Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 23/01/2026, n. 1020
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Accolto
    Nullità dell'atto per violazione dell'articolo 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso relativo alla violazione del contraddittorio preventivo, ma non ha esplicitato ulteriormente il ragionamento in questa sezione, concentrandosi sull'accoglimento della domanda.

  • Accolto
    Contestazione insussistenza del credito per immobile sito in Indirizzo_1

    La Corte ha ritenuto provato l'errore nella categoria catastale, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e della mancata contestazione da parte del concessionario, che non si è costituito. L'imposta dovuta è stata quantificata in 327,48 euro.

  • Accolto
    Contestazione insussistenza del credito per immobile sito in Indirizzo_2

    La Corte ha accolto il motivo di impugnativa, affermando il diritto all'esenzione IMU per l'abitazione principale, dato che il ricorrente ha documentato la residenza anagrafica e il concessionario non ha contestato la dimora abituale omettendo di costituirsi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 23/01/2026, n. 1020
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1020
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

    Testo completo