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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/12/2025, n. 3406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3406 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1451 RUOLO GENERALE ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE IV CIVILE composta dai magistrati Dott. AR ON Presidente Dott. Anna Mantovani Consigliere Dott. Irene LU Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello da (C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. SANZO SALVATORE e dell'avv. MONTI SILVIA ( ) VIA DELLA MOSCOVA N. 18 20121 MILANO;
C.F._1
) VIA DELLA Parte_2 C.F._2
MOSCOVA N. 18 20121 MILANO;
con elezione di domicilio in VIA DELLA MOSCOVA N. 18 20121 MILANO, presso e nello studio dell'avv. SANZO SALVATORE
CONTRO
GIÀ (C.F. ) con il patrocinio CP_1 CP_2 P.IVA_2 dell'avv. CASIRAGHI CLAUDIO e dell'avv. RUBINO MANUEL
[...]
) VIA VISCONTI DI MODRONE N. 12 20122 CP_3 C.F._3
MILANO, con elezione di domicilio in CORSO DI PORTA VITTORIA N. 28 20122 MILANO presso e nello studio dell'avv. CASIRAGHI CLAUDIO
CONCLUSIONI: Per parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello, previo rigetto di ogni contraria istanza anche istruttoria, così giudicare: in via principale accogliere il motivo di appello di cui al § “4.1” e, per l'effetto, riformare il capo n. 1 del dispositivo della Sentenza Impugnata, rigettando le domande proposte da CP_1
[...] accogliere il motivo di appello di cui al § “4.2” e, per l'effetto, riformare il capo n. 2 della Sentenza Impugnata, (i) pronunciando la risoluzione ex artt. 1453 e 1455 cod.
1 civ. del Contratto Saint Tropez per grave inadempimento di e (ii) CP_1 condannando al risarcimento dei danni conseguenti al suo grave CP_1 inadempimento nella misura di € 19.419,00, oltre interessi, anche ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, cod. civ.; in subordine nell'ipotesi in cui il motivo di appello di cui al § “4.1” non fosse - in tutto o in parte - accolto, riformare la Sentenza Impugnata, disponendo la compensazione tra gli importi eventualmente dovuti a e gli importi dovuti a CP_1 [...]
a titolo risarcitorio, con conseguente condanna di Controparte_4 CP_1 alla corresponsione in favore di dell'eventuale Controparte_4 ammontare residuo;
in ogni caso condannare alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, CP_1 con correlata riforma del capo n. 3 del dispositivo della Sentenza Impugnata” Per parte appellata: “In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per Controparte_4 Controparte_4 mancanza di specifica indicazione dei motivi di censura;
In via principale, nel merito, rigettare integralmente l'appello proposto da
[...]
in quanto infondato in fatto ed in diritto, e per Controparte_4
l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 9706/2024 del Tribunale di Milano;
Contr In ogni caso, condannare l pagamento delle spese e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione depositato in data 19/5/2023, la in qualità di CP_2 subappaltatrice della per la realizzazione di Controparte_6 impianti elettrici e meccanici nell'Immobile sito a Saint Tropez (FR), Montèe Guy Ringrave n. 4, di proprietà della citava in giudizio la per CP_7 Controparte_6 il pagamento di fatture non saldate, oltre rimborso spese di vitto e alloggio dei propri dipendenti, per un complessivo di € 68.300,03.
A sostegno della propria domanda, la società esponeva che:
- la veniva incaricata dalla della ristrutturazione Controparte_6 CP_7 dell'immobile di proprietà della committente sito in Saint Tropez (FR), Montèe Guy Ringrave n. 4;
- l'appaltatrice, a sua volta, subappaltava la realizzazione di impianti elettrici e meccanici all'interno del citato immobile alla CP_2
- il contratto, sottoscritto il 23/11/2021, prevedeva all'art. 3 un corrispettivo a corpo per l'esecuzione dei lavori di € 70.000, di cui € 31.500 per installazione di impianti elettrici e speciali ed € 38.500 per installazione di impianti meccanici;
- ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1 romanino “iv” erano poi a carico dell'appaltatore altresì “le spese di trasferta (vitto e alloggio), che saranno riconosciute in fattura al Subappaltatore dietro presentazione di idonea documentazione di spesa”;
- nel corso del rapporto contrattuale, le parti si accordavano per la realizzazione di opere extra, consistenti in un impianto di domotica all'interno del medesimo immobile, attività in relazione alla quale l'attrice maturava il diritto a conseguire l'ulteriore corrispettivo di € 23.070,50;
- la eseguiva le opere commissionate, che venivano infine consegnate nel CP_1 luglio 2022, ma la sub-committente non provvedeva alla verifica del SAL finale emesso, né sottoscriveva il verbale di ultimazione dei lavori o emetteva il certificato di pagamento finale;
- inoltre, la aveva fino a quel punto versato alla subappaltatrice Controparte_6 soltanto la somma di € 33.154,39, pari al corrispettivo dei primi due SAL, detratti gli importi per trattenute in garanzia ai sensi dell'art. 10 del contratto di subappalto, mentre null'altro veniva più corrisposto alla CP_1
- pertanto, residuava un credito in capo alla per € 36.845,61, per le CP_1 attività di installazione di impianti elettrici e meccanici, nonché per ulteriori € 23.070,50 a fronte della realizzazione dell'impianto domotico extra contratto;
- oltre a ciò, rilevava come la non avesse mai proceduto a Controparte_6 rimborsare alla subappaltatrice le spese di trasferta, vitto e alloggio ai sensi dell'art. 2 del contratto, per ulteriori € 8.383,92. Contr Chiedeva, pertanto, la condanna della l pagamento della complessiva somma di
€ 68.300,03 oltre interessi dal dovuto al saldo.
3 Contr Si costituiva la a quale rilevava a sua volta che:
- tra le parti, oltre al contratto indicato dalla in citazione, erano intercorsi CP_1 altri due contratti di subappalto;
- tutti e tre i subappalti erano stati eseguiti dalla in maniera non adeguata CP_1
e non rispondente alle regole dell'arte;
- le parti, pertanto, agli inizi del 2022, avevano definito le relative contestazioni insorte con un accordo transattivo in forza del quale la “ avrebbe dovuto CP_1 portate a termine i lavori oggetto del Contratto Saint Tropez secondo quanto era stato pattuito”;
- tuttavia, la era rimasta gravemente inadempiente nell'esecuzione del CP_1
“Contratto Saint Tropez” poiché:
1) aveva ultimato i lavori soltanto a fine luglio 2022 e non a fine maggio 2022 così come aveva garantito;
2) non aveva realizzato gli impianti elettrici e meccanici a regola d'arte tanto che si erano resi necessari ed urgenti alcuni interventi da parte di ditte terze incaricate, ossia le imprese IM RL ed CI IM IC RL, così come relazionato dalla stessa IM;
Contr
- in ragione di ciò, veva già dovuto corrispondere, per i predetti interventi, la somma di € 10.200,00;
- in ogni caso, la stessa non aveva affatto commissionato all'attrice la realizzazione, in aggiunta, di un impianto di domotica, il quale era stato realizzato dalla “in totale autonomia”; CP_1
- la mancata verifica del SAL finale e la mancata sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori era stata dovuta al rifiuto da parte della di far seguito
CP_1 Contr all'invito in tal senso manifestato dalla nel settembre 2022, per cui nulla era sul punto rimproverabile alla convenuta. Domandava, pertanto, il rigetto della domanda attorea nonché, in via riconvenzionale, la risoluzione per grave inadempimento del contratto con condanna della al
CP_1 risarcimento di tutti i danni patiti. In subordine la chiedeva che Controparte_4 eventuali crediti accertati della fossero compensati con il proprio
CP_1 controcredito risarcitorio, con condanna della al pagamento della differenza.
CP_1
Con sent. n. 9706 dell'11/11/2024 il Tribunale di Milano accoglieva la domanda attorea, respingendo le istanze, eccezioni e domande riconvenzionali proposte dalla Contr
A base del proprio convincimento, il Giudice evidenziava che:
- la convenuta faceva riferimento a un accordo transattivo tra le parti, senza depositarne il testo o fornire alcuna prova sul punto;
- l'asserito ritardo nell'esecuzione dell'opera non risultava provato, non essendo stato prodotto alcun documento o altro mezzo di prova a conferma del fatto che la fosse obbligata a terminare i lavori entro il maggio del 2022; anzi, dai CP_1 documenti prodotti in giudizio si poteva concludere che il termine finale concordato
4 tra le parti fosse quello di luglio, concretamente rispettato. In ogni caso, poi, il ritardo (2 mesi) risultava di poco conto e quindi non rilevante;
- i dedotti vizi non erano tali da rendere la cosa, ai sensi dell'art. 1668 cc, “del tutto inadatta alla sua destinazione”; Contr
- in ogni caso, tali vizi non erano provati ed era onere di fornirne prova, stante il principio di vicinanza alla prova;
- i vizi, in ogni caso, sarebbero stati in tesi scoperti successivamente alla Contr consegna dell'opera e asseritamente per emendarli la si sarebbe servita del lavoro di altre due imprese (IM ed CI), senza però mai denunciarli espressamente alla CP_1
Per cui, tanto la domanda di risoluzione quanto quella di risarcimento danni, per asserito inadempimento della venivano rigettate. CP_1
Quanto invece alle domande proposte dalla il Giudice evidenziava che: CP_1
- essendo pacifico che le parti si accordavano in sede negoziale per un Contr corrispettivo a corpo pari € 70.000 e che la aveva già corrisposto alla CP_1 soltanto la somma di € 33.154,39, risultavano ancora spettanti alla sub-appaltatrice € 36.845,61;
- parimenti dovuto era poi l'importo di € 23.070,50 per la realizzazione delle opere extra di domotica, risultando inverosimile che la sub-committente non ne fosse a conoscenza e, in ogni caso, stante l'assenza di alcuna opposizione a tali lavori, pur a fronte di mail dell'agosto 2022 che specificava la necessità della formalizzazione di una richiesta di fornitura di materiali per la realizzazione dell'opera;
- infine, doveva accogliersi anche la domanda per € 8.383,92 a titolo di rimborso delle spese per vitto e alloggio, documentate in giudizio, rimanendo invece troppo generiche e vaghe le contestazioni della convenuta, che invero si limitavano semplicemente a ritenere i documenti allegati inidonei a comprovare le spese, nonché la riconducibilità di queste al cantiere Saint Tropez, mentre non veniva minimamente contestata nel merito la domanda dell'attrice. Contr Stante la sua totale soccombenza, la eniva pertanto condannata al pagamento, in favore della del complessivo importo di € 68.300,00 (pari, con CP_1 arrotondamento, alla somma di € 36.845,61, € 23.070,50 ed € 8.383,92), oltre interessi moratori, al saggio di cui al D.lgs. n. 231/2002, “la cui decorrenza, in mancanza della sottoscrizione del verbale di fine lavori ma in assenza di una specifica messa in mora stragiudiziale da parte della deve individuarsi nel CP_1 momento della proposizione della domanda giudiziale”.
Contr Con atto di citazione depositato in data 13/5/2025, ha impugnato la sentenza n. 9706/24 del Tribunale di Milano, domandandone l'integrale riforma. In particolare, vengono dedotte da parte appellante:
- l'esistenza di difetti dell'opera, comprovata dai documenti e dalle mail della IM e della CI, che danno conto delle lavorazioni effettuate nell'immobile di Saint Tropez e delle problematiche riscontrate sul medesimo immobile;
5 - la rilevanza del ritardo nella consegna dei lavori, in quanto trattandosi di residenza estiva il fatto di non aver chiuso l'opera entro maggio, bensì a luglio, ha impedito di far godere l'immobile durante la stagione per la quale la sua ristrutturazione era prevista. Il fatto che il termine fosse quello di maggio è poi deducibile dal testo del preventivo e del contratto di subappalto;
- l'insussistenza di alcun credito in capo alla per l'ulteriore somma di € CP_1
23.070,50 a titolo di lavori per installazione di impianto domotico nell'immobile di Saint Tropez. In particolare, si assume che la somma non risulti dovuta in quanto non sussiste alcun documento contrattuale avente a oggetto i lavori extra contratto, né la sussistenza di un accordo in tal senso tra le parti può essere desunta dalla mera Contr mancata risposta di alla mail della dell'agosto 2022 in cui veniva CP_1 richiesta una fornitura ulteriore per € 23.070,50. Gli elementi non sarebbero, in ogni caso, gravi, precisi e concordanti, tali da fondare una presunzione sul punto;
- l'inesattezza della impugnata sentenza di primo grado, laddove il Giudice ha Contr affermato che la non avesse fin da subito contestato la pretesa della in CP_1 merito al rimborso spese per vitto e alloggio. In realtà, sin dal primo atto difensivo la sub-committente deduceva che i giustificativi erano stati forniti soltanto in giudizio e dunque tardivamente in violazione dell'art.
2.1 punto “(iv)” del Contratto Saint Tropez, fermo poi che gli stessi risultavano generici e in alcun modo riconducibili ad asseriti esborsi sostenuti da per il personale impiegato nell'esecuzione delle CP_1 opere relative all'immobile di Saint Tropez;
- l'illegittimità del rigetto delle domande incidentali proposte, stante l'evidente grave inadempimento della al contratto di subappalto, come comprovato dai CP_1 documenti provenienti dalle società IM e CI, che attestavano l'esecuzione di lavori sull'immobile di Saint Tropez e la presenza in esso di vizi riconducibili all'opera (inadeguatamente) realizzata dalla sub-appaltatrice.
Si costituiva in giudizio, la domandando preliminarmente la declaratoria di CP_2 inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc e, in ogni caso, il suo integrale rigetto nel merito. All'udienza del 27/11/2025, le parti si riportavano ai propri scritti concludendo come in atti e la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla ai sensi dell'art. 342 cpc, dal momento che, alla luce dell'ampia CP_1 interpretazione, ispirata a criteri di conservazione processuale, fornita di tale norma dalla Corte di Cassazione con sent. n. 2143/15, l'atto introduttivo, letto nel suo complesso, contiene gli elementi indispensabili a consentire un esame del merito, nel rispetto dei vincoli dettati da tale norma, risultando sufficientemente desumibile quale parte della sentenza di primo grado s'intenda censurare, quali siano le modifiche richieste, nonché l'indicazione delle circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
6 Entrando, pertanto, nel merito dell'appello, lo stesso non merita accoglimento alla luce delle considerazioni di seguito esposte.
Quanto al primo motivo di impugnazione l'appellante lamenta la mancata consegna delle opere e la sussistenza di vizi delle opere subappaltate.
Il motivo è infondato. In ordine alla mancata consegna delle opere la stessa appellante nella seconda memoria in primo grado riferisce che “l'ultimazione dei lavori e la consegna dell'immobile alla committente sono avvenute … a fine luglio 2022”, con ciò ammettendo la circostanza dell'avvenuta consegna delle opere senza riserve con conseguente accettazione delle stesse ex art 1665 cc .
