intercorso tra RT s.p.a. (la convenuta) e le varie società formalmente datrici del ricorrente: dal 1° dicembre 2011 al 30 ottobre Controparte_1
2019; dal 1° novembre 2019 al 1° marzo 2020; Controparte_2 Controparte_3 dal 2 marzo 2020 al 30 giugno 2021; dal 1° luglio 2021 ad oggi. CP_4
3. Preliminarmente all'esame del merito, va riferito che non può trovare accoglimento l'eccezione di decadenza ex art. 32 legge 183/2010, sollevata da RT s.p.a., eccezione che presuppone la cessazione del rapporto di lavoro oppure l'impugnazione un provvedimento datoriale. Nel caso di specie, il rapporto di lavoro è ancora in corso, pertanto alcun termine decadenziale può ritenersi decorso (Cass., sez. lav., 21 maggio 2019, n. 13648) In caso di successione tra contratti di appalto, va poi rammentato che la S.C., con sentenza del 10 marzo 2022, n. 7815, ha chiarito che “In tema di appalto, in ipotesi di successione senza soluzione di continuità di più contratti con il medesimo appaltatore, il termine di decadenza biennale previsto dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nel testo "ratione temporis" applicabile per far valere la responsabilità solidale del committente quanto ai trattamenti retributivi ed ai contributi previdenziali dovuti dall'appaltatore ai dipendenti, decorre dalla cessazione del rapporto contrattuale e non dalla data di scadenza dei singoli contratti intervenuti in relazione al medesimo appalto tra committente ed appaltatore, in quanto la data in questione potrebbe non essere conosciuta dal lavoratore, sicché, in coerenza con la "ratio" ispiratrice della norma che è quella di assicurare un'ampia ed effettiva tutela del lavoratore medesimo il predetto termine deve essere ancorato al dato fattuale, facilmente ed immediatamente percepibile dal beneficiario della garanzia, rappresentato dalla cessazione effettiva dell'appalto al quale egli era addetto.” Nel nostro caso, essendo, come detto, il rapporto ancora in essere, nessuna decadenza può ritenersi maturata.
5 4. RT s.p.a. ha poi negato che, nella specie, sia ricorso un contratto di appalto, ritenendo che si tratti, piuttosto, di un servizio di trasporto. Tale tesi non pare condivisibile. Oggetto dei contratti tra RT s.p.a. e le datrici di lavoro formali indicate in ricorso a p. 2, non sono, infatti, singoli trasporti individuati o individuabili, bensì il complesso dei servizi di distribuzione che prevedeva oltre al trasporto l'attività di carico, scarico, accettazione della consegna delle merci e del denaro. Ciò risulta (oltre che dall'esame testimoniale di cui si dirà appresso) anche dell'esame dei contratti prodotti dalla stessa convenuta (docc. 1 e 2 fasc. RT s.p.a.) sia dall'esame della documentazione raccolta in sede penale. La struttura contrattuale prevedeva la predisposizione di una rete su base provinciale che doveva soddisfare esigenze di distribuzione non preventivamente determinabili se non con riferimento alla copertura logistica della zona stessa in modo da assicurare l'osservanza di tempi certi di consegna, particolarmente importanti per il funzionamento della rete di commercio on-line al dettaglio, o comunque per realizzare prelievi e consegne in tempi prevedibili tali da soddisfare le esigenze dei clienti. In ogni caso, sia che si qualifichi la fattispecie in esame come appalto non genuino ovvero alla stregua di somministrazione non regolare, le conseguenze sono le medesime: la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del datore di lavoro sostanziale e la condanna di quest'ultimo al pagamento di una indennità risarcitoria. La normativa di riferimento è innanzitutto l'art. 29, comma 3 bis, del D.lgs n. 276/2003 che dispone: “Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2.” L'art. 38 del D.Lgs. n. 81/2015 prevede poi che, in caso di somministrazione irregolare, “il lavoratore può chiedere, anche soltanto nei confronti dell'utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione”. Quanto alle conseguenze, l'art. 39, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che
“nel caso in cui il giudice accolga la domanda di cui al comma 1, condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore, stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive, relativo al periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria
6 attività presso l'utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro”. Le conseguenze previste in caso di somministrazione regolare devono trovare applicazione anche in caso di appalto non genuino. Tale affermazione trova avallo nella giurisprudenza della S.C. (Cass, sez. lav., 22 novembre 2023, n. 32412), che ha deciso che “Al cd. appalto non genuino di servizi si applica analogicamente la norma di interpretazione autentica dettata in tema di somministrazione irregolare di lavoro di cui all'art. 80 bis del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020 (la quale esclude che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro, menzionati dall'art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 81 del 2015, rientri il licenziamento), in virtù della comune ratio di tutela del lavoratore coinvolto in fenomeni interpositori irregolari o simulati, testimoniata anche dalla sovrapponibilità dei testi normativi di cui al previgente art. 27, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003 (cui l'art. 29, comma 3 bis, del medesimo d.lgs. anch'esso abrogato rinviava) e all'attuale art . 38, comma 3, d.lgs. n. 81 del 2015 Ciò anche in mancanza, allo stato, del rinvio normativo diretto, in passato esistente, nella vigenza del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27, rappresentando un criterio esegetico di natura generale e di principio, posto a protezione dei lavoratori coinvolti in fenomeni interpositori irregolari o simulati mediante contratti di somministrazione di lavoro o di appalto di servizi non genuini (ossia di non coincidenza tra datore di lavoro formale e sostanziale), in forza, oltre che di ragioni sistematiche, della sovrapponibilità dei testi normativi di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27, comma, (cui il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 3 bis, rinviava, poi abrogato) e D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 38, comma 3. Si tratta, in vero, di espressione di un criterio ermeneutico decisivo per giungere a identiche conclusioni con riferimento a patologie di contratti di lavoro interpositori assimilabili quanto al divieto di interposizione al di fuori delle ipotesi previste e quanto alle tutele apprestate dall'ordinamento per il lavoratore.”
5. Per accertare l'esistenza di una fattispecie interpositoria, ossia per accertare la concreta attività lavorativa di il Tribunale ha assunto la Parte_1 prova orale. Il teste ha riferito: “Lavoro per RT ma sono Testimone_1 assunto dalla cooperativa Carnico S.p.a. Non ho cause pendenti. Conosco perché è un collega di lavoro. Pt_1
Ho lavorato su tutti e tre i magazzini di: Milano Mecenate, 166 e CP_5
Landriano 005. Ho cominciato a lavorare lì dal 2009. lavorava insieme a me e faceva la mia stessa mansione: l'autista. Pt_1
Non so dire se abbia mai lavorato part-time. Pt_1
Tutti gli autisti entravano allo stesso orario: alle 7 del mattino.
7 faceva sempre più di 8 ore da lunedì al venerdì. Pt_1
Sabato si lavorava solamente nel periodo di Natale. Sul posto non c'era nessun esponente delle varie cooperative. Il personale sul posto era unicamente di RT. Questo personale raccoglieva gli ordini e li inseriva nel sistema informatico centrale. I signori , e erano dipendenti di RT Pt_3 Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 che operavano sul posto. Quando fu introdotto il dispositivo palmare, credo nel 2018, le informazioni circa i capi da consegnare venivano inviate da RT direttamente sul dispositivo palmare verso le ore 5:30 del mattino. Nelle filiali di operava il giro di consegne sempre fuori del Parte_4 territorio del CP_6
Entrati alle 7 nel magazzino, dopo le 7 dovevamo prendere i pacchi dal rullo, sistemarli sul bancale e poi da lì caricarli sul camion. Uscivamo verso le 9:30. Il ritorno avveniva verso le 16, salvo alcuni ritiri che ritardavano il ritorno fino verso le 18. Al rientro il ricorrente doveva andare allo sportello e consegnare il denaro preso nel corso della giornata. Capitava quasi tutti i giorni che si dovesse consegnare il denaro preso dai clienti. Il personale che riceveva il denaro era di RT. Prima di consegnare il denaro si doveva scaricare i ritiri nel magazzino. Riconosco i numeri di telefono di cui al paragrafo 42 del ricorso e rilevo che sono i numeri del personale di RT. Non c'era nessun referente delle società appaltatrici sul cantiere. Il potere disciplinare veniva esercitato dal personale di RT. Il responsabile di RT ci autorizzava anche i permessi, che comunque non ci venivano pagati. nelle consegne aveva come riferimento la zona cap. 20141, che è un Pt_1 quartiere di Milano.” Il secondo teste, ha riferito: “Lavoro Testimone_2 nell'interesse di RT ma sono assunto dalla società STA S.r.l. Mi occupo dei ritiri dei colli presso l'ufficio di filiale 005. CP_5
Dal 2011 al 2020 ho svolto la medesima mansione presso Milano Mecenate. Non sono mai stato alla filiale di 166. CP_5
Non ho cause pendenti. Conosco in quanto collega di lavoro. Pt_1
Vedo quotidianamente il ricorrente, fra le ore 7 e le ore 9:30. A quell'ora tutti gli autisti sono in magazzino perchè prendono la merce che devono caricare sul furgone e poi consegnare. Il sig. esce alle 9:30 dal magazzino e vi fa rientro Pt_1 verso le ore 15/15:30. Una volta tornato in magazzino, consegna i documenti della merce ritirata, Pt_1 gli viene chiuso il palmare. Non so chi fornisca il palmare.
