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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 30/10/2025, n. 1334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1334 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza del 30.10.2025, promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. U. Parte_1
Magaraggia
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avv. G. Zamboni CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., depositato in data 30.10.2024, il ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto che, previo rinnovo della CTU, fosse accertata la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento del diritto alla pensione ordinaria di inabilità e in subordine all'assegno ordinario di invalidità ex art.
2-1 ex Legge 222/84, contestando le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.
In particolare, ha evidenziato come le conclusioni del CTU fossero in contrasto con le risultanze della documentazione medica versata in atti, attestante - al contrario di quanto sostenuto dall'ausiliare d'ufficio - un quadro patologico grave tale da determinare il riconoscimento del predetto requisito sanitario.
L' , costituitosi in giudizio, ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto del CP_1 ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
* Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Nella presente fase processuale, tenuto conto delle contestazioni formulate nell'atto introduttivo del giudizio, è stato disposto il rinnovo della CTU.
L'ausiliare nominato ha diagnosticato a carico dell'istante “Obesità di secondo grado in soggetto affetto da spondilodiscoartrosi e protrusioni discali multiple. Artrosi della spalla destra in esiti di lesione della cuffia dei rotatori. Sindrome delle apnee notturne (OSAS) in trattamento con C-PAP associata a BPCO. Cardiopatia ipertensiva. Malattia Renale Cronica al II stadio. Disturbo depressivo maggiore di grado severo. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale” ed ha rilevato che “considerata la documentazione sanitaria prodotta, la natura ed evoluzione delle infermità diagnosticate, l'incidenza del complesso invalidante non particolarmente significativa sulle specifiche attività svolte da una guardia giurata (prima armata e poi senza arma nell'ultimo decennio), si deve comunque prendere atto che è documentata una progressiva cronicizzazione del disturbo depressivo maggiore (gennaio
2024) con evoluzione ingravescente e stabilizzazione in una forma di severa entità
(8/11/2024)”.
Il ctu ha poi evidenziato che “la più recente progressione peggiorativa depressiva della disfunzione psichiatrica con stabilizzazione in una forma severa, ha prodotto una importante ripercussione sul funzionamento socio-lavorativo, tanto da essere necessariamente collocata in una situazione di gravità e tale da ridurre in maniera significativa (in misura decisamente superiore ai 2/3) la capacità lavorativa attitudinale. Quest'ultima, nel caso di specie (vigilante non armato) rappresentata da attività che necessita di continui e duraturi rapporti relazionali
e sociali con confronto con il prossimo e valida capacità di dialettica, costanza e forza volitiva, non risulta sufficientemente rappresentata nel ricorrente”.
Ha quindi concluso che le patologie da cui il ricorrente è affetto riducono a meno di un terzo la capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini lavorative a decorrere da ottobre
2024,
Ebbene, ritiene il giudicante che non sussistano ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal ctu, essendo le stesse supportate da una rigorosa e completa analisi della documentazione sanitaria in atti e dall'esame obiettivo del periziando, stante altresì l'assenza di contestazioni (non formulate né nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. né in occasione dell'odierna udienza) e il parere favorevole espresso dal ctp dell' . CP_1
Per le ragioni e nei limiti che precedono il ricorso va accolto. La decorrenza dell'accertato requisito sanitario giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di ½.
La residua parte va posta a carico dell' secondo il principio della soccombenza. CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell' , Parte_1 CP_1 così provvede: accerta e dichiara che il ricorrente è affetto da patologie di entità tale da determinare la riduzione a meno di 1/3 della capacità lavorativa a decorrere da ottobre 2024, come da CTU depositata in data 5.9.2025; compensa le spese di lite nella misura di ½ e condanna al pagamento della residua parte CP_1 che liquida in € 1300,00 oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge con distrazione in favore del procuratore costituito del ricorrente per dichiarato anticipo.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate con separati decreti. CP_1
Brindisi, 30.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere