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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/11/2025, n. 2523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2523 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.1997/23
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
sezione III civile in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Francesca Ziccardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliati in Genova, Via Fieschi 3 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Danilo Patrone che li rappresenta e difende come da mandato in atti
Attori
Contro
sito in Genova Vico Campetto 3 (C.F. Controparte_1
), in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Genova, Galleria Mazzini, 5/7 presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Bernucci che lo rappresenta e difende come da mandato in atti Convenuto
Conclusioni Per gli attori
“ ribadisce le conclusioni già rassegnate nella citazione introduttiva, nonché nella prima memoria di 183 e nelle note d'udienza del 10/12/2024, integrate dalla presa di posizione assunta con la memoria del 28/4/2025 con estensione della pronuncia di illegittimità, da rendersi, sia in via principale come anche in via incidentale, a quanto deliberato all'assemblea del 25/05/2021.”
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso;
I)Annullare e/o dichiarare nulle e/o inefficaci e/o comunque revocare e modificare, le deliberazioni assunte in data 22/06/2022, laddove necessario in connessione con i vizi – anch'essi da dichiararsi - di nullità delle deliberazioni assunte il 25/05/2021 dall'assemblea del Parte_3
riguardanti, in generale, le questioni della ripartizione dei costi dei
[...] consumi dell'acqua ed in particolare, con riferimento all'assemblea del
1 22/6/2022, il punto 1 dell'Ordine del giorno, afferente l'approvazione del bilancio consuntivo 2021/2022, a) per la parte del bilancio riguardante la
“considerazione” dei consumi dell'acqua e la “ripartizione” dei costi dell'acqua tra i condomini, sotto i vari profili di vizio meglio trattati nella narrativa della citazione introduttiva, da intendersi tutti quivi richiamati, in quanto tale riparto si presenta gravato da ingiustizia, illegittimità, abnormità e violazione della legge e del regolamento e b) per la decisione, sempre assunta al punto 1, di attribuire un consumo forfettario di mc 200 ai condomini inadempienti all'onere di segnalazione della lettura del proprio contatore;
II) Attestare e dichiarare -eventualmente anche in via incidentale- la necessità che vengano seguite le previsioni del regolamento condominiale, andando ad affermare il principio che ai singoli condomini con i contatori funzionanti possono essere attribuiti ( ovviamente oltre ai fissi che spettano a tutti ) solo i costi del loro “consumo effettivo”, come lo stesso risulta attestato, per ogni unità immobiliare da tutti i contatori nelle stesse presenti ed efficacemente predisposti per la esatta misurazione del consumo di acqua, provvedendo quindi al rifacimento dei conteggi del riparto dei costi dell'acqua, riconsiderando le misurazioni a partire dal rilievo dal 2019 in avanti, su base dei costi Per_1
IREN a mc, anche mediante apposita CTU che si richiede, determinando la somma che sola avrebbe potuto essere attribuita agli esponenti, con conseguente pronuncia di condanna del . CP_1
III) determinare i criteri di ripartizione delle spese del consumo di acqua a carico dei condomini che a cagione dei contatori rotti e/o non efficienti e/o delle mancate comunicazioni delle letture, e/o della mancata disponibilità a consentire le letture a terzi incaricati dall'amministrazione, debbano affrontare i costi per la quota di acqua registrata dal contatore principale di che non CP_2 può essere attribuita ai condomini muniti di contatori efficienti e con letture accertate e/o dichiarate. IV) respingere ogni domanda, eccezione ed istanza avversaria. V) con vittoria delle spese e competenze del giudizio, oltre che con la rifusione delle competenze e costi della mediazione, compresi quelli per l'assistenza legale, tutto oltre accessori.”
Per il CP_1
“Piaccia a Codesto Illustrissimo Tribunale, contrariis reiectis respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto in diritto e non provate, confermando la legittimità della delibera assembleare del 22/06/2022 e, per l'effetto, condannare gli attori a rifondere al convenuto le spese del presente giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto Con atto di citazione regolarmente notificato e esponevano Parte_1 Pt_2 che:
2 - erano condomini del Condominio in quanto proprietari Parte_3 di due immobili portanti i numeri interni 9 e 10 posti in tale caseggiato;
- tutti gli appartamenti del citato condominio erano dotati di contatori per il rilievo dei consumi dell'acqua;
- il regolamento condominiale stabiliva, all'art 10, che” le spese di consumo di acqua e quelle relative alla manutenzione ordinaria dell'impianto idrico comune vengono ripartite in proporzione alle quantità rilevate dai contatori di ogni singola unità immobiliare”;
- così era sempre avvenuto nel Condominio in questione;
- dal 2021 si verificarono problemi nella lettura dei contatori privati da parte dei terzi incaricati e/o carenze nelle comunicazioni delle letture da parte di alcuni condomini, denunciandosi anche la presenza di guasti ai contatori che non avrebbero consentito una misurazione corretta;
- all'assemblea del 25/5/2021 pur approvandosi il punto primo “consuntivo con il relativo riparto” venne però deliberato, con riferimento ai costi dell'acqua, di effettuare “una nuova lettura e controllo contatori privati degli appartamenti oltre alla verifica e lettura del contatore generale ”;
- al punto quarto l'assemblea, in attesa che venissero effettuate le corrette rilevazioni e verifiche, con ovvio rifacimento dei conti, deliberò solo per il 2021” di addebitare un costo convenzionale di euro 3,20/ MC ripartendo la differenza tra il consumato ed il contabilizzato di con tabella millesimale ad hoc relativa ai consumi”;
- la regola doveva rimanere quella del pagamento in base al consumo effettivo;
