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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 15/10/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 487/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
3 Dott. ssa Maria Antonietta Naso Consigliere
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto avverso la sentenza n. 1050/2023 emessa dal Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro e Previdenza in data 02.10.2023 vertente tra
con gli Avvocati Angela Maria Rosa Parte_1
Fazio, , CP_1 CP_2 Controparte_3
- appellante-
e
, Cod. Fisc. , con l'Avv. Domenico Mamone Controparte_4 C.F._1
(comunicazioni e notifiche da effettuarsi all'indirizzo di posta elettronica
“PEC” ovvero al numero di fax 0966 53154) che la Email_1
rappresenta e difende
- appellata - CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l''impugnata sentenza si è statuito quanto segue:
1) dichiara il diritto di a percepire la pensione anticipata di vecchiaia con Controparte_4
decorrenza dal 7 febbraio 2023;
2) per l'effetto, condanna l' resistente a corrispondere a i ratei di Pt_1 Controparte_4
pensione maturati dal 7 febbraio 2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, salva applicazione dell'art. 16 l. n. 412/1991;
3) condanna l' resistente a corrispondere al ricorrente le spese di giudizio liquidate Pt_1
in 1.567,00 euro, oltre accessori come per legge con distrazione in favore procuratore antistatario indicato in epigrafe. Compensa per il resto;
4) pone a carico di parte resistente le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto.
L' propone appello parziale, deducendo: Pt_1
- che erroneamente era stata riconosciuta la decorrenza della pensione di vecchiaia anticipata in favore dell'appellata dal 07.02.2023, dovendosi applicare alla fattispecie l'art. 12, comma 1 lett. a) del D.L. 78/ 2010 che prevede la decorrenza posticipata delle pensioni per la c.d. “finestra annuale”; detta norma ha previsto una decorrenza differita di un anno per tutte le pensioni di vecchiaia, compresa quella per cui è causa;
-pertanto la pensione deve essere corrisposta a far data dall'1.04.2024, secondo la normativa introdotta dal D.L. 31.5.2010 n.78 convertito con modifiche in L. 30.7.2010 n.122
che ha previsto le c.d. nuove “finestre” per la decorrenza delle pensioni di vecchiaia, quale
è quella riconosciuta dalla sentenza impugnata.
- che detto sistema delle finestre è stato introdotto anche per le pensioni di vecchiaia dalla legge finanziaria per l'anno 2008 e poi modificato con il D.L. del 2010. Per cui dall'1.1.2011,
ai sensi dell'art.12, comma 1, lett. a) del D.L. citato, chi perfeziona i requisiti per la pensione di vecchiaia, consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti.
L'appellata si è costituita senza nulla opporre all'unico motivo di gravame, così
concludendo: a) riformare parzialmente l'appellata sentenza, per come richiesto dall' nel ricorso in Pt_1
appello per le motivazioni sopra evidenziate, individuando la decorrenza della pensione di vecchiaia anticipata in capo alla sig.ra dall'1.04.2024 anziché dal Controparte_4
07.02.2023;
b) conseguentemente confermare in toto l'impugnata sentenza;
c) per l'effetto compensare le spese del presente giudizio.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 14.10.2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 15.10.2025.
Motivi della decisione
L'appello è fondato, alla stregua di copiosa giurisprudenza;
tra le molte Cass. n. 1759/2023
ha così statuito :
<< Questa Corte è costante nell'affermare che il differimento dell'erogazione della pensione di vecchiaia, disposto dall'art.12, d.l. n. 78 del 2010, ha una valenza generale, corroborata da elementi di ordine letterale e sistematico (Cass. n. 30791 del 2022 e, fra le ultime, Cass.