Con riferimento ai vizi lamentati parte appellante non si è limitata ad eccepire l'inadempimento ma ha chiesto la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno. In punto onere probatorio dell'esistenza dei vizi dell'opera appaltata va richiamato il costante orientamento della Cassazione secondo cui:
“In sintonia con i principi generali sanciti con riferimento alla prova dell'adempimento contrattuale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001), questa Corte ha sostenuto che, in tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 c.c., ma non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che — allorché il committente eccepisca l'inadempimento dell'esecutore — l'appaltatore abbia l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25410 del 23/09/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 16312 del 12/06/2024; Sez. 2, Sentenza n. 1634 del 24/01/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 98 del 04/01/2019; Sez. 2, Sentenza n. 936 del 20/01/2010; Sez. 2, Sentenza n. 3472 del 13/02/2008). Sicché siffatta distribuzione dell'onere probatorio non riguarda specificamente la garanzia speciale per i vizi dell'opera appaltata, ma risponde all'esigenza di assicurare, in tema di condanna all'adempimento nei contratti a prestazioni corrispettive, che la parte la quale chieda in giudizio l'esecuzione della prestazione dovuta (come il pagamento del compenso asseritamente maturato) non sia, a sua volta, inadempiente, avendo, piuttosto, l'onere di offrire l'esecuzione della propria prestazione, se le prestazioni debbano essere eseguite contestualmente, ovvero l'onere di dimostrare di aver adempiuto la propria obbligazione, se essa — come avviene per l'appaltatore — preceda l'adempimento in ordine al pagamento del corrispettivo cui la controparte è tenuta
7 (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15287 del 31/05/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 7763 del 22/03/2024). Ebbene, l'applicazione di tale regola al contratto di appalto, cui pacificamente si estende la disciplina generale dell'inadempimento del contratto, implica che l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto abbia l'onere di provare di avere adempiuto la propria obbligazione, ossia di aver eseguito l'opera, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito, oggetto della sua pretesa. Nondimeno, diverso è l'assetto relativo al riparto degli oneri probatori allorché sia fatta valere la garanzia speciale per le difformità e vizi dell'opera. In questa prospettiva, da ultimo, con specifico riguardo al contratto di compravendita — ma il principio è stato espressamente esteso dalla stessa pronuncia, per identità di ratio, anche all'appalto —, si è affermato che, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi. E ciò perché la garanzia per i vizi pone il venditore in una condizione non di
“obbligazione” (dovere di prestazione) ma di “soggezione” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 11748 del 03/05/2019; così anche Cass. Sez. U, Sentenza n. 19702 del 13/11/2012), cosicché lo schema concettuale a cui ricondurre l'ipotesi che la cosa venduta risulti viziata non può essere quello dell'inadempimento di una obbligazione. In particolare, la consegna di una cosa viziata integra un inadempimento contrattuale, ossia una violazione della lex contractus;
ma, come è stato osservato in dottrina, non tutte le violazioni della lex contractus realizzano ipotesi di inadempimento di obbligazioni. Pertanto, traslando i riferiti argomenti all'odierno modello negoziale, l'imperfetta attuazione nell'appalto del risultato auspicato – ossia del compimento dell'opera o della prestazione del servizio in conformità alle pattuizioni negoziali e alle regole tecniche, in ragione della presenza delle difformità e dei vizi – integra una responsabilità che prescinde da ogni giudizio di colpevolezza dell'assuntore e si fonda soltanto sul dato obiettivo dell'esistenza dei difetti. Siffatta garanzia non può, quindi, essere ricondotta alla fattispecie dell'inesatto adempimento. Piuttosto, il diritto alla eliminazione o alla modificazione (quanto al prezzo) del contratto di appalto ovvero alla risoluzione, che vuol far valere l'appaltante che esperisca le azioni di cui all'art. 1668 c.c., per essere garantito dall'appaltatore in ordine ai difetti della cosa commissionata — vale a dire, per l'imperfetta attuazione del risultato al quale era funzionale l'obbligazione di facere, anche in assenza di colpa dell'assuntore —, si fonda sul fatto dell'esistenza dei difetti medesimi. La prova di tale esistenza grava, dunque, in linea di principio, sul committente. E ciò anche in applicazione del principio di vicinanza della prova e del tradizionale canone riassunto nel brocardo latino negativa non sunt probanda”(Cass.2025 n. 1701).
Applicando i predetti principi, l'onere della prova dell'esistenza dei vizi grava sull'appellante che ha chiesto la risoluzione del contratto, lamentando nella comparsa di risposta in primo grado che, “soltanto pochi mesi dopo la fine dei Contr
8 lavori,” si sono resi necessari interventi urgenti da parte delle imprese IM s.r.l. e CI IM IC s.n.c. (v. e-mail CI IM IC s.n.c doc. n. 15)” .
Contr Tanto premesso, ritiene la Corte che non abbia assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente. Infatti le dichiarazioni provenienti dalle società IM RL ed CI IM IC NC (nonché il preventivo redatto dalla su proposta della Parte_3 Contr
non dimostrano l'effettiva presenza di vizi nell'opera eseguita dalla su CP_1 incarico dell'appellante atteso che si tratta di scritti provenienti da terzi, la presenza dei vizi e la loro imputabilità al non è stato oggetto di prova testimoniale né CP_1 di accertamento tecnico preventivo, né può disporsi CTU peraltro neppure invocata dall'appellante, essendo pacifico che nel cantiere sono intervenute altre maestranze che hanno mutato lo stato dei luoghi . In ogni caso, e a mero fine di completezza si osserva che il preventivo della
[...] riporta un elenco di lavori (quali “implementazione di valvole motorizzate Pt_3 per inversione estate/inverno” ovvero “modifiche su tubazioni fan coil per la gestione degli stessi in inverno”) che non implicano la presenza di vizi nelle opere Contr realizzate dalla quanto piuttosto volontà della di apportare ulteriori CP_1 migliorie all'immobile. La relazione del 5/7/2023 della CI, poi, contiene l'elenco degli interventi eseguiti dalla stessa sull'immobile di Saint Tropez e riporta una serie di attività, tra cui la sostituzione dei montanti degli allarmi in quanto i precedenti “avevano sezione non idonea”, ovvero la sistemazione dei tamper delle barriere di allarme delle finestre in ragione del fatto che quelli installati “davano allarmi” o, ancora, la sostituzione dei sensori degli allarmi interni con nuovi a doppia tecnologia poiché “meno sensibili a falsi allarmi gli altri davano noia con clima in funzione”. Tuttavia, gli interventi descritti sono generici quanto alle cause e non precisano se i malfunzionamenti siano imputabili al non corretto montaggio degli allarmi da parte della piuttosto CP_1 che a difetti originari di un sistema non ordinato dalla subappaltante bensì dalla sub- committente . Infine, le relazioni di intervento della IM, datate 7/11/2023 e 19/11/2022 (dunque, sopraggiunte a giudizio di primo grado già in corso), che davano atto di una incompleta coibentazione delle tubazioni e di perdita d'acqua all'interno della Centrale Termica, nulla dicono in merito a un asserito inadempimento della CP_1 che aveva consegnato l'opera oltre un anno prima ( anzi dalla medesima relazione di intervento1 la perdita d'acqua parrebbe imputabile a cattiva manutenzione) , opera che era stata nel frattempo come si è visto interessata dall'intervento di altre imprese (quali la stessa IM e la CI). Stanti le considerazioni sopra esposte, non può dunque concludersi, come vorrebbe parte appellante, per la prova della sussistenza di vizi dell'opera eseguita e Contr consegnata dalla e per i quali la ha domandato in giudizio la risoluzione CP_1 del contratto . Alla luce di tutte le esposte considerazioni, pertanto, il primo motivo di appello non merita di essere accolto.
Quanto al secondo profilo di gravame, che verte sulla rilevanza dell'asserito ritardo di Contr due mesi con cui l'appellata avrebbe consegnato i lavori alla si osserva quanto segue. Va anzitutto precisato che il preventivo dell' 11-11-21 oggetto dell' offerta e Contr richiamato da nell'atto di appello non contemplava alcun termine essenziale essendo stato pattuito che “Termini di esecuzione : approvvigionamento materiali circa 20 gg. dall'ordine esecuzione lavori circa 50 gg.”: il termine dunque era meramente indicativo e, dunque, come rilevato dal giudice di prime cure , dai documenti depositati non si evince affatto che le parti avessero concordato per la consegna dei lavori il termine di maggio 2022. Al contrario, dai documenti depositati si deve concludere che le parti si fossero allineate nel fissare tale termine nel mese di luglio, come evincibile dallo scambio mail tra le due società (cfr. mail del 16/4/2022, del 4/5/2022 e del 27/6/2022 di cui ai docc. 11, 12 e 13 fascicolo di primo Contr grado , che preso atto delle difficoltà connesse alla fornitura Daikin sondavano soluzioni con marche alternative. Contr In particolare, nella mail del 27/6/2022 (doc. 13 cit.) indirizzata dalla ai sig.ri e della si legge “facendo seguito alla Parte_4 Parte_5 CP_2 email in calce, con la presente sono a chiedervi novità circa l'arrivo delle macchine IDEMA ed in particolare sono a chiedervi quindi conferma che come concordato verrete nella settimana 11-15 Luglio 2022 ad installare tutte le macchine ed ultimare tutti gli impianti previsti”. Pertanto, le risultanze documentali danno conto di un continuo contatto tra sub- committente e sub-appaltatore che portava le parti a concordare il termine finale di consegna, installazione e conclusione lavori per la metà del mese di luglio sì che deve essere escluso un ritardo nella ultimazione dei lavori da parte di e CP_1 conseguentemente rigettato il motivo di appello.
Contr Con il terzo motivo di impugnazione, lamenta che le opere di installazione dell'impianto di domotica all'interno dell'immobile di Saint Tropez sarebbero state eseguite dalla senza alcun incarico da parte della sub-committente e, invero, CP_1 senza alcuna ragione giustificativa alla base (con conseguente insussistenza del credito di € 23.070,50 riconosciuto dal primo Giudice). Ritiene la corte che anche questo motivo di appello sia infondato. In via generale va detto che alla luce anche dell'insegnamento della Suprema Corte (sul punto, tra le altre, Cass. Civ. n. 13600/24) “la pattuizione per l'esecuzione di opere ulteriori rispetto a quelle previste dal contratto non necessita[…] di forma scritta ai sensi dell'art. 1655 cod. civ., per cui [può] essere oggetto di accordo orale
o per fatti concludenti”.
10 Contr Nella specie, l'esistenza di un accordo tra la la circa l'installazione da
CP_1 parte della seconda di un impianto di domotica si desume in modo univoco dallo stesso comportamento tenuto dalle parti, considerato che a fronte della richiesta da parte di via mail ( doc 10 2 di ordine aggiuntivo per euro 23.070,50 per
CP_1 la fornitura e posa dell'impianto di automazione (domotica) nella mail del 2-8-22 Contr proveniente da e diretta a ”, la non si è opposta
CP_1 Parte_6 all'esecuzione ( pacificamente avvenuta) delle predette opere extra e non ha mai sollevato alcuna doglianza, sino alla domanda di pagamento avanzata da
CP_1 dinanzi al Tribunale. Pertanto è del tutto condivisibile la decisione del giudice di primo grado che ha Contr ritenuto il silenzio serbato da n relazione alla comunicazione di cui alla mail predetta e la non opposizione da parte della stessa all'esecuzione delle opere di domotica specificate da espressione di tacito consenso alle stesse al prezzo
CP_1 di € 23.070,50.
Parimenti infondato è anche il motivo di appello con cui viene contestata la decisione del Tribunale di Milano laddove ha accolto la domanda di rimborso spese di vitto e alloggio, proposta dalla CP_1
Assume in particolare l'appellante che i giustificativi delle spese per vitto e alloggio sono generici e non riconducibili a esborsi sostenuti da per le maestranze che CP_1 hanno operato nell'immobile di Saint Tropez. Ciò premesso è pacifico che l'accordo tra le parti contemplasse il rimborso di tali spese ( “spese di trasferta vitto e alloggio che saranno riconosciute in fattura al subappaltatore dietro presentazione di idonea documentazione di spesa” ) e che le maestranze impiegate non fossero del luogo. La a supporto della sua richiesta di rimborso, ha fornito non solo le note CP_1 spese dalla stessa redatte e contenenti l'elencazione delle somme da imputare a rimborso dei costi di trasferta per vitto e alloggio dei dipendenti, ma altresì tutti gli scontrini, le fatture e le stampate delle prenotazioni per ogni spesa dichiarata, documenti la cui somma corrisponde al risultato e al contenuto delle note. Tali scontrini sono relativi alla zona (di Saint Tropez o prossima), al periodo in cui sono stati realizzati i lavori e sono riferiti al vitto e all'alloggio di due persone, sicchè consentono di ritenere giustificata e fondata la richiesta di rimborso formulata dalla parte. D'altro canto le contestazioni mosse dall'appellante in punto quantificazione delle complessive spese sostenute per vitto e alloggio dei dipendenti, risultano, come rilevato dal primo giudice, non specifiche e , come tali, non meritevoli di accoglimento. Infatti, in assenza di puntuale e critica contestazione, da parte del debitore, nell'an o nel quantum delle voci di spesa (ad esempio, rilevando l'eccessività della spesa sostenuta, l'assenza di documento a supporto della voce che venga contestata ovvero ancora l'indicazione di una data di sostenimento della spesa non ricompresa nell'arco temporale dello svolgimento dei lavori), il credito non può che ritenersi provato. Conseguentemente, deve confermarsi la correttezza della decisione del primo Giudice, che ha condannato l'odierna appellante al pagamento in favore della sub- appaltatrice anche della somma di € 8.383,92 a titolo di rimborso spese di trasferta dei dipendenti della CP_1
Alla luce di quanto sin qui esposto, risulta pertanto non censurabile anche la statuizione di rigetto, operata dal Tribunale, in riferimento alle domande Contr riconvenzionali proposte dalla nei confronti dell'odierna appellata, non essendo stato provato alcun grave inadempimento da parte della e/o di danni patiti CP_1 Contr dalla n conseguenza di condotta colposa ascrivibile alla subappaltatrice.
* * * L'appello è, per le ragioni sopra esposte, inaccoglibile e l'appellante deve essere conseguentemente condannata al pagamento delle spese del grado che si liquidano in dispositivo sulla base del valore della lite (scaglione “da € 52.000,01 a € 260.000”), dell'attività concretamente svolta (fasi “studio”, “introduttiva” e “decisoria”) e delle tariffe professionali vigenti (medi tariffari, con arrotondamento). Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater DPR n. 115/02, come modificato dall'art. 1, co. 17 L n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando: rigetta l'appello proposto dalla e, per l'effetto, Parte_1 conferma la sentenza n. 9706/24 del Tribunale di Milano impugnata;
condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado che liquida in € 9.900, oltre spese generali 15% nonché CPA e IVA come per legge;
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012. Così deciso in Milano, 3/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Irene LU AR ON
Il presente provvedimento è stato redatto a cura del dott. Magistrato Ordinario in Persona_3 Tirocinio
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ivi si legge “ il filtro è risultato completamente sporco, pertanto non consentiva il regolare flussaggio del liquido termovettore”
9 2 Ivi si legge “Ciao in allegato il sal finale di Saint Tropez, seguira' riepilogo spese di trasferta da fatturare a Per_1 parte infine servirebbe da parte vostra un ordine aggiuntivo pari a € 23.070,50 per la fornitura e posa dell'impianto di Per_ automazione (domotica) il quale era stato stralciato alla firma del contratto,il dott. aveva dato disposizione di realizzare un normale impianto tradizionale non domotico, mentre in fase d'opera si e' tornati alla versione originale.”