- ove non individualmente misurabile il costo della quota di consumi, rimasta orfana di paternità, questa doveva andare a carico di tutti i condomini inadempienti agli obblighi di comunicazione delle letture e/o agli oneri di manutenzione dei contatori, da ripartirsi in rapporto ai millesimi di proprietà o con divisione per quote uguali;
- gli impegni assunti con le delibere del 25/5/2021 non risultarono adempiuti, neppure dopo un anno, dall'amministratore e dai condomini responsabili dei vizi: infatti non erano stati verificati i contatori con sostituzione di tutti quelli rotti, non erano stati rilevati e/o comunicati tutti i contatori esistenti con le relative letture;
non era stata predisposta la tabella ad “hoc” per attribuire la grossa quota di consumi “orfani” agli inadempienti;
- solo in sede dell'assemblea del 22/6/2022 il condomino dichiarò CP_3 che avrebbe proceduto alla sostituzione del suo contatore, rotto da tempo;
solo in tale sede l'amministratore dichiarò che avrebbe proceduto a chiedere alla condomina la sostituzione del contatore Parte_4 privato;
-il evidenziò che ulteriori circostanze avevano reso errato ed Pt_2 illegittimo il bilancio consuntivo 2021/2022, poiché non erano stati considerati
3 i consumi di altri condomini e che in ogni caso le attribuzioni di consumo ai condomini con contatori rotti erano state fatte a “casaccio”, in modo arbitrario;
-l'esponente lamentava anche che appariva non più legittima l'applicazione di un costo forfettario e fittizio di euro 3,20/ MC in assenza di puntuali rilevazioni dei consumi e/o in presenza di rilevazioni di consumi prive di fondamento;
-nonostante tali fondate contestazioni il bilancio consuntivo ed il suo riparto venne approvato nell'assemblea del 22/6/2022;
-venne inoltre deciso di addebitare un consumo di “200mc a forfait” a coloro che non avessero consegnato le letture ,con un profilo di ingiustizia ed illegittimità laddove i consumi degli inadempienti fossero stati superiori o inferiori nonché dove una divisione su base millesimale o paritaria tra tutti i soggetti inadempienti avesse comportato costi diversi per ciascuno;
altri profili di illegittimità riguardavano il fatto che i consumi dell'acqua dovessero essere rilevati da un soggetto terzo e non lasciato alla discrezionalità dei singoli condomini;
-qualora per incuria nel controllo e/o nella riparazione dei contatori si fossero determinati problemi nella corretta individuazione dei consumi era ovvio che solo i soggetti responsabili degli eventi ne dovessero rispondere;
-si rilevarono anomalie per guasti ai contatori di tre condomini ed a un condomino venne rilevato il consumo ad un solo contatore;
-gli esponenti avevano chiesto che ai condomini con i contatori individuali regolarmente funzionanti venissero richiesti dall'amministrazione solo i costi del loro effettivo consumo;
-i contatori di e di BI nell'aprile del 2022 misuravano gli stessi CP_3 consumi di un anno prima;
-alla lettura del 30.04.2021 il contatore del sig , misurava Persona_2 consumi per 388 mc. Nel conteggio presentato per il bilancio 2021/2022 l'amministratore, cambiando totalmente attestazioni e versione, aveva scritto che il contatore del sig. al 30.04.2021 evidenziava addirittura un Per_2 segno negativo: - 1 mc invece dei già indicati mc 388;
-la condomina non comunicò il consumo registrato dal secondo Pt_5 contatore. Tanto premesso conveniva in giudizio nanti il tribunale di Genova il al fine di sentire annullare o dichiarare nulle le Parte_3 delibere assunte da quest'ultimo al punto 1 dell' o.d.g afferente l'approvazione del bilancio consuntivo 2021/2022 per la parte relativa ai consumi dell'acqua; attestare la necessità di seguire le previsioni del regolamento condominiale;
per sentire determinare i criteri di consumo dell'acqua a carico dei condomini con contatori rotti e/o non efficienti o che non comunicavano le relative letture. Con comparsa datata 9/5/2022 si costituiva il Condominio osservando ed eccependo, tra l'altro, che:
-aveva sempre affidato, e continuava ad affidare, alla “ e c” Controparte_5 il compito di individuare i consumi di acqua annuali dei singoli condomini;
- l'incaricato si recava presso l'unità abitativa, se possibile, entrava e verificava 4 la numerazione nonché la funzionalità del contatore di sottrazione;
in assenza del condomino, recuperava i dati indicati da quest'ultimo con apposita comunicazione. Eseguite dette operazioni, . comunicava i dati all'amministratore il quale si limitava a prenderne atto e ad utilizzarli per la redazione del bilancio;
-l'Assemblea condominiale del 25/05/2021 aveva approvato all'unanimità il bilancio consuntivo 2020/2021 e suo riparto, e, sempre all'unanimità aveva approvato il bilancio preventivo 2021/2022 e suo riparto, specificando che “Per questo primo anno, l'assemblea delibera di dare mandato all'amministratore di contabilizzare le spese di fornitura idrica come segue: addebitare il costo convenzionale di 3,20/mc, ripartendo la differenza tra il consumato ed il contabilizzato di con tabella millesimale ad hoc relativa ai consumi” ;
-tali criteri di contabilizzazione e ripartizione delle spese di fornitura di acqua per il futuro conguaglio 2021/2022, erano stati votati anche dagli odierni attori;
-in occasione della predisposizione del bilancio consuntivo oggetto di impugnazione, l'amministratore rilevava anomalie circa i dati forniti da Per_1 nel mese di aprile 2022, derivanti, con ogni probabilità, dalla rottura di contatori di sottrazione e/o dall'appena avvenuta sostituzione degli stessi, sicché si premurava di richiedere notizie ai diretti interessati: di sostituire subito i contatori;
-l'amministratore per quanto concerneva i consumi di acqua e la ripartizione dei costi, aveva predisposto il bilancio consuntivo esercizio 2021/2022 sulla base dei criteri decisi dall'assemblea, e precisamente: I. aveva considerato tutte le spese di fornitura sostenute nell'esercizio (dal 01.05.2021 al 30.04.2022) per complessivi euro 2.156,66; II. aveva individuato la quota fissa annuale da suddividere in parti uguali tra i condomini, comprendendo in essa anche le spese per Per_1
III. aveva suddiviso le spese a consumo sulla base dei dati forniti da Per_1 applicando il prezzo di euro 3,20 a mc, come voluto dall'assemblea.