n. 5059 del 2023 ed ivi ulteriori precedenti). 12. Lo "slittamento" di dodici mesi per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia opera non solo per i soggetti che, a far tempo dal gennaio 2011, maturino tale diritto a sessant'anni se donne e a sessantacinque anni se uomini, ma anche nei confronti di tutti gli altri assicurati che lo maturino alle età previste dalle norme di riferimento, senza alcuna esclusione dei titolari di pensione di vecchiaia anticipata (Cass., 3 febbraio 2020, n. 2382). 13. L'art. 12 del d.l. n. 78
del 2010, in ragione della sua formulazione onnicomprensiva, opera anche per i lavoratori con invalidità non inferiore all'80 per cento;
tale fattispecie non può essere ricondotta alle deroghe tipizzate dai commi 4 e 5, della medesima previsione (Cass., sez. lav., 13 novembre
2018, n. 29191). 14. Come già rilevato nei precedenti di questa Corte, a favore di tali conclusioni militano le caratteristiche della pensione di vecchiaia anticipata, che non si configura come "una pensione diretta di invalidità" ma rientra, a pieno titolo, tra i trattamenti di vecchiaia contemplati dalla normativa sulle "finestre". 15. “La prestazione di cui al d.lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, si atteggia come una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento (Cass., sez. VI-L, 8 giugno
2015, n. 11750; negli stessi termini, Cass., sez. lav., 27 novembre 2019, n. 31001)"
(ordinanza n. 30791 del 2022, cit., punto 4). 16. Anche la parte ricorrente ha posto l'accento sulla formulazione onnicomprensiva della norma e sull'introduzione di specifiche ipotesi di deroga (pagine 4, 5, 6 e 7 del ricorso per cassazione). 17. Tali elementi privano di consistenza l'argomento addotto dalla sentenza impugnata e incentrato sulla mancanza di un richiamo espresso alle pensioni di vecchiaia anticipata. 18. Dal punto di vista sistematico, si deve poi evidenziare che le previsioni richiamate si prefiggono di contenere la spesa previdenziale, in una prospettiva di razionalizzazione e di riequilibrio (sentenza n. 29191 del 2018, cit., punto
9), che ne impone l'applicazione nei termini più ampi (ordinanza n. 30791 del 2022, cit.,
punto 4). 19. Ne' si può invocare, come argomento dirimente, la speciale disciplina di favore che il legislatore ha apprestato per la pensione di vecchiaia anticipata. 20. Tale disciplina consente, invero, soltanto una deroga ai limiti di età rispetto ai normali tempi di perfezionamento del diritto al trattamento di vecchiaia. 21. Permane immutato il diritto degl'invalidi in misura non inferiore all'80 per cento di accedere alla pensione di vecchiaia in anticipo rispetto alla generalità degli assicurati. 22. A tale regime fa riscontro la generale operatività del meccanismo di "slittamento" congegnato dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010
(Cass., sez. lav., 28 gennaio 2021, n. 1931), che attiene ai tempi della concreta erogazione del trattamento pensionistico. 23. Il bilanciamento attuato dal legislatore, nel rispetto del limite delle risorse disponibili (art. 81 Cost.), non comprime il nucleo essenziale della disciplina di tutela dettata per gl'invalidi e non presta, dunque, il fianco a censure di manifesta irragionevolezza (art. 3 Cost.), né pregiudica gli altri interessi di rilievo costituzionale (art. 38 Cost.) con i quali la normativa in esame interferisce. 24. A diverse conclusioni non si può giungere in considerazione del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 24,
convertito, con modificazioni, nella L. 22 dicembre 2011, n. 214. 25. Questa Corte ha chiarito che alle pensioni di vecchiaia anticipata per invalidità, incluse nel meccanismo delle "finestre mobili", non è applicabile l'art. 24, comma 5, del d.l. n. 201 del 2011, che ha eliminato la citata disciplina delle decorrenze a far data dal 1° gennaio 2012. 26. Le innovazioni legislative riguardano esclusivamente i soggetti i cui requisiti di pensionamento siano stati ridefiniti, mediante una dilazione dell'età pensionabile, dai successivi commi dell'art. 24 cit.,
che non menzionano i titolari di pensione di vecchiaia anticipata per invalidità (Cass., sez. lav., 17 dicembre 2018, n. 32591). 27. Da tale orientamento, confermato anche di recente da questa Corte (Cass., sez. lav., 6 dicembre 2022, n. 35861), non vi sono ragioni di discostarsi.>>.
Va dato atto che la stessa parte appellata si è associata alle richieste formulate dall' Pt_1
nel ricorso in appello , ossia alla parziale riforma della sentenza nella parte in cui il fissa la decorrenza della pensione di vecchiaia anticipata, facendo propria la richiesta dell' di Pt_1
differire la decorrenza della pensione di vecchiaia anticipata dall'1.04.2024.
In questi termini va accolto l'appello.
Le ragioni della decisione non incidono sulla regolamentazione delle spese del primo grado,
già compensate per la metà “in ragione del riconoscimento della prestazione richiesta in un momento successivo alla data di presentazione della domanda ammnistrativa .
