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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 04/03/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 3716/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 3716 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023 trattenuta in decisione il 21.02.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. tra
(C.F. ), in giudizio in proprio ex art. 86 c.p.c. ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Corte Franca (BS) via Seradina n. 11/E;
- appellante contro
(C.F. , elettivamente domiciliata in Pisa via San Controparte_1 C.F._2
Paolo n. 11, presso lo studio dell'avv. Alessandro Braccini, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
- appellata
Oggetto: “Responsabilità professionale”.
Conclusioni delle parti: come da rispettive note scritte depositate il 18.9.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Breve excursus processuale
Nell'instaurare il giudizio di primo grado R.G. 2191/2023 dinanzi al Giudice di Pace di Pisa conveniva in giudizio l'avv. al fine di sentirne accertare Controparte_1 Parte_1 la responsabilità professionale e di ottenerne la condanna al risarcimento del danno in misura di €
7.263,38.
pur ritualmente evocato in giudizio, rimaneva contumace. Parte_1
Completata la trattazione del procedimento, il giudice di prime cure emetteva la sentenza n. 638 del
26.10.2023 con la quale, ritenendo integrata la responsabilità professionale del difensore, condannava quest'ultimo al risarcimento del danno, quantificato in € 7.263,38 oltre interessi dalla domanda, nonché alla rifusione delle spese di lite, che liquidava in complessivi € 2.864,00 di cui € 264,00 per spese ed € 2.600,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge. Con atto di citazione notificato il 30.11.2023 impugnava la predetta sentenza, Parte_1
chiedendone la riforma in relazione al capo relativo alla liquidazione delle spese di lite.
Assumeva, l'appellante, che la liquidazione operata dal Giudice di prime cure era erronea ed eccessiva, in quanto: - il valore della lite era vicino al limite minimo dello scaglione di riferimento
(5.200-26.000); - l'attività processuale svolta era stata esigua e, in particolare, il processo si era svolto in un'unica udienza, senza lo svolgimento di attività istruttoria;
- la vicenda non presentava, nel merito, un particolare grado di complessità; - nessuna liquidazione poteva riconoscersi per la fase decisionale.
Chiedeva, pertanto, ridursi l'importo liquidato a titolo di spese di lite, che a suo dire avrebbe dovuto essere correttamente quantificato in € 389,00 o in € 1.046,00; in subordine, in € 777,00 o, al più, in €
2.090,00. In ogni caso, con il favore delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione del 06.03.2024 si costituiva in giudizio la quale Controparte_1 eccepiva, preliminarmente, l'improcedibilità dell'appello causa l'invalidità della notifica effettuata da controparte.
In particolare, eccepiva che non risultavano firmati né l'atto di citazione in appello nè la relata di notifica, notifica effettuata, peraltro, in un formato diverso dal .p7m..
Nel merito, l'appellata chiedeva il rigetto dell'appello sostenendo la congruità delle spese di lite liquidate in primo grado, in quanto: - la liquidazione del compenso del professionista deve essere, in ogni caso, equa e decorosa all'attività svolta;
- è facoltà del giudice liquidare secondo un importo compreso nei valori dello scaglione di riferimento;
- la fase istruttoria è liquidata unitamente alla fase di trattazione, e quest'ultima vi era stata;
- l'appellante aveva già ottenuto, per facta concludentia, la riduzione della liquidazione delle spese di lite, avendo egli pagato € 10.000,00 in luogo di €
10.840,95; - in particolare, dagli € 10.000,00, decurtata la somma dovuta a titolo di risarcimento maggiorata di interessi (€ 7.467,35), residuava l'importo di € 2.532,65 a titolo di compensi e spese di lite.
La causa veniva istruita documentalmente;
dopodiché, fissata l'udienza del 21.11.2024 per la rimessione in decisione, la causa medesima veniva effettivamente trattenuta in decisione con provvedimento del 21.01.2025.
Merito della lite
Rileva in primo luogo il giudicante, nel venire a decidere la presente controversia, che la notifica dell'atto di appello deve ritenersi valida.
E, invero, non appare meritevole di accoglimento l'eccezione di improcedibilità del gravame sollevata dall'appellata.