8 Qualora avesse del denaro dovrebbe rivolgersi all'ufficio amministrazione, Pt_1 all'ufficio cassa, dove versa i soldi. Allo sportello ci sono i colleghi Tes_3
e entrambi dipendenti di STA.
[...] Testimone_4
, inoltre, la merce ritirata che colloca in magazzino. Parte_5
Il sistema del palmare viene gestito da RT. I signori , e erano dipendenti di RT Pt_3 Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 che operavano sul magazzino di . Anzi, riferisco che si tratta di CP_5 lavoratori dipendenti di STA S.r.l. che lavorano per RT. Ricordo che c'era anche qualcuno della Si trattava di un autista che CP_4 si occupava prevalentemente di ritiri. Era l'unico dipendente delle società che mi vengono lette che io conosca. ha come area di riferimento per le sue consegne la zona cap. 20141, che è Pt_1 un settore di Milano, quindi fuori del Comune di . CP_5
Per quello che ne so, l'orario del ricorrente è full time. Le notizie sulle consegne da fare arrivavano sul palmare tra le 6:30 e le 7. poteva finire la giornata intorno alle 15:30-16. Pt_1
I due ultimi numeri di telefono, che mi vengono letti e di cui al paragrafo 42 del ricorso, sono dei signori e Si tratta di dipendenti di STA S.r.l. Per_4 Per_3 che lavorano presso RT. Il ricorrente poteva utilizzare questi numeri in caso di necessità. Non so se ci fosse personale delle società formalmente datrici di presso il Pt_1 cantiere ad eccezione del sig. autista di Tes_5 CP_4
Non so dire chi esercitasse il potere disciplinare sul ricorrente o a chi chiedesse le ferie il sig. ” Pt_1
Il terzo teste, , ha riferito: “Sono Testimone_6 dipendente della cooperativa MC Transport che lavora per RT. Sono autista. Lavoro presso il magazzino di Landriano 005. Non ho cause pendenti. Conosco in quanto compagno di lavoro. Pt_1
Io e il ricorrente eravamo prima addetti al magazzino di Mecenate e poi siamo stati trasferiti a . CP_5
Noi dobbiamo essere nel magazzino alle ore 7 del mattino. Alle 7 parte il rullo su cui scorrono i pacchi che sistemiamo sui bancali per poi collocarli nel furgone, ma solo dopo che tutti i colli siano stati divisi per autista e non ne manchi nessuno. Quando tutti i pacchi sono stati distribuiti possiamo caricarli sul furgone. L'orario di partenza quindi è molto variabile. Se tutto va bene partiamo alle ore 10, se no anche molto più tardi (11/11:30). Al ritorno, deve consegnare i pacchi ritirati presso il magazzino. Si reca Pt_1 all'ufficio per portare i documenti e poi si reca alla cassa per versare il denaro che ha in mano. Quasi tutti i giorni riceve pagamenti in contanti o in assegni. Pt_1
Credo che vada a casa alle 19/19:30. Pt_1
Il palmare che usiamo appartiene a RT.
9 La Cooperativa per me è un ente figurativo. In caso di problemi dobbiamo sempre interagire con personale di RT. Il personale di RT ti chiama, ti dà delle direttive. I signori , e sono dipendenti di RT. Pt_3 Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
Solo gli autisti sono dipendenti della Cooperativa. È RT che gestisce gli ordini attraverso il palmare. Le informazioni sul palmare arrivano verso le ore 6:40 del mattino. compie le consegne nel territorio di Milano, quindi fuori dal Comune di Pt_1
. CP_5
I numeri che mi vengono letti al paragrafo 42 del ricorso sono numeri dell'ufficio che anche io utilizzo in caso di necessità. Le ferie e i permessi erano gestiti dal COAU, tale . è dipendente di Per_5 Per_6
RT. Io non ho un furgone come ma ho un cassonato, che è molto più grosso del Pt_1 furgone. Contiene 8 bancali e molta più merce. Io, infatti, faccio un giro in più rispetto al ricorrente. Gli autisti devono indicare sul palmare solo gli orari delle consegne. Preciso che quello che ho detto circa gli orari si riferisce al lavoro presso Milano Mecenate. Da quando lavoriamo a , l'orario di lavoro è diminuito e CP_5 quindi esce definitivamente dal magazzino alle 16:30/17.” Pt_1
Il quarto teste, ha riferito: “Sono assunto dalla società STA e Testimone_7 lavoro per RT presso Landriano 005. La mia mansione è COAU, cioè coordinatore degli autotrasportatori. Non ho cause pendenti. Conosco perché lavoriamo nello stesso contesto. Pt_1 lavora come autista. Arriva a verso le 7. Spunta con un terminale Pt_1 CP_5
i pacchi che gli arrivano da uno scivolo e poi li carica sul furgone, dopo averli caricati su una piccola ribalta. L'uscita avviene di solito alle 9/9:15. Al pomeriggio esce per andare a casa tra le ore 15 e le ore 16. Mi pare che abbia sempre fatto questo orario. Pt_1
Nel caso avesse qualche problema, l'autista decide il da farsi in autonomia, se no, possiamo riferirglielo noi. I signori , e ritengo siano personale assunto da Pt_3 Per_1 Per_2 Per_3
STA che lavora per RT. Che io sappia a non c'è personale di RT. CP_5
Non so dire se il palmare appartenga a RT. Il ricorrente consegna esclusivamente a Milano, mai nel comune di . CP_5
Si lavora per 5 giorni alla settimana. A dicembre può esserci un aggravio di lavoro. Al ritorno a , spunta i colli che non ha consegnato e colloca i CP_5 Pt_1 pacchi ritirati in una gabbia. Quando ha del denaro in mano (cosa che può
10 capitare) o lo mette in una cassa automatica o lo consegna al cassiere, che penso sia dipendente STA ma non sono sicuro. Riconosco il mio numero di telefono al paragrafo 42 del ricorso. Sono passato a nell'anno 2020. CP_5
Ricordo che di c'è un referente presso che si chiama e CP_4 CP_5 Tes_5 fa anche l'autista. Non ricordo nulla di specifico a proposito della Il Incontro. Quando doveva chiedere ferie o permessi, il ricorrente contattava il personale del fornitore o ). CP_4 CP_3
Non ricordo rimproveri disciplinari contro è un autista modello. Pt_1
Sono i fornitori che si occupano delle questioni disciplinari ma di solito non fanno niente. L'autista gestisce le consegne secondo la sua volontà.” Il quinto teste, , ha riferito: “Lavoro attualmente e fin dal 2010 Testimone_8 per una società la “Carnico s.p.a.” che è appaltatrice di RT. La mia mansione è il corriere, guido il furgone. Conosco il signor attraverso l'attività lavorativa, sin dal 2010. Mi pare che Pt_1 lavorasse lì già nel 2010. faceva lo stesso mio lavoro. Pt_1 Pt_1
Ogni mattina ci arrivano i dati che noi confermiamo con il palmare. La persona che gestiva i nostri dati era dipendente di RT. Anche io lavoravo per le cooperative e ”. CP_4 CP_3
Non c'erano dipendenti di queste cooperative sul posto di lavoro. Arrivavo presso RT alle ore 07:00, poi arrivavano i pacchi che dovevamo caricare sul nostro furgone. La RT aveva il cantiere prima a Mecenate e poi a
. CP_5
Uscivamo per le consegne tra le 09:00 e le 10:00 circa. Ciò accadeva per cinque giorni lavorativi (da lunedì a venerdì). Il sabato e la domenica erano di solito liberi, tranne qualche sabato che era lavorativo, ad esempio intorno a natale. I signori , , , Parte_6 Persona_7 Parte_7 Parte_8 Tes_7 sono tutti dipendenti RT e operavano nei magazzini di cui ho detto.
[...]
