Art. 7. Campagne di promozione dei cammini 1. Al fine di promuovere i cammini inseriti nella banca dati, incentivandone la fruizione e favorendo lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio, il Ministero del turismo, sentita la cabina di regia, realizza e coordina campagne di promozione a livello nazionale e internazionale.
2. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 8.
2. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 8.