TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/11/2025, n. 5181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5181 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesco Moroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4130/2023, promossa da
(CF e P. VA ), con sede legale in Casoli (CH), via Napoli 14, Parte_1 P.IVA_1
in persona del suo legale rappresentante e Amministratore Delegato Dott.
[...]
(CF , rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Parte_2 C.F._1
RE UL AN di S. PO ( C.F._2
) congiuntamente e Email_1
disgiuntamente all'Avv. Maria Sole Montagna del Foro di Roma, (CF
PEC ) in C.F._3 Email_2
forza di procura allegata in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso difensore sito in Roma, via Velletri 10 (per comunicazioni e notificazioni a mezzo PEC all'indirizzo:
e Email_1
); Email_2
-attrice- contro
pagina 1 di 16 Controparte_1
C.F. , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2
tempore Ing. con sede legale in Torino, Via Bonzanigo n. 22, CP_2
rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Arturo Cancrini (C.F.
- Pec - Fax 06.56561640), C.F._4 Email_3
giusta procura allegata in atti, ed elettivamente domiciliata presso il domicilio telematico ove intende ricevere le comunicazioni e Email_3
le notificazioni;
-convenuta- oggetto: risarcimento danni.
*****
Conclusioni delle parti
Conclusioni di parte attrice (come da note scritte di precisazione del 13.07.2025):
“Voglia l'Onorevole Tribunale adito, rigettare tutte le eccezioni formulate da controparte e nel merito:
- accertare e dichiarare che la , in persona del suo legale CP_1 CP_1
rappresentante pro tempore, è tenuta ai sensi del Decreto legislativo n. 33 del 2016 e di tutte le altre norme in materia come in atti meglio richiamate, a conferire all'interno del Sistema federato delle infrastrutture (SINFI) tutta la documentazione
e le informazioni riguardanti infrastrutture di posa utilizzabili per lo sviluppo di nuove reti in fibra ottica nonché per l'inserimento di tutti i dati relativi;
- accertato e dichiarato quanto sopra, ordinare alla in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, in quanto concessionario, gestore e possessore, l'inserimento all'interno del SINFI, nel termine di dieci giorni
(10), della documentazione in suo possesso con riguardo alle infrastrutture esistenti sulle autostrade A21 funzionali ad ospitare reti di comunicazione elettronica;
- in via alternativa condannare la stessa società in persona del suo Controparte_1
legale rappresentate pro tempore, a conferire le stesse informazioni in formato
pagina 2 di 16 intellegibile alla medesima ricorrente, nel termine di dieci (10) giorni dalla eventuale pronuncia favorevole del giudice;
- condannare la parte inadempiente in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a risarcire in via equitativa il danno da ritardo per mancata informazione sull'autostrada A4, sino al 17 marzo 2022, e sino ad oggi per la tratta autostradale A21, per non aver potuto aver accesso alle informazioni previste dalla legge e non aver così potuto posizionare le infrastrutture necessarie all'erogazione del servizio in banda larga, nonostante l'acquisto del relativo materiale ed i contratti già in essere con gli altri operatori;
- condannare la parte inadempiente in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante p.t., a sostenere in modo esclusivo ed integrale ogni spesa legale causata dalla condotta negligente e contra legem tenuta per essersi sottratto agli obblighi assunti di definire volontariamente e senza adire alcun Giudice ogni ragione di lite in relazione al diritto di di ottenere le informazioni richieste come Parte_1
sopra indicate;
-emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono;
- in via istruttoria si reitera richiesta di ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210
c.p.c., alla in Controparte_3
persona del suo legale rappresentante, dei tracciati tecnici e delle informazioni relative alle infrastrutture di posa (tubazioni) insistenti sui tratti autostradali in concessione alla società resistente, nonché tutta la documentazione in suo possesso con riguardo alle infrastrutture esistenti sulle autostrade A21 funzionali ad ospitare reti di comunicazione elettronica.
Con vittoria di spese e compenso di lite”.