Per tutta la durata della prestazione il signor ha sempre fatto consegne Pt_1 fuori dal Comune di . CP_5
Dopo la consegna di tutti i pacchi, tornavamo verso le ore 16:00 presso il magazzino. Capitava che prendessimo dei contanti perché alcuni destinatari pagano in contanti e altri pagano mediante assegno. Una volta tornati presso il magazzino davamo i contanti alla persona che chiudeva la distinta. Tale persona era dipendente della RT. In caso di difficoltà nella consegna potevamo chiamare il magazzino e chiedere informazioni, rispondeva personale di RT. Chiamavamo direttamente delle persone fisiche: il signor oppure il signor Per_8
entrambi dipendenti di RT. Testimone_7
11 Non c'era personale delle cooperative appaltatrici e “ ” CP_4 CP_3 presso i cantieri di e Mecenate. CP_5
Non mi è mai successo di sapere che il signor avesse problemi disciplinari. Pt_1
Dovevamo chiedere le ferie o i permessi direttamente a indicando Testimone_7 direttamente i giorni di ferie. Oppure potevamo chiedere le ferie anche alla cooperativa nostra datrice. Non so chi dava la conferma finale per l'autorizzazione alle ferie.”
6. I testimoni escussi (tranne dipendente RT s.p.a.), colleghi di Per_4
hanno riferito che il datore di lavoro, nella sostanza delle cose, era Parte_1
RT s.p.a. Il riferimento specifico alla persona di ed ai cantieri di Milano Parte_1
Mecenate e i due di (testi CP_5 Tes_1 Tes_6
, ) determina l'infondatezza dell'eccezione di difetto di
[...] Tes_8 legittimazione passiva sollevata da RT, che si fonda (anche) sulla deposizione del teste il quale però non si mostra molto nitido nella sua affermazione (“I Tes_2 signori , e erano dipendenti di RT Pt_3 Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 che operavano sul magazzino di . Anzi, riferisco che si tratta di CP_5 lavoratori dipendenti di STA S.r.l. che lavorano per RT.”). Si può in sostanza concludere che la convenuta controllava la corretta esecuzione della prestazione di le tempistiche di consegna e di ritiro, Parte_1 organizzava i turni di lavoro. Al personale di RT s.p.a. bisognava chiedere le ferie o i permessi e ad essa ci si rivolgeva nel caso di inconvenienti nel corso delle consegne. Il computer palmare che regolava i colli da lavorare era fornito e gestito da RT s.p.a. Dunque, la convenuta committente deteneva, secondo le risultanze, il governo complessivo dell'attività e dirigeva i lavoratori coinvolti, mentre le società appaltatrici succedutesi nel tempo svolgevano un controllo residuale e un'attività
“para-disciplinare” (come potrebbe evincersi dalla deposizione del teste
“Sono i fornitori che si occupano delle questioni disciplinari ma di Per_4 solito non fanno niente.”). Ne consegue che i prestatori formalmente impiegati dagli appaltatori devono essere considerati dipendenti del committente. Come risulta dall'istruttoria senza possibilità di dubbio, il ruolo di datore sostanziale si ricava dall'esistenza di una relazione automatizzata (come riferito da autorevole giurisprudenza di merito) con i lavoratori che si esplica attraverso un software di organizzazione del lavoro. Nei contratti prodotti da RT (docc. 1 e 2 fasc. conv.) non vi è traccia di comodato o comunque di affidamento di tale sistema digitale alle società controparti. Non ultimo, non c'era personale delle cooperative appaltatrici presso i cantieri di e Mecenate, dove lavorava con ciò conferendo a RT CP_5 Parte_1
s.p.a. tutte le incombenze che discendono da un rapporto di lavoro.
12 7. Risulta poi che, fino al provvedimento di amministrazione giudiziaria del marzo 2023, le relazioni sindacali fossero intrattenute proprio da RT s.p.a. Nella comunicazione inviata dalla convenuta alle OO.SS. (doc. 24 fasc. ric.), si legge:
“Nell'ambito del piano di riqualificazione organizzativa promosso dall'amministrazione giudiziaria, sotto la guida del Tribunale di Milano, al fine di favorire la adeguata autonomia dei fornitori e le corrette rami che sindacali, RT ha aggiornato il modello 231 inserendo (…) tra i principi generali di comportamento l'assoluto divieto di porre in essere atti o comportamenti idonei ad interferire nelle scelte imprenditoriali gestionali e societarie del fornitore. Tra i menzionati comportamenti rientra pertanto il divieto di intrattenere rapporti diretti con le organizzazioni sindacali quando vengono trattate tematiche specifiche relative ai dipendenti del fornitore”.
8. Ad bundantiam, può anche sottolinearsi che, nel decreto di sequestro preventivo d'urgenza del 12 dicembre 2022, poi convalidato, il pubblico ministero dà atto del fatto che (p. 2) “il fenomeno risulta caratterizzato dalla presenza di soggetti giuridici, costituiti nella forma di cooperative di consorzi o di società di capitali, che presentano una ingente forza lavoro e fungono da meri “serbatoi” di manodopera. Trattasi di realtà societarie la cui operatività sembra riconducibile all'ormai nota e ricorrente fenomenologia evasiva fraudolenta caratterizzata dall'utilizzo distorto e strumentale di enti a vita breve legalmente rappresentati da prestanome, che dissimulano somministrazioni regolari di manodopera a favore di committenti più o meno conniventi, massimizzando guadagni illeciti in virtù del mancato pagamento delle imposte (dirette ed indirette), delle ritenute da lavoro dipendente e dei contributi previdenziali ed assicurativi.”
9. Nella sostanza si è accertato l'esercizio da parte di RT s.p.a. dei tipici poteri datoriali nei confronti di e si può pertanto concludere che si sia Parte_1 costituito un rapporto di lavoro di fatto tra quest'ultimo e la società convenuta. Va data, quindi applicazione alla normativa sopra richiamata con conseguente costituzione di un rapporto di lavoro tra le parti con decorrenza dal 1° dicembre 2011, data di inizio della fattispecie interpositoria, alle condizioni di lavoro in essere alle dipendenze del datore di lavoro formale. Il ricorrente, da ultimo, risulta inquadrato, come autista, al G1 liv. del CCNL logistica (doc. 2 fasc. ric.).
10. non ha però diritto all'indennità di cui all'art. 39, comma 2, Parte_1
d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81, poiché egli, sin dal periodo precedente all'introduzione del giudizio ha sempre continuato a lavorare presso le filiali di RT indicate in ricorso (Mecenate e ). CP_5
La norma indicata, dettata in materia di somministrazione irregolare di manodopera, stabilisce che, nel caso in cui il giudice accolga la domanda di
13 costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore, “condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore, stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive, relativo al periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro”. Ad avviso della locale Corte d'appello (sent. 17 luglio 2025, n. 353, est. Dossi), che ha riformato sul punto la pronunzia di primo grado del Tribunale di Milano, il riconoscimento dell'indennità prevista presuppone che vi sia stata una interruzione nella funzionalità del rapporto. L'indennità, infatti, copre il danno forfettizzato relativo al periodo cosiddetto “intermedio”, ossia all'intervallo di tempo che corre dalla cessazione dell'attività lavorativa fino alla sentenza che ordina la costituzione del rapporto. In questo senso depone il tenore letterale della disposizione, secondo cui l'indennità in parola ha funzione di “risarcimento del danno” e ristora il pregiudizio subito dal lavoratore nel “periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro”. Nel caso di specie, difetta il presupposto della cessazione dell'attività lavorativa, essendo incontestato che non abbia mai interrotto la propria attività Parte_1 lavorativa presso le filiali RT. Va quindi respinta la domanda di condanna della committente al pagamento dell'indennità risarcitoria ex art. 39 d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81.
11. Quanto alla domanda di differenze retributive, la prova orale ha accertato che sin dall'inizio del suo rapporto di lavoro e per tutta la durata dei Parte_1 vari rapporti intrattenuti con le società appaltatrici, ha rispettato il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 16:00/17:00, senza alcuna interruzione per la pausa pranzo, così circa 10 ore giornaliere di prestazione (testi
, e ). Tes_1 Testimone_9 Tes_8
Pur essendo sempre stato un lavoratore a tempo pieno, risulta dai cedolini prodotti e dall'estratto previdenziale (docc. 1 e 2 fasc. ric.) che sia stato CP_7 Parte_1 qualificato come lavoratore part-time al 50% dall'assunzione in data 1° dicembre 2011 fino al 30 aprile 2017; nel periodo di lavoro presso la soc. (2 CP_3 marzo 20 – 8 luglio 2021), era stato qualificato come lavoratore part- Parte_1 time al 51,28%. Anche la 13ma e la 14ma (artt. 18-19 CCNL) erano pertanto state erogate al 51,28%. Peraltro, da gennaio 2018 a luglio 2019, le quote mensili di 13ma e 14ma non risultano erogate.