Chè, infatti, quanto al formato della notifica, ne va evidenziata l'irrilevanza, come del resto ritenuto dalla Suprema Corte, la quale ha statuito, a Sezioni Unite, che il formato .pdf in luogo del formato
.p7m non lede le garanzie di autenticità che debbono sussistere in relazione al documento (cfr. Cass.
Civ. SS.UU. sent. n. 10266 del 27.04.2018). Né risulta che i pdf trasmessi a mezzo pec ad opera dell'appellante fossero sprovvisti di firma: questo poichè la firma risulta apposta, anche se la verifica restituisce l'esito “errore”, e ciò diversamente dalla firma digitalmente apposta sugli atti depositati dall'appellante nel fascicolo informatico.
Purtuttavia, trattasi di mera irregolarità della notifica, per la quale non può applicarsi la sanzione della nullità, atteso che, giusta quanto disposto dall'art. 156 c.p.c., essa notifica ha raggiunto il suo scopo, avendo determinato la vocatio in ius (cfr., sul punto, Cass. Civ. ordinanza n. 3805 del 16.02.2018).
Venendo al merito della controversia, oggetto del contendere è la congruità della liquidazione delle spese di lite operata dal giudice di prime cure.
In particolare, l'appellante ne lamenta l'inadeguatezza e l'eccessivo ammontare;
laddove l'appellata chiede, di contro, l'integrale conferma della statuizione, sul punto, del Giudice di Pace, deducendo la correttezza della quantificazione delle spese di lite quantificate nella sentenza impugnata.
Ora, in disparte ogni considerazione circa il merito della vicenda che ha interessato i rapporti intercorsi tra le parti -il cui esame, invero, non è stato oggetto di gravame-, occorre aver riguardo all'attività svolta dinanzi al primo giudice nonché al valore che, in base al decisum, è attribuibile alla controversia.
Infatti la liquidazione del compenso del professionista deve essere effettuata in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. 147/2022, quest'ultimo pacificamente applicabile, ratione temporis, al caso di specie.
Detti decreti ministeriali, infatti, consentono di liquidare il compenso del professionista tenuto conto del tipo di giudizio che si è svolto, dell'organo giudicante chiamato a deciderlo nonché del valore della controversia e dell'attività in concreto espletata.
In particolare, per ogni scaglione di valore le tabelle ministeriali consentono di liquidare il compenso entro valori minimi e massimi, da applicarsi ad opera del giudice previa valutazione da compiersi caso per caso.
Ciò posto, l'appello è fondato.
A tale conclusione si addiviene tenuto conto del fatto che la liquidazione oggetto di doglianza è inerente a un giudizio tenutosi dinanzi al Giudice di Pace e che il valore della causa di primo grado è pari a € 7.263,38, compreso quindi entro lo scaglione di valore compreso tra € 5.200,00 ed €
26.000,00.
In ragione di ciò, per le controversie dinanzi al Giudice di Pace è possibile liquidare, a titolo di compensi professionali, un importo che va da un minimo di € 1.046,00 (ove la liquidazione avvenga per ogni fase del giudizio) a un massimo di € 3.136,00.
Nel caso che ne occupa, il Giudice di Pace ha liquidato € 2.600,00 senza peraltro indicare, in parte motiva, i criteri che lo hanno orientato nell'attività di liquidazione.
Orbene, tale importo risulta eccessivo stante il tipo di giudizio, il valore della causa e tenuto conto dell'attività in concreto svolta. Risulta, infatti, che, una volta instaurato il giudizio R.G. 2191/2023, la causa sia stata trattata ad un'unica udienza e, nell'occasione, rimessa in decisione.
Inoltre detto giudizio era stato instaurato secondo il rito semplificato, ai sensi dell'art. 281 undecies
c.p.c..
Non vi è stata, a ben vedere, attività istruttoria (nella sentenza appellata, infatti, è confermata l'istruttoria meramente documentale), e certamente l'attività decisionale ha comportato un impegno professionale minimo.
In occasione dell'unica udienza tenutasi, cioè quella del 18.10.2023, il Giudice di Pace ha infatti trattenuto la causa in decisione, senza concedere termine per il deposito di comparse conclusionali né di altre memorie conclusive stante la rinuncia in tal senso manifestata dalla parte ricorrente.
Così descritta l'attività giurisdizionale di primo grado, appare incongrua una liquidazione dei compensi per € 2.600,00, la quale è addirittura superiore ai valori medi indicati dallo scaglione di riferimento (ossia € 2.090,00).
Ferma restando la debenza di € 264,00 per spese vive, la sentenza del giudice di prime cure deve, di conseguenza, essere riformata in punto di liquidazione delle competenze spettanti al difensore dell'odierna appellata e, pertanto, si ritiene di rideterminare l'ammontare spettante, a tale titolo, alla a tale titolo, in applicazione dei già menzionati criteri di liquidazione, in complessivi CP_1
€ 1.046,00, pari alla somma degli importi minimi dovuti per ciascuna fase del giudizio (in particolare:
€ 213,00 per la fase di studio;
€ 176,00 per la fase introduttiva;
€ 284,00 per la fase di trattazione;
€
373,00 per la fase decisionale).
Tale somma appare, per quanto si è detto, congrua e adeguata all'attività svolta dal legale della parte ricorrente in primo grado.
Trattasi, del resto, di liquidazione coerente con i menzionati valori dei decreti ministeriali applicabili alla fattispecie concreta, talchè non può ritenersi che la somma in tal modo liquidata sia lesiva della professionalità del difensore.
Stante l'accoglimento dell'appello, le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellata (art. 91 c.p.c.) e si liquidano come in dispositivo in applicazione del D.M.
147/2022, tenuto conto del valore della lite e l'attività in concreto espletata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello e, in parziale riforma della sentenza n. 638 emessa dal Giudice di Pace di Pisa in data 26.10.2023, condanna alla rifusione delle spese di lite del Parte_1
giudizio di primo grado in favore di spese che liquida in € 1.046,00 Controparte_1
per competenze ed € 264,00 per spese vive, oltre al 15% per spese generali nonché IVA e
CPA come per legge;
2) CONDANNA alla rifusione delle spese di lite del presente grado di Controparte_1 giudizio in favore di spese che liquida in € 1.278,00 per competenze ed Controparte_2
€ 174,00 per spese vive, oltre al 15% per spese generali nonchè IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Pisa, in data 3.3.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Laghezza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 3716 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023 trattenuta in decisione il 21.02.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. tra
(C.F. ), in giudizio in proprio ex art. 86 c.p.c. ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Corte Franca (BS) via Seradina n. 11/E;
- appellante contro
(C.F. , elettivamente domiciliata in Pisa via San Controparte_1 C.F._2
Paolo n. 11, presso lo studio dell'avv. Alessandro Braccini, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
- appellata
Oggetto: “Responsabilità professionale”.
Conclusioni delle parti: come da rispettive note scritte depositate il 18.9.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Breve excursus processuale
Nell'instaurare il giudizio di primo grado R.G. 2191/2023 dinanzi al Giudice di Pace di Pisa conveniva in giudizio l'avv. al fine di sentirne accertare Controparte_1 Parte_1 la responsabilità professionale e di ottenerne la condanna al risarcimento del danno in misura di €
7.263,38.
pur ritualmente evocato in giudizio, rimaneva contumace. Parte_1
Completata la trattazione del procedimento, il giudice di prime cure emetteva la sentenza n. 638 del
26.10.2023 con la quale, ritenendo integrata la responsabilità professionale del difensore, condannava quest'ultimo al risarcimento del danno, quantificato in € 7.263,38 oltre interessi dalla domanda, nonché alla rifusione delle spese di lite, che liquidava in complessivi € 2.864,00 di cui € 264,00 per spese ed € 2.600,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge. Con atto di citazione notificato il 30.11.2023 impugnava la predetta sentenza, Parte_1
chiedendone la riforma in relazione al capo relativo alla liquidazione delle spese di lite.
Assumeva, l'appellante, che la liquidazione operata dal Giudice di prime cure era erronea ed eccessiva, in quanto: - il valore della lite era vicino al limite minimo dello scaglione di riferimento
(5.200-26.000); - l'attività processuale svolta era stata esigua e, in particolare, il processo si era svolto in un'unica udienza, senza lo svolgimento di attività istruttoria;
- la vicenda non presentava, nel merito, un particolare grado di complessità; - nessuna liquidazione poteva riconoscersi per la fase decisionale.
Chiedeva, pertanto, ridursi l'importo liquidato a titolo di spese di lite, che a suo dire avrebbe dovuto essere correttamente quantificato in € 389,00 o in € 1.046,00; in subordine, in € 777,00 o, al più, in €
2.090,00. In ogni caso, con il favore delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione del 06.03.2024 si costituiva in giudizio la quale Controparte_1 eccepiva, preliminarmente, l'improcedibilità dell'appello causa l'invalidità della notifica effettuata da controparte.
In particolare, eccepiva che non risultavano firmati né l'atto di citazione in appello nè la relata di notifica, notifica effettuata, peraltro, in un formato diverso dal .p7m..
Nel merito, l'appellata chiedeva il rigetto dell'appello sostenendo la congruità delle spese di lite liquidate in primo grado, in quanto: - la liquidazione del compenso del professionista deve essere, in ogni caso, equa e decorosa all'attività svolta;
- è facoltà del giudice liquidare secondo un importo compreso nei valori dello scaglione di riferimento;
- la fase istruttoria è liquidata unitamente alla fase di trattazione, e quest'ultima vi era stata;
- l'appellante aveva già ottenuto, per facta concludentia, la riduzione della liquidazione delle spese di lite, avendo egli pagato € 10.000,00 in luogo di €
10.840,95; - in particolare, dagli € 10.000,00, decurtata la somma dovuta a titolo di risarcimento maggiorata di interessi (€ 7.467,35), residuava l'importo di € 2.532,65 a titolo di compensi e spese di lite.
La causa veniva istruita documentalmente;
dopodiché, fissata l'udienza del 21.11.2024 per la rimessione in decisione, la causa medesima veniva effettivamente trattenuta in decisione con provvedimento del 21.01.2025.
Merito della lite
Rileva in primo luogo il giudicante, nel venire a decidere la presente controversia, che la notifica dell'atto di appello deve ritenersi valida.
E, invero, non appare meritevole di accoglimento l'eccezione di improcedibilità del gravame sollevata dall'appellata.
Chè, infatti, quanto al formato della notifica, ne va evidenziata l'irrilevanza, come del resto ritenuto dalla Suprema Corte, la quale ha statuito, a Sezioni Unite, che il formato .pdf in luogo del formato
.p7m non lede le garanzie di autenticità che debbono sussistere in relazione al documento (cfr. Cass.
Civ. SS.UU. sent. n. 10266 del 27.04.2018). Né risulta che i pdf trasmessi a mezzo pec ad opera dell'appellante fossero sprovvisti di firma: questo poichè la firma risulta apposta, anche se la verifica restituisce l'esito “errore”, e ciò diversamente dalla firma digitalmente apposta sugli atti depositati dall'appellante nel fascicolo informatico.
Purtuttavia, trattasi di mera irregolarità della notifica, per la quale non può applicarsi la sanzione della nullità, atteso che, giusta quanto disposto dall'art. 156 c.p.c., essa notifica ha raggiunto il suo scopo, avendo determinato la vocatio in ius (cfr., sul punto, Cass. Civ. ordinanza n. 3805 del 16.02.2018).
Venendo al merito della controversia, oggetto del contendere è la congruità della liquidazione delle spese di lite operata dal giudice di prime cure.
In particolare, l'appellante ne lamenta l'inadeguatezza e l'eccessivo ammontare;
laddove l'appellata chiede, di contro, l'integrale conferma della statuizione, sul punto, del Giudice di Pace, deducendo la correttezza della quantificazione delle spese di lite quantificate nella sentenza impugnata.
Ora, in disparte ogni considerazione circa il merito della vicenda che ha interessato i rapporti intercorsi tra le parti -il cui esame, invero, non è stato oggetto di gravame-, occorre aver riguardo all'attività svolta dinanzi al primo giudice nonché al valore che, in base al decisum, è attribuibile alla controversia.
Infatti la liquidazione del compenso del professionista deve essere effettuata in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. 147/2022, quest'ultimo pacificamente applicabile, ratione temporis, al caso di specie.
Detti decreti ministeriali, infatti, consentono di liquidare il compenso del professionista tenuto conto del tipo di giudizio che si è svolto, dell'organo giudicante chiamato a deciderlo nonché del valore della controversia e dell'attività in concreto espletata.