Conclusioni della parte convenuta (come da note scritte di precisazione del
16.07.2025):
pagina 3 di 16 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, in favore del Giudice
Amministrativo, venendo in rilievo in capo a una posizione di interesse Parte_1
legittimo e non di diritto soggettivo;
NEL MERITO, IN OGNI CASO rigettare le domande proposte da in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione;
Con vittoria di diritti, competenze ed onorari”.
*****
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia origina dal ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato da
[...]
(operatore di telecomunicazioni nato nel 2010 su iniziativa privata, Pt_1
autorizzato non solo a fornire servizi telefonico accessibili al pubblico, ma anche a costruire, mantenere e condurre reti pubbliche di comunicazione) la quale ha agito nei confronti di quale società autostradale che gestisce in regime Controparte_1
di concessione le tratte autostradali Torino-Milano (A4) e Torino-Piacenza (A21), onde far valere il proprio diritto di ottenere l'accesso a tutte le informazioni relative alle infrastrutture di posa (tubazioni) e, più in generale, a ogni mezzo idoneo alla realizzazione di infrastrutture digitali (ivi compresi pozzetti, cunicoli ecc…) presenti sui tratti autostradali in concessione all'odierna convenuta, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 33/2016.
Invero, in virtù del predetto decreto (cd. Decreto fibra ottica) è stata disposta la mappatura delle reti esistenti e prevista l'istituzione di un sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI) per svolgere le funzioni di “catasto delle infrastrutture”. In ragione di ciò la convenuta avrebbe dovuto trasmettere e archiviare nel SINFI tutte le banche dati contenenti informazioni sulle reti di pagina 4 di 16 comunicazione elettronica ad alta velocità e sulle infrastrutture fisiche funzionali ad ospitarle.
La avrebbe provveduto all'inserimento dei dati esclusivamente per Controparte_1
il tratto autostradale A4 solo il 17 marzo 2022, ben 6 anni dopo la costituzione della banca dati SINFI e, quindi, con ritardo.
Quanto, invece, al tratto autostradale A21, nonostante innumerevoli richieste da parte di nei confronti di le informazioni richieste ai sensi Parte_1 Controparte_1
dell'art. 4 D. Lgs. n. 33/2016 non sono mai state fornite dalla convenuta, né inserite presso la banca dati SINFI.
Conseguentemente, la ha agito in giudizio per richiedere che la Parte_1 CP_1
inserisca all'interno del SINFI la documentazione in suo possesso con
[...]
riferimento alle infrastrutture esistenti sulle autostrade A21 funzionali ad ospitare reti di comunicazione elettronica. In particolare, la ricorrente ha domandato la messa a disposizione di tutta la documentazione riguardante la presenza di eventuale canalizzazione già esistente per la posa di un cavo a fibre ottiche sul tratto autostradale A21. ha chiesto, altresì, il risarcimento del danno cagionato dal ritardo, per Parte_1
non aver potuto avere accesso alle informazioni previste per legge e per non aver potuto posizionare le infrastrutture necessarie all'erogazione del servizio in banda larga, nonostante l'acquisto del relativo materiale ed i contratti già in essere con altri operatori (tra cui . Parte_3
Costituitasi tempestivamente in giudizio, ha lamentato in primo Controparte_1
luogo il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice
Amministrativo; quindi, ha contestato, in fatto e diritto, la domanda della ricorrente, fornendo una diversa ricostruzione fattuale degli scambi di mail intervenuti con la Parte_1
Ha sostenuto, comunque, che non avrebbe potuto autonomamente Controparte_1
consentire, in base alle disposizioni concessorie, un intervento sulle infrastrutture pagina 5 di 16 di proprietà della stessa ovvero l'attraversamento/l'utilizzo della sede autostradale per l'installazione di cavi, occorrendo la preventiva approvazione da parte del Ministero concedente;
e, ancora, con riferimento al tronco A21 in concessione, che l'infrastruttura di telecomunicazione non sarebbe nella titolarità della risultando l'infrastruttura fisica complessiva essere in capo a CP_1
subentrata negli anni alla Dunque, non essendo CP_4 CP_5
l'infrastruttura di proprietà o, comunque, nella disponibilità di il mancato CP_1
inserimento dei relativi dati nel SINFI deve essere imputato non all'odierna convenuta, bensì a CP_4
*****
Disposta la conversione del rito sommario in rito ordinario, con provvedimento del 05.06.2023 il Giudice ha assegnato alle parti i termini ex art. 183 c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie.
