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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 23/01/2026, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1020/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18539/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 166517.377 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 813/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti: come da scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Ricorrente_1 ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli per ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 166517/377, emesso il 26 giugno 2025 e notificato il 1° agosto 2025 da Napoli Obiettivo Valore S.r.l., quale concessionario del Comune di Napoli.
Con tale avviso gli è stato richiesto il pagamento della somma di 5.209,00 euro per differenze IMU relative all'anno 2020.
Il ricorrente ha eccepito innanzitutto la nullità dell'atto per violazione dell'articolo 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente.
Ha osservato che, essendo tale norma entrata in vigore il 18 gennaio 2024, l'amministrazione avrebbe dovuto attivare il contraddittorio preventivo mediante la comunicazione dello schema dell'atto e la concessione di almeno sessanta giorni per controdedurre o accedere agli atti del procedimento. Poiché
l'avviso di accertamento è stato emesso senza il rispetto di tale fase partecipativa, il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'atto per violazione di legge.
Nel merito, ha contestato l'insussistenza del credito richiesto. Ha rilevato che, per il cespite sito in
Indirizzo_1, l'amministrazione ha applicato una categoria catastale errata, ignorando che l'immobile è correttamente classificato in A/4 con rendita inferiore, come risulta dalla sentenza n. 4738/3/18 della
Commissione Tributaria Regionale della Campania. In base alla rendita corretta, l'imposta dovuta è pari a
372,48 euro, già versati.
Quanto al cespite di Indirizzo_2, il ricorrente ha dimostrato che si tratta della propria abitazione principale, come risulta dal certificato storico di residenza, e quindi l'IMU non è dovuta.
Sulla base di tali elementi, il ricorrente ha chiesto la dichiarazione di nullità dell'avviso di accertamento e la conseguente eliminazione della pretesa impositiva, con condanna alle spese in favore del difensore.
Si è costituito il Comune di Napoli evidenziando l'estraneità alla fase di accertamento e riscossione del tributo, affidata a Napoli Obiettivo Valore s.r.l..
Napoli Obiettivo Valore s.r.l., pur ritualmente costituita in giudizio, ha omesso di costituirsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto nei limiti di seguito rappresentati.
Va, in particolare, affermato il diritto all'esenzione IMU per l'immobile di cui al n.3 dell'avviso di accertamento impugnato (immobile sito in Napoli alla Indirizzo_2).
Parte ricorrente ha documentato la sussistenza del requisito della residenza anagrafica;
inoltre Napoli
Obiettivo Valore, omettendo di costituirsi in giudizio, ha omesso di specificamente contestare la sussistenza dell'ulteriore requisito (dimora abituale).
Va parimenti accolto il motivo di impugnativa relativo all'imposta richiesta per l'immobile sito in Napoli alla Indirizzo_1.
Parte ricorrente ha depositato il titolo giudiziale da cui si evince l'erronea categoria catastale attribuita dal Comune di Napoli ai fini del calcolo dell'imposta.
A fronte della specifica contestazione proveniente dal contribuente, era onere di Napoli Obiettivo Valore s.
r.l. fornire la prova della sussistenza dei fatti costitutivi del credito come azionato, prova non fornita in ragione della mancata costituzione.
Va, pertanto, condiviso l'assunto di parte ricorrente secondo cui l'imposta IMU dovuta per tale immobile è pari ad euro 327,48 in luogo del maggior importo richiesto nell'avviso impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza di Napoli Obiettivo Valore s.r.l. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli così provvede:
1) Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato nei limiti di quanto evidenziato in parte motiva;
2) Condanna la resistente Napoli Obiettivo Valore s.r.l. alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in euro 1.000,00 per onorari, oltre rimborso spese esenti, rimborso forfettario per spese generali (15% degli onorari), iva e cpa, come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in NAPOLI, lì 20 GENNAIO 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18539/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 166517.377 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 813/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti: come da scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Ricorrente_1 ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli per ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 166517/377, emesso il 26 giugno 2025 e notificato il 1° agosto 2025 da Napoli Obiettivo Valore S.r.l., quale concessionario del Comune di Napoli.
Con tale avviso gli è stato richiesto il pagamento della somma di 5.209,00 euro per differenze IMU relative all'anno 2020.
Il ricorrente ha eccepito innanzitutto la nullità dell'atto per violazione dell'articolo 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente.
Ha osservato che, essendo tale norma entrata in vigore il 18 gennaio 2024, l'amministrazione avrebbe dovuto attivare il contraddittorio preventivo mediante la comunicazione dello schema dell'atto e la concessione di almeno sessanta giorni per controdedurre o accedere agli atti del procedimento. Poiché
l'avviso di accertamento è stato emesso senza il rispetto di tale fase partecipativa, il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'atto per violazione di legge.
Nel merito, ha contestato l'insussistenza del credito richiesto. Ha rilevato che, per il cespite sito in
Indirizzo_1, l'amministrazione ha applicato una categoria catastale errata, ignorando che l'immobile è correttamente classificato in A/4 con rendita inferiore, come risulta dalla sentenza n. 4738/3/18 della
Commissione Tributaria Regionale della Campania. In base alla rendita corretta, l'imposta dovuta è pari a
372,48 euro, già versati.
Quanto al cespite di Indirizzo_2, il ricorrente ha dimostrato che si tratta della propria abitazione principale, come risulta dal certificato storico di residenza, e quindi l'IMU non è dovuta.
Sulla base di tali elementi, il ricorrente ha chiesto la dichiarazione di nullità dell'avviso di accertamento e la conseguente eliminazione della pretesa impositiva, con condanna alle spese in favore del difensore.
Si è costituito il Comune di Napoli evidenziando l'estraneità alla fase di accertamento e riscossione del tributo, affidata a Napoli Obiettivo Valore s.r.l..
Napoli Obiettivo Valore s.r.l., pur ritualmente costituita in giudizio, ha omesso di costituirsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto nei limiti di seguito rappresentati.
Va, in particolare, affermato il diritto all'esenzione IMU per l'immobile di cui al n.3 dell'avviso di accertamento impugnato (immobile sito in Napoli alla Indirizzo_2).
Parte ricorrente ha documentato la sussistenza del requisito della residenza anagrafica;
inoltre Napoli
Obiettivo Valore, omettendo di costituirsi in giudizio, ha omesso di specificamente contestare la sussistenza dell'ulteriore requisito (dimora abituale).
Va parimenti accolto il motivo di impugnativa relativo all'imposta richiesta per l'immobile sito in Napoli alla Indirizzo_1.
Parte ricorrente ha depositato il titolo giudiziale da cui si evince l'erronea categoria catastale attribuita dal Comune di Napoli ai fini del calcolo dell'imposta.
A fronte della specifica contestazione proveniente dal contribuente, era onere di Napoli Obiettivo Valore s.
r.l. fornire la prova della sussistenza dei fatti costitutivi del credito come azionato, prova non fornita in ragione della mancata costituzione.
Va, pertanto, condiviso l'assunto di parte ricorrente secondo cui l'imposta IMU dovuta per tale immobile è pari ad euro 327,48 in luogo del maggior importo richiesto nell'avviso impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza di Napoli Obiettivo Valore s.r.l. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli così provvede:
1) Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato nei limiti di quanto evidenziato in parte motiva;
2) Condanna la resistente Napoli Obiettivo Valore s.r.l. alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in euro 1.000,00 per onorari, oltre rimborso spese esenti, rimborso forfettario per spese generali (15% degli onorari), iva e cpa, come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in NAPOLI, lì 20 GENNAIO 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)