-l'Assemblea condominiale del 22/06/2022, a maggioranza, contrari i soli e , aveva approvato il bilancio consuntivo 2021/2022 ed il Pt_2 Parte_1 suo riparto;
-l'amministratore, viste le problematiche inerenti alcuni contatori di sottrazione, aveva invitato i Signori e BI a sostituire i propri contatori, i quali CP_3 avevano agito in tal senso, rispettivamente, il 07.07.2022 e il 14.07.2022, come si evinceva dalla relazione el 01.07.2022; Per_1
-viste le problematiche riscontrate in fase di calcolo individuale dei consumi, al fine di evitare carenze di cassa, l'assemblea aveva confermato il principio per cui “coloro i quali non consegneranno le letture e saranno addebitati 200 mc a forfait”;
-si rilevava preliminarmente l'eccezione di incompetenza per valore di Codesto Illustrissimo Tribunale, in quanto gli odierni attori avevano attribuito alla presente vertenza un valore di euro 5.100,00 mentre da un preciso esame dell'oggetto del contendere, ovvero la “parte di bilancio riguardante la 5 considerazione dei consumi dell'acqua e la ripartizione dei costi”, chiaramente si evinceva che l'effettivo valore dell'odierna vertenza, al massimo, era di euro 2.373,45, consistente nella spesa globale sostenuta dal convenuto per la fornitura di acqua nell'esercizio 2021/2022; La domanda attorea di dichiarazione di nullità o di annullabilità dell'approvazione del bilancio 2021/2022 “a) per la sola parte riguardante la considerazione dei consumi dell'acqua e la ripartizione dei costi” era del tutto infondata in quanto proprio la “considerazione dei consumi” e la “ripartizione dei costi” era stata effettuata sulla base dei criteri deliberati dall'assemblea del 25.05.2021, a cui gli odierni attori avevano partecipato esprimendo voto favorevole;
- al punto 4 dell'O.d.G, l'assemblea, all'unanimità, aveva così deciso: “Per questo primo anno, l'assemblea delibera di dare mandato all'amministratore di contabilizzare le spese di fornitura idrica come segue: addebitare il costo convenzionale di 3,20/mc, ripartendo la differenza tra il consumato ed il contabilizzato di con tabella millesimale ad hoc relativa ai consumi”;
- l'amministratore si era attenuto in maniera ferrea alla volontà assembleare e nel bilancio consuntivo esercizio 2021/2022, aveva addebitato il costo convenzionale (cautelativamente previsto dall'assemblea) di euro 3,20 a mc, per ogni mc consumato dai singoli condomini, accertato dai rapporti di lettura della . (o dichiarato dagli stessi), ed aveva suddiviso fra i condomini in parti uguali la quota fissa;
-nonostante controparte sostenesse l'illegittimità dell'utilizzo della tabella millesimale per la distribuzione di consumi extra (comunque NON utilizzata per la ripartizione delle spese di acqua esercizio 2021/2022) tale criterio risultava essere l'unico avvallato dalla giurisprudenza per la ripartizione di consumi oggettivamente non valutabili;
-sempre infondata risultava la domanda di dichiarazione di nullità o di annullabilità dell'approvazione del bilancio 2021/2022 “b) per la decisione di attribuire un consumo forfettario di mc. 200 ai condomini inadempienti all'onere di segnalazione della lettura del proprio contatore”;
-l'attribuzione del consumo forfettario di 200mc a carico dei condomini che non avevano comunicato i propri conteggi aveva lo scopo di indurre i singoli condomini inadempienti a sostituire i propri contatori di sottrazione non funzionanti e/o, comunque, di incentivarli a comunicare letture corrette, non avendo l'amministratore alcun potere coercitivo atteso che lo strumento di misurazione era ubicato all'interno della proprietà privata;
- infondata era anche la doglianza di parte attrice secondo cui “i consumi debbano essere rilevati da un soggetto terzo appositamente incaricato dall'amministratore, invece che essere lasciato alla discrezionalità dei singoli condomini”, in quanto, come confermato dalla stessa, ribadito dal convenuto e provato ex tabulas, l'ente aveva sempre incaricato un soggetto terzo di eseguire la lettura dei singoli contatori ovvero la;
CP_6
6 -per risolvere il problema legato all'autolettura dei consumi da parte dei condomini non esisteva altro modo se non quello deliberato dall'assemblea;
-il regolamento condominiale, all'art. 10, rubricato “Spese per acqua” prevedeva che “le spese di consumo di acqua e quelle relative alla manutenzione ordinaria dell'impianto idrico comune vengono ripartite in proporzione alle quantità rilevate dei contatori di ogni singola unità immobiliare”. Il mai si era discostato da tale principio, infatti, anche nel caso di CP_1 specie, attribuito il valore di euro 3,20 a mc come voluto dall'assemblea (e dagli attori), aveva ripartito le spese in proporzione alla quantità di fornitura rilevata dai contatori di sottrazione di ogni singola unità immobiliare. Qualora non potessero essere effettuate misurazioni oggettive a causa di malfunzionamenti e/o mancanze di comunicazioni di lettura, il principio di cui al regolamento condominiale veniva sostituito da quello generale di cui all'art. 1123, I comma, c.c. con conseguente ripartizione delle eccedenze sulla base delle tabelle millesimali di proprietà;
-sussistevano al momento tutti i presupposti per distribuire le spese in proporzione alle quantità rilevate dai contatori di ogni singola unità immobiliare, come voluto dall'art. 10 del regolamento condominiale, essendo ogni appartamento dotato di contatore di sottrazione funzionante;
-ogni ripartizione di consumi per la fornitura di acqua era stata fatta sulla base di criteri dettati dall'assemblea condominiale e da questa approvati ai sensi di legge;
-la contraria posizione tenuta dagli odierni attori in sede di approvazione di consuntivo rispetto al preventivo, non inficiava, comunque, l'approvazione del bilancio consuntivo esercizio 2021/2022, supportata dalla maggioranza prevista dall'art. 1136, I e II comma, c.c. Concludeva per il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto in diritto e non provate, confermando la legittimità della delibera assembleare del 22/06/2022. La domanda attorea concernente le deliberazioni assunte il 25/05/2021 è infondata e da respingere. Per quanto concerne l'eccezione di incompetenza per valore sollevata dal
, questa è priva di pregio. CP_1
Infatti, esaminando il petitutm attoreo si rilevano differenti domande chiaramente di valore indeterminato. Del resto, il rendiconto condominiale deve essere unico e deve pertanto includere tutte le spese sia quelle ordinarie che quelle straordinarie (Cass. 1370/2023). Un unico documento infatti permette di avere una visione completa ed immediata della situazione finanziaria del . CP_1
L'odierno giudicante, comunque, condivide e richiama l'orientamento della S.C. secondo cui “La domanda di impugnazione di delibera assembleare introdotta dal singolo condomino, anche ai fini della stima del valore della causa, non può intendersi ristretta all'accertamento della validità del rapporto 7 parziale che lega l'attore al e dunque al solo importo contestato, CP_1 ma si estende necessariamente alla validità dell'intera deliberazione e dunque all'intero ammontare della spesa, giacché l'effetto caducatorio dell'impugnata deliberazione dell'assemblea condominiale, derivante dalla sentenza con la quale ne viene dichiarata la nullità o l'annullamento, opera nei confronti di tutti i condomini, anche se non abbiano partecipato direttamente al giudizio promosso da uno o da alcuni di loro”( Cass. Ord. 19250/21;17278/11;1201/10) Anche volendo ipoteticamente limitare la controversia al solo riparto delle spese dell'acqua andrebbe, se del caso, annullato il rendiconto nella sua complessità dovendo trattarsi di un unico documento. Si ribadisce, peraltro, che le domande formulate dagli attori sono anche domande indeterminate. Si deve pertanto passare al merito. La prima e preliminare questione da risolvere concerne l'interpretazione della delibera assunta dal convenuto in data 25/5/2021. CP_1
Si deve premettere che il giudice può rilevare d'ufficio la nullità di una delibera condominiale purché rientri, come nel caso di specie, tra gli elementi costitutivi della domanda su cui debba decidere (Cass. 12582/2015;6652/17). La delibera del 25/5/2021 è stata, infatti, richiamata più volte dagli attori anche e soprattutto per dimostrare l'invalidità della delibera del 22/6/22. Certamente le delibere assembleari del devono essere CP_1 interpretate secondo i canoni ermeneutici stabiliti dagli artt. 1362 c.c. e ss., privilegiando, innanzitutto, l'elemento letterale, e quindi, nel caso in cui esso si appalesi insufficiente, gli altri criteri interpretativi sussidiari indicati dalla legge, tra cui quelli della valutazione del comportamento delle parti e della conservazione degli effetti dell'atto, che impone all'interprete di attribuire alle espressioni letterali usate un qualche effetto giuridicamente rilevante anzichè nessun effetto o un significato meramente programmatico (cfr. Cass. Sez. 2, 28/02/2006, n. 4501).(Cass.19861/2020) Nel verbale della citata delibera assunta il 25/5/21 si legge al punto 4 dell'o.d.g.” L'assemblea approva all'unanimità il bilancio preventivo approva il bilancio preventivo 2021/2022 e suo riparto. Per questo primo anno, l'assemblea delibera di dare mandato all'amministratore di contabilizzare le spese di fornitura idrica come segue: addebitare il costo convenzionale di euro 3,20/mc, ripartendo la differenza tra il consumato ed il contabilizzato di con tabella millesimale ad hoc relativa ai consumi”. Le Sezioni Unite hanno definitivamente chiarito quando la delibera che viola le regole di riparto delle spese è nulla o solo annullabile, enunciando il principio secondo cui sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalle legge o dalla convenzione da valere, oltre che per il caso concreto, anche per il futuro;
mentre sono semplicemente annullabili nel caso in cui i suddetti criteri vengano soltanto violati o disattesi nel singolo caso deliberato. (Cass. Civ. SS.. UU. 14 aprile 2021, n. 9839). 8 Recentemente la S.C. ha statuito, analogamente, che “in tema di ripartizione delle spese condominiali, le attribuzioni dell'assemblea non comprendono il potere di introdurre criteri di riparto differenti da quelli previsti ex lege;
ne deriva che la deliberazione che stabilisca, a maggioranza, di modificare, in astratto e pro futuro, i criteri legali è affetta da nullità per difetto assoluto di attribuzioni dell'assemblea”.(Cass. Ord. 2580/2024) Nel caso di specie, tuttavia, la delibera assunta il 25/1/2021 non risulta nulla sia per il tenore letterale della stessa sia perché entrambe le parti hanno specificato di ritenere che in quella adunanza la volontà assembleare era di individuare un “criterio” temporaneo e non per il futuro. Gli attori sia nella comparsa conclusionale che nella memoria del 15/4/25 sostengono che i criteri approvati con le delibere assunte il 25/5/21 erano assolutamente precari, di durata limitata ad un esercizio annuale e finalizzate a soluzioni emergenziali ( si veda in particolare la comparsa conclusionale). Il “criterio” suddetto, trattandosi di mandato all'amministratore “per questo primo anno” e conferito al momento dell'approvazione del preventivo 2021/2022 doveva riguardare tanto per logica quanto per prassi tecnica il consuntivo dell'anno successivo e quindi proprio la delibera impugnata con l'atto di citazione. Tale interpretazione viene avvalorata dallo stesso significato delle parole usate nella verbalizzazione ossia” dare mandato all'amministratore di contabilizzare…”. Dare mandato significa conferire un incarico da svolgere prossimamente e di conseguenza, nella fattispecie in esame, “per questo primo anno”. Ne consegue che l'amministratore secondo il mandato ricevuto doveva contabilizzare, nei termini indicati dall'assemblea, l'acqua consumata dal 1 maggio dello stesso anno al 30 aprile di quello successivo: così risulta verificatosi. Inoltre, dalla lettura del primo punto del verbale 25/5/2021 emerge che i condomini presenti erano perfettamente a conoscenza dell'esistenza di problemi ai singoli contatori: si legge, a tal proposito, che “viene richiesto e deliberato all'unanimità una nuova lettura e controllo contatori privati negli appartamenti e lettura del contatore generali ”. D'altra parte, gli stessi attori hanno ammesso nell'atto introduttivo che dal 2021 si verificarono problemi nella lettura dei contatori privati. Problematica che in sede di approvazione del preventivo decidono tutti di risolvere temporaneamente con il criterio emergenziale di cui al punto 4 sopraesposto.
La domanda attorea concernente la delibera del 22/6/2025 di approvazione del consuntivo 2021/2022, deve essere respinta alla luce delle osservazioni ed argomentazioni sopramenzionate. Dal verbale della delibera assunta in data 22/6/2022 dal CP_1 convenuto emerge al punto 1 dell'o.d.g che “ Sono presenti o rappresentati per delega nr 7 condomini su un totale di nr 11 per complessivi millesimi 572 del 9 valore totale. Il sig. richiede all'amministratore di verificare la lettura Pt_2 iniziale e finale del contatore da inserire nel consuntivo annuo, per poter confrontare con la somma dei contatori privati. Anche l'assemblea è d'accordo con il procedere con la lettura. I sigg. dichiarano di procedere con la sostituzione del contatore, per CP_3 evitare ogni equivoco. L'amministratore procederà ufficialmente chiedendo alla proprietà BI di procedere con la sostituzione del contatore privato. Viene confermato che coloro che non consegneranno le letture e saranno addebitati 200mc a forfait. Su richiesta l'amministratore specifica che il sito internet non ha costi aggiuntivi per il . CP_1
L'assemblea a maggioranza, contrari e , approva il bilancio Pt_2 Parte_1 consuntivo ed il suo riparto” Si ritiene, alla luce di quanto sopra, che correttamente nella redazione del bilancio 2021/2022 e del relativo riparto sia stato applicato il “criterio emergenziale” approvato anche dagli attori nel 2021. La domanda attorea avente ad oggetto la delibera di approvazione dell'addebito forfettario è fondata e deve essere accolta. Il criterio, deciso a maggioranza, di addebitare 200mc a forfait a coloro che non avrebbero consegnato le letture è infatti palesemente astratto, futuro ed in violazione del criterio legale stabilito dall'art 1123 c.c. Tanto basta per considerare la suddetta delibera nulla come da consolidati orientamenti giurisprudenziali della S.C.(tra le altre Cass. Ord. 2580/2024). La domanda proposta dagli attori al punto III resta assorbita dal rigetto di quella attinente al consuntivo 2021/2022. La domanda formulata dagli attori al punto IV va dichiarata inammissibile perché formulata in termini generici, indeterminati, astratti e futuri;
ciò emerge palesemente dal tenore letterale della stessa. Le spese giudiziali considerato l'accoglimento solo parziale delle domande attoree vengono parzialmente compensate come in dispositivo.