Quindi, rigettata la richiesta di parte attrice di ordinare ai sensi dell'art 210 c.p.c. alla convenuta l'esibizione in giudizio “dei tracciati tecnici e delle informazioni relative alle infrastrutture di posa (tubazioni) insistenti sui tratti autostradali in concessione alla società resistente, nonchè tutta la documentazione in suo possesso con riguardo alle infrastrutture esistenti sulle autostrade A21 funzionali ad ospitare reti di comunicazione elettronica” - poiché coincidente con quanto oggetto di petitum nell'odierno giudizio - e ritenuta la causa matura per la decisione, il
Giudice ha invitato le parti a precisare le rispettive conclusioni all'udienza del
17.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte.
All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., applicabile ratione temporis.
*****
La questione pregiudiziale relativa all'eccepito difetto di giurisdizione del giudice ordinario appare infondata e non meritevole di accoglimento.
In diritto, deve richiamarsi, anzitutto, la normativa di riferimento.
pagina 6 di 16 L'art 4 del decreto legislativo 33/2016, rubricato “Accesso alle informazioni sulle infrastrutture fisiche e sportello unico telematico. Istituzione del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture”, prevede infatti:
“1. Al fine di facilitare l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, anche attraverso l'uso condiviso dell'infrastruttura fisica esistente ed il dispiegamento più efficiente delle infrastrutture fisiche nuove, si procede ad una mappatura delle reti di comunicazione elettronica veloci esistenti e di ogni altra infrastruttura fisica funzionale ad ospitarle, presente nel territorio nazionale. Il
Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 aprile 2016, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni e l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), stabilisce le regole tecniche per la definizione del contenuto del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture, “di seguito SINFI”, le modalità di prima costituzione, di raccolta, di inserimento e di consultazione dei dati, nonché le regole per il successivo aggiornamento, lo scambio e la pubblicità dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti, dagli altri operatori di rete e da ogni proprietario o gestore di infrastrutture fisiche funzionali ad ospitare reti di comunicazione elettronica. I dati così ricavati sono resi disponibili in formato di tipo aperto e interoperabile, ai sensi dell', elaborabili elettronicamente e georeferenziati, senza compromettere il carattere riservato dei dati sensibili. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al fine di agevolare la condivisione delle infrastrutture e la pianificazione degli interventi, entro i centoventi giorni successivi alla sua costituzione confluiscono nel Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture da parte dei gestori delle infrastrutture fisiche, sia pubblici che privati, nonché da parte degli enti pubblici che ne sono detentori tutte le banche di dati contenenti informazioni sulle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e sulle infrastrutture fisiche
pagina 7 di 16 funzionali ad ospitarle, a carattere nazionale e locale, o comunque i dati ivi contenuti sono resi accessibili e compatibili con le regole tecniche del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture. (…)
4. Nelle more della piena operatività del SINFI, e comunque sino al 1° gennaio 2017, gli operatori di rete possono rivolgersi, ai fini dell'ottenimento delle informazioni minime di cui al comma 3, direttamente ai gestori delle infrastrutture fisiche e agli operatori di rete.