Nel presente grado le spese di lite vanno compensate per intero, tenuto conto della non opposizione dell'appellata alla parziale riforma della sentenza , esclusivamente in punto di decorrenza della pensione
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato dall' contro e avverso Pt_1 Controparte_4
la sentenza n. 1050/2023 emessa dal Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro e Previdenza in data 02.10.2023 :
in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, fissa la decorrenza del diritto della alla pensione di vecchiaia anticipata all'1.4.2024 , compensando CP_4
le spese del grado
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 15.10.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott. ssa Marialuisa Crucitti)
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
3 Dott. ssa Maria Antonietta Naso Consigliere
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto avverso la sentenza n. 1050/2023 emessa dal Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro e Previdenza in data 02.10.2023 vertente tra
con gli Avvocati Angela Maria Rosa Parte_1
Fazio, , CP_1 CP_2 Controparte_3
- appellante-
e
, Cod. Fisc. , con l'Avv. Domenico Mamone Controparte_4 C.F._1
(comunicazioni e notifiche da effettuarsi all'indirizzo di posta elettronica
“PEC” ovvero al numero di fax 0966 53154) che la Email_1
rappresenta e difende
- appellata - CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l''impugnata sentenza si è statuito quanto segue:
1) dichiara il diritto di a percepire la pensione anticipata di vecchiaia con Controparte_4
decorrenza dal 7 febbraio 2023;
2) per l'effetto, condanna l' resistente a corrispondere a i ratei di Pt_1 Controparte_4
pensione maturati dal 7 febbraio 2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, salva applicazione dell'art. 16 l. n. 412/1991;
3) condanna l' resistente a corrispondere al ricorrente le spese di giudizio liquidate Pt_1
in 1.567,00 euro, oltre accessori come per legge con distrazione in favore procuratore antistatario indicato in epigrafe. Compensa per il resto;
4) pone a carico di parte resistente le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto.
L' propone appello parziale, deducendo: Pt_1
- che erroneamente era stata riconosciuta la decorrenza della pensione di vecchiaia anticipata in favore dell'appellata dal 07.02.2023, dovendosi applicare alla fattispecie l'art. 12, comma 1 lett. a) del D.L. 78/ 2010 che prevede la decorrenza posticipata delle pensioni per la c.d. “finestra annuale”; detta norma ha previsto una decorrenza differita di un anno per tutte le pensioni di vecchiaia, compresa quella per cui è causa;
-pertanto la pensione deve essere corrisposta a far data dall'1.04.2024, secondo la normativa introdotta dal D.L. 31.5.2010 n.78 convertito con modifiche in L. 30.7.2010 n.122
che ha previsto le c.d. nuove “finestre” per la decorrenza delle pensioni di vecchiaia, quale
è quella riconosciuta dalla sentenza impugnata.
- che detto sistema delle finestre è stato introdotto anche per le pensioni di vecchiaia dalla legge finanziaria per l'anno 2008 e poi modificato con il D.L. del 2010. Per cui dall'1.1.2011,
ai sensi dell'art.12, comma 1, lett. a) del D.L. citato, chi perfeziona i requisiti per la pensione di vecchiaia, consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti.
L'appellata si è costituita senza nulla opporre all'unico motivo di gravame, così
concludendo: a) riformare parzialmente l'appellata sentenza, per come richiesto dall' nel ricorso in Pt_1
appello per le motivazioni sopra evidenziate, individuando la decorrenza della pensione di vecchiaia anticipata in capo alla sig.ra dall'1.04.2024 anziché dal Controparte_4
07.02.2023;
b) conseguentemente confermare in toto l'impugnata sentenza;
c) per l'effetto compensare le spese del presente giudizio.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 14.10.2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 15.10.2025.
Motivi della decisione
L'appello è fondato, alla stregua di copiosa giurisprudenza;
tra le molte Cass. n. 1759/2023
ha così statuito :
<< Questa Corte è costante nell'affermare che il differimento dell'erogazione della pensione di vecchiaia, disposto dall'art.12, d.l. n. 78 del 2010, ha una valenza generale, corroborata da elementi di ordine letterale e sistematico (Cass. n. 30791 del 2022 e, fra le ultime, Cass.
n. 5059 del 2023 ed ivi ulteriori precedenti). 12. Lo "slittamento" di dodici mesi per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia opera non solo per i soggetti che, a far tempo dal gennaio 2011, maturino tale diritto a sessant'anni se donne e a sessantacinque anni se uomini, ma anche nei confronti di tutti gli altri assicurati che lo maturino alle età previste dalle norme di riferimento, senza alcuna esclusione dei titolari di pensione di vecchiaia anticipata (Cass., 3 febbraio 2020, n. 2382). 13. L'art. 12 del d.l. n. 78
del 2010, in ragione della sua formulazione onnicomprensiva, opera anche per i lavoratori con invalidità non inferiore all'80 per cento;
tale fattispecie non può essere ricondotta alle deroghe tipizzate dai commi 4 e 5, della medesima previsione (Cass., sez. lav., 13 novembre
2018, n. 29191). 14. Come già rilevato nei precedenti di questa Corte, a favore di tali conclusioni militano le caratteristiche della pensione di vecchiaia anticipata, che non si configura come "una pensione diretta di invalidità" ma rientra, a pieno titolo, tra i trattamenti di vecchiaia contemplati dalla normativa sulle "finestre". 15. “La prestazione di cui al d.lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, si atteggia come una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento (Cass., sez. VI-L, 8 giugno
2015, n. 11750; negli stessi termini, Cass., sez. lav., 27 novembre 2019, n. 31001)"
(ordinanza n. 30791 del 2022, cit., punto 4). 16. Anche la parte ricorrente ha posto l'accento sulla formulazione onnicomprensiva della norma e sull'introduzione di specifiche ipotesi di deroga (pagine 4, 5, 6 e 7 del ricorso per cassazione). 17. Tali elementi privano di consistenza l'argomento addotto dalla sentenza impugnata e incentrato sulla mancanza di un richiamo espresso alle pensioni di vecchiaia anticipata. 18. Dal punto di vista sistematico, si deve poi evidenziare che le previsioni richiamate si prefiggono di contenere la spesa previdenziale, in una prospettiva di razionalizzazione e di riequilibrio (sentenza n. 29191 del 2018, cit., punto
9), che ne impone l'applicazione nei termini più ampi (ordinanza n. 30791 del 2022, cit.,
punto 4). 19. Ne' si può invocare, come argomento dirimente, la speciale disciplina di favore che il legislatore ha apprestato per la pensione di vecchiaia anticipata. 20. Tale disciplina consente, invero, soltanto una deroga ai limiti di età rispetto ai normali tempi di perfezionamento del diritto al trattamento di vecchiaia. 21. Permane immutato il diritto degl'invalidi in misura non inferiore all'80 per cento di accedere alla pensione di vecchiaia in anticipo rispetto alla generalità degli assicurati. 22. A tale regime fa riscontro la generale operatività del meccanismo di "slittamento" congegnato dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010
(Cass., sez. lav., 28 gennaio 2021, n. 1931), che attiene ai tempi della concreta erogazione del trattamento pensionistico. 23. Il bilanciamento attuato dal legislatore, nel rispetto del limite delle risorse disponibili (art. 81 Cost.), non comprime il nucleo essenziale della disciplina di tutela dettata per gl'invalidi e non presta, dunque, il fianco a censure di manifesta irragionevolezza (art. 3 Cost.), né pregiudica gli altri interessi di rilievo costituzionale (art. 38 Cost.) con i quali la normativa in esame interferisce. 24. A diverse conclusioni non si può giungere in considerazione del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 24,
convertito, con modificazioni, nella L. 22 dicembre 2011, n. 214. 25. Questa Corte ha chiarito che alle pensioni di vecchiaia anticipata per invalidità, incluse nel meccanismo delle "finestre mobili", non è applicabile l'art. 24, comma 5, del d.l. n. 201 del 2011, che ha eliminato la citata disciplina delle decorrenze a far data dal 1° gennaio 2012. 26. Le innovazioni legislative riguardano esclusivamente i soggetti i cui requisiti di pensionamento siano stati ridefiniti, mediante una dilazione dell'età pensionabile, dai successivi commi dell'art. 24 cit.,
che non menzionano i titolari di pensione di vecchiaia anticipata per invalidità (Cass., sez. lav., 17 dicembre 2018, n. 32591). 27. Da tale orientamento, confermato anche di recente da questa Corte (Cass., sez. lav., 6 dicembre 2022, n. 35861), non vi sono ragioni di discostarsi.>>.
Va dato atto che la stessa parte appellata si è associata alle richieste formulate dall' Pt_1
nel ricorso in appello , ossia alla parziale riforma della sentenza nella parte in cui il fissa la decorrenza della pensione di vecchiaia anticipata, facendo propria la richiesta dell' di Pt_1
differire la decorrenza della pensione di vecchiaia anticipata dall'1.04.2024.
In questi termini va accolto l'appello.
Le ragioni della decisione non incidono sulla regolamentazione delle spese del primo grado,
già compensate per la metà “in ragione del riconoscimento della prestazione richiesta in un momento successivo alla data di presentazione della domanda ammnistrativa .
Nel presente grado le spese di lite vanno compensate per intero, tenuto conto della non opposizione dell'appellata alla parziale riforma della sentenza , esclusivamente in punto di decorrenza della pensione
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato dall' contro e avverso Pt_1 Controparte_4
la sentenza n. 1050/2023 emessa dal Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro e Previdenza in data 02.10.2023 :
in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, fissa la decorrenza del diritto della alla pensione di vecchiaia anticipata all'1.4.2024 , compensando CP_4
le spese del grado
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 15.10.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott. ssa Marialuisa Crucitti)