PQM
Il tribunale di Genova, in composizione monocratica, ogni diversa e contraria domanda eccezione ed istanza respinta così decide:
-rigetta la domanda di nullità della delibera assunta il 25/5/2021;
-rigetta la domanda di annullamento della delibera assunta il 22/6/2022 concernente l'approvazione del bilancio consuntivo 2021/2022;
-dichiara nulla la delibera assunta in data 22/6/2022 concernente l'addebito forfettario;
-dichiara inammissibile la domanda contraddistinta con il numero IV;
-compensa per 2/3 le spese giudiziali e condanna il condominio a rifondere agli attori il restante 1/3 che liquida in euro 2538,66 a titolo di onorari ed euro 150,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali Genova,16/11/2025
IL GOT 10 Dott.ssa Francesca Ziccardi
11
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
sezione III civile in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Francesca Ziccardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliati in Genova, Via Fieschi 3 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Danilo Patrone che li rappresenta e difende come da mandato in atti
Attori
Contro
sito in Genova Vico Campetto 3 (C.F. Controparte_1
), in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Genova, Galleria Mazzini, 5/7 presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Bernucci che lo rappresenta e difende come da mandato in atti Convenuto
Conclusioni Per gli attori
“ ribadisce le conclusioni già rassegnate nella citazione introduttiva, nonché nella prima memoria di 183 e nelle note d'udienza del 10/12/2024, integrate dalla presa di posizione assunta con la memoria del 28/4/2025 con estensione della pronuncia di illegittimità, da rendersi, sia in via principale come anche in via incidentale, a quanto deliberato all'assemblea del 25/05/2021.”
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso;
I)Annullare e/o dichiarare nulle e/o inefficaci e/o comunque revocare e modificare, le deliberazioni assunte in data 22/06/2022, laddove necessario in connessione con i vizi – anch'essi da dichiararsi - di nullità delle deliberazioni assunte il 25/05/2021 dall'assemblea del Parte_3
riguardanti, in generale, le questioni della ripartizione dei costi dei
[...] consumi dell'acqua ed in particolare, con riferimento all'assemblea del
1 22/6/2022, il punto 1 dell'Ordine del giorno, afferente l'approvazione del bilancio consuntivo 2021/2022, a) per la parte del bilancio riguardante la
“considerazione” dei consumi dell'acqua e la “ripartizione” dei costi dell'acqua tra i condomini, sotto i vari profili di vizio meglio trattati nella narrativa della citazione introduttiva, da intendersi tutti quivi richiamati, in quanto tale riparto si presenta gravato da ingiustizia, illegittimità, abnormità e violazione della legge e del regolamento e b) per la decisione, sempre assunta al punto 1, di attribuire un consumo forfettario di mc 200 ai condomini inadempienti all'onere di segnalazione della lettura del proprio contatore;
II) Attestare e dichiarare -eventualmente anche in via incidentale- la necessità che vengano seguite le previsioni del regolamento condominiale, andando ad affermare il principio che ai singoli condomini con i contatori funzionanti possono essere attribuiti ( ovviamente oltre ai fissi che spettano a tutti ) solo i costi del loro “consumo effettivo”, come lo stesso risulta attestato, per ogni unità immobiliare da tutti i contatori nelle stesse presenti ed efficacemente predisposti per la esatta misurazione del consumo di acqua, provvedendo quindi al rifacimento dei conteggi del riparto dei costi dell'acqua, riconsiderando le misurazioni a partire dal rilievo dal 2019 in avanti, su base dei costi Per_1
IREN a mc, anche mediante apposita CTU che si richiede, determinando la somma che sola avrebbe potuto essere attribuita agli esponenti, con conseguente pronuncia di condanna del . CP_1
III) determinare i criteri di ripartizione delle spese del consumo di acqua a carico dei condomini che a cagione dei contatori rotti e/o non efficienti e/o delle mancate comunicazioni delle letture, e/o della mancata disponibilità a consentire le letture a terzi incaricati dall'amministrazione, debbano affrontare i costi per la quota di acqua registrata dal contatore principale di che non CP_2 può essere attribuita ai condomini muniti di contatori efficienti e con letture accertate e/o dichiarate. IV) respingere ogni domanda, eccezione ed istanza avversaria. V) con vittoria delle spese e competenze del giudizio, oltre che con la rifusione delle competenze e costi della mediazione, compresi quelli per l'assistenza legale, tutto oltre accessori.”
Per il CP_1
“Piaccia a Codesto Illustrissimo Tribunale, contrariis reiectis respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto in diritto e non provate, confermando la legittimità della delibera assembleare del 22/06/2022 e, per l'effetto, condannare gli attori a rifondere al convenuto le spese del presente giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto Con atto di citazione regolarmente notificato e esponevano Parte_1 Pt_2 che:
2 - erano condomini del Condominio in quanto proprietari Parte_3 di due immobili portanti i numeri interni 9 e 10 posti in tale caseggiato;
- tutti gli appartamenti del citato condominio erano dotati di contatori per il rilievo dei consumi dell'acqua;
- il regolamento condominiale stabiliva, all'art 10, che” le spese di consumo di acqua e quelle relative alla manutenzione ordinaria dell'impianto idrico comune vengono ripartite in proporzione alle quantità rilevate dai contatori di ogni singola unità immobiliare”;
- così era sempre avvenuto nel Condominio in questione;
- dal 2021 si verificarono problemi nella lettura dei contatori privati da parte dei terzi incaricati e/o carenze nelle comunicazioni delle letture da parte di alcuni condomini, denunciandosi anche la presenza di guasti ai contatori che non avrebbero consentito una misurazione corretta;
- all'assemblea del 25/5/2021 pur approvandosi il punto primo “consuntivo con il relativo riparto” venne però deliberato, con riferimento ai costi dell'acqua, di effettuare “una nuova lettura e controllo contatori privati degli appartamenti oltre alla verifica e lettura del contatore generale ”;
- al punto quarto l'assemblea, in attesa che venissero effettuate le corrette rilevazioni e verifiche, con ovvio rifacimento dei conti, deliberò solo per il 2021” di addebitare un costo convenzionale di euro 3,20/ MC ripartendo la differenza tra il consumato ed il contabilizzato di con tabella millesimale ad hoc relativa ai consumi”;