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE IV CIVILE composta dai magistrati Dott. AR ON Presidente Dott. Anna Mantovani Consigliere Dott. Irene LU Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello da (C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. SANZO SALVATORE e dell'avv. MONTI SILVIA ( ) VIA DELLA MOSCOVA N. 18 20121 MILANO;
C.F._1
) VIA DELLA Parte_2 C.F._2
MOSCOVA N. 18 20121 MILANO;
con elezione di domicilio in VIA DELLA MOSCOVA N. 18 20121 MILANO, presso e nello studio dell'avv. SANZO SALVATORE
CONTRO
GIÀ (C.F. ) con il patrocinio CP_1 CP_2 P.IVA_2 dell'avv. CASIRAGHI CLAUDIO e dell'avv. RUBINO MANUEL
[...]
) VIA VISCONTI DI MODRONE N. 12 20122 CP_3 C.F._3
MILANO, con elezione di domicilio in CORSO DI PORTA VITTORIA N. 28 20122 MILANO presso e nello studio dell'avv. CASIRAGHI CLAUDIO
CONCLUSIONI: Per parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello, previo rigetto di ogni contraria istanza anche istruttoria, così giudicare: in via principale accogliere il motivo di appello di cui al § “4.1” e, per l'effetto, riformare il capo n. 1 del dispositivo della Sentenza Impugnata, rigettando le domande proposte da CP_1
[...] accogliere il motivo di appello di cui al § “4.2” e, per l'effetto, riformare il capo n. 2 della Sentenza Impugnata, (i) pronunciando la risoluzione ex artt. 1453 e 1455 cod.
1 civ. del Contratto Saint Tropez per grave inadempimento di e (ii) CP_1 condannando al risarcimento dei danni conseguenti al suo grave CP_1 inadempimento nella misura di € 19.419,00, oltre interessi, anche ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, cod. civ.; in subordine nell'ipotesi in cui il motivo di appello di cui al § “4.1” non fosse - in tutto o in parte - accolto, riformare la Sentenza Impugnata, disponendo la compensazione tra gli importi eventualmente dovuti a e gli importi dovuti a CP_1 [...]
a titolo risarcitorio, con conseguente condanna di Controparte_4 CP_1 alla corresponsione in favore di dell'eventuale Controparte_4 ammontare residuo;
in ogni caso condannare alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, CP_1 con correlata riforma del capo n. 3 del dispositivo della Sentenza Impugnata” Per parte appellata: “In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per Controparte_4 Controparte_4 mancanza di specifica indicazione dei motivi di censura;
In via principale, nel merito, rigettare integralmente l'appello proposto da
[...]
in quanto infondato in fatto ed in diritto, e per Controparte_4
l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 9706/2024 del Tribunale di Milano;
Contr In ogni caso, condannare l pagamento delle spese e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione depositato in data 19/5/2023, la in qualità di CP_2 subappaltatrice della per la realizzazione di Controparte_6 impianti elettrici e meccanici nell'Immobile sito a Saint Tropez (FR), Montèe Guy Ringrave n. 4, di proprietà della citava in giudizio la per CP_7 Controparte_6 il pagamento di fatture non saldate, oltre rimborso spese di vitto e alloggio dei propri dipendenti, per un complessivo di € 68.300,03.
A sostegno della propria domanda, la società esponeva che:
- la veniva incaricata dalla della ristrutturazione Controparte_6 CP_7 dell'immobile di proprietà della committente sito in Saint Tropez (FR), Montèe Guy Ringrave n. 4;
- l'appaltatrice, a sua volta, subappaltava la realizzazione di impianti elettrici e meccanici all'interno del citato immobile alla CP_2
- il contratto, sottoscritto il 23/11/2021, prevedeva all'art. 3 un corrispettivo a corpo per l'esecuzione dei lavori di € 70.000, di cui € 31.500 per installazione di impianti elettrici e speciali ed € 38.500 per installazione di impianti meccanici;
- ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1 romanino “iv” erano poi a carico dell'appaltatore altresì “le spese di trasferta (vitto e alloggio), che saranno riconosciute in fattura al Subappaltatore dietro presentazione di idonea documentazione di spesa”;
- nel corso del rapporto contrattuale, le parti si accordavano per la realizzazione di opere extra, consistenti in un impianto di domotica all'interno del medesimo immobile, attività in relazione alla quale l'attrice maturava il diritto a conseguire l'ulteriore corrispettivo di € 23.070,50;
- la eseguiva le opere commissionate, che venivano infine consegnate nel CP_1 luglio 2022, ma la sub-committente non provvedeva alla verifica del SAL finale emesso, né sottoscriveva il verbale di ultimazione dei lavori o emetteva il certificato di pagamento finale;
- inoltre, la aveva fino a quel punto versato alla subappaltatrice Controparte_6 soltanto la somma di € 33.154,39, pari al corrispettivo dei primi due SAL, detratti gli importi per trattenute in garanzia ai sensi dell'art. 10 del contratto di subappalto, mentre null'altro veniva più corrisposto alla CP_1
- pertanto, residuava un credito in capo alla per € 36.845,61, per le CP_1 attività di installazione di impianti elettrici e meccanici, nonché per ulteriori € 23.070,50 a fronte della realizzazione dell'impianto domotico extra contratto;
- oltre a ciò, rilevava come la non avesse mai proceduto a Controparte_6 rimborsare alla subappaltatrice le spese di trasferta, vitto e alloggio ai sensi dell'art. 2 del contratto, per ulteriori € 8.383,92. Contr Chiedeva, pertanto, la condanna della l pagamento della complessiva somma di
€ 68.300,03 oltre interessi dal dovuto al saldo.
3 Contr Si costituiva la a quale rilevava a sua volta che:
- tra le parti, oltre al contratto indicato dalla in citazione, erano intercorsi CP_1 altri due contratti di subappalto;
- tutti e tre i subappalti erano stati eseguiti dalla in maniera non adeguata CP_1
e non rispondente alle regole dell'arte;
- le parti, pertanto, agli inizi del 2022, avevano definito le relative contestazioni insorte con un accordo transattivo in forza del quale la “ avrebbe dovuto CP_1 portate a termine i lavori oggetto del Contratto Saint Tropez secondo quanto era stato pattuito”;
- tuttavia, la era rimasta gravemente inadempiente nell'esecuzione del CP_1
“Contratto Saint Tropez” poiché:
1) aveva ultimato i lavori soltanto a fine luglio 2022 e non a fine maggio 2022 così come aveva garantito;
2) non aveva realizzato gli impianti elettrici e meccanici a regola d'arte tanto che si erano resi necessari ed urgenti alcuni interventi da parte di ditte terze incaricate, ossia le imprese IM RL ed CI IM IC RL, così come relazionato dalla stessa IM;
Contr
- in ragione di ciò, veva già dovuto corrispondere, per i predetti interventi, la somma di € 10.200,00;
- in ogni caso, la stessa non aveva affatto commissionato all'attrice la realizzazione, in aggiunta, di un impianto di domotica, il quale era stato realizzato dalla “in totale autonomia”; CP_1
- la mancata verifica del SAL finale e la mancata sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori era stata dovuta al rifiuto da parte della di far seguito
CP_1 Contr all'invito in tal senso manifestato dalla nel settembre 2022, per cui nulla era sul punto rimproverabile alla convenuta. Domandava, pertanto, il rigetto della domanda attorea nonché, in via riconvenzionale, la risoluzione per grave inadempimento del contratto con condanna della al
CP_1 risarcimento di tutti i danni patiti. In subordine la chiedeva che Controparte_4 eventuali crediti accertati della fossero compensati con il proprio
CP_1 controcredito risarcitorio, con condanna della al pagamento della differenza.