(…)
6. A tal fine, gli operatori di rete presentano domanda di accesso specificando la zona in cui intendono installare elementi di rete di comunicazione elettronica ad alta velocità. I gestori delle infrastrutture fisiche e gli operatori di rete consentono
l'accesso, a condizioni proporzionate, non discriminatorie e trasparenti, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta scritta. L'accesso alle informazioni minime di cui al comma 3 può essere limitato solo se e nella misura in cui strettamente necessario per ragioni connesse alla sicurezza e all'integrità delle reti, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica, alla riservatezza o a segreti tecnici e commerciali. Nel caso di infrastrutture fisiche aventi particolari livelli di rischio, l'accesso degli operatori di rete è consentito solo per le parti dell'infrastruttura idonee al passaggio dei cavi in fibra ottica e nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza impartite dal gestore dell'infrastruttura fisica”.
Ciò premesso, deve osservarsi come operi in qualità di soggetto Controparte_1
privato, svolgendo attività di gestione economica e funzionale delle infrastrutture autostradali in concessione, con piena assunzione del rischio di impresa e finalità lucrative proprie di un'attività imprenditoriale.
Dunque, pur gestendo in concessione l'infrastruttura autostradale Torino-Milano
e, fino al dicembre 2024, anche il tratto dell'A21 Torino-Piacenza, Controparte_1
non rappresenta né costituisce una pubblica amministrazione tenuta ad esercitare un potere pubblico in conformità alla legge.
pagina 8 di 16 La pretesa dedotta dalla società ricorrente non parrebbe riconducibile alla categoria degli interessi legittimi, quanto piuttosto a quella dei diritti, tale essendo definita dal legislatore, al comma 5 dell'art. 4 del D. Lgs. n. 33/2016, la situazione giuridica riconosciuta agli operatori di rete - che vi abbiano interesse (quale risulta essere la soc. - di accedere, per il tramite del SINFI (Sistema Informativo Parte_1
Nazionale Federato delle Infrastrutture, quale sportello unico telematico) oppure direttamente ai gestori delle infrastrutture fisiche, alle informazioni necessarie ai fini dell'installazione di elementi di rete di comunicazione elettronica ad alta velocità.
La ricorrente, infatti, come già si è detto, ha agito in giudizio nei confronti di quale concessionaria delle autostrade, affinché quest'ultima CP_1
ottemperasse agli obblighi stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2016 e, conseguentemente, risarcisse il danno subìto non avendovi la convenuta provveduto per tempo.
Del resto, la domanda della società ricorrente, sia con riguardo al petitum che alla causa petendi, non investe atti autoritativi di alcuna amministrazione, atteso che lamenta il mancato conferimento in S.I.N.F.I., da parte di delle Parte_1 CP_1
informazioni previste dalla normativa in oggetto, nonché la inottemperanza alla richiesta di accesso alla predetta documentazione rivolta direttamente dalla ricorrente alla convenuta. Invero, affinché sussista la giurisdizione del giudice amministrativo occorre che la controversia abbia ad oggetto la valutazione della legittimità di un provvedimento amministrativo, espressione di poteri pubblici, provvedimento che, tuttavia, nella fattispecie in esame, risulta insussistente, non potendo definirsi tali le risposte negative di ovvero il riscontro da Controparte_1
parte di che ha attestato il mancato inserimento e Controparte_6
conferimento dei dati da parte del soggetto concessionario convenuta.
*****
Passando al merito della vicenda, occorre preliminarmente osservare come la società fosse senz'altro legittimata a presentare la richiesta di accesso Parte_1
pagina 9 di 16 agli atti e di visibilità dei dati, trattandosi di soggetto che riveste la qualità di operatore di rete ed inserita nell'elenco nazionale delle imprese autorizzate ad offrire servizi di telecomunicazione. Detta legittimazione, d'altra parte, non risulta oggetto di contestazione ad opera della società convenuta.
Va, altresì, evidenziato come la richiesta sia stata correttamente rivolta ai soggetti legittimati tenuti ad elaborarla, ovvero:
1) mediante accesso al Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture
(SINFI), strumento previsto, appunto, dal D. Lgs. n. 33/2016 in attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014
e destinato alla raccolta ed alla condivisione di tutte le informazioni relative alla mappatura delle reti di comunicazione elettronica esistenti e di ogni altra infrastruttura fisica funzionale a ospitarle, avente la finalità di ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;
2) direttamente a in qualità di gestore di infrastrutture fisiche Controparte_1
destinate ad accogliere l'installazione di elementi di rete di comunicazione elettronica ad alta velocità.