- la regola doveva rimanere quella del pagamento in base al consumo effettivo;
- ove non individualmente misurabile il costo della quota di consumi, rimasta orfana di paternità, questa doveva andare a carico di tutti i condomini inadempienti agli obblighi di comunicazione delle letture e/o agli oneri di manutenzione dei contatori, da ripartirsi in rapporto ai millesimi di proprietà o con divisione per quote uguali;
- gli impegni assunti con le delibere del 25/5/2021 non risultarono adempiuti, neppure dopo un anno, dall'amministratore e dai condomini responsabili dei vizi: infatti non erano stati verificati i contatori con sostituzione di tutti quelli rotti, non erano stati rilevati e/o comunicati tutti i contatori esistenti con le relative letture;
non era stata predisposta la tabella ad “hoc” per attribuire la grossa quota di consumi “orfani” agli inadempienti;
- solo in sede dell'assemblea del 22/6/2022 il condomino dichiarò CP_3 che avrebbe proceduto alla sostituzione del suo contatore, rotto da tempo;
solo in tale sede l'amministratore dichiarò che avrebbe proceduto a chiedere alla condomina la sostituzione del contatore Parte_4 privato;
-il evidenziò che ulteriori circostanze avevano reso errato ed Pt_2 illegittimo il bilancio consuntivo 2021/2022, poiché non erano stati considerati
3 i consumi di altri condomini e che in ogni caso le attribuzioni di consumo ai condomini con contatori rotti erano state fatte a “casaccio”, in modo arbitrario;
-l'esponente lamentava anche che appariva non più legittima l'applicazione di un costo forfettario e fittizio di euro 3,20/ MC in assenza di puntuali rilevazioni dei consumi e/o in presenza di rilevazioni di consumi prive di fondamento;
-nonostante tali fondate contestazioni il bilancio consuntivo ed il suo riparto venne approvato nell'assemblea del 22/6/2022;
-venne inoltre deciso di addebitare un consumo di “200mc a forfait” a coloro che non avessero consegnato le letture ,con un profilo di ingiustizia ed illegittimità laddove i consumi degli inadempienti fossero stati superiori o inferiori nonché dove una divisione su base millesimale o paritaria tra tutti i soggetti inadempienti avesse comportato costi diversi per ciascuno;
altri profili di illegittimità riguardavano il fatto che i consumi dell'acqua dovessero essere rilevati da un soggetto terzo e non lasciato alla discrezionalità dei singoli condomini;
-qualora per incuria nel controllo e/o nella riparazione dei contatori si fossero determinati problemi nella corretta individuazione dei consumi era ovvio che solo i soggetti responsabili degli eventi ne dovessero rispondere;
-si rilevarono anomalie per guasti ai contatori di tre condomini ed a un condomino venne rilevato il consumo ad un solo contatore;
-gli esponenti avevano chiesto che ai condomini con i contatori individuali regolarmente funzionanti venissero richiesti dall'amministrazione solo i costi del loro effettivo consumo;
-i contatori di e di BI nell'aprile del 2022 misuravano gli stessi CP_3 consumi di un anno prima;
-alla lettura del 30.04.2021 il contatore del sig , misurava Persona_2 consumi per 388 mc. Nel conteggio presentato per il bilancio 2021/2022 l'amministratore, cambiando totalmente attestazioni e versione, aveva scritto che il contatore del sig. al 30.04.2021 evidenziava addirittura un Per_2 segno negativo: - 1 mc invece dei già indicati mc 388;
-la condomina non comunicò il consumo registrato dal secondo Pt_5 contatore. Tanto premesso conveniva in giudizio nanti il tribunale di Genova il al fine di sentire annullare o dichiarare nulle le Parte_3 delibere assunte da quest'ultimo al punto 1 dell' o.d.g afferente l'approvazione del bilancio consuntivo 2021/2022 per la parte relativa ai consumi dell'acqua; attestare la necessità di seguire le previsioni del regolamento condominiale;
per sentire determinare i criteri di consumo dell'acqua a carico dei condomini con contatori rotti e/o non efficienti o che non comunicavano le relative letture. Con comparsa datata 9/5/2022 si costituiva il Condominio osservando ed eccependo, tra l'altro, che:
-aveva sempre affidato, e continuava ad affidare, alla “ e c” Controparte_5 il compito di individuare i consumi di acqua annuali dei singoli condomini;
- l'incaricato si recava presso l'unità abitativa, se possibile, entrava e verificava 4 la numerazione nonché la funzionalità del contatore di sottrazione;
in assenza del condomino, recuperava i dati indicati da quest'ultimo con apposita comunicazione. Eseguite dette operazioni, . comunicava i dati all'amministratore il quale si limitava a prenderne atto e ad utilizzarli per la redazione del bilancio;
-l'Assemblea condominiale del 25/05/2021 aveva approvato all'unanimità il bilancio consuntivo 2020/2021 e suo riparto, e, sempre all'unanimità aveva approvato il bilancio preventivo 2021/2022 e suo riparto, specificando che “Per questo primo anno, l'assemblea delibera di dare mandato all'amministratore di contabilizzare le spese di fornitura idrica come segue: addebitare il costo convenzionale di 3,20/mc, ripartendo la differenza tra il consumato ed il contabilizzato di con tabella millesimale ad hoc relativa ai consumi” ;
-tali criteri di contabilizzazione e ripartizione delle spese di fornitura di acqua per il futuro conguaglio 2021/2022, erano stati votati anche dagli odierni attori;
-in occasione della predisposizione del bilancio consuntivo oggetto di impugnazione, l'amministratore rilevava anomalie circa i dati forniti da Per_1 nel mese di aprile 2022, derivanti, con ogni probabilità, dalla rottura di contatori di sottrazione e/o dall'appena avvenuta sostituzione degli stessi, sicché si premurava di richiedere notizie ai diretti interessati: di sostituire subito i contatori;
-l'amministratore per quanto concerneva i consumi di acqua e la ripartizione dei costi, aveva predisposto il bilancio consuntivo esercizio 2021/2022 sulla base dei criteri decisi dall'assemblea, e precisamente: I. aveva considerato tutte le spese di fornitura sostenute nell'esercizio (dal 01.05.2021 al 30.04.2022) per complessivi euro 2.156,66; II. aveva individuato la quota fissa annuale da suddividere in parti uguali tra i condomini, comprendendo in essa anche le spese per Per_1
III. aveva suddiviso le spese a consumo sulla base dei dati forniti da Per_1 applicando il prezzo di euro 3,20 a mc, come voluto dall'assemblea.