In particolare, per ogni scaglione di valore le tabelle ministeriali consentono di liquidare il compenso entro valori minimi e massimi, da applicarsi ad opera del giudice previa valutazione da compiersi caso per caso.
Ciò posto, l'appello è fondato.
A tale conclusione si addiviene tenuto conto del fatto che la liquidazione oggetto di doglianza è inerente a un giudizio tenutosi dinanzi al Giudice di Pace e che il valore della causa di primo grado è pari a € 7.263,38, compreso quindi entro lo scaglione di valore compreso tra € 5.200,00 ed €
26.000,00.
In ragione di ciò, per le controversie dinanzi al Giudice di Pace è possibile liquidare, a titolo di compensi professionali, un importo che va da un minimo di € 1.046,00 (ove la liquidazione avvenga per ogni fase del giudizio) a un massimo di € 3.136,00.
Nel caso che ne occupa, il Giudice di Pace ha liquidato € 2.600,00 senza peraltro indicare, in parte motiva, i criteri che lo hanno orientato nell'attività di liquidazione.
Orbene, tale importo risulta eccessivo stante il tipo di giudizio, il valore della causa e tenuto conto dell'attività in concreto svolta. Risulta, infatti, che, una volta instaurato il giudizio R.G. 2191/2023, la causa sia stata trattata ad un'unica udienza e, nell'occasione, rimessa in decisione.
Inoltre detto giudizio era stato instaurato secondo il rito semplificato, ai sensi dell'art. 281 undecies
c.p.c..
Non vi è stata, a ben vedere, attività istruttoria (nella sentenza appellata, infatti, è confermata l'istruttoria meramente documentale), e certamente l'attività decisionale ha comportato un impegno professionale minimo.
In occasione dell'unica udienza tenutasi, cioè quella del 18.10.2023, il Giudice di Pace ha infatti trattenuto la causa in decisione, senza concedere termine per il deposito di comparse conclusionali né di altre memorie conclusive stante la rinuncia in tal senso manifestata dalla parte ricorrente.
Così descritta l'attività giurisdizionale di primo grado, appare incongrua una liquidazione dei compensi per € 2.600,00, la quale è addirittura superiore ai valori medi indicati dallo scaglione di riferimento (ossia € 2.090,00).
Ferma restando la debenza di € 264,00 per spese vive, la sentenza del giudice di prime cure deve, di conseguenza, essere riformata in punto di liquidazione delle competenze spettanti al difensore dell'odierna appellata e, pertanto, si ritiene di rideterminare l'ammontare spettante, a tale titolo, alla a tale titolo, in applicazione dei già menzionati criteri di liquidazione, in complessivi CP_1
€ 1.046,00, pari alla somma degli importi minimi dovuti per ciascuna fase del giudizio (in particolare:
€ 213,00 per la fase di studio;
€ 176,00 per la fase introduttiva;
€ 284,00 per la fase di trattazione;
€
373,00 per la fase decisionale).
Tale somma appare, per quanto si è detto, congrua e adeguata all'attività svolta dal legale della parte ricorrente in primo grado.
Trattasi, del resto, di liquidazione coerente con i menzionati valori dei decreti ministeriali applicabili alla fattispecie concreta, talchè non può ritenersi che la somma in tal modo liquidata sia lesiva della professionalità del difensore.
Stante l'accoglimento dell'appello, le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellata (art. 91 c.p.c.) e si liquidano come in dispositivo in applicazione del D.M.
147/2022, tenuto conto del valore della lite e l'attività in concreto espletata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello e, in parziale riforma della sentenza n. 638 emessa dal Giudice di Pace di Pisa in data 26.10.2023, condanna alla rifusione delle spese di lite del Parte_1
giudizio di primo grado in favore di spese che liquida in € 1.046,00 Controparte_1
per competenze ed € 264,00 per spese vive, oltre al 15% per spese generali nonché IVA e
CPA come per legge;
2) CONDANNA alla rifusione delle spese di lite del presente grado di Controparte_1 giudizio in favore di spese che liquida in € 1.278,00 per competenze ed Controparte_2
€ 174,00 per spese vive, oltre al 15% per spese generali nonchè IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Pisa, in data 3.3.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Laghezza