Invero, è concessionaria del Ministero delle Infrastrutture e dei Controparte_1
Trasporti (subentrato ad ai sensi del combinato disposto dell'art. 11, CP_7
comma 5, del D.L. 216/2011 e dell'art. 36, comma 4, del D.L. 98/2011) della concessione per la costruzione e l'esercizio dell'Autostrada A4 Torino-Milano, in ragione della Convenzione unica siglata con l' n data 10 ottobre 2007, CP_7
con scadenza al 31.12.2026; era., altresì, concessionaria per la costruzione e l'esercizio dell'Autostrada A21 , in ragione della Controparte_1
Convenzione Unica siglata con l' in data 10 ottobre 2007, scaduta il CP_7
31.06.2017 (e in regime di prorogatio, concessa con nota prot. 10700 del
09.06.2017 dal Concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – DVCA, per garantire l'espletamento del servizio autostradale di continuità nelle more dell'individuazione di un nuovo aggiudicatario, avvenuta in data 01.12.2024).
pagina 10 di 16 Ciò chiarito, con riguardo al diritto di accesso alle informazioni, disciplinato dall'art. 4 D. Lgs. n. 33/2016, occorre distinguere tra le vicende relative all'autostrada A4 e quelle relative all'autostrada A21.
Per ciò che concerne l'autostrada A21 (tratto ) risulta Controparte_1
che alla società è subentrato il nuovo concessionario nella gestione Controparte_1
della infrastruttura fisica, circostanza che esclude definitivamente la sussistenza di qualsivoglia obbligazione in capo alla convenuta per il periodo successivo al
01.12.2024.
Invero, la società è la società che attualmente gestisce la tratta CP_8
autostradale A21 nel tronco Torino-Piacenza (mentre risulta CP_9
gestire il secondo tratto fino a Brescia), sicché limitatamente alla domanda con la quale si chiede di ordinare alla Società l'inserimento all'interno del Controparte_1
SINFI - ovvero il diretto conferimento in favore della ricorrente - della documentazione in suo possesso con riguardo alle infrastrutture esistenti sulle autostrade A21 funzionali ad ospitare reti di comunicazione elettronica, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, non potendo tale ordine essere emesso dall' a carico di una società (la appunto) che non Controparte_1
risulta più essere l'attuale “gestore di infrastruttura fisica”.
Per ciò che concerne l'autostrada A4 (Torino-Milano) risulta dagli atti che le informazioni fossero state inserite nel sistema SINFI dal maggio 2022. La circostanza non è contestata dalla ricorrente la quale, del resto, ha limitato la richiesta di ordinare alla parte convenuta “l'inserimento all'interno del SINFI della documentazione in suo possesso con riguardo alle infrastrutture esistenti sulle autostrade A21…”.
Dunque, con riferimento al tratto di autostrada A21 si tratta allora di esaminare la domanda di risarcimento del danno conseguente al mancato accesso alle informazioni previste dalla legge sulle infrastrutture esistenti sul predetto tronco pagina 11 di 16 autostradale, per il periodo precedente al subentro della nuova società concessionaria CP_8
Sul punto, si è difesa argomentando come, seppur a conoscenza dei Controparte_1
tracciati tecnici e delle informazioni relative alle infrastrutture di posa, non fosse il soggetto deputato alla comunicazione dei dati al SINFI, atteso che l'infrastruttura fisica di telecomunicazione non era nella titolarità della medesima (la CP_1
quale aveva solamente in uso un “foro” dell'infrastruttura che attraversa in senso longitudinale il sedime autostradale e che viene utilizzato in parte per il passaggio del proprio cavo a servizio dell'autostrada), quanto piuttosto di CP_4
subentrata negli anni alla conseguentemente, ha sostenuto CP_5 Controparte_1
che “…il mancato inserimento dei relativi dati nel SINFI non poteva certo essere imputato all'odierna convenuta, ma alla nei confronti della quale la CP_4
ricorrente dovrebbe - semmai - indirizzare le proprie richieste, essendo questa “il gestore di infrastruttura fisica” deputato ex d.lgs. 33/2016 alla comunicazione dei dati al SINFI”.