14 Anche quando non era formalmente part-time, risulta essere stato Parte_1 retribuito per un numero di ore inferiore a quello previsto per un full-time. Alla cessazione del rapporto con (in data 30 ottobre 2019), Controparte_1
non risulta ave percepito il TFR. Parte_1 si è anche lamentato che gli scatti biennali di anzianità (ex art. 17 Parte_1
CCNL: 5 scatti biennali da € 23,24) erano stati azzerati ogni volta che mutava il datore di lavoro formale. Nelle mensilità da aprile a novembre 2019, aveva percepito Parte_1
l'indennità di trasferta in misura di soli € 13/g, anziché di € 21,80 come previsto dall'art. 62 CCNL (doc. 20 fasc. ric.). Nei mesi di marzo, aprile, luglio, agosto, settembre e ottobre 2020 non gli veniva corrisposta, nonostante i testi abbiano riferito ch'egli lavorava costantemente fuori del Comune di ( CP_5 Per_4 Tes_1 Tes_2
, ). Testimone_6 Tes_8
I testi hanno anche riferito che il ricorrente provvedeva, all'occorrenza, all'incasso del denaro o degli assegni da parte dei clienti e che, a fine giornata, dopo averlo custodito, provvedeva a consegnarlo al personale di RT s.p.a. Pertanto, risulta ch'egli abbia diritto all'indennità di maneggio denaro di cui all'art. 15, comma 2, CCNL. Spettano pertanto le somme indicate da in ricorso e sintetizzate nei Parte_1 conteggi (doc. 30 fasc. ric.), fondate sulle 74 buste paga prodotte con il ricorso (doc. 2 fasc. ric.) le quali, seppure non complete, danno, nella loro periodica ripetitività, una idea esatta delle retribuzioni percepite dal lavoratore così come riportate nel calcolo finale.
12. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 6.500,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) accerta e dichiara la non genuinità dell'appalto intercorso tra RT PA e:
- con sede in viale Europa 43 a Fara (RI) dal 1.12.11 al Controparte_1
30.10.19;
- con sede in via delle Fornaci a Monterotondo (RM) dal 1.11.19 Controparte_2 al 1.3.20;
- con sede in via De Amicis 1 a Melzo, c.f. , dal Controparte_3 P.IVA_1
2.3.20 al 30.6.21;
- con sede in Corso Indipendenza 18 a Milano, dal 1.7.21 ad oggi CP_4
15 in esecuzione dei quali il ricorrente ha prestato attività alle formali dipendenze di RT s.p.a.;
2) accerta e dichiara che l'effettivo datore di lavoro del ricorrente, nei periodi suindicati, è RT s.p.a.; dichiara costituito tra e RT s.p.a. un Parte_1 rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1° dicembre 2011;
3) condanna RT s.p.a. all'assunzione del ricorrente con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato dalla data indicata, alle condizioni contrattuali godute presso la formale datrice di lavoro;
4) accerta e dichiara che per tutto il periodo di causa prestava Parte_1 attività full-time;
5) accerta e dichiara il diritto del ricorrente al pagamento delle seguenti somme:
- € 43.968,07 per differenze sulla retribuzione base;
- € 13.659,88 per differenze su 13ma e 14ma mensilità;
- € 7.927,75 per indennità maneggio denaro;
- € 3.070,80 per indennità di trasferta;
- relative incidenze TFR sul totale;
- € 5.173,23 per TFR presso Controparte_1 per complessivi lordi € 78.883,17, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
6) condanna RT s.p.a. al pagamento in favore del ricorrente delle somme di cui al punto precedente;
7) condanna la parte soccombente RT s.p.a. alla rifusione delle spese processuali a vantaggio degli Avv.ti Jacobo Sanchez Codoni, Mattia Giudici e Matteo Vricella, antistatari, liquidate in complessivi € 6.500,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso il 1° dicembre 2025. Il giudice Dott. Giorgio Mariani
16
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 18 novembre 2024 da elettivamente domiciliato in Brescia, Via Solferino 31, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Jacobo Sanchez Codoni, che lo rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti Matteo Vricella e Mattia Giudici per procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro RT s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via G. Modena, 3, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Bigoni, che lo rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti Arturo Maresca, Marcello Bonomo, Enrico Maria D'Onofrio, per procura in calce alla memoria di costituzione;
convenuto OGGETTO: appalto i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE Parte_1
A) accertare e dichiarare la non genuinità dell'appalto intercorso tra RT PA e: I. con sede in viale Europa 43 a Fara (RI) dal 1.12.11 al Controparte_1
30.10.19; II. con sede in via delle Fornaci a Monterotondo (RM) dal 1.11.19 CP_2 al 1.3.20; III. , con sede in via De Amicis 1 a Melzo, c.f. , dal Controparte_3 P.IVA_1
2.3.20 al 30.6.21; IV. con sede in Corso Indipendenza 18 a Milano, dal 1.7.21 ad oggi CP_4
1 in esecuzione dei quali il ricorrente ha prestato attività alle formali dipendenze di RT nei suddetti periodi;
in ogni caso, accertare e dichiarare che l'effettivo datore di lavoro del ricorrente, nei periodi suindicati, era la convenuta RT PA;
per l'effetto, dichiarare costituito tra il ricorrente e RT PA un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di quest'ultima a far data dal 1.2.11, in subordine dalle date di cui sopra, in subordine dalla data ritenuta di Giustizia;
condannare RT PA all'assunzione del ricorrente con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato dalla data di cui sopra, alle condizioni contrattuali godute presso la formale datrice di lavoro, nonché al pagamento in favore del medesimo di una indennità risarcitoria compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini TFR (in subordine: al pagamento delle mensilità tra il deposito del ricorso e la sentenza); B) accertare e dichiarare che il ricorrente per tutto il periodo di causa prestava attività full-time; C) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento delle seguenti somme:
- € 43.968,07 per differenze sulla retribuzione base, già comprensiva di scatti di anzianità;
- € 13.659,88 per differenze su 13ma e 14ma mensilità;
- € 7.927,75 per indennità maneggio denaro;
- € 3.070,80 per indennità di trasferta;
- relative incidenze TFR sul totale;
- € 5.173,23 per TFR presso Controparte_1 così per complessivi € 78.883,17, o le diverse somme ritenute di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge. D) per l'effetto, condannare RT PA, quale effettiva datrice di lavoro, al pagamento in favore del ricorrente delle somme di cui al punto precedente, o le diverse ritenute di Giustizia;
E) in subordine condannare RT, in qualità di obbligata solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003, al pagamento delle suddette somme, limitatamente a quelle maturate a decorrere dalla mensilità di aprile 2017, o le diverse ritenute di Giustizia;
F) Con interessi e rivalutazione come per legge. G) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e CPA. Con distrazione in favore dei difensori antistatari.
PER IL CONVENUTO RT s.p.a.: previa ogni opportuna declaratoria, ivi incluse quelle di improponibilità e/o improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso e/o di singole domande per le ragioni sopra viste, ivi compresi l'accertamento del difetto di legittimazione passiva di RT S.p.A. ut supra e/o stralcio di documenti, rigettare tutte le domande
2 proposte con il ricorso introduttivo della lite. Con vittoria di spese e compensi professionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 18 novembre 2024, Pt_1
ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire
[...] accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di RT s.p.a. Rilevava il ricorrente di aver svolto l'attività di autista, addetto alla guida di furgone con portata inferiore a 35 q.li, nell'ambito di contratti di appalto/trasporto asseritamente non genuini, commissionati dalla convenuta RT s.p.a. alle seguenti aziende (doc.1 fasc. ric.), formali datrici di lavoro di Parte_1
- dal 1.12.11 al 30.10.19; Controparte_1
- dal 1.11.19 al 1.3.20; Controparte_2
- dal 2.3.20 al 30.6.21; Controparte_3
- dal 1.7.21 ad oggi. CP_4
Riferiva il ricorrente che i poteri datoriali (direttivo, di controllo e disciplinare) erano stati esercitati da RT s.p.a., e che le Società formalmente datrici non avevano alcuna struttura imprenditoriale e neppure una gestione a proprio rischio dei servizi/trasporti. riferiva pertanto di aver diritto alla costituzione del rapporto di lavoro Parte_1 con RT s.p.a., nonché al pagamento di una corrispondente indennità risarcitoria. Al fine di dimostrare la fondatezza della propria tesi, il ricorrente produceva il decreto di sequestro preventivo d'urgenza della Procura della Repubblica di Milano del 12/12/2022, il relativo provvedimento di convalida del 21/12/22 , il sequestro preventivo del 24/1/2023, il provvedimento con cui la convenuta era stata posta in amministrazione giudiziaria del 23/3/2023 per la durata di un anno e le dichiarazioni rese nel corso delle indagini dall'ex consulente di RT s.p.a., Avv. Gianluca Spolverato e dall' ex direttore generale della società, Parte_2
(docc. da 12 a 18 fasc. ric.).