CP_1
Con sent. n. 9706 dell'11/11/2024 il Tribunale di Milano accoglieva la domanda attorea, respingendo le istanze, eccezioni e domande riconvenzionali proposte dalla Contr
A base del proprio convincimento, il Giudice evidenziava che:
- la convenuta faceva riferimento a un accordo transattivo tra le parti, senza depositarne il testo o fornire alcuna prova sul punto;
- l'asserito ritardo nell'esecuzione dell'opera non risultava provato, non essendo stato prodotto alcun documento o altro mezzo di prova a conferma del fatto che la fosse obbligata a terminare i lavori entro il maggio del 2022; anzi, dai CP_1 documenti prodotti in giudizio si poteva concludere che il termine finale concordato
4 tra le parti fosse quello di luglio, concretamente rispettato. In ogni caso, poi, il ritardo (2 mesi) risultava di poco conto e quindi non rilevante;
- i dedotti vizi non erano tali da rendere la cosa, ai sensi dell'art. 1668 cc, “del tutto inadatta alla sua destinazione”; Contr
- in ogni caso, tali vizi non erano provati ed era onere di fornirne prova, stante il principio di vicinanza alla prova;
- i vizi, in ogni caso, sarebbero stati in tesi scoperti successivamente alla Contr consegna dell'opera e asseritamente per emendarli la si sarebbe servita del lavoro di altre due imprese (IM ed CI), senza però mai denunciarli espressamente alla CP_1
Per cui, tanto la domanda di risoluzione quanto quella di risarcimento danni, per asserito inadempimento della venivano rigettate. CP_1
Quanto invece alle domande proposte dalla il Giudice evidenziava che: CP_1
- essendo pacifico che le parti si accordavano in sede negoziale per un Contr corrispettivo a corpo pari € 70.000 e che la aveva già corrisposto alla CP_1 soltanto la somma di € 33.154,39, risultavano ancora spettanti alla sub-appaltatrice € 36.845,61;
- parimenti dovuto era poi l'importo di € 23.070,50 per la realizzazione delle opere extra di domotica, risultando inverosimile che la sub-committente non ne fosse a conoscenza e, in ogni caso, stante l'assenza di alcuna opposizione a tali lavori, pur a fronte di mail dell'agosto 2022 che specificava la necessità della formalizzazione di una richiesta di fornitura di materiali per la realizzazione dell'opera;
- infine, doveva accogliersi anche la domanda per € 8.383,92 a titolo di rimborso delle spese per vitto e alloggio, documentate in giudizio, rimanendo invece troppo generiche e vaghe le contestazioni della convenuta, che invero si limitavano semplicemente a ritenere i documenti allegati inidonei a comprovare le spese, nonché la riconducibilità di queste al cantiere Saint Tropez, mentre non veniva minimamente contestata nel merito la domanda dell'attrice. Contr Stante la sua totale soccombenza, la eniva pertanto condannata al pagamento, in favore della del complessivo importo di € 68.300,00 (pari, con CP_1 arrotondamento, alla somma di € 36.845,61, € 23.070,50 ed € 8.383,92), oltre interessi moratori, al saggio di cui al D.lgs. n. 231/2002, “la cui decorrenza, in mancanza della sottoscrizione del verbale di fine lavori ma in assenza di una specifica messa in mora stragiudiziale da parte della deve individuarsi nel CP_1 momento della proposizione della domanda giudiziale”.
Contr Con atto di citazione depositato in data 13/5/2025, ha impugnato la sentenza n. 9706/24 del Tribunale di Milano, domandandone l'integrale riforma. In particolare, vengono dedotte da parte appellante:
- l'esistenza di difetti dell'opera, comprovata dai documenti e dalle mail della IM e della CI, che danno conto delle lavorazioni effettuate nell'immobile di Saint Tropez e delle problematiche riscontrate sul medesimo immobile;
5 - la rilevanza del ritardo nella consegna dei lavori, in quanto trattandosi di residenza estiva il fatto di non aver chiuso l'opera entro maggio, bensì a luglio, ha impedito di far godere l'immobile durante la stagione per la quale la sua ristrutturazione era prevista. Il fatto che il termine fosse quello di maggio è poi deducibile dal testo del preventivo e del contratto di subappalto;
- l'insussistenza di alcun credito in capo alla per l'ulteriore somma di € CP_1
23.070,50 a titolo di lavori per installazione di impianto domotico nell'immobile di Saint Tropez. In particolare, si assume che la somma non risulti dovuta in quanto non sussiste alcun documento contrattuale avente a oggetto i lavori extra contratto, né la sussistenza di un accordo in tal senso tra le parti può essere desunta dalla mera Contr mancata risposta di alla mail della dell'agosto 2022 in cui veniva CP_1 richiesta una fornitura ulteriore per € 23.070,50. Gli elementi non sarebbero, in ogni caso, gravi, precisi e concordanti, tali da fondare una presunzione sul punto;
- l'inesattezza della impugnata sentenza di primo grado, laddove il Giudice ha Contr affermato che la non avesse fin da subito contestato la pretesa della in CP_1 merito al rimborso spese per vitto e alloggio. In realtà, sin dal primo atto difensivo la sub-committente deduceva che i giustificativi erano stati forniti soltanto in giudizio e dunque tardivamente in violazione dell'art.
2.1 punto “(iv)” del Contratto Saint Tropez, fermo poi che gli stessi risultavano generici e in alcun modo riconducibili ad asseriti esborsi sostenuti da per il personale impiegato nell'esecuzione delle CP_1 opere relative all'immobile di Saint Tropez;
- l'illegittimità del rigetto delle domande incidentali proposte, stante l'evidente grave inadempimento della al contratto di subappalto, come comprovato dai CP_1 documenti provenienti dalle società IM e CI, che attestavano l'esecuzione di lavori sull'immobile di Saint Tropez e la presenza in esso di vizi riconducibili all'opera (inadeguatamente) realizzata dalla sub-appaltatrice.
Si costituiva in giudizio, la domandando preliminarmente la declaratoria di CP_2 inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc e, in ogni caso, il suo integrale rigetto nel merito. All'udienza del 27/11/2025, le parti si riportavano ai propri scritti concludendo come in atti e la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla ai sensi dell'art. 342 cpc, dal momento che, alla luce dell'ampia CP_1 interpretazione, ispirata a criteri di conservazione processuale, fornita di tale norma dalla Corte di Cassazione con sent. n. 2143/15, l'atto introduttivo, letto nel suo complesso, contiene gli elementi indispensabili a consentire un esame del merito, nel rispetto dei vincoli dettati da tale norma, risultando sufficientemente desumibile quale parte della sentenza di primo grado s'intenda censurare, quali siano le modifiche richieste, nonché l'indicazione delle circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
6 Entrando, pertanto, nel merito dell'appello, lo stesso non merita accoglimento alla luce delle considerazioni di seguito esposte.
Quanto al primo motivo di impugnazione l'appellante lamenta la mancata consegna delle opere e la sussistenza di vizi delle opere subappaltate.
Il motivo è infondato. In ordine alla mancata consegna delle opere la stessa appellante nella seconda memoria in primo grado riferisce che “l'ultimazione dei lavori e la consegna dell'immobile alla committente sono avvenute … a fine luglio 2022”, con ciò ammettendo la circostanza dell'avvenuta consegna delle opere senza riserve con conseguente accettazione delle stesse ex art 1665 cc .