-l'Assemblea condominiale del 22/06/2022, a maggioranza, contrari i soli e , aveva approvato il bilancio consuntivo 2021/2022 ed il Pt_2 Parte_1 suo riparto;
-l'amministratore, viste le problematiche inerenti alcuni contatori di sottrazione, aveva invitato i Signori e BI a sostituire i propri contatori, i quali CP_3 avevano agito in tal senso, rispettivamente, il 07.07.2022 e il 14.07.2022, come si evinceva dalla relazione el 01.07.2022; Per_1
-viste le problematiche riscontrate in fase di calcolo individuale dei consumi, al fine di evitare carenze di cassa, l'assemblea aveva confermato il principio per cui “coloro i quali non consegneranno le letture e saranno addebitati 200 mc a forfait”;
-si rilevava preliminarmente l'eccezione di incompetenza per valore di Codesto Illustrissimo Tribunale, in quanto gli odierni attori avevano attribuito alla presente vertenza un valore di euro 5.100,00 mentre da un preciso esame dell'oggetto del contendere, ovvero la “parte di bilancio riguardante la 5 considerazione dei consumi dell'acqua e la ripartizione dei costi”, chiaramente si evinceva che l'effettivo valore dell'odierna vertenza, al massimo, era di euro 2.373,45, consistente nella spesa globale sostenuta dal convenuto per la fornitura di acqua nell'esercizio 2021/2022; La domanda attorea di dichiarazione di nullità o di annullabilità dell'approvazione del bilancio 2021/2022 “a) per la sola parte riguardante la considerazione dei consumi dell'acqua e la ripartizione dei costi” era del tutto infondata in quanto proprio la “considerazione dei consumi” e la “ripartizione dei costi” era stata effettuata sulla base dei criteri deliberati dall'assemblea del 25.05.2021, a cui gli odierni attori avevano partecipato esprimendo voto favorevole;
- al punto 4 dell'O.d.G, l'assemblea, all'unanimità, aveva così deciso: “Per questo primo anno, l'assemblea delibera di dare mandato all'amministratore di contabilizzare le spese di fornitura idrica come segue: addebitare il costo convenzionale di 3,20/mc, ripartendo la differenza tra il consumato ed il contabilizzato di con tabella millesimale ad hoc relativa ai consumi”;
- l'amministratore si era attenuto in maniera ferrea alla volontà assembleare e nel bilancio consuntivo esercizio 2021/2022, aveva addebitato il costo convenzionale (cautelativamente previsto dall'assemblea) di euro 3,20 a mc, per ogni mc consumato dai singoli condomini, accertato dai rapporti di lettura della . (o dichiarato dagli stessi), ed aveva suddiviso fra i condomini in parti uguali la quota fissa;
-nonostante controparte sostenesse l'illegittimità dell'utilizzo della tabella millesimale per la distribuzione di consumi extra (comunque NON utilizzata per la ripartizione delle spese di acqua esercizio 2021/2022) tale criterio risultava essere l'unico avvallato dalla giurisprudenza per la ripartizione di consumi oggettivamente non valutabili;
-sempre infondata risultava la domanda di dichiarazione di nullità o di annullabilità dell'approvazione del bilancio 2021/2022 “b) per la decisione di attribuire un consumo forfettario di mc. 200 ai condomini inadempienti all'onere di segnalazione della lettura del proprio contatore”;
-l'attribuzione del consumo forfettario di 200mc a carico dei condomini che non avevano comunicato i propri conteggi aveva lo scopo di indurre i singoli condomini inadempienti a sostituire i propri contatori di sottrazione non funzionanti e/o, comunque, di incentivarli a comunicare letture corrette, non avendo l'amministratore alcun potere coercitivo atteso che lo strumento di misurazione era ubicato all'interno della proprietà privata;
- infondata era anche la doglianza di parte attrice secondo cui “i consumi debbano essere rilevati da un soggetto terzo appositamente incaricato dall'amministratore, invece che essere lasciato alla discrezionalità dei singoli condomini”, in quanto, come confermato dalla stessa, ribadito dal convenuto e provato ex tabulas, l'ente aveva sempre incaricato un soggetto terzo di eseguire la lettura dei singoli contatori ovvero la;
CP_6
6 -per risolvere il problema legato all'autolettura dei consumi da parte dei condomini non esisteva altro modo se non quello deliberato dall'assemblea;
-il regolamento condominiale, all'art. 10, rubricato “Spese per acqua” prevedeva che “le spese di consumo di acqua e quelle relative alla manutenzione ordinaria dell'impianto idrico comune vengono ripartite in proporzione alle quantità rilevate dei contatori di ogni singola unità immobiliare”. Il mai si era discostato da tale principio, infatti, anche nel caso di CP_1 specie, attribuito il valore di euro 3,20 a mc come voluto dall'assemblea (e dagli attori), aveva ripartito le spese in proporzione alla quantità di fornitura rilevata dai contatori di sottrazione di ogni singola unità immobiliare. Qualora non potessero essere effettuate misurazioni oggettive a causa di malfunzionamenti e/o mancanze di comunicazioni di lettura, il principio di cui al regolamento condominiale veniva sostituito da quello generale di cui all'art. 1123, I comma, c.c. con conseguente ripartizione delle eccedenze sulla base delle tabelle millesimali di proprietà;
-sussistevano al momento tutti i presupposti per distribuire le spese in proporzione alle quantità rilevate dai contatori di ogni singola unità immobiliare, come voluto dall'art. 10 del regolamento condominiale, essendo ogni appartamento dotato di contatore di sottrazione funzionante;
-ogni ripartizione di consumi per la fornitura di acqua era stata fatta sulla base di criteri dettati dall'assemblea condominiale e da questa approvati ai sensi di legge;
-la contraria posizione tenuta dagli odierni attori in sede di approvazione di consuntivo rispetto al preventivo, non inficiava, comunque, l'approvazione del bilancio consuntivo esercizio 2021/2022, supportata dalla maggioranza prevista dall'art. 1136, I e II comma, c.c. Concludeva per il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto in diritto e non provate, confermando la legittimità della delibera assembleare del 22/06/2022. La domanda attorea concernente le deliberazioni assunte il 25/05/2021 è infondata e da respingere. Per quanto concerne l'eccezione di incompetenza per valore sollevata dal
, questa è priva di pregio. CP_1
Infatti, esaminando il petitutm attoreo si rilevano differenti domande chiaramente di valore indeterminato. Del resto, il rendiconto condominiale deve essere unico e deve pertanto includere tutte le spese sia quelle ordinarie che quelle straordinarie (Cass. 1370/2023). Un unico documento infatti permette di avere una visione completa ed immediata della situazione finanziaria del . CP_1
L'odierno giudicante, comunque, condivide e richiama l'orientamento della S.C. secondo cui “La domanda di impugnazione di delibera assembleare introdotta dal singolo condomino, anche ai fini della stima del valore della causa, non può intendersi ristretta all'accertamento della validità del rapporto 7 parziale che lega l'attore al e dunque al solo importo contestato, CP_1 ma si estende necessariamente alla validità dell'intera deliberazione e dunque all'intero ammontare della spesa, giacché l'effetto caducatorio dell'impugnata deliberazione dell'assemblea condominiale, derivante dalla sentenza con la quale ne viene dichiarata la nullità o l'annullamento, opera nei confronti di tutti i condomini, anche se non abbiano partecipato direttamente al giudizio promosso da uno o da alcuni di loro”( Cass. Ord. 19250/21;17278/11;1201/10) Anche volendo ipoteticamente limitare la controversia al solo riparto delle spese dell'acqua andrebbe, se del caso, annullato il rendiconto nella sua complessità dovendo trattarsi di un unico documento. Si ribadisce, peraltro, che le domande formulate dagli attori sono anche domande indeterminate. Si deve pertanto passare al merito. La prima e preliminare questione da risolvere concerne l'interpretazione della delibera assunta dal convenuto in data 25/5/2021. CP_1