[...] rilevava inoltre di avere un credito retributivo, relativo alla Parte_1 corresponsione di una retribuzione corrisposta sul part-time nonostante egli prestasse sempre attività full time:
-dall'assunzione del 1.12.2011 sino al 30.4.2017 (part-time 50%)
[...
- dal 2.3.2020 all'8.7.2021 (part-time al 51,28%: periodo di lavoro presso
. Controparte_3
- nella corresponsione, nei suddetti periodi, delle quote mensili di 13ma e 14ma (parametrate alle percentuali di part-time);
- nella mancata corresponsione delle quote mensili di 13ma e 14ma da gennaio 2018 a luglio 2019;
- nell'erronea corresponsione degli scatti di anzianità, che venivano azzerati in occasione di ogni cambio di datore di lavoro formale;
3 - nella mancata o insufficiente corresponsione dell'indennità di trasferta in misura non conforme a quanto previsto dall'art. 62 CCNL;
a) nelle mensilità da aprile a novembre 2019 aveva percepito Parte_1
l'indennità di trasferta in misura di soli € 13/die, anziché di € 21,80; b) nei mesi di marzo, aprile, luglio, agosto, settembre e ottobre 2020 non gli era stata corrisposta;
- nella mancata corresponsione dell'indennità maneggio denaro di cui all'art. 15, comma 2, CCNL, in misura pari al 4% della retribuzione base. RT S.p.A. si è costituita in giudizio contestando la propria legittimazione passiva, le allegazioni avversarie oltre che l'utilizzabilità e la valenza probatoria degli atti del procedimento penale, eccependo la decadenza biennale dell'azione ex art. 29, comma 2, D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e chiedendo il rigetto integrale del ricorso, ivi incluse le domande relative alle differenze retributive, chieste sulla base di un non provato full time. Vano ogni tentativo di conciliazione, ammessa ed espletata la prova orale, all'udienza del 1° dicembre 2025 la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di è fondato e va accolto. Parte_1
Quanto all'eccepita inutilizzabilità degli atti dell'indagine penale (prodotti da
, deve rilevarsi che il giudice civile, può formare il proprio Parte_1 convincimento anche in base alla c.d. prove atipiche, come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova. Invero, “Le prove raccolte in un procedimento penale, anche se ottenute senza rispettare le regole previste per garantire il contraddittorio, possono essere considerate valide come prove atipiche nel processo civile. In ambito civile, il contraddittorio è garantito attraverso metodi standardizzati per l'introduzione di mezzi istruttori atipici, al fine di consentire alle parti di confrontarsi sulla loro efficacia dimostrativa in relazione ai fatti da provare” (Cass., sez. III, 28 agosto 2024, n. 23299). Sono prove atipiche, ad esempio, gli scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale;
gli atti dell'istruttoria penale o amministrativa;
i verbali di prove espletati in altri giudizi;
le sentenze rese in altri giudizi civili o penali, comprese le sentenze di patteggiamento. Costituiscono prove atipiche anche le risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari;
le prove raccolte in un processo penale e, segnatamente, le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento nel procedimento penale (cfr. App. Milano sez. I, 22 marzo 2019, n.1283).
4 Nel caso di specie, pertanto, dagli atti allegati al ricorso e sottoposti al contraddittorio delle parti possono essere tratti elementi di prova. In particolare (e per quanto tali elementi non siano centrali in questa istruttoria) si può ricavare che a RT s.p.a. veniva contestato dal p.m. presso il Tribunale locale di utilizzare fittizi contratti d'appalto per prestazioni di servizi che dissimulavano l'unico oggetto del negozio: la mera somministrazione di manodopera (doc. 13, p. 3). Anche nell'interrogatorio del professionista di riferimento di RT s.p.a., Avv. Spolverato (doc. 18 fasc. ric.), si legge che era la stessa RT attraverso la figura del COAU (coordinatore degli autisti) ad organizzare il lavoro, ciò che in diverse occasioni si traduceva in una vera e propria interposizione di manodopera.
2. La prima domanda di riguarda dunque la non genuinità Parte_1 dell'appalto intercorso tra RT s.p.a. (la convenuta) e le varie società formalmente datrici del ricorrente: dal 1° dicembre 2011 al 30 ottobre Controparte_1
2019; dal 1° novembre 2019 al 1° marzo 2020; Controparte_2 Controparte_3 dal 2 marzo 2020 al 30 giugno 2021; dal 1° luglio 2021 ad oggi. CP_4
3. Preliminarmente all'esame del merito, va riferito che non può trovare accoglimento l'eccezione di decadenza ex art. 32 legge 183/2010, sollevata da RT s.p.a., eccezione che presuppone la cessazione del rapporto di lavoro oppure l'impugnazione un provvedimento datoriale. Nel caso di specie, il rapporto di lavoro è ancora in corso, pertanto alcun termine decadenziale può ritenersi decorso (Cass., sez. lav., 21 maggio 2019, n. 13648) In caso di successione tra contratti di appalto, va poi rammentato che la S.C., con sentenza del 10 marzo 2022, n. 7815, ha chiarito che “In tema di appalto, in ipotesi di successione senza soluzione di continuità di più contratti con il medesimo appaltatore, il termine di decadenza biennale previsto dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nel testo "ratione temporis" applicabile per far valere la responsabilità solidale del committente quanto ai trattamenti retributivi ed ai contributi previdenziali dovuti dall'appaltatore ai dipendenti, decorre dalla cessazione del rapporto contrattuale e non dalla data di scadenza dei singoli contratti intervenuti in relazione al medesimo appalto tra committente ed appaltatore, in quanto la data in questione potrebbe non essere conosciuta dal lavoratore, sicché, in coerenza con la "ratio" ispiratrice della norma che è quella di assicurare un'ampia ed effettiva tutela del lavoratore medesimo il predetto termine deve essere ancorato al dato fattuale, facilmente ed immediatamente percepibile dal beneficiario della garanzia, rappresentato dalla cessazione effettiva dell'appalto al quale egli era addetto.” Nel nostro caso, essendo, come detto, il rapporto ancora in essere, nessuna decadenza può ritenersi maturata.
5 4. RT s.p.a. ha poi negato che, nella specie, sia ricorso un contratto di appalto, ritenendo che si tratti, piuttosto, di un servizio di trasporto. Tale tesi non pare condivisibile. Oggetto dei contratti tra RT s.p.a. e le datrici di lavoro formali indicate in ricorso a p. 2, non sono, infatti, singoli trasporti individuati o individuabili, bensì il complesso dei servizi di distribuzione che prevedeva oltre al trasporto l'attività di carico, scarico, accettazione della consegna delle merci e del denaro. Ciò risulta (oltre che dall'esame testimoniale di cui si dirà appresso) anche dell'esame dei contratti prodotti dalla stessa convenuta (docc. 1 e 2 fasc. RT s.p.a.) sia dall'esame della documentazione raccolta in sede penale. La struttura contrattuale prevedeva la predisposizione di una rete su base provinciale che doveva soddisfare esigenze di distribuzione non preventivamente determinabili se non con riferimento alla copertura logistica della zona stessa in modo da assicurare l'osservanza di tempi certi di consegna, particolarmente importanti per il funzionamento della rete di commercio on-line al dettaglio, o comunque per realizzare prelievi e consegne in tempi prevedibili tali da soddisfare le esigenze dei clienti. In ogni caso, sia che si qualifichi la fattispecie in esame come appalto non genuino ovvero alla stregua di somministrazione non regolare, le conseguenze sono le medesime: la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del datore di lavoro sostanziale e la condanna di quest'ultimo al pagamento di una indennità risarcitoria. La normativa di riferimento è innanzitutto l'art. 29, comma 3 bis, del D.lgs n. 276/2003 che dispone: “Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2.” L'art. 38 del D.Lgs. n. 81/2015 prevede poi che, in caso di somministrazione irregolare, “il lavoratore può chiedere, anche soltanto nei confronti dell'utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione”. Quanto alle conseguenze, l'art. 39, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che
“nel caso in cui il giudice accolga la domanda di cui al comma 1, condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore, stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive, relativo al periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria
6 attività presso l'utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro”. Le conseguenze previste in caso di somministrazione regolare devono trovare applicazione anche in caso di appalto non genuino. Tale affermazione trova avallo nella giurisprudenza della S.C. (Cass, sez. lav., 22 novembre 2023, n. 32412), che ha deciso che “Al cd. appalto non genuino di servizi si applica analogicamente la norma di interpretazione autentica dettata in tema di somministrazione irregolare di lavoro di cui all'art. 80 bis del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020 (la quale esclude che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro, menzionati dall'art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 81 del 2015, rientri il licenziamento), in virtù della comune ratio di tutela del lavoratore coinvolto in fenomeni interpositori irregolari o simulati, testimoniata anche dalla sovrapponibilità dei testi normativi di cui al previgente art. 27, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003 (cui l'art. 29, comma 3 bis, del medesimo d.lgs. anch'esso abrogato rinviava) e all'attuale art . 38, comma 3, d.lgs. n. 81 del 2015 Ciò anche in mancanza, allo stato, del rinvio normativo diretto, in passato esistente, nella vigenza del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27, rappresentando un criterio esegetico di natura generale e di principio, posto a protezione dei lavoratori coinvolti in fenomeni interpositori irregolari o simulati mediante contratti di somministrazione di lavoro o di appalto di servizi non genuini (ossia di non coincidenza tra datore di lavoro formale e sostanziale), in forza, oltre che di ragioni sistematiche, della sovrapponibilità dei testi normativi di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27, comma, (cui il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 3 bis, rinviava, poi abrogato) e D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 38, comma 3. Si tratta, in vero, di espressione di un criterio ermeneutico decisivo per giungere a identiche conclusioni con riferimento a patologie di contratti di lavoro interpositori assimilabili quanto al divieto di interposizione al di fuori delle ipotesi previste e quanto alle tutele apprestate dall'ordinamento per il lavoratore.”
