CASS
Sentenza 27 maggio 2021
Sentenza 27 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/05/2021, n. 20952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20952 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MECOLLARI GENTIAN nato il [...] avverso l'ordinanza del 15/07/2020 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere Roberto Binenti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AL Fimiani, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato Penale Sent. Sez. 1 Num. 20952 Anno 2021 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: BINENTI ROBERTO Data Udienza: 12/02/2021 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, provvedendo con l'ordinanza indicata in epigrafe in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza nell'interesse di AN AR, volta ad ottenere la rideterminazione - per effetto della sentenza della Corte cost. n. 40 del 2019 - della pena inflittagli per il reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, giudicato con sentenza emessa dalla stessa Corte di appello il 25 gennaio 2019 (irrevocabile il 8 gennaio 2020). 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione AN AR, tramite il difensore, lamentando violazione di legge e vizi della motivazione. Deduce che, trattandosi di fatti commessi tra il 25 marzo 2015 e il 23 aprile 2015 e pertanto a suo tempo sanzionati in applicazione della cornice edittale dichiarata illegittima dalla Corte cost. con la sentenza n. 40 del 2019, il giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto negare l'adeguamento della pena ai criteri di legalità, dando altresì causa con la decisione di rigetto a un'illegittima disparità di trattamento rispetto alla posizione di altro condannato per "fatti reato analoghi", al quale in esecuzione era stata riconosciuta la rideterminazione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Come è stato rappresentato nella motivazione del provvedimento impugnato, la decisione nel giudizio di appello di cognizione, intervenuta con sentenza del 25 gennaio 2019 e dunque successivamente alla pronunzia della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 23 gennaio 2019, ha espressamente tenuto conto di tale "novum" ai fini della valutazione sulla congruità della pena. L'apprezzamento sul punto dei Giudici di appello rimaneva sottoponibile al sindacato di legittimità in seguito consentito tramite il ricorso per cassazione. La condanna, infatti, è divenuta irrevocabile solo in data 8 gennaio 2020. Si è, dunque, correttamente rappresentato in sede di esecuzione che non ci si trova dinanzi ad una pronuncia adottata nel giudizio di cognizione che invece non ha potuto considerare la cornice sanzionatoria legale secondo quanto al riguardo statuito &Lila Corte costituzionale con la sentenza n. 40 del 2019. Non sussiste cioè il novum, non riconducibile alla mera violazione di legge coperta dall'intervento del giudicato, che costituisce il presupposto idoneo a legittimare il giudice dell'esecuzione alla rideterminazione della pena illegale. 2 A fronte di tale chiara rappresentazione dell'infondatezza della richiesta, le censure esposte nel ricorso continuano a evocare i principi applicabili nella diversa condizione del giudicato formatosi prima della pronunzia della Corte cost. n. 40 del 2019, muovendo doglianze in ordine alle valutazioni sulla corretta determinazione della pena che avrebbero potuto e dovuto proporsi in cognizione. Inoltre, in ricorso fa riferimento a una decisione di segno diverso assunta in sede di esecuzione nei confronti di altro condannato in posizione "analoga", che in sé non può dar causa ad alcuna violazione di legge dell'ordinanza impugnata, giacché la disparità di trattamento che può essere considerata è solo quella che attiene alla disciplina normativa sotto il profilo della legittimità costituzionale. 3. Pertanto, trattandosi di censure tutte manifestamente infondate, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila, da versare in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2021.
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AL Fimiani, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato Penale Sent. Sez. 1 Num. 20952 Anno 2021 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: BINENTI ROBERTO Data Udienza: 12/02/2021 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, provvedendo con l'ordinanza indicata in epigrafe in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza nell'interesse di AN AR, volta ad ottenere la rideterminazione - per effetto della sentenza della Corte cost. n. 40 del 2019 - della pena inflittagli per il reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, giudicato con sentenza emessa dalla stessa Corte di appello il 25 gennaio 2019 (irrevocabile il 8 gennaio 2020). 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione AN AR, tramite il difensore, lamentando violazione di legge e vizi della motivazione. Deduce che, trattandosi di fatti commessi tra il 25 marzo 2015 e il 23 aprile 2015 e pertanto a suo tempo sanzionati in applicazione della cornice edittale dichiarata illegittima dalla Corte cost. con la sentenza n. 40 del 2019, il giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto negare l'adeguamento della pena ai criteri di legalità, dando altresì causa con la decisione di rigetto a un'illegittima disparità di trattamento rispetto alla posizione di altro condannato per "fatti reato analoghi", al quale in esecuzione era stata riconosciuta la rideterminazione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Come è stato rappresentato nella motivazione del provvedimento impugnato, la decisione nel giudizio di appello di cognizione, intervenuta con sentenza del 25 gennaio 2019 e dunque successivamente alla pronunzia della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 23 gennaio 2019, ha espressamente tenuto conto di tale "novum" ai fini della valutazione sulla congruità della pena. L'apprezzamento sul punto dei Giudici di appello rimaneva sottoponibile al sindacato di legittimità in seguito consentito tramite il ricorso per cassazione. La condanna, infatti, è divenuta irrevocabile solo in data 8 gennaio 2020. Si è, dunque, correttamente rappresentato in sede di esecuzione che non ci si trova dinanzi ad una pronuncia adottata nel giudizio di cognizione che invece non ha potuto considerare la cornice sanzionatoria legale secondo quanto al riguardo statuito &Lila Corte costituzionale con la sentenza n. 40 del 2019. Non sussiste cioè il novum, non riconducibile alla mera violazione di legge coperta dall'intervento del giudicato, che costituisce il presupposto idoneo a legittimare il giudice dell'esecuzione alla rideterminazione della pena illegale. 2 A fronte di tale chiara rappresentazione dell'infondatezza della richiesta, le censure esposte nel ricorso continuano a evocare i principi applicabili nella diversa condizione del giudicato formatosi prima della pronunzia della Corte cost. n. 40 del 2019, muovendo doglianze in ordine alle valutazioni sulla corretta determinazione della pena che avrebbero potuto e dovuto proporsi in cognizione. Inoltre, in ricorso fa riferimento a una decisione di segno diverso assunta in sede di esecuzione nei confronti di altro condannato in posizione "analoga", che in sé non può dar causa ad alcuna violazione di legge dell'ordinanza impugnata, giacché la disparità di trattamento che può essere considerata è solo quella che attiene alla disciplina normativa sotto il profilo della legittimità costituzionale. 3. Pertanto, trattandosi di censure tutte manifestamente infondate, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila, da versare in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2021.