Si deve premettere che il giudice può rilevare d'ufficio la nullità di una delibera condominiale purché rientri, come nel caso di specie, tra gli elementi costitutivi della domanda su cui debba decidere (Cass. 12582/2015;6652/17). La delibera del 25/5/2021 è stata, infatti, richiamata più volte dagli attori anche e soprattutto per dimostrare l'invalidità della delibera del 22/6/22. Certamente le delibere assembleari del devono essere CP_1 interpretate secondo i canoni ermeneutici stabiliti dagli artt. 1362 c.c. e ss., privilegiando, innanzitutto, l'elemento letterale, e quindi, nel caso in cui esso si appalesi insufficiente, gli altri criteri interpretativi sussidiari indicati dalla legge, tra cui quelli della valutazione del comportamento delle parti e della conservazione degli effetti dell'atto, che impone all'interprete di attribuire alle espressioni letterali usate un qualche effetto giuridicamente rilevante anzichè nessun effetto o un significato meramente programmatico (cfr. Cass. Sez. 2, 28/02/2006, n. 4501).(Cass.19861/2020) Nel verbale della citata delibera assunta il 25/5/21 si legge al punto 4 dell'o.d.g.” L'assemblea approva all'unanimità il bilancio preventivo approva il bilancio preventivo 2021/2022 e suo riparto. Per questo primo anno, l'assemblea delibera di dare mandato all'amministratore di contabilizzare le spese di fornitura idrica come segue: addebitare il costo convenzionale di euro 3,20/mc, ripartendo la differenza tra il consumato ed il contabilizzato di con tabella millesimale ad hoc relativa ai consumi”. Le Sezioni Unite hanno definitivamente chiarito quando la delibera che viola le regole di riparto delle spese è nulla o solo annullabile, enunciando il principio secondo cui sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalle legge o dalla convenzione da valere, oltre che per il caso concreto, anche per il futuro;
mentre sono semplicemente annullabili nel caso in cui i suddetti criteri vengano soltanto violati o disattesi nel singolo caso deliberato. (Cass. Civ. SS.. UU. 14 aprile 2021, n. 9839). 8 Recentemente la S.C. ha statuito, analogamente, che “in tema di ripartizione delle spese condominiali, le attribuzioni dell'assemblea non comprendono il potere di introdurre criteri di riparto differenti da quelli previsti ex lege;
ne deriva che la deliberazione che stabilisca, a maggioranza, di modificare, in astratto e pro futuro, i criteri legali è affetta da nullità per difetto assoluto di attribuzioni dell'assemblea”.(Cass. Ord. 2580/2024) Nel caso di specie, tuttavia, la delibera assunta il 25/1/2021 non risulta nulla sia per il tenore letterale della stessa sia perché entrambe le parti hanno specificato di ritenere che in quella adunanza la volontà assembleare era di individuare un “criterio” temporaneo e non per il futuro. Gli attori sia nella comparsa conclusionale che nella memoria del 15/4/25 sostengono che i criteri approvati con le delibere assunte il 25/5/21 erano assolutamente precari, di durata limitata ad un esercizio annuale e finalizzate a soluzioni emergenziali ( si veda in particolare la comparsa conclusionale). Il “criterio” suddetto, trattandosi di mandato all'amministratore “per questo primo anno” e conferito al momento dell'approvazione del preventivo 2021/2022 doveva riguardare tanto per logica quanto per prassi tecnica il consuntivo dell'anno successivo e quindi proprio la delibera impugnata con l'atto di citazione. Tale interpretazione viene avvalorata dallo stesso significato delle parole usate nella verbalizzazione ossia” dare mandato all'amministratore di contabilizzare…”. Dare mandato significa conferire un incarico da svolgere prossimamente e di conseguenza, nella fattispecie in esame, “per questo primo anno”. Ne consegue che l'amministratore secondo il mandato ricevuto doveva contabilizzare, nei termini indicati dall'assemblea, l'acqua consumata dal 1 maggio dello stesso anno al 30 aprile di quello successivo: così risulta verificatosi. Inoltre, dalla lettura del primo punto del verbale 25/5/2021 emerge che i condomini presenti erano perfettamente a conoscenza dell'esistenza di problemi ai singoli contatori: si legge, a tal proposito, che “viene richiesto e deliberato all'unanimità una nuova lettura e controllo contatori privati negli appartamenti e lettura del contatore generali ”. D'altra parte, gli stessi attori hanno ammesso nell'atto introduttivo che dal 2021 si verificarono problemi nella lettura dei contatori privati. Problematica che in sede di approvazione del preventivo decidono tutti di risolvere temporaneamente con il criterio emergenziale di cui al punto 4 sopraesposto.
La domanda attorea concernente la delibera del 22/6/2025 di approvazione del consuntivo 2021/2022, deve essere respinta alla luce delle osservazioni ed argomentazioni sopramenzionate. Dal verbale della delibera assunta in data 22/6/2022 dal CP_1 convenuto emerge al punto 1 dell'o.d.g che “ Sono presenti o rappresentati per delega nr 7 condomini su un totale di nr 11 per complessivi millesimi 572 del 9 valore totale. Il sig. richiede all'amministratore di verificare la lettura Pt_2 iniziale e finale del contatore da inserire nel consuntivo annuo, per poter confrontare con la somma dei contatori privati. Anche l'assemblea è d'accordo con il procedere con la lettura. I sigg. dichiarano di procedere con la sostituzione del contatore, per CP_3 evitare ogni equivoco. L'amministratore procederà ufficialmente chiedendo alla proprietà BI di procedere con la sostituzione del contatore privato. Viene confermato che coloro che non consegneranno le letture e saranno addebitati 200mc a forfait. Su richiesta l'amministratore specifica che il sito internet non ha costi aggiuntivi per il . CP_1
L'assemblea a maggioranza, contrari e , approva il bilancio Pt_2 Parte_1 consuntivo ed il suo riparto” Si ritiene, alla luce di quanto sopra, che correttamente nella redazione del bilancio 2021/2022 e del relativo riparto sia stato applicato il “criterio emergenziale” approvato anche dagli attori nel 2021. La domanda attorea avente ad oggetto la delibera di approvazione dell'addebito forfettario è fondata e deve essere accolta. Il criterio, deciso a maggioranza, di addebitare 200mc a forfait a coloro che non avrebbero consegnato le letture è infatti palesemente astratto, futuro ed in violazione del criterio legale stabilito dall'art 1123 c.c. Tanto basta per considerare la suddetta delibera nulla come da consolidati orientamenti giurisprudenziali della S.C.(tra le altre Cass. Ord. 2580/2024). La domanda proposta dagli attori al punto III resta assorbita dal rigetto di quella attinente al consuntivo 2021/2022. La domanda formulata dagli attori al punto IV va dichiarata inammissibile perché formulata in termini generici, indeterminati, astratti e futuri;
ciò emerge palesemente dal tenore letterale della stessa. Le spese giudiziali considerato l'accoglimento solo parziale delle domande attoree vengono parzialmente compensate come in dispositivo.
PQM
Il tribunale di Genova, in composizione monocratica, ogni diversa e contraria domanda eccezione ed istanza respinta così decide:
-rigetta la domanda di nullità della delibera assunta il 25/5/2021;
-rigetta la domanda di annullamento della delibera assunta il 22/6/2022 concernente l'approvazione del bilancio consuntivo 2021/2022;
-dichiara nulla la delibera assunta in data 22/6/2022 concernente l'addebito forfettario;
-dichiara inammissibile la domanda contraddistinta con il numero IV;
-compensa per 2/3 le spese giudiziali e condanna il condominio a rifondere agli attori il restante 1/3 che liquida in euro 2538,66 a titolo di onorari ed euro 150,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali Genova,16/11/2025
IL GOT 10 Dott.ssa Francesca Ziccardi
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