5. Per accertare l'esistenza di una fattispecie interpositoria, ossia per accertare la concreta attività lavorativa di il Tribunale ha assunto la Parte_1 prova orale. Il teste ha riferito: “Lavoro per RT ma sono Testimone_1 assunto dalla cooperativa Carnico S.p.a. Non ho cause pendenti. Conosco perché è un collega di lavoro. Pt_1
Ho lavorato su tutti e tre i magazzini di: Milano Mecenate, 166 e CP_5
Landriano 005. Ho cominciato a lavorare lì dal 2009. lavorava insieme a me e faceva la mia stessa mansione: l'autista. Pt_1
Non so dire se abbia mai lavorato part-time. Pt_1
Tutti gli autisti entravano allo stesso orario: alle 7 del mattino.
7 faceva sempre più di 8 ore da lunedì al venerdì. Pt_1
Sabato si lavorava solamente nel periodo di Natale. Sul posto non c'era nessun esponente delle varie cooperative. Il personale sul posto era unicamente di RT. Questo personale raccoglieva gli ordini e li inseriva nel sistema informatico centrale. I signori , e erano dipendenti di RT Pt_3 Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 che operavano sul posto. Quando fu introdotto il dispositivo palmare, credo nel 2018, le informazioni circa i capi da consegnare venivano inviate da RT direttamente sul dispositivo palmare verso le ore 5:30 del mattino. Nelle filiali di operava il giro di consegne sempre fuori del Parte_4 territorio del CP_6
Entrati alle 7 nel magazzino, dopo le 7 dovevamo prendere i pacchi dal rullo, sistemarli sul bancale e poi da lì caricarli sul camion. Uscivamo verso le 9:30. Il ritorno avveniva verso le 16, salvo alcuni ritiri che ritardavano il ritorno fino verso le 18. Al rientro il ricorrente doveva andare allo sportello e consegnare il denaro preso nel corso della giornata. Capitava quasi tutti i giorni che si dovesse consegnare il denaro preso dai clienti. Il personale che riceveva il denaro era di RT. Prima di consegnare il denaro si doveva scaricare i ritiri nel magazzino. Riconosco i numeri di telefono di cui al paragrafo 42 del ricorso e rilevo che sono i numeri del personale di RT. Non c'era nessun referente delle società appaltatrici sul cantiere. Il potere disciplinare veniva esercitato dal personale di RT. Il responsabile di RT ci autorizzava anche i permessi, che comunque non ci venivano pagati. nelle consegne aveva come riferimento la zona cap. 20141, che è un Pt_1 quartiere di Milano.” Il secondo teste, ha riferito: “Lavoro Testimone_2 nell'interesse di RT ma sono assunto dalla società STA S.r.l. Mi occupo dei ritiri dei colli presso l'ufficio di filiale 005. CP_5
Dal 2011 al 2020 ho svolto la medesima mansione presso Milano Mecenate. Non sono mai stato alla filiale di 166. CP_5
Non ho cause pendenti. Conosco in quanto collega di lavoro. Pt_1
Vedo quotidianamente il ricorrente, fra le ore 7 e le ore 9:30. A quell'ora tutti gli autisti sono in magazzino perchè prendono la merce che devono caricare sul furgone e poi consegnare. Il sig. esce alle 9:30 dal magazzino e vi fa rientro Pt_1 verso le ore 15/15:30. Una volta tornato in magazzino, consegna i documenti della merce ritirata, Pt_1 gli viene chiuso il palmare. Non so chi fornisca il palmare.
8 Qualora avesse del denaro dovrebbe rivolgersi all'ufficio amministrazione, Pt_1 all'ufficio cassa, dove versa i soldi. Allo sportello ci sono i colleghi Tes_3
e entrambi dipendenti di STA.
[...] Testimone_4
, inoltre, la merce ritirata che colloca in magazzino. Parte_5
Il sistema del palmare viene gestito da RT. I signori , e erano dipendenti di RT Pt_3 Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 che operavano sul magazzino di . Anzi, riferisco che si tratta di CP_5 lavoratori dipendenti di STA S.r.l. che lavorano per RT. Ricordo che c'era anche qualcuno della Si trattava di un autista che CP_4 si occupava prevalentemente di ritiri. Era l'unico dipendente delle società che mi vengono lette che io conosca. ha come area di riferimento per le sue consegne la zona cap. 20141, che è Pt_1 un settore di Milano, quindi fuori del Comune di . CP_5
Per quello che ne so, l'orario del ricorrente è full time. Le notizie sulle consegne da fare arrivavano sul palmare tra le 6:30 e le 7. poteva finire la giornata intorno alle 15:30-16. Pt_1
I due ultimi numeri di telefono, che mi vengono letti e di cui al paragrafo 42 del ricorso, sono dei signori e Si tratta di dipendenti di STA S.r.l. Per_4 Per_3 che lavorano presso RT. Il ricorrente poteva utilizzare questi numeri in caso di necessità. Non so se ci fosse personale delle società formalmente datrici di presso il Pt_1 cantiere ad eccezione del sig. autista di Tes_5 CP_4
Non so dire chi esercitasse il potere disciplinare sul ricorrente o a chi chiedesse le ferie il sig. ” Pt_1
Il terzo teste, , ha riferito: “Sono Testimone_6 dipendente della cooperativa MC Transport che lavora per RT. Sono autista. Lavoro presso il magazzino di Landriano 005. Non ho cause pendenti. Conosco in quanto compagno di lavoro. Pt_1
Io e il ricorrente eravamo prima addetti al magazzino di Mecenate e poi siamo stati trasferiti a . CP_5
Noi dobbiamo essere nel magazzino alle ore 7 del mattino. Alle 7 parte il rullo su cui scorrono i pacchi che sistemiamo sui bancali per poi collocarli nel furgone, ma solo dopo che tutti i colli siano stati divisi per autista e non ne manchi nessuno. Quando tutti i pacchi sono stati distribuiti possiamo caricarli sul furgone. L'orario di partenza quindi è molto variabile. Se tutto va bene partiamo alle ore 10, se no anche molto più tardi (11/11:30). Al ritorno, deve consegnare i pacchi ritirati presso il magazzino. Si reca Pt_1 all'ufficio per portare i documenti e poi si reca alla cassa per versare il denaro che ha in mano. Quasi tutti i giorni riceve pagamenti in contanti o in assegni. Pt_1
Credo che vada a casa alle 19/19:30. Pt_1
Il palmare che usiamo appartiene a RT.