Sennonché, la documentazione depositata al riguardo da (doc. 1 - Controparte_1
cfr. convenzione SATAP-ASST), su cui gravava il relativo onere probatorio, risulta incompleta ed affatto dirimente, non essendo la richiamata convenzione sottoscritta da alcun legale rappresentante delle società contraenti e risultando pure sprovvista di data.
Deve, pertanto, ritenersi che la convenuta, in quanto concessionaria del tratto autostradale, fosse questa anche il gestore di infrastruttura fisica e, quindi, in quanto tale, soggetto tenuto, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2016, al conferimento dei dati relativi ai tracciati tecnici e alle informazioni delle infrastrutture di posa.
Ciononostante, la pretesa risarcitoria formulata da non risulta meritevole Parte_1
di accoglimento.
Invero, la ricorrente si è limitata a produrre, al riguardo, due contratti stipulati, rispettivamente, con (26 luglio 2021) e Telenia S.p.A. (15 maggio Parte_3
pagina 12 di 16 2022), per la fornitura di reti ottiche per le telecomunicazioni, al fine di estendere l'attuale rete ottica nella tratta Torino-Milano (contratto ) e di consentire Pt_3
l'amplificazione ottica del segnale sulla tratta Torino-Piacenza (contratto Telenia), sul presupposto che la avrebbe concesso alle rispettive clienti “propria Parte_1
infrastruttura” e predisposto apposito giunto presso il quale attestare le fibre ottiche fornite dalle clienti stesse.
Sennonché, la produzione in giudizio dei due contratti, da sola, non risulta in alcun modo idonea a dimostrare la sussistenza del danno lamentato.
Rileva, in primo luogo, l'argomentazione difensiva svolta da parte convenuta (in ordine alla quale il Tribunale concorda, facendola propria), secondo la quale la società ricorrente si era, in modo del tutto prematuro, impegnata contrattualmente con le società e Telenia S.p.A. per la fornitura di Parte_3
reti ottiche per le telecomunicazioni, senza aver prima acquisito le necessarie informazioni sulle infrastrutture, indispensabili ai fini della concordata concessione alle rispettive clienti “propria infrastruttura”.
Invero, fino al momento della completa acquisizione delle informazioni e delle conoscenze relative allo stato della rete e della possibilità di operare attivamente,
l'operatore di rete avrebbe dovuto astenersi dal concludere accordi commerciali con soggetti terzi per lo sfruttamento di tali reti, non avendo appunto ancora ricevuto le necessarie informazioni indispensabili a chiarire le reali possibilità di sfruttamento dell'infrastruttura. Si tratta di un profilo che avrebbe senz'altro assunto rilievo ai fini del riconoscimento del concorso ex art. 1227, comma 1, c.c.
Non solo.
Come detto, ha lamentato di non aver potuto adempiere a quanto Parte_1
previsto dai due contratti, a causa del rifiuto ingiustificato da parte di CP_1
“con una perdita di introiti almeno pari a quanto previsto in contratto, oltre
[...]
all'eventuale risarcimento del danno”.
pagina 13 di 16 Tuttavia, ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento del danno, la società ricorrente avrebbe dovuto dare dimostrazione, in virtù di un rigoroso giudizio controfattuale, del fatto che - una volta acquisite le informazioni (quantomeno con riferimento a quelle del tratto autostradale A4, disponibili dal maggio 2022) relative alle infrastrutture di posa (tubazioni) e, più in generale, alla realizzazione di infrastrutture digitali presenti sui tratti autostradali in oggetto, tramite accesso al SINFI oppure direttamente dalla concessionaria, avrebbe potuto dare realistica esecuzione ai predetti contratti.