Con riferimento ai vizi lamentati parte appellante non si è limitata ad eccepire l'inadempimento ma ha chiesto la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno. In punto onere probatorio dell'esistenza dei vizi dell'opera appaltata va richiamato il costante orientamento della Cassazione secondo cui:
“In sintonia con i principi generali sanciti con riferimento alla prova dell'adempimento contrattuale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001), questa Corte ha sostenuto che, in tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 c.c., ma non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che — allorché il committente eccepisca l'inadempimento dell'esecutore — l'appaltatore abbia l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25410 del 23/09/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 16312 del 12/06/2024; Sez. 2, Sentenza n. 1634 del 24/01/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 98 del 04/01/2019; Sez. 2, Sentenza n. 936 del 20/01/2010; Sez. 2, Sentenza n. 3472 del 13/02/2008). Sicché siffatta distribuzione dell'onere probatorio non riguarda specificamente la garanzia speciale per i vizi dell'opera appaltata, ma risponde all'esigenza di assicurare, in tema di condanna all'adempimento nei contratti a prestazioni corrispettive, che la parte la quale chieda in giudizio l'esecuzione della prestazione dovuta (come il pagamento del compenso asseritamente maturato) non sia, a sua volta, inadempiente, avendo, piuttosto, l'onere di offrire l'esecuzione della propria prestazione, se le prestazioni debbano essere eseguite contestualmente, ovvero l'onere di dimostrare di aver adempiuto la propria obbligazione, se essa — come avviene per l'appaltatore — preceda l'adempimento in ordine al pagamento del corrispettivo cui la controparte è tenuta
7 (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15287 del 31/05/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 7763 del 22/03/2024). Ebbene, l'applicazione di tale regola al contratto di appalto, cui pacificamente si estende la disciplina generale dell'inadempimento del contratto, implica che l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto abbia l'onere di provare di avere adempiuto la propria obbligazione, ossia di aver eseguito l'opera, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito, oggetto della sua pretesa. Nondimeno, diverso è l'assetto relativo al riparto degli oneri probatori allorché sia fatta valere la garanzia speciale per le difformità e vizi dell'opera. In questa prospettiva, da ultimo, con specifico riguardo al contratto di compravendita — ma il principio è stato espressamente esteso dalla stessa pronuncia, per identità di ratio, anche all'appalto —, si è affermato che, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi. E ciò perché la garanzia per i vizi pone il venditore in una condizione non di
“obbligazione” (dovere di prestazione) ma di “soggezione” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 11748 del 03/05/2019; così anche Cass. Sez. U, Sentenza n. 19702 del 13/11/2012), cosicché lo schema concettuale a cui ricondurre l'ipotesi che la cosa venduta risulti viziata non può essere quello dell'inadempimento di una obbligazione. In particolare, la consegna di una cosa viziata integra un inadempimento contrattuale, ossia una violazione della lex contractus;
ma, come è stato osservato in dottrina, non tutte le violazioni della lex contractus realizzano ipotesi di inadempimento di obbligazioni. Pertanto, traslando i riferiti argomenti all'odierno modello negoziale, l'imperfetta attuazione nell'appalto del risultato auspicato – ossia del compimento dell'opera o della prestazione del servizio in conformità alle pattuizioni negoziali e alle regole tecniche, in ragione della presenza delle difformità e dei vizi – integra una responsabilità che prescinde da ogni giudizio di colpevolezza dell'assuntore e si fonda soltanto sul dato obiettivo dell'esistenza dei difetti. Siffatta garanzia non può, quindi, essere ricondotta alla fattispecie dell'inesatto adempimento. Piuttosto, il diritto alla eliminazione o alla modificazione (quanto al prezzo) del contratto di appalto ovvero alla risoluzione, che vuol far valere l'appaltante che esperisca le azioni di cui all'art. 1668 c.c., per essere garantito dall'appaltatore in ordine ai difetti della cosa commissionata — vale a dire, per l'imperfetta attuazione del risultato al quale era funzionale l'obbligazione di facere, anche in assenza di colpa dell'assuntore —, si fonda sul fatto dell'esistenza dei difetti medesimi. La prova di tale esistenza grava, dunque, in linea di principio, sul committente. E ciò anche in applicazione del principio di vicinanza della prova e del tradizionale canone riassunto nel brocardo latino negativa non sunt probanda”(Cass.2025 n. 1701).
Applicando i predetti principi, l'onere della prova dell'esistenza dei vizi grava sull'appellante che ha chiesto la risoluzione del contratto, lamentando nella comparsa di risposta in primo grado che, “soltanto pochi mesi dopo la fine dei Contr
8 lavori,” si sono resi necessari interventi urgenti da parte delle imprese IM s.r.l. e CI IM IC s.n.c. (v. e-mail CI IM IC s.n.c doc. n. 15)” .
Contr Tanto premesso, ritiene la Corte che non abbia assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente. Infatti le dichiarazioni provenienti dalle società IM RL ed CI IM IC NC (nonché il preventivo redatto dalla su proposta della Parte_3 Contr
non dimostrano l'effettiva presenza di vizi nell'opera eseguita dalla su CP_1 incarico dell'appellante atteso che si tratta di scritti provenienti da terzi, la presenza dei vizi e la loro imputabilità al non è stato oggetto di prova testimoniale né CP_1 di accertamento tecnico preventivo, né può disporsi CTU peraltro neppure invocata dall'appellante, essendo pacifico che nel cantiere sono intervenute altre maestranze che hanno mutato lo stato dei luoghi . In ogni caso, e a mero fine di completezza si osserva che il preventivo della
[...] riporta un elenco di lavori (quali “implementazione di valvole motorizzate Pt_3 per inversione estate/inverno” ovvero “modifiche su tubazioni fan coil per la gestione degli stessi in inverno”) che non implicano la presenza di vizi nelle opere Contr realizzate dalla quanto piuttosto volontà della di apportare ulteriori CP_1 migliorie all'immobile. La relazione del 5/7/2023 della CI, poi, contiene l'elenco degli interventi eseguiti dalla stessa sull'immobile di Saint Tropez e riporta una serie di attività, tra cui la sostituzione dei montanti degli allarmi in quanto i precedenti “avevano sezione non idonea”, ovvero la sistemazione dei tamper delle barriere di allarme delle finestre in ragione del fatto che quelli installati “davano allarmi” o, ancora, la sostituzione dei sensori degli allarmi interni con nuovi a doppia tecnologia poiché “meno sensibili a falsi allarmi gli altri davano noia con clima in funzione”. Tuttavia, gli interventi descritti sono generici quanto alle cause e non precisano se i malfunzionamenti siano imputabili al non corretto montaggio degli allarmi da parte della piuttosto CP_1 che a difetti originari di un sistema non ordinato dalla subappaltante bensì dalla sub- committente . Infine, le relazioni di intervento della IM, datate 7/11/2023 e 19/11/2022 (dunque, sopraggiunte a giudizio di primo grado già in corso), che davano atto di una incompleta coibentazione delle tubazioni e di perdita d'acqua all'interno della Centrale Termica, nulla dicono in merito a un asserito inadempimento della CP_1 che aveva consegnato l'opera oltre un anno prima ( anzi dalla medesima relazione di intervento1 la perdita d'acqua parrebbe imputabile a cattiva manutenzione) , opera che era stata nel frattempo come si è visto interessata dall'intervento di altre imprese (quali la stessa IM e la CI). Stanti le considerazioni sopra esposte, non può dunque concludersi, come vorrebbe parte appellante, per la prova della sussistenza di vizi dell'opera eseguita e Contr consegnata dalla e per i quali la ha domandato in giudizio la risoluzione CP_1 del contratto . Alla luce di tutte le esposte considerazioni, pertanto, il primo motivo di appello non merita di essere accolto.