9 La Cooperativa per me è un ente figurativo. In caso di problemi dobbiamo sempre interagire con personale di RT. Il personale di RT ti chiama, ti dà delle direttive. I signori , e sono dipendenti di RT. Pt_3 Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
Solo gli autisti sono dipendenti della Cooperativa. È RT che gestisce gli ordini attraverso il palmare. Le informazioni sul palmare arrivano verso le ore 6:40 del mattino. compie le consegne nel territorio di Milano, quindi fuori dal Comune di Pt_1
. CP_5
I numeri che mi vengono letti al paragrafo 42 del ricorso sono numeri dell'ufficio che anche io utilizzo in caso di necessità. Le ferie e i permessi erano gestiti dal COAU, tale . è dipendente di Per_5 Per_6
RT. Io non ho un furgone come ma ho un cassonato, che è molto più grosso del Pt_1 furgone. Contiene 8 bancali e molta più merce. Io, infatti, faccio un giro in più rispetto al ricorrente. Gli autisti devono indicare sul palmare solo gli orari delle consegne. Preciso che quello che ho detto circa gli orari si riferisce al lavoro presso Milano Mecenate. Da quando lavoriamo a , l'orario di lavoro è diminuito e CP_5 quindi esce definitivamente dal magazzino alle 16:30/17.” Pt_1
Il quarto teste, ha riferito: “Sono assunto dalla società STA e Testimone_7 lavoro per RT presso Landriano 005. La mia mansione è COAU, cioè coordinatore degli autotrasportatori. Non ho cause pendenti. Conosco perché lavoriamo nello stesso contesto. Pt_1 lavora come autista. Arriva a verso le 7. Spunta con un terminale Pt_1 CP_5
i pacchi che gli arrivano da uno scivolo e poi li carica sul furgone, dopo averli caricati su una piccola ribalta. L'uscita avviene di solito alle 9/9:15. Al pomeriggio esce per andare a casa tra le ore 15 e le ore 16. Mi pare che abbia sempre fatto questo orario. Pt_1
Nel caso avesse qualche problema, l'autista decide il da farsi in autonomia, se no, possiamo riferirglielo noi. I signori , e ritengo siano personale assunto da Pt_3 Per_1 Per_2 Per_3
STA che lavora per RT. Che io sappia a non c'è personale di RT. CP_5
Non so dire se il palmare appartenga a RT. Il ricorrente consegna esclusivamente a Milano, mai nel comune di . CP_5
Si lavora per 5 giorni alla settimana. A dicembre può esserci un aggravio di lavoro. Al ritorno a , spunta i colli che non ha consegnato e colloca i CP_5 Pt_1 pacchi ritirati in una gabbia. Quando ha del denaro in mano (cosa che può
10 capitare) o lo mette in una cassa automatica o lo consegna al cassiere, che penso sia dipendente STA ma non sono sicuro. Riconosco il mio numero di telefono al paragrafo 42 del ricorso. Sono passato a nell'anno 2020. CP_5
Ricordo che di c'è un referente presso che si chiama e CP_4 CP_5 Tes_5 fa anche l'autista. Non ricordo nulla di specifico a proposito della Il Incontro. Quando doveva chiedere ferie o permessi, il ricorrente contattava il personale del fornitore o ). CP_4 CP_3
Non ricordo rimproveri disciplinari contro è un autista modello. Pt_1
Sono i fornitori che si occupano delle questioni disciplinari ma di solito non fanno niente. L'autista gestisce le consegne secondo la sua volontà.” Il quinto teste, , ha riferito: “Lavoro attualmente e fin dal 2010 Testimone_8 per una società la “Carnico s.p.a.” che è appaltatrice di RT. La mia mansione è il corriere, guido il furgone. Conosco il signor attraverso l'attività lavorativa, sin dal 2010. Mi pare che Pt_1 lavorasse lì già nel 2010. faceva lo stesso mio lavoro. Pt_1 Pt_1
Ogni mattina ci arrivano i dati che noi confermiamo con il palmare. La persona che gestiva i nostri dati era dipendente di RT. Anche io lavoravo per le cooperative e ”. CP_4 CP_3
Non c'erano dipendenti di queste cooperative sul posto di lavoro. Arrivavo presso RT alle ore 07:00, poi arrivavano i pacchi che dovevamo caricare sul nostro furgone. La RT aveva il cantiere prima a Mecenate e poi a
. CP_5
Uscivamo per le consegne tra le 09:00 e le 10:00 circa. Ciò accadeva per cinque giorni lavorativi (da lunedì a venerdì). Il sabato e la domenica erano di solito liberi, tranne qualche sabato che era lavorativo, ad esempio intorno a natale. I signori , , , Parte_6 Persona_7 Parte_7 Parte_8 Tes_7 sono tutti dipendenti RT e operavano nei magazzini di cui ho detto.
[...]
Per tutta la durata della prestazione il signor ha sempre fatto consegne Pt_1 fuori dal Comune di . CP_5
Dopo la consegna di tutti i pacchi, tornavamo verso le ore 16:00 presso il magazzino. Capitava che prendessimo dei contanti perché alcuni destinatari pagano in contanti e altri pagano mediante assegno. Una volta tornati presso il magazzino davamo i contanti alla persona che chiudeva la distinta. Tale persona era dipendente della RT. In caso di difficoltà nella consegna potevamo chiamare il magazzino e chiedere informazioni, rispondeva personale di RT. Chiamavamo direttamente delle persone fisiche: il signor oppure il signor Per_8
entrambi dipendenti di RT. Testimone_7
11 Non c'era personale delle cooperative appaltatrici e “ ” CP_4 CP_3 presso i cantieri di e Mecenate. CP_5
Non mi è mai successo di sapere che il signor avesse problemi disciplinari. Pt_1
Dovevamo chiedere le ferie o i permessi direttamente a indicando Testimone_7 direttamente i giorni di ferie. Oppure potevamo chiedere le ferie anche alla cooperativa nostra datrice. Non so chi dava la conferma finale per l'autorizzazione alle ferie.”
6. I testimoni escussi (tranne dipendente RT s.p.a.), colleghi di Per_4
hanno riferito che il datore di lavoro, nella sostanza delle cose, era Parte_1
RT s.p.a. Il riferimento specifico alla persona di ed ai cantieri di Milano Parte_1
Mecenate e i due di (testi CP_5 Tes_1 Tes_6
, ) determina l'infondatezza dell'eccezione di difetto di
[...] Tes_8 legittimazione passiva sollevata da RT, che si fonda (anche) sulla deposizione del teste il quale però non si mostra molto nitido nella sua affermazione (“I Tes_2 signori , e erano dipendenti di RT Pt_3 Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 che operavano sul magazzino di . Anzi, riferisco che si tratta di CP_5 lavoratori dipendenti di STA S.r.l. che lavorano per RT.”). Si può in sostanza concludere che la convenuta controllava la corretta esecuzione della prestazione di le tempistiche di consegna e di ritiro, Parte_1 organizzava i turni di lavoro. Al personale di RT s.p.a. bisognava chiedere le ferie o i permessi e ad essa ci si rivolgeva nel caso di inconvenienti nel corso delle consegne. Il computer palmare che regolava i colli da lavorare era fornito e gestito da RT s.p.a. Dunque, la convenuta committente deteneva, secondo le risultanze, il governo complessivo dell'attività e dirigeva i lavoratori coinvolti, mentre le società appaltatrici succedutesi nel tempo svolgevano un controllo residuale e un'attività
“para-disciplinare” (come potrebbe evincersi dalla deposizione del teste
“Sono i fornitori che si occupano delle questioni disciplinari ma di Per_4 solito non fanno niente.”). Ne consegue che i prestatori formalmente impiegati dagli appaltatori devono essere considerati dipendenti del committente. Come risulta dall'istruttoria senza possibilità di dubbio, il ruolo di datore sostanziale si ricava dall'esistenza di una relazione automatizzata (come riferito da autorevole giurisprudenza di merito) con i lavoratori che si esplica attraverso un software di organizzazione del lavoro. Nei contratti prodotti da RT (docc. 1 e 2 fasc. conv.) non vi è traccia di comodato o comunque di affidamento di tale sistema digitale alle società controparti. Non ultimo, non c'era personale delle cooperative appaltatrici presso i cantieri di e Mecenate, dove lavorava con ciò conferendo a RT CP_5 Parte_1
s.p.a. tutte le incombenze che discendono da un rapporto di lavoro.
12 7. Risulta poi che, fino al provvedimento di amministrazione giudiziaria del marzo 2023, le relazioni sindacali fossero intrattenute proprio da RT s.p.a. Nella comunicazione inviata dalla convenuta alle OO.SS. (doc. 24 fasc. ric.), si legge:
“Nell'ambito del piano di riqualificazione organizzativa promosso dall'amministrazione giudiziaria, sotto la guida del Tribunale di Milano, al fine di favorire la adeguata autonomia dei fornitori e le corrette rami che sindacali, RT ha aggiornato il modello 231 inserendo (…) tra i principi generali di comportamento l'assoluto divieto di porre in essere atti o comportamenti idonei ad interferire nelle scelte imprenditoriali gestionali e societarie del fornitore. Tra i menzionati comportamenti rientra pertanto il divieto di intrattenere rapporti diretti con le organizzazioni sindacali quando vengono trattate tematiche specifiche relative ai dipendenti del fornitore”.
8. Ad bundantiam, può anche sottolinearsi che, nel decreto di sequestro preventivo d'urgenza del 12 dicembre 2022, poi convalidato, il pubblico ministero dà atto del fatto che (p. 2) “il fenomeno risulta caratterizzato dalla presenza di soggetti giuridici, costituiti nella forma di cooperative di consorzi o di società di capitali, che presentano una ingente forza lavoro e fungono da meri “serbatoi” di manodopera. Trattasi di realtà societarie la cui operatività sembra riconducibile all'ormai nota e ricorrente fenomenologia evasiva fraudolenta caratterizzata dall'utilizzo distorto e strumentale di enti a vita breve legalmente rappresentati da prestanome, che dissimulano somministrazioni regolari di manodopera a favore di committenti più o meno conniventi, massimizzando guadagni illeciti in virtù del mancato pagamento delle imposte (dirette ed indirette), delle ritenute da lavoro dipendente e dei contributi previdenziali ed assicurativi.”
9. Nella sostanza si è accertato l'esercizio da parte di RT s.p.a. dei tipici poteri datoriali nei confronti di e si può pertanto concludere che si sia Parte_1 costituito un rapporto di lavoro di fatto tra quest'ultimo e la società convenuta. Va data, quindi applicazione alla normativa sopra richiamata con conseguente costituzione di un rapporto di lavoro tra le parti con decorrenza dal 1° dicembre 2011, data di inizio della fattispecie interpositoria, alle condizioni di lavoro in essere alle dipendenze del datore di lavoro formale. Il ricorrente, da ultimo, risulta inquadrato, come autista, al G1 liv. del CCNL logistica (doc. 2 fasc. ric.).
10. non ha però diritto all'indennità di cui all'art. 39, comma 2, Parte_1
d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81, poiché egli, sin dal periodo precedente all'introduzione del giudizio ha sempre continuato a lavorare presso le filiali di RT indicate in ricorso (Mecenate e ). CP_5
La norma indicata, dettata in materia di somministrazione irregolare di manodopera, stabilisce che, nel caso in cui il giudice accolga la domanda di
13 costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore, “condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore, stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive, relativo al periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro”. Ad avviso della locale Corte d'appello (sent. 17 luglio 2025, n. 353, est. Dossi), che ha riformato sul punto la pronunzia di primo grado del Tribunale di Milano, il riconoscimento dell'indennità prevista presuppone che vi sia stata una interruzione nella funzionalità del rapporto. L'indennità, infatti, copre il danno forfettizzato relativo al periodo cosiddetto “intermedio”, ossia all'intervallo di tempo che corre dalla cessazione dell'attività lavorativa fino alla sentenza che ordina la costituzione del rapporto. In questo senso depone il tenore letterale della disposizione, secondo cui l'indennità in parola ha funzione di “risarcimento del danno” e ristora il pregiudizio subito dal lavoratore nel “periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro”. Nel caso di specie, difetta il presupposto della cessazione dell'attività lavorativa, essendo incontestato che non abbia mai interrotto la propria attività Parte_1 lavorativa presso le filiali RT. Va quindi respinta la domanda di condanna della committente al pagamento dell'indennità risarcitoria ex art. 39 d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81.
11. Quanto alla domanda di differenze retributive, la prova orale ha accertato che sin dall'inizio del suo rapporto di lavoro e per tutta la durata dei Parte_1 vari rapporti intrattenuti con le società appaltatrici, ha rispettato il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 16:00/17:00, senza alcuna interruzione per la pausa pranzo, così circa 10 ore giornaliere di prestazione (testi
, e ). Tes_1 Testimone_9 Tes_8
Pur essendo sempre stato un lavoratore a tempo pieno, risulta dai cedolini prodotti e dall'estratto previdenziale (docc. 1 e 2 fasc. ric.) che sia stato CP_7 Parte_1 qualificato come lavoratore part-time al 50% dall'assunzione in data 1° dicembre 2011 fino al 30 aprile 2017; nel periodo di lavoro presso la soc. (2 CP_3 marzo 20 – 8 luglio 2021), era stato qualificato come lavoratore part- Parte_1 time al 51,28%. Anche la 13ma e la 14ma (artt. 18-19 CCNL) erano pertanto state erogate al 51,28%. Peraltro, da gennaio 2018 a luglio 2019, le quote mensili di 13ma e 14ma non risultano erogate.
14 Anche quando non era formalmente part-time, risulta essere stato Parte_1 retribuito per un numero di ore inferiore a quello previsto per un full-time. Alla cessazione del rapporto con (in data 30 ottobre 2019), Controparte_1
non risulta ave percepito il TFR. Parte_1 si è anche lamentato che gli scatti biennali di anzianità (ex art. 17 Parte_1
CCNL: 5 scatti biennali da € 23,24) erano stati azzerati ogni volta che mutava il datore di lavoro formale. Nelle mensilità da aprile a novembre 2019, aveva percepito Parte_1
l'indennità di trasferta in misura di soli € 13/g, anziché di € 21,80 come previsto dall'art. 62 CCNL (doc. 20 fasc. ric.). Nei mesi di marzo, aprile, luglio, agosto, settembre e ottobre 2020 non gli veniva corrisposta, nonostante i testi abbiano riferito ch'egli lavorava costantemente fuori del Comune di ( CP_5 Per_4 Tes_1 Tes_2
, ). Testimone_6 Tes_8
I testi hanno anche riferito che il ricorrente provvedeva, all'occorrenza, all'incasso del denaro o degli assegni da parte dei clienti e che, a fine giornata, dopo averlo custodito, provvedeva a consegnarlo al personale di RT s.p.a. Pertanto, risulta ch'egli abbia diritto all'indennità di maneggio denaro di cui all'art. 15, comma 2, CCNL. Spettano pertanto le somme indicate da in ricorso e sintetizzate nei Parte_1 conteggi (doc. 30 fasc. ric.), fondate sulle 74 buste paga prodotte con il ricorso (doc. 2 fasc. ric.) le quali, seppure non complete, danno, nella loro periodica ripetitività, una idea esatta delle retribuzioni percepite dal lavoratore così come riportate nel calcolo finale.
12. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 6.500,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) accerta e dichiara la non genuinità dell'appalto intercorso tra RT PA e:
- con sede in viale Europa 43 a Fara (RI) dal 1.12.11 al Controparte_1
30.10.19;
- con sede in via delle Fornaci a Monterotondo (RM) dal 1.11.19 Controparte_2 al 1.3.20;
- con sede in via De Amicis 1 a Melzo, c.f. , dal Controparte_3 P.IVA_1
2.3.20 al 30.6.21;
- con sede in Corso Indipendenza 18 a Milano, dal 1.7.21 ad oggi CP_4
15 in esecuzione dei quali il ricorrente ha prestato attività alle formali dipendenze di RT s.p.a.;
2) accerta e dichiara che l'effettivo datore di lavoro del ricorrente, nei periodi suindicati, è RT s.p.a.; dichiara costituito tra e RT s.p.a. un Parte_1 rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1° dicembre 2011;
3) condanna RT s.p.a. all'assunzione del ricorrente con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato dalla data indicata, alle condizioni contrattuali godute presso la formale datrice di lavoro;
4) accerta e dichiara che per tutto il periodo di causa prestava Parte_1 attività full-time;
5) accerta e dichiara il diritto del ricorrente al pagamento delle seguenti somme:
- € 43.968,07 per differenze sulla retribuzione base;
- € 13.659,88 per differenze su 13ma e 14ma mensilità;
- € 7.927,75 per indennità maneggio denaro;
- € 3.070,80 per indennità di trasferta;
- relative incidenze TFR sul totale;
- € 5.173,23 per TFR presso Controparte_1 per complessivi lordi € 78.883,17, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
6) condanna RT s.p.a. al pagamento in favore del ricorrente delle somme di cui al punto precedente;
7) condanna la parte soccombente RT s.p.a. alla rifusione delle spese processuali a vantaggio degli Avv.ti Jacobo Sanchez Codoni, Mattia Giudici e Matteo Vricella, antistatari, liquidate in complessivi € 6.500,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso il 1° dicembre 2025. Il giudice Dott. Giorgio Mariani
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