In altri termini, la avrebbe dovuto dare prova circa l'idoneità della Parte_1
infrastruttura fisica ad ospitare gli elementi di rete ottica da installare, la disponibilità di spazio per ospitare i predetti elementi di rete, l'insussistenza di fattori ostativi o di criticità legittimanti un eventuale rifiuto di installazione, la sostenibilità economica dell'operazione, nonché la sussistenza dei presupposti in ordine alla concreta possibilità di seguire con esito positivo la procedura prevista dal D. Lgs. n. 259/2003. Sennonché, nulla è stato documentato (e neppure allegato) al riguardo dalla società ricorrente.
Analoghe considerazioni valgono con riferimento al danno da ritardo lamentato con specifico riferimento all'inserimento dei dati relativi all'autostrada A4
(Torino-Milano): invero, pur non risultando documentata la circostanza allegata dalla Società convenuta, secondo cui il completamento del caricamento dei dati sul
SINFI, risalente al maggio 2022, fosse avvenuto allorquando i lavori di realizzazione dell'infrastruttura non erano ancora completati (sicché nessun ritardo potrebbe essere imputato a , atteso che parte convenuta nulla ha CP_1
prodotto per attestare il completamento dei predetti lavori di realizzazione, gravava sulla società ricorrente l'onere di provare, mediante giudizio controfattuale, la realistica possibilità di dare esecuzione al contratto con , Pt_3
dimostrando l'idoneità della infrastruttura fisica ad ospitare gli elementi di rete ottica da installare, la disponibilità di spazio in tal senso, l'insussistenza di fattori pagina 14 di 16 ostativi, la sostenibilità economica dell'operazione, nonché la sussistenza dei presupposti in ordine alla concreta possibilità di svolgere con esito positivo la procedura prevista dal D. Lgs. n. 259/2003.
In definitiva, sulla base di tali argomentazioni, la domanda risarcitoria svolta da deve essere rigettata. Parte_1
*****
Passando alla regolamentazione delle spese di lite, deve osservarsi come sussistano i presupposti per disporre una parziale compensazione delle spese di lite (in misura pari alla metà), in ragione, da un lato, del fatto che la cessata materia del contendere limitatamente alla domanda di accesso alle informazioni relative al tratto autostradale A21 Torino-Piacenza viene pronunciata in conseguenza del subentro del nuovo concessionario nella gestione della infrastruttura fisica;
dall'altro, del rigetto della questione pregiudiziale relativo al difetto di giurisdizione ordinaria. Rileva, altresì, sotto il profilo della parziale compensazione anche l'assoluta novità della questione (non constando neppure pronunce di merito al riguardo).
Per la restante parte, la regolamentazione delle spese di lite deve seguire il principio della soccombenza;
pertanto, le spese si liquidano, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo allo scaglione di valore indeterminabile di complessità media e tenuto conto delle caratteristiche, della natura, delle fasi e dell'attività prestata, secondo i valori medi, per un ammontare complessivo pari ad euro 5.430,00. Il tutto oltre ad euro 286,00 per esborsi e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla domanda con la quale chiede di ordinare alla Società di inserire Parte_1 Controparte_1
pagina 15 di 16 all'interno del SINFI (ovvero di conferire alla ricorrente) la documentazione relativa alle infrastrutture esistenti sulle autostrade A21; rigetta la domanda di risarcimento del danno svolta da nei confronti di Parte_1
Controparte_1
visto l'art. 91 c.p.c., compensa le spese del presente giudizio tra le odierne parti in misura pari alla metà; condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere Parte_1
a le spese del presente giudizio che liquida, per la restante quota, Controparte_1
in complessivi euro 286,00 per esborsi ed euro 5.430,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Torino, il 27 novembre 2025.
Il Giudice dott. Francesco Moroni
pagina 16 di 16