Quanto al secondo profilo di gravame, che verte sulla rilevanza dell'asserito ritardo di Contr due mesi con cui l'appellata avrebbe consegnato i lavori alla si osserva quanto segue. Va anzitutto precisato che il preventivo dell' 11-11-21 oggetto dell' offerta e Contr richiamato da nell'atto di appello non contemplava alcun termine essenziale essendo stato pattuito che “Termini di esecuzione : approvvigionamento materiali circa 20 gg. dall'ordine esecuzione lavori circa 50 gg.”: il termine dunque era meramente indicativo e, dunque, come rilevato dal giudice di prime cure , dai documenti depositati non si evince affatto che le parti avessero concordato per la consegna dei lavori il termine di maggio 2022. Al contrario, dai documenti depositati si deve concludere che le parti si fossero allineate nel fissare tale termine nel mese di luglio, come evincibile dallo scambio mail tra le due società (cfr. mail del 16/4/2022, del 4/5/2022 e del 27/6/2022 di cui ai docc. 11, 12 e 13 fascicolo di primo Contr grado , che preso atto delle difficoltà connesse alla fornitura Daikin sondavano soluzioni con marche alternative. Contr In particolare, nella mail del 27/6/2022 (doc. 13 cit.) indirizzata dalla ai sig.ri e della si legge “facendo seguito alla Parte_4 Parte_5 CP_2 email in calce, con la presente sono a chiedervi novità circa l'arrivo delle macchine IDEMA ed in particolare sono a chiedervi quindi conferma che come concordato verrete nella settimana 11-15 Luglio 2022 ad installare tutte le macchine ed ultimare tutti gli impianti previsti”. Pertanto, le risultanze documentali danno conto di un continuo contatto tra sub- committente e sub-appaltatore che portava le parti a concordare il termine finale di consegna, installazione e conclusione lavori per la metà del mese di luglio sì che deve essere escluso un ritardo nella ultimazione dei lavori da parte di e CP_1 conseguentemente rigettato il motivo di appello.
Contr Con il terzo motivo di impugnazione, lamenta che le opere di installazione dell'impianto di domotica all'interno dell'immobile di Saint Tropez sarebbero state eseguite dalla senza alcun incarico da parte della sub-committente e, invero, CP_1 senza alcuna ragione giustificativa alla base (con conseguente insussistenza del credito di € 23.070,50 riconosciuto dal primo Giudice). Ritiene la corte che anche questo motivo di appello sia infondato. In via generale va detto che alla luce anche dell'insegnamento della Suprema Corte (sul punto, tra le altre, Cass. Civ. n. 13600/24) “la pattuizione per l'esecuzione di opere ulteriori rispetto a quelle previste dal contratto non necessita[…] di forma scritta ai sensi dell'art. 1655 cod. civ., per cui [può] essere oggetto di accordo orale
o per fatti concludenti”.
10 Contr Nella specie, l'esistenza di un accordo tra la la circa l'installazione da
CP_1 parte della seconda di un impianto di domotica si desume in modo univoco dallo stesso comportamento tenuto dalle parti, considerato che a fronte della richiesta da parte di via mail ( doc 10 2 di ordine aggiuntivo per euro 23.070,50 per
CP_1 la fornitura e posa dell'impianto di automazione (domotica) nella mail del 2-8-22 Contr proveniente da e diretta a ”, la non si è opposta
CP_1 Parte_6 all'esecuzione ( pacificamente avvenuta) delle predette opere extra e non ha mai sollevato alcuna doglianza, sino alla domanda di pagamento avanzata da
CP_1 dinanzi al Tribunale. Pertanto è del tutto condivisibile la decisione del giudice di primo grado che ha Contr ritenuto il silenzio serbato da n relazione alla comunicazione di cui alla mail predetta e la non opposizione da parte della stessa all'esecuzione delle opere di domotica specificate da espressione di tacito consenso alle stesse al prezzo
CP_1 di € 23.070,50.
Parimenti infondato è anche il motivo di appello con cui viene contestata la decisione del Tribunale di Milano laddove ha accolto la domanda di rimborso spese di vitto e alloggio, proposta dalla CP_1
Assume in particolare l'appellante che i giustificativi delle spese per vitto e alloggio sono generici e non riconducibili a esborsi sostenuti da per le maestranze che CP_1 hanno operato nell'immobile di Saint Tropez. Ciò premesso è pacifico che l'accordo tra le parti contemplasse il rimborso di tali spese ( “spese di trasferta vitto e alloggio che saranno riconosciute in fattura al subappaltatore dietro presentazione di idonea documentazione di spesa” ) e che le maestranze impiegate non fossero del luogo. La a supporto della sua richiesta di rimborso, ha fornito non solo le note CP_1 spese dalla stessa redatte e contenenti l'elencazione delle somme da imputare a rimborso dei costi di trasferta per vitto e alloggio dei dipendenti, ma altresì tutti gli scontrini, le fatture e le stampate delle prenotazioni per ogni spesa dichiarata, documenti la cui somma corrisponde al risultato e al contenuto delle note. Tali scontrini sono relativi alla zona (di Saint Tropez o prossima), al periodo in cui sono stati realizzati i lavori e sono riferiti al vitto e all'alloggio di due persone, sicchè consentono di ritenere giustificata e fondata la richiesta di rimborso formulata dalla parte. D'altro canto le contestazioni mosse dall'appellante in punto quantificazione delle complessive spese sostenute per vitto e alloggio dei dipendenti, risultano, come rilevato dal primo giudice, non specifiche e , come tali, non meritevoli di accoglimento. Infatti, in assenza di puntuale e critica contestazione, da parte del debitore, nell'an o nel quantum delle voci di spesa (ad esempio, rilevando l'eccessività della spesa sostenuta, l'assenza di documento a supporto della voce che venga contestata ovvero ancora l'indicazione di una data di sostenimento della spesa non ricompresa nell'arco temporale dello svolgimento dei lavori), il credito non può che ritenersi provato. Conseguentemente, deve confermarsi la correttezza della decisione del primo Giudice, che ha condannato l'odierna appellante al pagamento in favore della sub- appaltatrice anche della somma di € 8.383,92 a titolo di rimborso spese di trasferta dei dipendenti della CP_1
Alla luce di quanto sin qui esposto, risulta pertanto non censurabile anche la statuizione di rigetto, operata dal Tribunale, in riferimento alle domande Contr riconvenzionali proposte dalla nei confronti dell'odierna appellata, non essendo stato provato alcun grave inadempimento da parte della e/o di danni patiti CP_1 Contr dalla n conseguenza di condotta colposa ascrivibile alla subappaltatrice.
* * * L'appello è, per le ragioni sopra esposte, inaccoglibile e l'appellante deve essere conseguentemente condannata al pagamento delle spese del grado che si liquidano in dispositivo sulla base del valore della lite (scaglione “da € 52.000,01 a € 260.000”), dell'attività concretamente svolta (fasi “studio”, “introduttiva” e “decisoria”) e delle tariffe professionali vigenti (medi tariffari, con arrotondamento). Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater DPR n. 115/02, come modificato dall'art. 1, co. 17 L n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando: rigetta l'appello proposto dalla e, per l'effetto, Parte_1 conferma la sentenza n. 9706/24 del Tribunale di Milano impugnata;
condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado che liquida in € 9.900, oltre spese generali 15% nonché CPA e IVA come per legge;
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012. Così deciso in Milano, 3/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Irene LU AR ON
Il presente provvedimento è stato redatto a cura del dott. Magistrato Ordinario in Persona_3 Tirocinio
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ivi si legge “ il filtro è risultato completamente sporco, pertanto non consentiva il regolare flussaggio del liquido termovettore”
9 2 Ivi si legge “Ciao in allegato il sal finale di Saint Tropez, seguira' riepilogo spese di trasferta da fatturare a Per_1 parte infine servirebbe da parte vostra un ordine aggiuntivo pari a € 23.070,50 per la fornitura e posa dell'impianto di Per_ automazione (domotica) il quale era stato stralciato alla firma del contratto,il dott. aveva dato disposizione di realizzare un normale impianto tradizionale non domotico, mentre in fase d'opera si e' tornati alla versione originale.”
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